Attività dell Ordine

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1 Attività dell Ordine

2 Indice TENUTA DELL ALBO...3 A chi deve essere inviato l' Albo...4 A chi puo essere inviato l'albo...6 Cancellazione...7 Contenuto dell Albo...11 Iscrizione cit. extracom...12 Iscrizione cit. UE...15 Iscrizione...18 Tassa di concessione governativa...24 Tesserini di iscrizione all'albo professionale...25 Trasferimento...27 OBBLIGHI, PROCEDURE, ADEMPIMENTI E COMPETENZE ORDINE...31 Acquisto immobili...32 Anagrafe prestazioni...33 Anagrafe tributaria...34 Comunicazione enti prev.ass.e assist...35 Comunicazione iscriz. cittad. extracom...36 Comunicazione spese pubblicitarie...37 Contributi all'aran...38 Rilevazione dati permessi, aspettative e distacchi...39 Scarto documenti d'archivio...40 DEONTOLOGIA E DISCIPLINA...41 Decorrenza delle sanzioni disciplinari e conseguenze...42 Esercizio abusivo della professione...43 Prescrizione della azione disciplinare...44 Pubblicità...46 Segretezza del voto e verbalizzazione nei giudizi disciplinari...47 PRIVACY...48 Privacy...48 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI...62 Accesso ai documenti amministrativi...63 Il diritto di accesso in sintesi...71 Modulistica accesso documenti amministrativi...74 QUESITI...82 QUESITO 1-Indicazione della residenza nell'albo.pdf...83 QUESITO 2-Doppia iscrizione.pdf...84 QUESITO 3-Iscrizione all'albo,residenza estero-eserc.profes.nella circ.ordine.pdf...85 QUESITO 4-Registrazione diploma di abilitazione-deposito firma.pdf...86 QUESITO 5-Trasferimento iscrizione.pdf...87 QUESITO 6-Variazioni all'albo.pdf...88 QUESITO 7-Lavoro all'estero.pdf...89 QUESITO 8-AttivitO professionale e distintivo.pdf...90 QUESITO 9-Art. 22, comma1, Cod.Deont.pdf...92 QUESITO 10- Dati che possono essere riportati nell'albo.pdf...93 QUESITO 11-Patente di guida.pdf...94 QUESITO 12-Tesserini di iscrizione all'albo.pdf...95 QUESITO 13-Trasferimento estero e iscriz Albo Italia.pdf...96 QUESITO 14-farmacisti-Fallimento.pdf...97 QUESITO 15-Ordini-fallimento.pdf...98

3 Attività dell Ordine TENUTA DELL ALBO

4 A CHI DEVE ESSERE INVIATO L ALBO Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ordine deve provvedere, a proprie spese, alla stampa e alla pubblicazione dell Albo. Una copia dell Albo deve essere inviata, entro lo stesso mese di febbraio, a: - Ministero della salute (P.le dell Industria, ROMA) - Ministero della giustizia (Via Arenula, ROMA) - Ministero della pubblica istruzione (Viale Trastevere 76/a ROMA) - Ministero dell università e della ricerca (Piazza J.F. Kennedy, n ROMA) - Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Veneto, ROMA) - Uffici Giudiziari della provincia - Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Via Palestro, ROMA) - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (Viale Pasteur, ROMA) Non è previsto che l Ordine invii di sua iniziativa, come adempimento obbligatorio, l Albo a soggetti diversi da quelli sopra elencati, quali ad esempio, tutti gli iscritti, gli altri Ordini dei Farmacisti, ASL e Comuni. La pubblicazione a stampa non implica e non impone che si debba necessariamente procedere a una stampa tipografica: può essere adottata qualsiasi altra forma o modalità tecnica. Essenziale è, infatti, soltanto che ogni anno sia pubblicato l Albo nuovo e completo. A chi deve essere inviato l Albo

5 Ai fini dell assolvimento dell obbligo dell invio annuale dell Albo non è sufficiente trasmettere le sole variazioni che intervengono tra una pubblicazione e l altra. (QUESITO 6) Si tenga presente, comunque, che le nuove iscrizioni e le cancellazioni intervenute durante l anno devono essere comunicate all interessato, al Ministero della salute e al Procuratore della Repubblica. A chi deve essere inviato l Albo

6 A CHI PUO ESSERE INVIATO L ALBO L Albo è pubblico e pertanto conoscibile da chiunque. I dati contenuti nell Albo possono essere comunicati e diffusi a soggetti pubblici e privati, anche senza il consenso degli interessati. Il Garante della privacy, infatti, ha più volte ribadito che gli Albi professionali sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità e sono collocati dalle norme vigenti tra i documenti pubblici conoscibili da chiunque. A chi puï essere inviato l'albo.doc

7 CANCELLAZIONE DALL ALBO La cancellazione dall Albo è pronunciata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi previsti dall art. 11 del DLgsCPS n. 233/1946: perdita della cittadinanza italiana; Questa ipotesi ha perso attualmente rilievo a seguito dell evoluzione normativa essendo ora consentita anche l iscrizione dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. perdita del godimento dei diritti civili (QUESITO 15); La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo sentito l interessato (art. 11 DLgsCPS 233/1946). trasferimento all estero della residenza dell iscritto (QUESITO 7); La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo sentito l interessato (art. 11 DLgsCPS 233/1946). Il trasferimento all estero della residenza non comporta la cancellazione dall Albo nei seguenti casi: a) qualora l iscritto eserciti la professione nella circoscrizione dell Ordine (art. 9 DLgsCPS n. 233/1946 come modificato dall art. 9 della Legge 362/1991); b) Trasferimento nell ambito dell Unione Europea - il farmacista iscritto ad un Ordine provinciale italiano che si trasferisce in un altro Paese membro delle Comunità europee può, a domanda, conservare l iscrizione all Ordine stesso (art. 7 DLgs n. 258/1991); c) Trasferimento fuori dall Unione Europea - il farmacista che eserciti all estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta l iscrizione all Albo dell Ordine dal quale è stato cancellato (art. 11 DLgsCPS n. 233/1946 come sostituito dall art. 1 L n. 1398/1964); Cancellazione.doc

8 d) i farmacisti italiani all estero, anche se non esercitano la professione, possono comunque iscriversi all Albo dell Ordine dei farmacisti di Roma (art. 2 L n. 1398/1964). Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) l iscritto dovrà verificare se l iscrizione all Albo in Italia risulti compatibile con la normativa dello Stato in cui si trasferisce; trasferimento della residenza dell iscritto ad altra circoscrizione; La cancellazione dall Albo deve essere pronunciata entro un anno dall accertato trasferimento. La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo sentito l interessato (art. 11 DLgsCPS 233/1946). Il trasferimento della residenza dell iscritto ad altra circoscrizione non comporta la cancellazione qualora l iscritto eserciti la professione nella circoscrizione dell Ordine (art. 9 DLgsCPS n. 233/1946 come modificato dall art. 9 della Legge 362/1991). rinuncia all iscrizione; L interessato deve presentare all Ordine un atto di rinuncia all'iscrizione (in bollo) e, sulla base di tale atto di rinuncia, il Consiglio Direttivo procederà d ufficio a pronunciare la cancellazione. Poiché l'art. 11 del DPR n. 221/1950 prevede che non si possa pronunciare la cancellazione qualora risulti, a carico dell'interessato/a, un procedimento penale o disciplinare, l'interessato/a dovrà comprovare la non sussistenza di alcun procedimento penale a suo carico con dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione di firma), e la non sussistenza di procedimenti disciplinari con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione di firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per Cancellazione.doc

9 posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento. La cancellazione avrà effetto dalla data della relativa deliberazione. L interessato, può tuttavia, ove lo desideri, indicare, nell atto, che rinuncia all iscrizione a decorrere da una determinata data (naturalmente successiva all atto stesso) che dovrà ricadere nel medesimo anno solare in cui è presentata l istanza; in tal caso il Consiglio Direttivo procederà alla cancellazione con decorrenza dalla data indicata dall'interessato. La cancellazione dovrà comunque essere pronunciata nel termine massimo di novanta giorni. La cancellazione dall ENPAF, in base allo statuto di tale Ente, avrà comunque decorrenza dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte dell Ordine (cfr circolare federale n del ). Ove non possa darsi seguito alla richiesta di cancellazione, l Ordine, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovrà comunicare all interessato i motivi che ostacolano l accoglimento della domanda. L interessato ha il diritto di presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione dei motivi da parte dell Ordine, osservazioni eventualmente corredate di documenti. La comunicazione all interessato interrompe il termine di novanta giorni per concludere il procedimento. I termini ricominceranno a decorrere dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni da parte dell interessato o, in mancanza di presentazione di osservazioni, comunque trascorsi dieci giorni. L eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall interessato deve essere motivato nel provvedimento finale di diniego. morosità nel pagamento dei contributi all Ordine e all Ente di previdenza. La cancellazione per morosità non può essere pronunciata se non dopo sentito l interessato (art. 11 DLgsCPS 233/1946). Cancellazione.doc

10 * Qualora ai sensi dell art.11 del DLgsCPS 233/1946 debba essere sentito l interessato, il presidente gli notifica (con raccomandata a.r.) la data fissata per l audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall Albo in sua assenza (art. 11 DPR 221/1950). La cancellazione non può essere pronunciata quando sia in corso procedimento penale o disciplinare. Il procedimento di cancellazione deve essere concluso da parte dell Ordine nel termine massimo di novanta giorni (art. 2, comma 3, L n. 241/1990 come modificata dalla L n. 80/2005). In base all art. 11 del DPR 221/1950 il farmacista cancellato dall Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. Cancellazione.doc

11 CONTENUTO DELL ALBO I dati che devono essere riportati nell Albo professionale sono quelli previsti dall art. 3 del DPR 221/1950; in base a tale articolo devono essere indicati i seguenti elementi: - il cognome; - il nome; - il luogo e la data di nascita; - la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; - il domicilio (si tratta di una definizione impropria da intendersi come residenza (QUESITO 1); - la data di iscrizione all Albo; - il titolo in base al quale ha avuto luogo l iscrizione con indicazione dell autorità, del luogo e della data del rilascio. (QUESITO 4) - oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d ordine corrispondente all anzianità di iscrizione nell Albo della provincia. Lo stesso articolo prevede anche l indicazione della paternità, ma tale elemento, in base alla legge n. 1064/1955, non deve più essere riportato. - A richiesta dell iscritto - in base a quanto disposto dall art.61 del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs 196/2003) - l Ordine può inserire nell Albo ulteriori dati, pertinenti e non eccedenti, relativi all attività professionale dell iscritto. - Inoltre può essere menzionata l esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull esercizio della professione. (QUESITO 10) Contenuto dell' Albo.doc

12 ISCRIZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA Gli Ordini possono iscrivere all Albo professionale i cittadini extracomunitari che risultino forniti di permesso di soggiorno, rilasciato a qualunque titolo. Prima di procedere all iscrizione gli Ordini devono richiede il parere al Ministero della salute. I documenti che dovranno essere inviati dall Ordine al Ministero sono: diploma di abilitazione (che potrà essere anche autocertificato ); permesso di soggiorno (che non potrà essere autocertificato ). Ottenuto il parere favorevole dal Ministero della salute, gli Ordini possono procedere all iscrizione del cittadino extracomunitario. Gli Ordini devono rendere noto al cittadino extracomunitario che l iscrizione all Albo è efficace solo per il periodo di validità del permesso di soggiorno --- a tal fine è opportuno per l Ordine predisporre uno scadenzario ---- e che all atto del rinnovo, a pena di cancellazione dall Albo, gli interessati sono tenuti a comunicare all Ordine l avvenuto rinnovo del permesso stesso. Qualora il permesso di soggiorno presentato ai fini dell iscrizione non consenta l esercizio dell attività lavorativa, gli Ordini, contestualmente all iscrizione, devono informare il cittadino extracomunitario che dovrà, a pena di cancellazione dall Albo, far pervenire all Ordine, entro un anno dall iscrizione, la conversione del permesso di soggiorno che dovrà risultare conforme all attività effettivamente svolta (lavoro autonomo/lavoro dipendente). CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO NON IN ITALIA (PAESE DELL UNIONE EUROPEA O PAESE EXTRACOMUNITARIO) Gli Ordini possono iscrivere all Albo professionale i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo conseguito in un Paese extracomunitario da parte del Ministero della salute o il riconoscimento, da parte del medesimo Ministero, del titolo conseguito in un Paese dell Unione europea. In merito ai decreti di riconoscimento, il DPR 334/2004 ha previsto che perdano efficacia entro due anni; pertanto chi ha avviato la procedura per il riconoscimento e ha ottenuto il decreto dovrà iscriversi all Albo entro due anni altrimenti dovrà riavviare nuovamente la procedura per il riconoscimento stesso. Iscrizione cit. extracom.

13 Per ottenere il decreto di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese extracomunitario o dell UE, l interessato dovrà fare domanda al Ministero della salute utilizzando l apposita modulistica a tal fine predisposta e reperibile su sito del Ministero stesso ( Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati devono rivolgersi direttamente al Ministero della salute Direzione generale delle professioni sanitarie Piazzale dell Industria, Roma telefono: (centralino). Gli Ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia. Tale accertamento deve essere svolto, con oneri a carico dell interessato, a cura degli Ordini. Per lo svolgimento di tale valutazione, il Presidente dell Ordine incaricherà un esperto o un iscritto all Ordine che qualora accerti l insufficiente conoscenza della lingua italiana o delle disposizioni sulla professione, su richiesta dell interessato, può fissare una ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni sulla professione, dopo che l interessato abbia ottemperato ad eventuali adempimenti formativi posti a carico dello stesso. Avverso l esito negativo della verifica definitiva, l interessato può chiedere al Presidente dell Ordine che l accertamento sia svolto da una apposita Commissione che dovrà essere formata dallo stesso Presidente e da due appartenenti alla categoria professionale dei farmacisti di cui uno designato dall interessato. L eventuale accertamento negativo da parte della Commissione precluderà, in via definitiva, l iscrizione all Albo professionale. Il permanere dell iscrizione all Albo è comunque subordinato al possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, a pena di cancellazione dall Albo, a comunicare all Ordine l avvenuto rinnovo del permesso stesso. * Va infine rammentato che gli extracomunitari possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ( autocertificazioni ) o dell atto di notorietà ma limitatamente alla dichiarazione di stati, qualità personali o fatti certificabili o attestabili dalle pubbliche amministrazioni Italiane. A tal fine l Ordine ha il dovere di informare gli interessati che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana. * TIPI DI PERMESSI DI SOGGIORNO PIU DIFFUSI PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE: consente l esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell attività lavorativa in forma autonoma; Iscrizione cit. extracom.

14 PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER LAVORO AUTONOMO: consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O PER INGRESSO AL SEGUITO DEL LAVORATORE, PER MOTIVI UMANITARI OVVERO PER INTEGRAZIONE MINORE NEI CONFRONTI DEI MINORI: consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni sopra riportate; PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER FORMAZIONE: MOTIVI DI STUDIO O consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di ore. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro. * Attesa la complessità della materia, per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla competente Questura. Iscrizione cit. extracom.

15 ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI I cittadini degli Stati appartenenti all Unione Europea in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia si iscrivono all Ordine con la medesima procedura prevista per i cittadini italiani in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia. I cittadini degli stati appartenenti all Unione Europea che hanno ottenuto il titolo abilitante all esercizio della professione di farmacista in un Paese dell Unione Europea diverso dall Italia possono essere iscritti all Albo professionale nel rispetto della procedura che di seguito viene indicata (la procedura dovrà essere seguita anche dai cittadini italiani in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese dell Unione Europea diverso dall Italia). La procedura si articola in due fasi: I FASE L interessato deve presentare domanda al Ministero della salute, redatta sull apposito modulo reperibile sul sito Internet del Ministero della salute ( e corredata dei documenti indicati nell allegato allo stesso modello. Il Ministero della salute, accertata la regolarità della domanda, provvede a trasmettere gli atti, entro due mesi dal ricevimento, all Ordine dei farmacisti della provincia indicata nella domanda dell interessato/a. II FASE Il competente Ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda inviata dal Ministero della salute, completa la procedura di iscrizione all Albo. Iscrizione cit. UE.doc

16 A tal fine l interessato, dopo aver ottenuto l autorizzazione ministeriale all iscrizione all Albo professionale, dovrà fornire all Ordine la documentazione comprovante: a) il pagamento della tassa di concessione governativa; è comprovata mediante l esibizione della relativa ricevuta di versamento. L iscrizione all Albo, deliberata dal Consiglio direttivo, potrà essere eseguita soltanto dopo che l interessato/a avrà fornito tale prova; b) la residenza; a scelta dell interessato è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma), oppure mediante l esibizione di documento di identità personale o di equipollente documento di riconoscimento; c) l esercizio della professione nella circoscrizione dell Ordine; (il possesso di tale requisito è necessario soltanto nell ipotesi in cui l interessato abbia la residenza fuori dalla circoscrizione dell Ordine). E comprovato dall interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento. Nel caso in cui l interessato ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intenda esercitarla, potrà comunque ottenere l iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all Ordine entro il termine di un anno dall iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall Albo. Qualora l interessato fornisca la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), e c) oltre il termine di un mese e fino a un massimo di sei mesi dopo che l Ordine abbia ricevuto dal Ministero della salute la domanda e la relativa documentazione, l iscrizione sarà comunque possibile, ma l Ordine dovrà richiedere all interessato stesso anche la produzione di un certificato, rilasciato dall Autorità competente del Paese di provenienza, attestante il buon comportamento professionale e che la sua abilitazione all esercizio della professione non è stata revocata o sospesa. Iscrizione cit. UE.doc

17 Qualora invece l interessato non provveda agli adempimenti richiesti entro il termine massimo di sei mesi dopo che l Ordine abbia ricevuto dal Ministero della salute la domanda e la relativa documentazione, l iscrizione non sarà più possibile, e l interessato dovrà pertanto ripetere l intera procedura attraverso il Ministero della salute. In occasione dell iscrizione del cittadino comunitario l Ordine, ove lo ritenga opportuno, cura, con spese a carico dell interessato, che l iscritto acquisisca esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia nonché le conoscenze linguistiche necessarie all esercizio dell attività professionale. Iscrizione cit. UE.doc

18 ISCRIZIONE ALL ALBO Il farmacista, laureato e abilitato all esercizio della professione, che intenda iscriversi all Albo deve presentare domanda di iscrizione all Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende esercitare la professione. Va evidenziato che, a seguito di quanto disposto dall art. 5 della legge 248/2006, i titolari e i soci delle società che gestiscono farmacie non hanno più l obbligo di essere iscritti all Albo della provincia in cui ha sede la farmacia. Come per tutti gli iscritti, permane comunque il vincolo di iscriversi all Ordine della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la professione. REQUISITI I requisiti relativi all iscrizione all Albo, indicati nell art. 9 del DLgsCPS 233/1946, sono i seguenti: Cittadinanza italiana A seguito della evoluzione normativa è ora consentita anche l iscrizione dei cittadini comunitari e dei cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Pieno godimento dei diritti civili (QUESITO 15) Abilitazione all esercizio della professione Residenza o esercizio della professione nella circoscrizione dell Ordine L esercizio della professione nella circoscrizione dell Ordine è requisito necessario soltanto nell ipotesi in cui l interessato abbia la residenza fuori dalla circoscrizione dell Ordine. (QUESITO 3) Essere di buona condotta Iscrizione

19 Successivamente all entrata in vigore della legge 142/1990 e a seguito delle precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell Interno (cfr circolari federali n del e n del ) il possesso di tale requisito non è più richiesto per l iscrizione all Albo e non deve essere accertato. Ogni riferimento normativo alla buona condotta deve ritenersi implicitamente abrogato. DIPENDENTI PUBBLICI Per quanto riguarda i pubblici dipendenti (cfr art. 10 DLgsCPS 233/1946) è opportuno rammentare che i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione, ai quali non sia vietato l esercizio della libera professione, possono essere iscritti all Albo (ad esempio, il personale docente della scuola, i docenti e ricercatori universitari a tempo definito ); mentre alcune categorie sono tenute all iscrizione all Albo professionale (ad esempio, i farmacisti che operano nelle farmacie gestite in economia direttamente dai comuni). Infine, ad alcune categorie di pubblici dipendenti è consentita l iscrizione solo in un elenco speciale dell Albo professionale (si tratta dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno ). Gli iscritti in tale elenco speciale non possono esercitare attività libero-professionale, ma hanno comunque tutti i diritti connessi allo status di iscritto all Albo, ivi compresi l elettorato attivo e passivo. CONDIZIONI CHE PRECLUDONO L ISCRIZIONE Non possono essere iscritti nell Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall Albo o la sospensione dall esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall art. 50 ai fini della riammissione nell Albo (art. 6 DPR 221/1950). TERMINI E IMPUGNAZIONI Iscrizione

20 Sulla domanda di iscrizione il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi (art. 8 DPR 221/1950). La deliberazione deve essere in ogni caso motivata. Prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo l Ordine deve comunicare all interessato i motivi che ostacolano l accoglimento della domanda (art. 10- bis Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 15/2005). L interessato ha il diritto di presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione dei motivi da parte dell Ordine, osservazioni eventualmente corredate di documenti. La comunicazione all interessato interrompe il termine di tre mesi per concludere il procedimento. I termini ricominceranno a decorrere dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni da parte dell interessato o, in mancanza di presentazione di osservazioni, comunque trascorsi dieci giorni. L eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall interessato deve essere motivato nel provvedimento finale di diniego. L iscrizione all Albo è eseguita dopo che l interessato ha dato prova dell effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative (art. 8 DPR 221/1950). Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell Albo l interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione centrale ai fini dell iscrizione (art. 9 DPR 221/1950). Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di quindici giorni, all interessato, al Ministero della salute e al procuratore della Repubblica. DOCUMENTAZIONE Per quanto riguarda la documentazione, della quale deve essere corredata la domanda, comprovante i requisiti necessari per iscrizione all Albo, si fa presente quanto segue: Nascita Iscrizione A scelta dell interessato, è comprovata con:

21 - esibizione di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento; - dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Cittadinanza A scelta dell interessato, è comprovata con: - esibizione di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento; - dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Residenza A scelta dell interessato, è comprovata con: - esibizione di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento; - dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Esercizio della professione nella circoscrizione dell Ordine ( solo nell ipotesi di residenza fuori dalla circoscrizione dell Ordine). Deve essere comprovato dall interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento. Qualora l interessato non intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e non presti la propria attività professionale presso una pubblica amministrazione (nel qual caso l Ordine dovrà procedere ad accertamento d ufficio), l interessato stesso dovrà produrre, a corredo della domanda, idonea documentazione atta a comprovare il possesso del requisito. Iscrizione

22 Nel caso in cui l interessato ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende esercitarla, potrà comunque ottenere l iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all Ordine (con una delle modalità sopra indicate) entro il termine di un anno dall iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall Albo. Eventuali precedenti penali L interessato presenta: - nel caso in cui abbia dei precedenti penali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento; - nel caso in cui non abbia precedenti penali, dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Pieno godimento dei diritti civili E comprovato dall interessato con dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Abilitazione all esercizio della professione E comprovata dall interessato con dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Codice fiscale Deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda ai sensi dell art.6 lettera f) del DPR 605/1973. E comprovato dall interessato con dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma). Iscrizione

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