REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

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1 CITTA DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del ; - Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n del ; - Modifiche entrate in vigore il

2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO l. Ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e della L , n. 1 e L.R , n. 29, chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere-parrucchiere per uomo e donna - estetista o mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, presso Enti e luoghi pubblici o privati, anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti degli alberghi diurni ed alberghi, deve essere provvisto di apposita autorizzazione. 2. Sono soggette a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone o di capitale che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante, salvo attività che siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate o per particolari o straordinarie occasioni, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. 2

3 ART. 2 - DEFINIZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA' l. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie: A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione e l'arricciatura dei capelli. B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: l'attività consiste nel taglio di capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, nonché tutti gli altri servizi inerenti e complementari, esercitati indifferentemente su uomo e donna e con la eventuale applicazione di parrucche. C) ESTETISTA O ESERCIZIO DI MESTIERI AFFINI: l'attività comprende: a) la pulizia e il trattamento del viso; b) la depilazione a caldo e a freddo; c) il manicure e pedicure estetico; d) il massaggio per soli scopi estetici del viso e del corpo; e) il trucco. Tale attività, esercitata indifferentemente su uomo o donna, consistente in trattamenti a livello cutaneo, è svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Europea e alla legislazione dello Stato. 3

4 Le apparecchiature atte all'esplicazione delle attività di cui al periodo precedente sono quelle indicate nell'elenco allegato alla L , n. l. L'attività di estetista può essere esercitata previa apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali e le apparecchiature in essa indicate, salvo quanto previsto dal periodo successivo. Restano escluse le prestazioni che rientrano nella categoria delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal T.U. 27 luglio 1934, n delle leggi sanitarie e successive modificazioni. 2. All'interno degli esercizi di parrucchiere per uomo o donna possono essere svolte, senza necessità di autorizzazione per l'attività di estetista, anche le attività di manicure e pedicure purchè queste non diventino attività prevalenti. ART. 3 - ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO 1. Le attività di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri esercizi, siano distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente e siano consentiti i controlli previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n e dal presente regolamento. 4

5 CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 4 - COMMISSIONE COMUNALE 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco sentito il parere di una Commissione composta da: a) il Sindaco o un suo delegato quale Presidente; b) tre rappresentanti della categoria artigianale; c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative; d) il responsabile del competente ufficio dell'azienda U.L.S.S. o un suo delegato; e) il Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato; f) un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune. 2. La Commissione è nominata dal Sindaco a seguito delle designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed f) e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale. 3. La Commissione è chiamata ad esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento e deve essere sentita in materia di autorizzazioni comunali. 5

6 ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. Al fine di assicurare il funzionamento della Commissione, il Sindaco, qualora non pervenissero le designazioni di cui al precedente articolo, provvederà ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali. 2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, da tenersi anche dopo mezz'ora, con qualsiasi numero di membri purchè non inferiore a quattro. 3. Funge da Segretario della Commissione un impiegato designato dal Sindaco. 4. Le votazioni sono assunte validamente a maggioranza assoluta dei presenti. 5. In caso di dimissioni, perdita dei requisiti, decesso o assenza per oltre tre sedute consecutive da parte di un componente la commissione di cui alle lettere b), c), f) del precedente articolo, il Sindaco provvede alla sostituzione, nell'ambito delle medesime categorie. ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 6

7 l. La domanda con la quale viene chiesta l'autorizzazione va inoltrata al Sindaco in carta legale e deve contenere: al) se trattasi di persona fisica: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; a2) se trattasi di società: denominazione, sede legale, luogo e data di iscrizione al registro ditte e codice fiscale; b) indicazione della precisa ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività; c) il tipo o i tipi di attività che si intendono esercitare. 2. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della legge , n. 1142, qualora venga richiesta l'autorizzazione per barbiere o parrucchiere per uomo o donna, oppure in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L , n. 1 e dalla L.R , n. 29, qualora venga richiesta l'autorizzazione per estetista; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f. 3. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la domanda di autorizzazione deve indicare i soci in possesso della qualifica professionale, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge n Alla domanda devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti: a) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività; 7

8 b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato. ART. 7 - REQUISITI 1. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento o esibizione dei documenti attestanti: a) il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente o i richiedenti l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato. Per le imprese societarie, non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443, la domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda; gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono, in tal caso, accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) i requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili nonchè quelli sanitari relativi ai procedimenti tecnici previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18; c) la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure della maggioranza dei soci o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 8

9 dicembre 1970, n. 1142, per l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, oppure ai sensi della L , n. 1 e della L.R , n. 29 per l'attività di estetista; d) la distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, determinata ai sensi dell' art. 23 del presente regolamento.tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. ART. 8 - ESAME E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE l. Le domande di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente Regolamento. 3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 4. L'autorizzazione viene annotata in apposito registro o schedario nel quale verranno pure riportate eventuali variazioni. 4. L'esito della domanda viene comunicato dal dirigente competente, al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica. 5. Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici: a) la Commissione Provinciale per l'artigianato; 9

10 b) l'anagrafe delle Ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; c) l'ufficio Tributi del Comune; d) il competente ufficio dell'azienda U.L.S.S. ART. 9 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE l. L'autorizzazione costituisce, per colui che ne ottiene il rilascio, il diritto di esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata. 2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista o mestieri affini nella stessa sede compatibilmente con le distanze fissate dall'art. 23, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni o esista un socio o un collaboratore o un dipendente, provvisto delle relative qualificazioni. I responsabili di ogni sezione devono essere indicati nell'autorizzazione comunale. 3. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature. 4. L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta. 5. Essa deve, a cura dell'intestatario, essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede di attività. 10

11 ART DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione all'albo Imprese Artigiane o Registro delle ditte per le imprese non artigiane; b) certificazione sanitaria del personale addetto; c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo della s.d.f. depositato all'ufficio del Registro. 2. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione. ART DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA 1. Il Sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti di cui al precedente art. 7 - lettera b) o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione può, previa diffida, sospendere l'autorizzazione. 11

12 2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione. 3. Il Sindaco dispone altresì la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio. 4. L'autorizzazione è dichiarata decaduta in caso di mancato inizio di attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione o interruzione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, semprechè il mancato inizio o l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore, o da gravi motivi di salute. I termini si intendono comunque sospesi in caso di servizio militare o maternità. 5. Nel caso in cui i responsabili delle attività di cui all'art. 9, comma 2, non siano più soci o collaboratori o dipendenti, l'autorizzazione a loro collegata decade se il titolare non ha provveduto alla loro sostituzione entro novanta giorni. 6. Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 4 del presente Regolamento. 7. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nell'art. 5, 3 comma, della legge , n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo previsto senza l'accertamento della quantificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato. 8. Decorso il citato periodo l'autorizzazione è revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge , n

13 ART. 12 RICORSI 1. Il diniego di rilasciare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti: a) trenta giorni dalla data di presentazione al Comune della domanda, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna; b) novanta giorni dalla data di presentazione al Comune della domanda, con riferimento all'attività di estetista. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la sospensione o revoca o ne dichiara la decadenza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge. ART CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL' IMPRESA l. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta. 13

14 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale. 3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 5. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. 6. I termini previsti dal 3, 4 e 5 comma del presente articolo sono prorogabili dal dirigente competente, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato. 14

15 ART TRASFERIMENTO E MODIFICHE DEI LOCALI l. Il trasferimento dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista o mestieri affini da una ad altra sede è sottoposto ad autorizzazione del Sindaco, il quale provvede a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 7 - lettere b) e d) del presente regolamento. 2. Tali esercizi non potranno essere attivati nelle nuove sedi prima del rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del Sindaco. 3. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale, può consentire il trasferimento di un esercizio anche in deroga alle norme sulle distanze minime tra gli esercizi di cui all'art Ogni modifica dei locali soggetta a concessione o ad autorizzazione edilizia e/o sanitaria ed ogni modifica delle attrezzature rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione, deve essere autorizzata dal Sindaco, sentiti il responsabile del competente ufficio dell'azienda U.L.S.S., l'ufficio Tecnico per la destinazione d'uso degli eventuali locali aggiunti e la Commissione di cui all'art. 4. ART ORARI E TARIFFE 1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con 15

16 ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria. 2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. 3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell'orario. 4. Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliscono le tariffe minime comunicandole al Sindaco. 5. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe che comunque non devono essere inferiori a quelle stabilite e comunicate al Sindaco, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela. ART. 16 ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI 1. L'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio è di competenza del competente ufficio dell'azienda U.L.S.S. ART. 17 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI 16

17 1. I locali degli esercizi delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista o mestieri affini di cui all'articolo 2 del presente regolamento, devono essere svolti in locali separati da altre attività, salva la vendita al minuto dei prodotti attinenti le attività svolte. 2. I locali adibiti all'attività di estetista o di mestieri affini devono essere separati da quelli destinati agli altri tipi di attività di cui all'art I locali devono soddisfare alle seguenti condizioni igieniche: a) rispettare le altezze e le altre prescrizioni previste dai regolamenti edilizi ed igienici locali; b) avere i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m. 1,50, costituiti o rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che consentano la necessaria pulizia e disinfezione; c) possedere lavandini fissi, ad acqua corrente potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione delle acque stesse nella rete di fognatura; d) avere il pavimento tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa; e) la porta di accesso all'esterno deve essere munita, durante la stagione estiva, di tenda di protezione contro le mosche; f) le spazzature devono essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in vano separato; 17

18 g) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio di aria. ART NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO E LE ATTREZZATURE l. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente ufficio dell'azienda U.L.S.S.; b) i sedili dei negozi devono essere forniti di appoggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di estetica devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona; c) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente devono essere di volta in volta disinfettati o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere; d) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; 18

19 e) dopo la rasatura della barba deve essere sempre assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti; per spargere la cipria sulla pelle, si devono usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli; f) le spazzole che servono per i capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate; g) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività, devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. ART CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE. 1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il competente ufficio dell'azienda U.L.S.S. abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose. 2. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari. 3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista. 19

20 ART PULIZIA DEL PERSONALE 1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare un camice di colore chiaro in perfetto stato di pulizia. Prima di iniziare ciascun periodo di servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 2. E' obbligatorio l'uso dei quanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D , n e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati. 3. Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici. 4. Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare fenomeni di allergie deve essere sempre informato il cliente. ART. 21 CONTROLLI 20

21 Gli ufficiali incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. CAPO III - DISTANZA FRA GLI ESERCIZI ART ZONE COMMERCIALI l. Ai fini della determinazione delle distanze minime tra gli esercizi, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone commerciali, come risultanti dalla planimetria allegata e così denominate: ZONA 1 - CENTRO STORICO; ZONA 2 - CENTRO ABITATO; ZONA 3 - RESTANTE TERRITORIO. ART DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI 21

22 1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza sottoindicata. DISTANZE MINIME ZONA BARBIERI PARRUCCHIERI ESTETISTI UOMO - DONNA l-centro STORICO m. 100 m. 100 m CENTRO ABITATO m. 250 m. 250 m RESTANTE TERRITORIO m. 450 m. 450 m La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade. Qualora vada misurata la distanza nei confronti di esercizi esistenti in altra zona, si applica la distanza minima inferiore. Quando l'accesso ai locali non è sulla pubblica via, la misurazione va effettuata dal numero civico. 3. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento da una zona all'altra. Per i trasferimenti nell'ambito della stessa zona le distanze minime sono ridotte del 50%. 4. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell' autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, all'interno di "convivenze", quando il servizio è 22

23 svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse. Tale autorizzazione non è trasferibile dalla sede della convivenza. CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART PROVVEDIMENTI DI URGENZA Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate dalla legge, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. ART CONVERSIONE DELLE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI 23

24 l. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla l , n. 161, modificata dalla l , n. 1142, e dal presente regolamento possono presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'art L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo Entro lo stesso temine i titolari precedentemente autorizzati come barbieri e che hanno ottenuto dalla C.P.A. il riconoscimento della qualificazione professionale di "Parrucchiere per Uomo e Donna" potranno richiedere l'autorizzazione per la medesima nuova qualifica che otterranno in deroga a quanto previsto all'art Le autorizzazioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento possono essere mantenute nei loro contenuti di attività di esercizio. In caso di subingresso l'autorizzazione al subentrante deve essere rilasciata secondo la classificazione di cui all'art. 2 del presente regolamento. 5. Le disposizioni del 1 e 2 comma del presente articolo non si applicano ai titolari di autorizzazione per l'attività di "parrucchiere" oppure di "parrucchiere per uomo" oppure di "parrucchiere per signora", i quali hanno sempre titolo a chiedere la conversione nell'autorizzazione per "parrucchiere per uomo e donna" di cui all'art. 2, 1 comma, lett. b) del presente regolamento. 24

25 ART ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che l'organo di Controllo ne abbia preso atto, previo parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 9 e 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e sarà stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Il presente regolamento sostituisce e abroga il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n del ART SANZIONI 1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1963, n. 603 e legge n. 689, con sanzione amministrativa da lire a lire

26 2. Nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, salvo la deroga prevista dall'art. 5, sono soggette ad una sanzione amministrativa di lire

27 I N D IC E CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 2 Art. 1 - Oggetto del regolamento..." 2 Art. 2 - Definizione del tipo di attività..." 3 Art. 3 - Attività svolte nel domicilio..." 4 CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE..." 5 Art. 4 - Commissione comunale..." 5 Art. 5 - Funzionamento della Commissione..." 6 Art. 6 - Domanda di autorizzazione..." 6 Art. 7 - Requisiti..." 8 Art. 8 - Esame e rilascio dell'autorizzazione..." 9 Art. 9 - Contenuto dell'autorizzazione..." 10 Art.10 - Documentazione integrativa..." 11 Art.11 - Decadenza, sospensione e revoca..." 11 Art.12 - Ricorsi..." 13 Art.13 - Cessazione dell'attività o modificazione I

28 della titolarità dell'impresa..." 13 Art.14 - Trasferimento e modifiche dei locali..." 15 Art.15 - Orari e tariffe..." 16 Art.16 - Accertamenti igienico-sanitari..." 16 Art.17 - Requisiti igienici dei locali..." 17 Art.18 - Norme igieniche per l'esercizio e le attrezzature..." 18 Art.19 - Controlli sanitari del personale..." 19 Art.20 - Pulizia del personale..." 20 Art.21 - Controlli..." 21 CAPO III - DISTANZA FRA GLI ESERCIZI..." 21 Art.22 - Zone commerciali..." 21 Art.23 - Distanze minime fra gli esercizi..." 22 CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..." 23 Art.24 - Provvedimenti di urgenza..." 23 Art.25 - Conversione delle precedenti autorizzazioni..." 24 Art.26 - Entrata in vigore del regolamento..." 25 Art.27 - Sanzioni... " 25 W:\Segreteria\documenti\regolamenti\Regolamento Barbieri-Parrrucchieri.doc II

29 III

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora

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