Città di Tortona Provincia di Alessandria

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1 Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA, DI TATUAGGIO E/O PIERCING, DI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 09/96/2010

2 Sommario TITOLO I - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA... 4 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 4 ART. 2 - CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA... 6 ART. 3 - LIMITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ... 6 ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) E SEMPLICI COMUNICAZIONI... 7 ART. 5 - ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLA STESSA IMPRESA... 9 ART. 6 - COMPRESENZA DI ATTIVITÀ DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO... 9 ART. 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ART. 8 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI ART. 9 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE, SUI MALATI E SUI DECEDUTI ART REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L ATTIVITÀ SVOLTA NEL DOMICILIO DELL ESERCENTE ART ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE ART FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ART SUBINGRESSI ART SOSPENSIONI VOLONTARIE TEMPORANEE E CESSAZIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ ART ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE ART ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO ART VIGILANZA ART SANZIONI ART NORME TRANSITORIE E FINALI TITOLO II - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E/O PIERCING ART RISCHI E DEFINIZIONI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E/O PIERCING ART ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E/O PIERCING ART REQUISITI PER L ESERCIZIO ART REQUISITI DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DEI PIANI DI LAVORO ART PROCEDURE OPERATIVE IGIENICO-SANITARIE ART CONSENSO ALLA PRATICA ART DISPOSIZIONI FINALI TITOLO III - ATTIVITÀ DI ART CAMPO DI APPLICAZIONE Comune di Tortona Pagina 2 di 34

3 ART ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ ART DEFINIZIONI ART NOTIFICA ART REGISTRO ART MANUALE D USO ART NOTA INFORMATIVA ART SCHEDA INDIVIDUALE ART APPARECCHIATURE UV DI TIPO ART REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELL ESERCIZIO ART NORME DI GESTIONE ART ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI APPENDICE INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO DI CHI INTENDE SOTTOPORSI A PROCEDURE DI TATUAGGIO E/O DI PIERCING Comune di Tortona Pagina 3 di 34

4 TITOLO I - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Le attività di acconciatore o di estetista sono disciplinate, oltreché dalle leggi dello Stato e della Regione Piemonte, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. L attività di acconciatore o di estetista è esercitata esclusivamente in forma d impresa. 3. Tra le attività elencate al precedente comma 1) sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, sia che l attività sia esercitata in luogo pubblico che privato (strutture ricettive alberghiere, ospedali, case di cura, palestre, piscine, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali come definiti dall art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti di navigazione marina, lacustre, fluviale ecc.), comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d impresa (individuale oppure societaria ed in tal caso di persone o di capitali) che esercitano dette attività. 4. L'attività professionale di ACCONCIATORE, esercitata indifferentemente su uomo o su donna, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari e l applicazione di parrucche, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Il termine ACCONCIATORE equivale a quelli di acconciatore maschile o femminile, acconciatore unisex, parrucchiere per uomo, barbiere, parrucchiere per signora, pettinatrice e dizioni similari. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, la Legge Regionale Piemonte 30 dicembre 2009 n. 38 nonché le disposizioni del presente regolamento. 5. L attività di ESTETISTA comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco contenuto nell allegato A alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 10 della medesima legge, nonché con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale Piemonte Comune di Tortona Pagina 4 di 34

5 9 dicembre 1992, n. 54, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, ivi comprese i solarium o centri abbronzatura, il bagno turco e simili oppure quelle finalizzate al dimagrimento, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, la Legge Regionale Piemonte 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge Regionale Piemonte 30 dicembre 2009 n. 38 nonché le disposizioni del presente regolamento. 6. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, le quali sono disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali (ad esempio: massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.). In particolare, sono altresì escluse: - l attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali; - le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi; - l attività di naturopata del benessere. 7. Come indicato nel precedente comma 5, è compresa nell ambito dell attività di estetista quella di solarium o di centro abbronzatura per la quale valgono i medesimi requisiti previsti per l estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico-sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda al Titolo III del presente Regolamento comunale, al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78/1999, nonché al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R. 8. Sono, altresì, comprese nel presente regolamento, in quanto affini all attività di estetica, quelle di piercing e di tatuaggio, per le quali si rimanda allo specifico Titolo II del presente regolamento, nonché, relativamente a tutto quanto non contemplato nelle stesso, alla vigente normativa in materia. 9. Inoltre si considerano inerenti l attività di estetista, oltre al solarium o centro abbronzatura : - l attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, cioè quella inerente al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; - l attività di disegno epidermico o di trucco semipermanente, cioè quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (ad esempio i tatuaggi detti all Hennè ), al fine di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico, anche attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi esistenti; - l attività di onicotecnico, cioè quella di applicazione di unghie artificiali e di ricostruzione di unghie permanenti mediante giustapposizione di protesi preconfezionate alle unghie esistenti a fini di abbellimento del dito. Comune di Tortona Pagina 5 di 34

6 ART. 2 - CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1. E prevista la consultazione preventiva delle associazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune di Tortona in rappresentanza delle categorie degli acconciatori e degli estetisti in merito alla redazione del regolamento nonché alle sue modificazioni ed integrazioni; sul calendario delle aperture domenicali e festive; sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi. 2. Allorquando dovessero essere affrontate tematiche che abbiano attinenza con problematiche igienico-sanitarie relative alle norme regolamentari ed alla definizione di linee di indirizzo, sarà consultato preventivamente un rappresentante del Servizio di Igiene Pubblica e Sanità (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. ART. 3 - LIMITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ 1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio. 2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente stesso, su sua richiesta, solo in caso di comprovata impossibilità di quest ultimo a recarsi presso l esercizio di acconciatore oppure di estetista, da parte di coloro che hanno presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività (D.I.A) oppure sono in possesso di specifica autorizzazione o da loro dipendente incaricato, purchè recante al seguito copia dell anzidetta D.I.A. oppure dell autorizzazione. 3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa situata in pubblico locale oppure presso istituti, complessi ospedalieri, strutture ricettive alberghiere, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle Forze Armate e simili, previa presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.) e solamente negli orari di loro apertura al pubblico o funzionamento. 4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte presso i locali di abitazione dell esercente, a condizione che il medesimo consenta i controlli da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL; i locali devono comunque essere distinti e separati da quelli adibiti a civile abitazione e muniti di idonei servizi igienici. 5. E vietato l esercizio delle attività oggetto del presente regolamento senza che preventivamente venga trasmessa per tempo al Comune la dichiarazione di inizio attività (D.I.A) di cui al successivo art. 4, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi, a titolo didattico od altro; anche in tali casi, dette attività sono sottoposte a presentazione di dichiarazione di inizio attività (D.I.A) di cui al successivo art. 4, a condizione che le anzidette prestazioni non comportino corrispettivo sotto forma alcuna, neppure come rimborso per l uso dei materiali di consumo. Comune di Tortona Pagina 6 di 34

7 Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto. 6. Gli acconciatori, nell esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall art. 9, comma 2 della legge 4 gennaio 1990, n Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono vendere o comunque cedere alla propria clientela i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti, al solo fine della continuità dei trattamenti praticati, in quanto, in tal caso, non si applicano le disposizioni per l esercizio del commercio al dettaglio in su aree private in sede fissa. ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) E SEMPLICI COMUNICAZIONI 1. L apertura di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede o la modifica dell attività per gli esercizi esistenti riguardanti le attività di cui al precedente art. 1, è subordinato alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e successive modifiche ed integrazioni, valida per l intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, contenente in particolare le seguenti indicazioni: a) generalità del dichiarante (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale); b) ubicazione dell esercizio (via e numero civico); c) dichiarazione dell attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista); d) possesso dei presupposti e requisiti legislativi e regolamentari per l esercizio dell attività. 2. Alla suddetta dichiarazione di inizio attività (D.I.A) deve essere allegata, anche in copia, la documentazione prescritta dalla vigente normativa. 3. Il caso di subingresso per trasferimento dell azienda in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è disciplinato dal successivo art Con la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), l interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti: a) requisito soggettivo della regolare costituzione della società e dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.); le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (imprese artigiane) possono successivamente iscriversi all'albo delle imprese artigiane; b) requisito dell idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili Comune di Tortona Pagina 7 di 34

8 destinate allo svolgimento dell attività, nonché della superficie minima dei locali come prescritto dal successivo art. 7; c) requisito della rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistico-edilizia; d) requisito della disponibilità dei locali di esercizio dell attività; e) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere: - in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, esclusivamente in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale; - in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133; - in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della Legge 8 agosto 1985, n. 443; - in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della Legge 8 agosto 1985, n. 443; - in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda (socio, dipendente o collaboratore), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133; tale soggetto deve accettare l incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell esercizio durante l orario di apertura al pubblico, salvo comprovati casi di forza maggiore (ad esempio: malattia). 5. Sulla base della succitata dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) presentata dall interessato e della disciplina sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l avvio dell attività, disponendo, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di avvio o di prosecuzione della stessa. 6. La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) in questione è trasmessa in copia completa di eventuali allegati dal Comune al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL, il quale esercita l attività di vigilanza. 7. Sono fatte salve in qualunque tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della succitata dichiarazione di inizio attività (D.I.A.). 8. Qualora trascorra un anno dalla data di presentazione della succitata dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) senza che l interessato dia effettivo avvio alle attività oggetto del presente regolamento, egli decade automaticamente da tale diritto con conseguente chiusura del procedimento amministrativo Comune di Tortona Pagina 8 di 34

9 ed archiviazione della pratica. 9. Nel caso di sostituzione del direttore tecnico e/o di mere variazioni societarie che non comportano una nuova iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), è sufficiente presentare al Comune una semplice comunicazione allegando copia di documentazione probatoria. ART. 5 - ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLA STESSA IMPRESA 1. Una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) non può esercitare le attività oggetto del presente regolamento in locali posti in luoghi diversi. 2. In deroga al comma precedente, una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) può tuttavia esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei loro membri e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale. 3. Una stessa società avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana), può esercitare le attività oggetto del presente regolamento in locali posti in luoghi diversi in numero non superiore a quello dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa. 4. Una stessa società non avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 per le imprese artigiane, può esercitare le attività oggetto del presente regolamento in locali posti in luoghi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso, tale soggetto deve accettare l incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell esercizio durante l orario di apertura al pubblico, salvo comprovati casi di forza maggiore (ad esempio: malattia). ART. 6 - COMPRESENZA DI ATTIVITÀ DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO 1. Più esercizi di acconciatore e/o estetista intestati a distinti titolari possono avere in comune l'ingresso dalla pubblica via, la sala di attesa purchè sia dotata di posti sufficienti ad accogliere l'afflusso medio di pubblico previsto e di servizi igienici che abbiano dotazioni giudicate sufficienti in rapporto ai posti di lavoro disponibili nei singoli esercizi da parte del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. 2. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di distinte specifiche dichiarazioni di inizio attività (D.I.A.). Comune di Tortona Pagina 9 di 34

10 3. Nel caso che lo stesso titolare eserciti nei medesimi locali l'attività di acconciatore congiuntamente a quella di estetista, viene richiesto il possesso di un distinto e separato ambiente, seppure con accesso in comune, solo per l'attività di estetista. 4. In deroga al comma precedente, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività congiunte di acconciatore ed estetista solamente presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, previo parere favorevole del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. 5. Qualora per recesso di soci oppure per altre variazioni societarie, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle abilitazioni relative alle attività oggetto del presente regolamento, l interessato dovrà adeguarsi di conseguenza mediante le procedure amministrative di cui al precedente art. 4, comma 7. ART. 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI 1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l apertura di nuovi esercizi sono fissate le seguenti superfici minime dei locali adibiti allo svolgimento dell attività, esclusi cioè i locali accessori non di uso pubblico ed i locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, depositi, sale d attesa, ecc.): a) ACCONCIATORI: mq. 10 per un solo posto di lavoro, più mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. b) ESTETISTI: mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 5 per ogni unità lavorativa in più. Si definisce unità lavorativa ogni postazione utilizzata e/o attrezzata. 2. Per l esercizio dell attività di estetista e dei mestieri affini (tatuaggi e piercing) è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala/spazio di attesa. 3. Il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie inferiore ai minimi stabiliti e non possegga i requisiti sanitari previsti dal successivo art. 8, comma 1, lettere a) e b) ha diritto a continuare la sua attività nel locale. Tale diritto è esteso al subentrante fino a cessazione dell attività. 4. Gli esercizi possono essere trasferiti su una superficie minore di quella originaria, purchè non inferiore a quella minima stabilita e nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal successivo art. 8. ART. 8 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI 1. I locali adibiti all esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono possedere le caratteristiche di seguito riportate, in generale in conformità alle norme stabilite dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. Piemonte 16 gennaio 2006, n : Comune di Tortona Pagina 10 di 34

11 a) destinazione esclusiva dei locali alle attività oggetto del presente Regolamento; infatti tali locali non devono essere direttamente comunicanti con quelli adibiti a civile abitazione essendo richiesti ingressi separati; b) altezza pari o superiore a mt. 3,00 (come previsto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro), fatto salvo l insediamento dell attività in fabbricati esistenti ed in locali già destinati ad attività di tipo produttivo (artigianale o di servizi) dove, in ogni caso, l altezza minima non può essere inferiore a mt. 2,70; c) superficie aereo-illuminante non inferiore a 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento; l areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata ovvero garantita da impianti aeraulici (da progettarsi e realizzarsi in conformità e secondo gli standard previsti dal fascicolo UNI 10339). La progettazione e la realizzazione di impianti di ventilazione forzata o aeraulici deve essere certificata da tecnico abilitato. Nei casi di valutazione da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL (espressione di parere preliminare), la verifica deve presupporre l acquisizione di elaborati di progetto (schemi grafici e relazione tecnica). d) ricorso all illuminazione artificiale dove l illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, facendo riferimento alle norme UNI relativamente agli standard da garantire; e) presenza di impianti di ricambio forzato dell aria in tutti i locali in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili; f) abbattimento delle barriere architettoniche per le nuove strutture garantito attraverso il soddisfacimento del requisito dell accessibilità, così come definita nel D.M. 14 giugno 1989, n Nei locali ad uso dell esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con soluzioni disinfettanti ovvero da marmo. Le pareti, fino ad un altezza di mt. 2,00, devono essere rivestite da piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili o trattate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile applicato fino a mt. 2,00. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere preferibilmente arrotondati. 3. Nei locali di lavoro, i lavandini fissi in maiolica o smalto oppure altro materiale idoneo vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l acconciatore, che potrà rifiutare il servizio su capelli non puliti. 4. I servizi igienici interni all edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia all esigenza di riservatezza e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Relativamente ai nuovi insediamenti, i servizi igienici ad uso degli avventori devono essere Comune di Tortona Pagina 11 di 34

12 accessibili a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Sono ammessi solo in particolari casi (ad esempio: esercizio ubicato in centro storico) ed in nessun caso se trattasi di nuovi insediamenti, anche servizi igienici esterni all edificio. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle lavabili e disinfettabili con caratteristiche antisdrucciolo; pareti ricoperte di piastrelle lavabili e disinfettabili fino a mt. 2,00; lavandino e tazza WC all interno. Per i nuovi insediamenti oltre le 5 (cinque) postazioni operative, si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti, ciò anche nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. I servizi igienici ad uso degli addetti devono essere dotati, se dislocati all interno dei locali adibiti all attività, di antibagno/spogliatoio, con porta a chiusura automatica. 5. Gli impianti elettrici devono essere eseguiti sulla base di un progetto, nel rispetto degli specifici fascicoli CEI EN ed essere classificati ai sensi della norma CEI 64-8/7. Allorquando sia previsto l impiego di apparecchiature con parti in tensione applicate al cliente va fatto riferimento alla parte V2 Sezione 710 della citata norma CEI. Degli impianti elettrici deve essere dichiarata la conformità alla regola d arte come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nonché deve essere detenuta copia della dichiarazione di verifica della messa a terra degli impianti elettrici ai sensi art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n A norma del medesimo provvedimento devono essere certificati tutti gli altri impianti soggetti. Tutte le apparecchiature devono essere omologate. Tutti gli impianti e le apparecchiature esistenti dovranno essere adeguati nei termini previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 un ottavo -della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL ai sensi dell art. 65 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allorquando sia impiegato personale dipendente o ad esso equiparato e comunque devono essere assicurate le seguenti condizioni: a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall umidità, che non deve comunque superare il 75% nell aria ambiente; b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano un adeguato ricambio d aria, in conformità ai dettati del fascicolo UNI 10339; c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti; d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico; e) presenza di impianti elettrici classificati e progettati ai sensi della norma CEI 64-8/7; V2 - Sezione Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro. Tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa Comune di Tortona Pagina 12 di 34

13 produttrice. La preparazione e la miscelazione di sostanze volatili oppure infiammabili normalmente usate nella lavorazione che possono essere fonte di pericolo per addetti e clienti, devono avvenire in appositi recipienti ed in un locale od area separata dotata di cappa di aspirazione da banco (con caratteristiche tecniche di cui al Documento regionale sui rischi da sostanze chimiche in acconciatura emesso dalla Regione Piemonte nel novembre 2002). Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso. 8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori per la biancheria usata che siano chiudibili, lavabili e disinfettabili, nonché di un armadio con sportelli per quella pulita a destinazione esclusiva e di recipienti per la raccolta dei rifiuti muniti di coperchio con apertura a pedale. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori. 9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio. Gli esercizi dovranno essere dotati altresì di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in misura adeguata, in relazione alla superficie lorda di pavimento dell esercizio, al numero di postazioni di lavoro ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di pacchetto di medicazione, secondo quanto disposto dal D.M. 15 luglio 2003, n Il mobilio e l arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. 11. Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alle normative di igiene e sicurezza (marcatura CE, IMQ, ecc.). Presso l esercizio, dovrà essere resa disponibile la scheda tecnica di ogni apparecchiatura. 12. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiatesta, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiare ogni volta sia utilizzata per il servizio ad un cliente. 13. Al titolare incombe l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche: a) l esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente; b) il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, nonché indossare un abbigliamento di lavoro di Comune di Tortona Pagina 13 di 34

14 colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza; c) prima di iniziare ciascun servizio l addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente; d) nelle attività che comportano un contatto diretto e manuale con i clienti, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone, nonché eventualmente accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento; e) per ogni cliente, deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura; f) tutti gli attrezzi occorrenti per l esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima cura e, successivamente all uso, dopo abbondante lavaggio con acqua e detergente, devono essere disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o disinfettante chimico. In particolare, i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. I rasoi o gli altri strumenti monouso vanno tolti dalle proprie confezioni davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere sottoposti a trattamento di sanificazione e sterilizzazione secondo le indicazioni di cui alla successiva lettera p); g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l avvenuta sterilizzazione o disinfezione; h) in caso di puntura o di taglio accidentale, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico; i) dopo la rasatura della barba, deve essere assicurato ai clienti di potersi lavare con abbondante acqua calda corrente, nonché che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% oppure con altri appositi idonei preparati disinfettanti; j) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio; k) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E proibito l uso dei piumini; l) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, manipolati con l utilizzo di guanti monouso e secondo le procedure previste dal Documento regionale sui rischi da sostanze chimiche in acconciatura emesso dalla Regione Piemonte nel novembre 2002 (Rif. art. 8, punto 7 del presente Regolamento); m) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell ambiente; n) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizione di Comune di Tortona Pagina 14 di 34

15 aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt./sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; o) durante l applicazione e l uso di liquidi infiammabili, si deve evitare che nell esercizio siano accese fiamme libere; p) gli strumenti da punta e da taglio da riutilizzare devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, in alternativa, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore rappresenta il metodo elettivo per la strumentazione riutilizzabile: si effettua in autoclave a 121 C per un minimo di 20 minuti. La sterilizzazione a secco deve essere effettuata a 170 C per due ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti secondo le loro caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello da utilizzare sono: ipoclorito di sodio alla concentrazione di ppm. I materiali e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o disinfezione ad alto livello devono essere puliti accuratamente prima dell esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici, si applicano le norme di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. q) la strumentazione già sottoposta a trattamento di disinfezione/sterilizzazione deve essere conservata, al fine del mantenimento delle condizioni di asepsi, in appositi apparecchi generanti raggi ultravioletti; r) dovrà essere redatto, a cura del titolare dell attività, uno specifico protocollo di pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro e dei locali. Relativamente agli strumenti di lavoro, detto protocollo, ove previsto, dovrà includere le procedure di sterilizzazione. Il protocollo dovrà contemplare le procedure di disinfezione con indicazione del substrato oggetto di disinfezione, del disinfettante utilizzato, della sua concentrazione e del tempo di contatto. Nel caso di adozione di procedure di sterilizzazione con autoclave, dovranno essere specificate tutte le fasi del processo (dalla detersione alla sterilizzazione degli strumenti di lavoro), indicando altresì i tempi per garantire la completa sterilità della strumentazione. Il protocollo dovrà essere disponibile presso la struttura e ne dovrà essere edotto il personale operante; s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi. 14. Gli addetti impegnati nel servizio alla clientela devono possedere conoscenza sulle corrette prassi igieniche a salvaguardia della salute dei clienti ed essere informati e formati sui rischi per la Comune di Tortona Pagina 15 di 34

16 sicurezza e la salute connessi con l attività svolta, così come previsto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in base al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25. Il personale dipendente o ad esso equiparato deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla base della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in accordo ai disposti delle vigenti norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme a tutela del lavoro minorile. Il personale di minore età oppure in condizioni di apprendista deve essere sottoposto ad accertamento dell idoneità generica e specifica alla mansione come previsto dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e sulla base del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore od estetista sono paragonabili a quelle generate da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell art. 14, 2 comma, punto B della Legge Regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all allegato 3 della predetta L.R. Piemonte n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell osservanza dei Regolamenti emanati dall Ente gestore dell impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa. ART. 9 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE, SUI MALATI E SUI DECEDUTI 1. Fermo restando il divieto dell attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante di cui al precedente art. 3, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento. 2. L attività di acconciatore può essere svolta anche al letto degli ammalati, che non dovranno avere malattie infettive in fase di contagio e tale esercizio dovrà essere svolto da personale qualificato, sia con l ammalato a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura. Per questi ultimi, il parere sulla contagiosità o meno delle malattie può essere espresso dal Direttore Sanitario. 3. Gli strumenti dell attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso oppure, quando ciò non sia possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Gli strumenti in questione, dopo il singolo uso, devono essere sottoposti a trattamento di sterilizzazione o disinfezione secondo le procedure previste nell art. 8, comma 13, lettera p) del presente Regolamento e devono essere adibiti esclusivamente per l esercizio dell attività professionale sui malati. Comune di Tortona Pagina 16 di 34

17 4. L attività di acconciatore è consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato. 5. Gli strumenti dell attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso. ART REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L ATTIVITÀ SVOLTA NEL DOMICILIO DELL ESERCENTE 1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell esercente qualora quest ultimo abbia proceduto a trasmettere la dichiarazione di inizio attività, corredata dalla documentazione di cui all art. 4 del presente regolamento, e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti: a) I locali devono essere assolutamente indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, comma 4, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza WC. Per le altre caratteristiche igienico-sanitarie dei locali, si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti. b) Al riguardo degli impianti igienico-sanitari e delle attrezzature destinate all esercizio, occorre installare almeno un lavabo in maiolica o di smalto oppure di altro materiale idoneo su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Devono essere rispettate tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente art. 8, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri, nonché l eventuale pavimentazione in linoleum oppure in legno verniciato, di tutti i locali adibiti all attività, esclusi quelli adibiti a servizi igienici, purché siano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell esercizio dall abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trasferimento della titolarità dell esercizio, ovvero qualora s intraprendano interventi di manutenzione a carattere straordinario, oppure a seguito di sostanziali modificazioni strutturali nell ambito dell insediamento. Comune di Tortona Pagina 17 di 34

18 ART ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE 1. Per occasionali esigenze profilattiche ed igieniche, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad all osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari, le attrezzature e le procedure operative. ART FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 1. Ai fini della prevenzione dei rischi di contaminazione crociata, gli operatori devono essere formati ed informati sul rispetto delle corrette prassi igieniche, a salvaguardia della sicurezza e della salute dei clienti. Devono essere, altresì, formati ed informati, in base alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sui rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla specifica attività svolta. Le attività di formazione ed informazione devono essere effettuate a cura del titolare dell azienda e devono essere documentate. ART SUBINGRESSI 1. Il trasferimento dell azienda in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte determina la prosecuzione dell attività, cioè senza soluzione di continuità, se esercitata negli stessi locali dell impresa cedente ed a condizione che l impresa subentrante sia in possesso dei requisiti professionali nonché sia mantenuto il rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previa presentazione al Comune della suddetta denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui al precedente art L'autorizzazione o denuncia di inizio attività in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. 3. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività. 4. In caso d invalidità, di decesso oppure d intervenuta sentenza d inabilitazione o d interdizione del titolare dell attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell imprenditore possono richiedere, entro 6 (sei) mesi dall evento, l intestazione dell attività previa presentazione di dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) di cui al precedente art. 4, corredata da documentazione attestante le motivazioni per le quali si è reso necessario il subingresso. Il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell imprenditore possono proseguire l esercizio dell attività per un periodo massimo di 5 (cinque) anni oppure fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. Comune di Tortona Pagina 18 di 34

19 Solo nel caso sopra riportato e nel relativo arco temporale, il subingresso è esercitato anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale del titolare, purché venga comprovato mediante specifica comunicazione da inoltrare a corredo della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), che il mestiere sia comunque esercitato da altra persona in possesso dell abilitazione professionale in qualità di responsabile tecnico. ART SOSPENSIONI VOLONTARIE TEMPORANEE E CESSAZIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ 1. Nel caso di cessazione volontaria dell attività, è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione stessa, corredandola eventualmente con l originale dell autorizzazione in possesso. 2. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Comune nel caso di sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Qualora la sospensione volontaria di cui al precedente comma 5 si protragga per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, il Comune sancirà la cessazione dell attività di acconciatore e/o estetista con conseguente archiviazione della pratica. ART ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE 1. E fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposta, in luogo ben visibile al pubblico: - autorizzazione amministrativa, qualora in possesso, oppure denuncia di inizio attività (D.I.A.) completa di dichiarazione di effettivo inizio dell attività oggetto del presente regolamento; - tabella contenente le tariffe delle prestazioni professionali praticate; - tabella contenente l orario di apertura e chiusura al pubblico; - qualunque altro atto od avviso che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente ASL, oppure altra Autorità Sanitaria, ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. ART ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di acconciatore ed estetista sono disciplinati con ordinanza del Sindaco, come prescritto per gli esercizi commerciali dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n In ogni caso sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti ed il rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro. 3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico tipo di orario per le diverse attività ed esporlo al Comune di Tortona Pagina 19 di 34

20 pubblico a norma del precedente art. 15. ART VIGILANZA 1. Agli effetti dell applicazione del presente regolamento, gli agenti appartenenti al Settore Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all art. 1. ART SANZIONI 1. L esercizio dell attività di acconciatore e/o di estetista può essere sospeso per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento, oppure di illeciti regolarmente contestati, previa eventuale diffida all interessato ad adeguarsi. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella stessa violazione entro un anno dall accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell attività per un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 3. Il Comune ordina la cessazione dell attività di acconciatore e/o estetista, se quest ultima è esercitata senza la prescritta presentazione della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), dandone comunicazione al Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), se trattasi di imprese non artigiane, oppure alla competente Commissione Provinciale per l Artigianato, se trattasi di imprese artigiane, nonché a tutti gli organi preposti alle attività di vigilanza. 4. Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato oppure che sia sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da EUR 100,00 a EUR 500, Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) ad applicare le sanzioni amministrative ed a introitare i proventi. ART NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all Albo Pretorio comunale della deliberazione consiliare divenuta esecutiva. 2. Tutte le imprese che all entrata in vigore del presente regolamento esercitino l attività di barbiere o Comune di Tortona Pagina 20 di 34

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