La discriminazione fondata sull'orientamento sessuale

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1 La dicriminazione fondata ull'orientamento euale L'attuazione deua direttiva 2000/78/CE e la nuova diciplina per la protezione dei diritti delle perone omoeuali ul poto di lavoro a cura di Stefano Fabeni e Maria Gigliola Toniollo Prefaione di Guglielmo Epifani EDIESSE

2 La preente pubblicazione è tata realizzata con il contributo della Compagnia Aicuratrice UNIPOL S.p.a. Copyright by Ediee 2005 Caa cditrice Ediee.r.l. Via dei Frentani 4/A Roma Tel. 06/ Progetto grafico: Antonella Lupi In Internet: Catalogo: fi-mail: ediee@cgil.it Immagine di copertina: Carla Bernardi

3 Legilazione in quindici Stati membri dell'ue contro la dicriminazione nel lavoro baata ull'orientamento euale: l'attuazione della direttiva 2000/78/CE Kee Waaldijk* 1. Introduione 1 La direttiva 2000'/'78'/'CE che tabilïce un quadro generale per laparita di trattamento in materia di occupaiom e di condiioni di lavoro (in eguito: la direttiva) richiede l'introduzione di miure legilative pecifiche ed eplicite per mettere al bando Ie dicriminazioni fondate ull'orientamento euale. Ciö non preuppone una completa armonizzazione della normativa antidicriminatoria nazionale: l'adozione della direttiva tuttavia ha comportato che tutti gli Stati membri abbiano dovuto migliorare Ie normative eitenti e/o introdurne di nuove. Per accertare e gli Stati membri tiano ripettando gli impegni impoti loro dalla direttiva, la Commiione europea nel 2002 ha itituito un gruppo di eperti legali indipendenti. Nel novembre del 2004 queto gruppo ha preentato il uo rapporto " Docente all'itituto dl tudi giuridici E.M. Meijer dell'umverita dl Leida, ha volto Ie funziom dl Coordinatore del Gnippo europeo dl eperti per la lotta alla dicrirniflazione fondata ull'orientarnento euale I Queto capitolo i baa ul rapporto del Gruppo europeo dl eperti per la lotta alla dicriminazione baata ull'orientamento euale ( e, in modo particolare, u due uoi capitoli, cntti dall'autore: il cap 19 (Analii comparata) e il cap 20 (Concluiom), che, a loro volta, i baavano ui quindici capitoli nazionali cntti dal membri del gruppo, e ul cap 2, ul diritto comumtano, cntto da Matteo Bonini Baraldi, aitente coordinatore del gruppo. A lui e ai membri del gruppo vogko epnmere la mia gratitudme per il loro coniderevole contributo a queto importante progetto. Sono egualmente grato ad Alan Littler, Kiekje Boumlak e Wout Morra che hanno contnbuito a coordinare il progetto. II Gruppo di eperti è tato cotituito e fïnanziato dalla Commiione delle Comunita europee nel quadro del Programma dl azione della Comunita per combattere la dicriminazione (http-//europa eu int/comm/employment ocial/fundamental right/policy/prog en htm) I contenuti del rapporto del Gruppo non riflettono neceariamente Popimone o la poizione dei governl nazionak o della Commiione europea II rapporto, ottopoto alla Commiione nel novembre del 2004, npondeva allo copo dl decnvere lo tato dell'ordinamento gmndico come nultante alla fine del mee dl aprile 2004, ebbene i la tenuto conto anche dl ultenori viluppl ucceivi. Il teto completo del rapporto (inclua la verione in inglee dl tutti i 20 capitoli e quella francee della maggior parte dei capitoli, oltre ai unti in inglee e francee dl tutti i capitoli) i puö trovare alla pagina' nl/expert. 491

4 KKES WAALDIJK Lotta contro la dicriminayione ul lavoro fondata ull'orientamento euale 2. Queto ca- V. J - pitolo riaume Ie concluioni di tale rapporto. Prima che la direttiva foe adottata, nel 2000, otto degli allora quindici Stad membri avevano gia introdotto norme contro la dicriminazione ul lavoro baata ujl'orientamento euale, ad eccezione di Autria, Belgio 3, Germania 4, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito. Gli allora quindici Stati membri dovevano attuare la direttiva entro il 2 dicembre 2003 (attravero la legilazione gia in vigore oppure mediante nuove norme) Soltanto in BEL, FRA, ITA, PRT, SWE e UK l'attuazione della direttiva è tata piü o meno completata prima di quella data mediante l'introduzione di nuove norme. In DNK, FIN, NLD e ESP Ie miure di attuazione ono entrate in vigore all'inizio del 2004, in AUS e IRL durante l'etate del 2004 (coi come alcune norme integrative in PRT). Entro l'agoto del 2004 una propota di legge per l'attuazione della direttiva era in attea dl eere dicua 2 Waaldijk K., Bomm Baraldi M (a cura dl), ijttta contro la dimminaione ul lavoro fondata uu'onentamento euale: kylaytone m qmmha Stati membn della UE, Rapporto del Gruppo europeo dl eperti per combattere la dicriminazione fondata ull'orientamento euale, ull'attuazione, fino ad aprile 2004, della direttiva 2000/78/CE che tabilice un quadro generale per la parita dl trattamento in materia dl occupazione e di condizioni dl lavoro, Leida, Umverita dl Leida, 2004, pubblicato ul ito della Commiione delle Comumta europee, vedi www emmeijer nl/expert. I capitoli del rapporto cui i è fatto nferimento ono i eguenti (con Ie abbrevlazioni uate per i norm degli Stati membri) 2 Diritto comunitano dl Matteo Bomm Baraldi 3 Autria - AUS dl Helmut Graupner 4 Belgio-BEL di Olivier De Schutter 5 Dammarca - DNK dl Soren Baatrup 6 Finlandia - FIN dl Rainer Hiltunen 7 Francia - FRA dl Daniel Borrillo 8 Germama - DEU dl Suanne Baer 9 Grecia - GRC dl Matthaio Pepona 10 Irlanda - IRL dl Mark Bell 11 Itaha - ITA dl Stefano Fabem 12 Luemburgo - LUX dl Anne Weyembergh 13 Olanda - NLD dl Kee Waaldijk 14 Portogallo - PRT dl Miguel Freita 15 Spagna - ESP dl Ruth Rubio Marm 16 Svezia - SWE dl Han Ytterberg 17 Regno Unito - UK dl Robert Wintemute 18 Panoramica comparata dl Matteo Bonini Baraldi 19 Analii comparata dl Kee Waaldijk 20 Concluioni dl Kee Waaldijk II rapporto contiene anche un'appendice con uno tudio tematico dl Alan Littler ulla dicriminazione nell'erogazione dei beneficl alle coppie dello teo eo 3 Salvo un Accordo collettivo del 1999 reo vincolante da un Regio decreto, vedi De Schutter, 2004, par Salvo norme regionali m alcum Laender, vedi Baer, 2004, par dieci Stati che ono entrati nell'ue il 1 maggio 2004, dovevano attuare la direttiva prima di quella data Queto capitolo non tratta dell'attuazione m queti dieci nuovi Stati membri 492

5 LEGISLAZ1ONE IN QUINDICI STATI MEMBRI DEIX'UE nel Parlamento del LUX. In DEU e in GRC Ie propote fïnali del Governo per attuare la direttiva ancora dovevano eere pubblicate. Queto capitolo preentera una panoramica generale ulla ituazione della attuazione nei quindici Stati gia membri dell'ue in riferimento ai requiiti della direttiva 6. La bae principale per queta analii comparativa è cotituito dalla legilazione nazionale che è tata introdotta o propota nella maggior parte di queti Stati membri, e che è tata decritta e analizzata in modo piü dettagliato nei capitoli del rapporto Lj>tta contra la dicrir»ina%ione ul lavoro fondata uu'omntamento euale. A premea di tale panoramica, i trattera brevemente della ituazione generale in cui tale proceo di attuazione ha avuto o ha luogo. 2. Conteto giuridico e ociale II requiito poto da parte della Comunita europea, contenuto nella direttiva, di vietare la dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale, non è provenuto dal nulla. In ciacuno degli allora quindici Stati membri vi erano gia diveri eempi normativi e tendenze ociali riguardanti l'orientamento euale, la dicriminazione, e l'occupazione. Gli Stati membri hanno molti apetti in comune ripetto alle tre tematiche, ma preentano nel contempo notevoli differenze Indagini ull'orientamento dell'opmione pabblica Ripetto altorientamento euale, negli ultimi decenni i ono verificati notevoli cambiamenti in tutti gli Stati membri. Ciö nonotante, vi ono ancora grandi differenze ia di natura giuridica che ociale. ~L'European Value Study offre un'idea u corne Ie popolazioni dei diveri paei dell'unione Europea coniderino l'omoeualita. Queti dati danno il eno del grande cambiamento nel grado di accettazione ociale deltorientamento omoeuale. Si dovrebbe tuttavia ricordare che, negli ultimi decenni, quai tutti i paei europei hanno riportato un aumento coniderevole del livello di tolleranza e di accettazione ociale delle preferenze omoeuali, dei comportamenti omoeuali e delle relazioni omoeuali. Sembra ragionevole apettari che queta tendenza continuera, anche nei paei in cui la coniderazione di una larga parte della popolazione non è ancora particolarmente favorevole nei confronti delle perone omoeuali e bieuali. In queta propettiva, i mutamenti ociali ulla percezione deltomoeualita ono piuttoto imili nei quindici Stati membri. Queto è evidente anche per il fatto che in ciacuno di queti paei i è cotituito un movimento omoeuale, attivo ocialmente e politicamente. Le organizzazioni che ono il riultato di queti movimenti peo ono tate piutto- '' Per un'analii dei requiiti della direttiva v. Bell, 2002; Bonini Baraldi, 2004 (capitolo 2) e Waaldijk, 2004 (capitolo 19). 493

6 KEES WAALDIJK to influenti nell'accelerare i cambiamenti ociali e giuridici. Allo teo tempo, il numero delle donne e degli uomini che decidono di dichiarari in quanto lebiche, gay o bieuali (alle loro famiglie, agli amici, ai colleghi, ai datori di lavoro, ecc. è aumentato notevoknente nell'unione Europea, ebbene in molti luoghi ia ancora una celta difficile e talvolta richioa per l'individuo. Anche la diponibilita di informazioni ulla omoeualita, attravero libri, film, televiione, internet, ecc. è andata crecendo coniderevolmente. Tab. 1 - Dati dall'indagim 1999 j 200 dell'european Value Study (Lpaei ono elencati nello teo ordine della tabella 2) 1 SWE DNK ESP N] 15 LUX UK (Gran Bretagna) UK (Irlanda del Nord) FRA ITA BEL IRL PRT FIN AUS GRC DEU Percentuale del campione che ha ripoto che non vorrebbero avere omoeuali come vicini di caa Valore medio delle ripote alla domanda e V omoeualita poa eere giutificata empre, mai o a econda dei cai (10 = empre, O = mai) 9 7,7 6,6 5,5 7,8 5,9 4,9 4,0 5,3 4,8 5,2 4,4 3,2 4,9 5,4 3,4 5,7 Quete e altre traformazioni ociali ad ee correlate hanno indotto molte perone (di qualiai orientamento euale, comprei naturalmente politici, giudici, ecc.) a ritenere che la dicriminazione fondata ultorientamento euale debba eere combattuta allo teo modo della dicriminazione fondata u altri fattori (vedi tabella 2). 7 Halman, 2001.Queto tudio i baa u interviie condotte nel 1999 e nel 2000 tra gli abitanti di 32 paei europei. Per ogni domanda vi erano da 900 a 2000 ripote valide. Maggiori informazioni uü'european Value Study i poono trovare alla pagina (compreo il teto completo del libro di Halman del 2001). 8 Halman, 2001, p. 42. 'Halmann, 2001, p

7 LEGISLAZIONE IN QUINDICI STATI MEMBRI DELL'UE Tab. 2 - Dati ull'atteggiamento mi confronti della dicriminadone: da Eurobarometro 2002* Contrarieta alk dicriminaxione baata uu'oricntamento euale** Contrarieta alla dicriminadone per ogni caua di dicrirnina/done *** Percexione della Contrarieta di altri alla dicriminaz. per orientamento euale**** Pcrcezione della Contrarieta di altri alla dicriminax. per ogni caua di dicrimina/aone ***** S WE DNK ESP NLD LUX UK ERA ITA BEL IRL PRT WN AUS GRC DEU (Et) DEU(Ovet) I paci ono elcncati in bae al riultato dellc ripotc ripetto alla pnma domanda. In riferimcnto alle prime due colonne il punteggio di 100 ta ad mtcndcrc che tutte Ie perone del campione ritengono chc la dicriminaxionc per una caua pecifica ia «baghata» in tutte Ie circotanxc. In rifcrimento alle ultime duc colonne il punteggio di 100 indica che tutte Ie perone del campione ritengono che «in generale la gentc conidera bagliato» dicriminare per una caua pecifica. I punteggi cotituicono il riultato combinato di domandc che i rifericono a quattro ambiti di dicrimmaxione: acceo al lavoro o alla formazionc; avanxamcnto di camera; riccrca di una abitaxione; acceo a crvixi pubblici quali ritoranti, banchc e coi via (v. Marh e Sahin Dickmen, 2002). * Marh e Sahin Dickmen, Dïcrimïnation in fiurope (Report A & Report B), 2002, (Report B c diponibile a ocial/fundamental right/publi/pub en.htm; i nultati per pace indicati nclle tabellc di qucto capitolo ono parte dcgli allegati al Rapporto A). ** Grafico 78 del Report A di Marh e Sahin Dickmen, *** Grafico 79 idem. Per «ogni caua di dictïmina/ionc» i intende raxxa o etma, religione o credo, diabtlita fiica, mcnomaxioni mentali, eta e orientamento euale. ** ** Cjïrafico 78 idem. «*«Grafico 79 idem. Ciö, inoltre, ha contribuito all'elaborazione di una erie di deciioni politiche finalizzate ad abolire forme di dicriminazione fondate ull'orientamento euale che potevano eere rinvenute nell'ordinamento (pecialmente nel diritto penale e nel diritto di famiglia) 10 e a combattere la dicriminazione fondata ull'orientamento euale nelpoccupazione e in altri ambiti, peo attravero miure legilative (vedi otto). 10 II paragrafo 2.8 contiene una tabella che motra gli anni in cui i quindici Stati membri avevano adottato impoitanti miure giuridiche per depenalizzare gli atti euali tra perone dello teo eo e per riconocere Ie coppie formate da perone dello teo eo. 495

8 KEES WAALDIJK Tab. 3 - Dati ulla miura della perceione della dicriminaionefondata uh'orientamento euale da Eurobarometro 2002* Percentuale degli intervitati che rifericono di avere ubito dicriminazioni o moletie ulla bae dell'orientamento cuale Percentuale degli intervitati che rifericono di avere aitito a dicriminazioni o moletie ulla bae dell'orientameflto euale Percentuale degli intervitati che hanno ripoto di credere che un omoc. (gay o lebica) con la tea pecialiraan. o qualifica avrebbe menopoibilita di qualiai altro di ottenere un lavoro, una formazione o promozione **** SWR DNK KSP NLD LUX UK FRA ITA BEL IRL PRT FIN AUS GRC DKU (liat) DEU (Ovet) <0,5 <0 ; 5 <0,5 > 1,0 and < 1,5 > 0,5 and < 1,0 > 0,5 and < 1,0 > 0,5 and < 1,0 <0,5 > 0,5 and < 1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 > 0,5 and < 1,0 > 0,5 and < 1,0 > 0,5 and < 1, I paci ono clencati ncllo teo ordine previto dalla tabella 2. I dati dclle prime due colonne ono il riultato congiunto di domande che i rifcrivano a ettc ambiti di dicriminazione: ul lavoro, nella nccrca del lavoro, nell'itruxione di primo grado, nell'itruzione uperiorc, nell'itruzione univeritaria, nell'acceo all'abitaxione e nell'accco ai crvixi pubblici o commerciali (vedi Marh e Sahin Dickmcn, 2002, pp. 10 e 17). * Vedi note alla tabella 2. ** Grafico 7 del Rapporto A di Marh e Sahin Dikmcn, Nel loro Rapporto B (2002, p. 14) crivono: «In tutti i paei ad eccezione dei Paei Bai, meno dell'1% degli intervitati nportano dicriminaxioni fondate uh'orientamento cuale. Lc differente tra i paei ono troppo eigue per conentirc una comparazione ignificativa, ma è intereante notare che i Paei Bai (...) hanno il piü alto numero di intervitati che rifericono di dicriminazioni a caua dell'orientamento euale. li poibile che queto piü alto tao di dicnminazione ia piuttoto una coneguenza dell'apertura culturale ulla quetione che un'indicazionc di tai di incidenza rcali comparativarnente piü alti». A ciö i puè aggiungere che il tao di cotning out tra i gay e Ie lebiche nei Paei Bai, upcriore a quello di diveri altri paci, puó anche rcnderli piü cpoti alla dicriminaxione baata ul loro orientamento euale. ""> Grafico 39 del Rapporto A di Marh e Sahin Dikmen, Vedi Rapporto B, 2002, pp **** Grafico 71 del Rapporto A di Marh e Sahin Dikmen, Vedi Rapporto B, 2002, p. 25. Sembra probabile che, ia la diminuzione del livello di cücriminazione di natura giuridica, ia l'aumento della protezione giuridica contro la dicriminazione ociale a loro volta tiano rafforzando Ie traformazioni ociali opra menzionate. Ci i potrebbe pertanto apettare un ulteriore aumento del numero di donne e di uomini che i entono liberi di dichiarari in quanto lebiche, gay o bieuali. 496

9 LEGISLAZIONE IN QUINDICI STATI MEMBRI DELL'UE I dati forniti dal 57 Eurobarometro, condotto nella primavera del 2002, offrono alcune indicazioni ulla poizione dei cittadini europei riguardo alla dicriminazione in diveri ambiti 11. I dati dello teo Eurobarometro indicano altrei che la dicriminazione fondata ull'orientamento euale abbia luogo di fatto in tutti gli Stati membri (veditabella3). II fatto che in media meno dell'1% degli intervitati in ciacun paee riporti di aver ubito cai di dicriminazione fondata ull'orientamento euale (cioè 81 perone u un totale di circa intervitati) dovrebbe eere letto congiuntamente con la coniderazione, che olo il 5% circa di adulti i coniderano gay o lebiche, e che olo una percentuale ancora inferiore i dichiara come tale. E intereante coniderare che Ie percentuali degli intervitati che hanno ripoto di aver ubito cai di dicriminazione per motivi di razza o di etnia (3%), religione o convinzione peronale (2%), handicap fïico (2%), difficolta di apprendimento o malattia mentale (2%), eta (5%) ono olo leggermente piü elevate 12. Occorrerebbe inoltre notare che queti dati non offrono neceariamente un quadro precio della miura effettiva della dicriminazione. I cambiamenti ociali e giuridici opra menzionati, che i otengono reciprocamente, non i tanno verificando oltanto negli Stati membri, ma anche a livello europeo. L'incluione deltorientamento euale neltart. 13 del Trattato della CE nel 1999 e nella direttiva nel 2000 puö eere coniderata una coneguenza di tutto ciö. Per otto degli allora quindici Stati membri queta direttiva ha comportato la neceita di modifiche alla legilazione gia eitente che proibice la dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale (DNK, ESP, FIN, FRA, IRL, LUX, NLD, SWE), mentre per gli altri ette Stati membri la direttiva ha avuto come coneguenza che per la prima volta la dicriminazione ul lavoro in ragione deu'orientamento euale ha dovuto divenire oggetto di miure legilative a liveuo nazionale (BEL, AUS, DEU, GRC, ITA, PRT, UK). Dati queti punti di partenza di carattere ociale e giuridico, piuttoto diveri con riguardo all'orientamento euale, non potra orprendere che anche Ie norme legilative eitenti e quelle propote negli Stati membri differicano coniderevolmente. In parte tale diverita puö eere attribuita alle differenze nelle tradizioni e nelle trutture che caratterizzano il quadro normativo gia eitente negli Stati membri, in materia di diritto del lavoro in generale e di diritto antidicriminatorio in relazione a caue divere daltorientamento euale. A titolo d'eempio, in riferimento alla diciplina dell'occupazione e/o antidicriminatoria, il peo giuridico del dettato cotituzionale, dei contratti di lavoro collettivi o dei poteri «normativi» dell'ordinamento giudiziario cambia da paee a paee. 11 Vedi Dicrimination in Eumpe (Report A & Report B) di Marh e Sahin Dikmen 2002 (Report B è diponibile a ocial/fundamental right/publi/puben.htm; i riultati per paee indicati nelle tabelle di queto capitolo ono parte degli allegati al Rapporto A). 12 Vedi grafico l del Rapporto A di Marh e Sahin Dikmen. 497

10 KTCES WAALDIJK 2.2. Protezione cotituzionale contra la dicriminazione Tutti i cittadini dell'unione Europea godono in linea di principio di un certo livello di protezione cotituzionale contro la dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale, almeno nel ettore pubblico. Tuttavia, oltanto una cotituzione nazionale, quella del Portogallo, lo dichiara epreamente. Negli altri Stati membri la protezione cotituzionale puö eere dedotta da riferimenti piü generali nel teto cotituzionale o in relazione al ruolo della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Le nornie dell'unione Europea non prevedono, almeno ino ad ora, alcuna reale protezione cotituzionale in quet'ambito: l'art. 13 del Trattato CE non ha efficacia diretta, e reta da vedere quale ara lo tatu giuridico della previione antidicriminatoria dell'art. 21(1) della Carta dei diritti fondamentaü dell'ue. Ciö nonotante, l'incluione eplicita dell'orientamento euale ia nell'art.13 del Trattato CE che nell'art. 21 della Carta dell'ue, aiuta a rafforzare l'idea che la dicriminazione baata ull'orientamento euale debba eere coniderata incotituzionale. Ciö è reo ancor piü evidente dall'incluione di quete due dipoizioni nel teto concordato per la Cotituzione europea 1 ', e dalla introduzione in quet'ultima di un nuovo articolo, avente la finalita di combattere la dicriminazione nelle politiche dell'unione Europea 14. In Portogallo un emendamento alla cotituzione, che aggiunge Ie parole «orientamento euale» alla previione antidicriminatoria di cui all'art.13 della Cotituzione portoghee, è entrato in vigore il 31 luglio 2004". n Vedi Bonini Baraldi, 2004, par Nel Trattato che tabilice una Cotituzione per l'europa del 29 ottobre 2004 ( en. htm) Ie norme ono numerate ed enunciate come egue: Art (1) (gia 11-21, baato ull'art.21 dello Statuto UE) «È vietata qualiaiforma di dicriminaione fondata, in particolare, ul eo, la nnga, il colore della pelle o l'origine etnica o ociale, Ie caratteritiche genetiche, la lingua, la religione o Ie convinioni peronali, Ie opinioni politiche o di qualiai altra natura, l'appartenenya ad una minorana nationale, il patrimonio, la nacita, la diabilita, l'eta o l'orietitamento euale». Art. III-124 (gia III-8, baato ull'art 13 CE) «/. Fatte alve Ie altre dipoiioni della Cotituzione e nell'ambito delle competente da ea conferite allljnione, una kgge o una kgge quadn europea del Coniglio puo tabilire Ie miure necearie per combattere Ie dicriminayoni fondate ul eo, la rayy o l'origine etnica, la religione o Ie convinoni peronali, la diabilita, l'eta o l'orientamento euale. Il Coniglio delibera au'unanimita previa approvayione del Parlamento europeo. 2. In denga alparagrafo 1, la legge o legge quadro europea puo tabilire iprinapi di bae delle miure di incentivayione dell'unione e definire tali miure per otenere Ie aioni degli Stati membri volte a contribuire alla realiraione degli obiettivi di cui alparagrafo 1, ad ecluione di qualiai armonia-ione delle loro dipoiyoni legilative e regolamentari». 14 Art. III-118 (gia III-3) «Ne//a definiyione e nell'attuaione delle politiche e aioni di cui alla preente parte, l'unione mira a combattere Ie dicriminaioni fondate ul eo, la raa o l'origine etnica, la religione o Ie conrinoniperonali, la diabilita, l'eta o l'orientamento euale». 15 Legge cotituzionale 1/2004. A Madeira e nelle Azzorre Pemendamento è entrato in vigore il 10 agoto Vedi Freita, 2004, par

11 LIÏGISLAZIONH IN QUINDICI STAT1 MRMBRI DELL'UE Per quanto riguarda Ie altre Cotituzioni nazionali 16, Ie parole «orientamento euale» i poono trovare finora oltanto in uno degli atti cotituzionali della Svezia. La Svezia, tuttavia, è uno dei pochi paei (inieme a DNK, LUX e UK) la cui Cotituzione non contenga una previione antidicriminatoria generale. La previione vedee (che non è giuridicamente vincolante) i limita ad obbligare il Parlamento, il Governo e gli altri organimi pubblici ad adottare azioni contro la dicriminazione in parecchi ambiti, incluo l'orientamento euale 17. Una generica previione cotituzionale volta a combattere la dicriminazione in generale è previta in altre Cotituzioni (ITA, PRT, ESP) 18. Negli undici Stati membri che poiedono un divieto cotituzionale contro la dicriminazione con riferimento a diveri ambiti (AUS, BEL, FIN, FRA, DEU, GRC, IRL, ITA, NLD, PRT, ESP) 1 ", tale divieto è (molto probabümente) vincolante almeno per il legilatore e nel ettore pubblico. In alcuni paei non è ancora chiaro e ia protetto (DEU, FRA, GRC e IRL). Ma in ei paei l'opinione autoritativa prevalente (da parte della giuriprudenza, dottrina, o nell'ambito dei lavori preparatori) conente di coniderare l'orientamento euale implicitamente incluo tra Ie caue di dicriminazione (AUS, BEL, FIN, ITA, NLD, ESP) 2». Specialmente per i nove paei in cui la protezione cotituzionale nazionale contro la dicriminazione baata ull'orientamento euale è poco chiara o aente, è importante coniderare e ea ia deducibile dalla diretta applicabilita in qualche forma della Convenzione europea per i diritti deltuomo. A partire dalla fine del 2003, la Convenzione è infatti diventata direttamente applicabile in tutti gli allora quindici Stati membri della UE 21, ebbene nelle corti di giutizia di alcuni di ei la Convenzione non ia prevalente ripetto alla legilazione nazionale (DEU, IRL, UK e probabümente l'ita). La Convenzione europea per i diritti dell'uomo è vincolante per gli Stati contraenti e di coneguenza per il legilatore ed il ettore pubblico di tali tad. Queto è tato ammeo dalla giuriprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, molto chiaramente nei cai in cui ha ritenuto che l'ecluione dei gay e delle lebiche dalle forze armate del Regno Unito violae l'art. 8 della Convenzione (diritto al ripetto per la vita privata) 2 '. L'art. 14 della Convenzione 16 L'orientamento euale è epreamente menzionato nelle norme antidicriminatorie delle Cotituzioni regionali dl pochi Landerm Germama 17 Ytterberg, 2004, par 14 l 18 Vedi i primi paragrafi dei capitoli nazionali pertinenti in Waaldijk, Bomm Baraldi, In NLD, con il limite rappreentato dal fatto che gli atti parlamentari non poono eere dichiarati incotituzionali dal tnbunali olandei (Waaldijk, 2004, par ). 2(1 Vedi l primi paragrafi dei relativi capitoli in Waaldijk, Bomm Baraldi, L'ultimo dei quindici Stati membri a rendere direttamente applicabile la Convenzione è tata FIrlanda (nel 2003); vedi Bell, 2004, par Vedi i primi paragrafi dei capitoli pertinenti in Waaldijk, Bomm Baraldi, ECtHR 27 ettembre 1999, Luttng-Prean e Beckettc UK, cao n /96, Smith e Grady c UK, cao n /96; 22 ottobre 2002, Eeik, Copp e Eaeley c. UK, cao n /

12 KERS WAALDIJK vieta la dicriminazione in molti ambiti ripetto al godimento degli altri diritti e delle liberta che ea garantice. La dicriminazione ul lavoro baata ull'orientamento euale ricade quai empre nell'ambito di uno di queti altri diritti, in particolare il diritto al ripetto per la vita privata. Ciö perché la Corte europea per i diritti dell'uomo conidera almeno tre delle principali caratteritiche delï'orientamento euale come apetti (molto intimi) della vita privata: la condotta euale 24, la preferenza euale 25 e la vita di relazione 26. Reta da vedere e la Corte coniderera il cd. coming out come una caratteritica della vita privata, o e invece ara coniderato nell'ambito della liberta d'epreione (art. l O) 27. Alcuni cai di dicriminazione aranno ricomprei nell'ambito del diritto di proprieta (art. l del Primo Protocollo alla Convenzione) 28. Sinora la Corte europea per i diritti dell'uomo ha giudicato contrari alla Convenzione cinque cai di dicriminazione fondata ull'orientamento euale. Nei oli cai di preunta dicriminazione ul lavoro in riferimento alla uddetta caua, la Corte ha celto di fondare Ie proprie concluioni direttamente ull'art Nella maggior parte dei paei è meno certo e eita anche una qualche protezione cotituzionale contro la dicriminazione fondata ull'orientamento euale nel ettore privato. La Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in queti cai, ha un ruolo oltanto in riferimento alle deciioni dei tribunali e alle miure legilative in relazione all'occupazione nel ettore privato, deciioni e miure che non debbono eere dicriminatorie. Invocare una previione critta in termini generali in una cotituzione nazionale o nella Convenzione europea per i diritti umani non è emplice per una comune vittima di atti o comportamenti dicriminatori ul lavoro (e per il uo difenore). Pertanto ono necearie miure legilative piü pecifiche (vedi otto, par. 24.3), pecialmente nel ettore privato, dove la protezione cotituzionale è molto ridotta. Ma vi è un'ulteriore ragione per la quale qualiai livello di protezione cotituzionale previto non è ufficiente: i principi e Ie nozioni di uguaglianza definiti dal diritto cotituzionale ono peo vaghi e ucettibili di divere forme di applicazione, che piuttoto aprirebbero la trada ad una quantita di eccezioni uperiori a quanto ia accettabile ai eni della direttiva (vedi otto). 2 <t EctHR 22 ottobre 1981, Dudgeon c. UK, cao n. 7525/76; 26 ottobre 1988, Norri c. cao n /83; 22 aprile 1993, Modino c. Cypru, cao n /89; 31 luglio 2000,A.D.T. c. UK, cao n /97; 9 geonaio 2003, S.L. c. Autria, cao n /99; L & V c. Autria, cao n /98 e 39829/98; 10 febbraio 2004, B.B. c. UK, cao n /00. ECtHR 27 ettembre 1999, Luting-Prean e Beckett c. UK, appl /96; Smith e Gmdj c. UK, cao n /96; 21 dicembre 1999, Salguein da Silva Mouta c. Portugal, appl /96; 26 febbraio 2002, cao n /97, Frette c. Franc/r, 22 ottobre 2002, Beek, Copp e Baeley c. UK, cao n /99. 2(5 ECtHR 24 lugho 2003, Kamer c. Autria, cao n / Vedi Comtniione europea dei diritti umani, 3 maggio 1988, Morrien c. Belgium, acao n / Nei cai di Salgueim, S.L., L.& V. Kamer e B.B. (vedi note precedenti). 29 Nei cai di Luting-Prean e Beckett, Smith e Grady, e Beek, Copp e Baeley (vedi note precedenti). 500

13 LEGISLAZIONE IN QUINDICI STATI MEMBRI DELL'UE 23. Principi penerali e noyione di uyualianza J O > O O V* L'eitenza di un principio generale di non-dicriminazione è tato riconociuto dalla Corte di Giutizia della CE parecchio tempo prima che la direttiva venie adottata. Nell'applicazione di tale principio la Corte ua peo un principio di analogia, ma talvolta indaga emplicemente e una deciione dipenda da una ragione certa (dicriminatoria) 3». Entrambi gli elementi appartengono alla definizione di dicriminazione diretta previta dalla direttiva 31. La Corte europea per i diritti dell'uomo aveva avuto in precedenza l'opportunita di definire il divieto di dicriminazione previto dall'art. 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. La Corte conidera infatti dicriminatoria una qualiai differenza e è priva di una giutifïcazione obiettiva e ragionevole. Per caue di dicriminazione «opette» quali l'orientamento euale, i giudici hanno chiarito che tale giutificazione neceiti di ragioni particolarmente erie, e che occorra provare che la differenza ia proporzionata alla finalita legittima da pereguire e necearia per raggiungere tale fine 32. La maggior parte delle previioni cotituzionali nazionali in materia di uguaglianza ono tate interpretate in maniera piü o meno imile, oppure mediante tet che cotituicono oltanto i punti di partenza di qualiai dicuione circa quetione e una particolare differenza poa eere giutificata. Si puö pertanto otenere che la direttiva, e Ie miure attuative ad ea ipirate, interviene altrei in modo da dare maggiore certezza giuridica a coloro che altrimenti avrebbero dovuto fare affidamento u di un principio antidicriminatorio epreo in modo generico, quando non addirittura in forma non critta Norwe ulla dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale Fin dagli anni ottanta ono tati compiuti pai legilativi e di altro genere in modo progreivo da parte degli Stati membri e delle itituzioni della CE per combattere in modo epliato la dicriminazione ul lavoro baata ultorientarnento euale. Il eguente elenco, che non è eautivo 33, dimotra ia la rapidita crecente di queto proceo, ia il ruolo di accelerazione che Ie itituzioni della CE embrano avere avuto 34. Sembra eervi una correlazione tra i tempi del dato giuridico di queto elenco e i dati relativi ai valori e Ie tendenze illutrati nelle tabelle l e > Vedi Bomni Baraldi, 2004, par. 2 l 2. 3) Vedi Waaldijk, 2004, par EctHR, 24 luglio 2003, Kamer c. Autna, cao n /98 (vedi paragrafo precedente, e Bomni Baraldi, 2004, par 2.1.2). 33 Per Ie miure legilative nazionali ono indicati gil anni dl entrata in vigore; indlcaziom complete poono eere trovate nel paragrafi l 5 e 2.1 dl ciacun capitolo nazionale del rapporto Lotta alla dimmnaone ul lavom fondata uiïonentamento euah. Per una raegna plu dettagliata delle miure legilauve adottate per attuare la diretttva, i veda oltre par Per una breve raegna delle miure legilative contro k dicriminazione fondata ull'orientamento euale in alta ambiti, i veda oltre par Vedi Bomni Baraldi, 2004, cap

14 Parlamento europeo FRA FRA Commiione CE NDL IRL NDL ESP FIN DNK LUX Conigko CE Corte di giuhzia CE IRL Stati memba UE BEL SWE Coniglio CE FIN FRA FRA KEES WAALDIJK Rioluzione ulla dicriminazione euale ul poto lavoro Codice penale (uo della parola «moeur» per mcludere l'orientamento euale) Codice del lavoro (uo della parola «ffioeur») Raccomandazione ulla protezione della dignita delle donne e degli uomim al lavoro, che include un Codice dl condotta ulle miure per combattere Ie moletie euali Codice Penale Unfair Ditmal Act 1977 (Legge ui licenziamenti enza giuta caua) General Equal Treatment Act (Legge ulla parrta dl trattamento) Codice penale Codice penale Act on Dicnmmaüon (Legge contro la dicriminazione) Codice penale Regolamento per i funzionan della CE (inter aha art 1) e condiziom dl lavoro degli altn dipendenti della CE (inter aha, art 83) Grant c. South Wet Tram Lté (che nguarda il cao e una condizione dl vantaggio baata ul eo del partner del dipendente cotituica dicnminazione fondata ull'onentamento euale, ma lacia agli Stati membn e al Coniglio la poteta legilativa) Employment Equahty Act 1998 (Legge ulla parita dl trattamento nell'occupazione) Art 13 CE (parte del Trattato CE dal 1 maggio 1999 con il Trattato dl Amterdam del 2 febbraio 1997 Accordo collettivo (reo vincolante da un Regio Decreto) Legge ulla dicriminazione baata ull'orientamento euale direttiva 2000/78/CE che tabilice un quadro generale per la parita dl trattamento in matena dl occupazione e di conchzioni dl lavoro Legge ui contratti dl lavoro Incluione delle parole «onentation exuelle» nelle norme del Codice penale e nel Codice del lavoro Emendamento della legge che regola diritti e doven dei dipendenti pubblici 502

15 DEU LhGISLAZIONh IN QUINDICI STAII MEMBRI DELL'UF Indutnal'RelationAct (Legge ulle relaziom indutnak) 2002 SWE Legge u ü a panta dl trattamento degk tudenti umveritan 2003 BEL Legge 25 febbraio 2003 ulla lotta alla dicnminazione SWE SWE SWE ITA Legge ul divieto dl dicriminazione Emendamento della legge ulla dicrimmazione baata ull'onentamento euale Emendamento della legge ulla panta dl trattamento degll tudenti umverltari Decreto legilattvo 216/2003 dl attuazione della direttiva UK Employment Equahty (Sexual Onentation) l&pulauon 2003 [Regolamento per la panta nell'occupazione (orientamento euale)] UK PRT Employment Equabty (SexualQnentatton) Regu/ation (Northern Ireland) (Regolamento per la panta nell'occupazione (onentamento euale) (Irlanda del Nord) Codice del lavoro Conigho CE Data dl cadenza per l'attuazione della direttiva 2000/ 78/CE (2 dicembre) 2004 ESP Legge 62/2003 (che modifica anche lo Statuto dei lavoraton, e legge 45/1999 nguardante la ncollocazione dei lavoraton nel quadro dl un rapporto dl lavoro contrattuale trannazionale FIN FIN UK NDL DNK Conigko CE AUS PRT IRL IRL Legge ulla panta 26/2004 (emenda anche la legge ul contratti dl lavoro) Legge ul funzionan pubblici mumcipali, modificata dalla legge ulla panta Ordinanza ulle pan opportunita, 2004 (Gibilterra) Emendamento alla legge generale ulla panta dl trattamento Emendamento della legge ulla dicnminazione Regolamento per i funzionan della CE (tnter aha, art.l) e condizioni dl lavoro degli altn dipendenti CE (mter alm, art 124) Legge ulla panta dl trattamento Legge federale ulla Commiione per la panta dl trattamento e ull'agenzia per la panta dl trattamento Legge federale ulla parita dl trattamento Legge 35/2004 che contiene dipoiziom mtegrative del Codice del lavoro Legge ulla panta 2004, che modifica la legge ulla parita nell'occupazione 1998 Legge ulle penioni 1990, modificata dalla legge ul welfare (non ancora in vigore) 503

16 KEES WAALDIJK L'adozione di una propota di legge ancora pendente per attuare ulteriormente la direttiva è attea nel coro del 2005 in Luemburgo. Le propote governative volte allo teo copo erano attee alla fine del 2004 in Germania e in Grecia 35. Si coniderera oltre, al paragrafo 24.4 fino a che punto poa riteneri e Ie miure legilative elencate attuino in modo oddifacente la direttiva. Occorre oervare che diveri Stati membri proibicono la dicriminazione ul lavoro in ragione di uno o piü motivi correlati, quali lo tato civile (NLD, BEL, PRT), lo tato familiare (IRL), la ituazione familiare (FRA, LUX, PRT), i rapporti familiari (FIN) e i moeur (FRA e LUX; il termine i puö tradurre con «morale, uanze, cotumi, abitudini») Precedenti gïuriprudenialï relativi alla dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale Anche prima che foero approvate leggi che proibiero epreamente tale forma di dicriminazione, diveri tribunali nazionali, e anche Ie principali corti europee, hanno dovuto decidere cai di dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale. Alcune volte hanno accettato i ricori, in altri cai li hanno repinti. Tra i «cai importanti» egnalati nei capitoli nazionali del rapporto del Gruppo europeo di eperti per combattere la dicriminazione fondata ultorientamento euale, ono tati individuati meno di dieci cai nei quall il ricorrente ha ottenuto una deciione favorevole. Per la maggioranza degli Stati membri è tata indicata la totale aenza di cai riportati: AUS, BEL, DNK, GRC, ITA, LUX, PRT e SWEX La prima deciione di un tribunale d'ultima itanza che accertö infatti la uitenza di un'ingiuta dicriminazione fondata ull'orientamento euale riale al 1982, quando la piü alta corte competente per i cai relativi al pubblico impiego nei Paei Bai tabili che un uomo era tato licenziato enza giuta caua dalla ua attivita lavorativa nelle forze armate per il olo fatto del uo orientamento omoeuale' 7. Piü recentemente, la Corte europea per i diritti dell'uomo i è pronunciata nel 1999 contro Pinterdizione degli omoeuali dall'impiego nelle forze armate inglei 38. E nel 2002 il Tribunale federale amminitrativo tedeco tabili che Ie forze armate non potevano legittimamente operare differenze di trattamento ulla bae dell'orientamento euale Nel maggio del 2004, in Grecia, l'oppoizione ha preentato in Parlamento un progetto dl legge per attuare la direttiva E molto improbabile che queta propota dell'oppoizione divenga legge Prima delle eleziom del marzo 2004, il govemo dl allora (formato cioè dau'attuale oppoizione) aveva preentato una propota dl legge per Fattuazione, ma queta decadde in eguito alle eleziom. 36 Waaldijk, 2004, par Waaldijk, 2004, par ' 8 EctHR 27 ettembre 1999, Lutmg-Prean e Beckett c. UK, cao n /96; Smth e Grady c. UK, cao n /96. 3 'Baer, 2004, par

17 LEGISLAZIONE IN QUINDICI STATI MEMBRI DFJLL'UE Dal cao olandee i puö dedurre che una knile dicriminazione era gia illecita (almeno nelle forze armate e, a fortiori negli altri ambiti del pubblico impiego) nel 1982, cioè dieci anni prima che venie introdotta la prima miura legilativa antidicriminatoria eplicita. Allo teo modo, il cao tedeco del 2002 indica che tale dicriminazione nel ettore pubblico è gia ugualmente illecita in Germania, prima delle prime eplicite miure legilative antidicriminatorie, che ono at±ee per il 2005 o Ma Ie deciioni del 1999 della Corte europea per i diritti dell'uomo conentono di delineare una concluione piü ampia, certamente dopo che la Corte ha ritenuto, ucceivamente, che «l'orientamento euale» 40 e tre dei uoi apetti principali (preferenza 41, condotta 42 e relazioni 43 ) ono inclui nella nozione di divieto di dicriminazione di cui all'art 14 della Convenzione europea. Ora i puö pertanto otenere che fin dal 1999 la dicriminazione baata ultorientamento euale per quanto riguarda leforv armate ed il pubblico impiego in generale è illecita in tutti gli Stati membri della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, e perciö in tutta l'ue. Per quanto riguarda il ettore privato, la cara giuriprudenza embra di minor utilita. La Corte europea per i diritti dell'uomo non puö pronunciari u cai di dicriminazione da parte dei datori di lavoro privati, poiché la Convenzione Europea è vincolante oltanto per gli Stati membri. La Corte di Giutizia della CE ha inora decio un olo cao di dicriminazione baata ull'orientamento euale nel ettore privato, Grant c. South Wat Train LJd., e ha rimandato la quetione alla poteta legilativa degli Stati membri e del Coniglio 44. La mancanza di giuriprudenza non ignifica che non ei iano cai. Specialmente nei paei in cui la legilazione antidicriminatoria è gia in vigore, i cai poono eere riolti prima di ricorrere in giudizio 45. Il fatto che molti cai non giungano innanzi ad un giudice è altrei dimotrato dai dati forniti dagli organimi di parita pecializzati itituiti in tre paei con competenza ui cai di dicriminazione fondata ull'orientamento euale: - in Irlanda, in quattro anni a partire dal 2000, il Tribunale per la parita ha ricevuto 15 ricori in relazione a cai di dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale e, in due anni dal 2001, MAuthority per la parita ha preo in coniderazione in tutto 17 cai di dicriminazione 46 ; - in Svezia, in cinque anni a partire dal 1999, Qmbudman contra la dicrimina- ione fondata ull'orientamento euale i è occupato di piü di 60 cai di dicriminazione ul lavoro 47 ; 40 EctHR 21 dicembre 1999, Salgmiro da Siva Mouta c. Portugal, cao n / Idem. 42 EctHR 9 gennaio 2003, S.L. c. Autria, appl /99; L.& V. c. Autria, cao n /98 e 39829/98; 10 febbraio 2004, E.B. e. UK, cao n / EctHR 24 luglio 2003, Kamer c. Autria, cao n / ECJ 17 febbraio 1998, cao C-249/96, Grant c. South Wet Train, ECR 1998, 1-621; vedi Bonini Baraldi, 2004, par Waaldijk, 2004, par «Bell 2004, par Ytterberg, 2004, par

18 KEES WAALDIJK nei Paei Bai, infïne, in nove anni a partire dal 1995, la Commiiom per la parita di trattamento ha reo 29 pareri u altrettanti cai di preunta dicriminazione ul lavoro baata ultorientamento euale. Inoltre il peronale di queta Commiione riponde telefonicamente a richiete relative alla dicriminazione motivata dall'orientamento euale, per un totale di 18 volte nel Occorre infine ottolineare che in parecchi paei ei ono tati cai relativi al diniego a lavoratori gay o lavoratrici lebiche di benefici erogati ai coniugi, in quanto tali lavoratori non erano poati con il proprio o la propria partner. Il econdo cao che fu portato dinanzi alla Corte di Giutizia della CE, D. and Smeden v. Council riguardava queta quetione. La Corte decie di coniderare la differenza tra partenariato regitrato (tra perone dello teo eo) e matrimonio (tra perone di eo divero) come un apetto attinente allo tato civile, rigettando il ricoro del dipendente vedee al Coniglio dell'unione Europea in relazione al rifiuto dell'erogazione di un aegno famigliare per il uo partner regitrato N ome ulla dicriminazione ul lavoro che non includono l'orientamento euale Gia da diveri decenni la dicriminazione ul lavoro fondata ulla razza e ul eo è tata oggetto di diveri interventi normativi a livello europeo ed internazionale, certamente in miura maggiore ripetto alla dicriminazione fondata ull'orientamento euale. Non orprende pertanto che la maggior parte degli Stati membri dipongano di miure legilative a livello nazionale precedent! e di piü ampia portata in relazione alla dicriminazione nel lavoro per Ie uddette caue. Va tuttavia ricordato che (fatta eccezione per ambiti pecifici quali la previdenza ociale, la gravidanza e gli organimi di parita) il livello attuale di protezione che la direttiva eige in riferimento alla dicriminazione ul lavoro baata ull'orientamento euale, è inferiore dei livelli di tutela richieti dalla direttiva ulla dicriminazione razziale e dalle divere direttive in materia di parita di trattamento tra uomini e donne 51. Inoltre, per ragioni di chiarezza giuridica coi come per favorire la comprenione e l'accettazione di norme anti di criminatorie tra la popolazione in eno lato, e tra i giuriti e coloro che ono cbiamati a offrire aitenza in materia, è generalmente conigliabile cegliere contenuti diveri e/o un linguaggio divero per dipoizioni normative che riguardano i diveri motivi di dicriminazione. Se tali diveri motivi debbano eere prei in coniderazione (negli tei articoli) nelle tee miure legilative è una quetione laciata alla dicrezione del legilatore nazionale. Ma la queüone e Ie differenze tra Ie 48 Waaldijk, 2004, par ECJ 31 maggio 2001, D. andsivedec. Coundl, Cai C-122/99 P e C-125/99 P, ECR 2001, Per un eame e un cao imile relativo al ettore pubblico o privato dovrebbe o potrebbe eere riolto in modo divero, vedi Waaldijk, 2004, par Bonini Baraldi, 2004, par

19 LEGISLAZIONE IN QUINDICI STAl'I MEMBR1 DELL'UE norme relative all'orientamento euale e Ie norme riguardanti Ie altre caue di dicriminazione iano inaccettabili alla luce delle direttive in materia e/o iano fonti di inutile confuione per gli intereati, certamente queta è materia di pertinenza della Commiione della CE. Perciö, in una fae ucceiva, avrebbe eno effettuare analii comparate dettagliate tra Ie dipoizioni normative nazionali nei diveri campi di dicriminazione nelpambito delpoccupazione Norme ulla dicriminaione fondata ull'orientamento euale in ettori diveri dall'occupaione La maggior parte degli Stati membri non ha oltanto proibito la dicriminazione nel ettore dell'occupazione ma anche in altri ambiti, i quali chiaramente eulano dallo copo della direttiva. Per divere ragioni, comunque, è importante ottolineare l'eitenza di tali dipoizioni antidicriminatorie in altri ambiti: - in primo luogo, la linea di eparazione tra occupazione e altri ambiti non è empre chiaramente defïnita. Queto è vero in modo particolare per i ettori della formazione profeionale, dell'orientamento profeionale, del lavoro autonomo e per ciö che riguarda i benefici concei da organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro o profeioniti (tutti inclui dall'art. 3(1) della direttiva). Ciacuno di queti ettori puö ovrappori ad apetti relativi a beni e ervizi. E' perciö importante che nella maggior parte degli Stati membri l'acceo ai beni e ervizi ia oggetto del divieto di dicriminazione fondata ull'orientamento euale: ciö per quanto riguarda BEL, DNK, FIN, FRA, IRL, LUX, NLD, ESP e SWE«; - in econdo luogo, per motivi di chiarezza giuridica e, ancora, per favorire la comprenione e l'accettazione delle previioni antidicriminatorie tra la gente comune, tra i giuriti e coloro che ono chiamati a offrire aitenza in materia, puö eere utile che la norma antidicriminatoria ia una norma generale, e non oltanto applicabile in alcuni ettori ben delineati. - in terzo luogo, la percezione di quali ettori (occupazione, beni e ervizi, partnerhip, incitamento all'odio) iano centrali ripetto alla quetione della dicriminazione fondata ull'orientamento euale varia da paee a paee. Come nel precedente paragrafo , un elenco cronologico (ancorché non completo) delle miure legilative egnalate nel rapporto Ljitta alla dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale indica la crecente prevalenza a livello nazionale dei divieti epliciti di dicriminazione fondata ull'orientamento euale al di la del ettore dell'occupazione' Vedi paragrafo 1.6 dei capitoli pertinenti in Waaldik, Bonini Baraldi, Sono indicati per ciacuna miura legilativa gli anni di entrata in vigore del prowedimento; i riferimento completi i poono trovare nei paragraf! 1.8 di ciacun capitolo nazionale del rapporto Lotta alla dicriminazione ul lavoro fondata ull'orientamento euale. 507

20 FRA NLD DNK DNK SWE NLD SWE DNK NLD AUS NLD ESP SWE FIN ESP SWE BEL LUX NLD NLD UK UK FRA AUS BEL KEES WAAI DIJK Codice penale (acceo a bem e ervizi) Legge ulle indenmta per Ie vittime della perecuzione Codice penale (incitamento all'odio) Legge ulla dicriminazione razziale (modificata m mo do da includere altrei l'onentamento euale) Codice penale (acceo a bem e emzi) Legge ulla regitrazione dei dati peronali Legge ulle convivenze omoeuah Legge ul partenanato regitrato Codice penale (dicnminazione da parte dl unprenditori, profeiomü o pubblici ufficiali, mcitamento all'odio da parte dl chiunque) Codice di comportamento per funzionan dl polizia Legge generale ulla panta dl trattamento (acceo a bem e ervizi) Legge ull'edikzia urbana Codice Penale (onentamento euale come circotanza aggravante del reato) Codice penale (acceo ai ervizi) Codice penale (acceo ai erwzi, incitamento all'odio) Legge ul partenanato regitrato Circolare uirimmigrazione Codice penale (acceo a beni e ervizi, incitamento all'odio) Regio Decreto ulla formazione dei medici Codice pivile (partenanato regitrato) Legge per l'irlanda del Nord (Northern Ireland Act 1998) (dovere dl promuovere la panta) Greater London Authonty Act (dovere dl promuovere la parita) Codice civile (partenanato regitrato, Pai e nconocimento delle convivenze tra perone dello teo eo) Legge ulla protezione dei daü peronali Legge ulla convivenza legale 508

21 IRL DEU NDL PRT SWE SWE FRA ESP FIN SWE SWE SWE SWE FRA BEL BEL FRA LUX PRT LEGISLAZIONfc, IN QUINDICI STATIMEMBRI DELL'Uli Legge del 2000 ulla parita (acceo a bem e ervizi) Legge per nmuovere la dicnimnazione nel confronü delle umom tra perone dello teo eo - Partenariato per la vita Codice civile (matnmomo civile) Legge ulle coppie dl fatto Legge ulla parita dl trattamento degk tudenti umveritan Codice penale (orientamento euale come circotanza aggravante del reato) Legge (contratti dl locazione) Legge ul partiti politici Legge ul partenanato regitrato Regolamento del Governo Legge ul divieto dl dicnminazione (acceo a beru e ervizi) Codice penale (incitamento all'odio) Legge ulla convivenza Codice penale (orientamento euale come circotanza aggravante del reato) Legge del 25 febbraio ulla lotta alla dicriminazione (acceo a bem e ervizi) Codice civile (matnmonio civile) Codice penale (orientamento euale come circotanza aggravante dl plu reati) Legge ul partenanato CoUtuzione 2.8. A.ltri apetti del conteto giuridico Sebbene la direttiva non preveda alcuna miura legilativa al di la dell'ambito della dicriminazione nell'occupazione, pare appropriato pubblicare una tabella che indica chematicamente la ituazione legale relativa altomoeualita in ciacun Stato membro in altre due tra Ie piü rilevanti aree del diritto: il diritto penale e il diritto dl famiglia (vedi otto tabella 4). I progrei in queti campi ono detinaü ad avere un impatto ull'adozione, e ull'interpretazione e Papplicazione della legilazione antidicriminatoria riguardo all'orientamento euale. Occaionalmente gli effetti del diritto penale o del diritto di famiglia poono eere percepiti altrei nel ettore dell'occupazione. 509

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