COMUNE DI PONTIROLO NUOVO Provincia di Bergamo. Regolamento per l applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti)

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1 COMUNE DI PONTIROLO NUOVO Provincia di Bergamo Regolamento per l applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del

2 COMUNE DI PONTIROLO NUOVO Regolamento per l applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione Art. 2 Determinazione della base imponibile Art. 3 Commisurazione del tributo Art. 4 Articolazione della tariffa Art. 5 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche Art. 6 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Art. 7 Soggetto attivo Art. 8 Soggetto passivo Art. 9 Esclusioni Art. 10 Riduzioni per recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani Art. 11 Altre riduzioni Art. 12 Utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare Art. 13 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Art. 14 Versamenti Art. 15 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche Art. 16 Tributo Provinciale Art. 17 Verifiche ed accertamenti Art. 18 Sanzioni ed interessi Art. 19 Importi minimi Art. 20 Rimborsi e compensazione Art. 21 Contenzioso e autotutela Art. 22 Trattamento dei dati personali Art. 23 Norma di rinvio Art. 24 Norme transitorie e finali ALLEGATO: Tabella categorie utenze non domestiche 2

3 Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione nel Comune di Pontirolo Nuovo dell imposta unica comunale, d ora in avanti denominata IUC, istituita dall articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d ora in avanti denominata TARI. 2. L entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/ Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l applicazione della TARI nel Comune di Pontirolo Nuovo, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 Determinazione della base imponibile 1. Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu e/o Tares. 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall attuazione delle disposizioni volte a realizzare l allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All atto dell entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile. 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul 3

4 perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Articolo 3 - Commisurazione del tributo 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b, dell allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell allegato 1 al presente regolamento. 5. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n

5 Articolo 4 Articolazione della tariffa 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l agevolazione per l utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza. Articolo 5 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche. 1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, per le persone residenti nel comune, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche. In sede di prima applicazione, limitatamente all anno 2014, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche alla data del Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell art. 13. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, o di mancata presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3 componenti. 3. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti o non residenti viene applicata la tariffa di un componente. 4. la quota variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche viene determinata in base a quanto stabilito dall allegato 2 al DPR 158/

6 Articolo 6 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. 1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nell elenco la categoria è attribuita dal funzionario responsabile del tributo per analogia. 2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. 3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n Articolo 7 - Soggetto attivo 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Articolo 8 - Soggetto passivo 1. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l esercizio di un attività nei locali medesimi 3. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 642 dell articolo 1 della Legge 147/2013, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal 6

7 possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Articolo 9 - Esclusioni 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In assenza di specifica individuazione delle superfici di produzione dei rifiuti speciali tossici o nocivi non assimilati agli urbani, ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, il comune può applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili. 2. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria o di altra natura con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3. Per le utenze domestiche non sono soggetti al tributo i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati. 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Articolo 10 Riduzioni per recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani 1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, intendendosi per tale, ai sensi della lettera U dello articolo 183 del D.Lgs.n.152/06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 7

8 prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale. 2. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa. Articolo 11 Altre riduzioni 1. La tariffa (quota fissa e quota variabile) è ridotta di un importo pari al 30 % nel caso di: a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (comprese le abitazioni tenute a disposizione da persone ricoverate in via continuativa presso comunità case di riposo ed affini); b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 2. La tariffa (quota fissa e quota variabile) è ridotta di un importo pari al 10% per le utenze domestiche assegnatarie di composter; la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell anno precedente, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo; 3. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo. 8

9 Articolo 12 - Utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare 1. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Si considera fuori zona l utente che dista dal più vicino di raccolta, da calcolarsi a partire dall esterno della superficie detenuta con percorso pedonale, più di 1000 mt. 2. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Articolo 13 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES. 2. Il verificarsi del presupposto per l assoggettamento al tributo determina l obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. 3. Nell ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell inizio dell occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d identità, o posta elettronica o PEC. Ai fini dell applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità dell occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d uso dei singoli locali; c. Numero degli occupanti i locali; 9

10 d. Generalità e codice fiscale dei soggetti residenti e/o non residenti nei medesimi; e. Data in cui ha avuto inizio l occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell attività, PEC; b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; c. Indicazione dell eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; d. Data di inizio dell occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 6. Per le utenze non domestiche e per i soggetti non residenti la dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Per le utenze domestiche dei soggetti residenti la cessazione avviene sulla base delle comunicazioni anagrafiche. 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d ufficio. 8. Nel caso di decesso del contribuente, la cancellazione avviene d ufficio in seguito alla comunicazione anagrafica e la tassazione dei locali si intende attribuita ai familiari conviventi, previa comunicazione agli stessi da parte dell ufficio tributi. Articolo 14 Versamenti 1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali scadenti il giorno 30 aprile e il giorno 31 ottobre. 10

11 3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 5. L importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/ Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12, La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. 8. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES. 9. Per l anno 2014 la scadenza delle due rate è fissata al 30 settembre e 30 novembre. 10. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Articolo 15 - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 10 per cento. 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 4. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale. 11

12 Articolo 16 Tributo Provinciale 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente di cui all art. 19 del D.Lgs n Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull importo del tributo comunale. Articolo 17 Verifiche ed accertamenti 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 13 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l ente procede all accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all art del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi , art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dall Agenzia del Territorio. 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi : - delle concessioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di inizio e fine lavori delle attività edilizie; - dei provvedimenti relativi all esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. 3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l insufficienza o la tardività del versamento ovvero 12

13 l infedeltà, l incompletezza o l omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento. Articolo 18 - Sanzioni ed Interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione minima del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione minima del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all art. 17 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione minima di euro Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Gli interessi sono calcolati in base al tasso legale. 7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97. Articolo 19 Importi minimi 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all art. 16 è inferiore ad 12,00 (art. 25 della L. 289/2002). 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad 30,00, esclusa l ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (il limite minimo è fissato dall art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012). 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. 13

14 Articolo 20 Rimborsi e compensazione 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Articolo 21 Contenzione e autotutela 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento IMU, l accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 3. Si applica inoltre l Istituto dell autotutela secondo le modalità previste dal vigente regolamento IMU. Art. 22 Trattamento dei dati personale 1. I dati acquisiti al fine dell applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. Art. 23 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 147, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Art. 24 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/ Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/

15 ALLEGATO Tabella categorie di utenze non domestiche Attività per comuni > 5000 abitanti 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo 10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club 31 Aziende agricole 32 Aree scoperte attività industriali > mq Impianti sportivi 15

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