Gennaio 2014 A CURA DELLO STUDIO. Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13. La finanziaria Scadenziario

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1 Servizio in collaborazione con A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI GENNAIO 2014 La finanziaria 2014 Scadenziario

2 Pagina 2 / 18 PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 La Legge di Stabilità 2014 (in G.U. del 27/12/2013 ed in vigore a decorrere dal 1/01/2014), contiene numerose disposizioni di carattere fiscale. La norma si compone di 1 solo articolo che contiene 749 commi. Nel seguito si riepilogano le novità principali. DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA Per effetto delle modifiche apportate all art. 14, DL 63/2013 è disposta un ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 6/06/ /12/2014 (anziché 31/12/2013) 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 EDIFICI CONDOMINIALI Per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del: 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 30/06/2015 (anziché 30/06/2014) 50% per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30/06/2016 Nota: si rammenta che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell intervento effettuato. DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa detraibile pari a per unità immobiliare, è ora pari al: 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014 (anziché 31/12/2013) 40% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 Nota: salvo modifiche o proroghe, la percentuale del 36% tornerà applicabile dal 1 gennaio 2016 INTERVENTI ANTISISMICI Con la modifica del comma 1-bis del DL 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all adozione di misure antisismiche (art. 16 bis, comma 1, lett. i), TUIR) attivate dal 5/08/2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM n.3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 6/06/ /12/2014 (anziché 31/12/2013) 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015 ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI È prorogata al 31/12/2014 l agevolazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus arredamento ); in particolare, per l acquisto di tali beni, la detrazione IRPEF del 50%: si applica alle spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2014.

3 Pagina 3 / 18 è calcolata su un importo non superiore a È previsto che l ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata. Nota: l art.1, comma 2, lett. a) del DL 151/2013 limitazione. (cd. Milleproroghe-bis ) ha soppresso detta AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE Nell ottica della riduzione del cd cuneo fiscale, aumenta la detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati (escluse le pensioni) disciplinata dall art. 13 co.1 del TUIR. Sono, dunque, modificati: gli importi della detrazione le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante. Pertanto, la detrazione è ora così determinata: REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE SPETTANTE non superiore a > ma < > ma < [902 x reddito complessivo] x [ reddito complessivo] Abrogazione correttivo : viene inoltre disposta l abrogazione del co.2 dell art. 13 del TUIR che disciplinava un correttivo consistente nell incremento di un importo da 10 a 40 euro della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore a ma non a euro. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE Con modifica dell art. 11 commi da 4-quater a 4-septies D.Lgs. n. 446/97 vengono introdotte delle modifiche alle deduzioni Irap a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2014 (dal 2014 per i soggetti con periodo d imposta solare ). BONUS ASSUNZIONI Viene reintrodotta a regime la deduzione dall IRAP: del costo del lavoro (limite massimo) riferito al personale dipendente assunto a tempo indeterminato qualora dall impiego scaturisca l incremento della base occupazionale rispetto al numero dei soggetti mediamente occupati nell esercizio precedente nel limite di per ciascun neoassunto per qualsiasi tipologia di contribuente (esclusi gli enti pubblici) cumulabile con le ordinarie deduzioni (cuneo fiscale e/o deduzione fino a 5 dipendenti, per apprendisti, disabili, ecc., unitamente ai contributi Inail). Funzionamento:

4 Pagina 4 / 18 - incremento del costo del lavoro: deve risultare dalla comparazione dalle voci di conto economico n. 9) e 14) dell art C.C. (costo aziendale, comprensivo di oneri previdenziali, TRF, ecc) - periodi interessati: spetta nell esercizio dell assunzione a tempo indeterminato e nei 2 successivi - decadenza: interviene alternativamente se nei periodi successivi a quello di assunzione: a) si riduce la base occupazionale (calcolata comprendendo anche i lavoratori a tempo determinato); b) si risolve il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore (ciò opera limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno) - l incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti L Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se trovano applicazione i precedenti chiarimenti riferiti alla deduzione in vigore nel triennio (in relazione alla rilevanza dei lavoratori part-time, ai lavoratori cessati nel corso del periodo d imposta, ecc.). DEDUZIONI MAGGIORATE PER AREE SVANTAGGIATE Vengono soppresse (abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies art. 11 Dlgs 446/97) le particolari maggiorazioni delle deduzioni previste per i soggetti situati in zone svantaggiate. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Viene prorogata l entrata in vigore degli obblighi (art. 6 DLgs n.192/2005 modificato dal DL 63/2013) riferiti all attestato di prestazione energetica in presenza di: contratti di vendita di immobili atti di donazione di immobili nuovi contratti di locazione immobiliare che decorre: - non più dal 6/6/2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) - ma dalla entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici richiamato dal DL 63/2013 Nota: fino a tale data, non dovrebbe dunque più trovare applicazione: - la nullità dell atto - le relative sanzioni (art. 15 DLgs. 192/2005: da. 300 per le locazioni e da per gli altri atti). Si ricorda, inoltre, che il DL n. 145/2013 (cd. Destinazione Italia ) in G.U. del 24/12/2013, ha unificato i commi 3 e 3-bis dell art. 6 D.Lgs. n. 192/2005 disponendo che l obbligo: - non riguarda più la allegazione dell APE agli atti - ma la sola dichiarazione dell acquirente (o conduttore) di aver ricevuto le informazioni e la documentazione (incluso l attestato) sulla prestazione energetica degli edifici. Non è infine chiaro se le disposizioni del Milleproroghe-bis (art. 2 c. 5 DL 151/2013) e cioè la possibilità di acquisire l APE solo successivamente al trasferimento (senza dunque con obbligo di esibizione in sede di rogito) si applichi in via generalizzata o solo in relazione agli immobili pubblici. AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE Per il pagamento dei corrispettivi relativi a contratti di trasporto di merci su strada, è soppresso l obbligo di emettere fattura entro il 30 del mese di svolgimento della prestazione. Pertanto, per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, è ripristinato il termine trimestrale (art. 74 co. 4 del DPR 633/72) per annotare le fatture emesse nel

5 Pagina 5 / 18 trimestre solare precedente; viene così ripristinata, per le imprese di autotrasporto, la possibilità di liquidare l IVA con riferimento al trimestre di registrazione delle fatture. PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI E previsto l obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare (e, quindi, anche per somme inferiori a.1.000), con mezzi di pagamento diversi dal contante ( es: bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell asseverazione dei patti contrattuali per l ottenimento, da parte del locatore/conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. ECCEZIONI: tale disposizione non opera: per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le locazioni di immobili strumentali. Nota: al fine di contrastare fenomeni di evasione è attribuita al Comune l attività di monitoraggio dei relativi contratti IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI Come noto a decorrere dal 2014 è in vigore il nuovo regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari. A seguito delle revisione delle aliquote, il legislatore, ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali. Tuttavia, rimane applicabile l agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%). Inoltre, a partire dal 2014, viene introdotta un ulteriore aliquota dell imposta di registro per i trasferimenti immobiliari di terreni (che va ad aggiungersi a quelle del 9% e del 2%); tale aliquota nella misura del 12% andrà ad applicarsi agli atti aventi per oggetto il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e da IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Per effetto della modifica dell art. 2 del DL 282/2002, è nuovamente possibile rideterminare al 1/01/2014 il costo di acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute in proprietà/usufrutto non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Possesso: i beni devono essere detenuti alla data del 1 gennaio 2014 Perizia: è fissato al 30/06/2014 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima. Imposta sostitutiva: è determinata applicando al valore della perizia le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Versamento: l'imposta va versata entro il 30/06/2014:

6 Pagina 6 / 18 - in unica soluzione - oppure in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi. Nota: la rivalutazione si perfeziona con il versamento (della prima rata, se si è scelto la modalità di pagamento rateale). Dovrebbe essere ammesso (come avvenuto nelle ultime edizioni della rivalutazione) recuperare quanto versato a titolo di precedenti rivalutazioni già esperite (sia compensando direttamente dall imposta dovuta al 30/06/2014, sia richiedendo a rimborso quanto versato il precedenza PERDITE SU CREDITI Per effetto dell ulteriore modifica dell art. 101, co.5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Decorrenza: tale disposizione è applicabile dal periodo d imposta in corso al 31/12/2013. DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing; la Legge di stabilità, infatti, modifica gli artt. 54 e 102 del TUIR riducendo la cd durata minima fiscale dei contratti di leasing (ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il monte canoni totale). In particolare: per i beni mobili: si passa dai 2/3 a 1/2 del periodo di ammortamento tabellare per i beni immobili, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento tabellare, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo fisso di 12 anni Rimane confermato, in misura corrispondente all intero periodo d ammortamento, il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata (art. 164, TUIR) Professionisti: si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni per i leasing immobiliari, mentre restano immutate le altre regole. Decorrenza: le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal01/01/2014. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, (comprese le prestazioni dipendenti da contratti di appalto), viene stabilita: l applicazione dell aliquota IVA al 10% per le operazioni effettuate dal 01/01/2014. a prescindere dal luogo in cui sono collocati i suddetti distributori automatici. Nota: dal 2014, viene dunque abrogato il n. 38) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, che prevedeva l applicazione dell aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

7 Pagina 7 / 18 LAVORATORI TRANSFRONTALIERI Viene disposta a regime l agevolazione prevista per i cd lavoratori frontalieri ; si tratta, in particolare, dell esenzione Irpef, nel limite di 6.700, per i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi. Decorrenza: la disposizione si applica dal 2014 e conferma quanto previsto per gli anni precedenti. GESTIONE SEPARATA INPS - INCREMENTO ALIQUOTE L aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte di pensionati iscritti ad altre forme previdenziali: viene così modificata: per il 2014: passa dal 21% al 22%. per il 2015: è fissata al 23,5%. ALTRI SOGGETTI: l aliquota applicata agli altri lavoratori autonomi (privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati) non viene modificata: per il 2014 rimane confermata nel 27% + 0,72% (ovvero 27,72%). COMPENSAZIONE CREDITI D IMPOSTA SUPERIORI A Analogamente alle disposizioni in materia di IVA, l utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi > annui richiede l apposizione del visto di conformità (art. 35, D.Lgs.241/97) alla relativa dichiarazione. Detta disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel In alternativa, le società di capitali assoggettate al controllo contabile (art bis, c.c.) il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (art. 2, c. 2, DM 164/99) RIORDINO DETRAZIONI Entro il prossimo 31/01/2014 è prevista l adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF (art. 15, TUIR). Qualora entro la predetta data non vengano adottati i citati provvedimenti, è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale la misura della detrazione IRPEF di cui all art. 15 co. 1 del TUIR (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) è ridotta, in deroga allo Statuto del contribuente: dal 19% al 18%, per il periodo d imposta in corso al 31/12/2013 al 17%, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2014. IVAFE L imposta IVAFE riferita alle attività finanziarie detenute all estero (art. 19 c. 20 DL n. 201/2011): dal 2014: viene incrementata dal 1,5 al 2.

8 Pagina 8 / 18 CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730 Al fine di evitare l erogazione di rimborsi IRPEF non dovuti nell ambito del mod.730: in presenza di rimborso > (anche determinato da eccedenze a riporto da periodi precedenti) a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2014 (dunque a partire con il mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013) entro 6 mesi dal termine per la trasmissione dei mod.730, l Agenzia delle Entrate procederà a verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Nota: la disposizione dispone la verifica delle sole detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir), anche se il credito sorge da altri eventi; è tuttavia evidente che in tale sede, l Ufficio potrà facilmente estendere la verifica a qualsiasi onere o credito d imposta. IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI Dal 2014 l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (es: estratti conto) viene incrementata dal 1,5 al 2 (art. 13 c. 2-ter Tariffa parte I Dpr 642/72). Viene inoltre: abrogato l importo minimo dell imposta di 34,20 (Nota 3-ter dell art. 13 citato) aumentata da a l imposta massima applicabile alle persone giuridiche SANATORIA DEI RUOLI FINO AL 31 OTTOBRE 2013 E prevista la possibilità di definire in via agevolata i ruoli emessi: da uffici statali, agenzie fiscali (Agenzia Entrate, Dogane, Monopoli di stato, ecc.), Regioni, Province e Comuni affidati agli Agenti della riscossione fino al 31/10/2013 tramite il pagamento: di quanto iscritto a ruolo (o dell ammontare residuo): imposta + sanzioni dell aggio dovuto all agente della riscossione Nota: l agevolazione riguarda pertanto i soli interessi (non sono dovuti né quelli per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora). Atti interessati: la definizione si applica: alle cartelle di pagamento emesse dall Agente della riscossione relative a ruoli consegnatigli entro il 31/10/2013 (emessi dagli uffici di cui sopra) agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall Agenzie Entrate e consegnati all Agente della riscossione entro il 31/10/2013. Ruoli esclusi: non sono definibili le somme dovute per condanne della Corte dei Conti. PERFEZIONAMENTO: la definizione si perfeziona: con il pagamento integrale di quanto dovuto da effettuare in unica soluzione entro il 28 febbraio SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: per consentire il versamento delle somme dovute

9 Pagina 9 / 18 l attività di riscossione dei relativi ruoli resta sospesa fino al 15 marzo 2014 per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Adempimenti dell Agente della riscossione: entro il 30/06/2014 dovrà: comunicare agli enti creditori le quote discaricate per ciascun debitore in seguito della definizione agevolata comunicare ai debitori l avvenuta estinzione del debito. NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) A decorrere dal 2014 è istituita la nuova Imposta unica comunale (cd IUC ); detta imposta si basa sui seguenti 2 presupposti impositivi: possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore erogazione e fruizione dei servizi comunali. Nello specifico, la IUC si compone: dell IMU, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) di una componente riferita ai servizi, che si articola: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore/utilizzatore dell immobile nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore REGOLAMENTO: ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI) DICHIARAZIONE IUC I soggetti passivi del tributo sono, inoltre, tenuti alla presentazione: una dichiarazione relativa la IUC (utilizzando l apposito modello) entro il termine del 30/06 dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Nota: la suddetta dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell imposta; in tal caso, si dovrà presentare una nuova dichiarazione entro il 30/06 dell anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. versamento TASI/TARI: va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale). Nota: spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno

10 Pagina 10 / 18 ASPETTI SANZIONATORI Per quanto riguarda le violazioni in materia di IUC si osserva che: VIOLAZIONE Omesso /insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione Omessa presentazione dichiarazione Dichiarazione infedele SANZIONE 30% (art. 13,Dlgs 471/97) dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 gg dalla notifica da 100 a 500 Dette sanzioni sono ridotte ad 1/3 qualora, entro il termine del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo (se dovuto) della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. TARI Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ECCEZIONI: sono escluse dalla TARI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative le aree comuni condominiali (art. 1117, c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva. Sul punto, si osserva che: PLURALITÀ DI POSSESSORI DETENZIONE TEMPORANEA MULTIPROPRIETÀ in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per: - i locali e le aree scoperte di uso comune -i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. BASE IMPONIBILE Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; in particolare, relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98.

11 Pagina 11 / 18 PERIODO TRANSITORIO: fino all attivazione delle procedure di interscambio Comuni Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile TARIFFE APPLICABILI La TARI è corrisposta in base ad una tariffa: commisurata ad anno solare, coincidente con un autonoma obbligazione tributaria; calcolata, in alternativa, secondo: i criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99 il principio chi inquina paga, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere riduzioni/esenzioni tariffarie nel caso di: a) abitazioni con unico occupante b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono/dimorano all estero per più di 6 mesi all anno e) fabbricati rurali ad uso abitativo nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori. Nota: la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero TARIFFA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI I Comuni possono istituire una tariffa avente natura di corrispettivo (assoggettata quindi all IVA), in luogo della TARI. Tale ipotesi può essere prevista soltanto dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. DICHIARAZIONE TARI Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, della TIA1, TIA2 o della TARES. TASI Il presupposto impositivo del TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo: di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell IMU di aree scoperte/edificabili, a qualsiasi uso adibiti. ECCEZIONI: sono escluse dal TASI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative; le aree comuni condominiali (art c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva. Sul punto, si osserva che:

12 Pagina 12 / 18 PLURALITÀ DI POSSESSORI LEASING DETENZIONE TEMPORANEA MULTIPROPRIETÀ in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria in caso di locazione finanziaria, l imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per: - i locali e le aree scoperte di uso comune - i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori BASE IMPONIBILE La base imponibile della TASI è quella prevista per l applicazione dell IMU (art. 13,DL 201/2011); in particolare, l aliquota di base del tributo è pari all 1 per mille. Tuttavia, il Comune, con apposita delibera : può ridurre l aliquota fino al suo azzeramento. può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu (per ciascuna tipologia di immobile) non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (per i fabbricati rurali non può essere superiore all 1 ) può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA Se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria l occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell importo complessivamente dovuto. La parte residua va pagata dal titolare del diritto reale. DICHIARAZIONE TARI Ai fini della dichiarazione relativa al TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. IMU Secondo il comma 703 l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. Al riguardo, per effetto delle modifiche apportate all art.13, DL 201/2011: l IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015 dal 2014, l IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso classificate A/1, A/8 e A/9.

13 Pagina 13 / 18 ABITAZIONI DI LUSSO : i proprietari o titolari di diritti reali degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continueranno a pagare l imposta. In questi casi, l aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro; Pertanto, continua a trovare applicazione la detrazione di 200 (rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione) mentre viene eliminato il riferimento alla maggiorazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell abitazione principale dal 2014, il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dell IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da IAP iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75. ASSIMILAZIONI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE Nell ambito della legge di stabilità viene ribadito che i Comuni possono assimilare all abitazione principale l unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti, a condizione che non risulti locata concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di.500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. IMMOBILI ESCLUSI DALL IMU A decorrere dal 2014, l IMU non è dovuta per: gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e a) relative pertinenze dei soci assegnatari b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22/04/2008) c) d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale: in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: dal 2014 è altresì disposta l esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (conv. L. 133/94).

14 Pagina 14 / 18 PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 È prorogato al 24/01/2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativo gli immobili per i quali è stata disposta l abolizione limitata dal versamento della 2 rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell aliquota rispetto a quella base (4 per l abitazione principale, ecc.) con obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza. PROROGA SECONDA RATA TARES 2013 È prorogato al 24/01/2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16/12/2013. DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI Per il 2013 è prevista la deducibilità dal reddito d impresa /lavoro autonomo, nella misura del 30%, dell IMU relativa agli immobili strumentali. Dal 2014 la deducibilità si riduce al 20%. TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%. ERRORI NEL VERSAMENTO DELL IMPOSTA In caso di versamenti erronei, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue: VERSAMENTO IMU A COMUNE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE VERSAMENTO IMU IN ECCESSO RISPETTO AL DOVUTO VERSAMENTO ALLO STATO DELL IMU DOVUTA AL COMUNE VERSAMENTO AL COMUNE DELL IMU DOVUTA ALLO STATO il Comune che viene a conoscenza dell errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente deve indicare: gli estremi del versamento l importo versato i dati catastali dell immobile a cui si riferisce il versamento il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto l erroneo versamento. il contribuente che ha effettuato il versamento dell IMU per un importo superiore al dovuto deve presentare al Comune competente apposita istanza di rimborso; detto comune, all esito dell istruttoria dovrà: provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza segnalare al MEF e al Ministero dell Interno l importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l eventuale quota a carico dell erario che effettua il rimborso nel caso in cui a titolo di IMU sia stata versata allo Stato una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune. nel caso in cui sia stata versata al Comune una somma spettante all Erario e nell ipotesi che non vi siano somme da restituire, il contribuente dovrà presentare al Comune una comunicazione, a seguito della quale quest ultimo provvede a riversare

15 Pagina 15 / 18 quanto dovuto dall Erario. INSUFFICIENTE VERSAMENTO 2 RATA IMU 2013 In caso di insufficiente versamento della 2 rata IM U 2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine della 1 rata 2014 (ovvero entro il 16/06/2014 )

16 Pagina 16 / 18 PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO GIOVEDÌ IVA MENSILE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2013) INTRATTENIMENTI PREVIDENZA Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di dicembre 2013 (contribuenti mensili), tenuto conto dell eventuale acconto versato lo scorso 27/12. Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza applicazione dell IVA registrate per il mese di dicembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d opera o servizi (cod. trib prestatori IRES, cod. trib prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di dicembre 2013 Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2013 INPS - Gestione Separata: versamento, da parte dei committenti di collaborazioni/incaricati alle vendite domicilio e degli associanti, del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese di dicembre 2013

17 Pagina 17 / VENERDÌ MINI - IMU Ultimo giorno utile per il versamento della parte residua dell IMU dovuta per l anno 2013, pari al 40% della differenza tra: l ammontare dell imposta risultante dall applicazione dell aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per il 2013 in relazione: all'abitazione principale e relative pertinenze alle unità immobiliari equiparate o assimilate all abitazione principale ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti alla previdenza agricola ai fabbricati rurali ad uso strumentale l ammontare dell imposta risultante dall applicazione dell aliquota o detrazione di base (4 per l abitazione principale, ecc.) prevista dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 27 LUNEDÌ INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di dicembre 2013 (mensili) e al quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali) 30 GIOVEDÌ REVOCA REGIME NUOVE INIZIATIVE Presentazione all Agenzia delle Entrate del mod. AA9/11 da parte dei soggetti che nel 2012 o 2013 hanno optato per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000) e nel 2014 intendono revocare tale scelta, adottando il regime ordinario, rispetto al vincolo triennale di applicazione di tale regime. 31 VENERDÌ COMUNICAZIONE BLACK LIST MENSILI E TRIMESTRALI ACQUISTI DA SAN MARINO SPESOMETRO 2012 Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi "black list" di importo superiore a 500 registrate o soggette a registrazione nel mese di dicembre 2013 (soggetti mensili) o nel quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali). A tal fine, il contribuente può utilizzare l apposito quadro BL contenuto nel nuovo modello di comunicazione polivalente. Invio telematico della comunicazione relativa gli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati nel mese di dicembre 2013, utilizzando l apposito quadro SE contenuto nel nuovo modello polivalente. È comunque possibile adempiere all obbligo in esame tramite la consueta modalità cartacea direttamente al competente Ufficio delle Entrate. Invio telematico del cd spesometro relativa al 2012 considerato il periodo di tolleranza concesso dall Agenzia delle Entrate.

18 Pagina 18 / 18 COMUNICAZIONE BENI A SOCI / FAMILIARI E FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI 2012 Invio telematico della comunicazione dei dati relativi: ai beni d impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2012 dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati all impresa nel 2012 considerato il periodo di tolleranza concesso dall Agenzia delle Entrate.

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