Siena, 30/04/2012. A tutto il Personale dell Università degli Studi di Siena LORO SEDI. Prot. n. 16/2012 Rep. n I/1

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Divisione Atti normativi e affari istituzionali Siena, 30/04/2012 A tutto il Personale dell Università degli Studi di Siena Prot. n. 16/2012 Rep. n I/1 LORO SEDI OGGETTO: Adempimenti in applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) Circolare informativa. Con l art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (All. 1), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), la disciplina dei certificati, degli atti notori e delle relative dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (All. 2), subisce rilevanti modifiche. L adeguamento al nuovo dettato normativo comporta anche per l Università, oltre a mutamenti organizzativi, nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni e con l utenza, anche l obbligo di porre in essere adempimenti e comportamenti conformi. Sulla nuova disciplina, il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emesso la Direttiva n. 14/2011 (All. 3) nella quale viene evidenziata la volontà del Legislatore di favorire una completa decertificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati, consentendo l acquisizione diretta dei dati, da parte delle amministrazioni procedenti, presso le amministrazioni certificanti o, in alternativa, la produzione, da parte degli interessati, solamente di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. In concreto, si riportano di seguito gli adempimenti ed i comportamenti cui sono tenuti gli uffici di questa Amministrazione in applicazione delle disposizioni in oggetto in vigore dal 1 gennaio 2012: A) RILASCIO DI CERTIFICATI: L Università può rilasciare certificati (relativi a stati, qualità personali e fatti) agli utenti interessati, solo nel rispetto della normativa in materia di imposta di bollo 1. Tali certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e devono contenere, a pena di nullità dei certificati stessi, la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. La mancata apposizione della citata frase nel certificato costituisce specifica violazione dei doveri di ufficio imputabile al soggetto responsabile dell omissione; 1 Per il rilascio di ogni singolo certificato a cura delle Pubbliche amministrazioni, le imposte di bollo sono due. Il primo bollo ( 14,62) andrà apposto sulla richiesta di rilascio del certificato sottoscritta dall interessato (art. 3 punto 1 della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642). Il secondo bollo sarà apposto sul certificato rilasciato dalla Pubblica amministrazione (art. 4 punto 1 della stessa tabella A). Va altresì segnalato che il D.P.R. n. 642/1972 prevede talune ipotesi di esenzione (vedi allegato B Tabella D.P.R. 642/72) stabilite per lo più con riferimento all uso cui il certificato è destinato. Conseguentemente gli operatori dell Università sono tenuti a richiedere all interessato l indicazione scritta della sua destinazione, applicando l esenzione solo se effettivamente prevista dalla normativa in vigore. Il certificato rilasciato in carta libera deve indicare la norma di esenzione dall imposta di bollo.

2 B) ACQUISIZIONE DI DATI CERTIFICATI Per l Università, l acquisizione di dati certificati (relativi a stati, qualità personali e fatti) necessari agli Uffici, per quanto di competenza, può avvenire: - d ufficio, se il dato è in possesso dell Università stessa, di altra Pubblica Amministrazione o di un gestore privato di pubblico servizio. In tal caso, l informazione è acquisita direttamente presso l Ufficio o l Amministrazione che la detiene, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza; - tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente sottoscritta dall utente interessato. In tali casi, l Università procedente è tenuta ad effettuare (anche a campione) idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità previste dall art. 71 del D.P.R. 445/2000. La verifica è obbligatoria in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi. In questo nuovo contesto normativo, pertanto: - è fatto divieto all Università, in quanto Pubblica Amministrazione, di richiedere agli utenti privati (o anche solo di accettare, se prodotti d iniziativa dell utente) certificati o atti di notorietà (relativi a stati, qualità personali e fatti), in quanto ora sempre sostituiti o dalla richiesta d ufficio ad altra Pubblica Amministrazione ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà prodotti dagli interessati 2. - è fatto obbligo all Università, in quanto amministrazione titolare di banche dati accessibili per via telematica, di rispondere alle richieste di informazioni provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni entro il termine di 30 giorni. La mancata risposta nei termini costituisce specifica violazione dei doveri d ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile dell omissione. Per completezza di informazione, va segnalato che l art. 15 della L. 183/2011 è intervenuto anche in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo nel D.P.R. 445/2000 l articolo 44-bis: Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore 3. Resta in ogni caso ferma la misura semplificativa già dettata con l art. 4 comma 14-bis del D.L. 13 maggio 2011 n per i contratti di forniture e servizi fino a Laddove per dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione si intende il documento sottoscritto dall interessato, prodotto in sostituzione del certificato mentre per dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, si intende il documento sottoscritto dall interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal Testo Unico (artt. 46, 47, 48 e 49 DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in Allegato 3). 3 L I.N.P.S., con la circolare n. 47 del 23 marzo 2012, ha espressamente escluso che la norma in oggetto abbia effetti decertificativi. Le valutazioni tecniche effettuate da INPS, INAIL e Cassa Edile in sede di emissione del D.U.R.C. (che non hanno per oggetto né fatti, né "status" né qualità personali) non possono pertanto essere sostituite, fuori dalle ipotesi indicate dalla nota 4), da dichiarazioni sostitutive. 4 Art. 4 comma 14-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106: Per i contratti di forniture e servizi fino a euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del Per il fac-simile di dichiarazione sostitutiva DURC vedi Allegato 7.

3 Al fine di agevolare ulteriormente l acquisizione d ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresa l Università di Siena, sono chiamate a stipulare apposite convenzioni 5, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, da parte delle Amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico, e ad individuare un Ufficio responsabile: - delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l accesso diretto degli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; - della predisposizione delle convenzioni per l accesso ai dati ex art. 58 comma 2 D. Lgs. 82/2005; - dell individuazione e pubblicazione sul sito web istituzionale delle misure organizzative adottate per la tempestiva acquisizione d ufficio dei dati e per l effettuazione dei controlli medesimi, nonché delle modalità per la loro esecuzione. Tale Ufficio è individuato nell Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Per ogni eventuale chiarimento in merito all applicazione della normativa in oggetto, è possibile rivolgersi alla Divisione Atti normativi e affari istituzionali Dott. Mauro Manganelli (e mail mauro.manganelli@unisi.it -tel ). 27 aprile 2012 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Ines Fabbro ALLEGATI: 1. Art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012); 2. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): Artt. 1 (Definizioni), 37 (Esenzioni fiscali), 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), 43 (Accertamenti d ufficio), 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà), 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive), 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione), 71 (Modalità dei controlli), 72 (Responsabilità in materia di accertamento d ufficio e di esecuzione dei controlli); 3. Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione su Adempimenti urgenti per l applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ; 4. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo): - allegato A - TARIFFA - PARTE PRIMA (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine) - allegato B - TABELLA (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto); 5. Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (da adattarsi a cura di ciascun ufficio); 6. Fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da adattarsi, a cura di ciascun ufficio); 7. Fac-simile di dichiarazione sostitutiva del DURC. 5 Ai sensi dell Art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, tali convenzioni vengono predisposte sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e consultabili sul sito

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8 Allegato 2 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) Art. 1 (Definizioni) omissis. f) CERTIFICATO: Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE: Il documento sottoscritto dall interessato, prodotto in sostituzione del certificato (Artt. 46, 48 T.U.) h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: Il documento sottoscritto dall interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal Testo Unico (Artt. 47, 49 T.U.) i) AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE: L attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità della persona che sottoscrive. l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA: L attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell autenticità della firma stessa. omissis. o)amministrazioni PROCEDENTI: Le Amministrazioni e, nei rapporti con l utenza, i gestori di pubblici servizi che le ricevono le dichiarazioni sostitutive sopracitate, ovvero provvedono agli accertamenti d ufficio ai sensi dell art. 43 T.U. p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI: Le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richieste direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 del T.U. omissis. omissis. Art. 37. (L) Esenzioni fiscali. 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. Art. 38. (L) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L). 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L). 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 1

9 Allegato 2 fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L). 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. omissis. Art.43 (L-R) Accertamenti d'ufficio 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L) (1). 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.(l) 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (1) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, let. c), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. omissis. Art.44 bis Acquisizione d'ufficio di informazioni (1) 2

10 Allegato 2 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. (1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 1, let. d), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. omissis. Art.46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (1) 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (2) ; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (3) ; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(r) (1) Vedi articolo 1 del D.M. 13 luglio 2004 (2) Lettera così modificata dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n

11 Allegato 2 (3) Lettera aggiunta dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n Art.47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva (R) Art.48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. omissis. Art. 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. omissis. Art.71 (L-R) Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 4

12 Allegato 2 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L) Art.72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli (1) 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. (1) Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, let. e), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/

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17 ALLEGATO A - TARIFFA (Parte I) [1] Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine (1) Tariffa modificata: dagli artt. 1 e 7, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692; dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955; dall'art. 9, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e, successivamente, sostituita dal D.M.20 agosto Art. 1 - Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali. Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali. 14,62 [1] 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel 1 Modalità di pagamento 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. Note 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi

18 registro di cui all'art del codice civile: 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: 2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: 230,00 300,00 dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. [2] 1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. [3] 2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. [3] 3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: 4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): 6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: [4] 155,00 225,00 125,00 195,00 2

19 1-bis-1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione: 1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: 2) per le procure, deleghe e simili: 3) per gli atti di cessione di quote sociali: 4) per tutti gli altri atti: [5] 156,00 30,00 25,00 45,00 1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto: a) se presentate da ditte individuali, b) se presentate da società di persone, c) se presentate da società di capitali, [8] 17,50 59,00 65,00 2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [6] 1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico. [7] 1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: [9] a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: [10] 42,00 2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione. 1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi. 3

20 b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati c) per ogni istanza di annotazione d) per istanze diverse dalle precedenti [11] 20,00 85,00 15,00 15,00 NOTE: (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1 gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno (2) Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9. (3) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), decreto 22 febbraio (4) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, modificato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, dall'allegato 2-quater, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), decreto 22 febbraio (5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), decreto 22 febbraio (6) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 17 maggio 2002, n (7) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 maggio 2002, n (8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 maggio 2002, n. 127, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 2, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, dall'art. 1, comma 205, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1 gennaio (9) Lettera così sostituita, dall'art. 20, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99. (10) Lettera inserita dall'art. 20, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99. (11) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/

21 Art. 2 - Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, descrizioni, constatazioni e inventari. Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio 14,62 [1] 5 Modalità di pagamento 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Note 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali, b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'iva. 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero

22 degli esemplari o copie, euro 14,62 [2] [3]. 2 ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62 [2] [4] NOTE: (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1 gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno (2) Importo elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno (3) Nota sostituita dall'art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e, successivamente, modificata dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n (4) Nota aggiunta dall'art. 6, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e successivamente, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n

23 Art. 3 - Ricorsi al Presidente della Repubblica - Istanze, petizioni e ricorsi agli organi dell'amministrazione dello Stato - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione. Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali 1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio 14,62 [1] Modalità di pagamento 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale. 1. [2] Note 7 2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti. 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta [3]. 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici

24 controindicati alla amministrazione competente. 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge). 2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio 14,62 [1] 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime. 2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis: [4] 59,00 1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente 1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità. 8

25 ufficio dell'agenzia del territorio. 2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art del codice civile: 108,00 1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica [5] 1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis. [6] 2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: [7] 15,00 NOTE: (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1 gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno (2) Nota soppressa dall'art. 10, comma 15, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n (3) Nota modificata dall'art. 19, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28. (4) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004; successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), decreto 22 febbraio (5) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), decreto 22 febbraio (6) Punto inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), decreto 22 febbraio (7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), decreto 22 febbraio

26 Art. 4 - Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi. Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali 1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio 14,62 [1] 10 Modalità di pagamento 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi. Note 1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2

27 grado. 1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato [2] 85,00 1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato. 1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti. 1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'agenzia del territorio, attestazioni di conformità: [2] 28,00 1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'agenzia del territorio. 1-ter. L'imposta di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa. 2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio 14,62 [1] 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio 14,62 [1] 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. NOTE: (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1 gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno

28 (2) Comma aggiunto dall'allegato 2-quater, punto 2, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della medesima L. 311/2004. Art. 5 - Certificati di liquidazione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.- Indicazione degli atti soggetti ad imposta IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali 1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio 14,62 [1] Modalità di pagamento 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Note NOTE: (1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1 gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1 giugno

29 Art. 6 Cambiali. Indicazione degli atti soggetti ad imposta 1. Cambiali: IMPOSTE DOVUTE (euro) Fisse Proporzionali Modalità di pagamento 1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta. Note 1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. a) emesse e pagabili nello Stato 12 per mille b) emesse nello Stato e pagabili all' estero [1] 9 per mille 2. Resta fermo l' art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n [2] 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all' imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetta all' imposta prevista dall' articolo 2. 13

30 2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonche' di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e41 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375 [3], convertito nella legge , n. 141 [4] 3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l' accettazione di tratte a copertura di esportazioni [4] per mille 0,1 per mille 3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d' Italia o per l' incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all' articolo 25, comma 3, del decreto. 4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell' articolo 1 del regio decreto- legge , numero 1162, convertito nella legge , numero I moduli completati nell' importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell' emittente, devono essere

ART. 1 ART. 2 ART. 3

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 1 1. È approvata la dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente

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