PDL RECUPERO, TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA GRANDE GUERRA IN LOMBARDIA

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1 PDL RECUPERO, TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA GRANDE GUERRA IN LOMBARDIA RELAZIONE La Grande Guerra è stata per larga parte Guerra di Montagna, ed ha lasciato in tutta la Regione Alpina un enorme sedimento, costituito da miti, memorie private e collettive, infrastrutture, spesso comuni alle parti in conflitto. E stata una grande e tragica esperienza collettiva, a cui le genti di Montagna hanno prestato la propria vita, senza mai però disconoscere la presenza di forti identità comuni espresse in valori, pratiche, culture: si potrebbe dire che sono state antagoniste ma non nemiche, laddove nella parola nemico si nasconde un irriducibile differenza socio culturale. A quasi cent anni dal conflitto, può essere allora utile usare le Memorie della Grande Guerra per irrobustire ancora di più il tessuto della convivenza e del dialogo, piegando i dispositivi militari residui verso pacifiche occasioni di fruizione del territorio, senza rimozioni ma esaltando le ragioni profonde dell identità comune della popolazioni che abitano lo Spazio Alpino. In questo senso, la dimensione territoriale regionale, che è parte significativa della linea del fronte di oltre 450 Km dallo Stelvio a Monfalcone, non sarebbe solo il luogo fisico comune alle popolazioni che lo abitano, ma piuttosto un luogo simbolico, intessuto da valori e vissuti collettivi, riscoperti e tradotti in nuove iniziativa dalla capacità di fare che ne costituisce uno dei principali fattori distintivi. In particolare la parte lombarda comprende i 240 km della Linea Cadorna dal Lago Maggiore al Pizzo del Diavolo in prov. di Bergamo e la Guerra Bianca di alta montagna, che si estende per 180 km. Dal Pizzo del Diavolo al Lago di Garda. In questo arco alpino lombardo vi sono numerose testimonianze (cimiteri, trincee, camminamenti, cippi, sentieri, mulattiere e strade militari), ancora visibili e in buon stato di conservazione, altre in disfacimento, che necessitano di un pronto intervento per poter sopravvivere all usura del tempo. Le particolare condizioni ambientali, orografiche e sociali, del tessuto territoriale, rendono come noto particolarmente gravosa e costosa la gestione della valorizzazione, recupero e promozione di questa parte dello Spazio Alpino. Per questo occorre attivare più sinergie fra i vari attori interessati e una rete di servizi integrati. La Rete dei servizi sostenibile è, oltre che RETE DI VALORI (storici, culturali, paesaggistici,ambientali) e RETE ORGANIZZATIVA (partenariato, atti di programmazione negoziata, progetti integrati, fra soggetti pubblici e privati interessati), anche RETE TECNOLOGICA. La RETE TECNOLOGICA è in questo contesto effettivamente RISORSA ABILITANTE, nel senso stretto di abilitare, ossia rendere compatibile con il contesto, le informazioni, i contenuti, il dialogo, la cooperazione, necessarie per lo sviluppo di azioni e di iniziative comuni. D altra parte, già le precedenti esperienze di cooperazione Interreg hanno posto e sviluppato alcune linee di indirizzo e attività mirate, finalizzate alla creazione di un PORTALE DELLA LINEA CADORNA e della GUERRA BIANCA, a cui si possono collegare le molteplici realtà territoriali interessate e coinvolte; La promozione di una Comunità Virtuale della Linea della Grande Guerra sul territorio lombardo; La gestione on line di servizi di informazione, formazione e consulenza; La promozione di un Progetto di Comunicazione e marketing On line.

2 Partendo da queste esperienze e attività già realizzate, questo progetto di legge si prefigge di mettere a sistema le molteplici iniziative promosse su diversi territori e da diversi soggetti, per giungere ad un governo integrato della risorsa storica della Grande Guerra, evitando duplicazioni, dispersioni e contrapposizioni, fornendo alla molteplicità degli attori potenziali una Piattaforma di risorse di sistema utile per: a) definire standard; b) offrire materiali didattici e di divulgazione; c) aggregare domanda di servizi; d) promuovere un immagine unitaria; e) rendere disponibili competenze; La legge n. 78 del 2001 Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale costituisce un fondamentale punto di riferimento, in quanto affronta la questione in modo organico, colmando una lacuna da tempo avvertita non solo dagli storici e da numerose associazioni, ma anche da quanti abitualmente od occasionalmente hanno modo di frequentare il vastissimo territorio a suo tempo interessato dalle operazioni militari nel periodo Quanto rimane ormai sulle varie linee dell antico fronte (dopo la prolungata esposizione agli agenti atmosferici quasi sempre in assenza di adeguata manutenzione e gli interventi, talvolta distruttivi, degli appassionati ricercatori di reperti) meritava senz altro l interessamento, anche se tardivo, del legislatore. Le aree ove insistono le opere militari e gli altri manufatti non sono rimaste, almeno in teoria, esenti da tutela grazie a disposizioni di legge contenute nel Testo Unico sui Beni Culturali ed ambientali. La legge n. 78, tuttavia, ha inteso non solo riconsiderare alcuni aspetti di tale tutela ma ha anche introdotto norme finalizzate in modo specifico alla conservazione e manutenzione del patrimonio storico della guerra mondiale del Questa legge tuttavia non è la sola a tutelare le vestigia legate alla Grande guerra, ma venne promulgata successivamente ad altri provvedimenti analoghi. Pochi anni dopo il termine del conflitto, nel 1922, venne emanato il regio decreto-legge n dichiarante monumenti alcune fra le zone più famose del teatro di guerra ; esso faceva riferimento a quattro massicci montuosi del Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (rispettivamente i monti Pasubio, Grappa, Sabotino, S. Michele), indicandone anche la limitazione territoriale, con l intento di celebrare e rafforzare il loro carattere simbolico. Ben quarantacinque anni dopo viene presentato un aggiornamento con la legge 27 giugno 1967, n. 534 per il Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del regio - decreto 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n Accanto a questi strumenti legislativi statali vanno considerati anche quelli regionali e provinciali che, dal 1980 al 2000, hanno disposto regole a tutela del patrimonio del Primo grande evento bellico: le leggi provinciali di Trento del 14 febbraio 1980, n. 2 e del 27 agosto 1987, n. 16; la legge regionale del Veneto del 16 dicembre 1997, n. 43; le leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell 8 maggio 2000, e del 21 luglio 2000, n.14. Tutte queste normative sopramenzionate possono essere considerate il punto di partenza della legge 78/2001 dal momento che quest ultima non le ha abrogate. Anche i codici civile e penale, nonché quelli procedurali, contengono importanti riferimenti normativi, soprattutto in materia di beni e reperti, che occorre tener presenti. Il c. p., all articolo 733, menziona il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Il c. p. c. indica che cosa si intenda per beni mobili (i beni che, pur non insistendo sul suolo, non formano con questo un corpo unico) ed immobili (i beni che formano, naturalmente od artificialmente, un corpo unico con il suolo e non possono essere asportati da questo senza che ne sia alterata la destinazione).

3 Il c. c., all articolo 822, fa riferimento sia agli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico ; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche quali beni appartenenti al demanio pubblico, sia al patrimonio statale, provinciale e comunale. Ora all inizio del ventunesimo secolo sembrano trascorsi anni luce da quel lontano 11 novembre 1918 (anno della fine della guerra); eppure, solo nel 2001 il Parlamento italiano ha approvato la legge tutelante il patrimonio storico di quella guerra. Il provvedimento in questione intende regolare e sostenere quelle iniziative moltiplicatesi negli ultimi anni, volte a difendere, conservare, restaurare, valorizzare il patrimonio storico della Grande guerra: beni oggetto di una salvaguardia non tanto ablativa, quanto a vigilanza leggera, fatta più di servizi e di sostegno che di direzioni autoritarie. Potrebbe non aver alcun senso logico, a prima vista; ma la memoria, il ricordo, non hanno tempo e lo testimoniano anche alcune vestigia realizzate successivamente, poiché i vari beni oggetto della tutela non si limitano a quelli esistenti durante le ostilità, ma ne rientrano anche gli altri manufatti dal momento che essi risultano comunque collegati a tali eventi e costruiti nei luoghi ove gli stessi avvennero, costituendone parte integrante Ciò testimonia una coscienza improntata a voler e dover difendere quanto si trova di fronte ai nostri occhi e che rimarrà (si spera) indelebile nelle menti. Perché il passato, più o meno glorioso, non va dimenticato. La legge 78/2001 e le leggi regionali a confronto Un discorso a parte merita il confronto fra la legge di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e la serie di normative regionali e provinciali che coinvolgono la regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la regione Veneto e la provincia autonoma di Trento. Le leggi in questione sono: la legge 8 maggio 2000, n. 10 Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia (regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); la legge 21 luglio 2000, n. 14 Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale (regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); la legge 16 dicembre 1997, n. 43 Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra (regione autonoma Veneto); Tale frase introduttiva è motivata dal fatto che si tratta, ora, di effettuare confronti tra la legge statale 78/2001 e leggi regionali o provinciali; un paragone, quindi, di volta in volta specifico per singole normative di regioni differenti. la legge 14 febbraio 1980, n. 2 Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario (provincia autonoma di Trento); la legge 27 agosto 1987, n. 16 Disciplina della toponomastica (provincia autonoma di Trento). Come si può desumere dalla legislazione regionale sopra-citata, è evidente la carenza legislativa in materia da parte della Regione Lombardia. Perciò con la seguente proposta si intende colmare questa lacuna, ottemperando contemporaneamente alle disposizioni della legge nazionale, con l intento di dare organicità e indicazioni programmatiche e operative, in un ottica di valorizzazione e promozione anche per quanto concerne gli aspetti ambientali, paesaggistici, turistici, didattici, in relazione a quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale e dalla legge recente regionale sulla montagna. Un obiettivo di medio periodo è quello di rendere operativi gli interventi previsti entro il 2015 in occasione del primo centenario dell inizio della Grande Guerra in Lombardia. Un appuntamento ancor più significativo data la concomitanza con l inaugurazione dell Expo.

4 PDL RECUPERO, TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA GRANDE GUERRA IN LOMBARDIA Art. 1 Finalità e azioni 1. La Regione Lombardia, in attuazione della legge n.78 del 7 marzo 2001, promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale. Al tempo stesso opera per la definizione e l attivazione di risorse di sistema, idonee a supportare efficacemente le iniziative imprenditoriali, associative e pubbliche, intese a valorizzare le Memorie materiali ed immateriali della Linea Cadorna verso forme di turismo sostenibile. 2. A tal fine la Regione sostiene azioni e progetti tesi a favorire: a) la ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale; b) la realizzazione e l'organizzazione in strutture museali, anche all'aperto, delle testimonianze disponibili (ecomusei); Il patrimonio ecomuseale e` costituito dai beni culturali, materiali, immateriali e del paesaggio presenti sul territorio di riferimento (es. Linea Cadorna, Guerra bianca, Fronte dell Adamello, ) Il patrimonio ecomuseale e` espressione dell ambito territoriale e rappresentativo delle vicende storiche, che si sono svolte in quei luoghi; che sono documentati dalle testimonianze ancora presenti. Il patrimonio ecomuseale e` espressione della cultura della comunita`locale (ai sensi della L.R. 12 luglio 2007 n.13 : Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici). c) la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi e le fortificazioni, che hanno interessato il territorio regionale, anche avvalendosi di iniziative di cooperazione transfrontaliera (interreg); d) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale; e) le iniziative tese a valorizzare il percorso della Linea Cadorna, quale ideale parco storico del primo conflitto mondiale, anche in collaborazione con analoghe aree storiche oltreconfine; f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l obiettivo di unire le risorse disponibili, condividere le informazioni e le buone pratiche, attivare attorno ad iniziative specifiche il valore aggiunto del volontariato e dell associazionismo; g) lo sviluppo di strumenti adeguati: modelli culturali di innovazione di servizi, quadri di governance del territorio capaci di irrobustire gli interventi di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e della linea Cadorna; h) l attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa, in relazione anche a quanto stabilito dalla legge regionale n. 25 del 15 ottobre 2007 sulla montagna e dalla legge n.10 del 8 giugno 2007 sull agriturismo.

5 Le finalità e le azioni proposte costituiscono inoltre una concreta applicazione delle norme regionali contenute del Piano Paesaggistico: riconoscimento e tutela della viabilità storica e di interesse paesaggistico ( art. 26 dgr. n del ). Art. 2 Interventi Ai sensi dell art. 7 della legge n.78 del 2001 Competenze delle regioni, la Regione: a) promuove e coordina gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 della suddetta legge, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche; b) concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); c) disciplina i suddetti interventi con successivo Regolamento e in particolare l'attività della raccolta e del commercio di reperti mobili, di cui al successivo art.3. Art. 3 Norme per la tutela e conservazione 1. divieto di intervento sui beni E fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei manufatti e dei reperti di cui all articolo 2, lettere a), b), c), d, g). Ai beni di cui al precedente articolo 2 si applica quanto previsto agli articoli 20, 21, 25, 26, 27, 28, 45, 49, 50, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei beni di cui al precedente articolo 2, almeno 60 giorni prima della data di inizio attività devono preventivamente richiedere le necessarie autorizzazioni di legge da parte della relativa Sovrintendenza competente per territorio. Chiunque, sul territorio della Regione Lombardia, fortuitamente rinvenga o individui beni immobili di cui all articolo 2, lettere a, b, c, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia. entro e non oltre 15 giorni dal ritrovamento, precisando le coordinate geografiche dei ritrovamenti e fornendone, se possibile, documentazione fotografica. 2. rinvenimento e raccolta di beni mobili Ai sensi dell articolo 7 della legge 78 del 2001, è fatto espresso divieto di ricerca e raccolta dei beni mobili nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Lombardia, fatte salve specifiche autorizzazioni scritte rilasciate, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e finalizzate alla ricerca scientifica e storica; chiunque, sul territorio della Regione Lombardia, sia fortuitamente, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette i beni mobili ed immobili di cui all articolo 2, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, anche tramite

6 le forze dell ordine, entro e non oltre 15 giorni dal ritrovamento, precisando le coordinate geografiche dei ritrovamenti e fornendone, se possibile, documentazione fotografica. Ai sensi dell art.9 della legge n. 78/ 01, ai Sindaci è fatto obbligo di trasmettere alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici ogni comunicazione ricevuta ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza afferente i beni di cui al precedente art. 2 insistenti sul proprio territorio di competenza. 3. commercio di beni mobili E fatto espresso divieto di commercio o di trasferimento oltre i confini nazionali dei beni mobili di cui all art. 2 lettere a,b,c, rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali nonchè nelle aree protette del territorio della Regione Lombardia. Art. 4 Comitato scientifico Per espletare i propri compiti la Regione può avvalersi di un Comitato scientifico composto da esperti, storici e docenti universitari designati dal Consiglio regionale. Art. 5 Contributi per interventi 1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti: a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, bonifica territoriale conseguente al ritrovamento di residuati bellici, nella misura fissata dal successivo Regolamento di attuazione; b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale; c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale; d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi che hanno interessato il territorio regionale, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati; e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale; f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l obiettivo di unire le risorse disponibili, condividere le informazioni e le buone pratiche, attivare attorno ad iniziative specifiche il valore aggiunto del volontariato e dell associazionismo; g) lo sviluppo di strumenti adeguati: modelli culturali di innovazione di servizi, quadri di governance del territorio capaci di irrobustire gli interventi di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della Grande Guerra in Lombardia;

7 h) l attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità diffusa quali, ad esempio: il turismo rurale (agriturismi, bed &breakfast), i servizi innovativi (trekking, escursionismo..), la comunicazione (musei della memoria..); i) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge; 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; b) essere costituite regolarmente con atto o statuto; c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti. 3. Gli interventi sono approvati dalla Giunta sulla base del parere espresso dal Comitato Scientifico, di cui all art. 4, e sentito il parere della competente Commissione Consiliare. 4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite da Regolamento attuativo, di cui all art.2 e dal provvedimento di concessione. 5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, corredate di: a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto; b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento; c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario. Art. 6 Norma finanziaria Per le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvederà con la istituzione del capitolo di bilancio n... nella Unità Previsionale di base In sede di prima applicazione è previsto uno stanziamento iniziale di euro. Art. 7 Entrata in vigore La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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