La gestione del rumore negli ambienti di lavoro Guida al titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 Area Ambiente e Sicurezza Unione degli Industriali di

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2 La gestione del rumore negli ambienti di lavoro Guida al titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 Area Ambiente e Sicurezza Unione degli Industriali di Venezia

3 La gestione del rumore negli ambienti di lavoro Guida al titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 a cura di Dr.ssa Elena Bonafè Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Venezia CPA Surl Dr.ssa Dina Miglioranzi Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Venezia Dr.ssa Annalisa Virgili Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento di Prevenzione SPSAL Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Si ringrazia per i preziosi contributi il Prof. Alessandro Peretti Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di Padova

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5 Indice CAPITOLO I Le conseguenze sanitarie del rumore 7 1. Ipoacusia da rumore 7 2. Effetti extrauditivi da rumore La sorveglianza sanitaria e il suo significato Misure di prevenzione e protezione sanitaria L assicurazione contro il danno uditivo 11 CAPITOLO II La disciplina del rumore negli ambienti di lavoro D.lgs. n. 195/2006 Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/ Struttura e contenuti del d.lgs. n. 195/ Sruttura del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/ Contenuti generali Soglie di rischio e livelli o valori di azione Obblighi del datore di lavoro Obblighi dei lavoratori 20 CAPITOLO III La valutazione dei rischi La valutazione preliminare del rischio rumore La misurazione dell esposizione al rumore dei lavoratori La valutazione del rischio e l elaborazione del documento 27 CAPITOLO IV Le misure di prevenzione e protezione Misure generali e specifiche di prevenzione e protezione Misure tecniche di prevenzione e protezione Misure organizzative di prevenzione e protezione Formazione ed informazione Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente Dispositivi di protezione individuale DPI 39 CAPITOLO V Valori limite ed efficacia dei DPI-uditivi 41 APPENDICE Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (estratto) 47 Decreto legislativo 10 aprile 2006, n

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7 CAPITOLO I Le conseguenze sanitarie del rumore La riduzione della capacità uditiva è il danno da rumore meglio conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore è ancora oggi l'inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro. In Italia l ipoacusia da rumore è la patologia professionale più frequentemente denunciata. Dai dati INAIL , infatti, i casi di "ipoacusia e sordità" denunciati sono stati 13889, rappresentando così circa il 44% di tutte le malattie professionali denunciate nel ramo dell industria e dei servizi. Epidemiologia delle malattie professionali Malattie professionali trattate dall ULSS n. 12 Veneziana (periodo ) altre malattie: 2% malattie muscoloscheletriche: 3% malattie respiratorie: 22% tumori maligni: 27% ipoacusia: 44% malattie della pelle: 2% Il rumore peraltro agisce con un meccanismo complesso sia sull apparato uditivo, determinando l ipoacusia, sia su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, sistema nervoso centrale ed altri) causando gli effetti definiti extrauditivi ; favorisce inoltre l insorgenza della fatica mentale, diminuisce l efficienza del rendimento lavorativo e determina un effetto di mascheramento, disturbando le comunicazioni verbali e la percezione dei segnali acustici di sicurezza, aumentando, di conseguenza, la probabilità degli infortuni sul lavoro. 1. Ipoacusia da rumore L uomo percepisce i suoni la cui frequenza è compresa tra 16 e Hz. In tale fascia di frequenze si trovano le onde sonore che raggiungono l orecchio e che vengono successivamente inviate, attraverso le vie nervose, al cervello, in grado a sua volta di elaborarle in percezioni uditive. La voce parlata ha frequenze comprese tra 500 e 2000 Hz. 7

8 La capacità uditiva si valuta mediante l audiometria tonale che permette di misurare in decibel db(a), di solito alle frequenze di 0,25 0, khz, la soglia uditiva che corrisponde al più basso suono udibile, cioè l intensità minima di suono percepibile. Sono da considerarsi normali, e quindi non espressione di danno, le soglie comprese tra 0 e 25 db(a), mentre, ai fini lavorativi, si considera come un danno all udito l innalzamento della soglia oltre i 25 db(a). Per soglia uditiva si intende il livello di rumore udibile da una determinata persona. Lo spostamento verso l alto della soglia uditiva comporta che il più basso suono udibile deve avere un intensità in db(a) maggiore per essere ancora percepibile. L esposizione a rumore di una certa entità di un soggetto normoacusico (ossia di un soggetto dotato di normale capacità uditiva) provoca l innalzamento della soglia uditiva. Tale innalzamento, se dovuto ad una fatica uditiva fisiologica dopo occasionale esposizione a rumore, viene indicato come "spostamento temporaneo della soglia uditiva TTS o fatica uditiva" che si caratterizza per essere rapidamente reversibile una volta cessata l esposizione, permettendo così il ripristino dei normali valori di soglia uditiva dopo il riposo acustico. Il riposo acustico viene considerato convenzionalmente di 16 ore in quanto l esposizione professionale a rumore è mediamente di 8 ore seguita da un periodo di 16 ore di non esposizione. Con il prolungarsi dell esposizione al rumore e con l aumentare dell intensità dello stesso agente fisico, il fenomeno tende a perdere il suo carattere transitorio e a diventare permanente (spostamento permanente della soglia uditiva PTS). Questo perché le alterazioni prodotte dal rumore a livello delle strutture cocleari progrediscono da iniziali alterazioni modeste e reversibili fino alla distruzione definitiva delle cellule che non hanno il potere di rigenerarsi; si instaura così una progressiva sordità e quindi l ipoacusia da rumore. Nell'ipoacusia da rumore il tracciato audiometrico presenta una riduzione uditiva bilaterale e simmetrica cioè della stessa entità in entrambe le orecchie. Il tracciato audiometrico si presenta inizialmente con una caduta sui 4 khz seguita da una risalita alle frequenze più elevate assumendo una morfologia particolare definita tracciato a cucchiaio. In questa fase la perdita di udito è dovuta ad una compromissione delle cellule ciliate del giro basale della coclea (struttura neurosensoriale dell orecchio interno) che percepiscono i suoni con frequenze di 4 khz. Il deficit non viene avvertito dal paziente in quanto il danno uditivo non coinvolge le frequenze della voce parlata (0.5 e 2 khz) ma è rilevabile solo mediante audiometria. Con il protrarsi dell esposizione si ha un aggravamento del danno e conseguentemente il deficit si estende coinvolgendo le alte frequenze (6 khz) poi i 3 khz fino ad interessare le frequenze del parlato (2, 1, 0.5 khz); è quindi in questa fase che il paziente si accorge del proprio deficit uditivo associato ad acufeni, fugaci vertigini rotatorie e senso di incertezza nella deambulazione. 8

9 L'ipacusia da rumore è di tipo percettivo in quanto la lesione interessa le strutture deputate alle decodificazioni e alla trasmissione del segnale nervoso localizzate a livello dell orecchio interno (cellule acustiche), lasciando integre le strutture nervose centrali; per tale motivo viene definita come deficit di tipo neurosensoriale cocleare di origine tecnopatico. Nelle ipoacusie neurosensoriali retrococleari il danno è invece localizzato nel nervo acustico (es. per compressione da neurinoma) o nelle vie acustiche centrali. Altri tipi di ipoacusia neurosensoriale possono essere causate da farmaci ototossici, da trauma cranico con interessamento coclearie o da lesione vascolare della coclea. Una ipoacusia trasmissiva può invece essere dovuta a lesione dell orecchio esterno o medio (es. tappo di cerume, rottura della membrana timpanica, esiti di otite, otosclerosi,...) ed è caratterizzata da un deficit uditivo prevalente sulle basse frequenze generalmente unilaterale. Il danno uditivo da rumore è irreversibile ma non evolutivo cessata l esposizione ed è proporzionale alla quantità di energia che raggiunge la coclea; dipende quindi da diversi fattori quali: il livello sonoro e la durata dell esposizione, che devono essere tali da provocare alterazioni a carico della coclea; la suscettibilità individuale e l età del soggetto; la presenza di patologie preesistenti, tra cui le patologie sistemiche che causano alterazioni del microcircolo (es. arterosclerosi, diabete mellito e ipertensione arteriosa), patologie infettive (es. morbillo, parotite, rosolia), patologie traumatiche (es. traumi cranici e traumi acustici acuti), patologie di interesse otrinolaringoiatrico (es. otiti, otosclerosi, neurite virale, neurinoma), sindrome di Menière ed altre; gli ototossici professionali, tra cui i derivati del benzene appartenenti alla classe degli idrocarburi aromatici, toluene e stirene, che agiscono determinando un danno alle cellule ciliate con effetto sinergico o additivo al rumore. Altri ototossici sono il tricloroetilene, il solfuro di carbonio, il monossido di carbonio ed alcuni pesticidi, per i quali però i dati sono tuttavia ancora discordanti; gli ototossici non professionali come alcuni farmaci che possono causare lesioni alle cellule ciliate come gli aminoglicosidi, il cispt, il nitroprussiato di sodio, alcuni antimalarici; alcuni sport come le immersioni subacque, la caccia e il motociclismo in pista; il fumo e l alcool che, secondo alcuni studi, rappresentano fattori voluttuari in grado di aumentare il rischio di ipoacusia; altre cause fisiche oltre al rumore, tra cui le vibrazioni, sia al sistema mano-braccio che al corpo intero. Numerosi studi hanno dimostrato che l esposizione contemporanea a rumore ed a vibrazioni ha un effetto sinergico nel danno uditivo, tuttavia il meccanismo patogenetico non è ancora del tutto chiaro pur essendo stata ipotizzata un alterazione della permeabilità dei vasi della stria vascolare cocleare forse per variazioni, ancora non note, della funzionalità dei canali ionici. L esposizione al rumore da sola quindi non è sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, ma acquista le connotazioni del rischio quando le sue caratteristiche fisiche sono tali da essere in grado di provocare alterazioni permanenti delle cellule acustiche. 9

10 2. Effetti extrauditivi da rumore Numerosi studi, pur non avendo ancora definito gli aspetti eziopatogenetici, hanno evidenziato che il rumore provoca anche effetti extrauditivi. Gli effetti extrauditivi comprendono: le alterazioni neuropsichiche, che comportano i disturbi della concentrazione, dell attenzione, dell equilibrio ed un senso di disagio e angoscia; le modificazioni neurovegetative, che comportano vasocostrizione periferica con alterazione della frequenza cardiaca, ipersecrezione acida nello stomaco, aumento della frequenza respiratoria, sudorazione. 3. La sorveglianza sanitaria e il suo significato In termini generali, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore attualmente obbligatoria nel caso in cui, indipendentemente dall uso di mezzi individuali di protezione, venga superato il valore superiore di azione, ossia gli 85 db(a) di esposizione giornaliera o i 137 db(c) di pressione acustica di picco ha lo scopo di conoscere le capacità uditive dei singoli soggetti e di individuare coloro che possono presentare controindicazioni ai lavori rumorosi, in quanto maggiormente suscettibili di subire danni da rumore rispetto alla popolazione generale. La sorveglianza sanitaria ha inoltre l obiettivo di valutare anche gli organi ed apparati che possono subire un danno a causa degli effetti extrauditivi da rumore. A differenza degli altri rischi, infatti, per il rumore non esiste la possibilità di individuare un effetto precoce che non sia già diventato un danno; è solamente possibile misurare la capacità uditiva per individuare una lesione iniziale non ancora avvertita dal soggetto (diagnosi precoce) e per impedire che tale danno porti a conseguenze più gravi. In seguito agli esiti della visita medica ed degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto ogni lavoratore, il medico competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La legge prevede che contro tale giudizio il lavoratore e il datore di lavoro possono far ricorso all organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni. 4. Misure di prevenzione e protezione sanitaria Una buona prevenzione passa attraverso: la conoscenza della propria condizione di salute, le visite periodiche di controllo, l indagine preliminare sui livelli di esposizione di rumore, 10

11 l adozione di macchine sempre meno rumorose, il rinnovamento di parti meccaniche usurate, l uso di dispositivi di protezione l adozione di segnaletica negli spazi a rumorosità elevata. Schematicamente, quindi, per prevenire i danni da rumore è necessario agire sia a livello ambientale, eseguendo le misure fonometriche per determinare la dose di esposizione dei singoli lavoratori e per attuare interventi di bonifica, sia a livello individuale, tramite la visita medica e l audiometria per le persone esposte. 5. L assicurazione contro il danno uditivo Dal punto di vista assicurativo se il danno uditivo è stato causato da un trauma acustico acuto in ambito lavorativo sarà trattato come infortunio lavorativo, mentre se la riduzione della capacità uditiva è stata causata dall'esposizione prolungata al rumore sarà considerato malattia professionale. In caso di diagnosi, anche sospetta, di ipoacusia o sordità da rumore il medico deve: consegnare il certificato INAIL di malattia professionale al lavoratore, il quale provvederà ad inoltrarlo al proprio datore di lavoro, che a sua volta lo trasmetterà all Istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto notizia; il certificato deve essere redatto in tre copie di cui una sarà inviata all Autorità giudiziaria (per i lavoratori agricoli è il medico stesso che deve provvedere alla trasmissione del certificato all Istituto assicuratore); inviare il referto all Autorità Giudiziaria in tutti i casi in cui giudichi la malattia di entità tale da causare un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Come già accennato, si considera che vi sia un indebolimento permanente dell organo dell udito quando la media delle perdite acustiche sulle frequenze 0, Hz è superiore a 25 db(a). Nelle tabelle annesse al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. n. 1124/1965 come modificato dal d.p.r. n. 336/1994) sono elencate le lavorazioni nelle quali, in presenza di ipoacusia professionale, il rischio deve ritenersi presunto. Tutte le lavorazioni tabellate devono avere una durata minima di 4 anni. Nel caso di ipoacusia contratta in lavorazioni non elencate nel citato testo unico malattie non tabellate l assicurato può in ogni caso richiedere le prestazioni derivanti dalla malattia professionale a condizione di fornire la prova che la patologia denunciata derivi dalla reale esposizione al rischio rumore. 11

12 La domanda dell assicurato deve essere presentata entro i 4 anni successivi alla cessazione dell esposizione al rischio o entro i 4 anni dalla manifestazione della malattia. Qualora la denuncia venga presentata oltre i limiti prescrizionali, l assicurato dovrà documentare di essere già affetto da i- poacusia professionale al momento della cessazione dell esposizione al rischio o nei quattro anni successivi. 12

13 CAPITOLO II La disciplina del rumore negli ambienti di lavoro D.lgs. n. 195/2006 Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 I presupposti, gli obblighi, le procedure e le modalità per la tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro erano già stati disciplinati in modo articolato e completo con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante l attuazione, tra le altre, della direttiva comunitaria 86/188/CEE relativa, per l appunto, alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro. Successivamente la Comunità europea ha riformato la materia con la direttiva 2003/10/CE, in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo 10 aprile 2006, n Quest ultimo ha adeguato la previgente normativa nazionale alle sopravvenute nuove indicazioni comunitarie non tramite un integrazione o modificazione della stessa, ma sostituendola integralmente: il d.lgs. n. 195/2006, infatti abroga tutta la parte relativa al rumore contenuta nel d.lgs. n. 277/1991, ossia tutto il Capo IV, ed inserisce nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, ossia in quello che sempre più va considerato il testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, un apposito titolo il Titolo V-bis formalmente dedicato alla Protezione da agenti fisici in generale, ma concretamente riguardante solo il rumore. In pratica, quindi, il rischio rumore, in precedenza autonomamente disciplinato (assieme al rischio piombo ed al rischio amianto ), pur mantenendo tutte le sue specificità, diviene ora uno dei rischi disciplinati dal d.lgs. n. 626/1994. D altra parte il d.lgs. n. 277/1991, relativo a piombo, amianto e rumore, non aveva fatto altro che anticipare, per le tre fonti di rischio considerate, la metodologia di prevenzione incentrata sulla valutazione del rischio poi in via generale dettata per tutta la tutela della sicurezza ed igiene del lavoro con il successivo d.lgs. n. 626/1994. Del tutto ragionevole è quindi che, in occasione dell adeguamento alle nuove direttive comunitarie, il rumore sia stato ricondotto nell alveo della disciplina generale, così come peraltro già da tempo avvenuto per il piombo (d.lgs. n. 25/2002 che ha abrogato il Capo II del d.lgs. n. 277/1991 ed introdotto il Titolo VII-bis nel d.lgs. n. 626/1994) e di lì a poco disposto anche per l amianto (d.lgs. n. 257/2006 che ha abrogato il Capo III del d.lgs. n. 277/1991 ed ha introdotto il Titolo VI-bis nel d.lgs. n. 626/1994, col che, di fatto, l intero d.lgs. 277/1991 risulta superato). 13

14 1. Struttura e contenuti del d.lgs. n. 195/2006 Il decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 è composto da 7 articoli, che possono essere così sintetizzati: articolo 1: modifica il titolo del d.lgs. n. 626/1994 al fine di dare atto che (ora) tale decreto legislativo contiene l attuazione, tra le altre, anche della direttiva 2003/10/CE relativa al rumore; articolo 2: inserisce nel d.lgs. n. 626/1994 il Titolo V-bis titolato «Protezione da agenti fisici», ma di fatto riguardante solo il rumore; articolo 3: modifica l articolo 89 del d.lgs. n. 626/1994, concernente le «Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti», per renderlo applicabile anche agli obblighi contenuti nel nuovo Titolo V-bis; articolo 4: riporta la cosiddetta clausola di cedevolezza, ossia il carattere surrogatorio delle norme statali in assenza di quanto eventualmente stabilito in materia dalle regioni in base alle competenze legislative alle stesse attribuite dalla Costituzione; articolo 5: abroga il Capo IV del d.lgs. n. 277/1991; articolo 6: stabilisce l invarianza degli oneri per la finanza pubblica; articolo 7: fissa i tempi per l applicazione delle nuove disposizioni, ossia del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 e delle connesse modifiche all articolo 89: 14 dicembre 2006, come termine generale; 15 febbraio 2008, per i settori della musica e delle attività ricreative; 15 febbraio 2011, per la navigazione aerea e marittima.. 2. Struttura del nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 Il nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 è costituito da undici articoli (dall articolo 49-bis all articolo 49-duodecies) ripartiti in due capi concernenti rispettivamente: le Disposizioni generali, che fissano il campo di applicazione, o, più esattamente, l oggetto del nuovo Titolo V-bis, le definizioni, i valori di riferimento, ossia i valori limite di esposizione da non superarsi ed i valori di azione che costituiscono le soglie oltre le quali scattano i vari obblighi; gli Obblighi del datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, all adozione delle misure di prevenzione e protezione, all uso, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuali, alle misure da adottare in caso di superamento dei valori limite, all informazione e formazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria. 14

15 Sono infine previsti la possibilità di concedere, a richiesta, deroghe sull uso dei dispositivi di protezione personale ed ai valori limite ed il rinvio ad emanande linee guida per i settori della musica e delle attività ricreative. 3. Contenuti generali Come s è avuto modo di precisare, il d.lgs. n. 195/2006 ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 277/1991, per la parte in cui disciplinava il rumore, inserendo nel d.lgs. n. 626/1994 un nuovo Titolo (il Titolo V- bis): in tal modo il rumore è divenuto anche formalmente uno dei rischi considerati dalla disciplina generale per la tutela dell igiene e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Quanto sopra in primo luogo comporta che il campo di applicazione delle nuove norme sul rumore coincide con quello in via generale fissato dal d.lgs. n. 626/1994, che, come è noto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici (articolo 1, comma 1). Non deve infatti trarre in inganno il titolo dell articolo 49-bis: Campo di applicazione ; in realtà tale articolo si limita a precisare che il nuovo Titolo V-bis (a sua volta non del tutto opportunamente e genericamente titolato Protezione da agenti fisici ) determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro ed in particolare per l udito e ciò (ora, a differenza di quanto avveniva in vigenza del d.lgs. n. 277/1991) nel contesto di quanto in via generale disposto dal d.lgs. n. 626/1994. Ne consegue che per tutto quanto non specificamente disposto nel nuovo Titolo V-bis valgono le norme e le procedure in via ordinaria fissate dal d.lgs. n. 626/1994 per la prevenzione e tutela dell igiene e della sicurezza del lavoro. In altri termini, il nuovo Titolo V-bis contiene le ulteriori disposizioni specificative e particolari per la tutela dal rumore nel rispetto delle norme generali in materia che sanciscono il seguente percorso per l adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione: valutazione dei rischi, a cura del datore di lavoro; eliminazione o, se questo non è possibile, riduzione al minimo dei rischi intervenendo prioritariamente sulla loro fonte; organizzazione del lavoro al fine di ridurre i rischi; informazione, formazione e addestramento; programma di prevenzione e protezione dando priorità alle misure di tipo collettivo; messa a disposizione e verifica dell uso di dispositivi di protezione individuale idonei alla situazione di rischio; sorveglianza sanitaria; misure di emergenza. 15

16 fonti di rischio ricerca misura e valutazione misure protettive misure preventive collettive individuali misure tecniche misure organizzative rischio residuo lavoratori esposti informazione formazione addestramento sorveglianza sanitaria Gli elementi caratterizzanti la nuova disciplina per la tutela dei lavoratori contro il rumore contenuta nel nuovo Titolo V-bis e che la differenziano rispetto alla disciplina previgente possono essere così sintetizzati: la fissazione di un valore limite di esposizione giornaliera al rumore pari a 87 db(a) che non può essere superato, salvo i limitati casi in cui può essere concessa la deroga; la possibilità di assicurare il non superamento di tale limite tramite l utilizzo di dispositivi di protezione individuale (cuffie ed inserti auricolari) e quindi, in tal caso, la necessità di verificare l efficacia di detti dispositivi; è infatti previsto che ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di e- sposizione, ma solo a tali fini, si tiene conto dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell udito indossati dal lavoratore (articolo 49-septies, comma 2). In altri termini, mentre in vigenza del d.lgs. n. 277/1991 il superamento della soglia di esposizione di 90 db(a), impropriamente qualificata valore limite di esposizione (articolo 45 di detto d.lgs. n. 277/1991), comportava solo l integrazione delle misure di prevenzione e protezione con una serie di ulteriori adempimenti (comunicazioni all ASL ed all ISPESL, registro degli esposti, perimetrazione delle a- ree interessate e segnalazione delle stesse, maggior controllo sanitario), 16

17 ora, con il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994, salvi i limitati casi in cui può essere concessa la deroga, il valore limite di esposizione fissato a 87 db(a) non può essere superato:qualora nonostante l adozione di tutte le misure di prevenzione concretamente praticabili permanga un livello di rumorosità superiore, il lavoratore esposto deve essere protetto con dispositivi personali (cuffie o inserti auricolari) che garantiscano un esposizione del suo apparato uditivo entro il limite fissato. 4. Soglie di rischio e livelli o valori di azione In via generale, ove sussista un rischio derivante da esposizione a rumore, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di azioni o misure, in relazione al livello di esposizione accertato o valutato tramite misurazioni vere e proprie o in funzione di approssimazioni e stime. Di seguito si riportano le definizioni di riferimento (articolo 49-ter): a) pressione acustica di picco (P peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (L EX,8h ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore (incluso il rumore impulsivo); c) livello di esposizione settimanale al rumore (L EX,8h ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore. Con riferimento alla terza delle sopra riportate definizioni, va precisato che, in caso di attività in cui l esposizione giornaliera vari significativamente da un giorno all altro, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello settimanale, purché tale livello non ecceda il valore limite di 87 db(a) e siano adottate misure idonee a ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. I livelli di esposizioni stabiliti dal Titolo V-bis, articolo 49-quater, chiamati valori di azione, prendono in esame sia valori di tipo lineare, sia valori di tipo puntuale come valori di picco ossia: valori inferiori di azione: valori superiori di azione: L EX,8h = 80 db(a) P peak = 112 Pa [135 db(c) riferito a 20 µpa] L EX,8h = 85 db(a) P peak = 140 Pa [137 db(c) riferito a 20 µpa] Il valore inferiore di azione viene di conseguenza considerato in valore minimo che fa scattare le prime misure di prevenzione, ovvero misure organizzative e procedurali, cui ne seguono altre più dettagliate e specifiche una volta superati i valori superiori di azione. 17

18 In altri termini può dirsi che il rischio rumore sussista ove siano superati i valori inferiori di azione: 80 db(a) di esposizione giornaliera o 135 db(c) di pressione acustica di picco. Il limite di esposizione (giornaliera e/o settimanale) è invece fissato in: valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 db(a) P peak = 200 Pa [140 db(c) riferito a 20 µpa] e si tratta, come già rilevato, di un limite cogente e non superabile, se non su apposita deroga, il cui rispetto viene verificato considerando anche la reale attenuazione operata dai dispositivi di protezione individuale forniti ed utilizzati dai lavoratori esposti. Va peraltro sottolineato come l articolo 49-septies, comma 2) espressamente precisi che dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale si tiene conto solo ai fini della valutazione del rispetto dei valori limite. L utilizzo di tali dispositivi e la loro efficacia, pertanto, sono in ogni caso ininfluenti sugli obblighi comunque previsti per il superamento dei valori di azione. d.lgs. n. 626/1994 titolo V-bis < 80 d.lgs. n. 277/1991 titolo IV esposizione giornaliera L EX,8h db(a) > 80 > 85 esposizione quotidiana Leo, d db(a) 87 < 80 > 80 < 85 > 85 < 90 pressione acustica di picco P peak db(c) < 135 > 135 > 137 > Obblighi del datore di lavoro In base alle indicazioni del nuovo Titolo V-bis, il datore di lavoro (articoli da 49-quinquies a 49-decies) deve mettere in atto una serie di azioni ai fini della prevenzione del rischio da ipoacusia. In particolare 18

19 (come peraltro era già previsto anche in vigenza del d.lgs. n. 277/1991) deve: effettuare la valutazione del rischio o, meglio, deve farla effettuare da personale adeguatamente qualificato e, sulla base degli esiti della stessa, adottare misure (tecniche, organizzative e procedurali) per la limitazione dell esposizione, adottare specifiche misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, consegnare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), informare e formare i lavoratori, far effettuare la sorveglianza sanitaria. Le modalità con cui questi obblighi sono messi in pratica variano in relazione alla soglia di azione di riferimento. In ogni caso, preliminare e fondamentale è la corretta esecuzione della valutazione del rischio (meglio descritta nel capitolo seguente) che deve essere elaborata se del caso integrando quella in via generale prevista per tutti i rischi dall articolo 4 del (medesimo) d.lgs. n. 626/1994 prendendo in considerazione vari parametri significativi e indicativi dell entità e delle caratteristiche anche come sorgenti ed effetti, del rumore nell ambiente di lavoro, quali in particolare : a) livello, tipo e durata dell esposizione, b) livelli d azione e valore limite, c) effetti sulla salute per i lavoratori particolarmente sensibili, d) interazioni tra rumore e sostanze ototossiche presenti sul luogo di lavoro, e) interazioni tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni, f) emissioni di rumore dalle attrezzature di lavoro (in base alle informazioni fornite dai costruttori), g) esistenza di attrezzature di lavoro alternative, h) prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l orario di lavoro, i) informazioni raccolte in occasione della sorveglianza sanitaria e, per quanto possibile, da letteratura scientifica; l) dispositivi di protezione dell udito eventualmente utilizzabili. La valutazione e/o la misurazione del rumore vanno documentate e riprogrammate almeno ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità, e vanno effettuate da personale qualificato nell ambito del servizio di protezione e prevenzione. Per le attività nelle quali sono presenti rumori impulsivi occorrerà verificare anche la pressione di picco. La necessità di misurazione anche del valore di picco era prevista dal d.lgs. n. 277/1991 ai fini della valutazione del rischio solo nel caso in cui il valore di esposizione giornaliera superava i 90 db(a). 19

20 Per quanto concerne le misure da adottare, in caso di superamento dei valori inferiori di azioni ossia 80 db(a) di livello di esposizione giornaliera e/o 112 Pa [135 db(c) riferito a 20 µpa] di pressione acustica di picco il datore di lavoro deve: mettere in atto misure di prevenzione e protezione (anche organizzative) a livello collettivo al fine di ridurre i livelli di esposizione (articolo 49-sexies); mettere a disposizione dei lavoratori esposti i dispositivi di protezione individuale (articolo 49- septies); provvedere all informazione e formazione dei medesimi lavoratori (articolo 49-nonies); predisporre la sorveglianza sanitaria (articolo 49-decies) su richiesta del lavoratore oppure su indicazione del medico competente. In caso di superamento dei valori superiori di azioni ossia 85 db(a) di livello di esposizione giornaliera e/o 140 Pa [137 db(c) riferito a 20 µpa] di pressione acustica di picco il datore di lavoro deve, i- noltre: delimitare le aree interessate, individuandole con apposita segnaletica, e mettere in atto ulteriori misure di prevenzione e protezione (articolo 49-sexies); fare tutto il possibile per assicurare che i dispositivi di protezione individuale vengano indossati dai lavoratori esposti (articolo 49-septies); far sottoporre detti lavoratori a sorveglianza sanitaria (articolo 49-decies). 6. Obblighi dei lavoratori Il nuovo Titolo V-bis non contiene disposizioni specifiche circa gli obblighi dei lavoratori. La nuova disciplina del rumore, però, come sopra precisato ampiamente, si inserisce all interno del d.lgs. n. 626/1994 costituendone specificazione ed integrazione con riferimento al particolare rischio, ferme restando le disposizioni di carattere generale valide per tutti i rischi ove non diversamente disposto. Più in dettaglio, i lavoratori, in ambito di rischio da ipoacusia, sono tenuti a: a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, in modo da evitare rumori inutili o comunque incrementi di rumorosità; c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni che possano aumentare la rumorosità; e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 20

21 CAPITOLO III La valutazione dei rischi La valutazione del rischio rumore si inserisce come sezione del più ampio processo valutativo stabilito dall articolo 4 del d.lgs. n. 626/1994, che, nella sua evoluzione nel tempo, comprende anche altri rischi particolari quali, ad esempio, il rischio chimico, il rischio di esplosione, il rischio cancerogeno e, ultimo, solo per cronologia di emanazione, il rischio per i lavoratori professionalmente esposti all amianto. Alla luce dei valori di azione e del limite di esposizione introdotti con il nuovo Titolo V-bis, per tutte le attività produttive rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 626/1994 si pone l obbligo di ripercorrere il procedimento di valutazione del rischio per definire l entità del danno che il rumore, eventualmente presente nei luoghi di lavoro, può causare alla salute dei lavoratori e per valutare quali a- zioni di prevenzione e protezione debbano essere adottate. Le fasi del procedimento valutativo saranno articolate in sequenza: 1) individuazione dei pericoli: partendo dall analisi del ciclo produttivo si dovranno individuare le sorgenti sonore che potrebbero costituire un pericolo per i lavoratori che operano con esse od in prossimità; 2) individuazione del rischio: sulla base dei dati disponibili si individueranno quelle sorgenti sonore la cui emissione potrebbe costituire un rischio per i lavoratori; 3) valutazione del rischio: sulla base dei valori di emissione sonora, calcolati sui tempi di esposizione effettiva dei lavoratori, si valuterà l entità del danno che potenzialmente potrebbe derivarne; 4) individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione: all esito della valutazione del rischio rumore si individueranno le misure di prevenzione generali e di protezione individuale al fine di ridurre e controllare il rischio rumore, elaborando un programma dettagliato con una scala di priorità per l attuazione di tali misure e per il controllo periodico della loro efficacia; 5) redazione del documento di valutazione del rischio rumore: tale documento costituirà una sezione particolare e di aggiornamento del documento già elaborato e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall articolo 4 del d.lgs. n. 626/1994: i criteri adottati per la valutazione; l indicazione dei soggetti coinvolti nel percorso di valutazione (funzioni aziendali, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, tecnici esterni, ecc.); la descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni soggette alla valutazione del rischio rumore; le norme di riferimento (norme legali, norme di buona tecnica, linee guida, ecc); il programma delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, con la loro scala di priorità, ed i dispositivi di protezione individuale; 21

22 la previsione dell attività di monitoraggio dell efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate per la revisione della valutazione stessa. Le aziende che occupano fino a dieci addetti (d.lgs. n. 626/1994, articolo 4, comma 11), che non hanno l obbligo di elaborare il documento di valutazione del rischio, sono escluse dal medesimo adempimento anche per la sezione relativa al rischio rumore, pur rimanendo comunque soggette a tutto il percorso di valutazione che sono tenute a certificare di aver effettuato. Operativamente, il percorso di valutazione del rischio rumore si può suddividere in 5 fasi successive che consentono di ottemperare a quanto previsto dal titolo V-bis così come introdotto dal d.lgs. 195/2006: 1 a fase: valutazione preliminare del rischio rumore 2 a fase: misurazione dell esposizione al rumore dei lavoratori 3 a fase: valutazione del rischio ed elaborazione del documento 4 a fase: adozione di misure di prevenzione e protezione 5 a fase: aggiornamento della valutazione del rischio. 1. La valutazione preliminare del rischio rumore Questa prima fase è finalizzata a stabilire se nelle attività produttive aziendali sono presenti situazioni in cui è possibile il superamento dei valori inferiori di azione, pari a 80 db(a) di livello di esposizione giornaliera ed a 135 db(c) di pressione acustica di picco. Per tale valutazione preliminare si prenderanno in considerazione le singole postazioni di lavoro potenzialmente pericolose, ma comunque inserite nell ambiente lavorativo considerato. Sarà pertanto opportuno tenere presente l addensamento delle macchine o delle lavorazioni in un unico ambiente, la presenza di riverbero, ed effettuare la valutazione nelle normali condizioni di operatività. L indagine preliminare può essere svolta, in questa prima fase, senza il ricorso a misurazioni fonometriche e consente di individuare le sorgenti sonore che possono costituire un pericolo per i lavoratori (individuazione dei pericoli). Le attrezzature fisse e mobili, gli impianti e le installazioni, individuabili come sorgenti sonore, devono essere valutate sulla base dei dati tecnici a disposizione, in quanto è obbligo del produttore indicare le informazioni relative all emissione di rumore nelle istruzioni per l uso. Ciò è prescritto nel d.p.r n. 459/1996 che nell allegato I, punto 1.7.4, lettera f), prevede che Le istruzioni per l uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica: 22

23 il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 db (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 db (A), deve essere indicato; il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 db rispetto a 20 mpa);... Accanto al valore di emissione sonora per singola attrezzatura andranno poi individuati i lavoratori che svolgono mansioni omogenee e che sono addetti all utilizzo di quelle attrezzature individuate come sorgenti sonore che potrebbero superare i valori inferiori di azione per valutare i tempi di esposizione giornaliera a dette sorgenti e gli eventuali prolungamenti del periodo di esposizione oltre l orario di lavoro normale. Dovranno essere individuati anche i lavoratori che, pur non operando direttamente sulle attrezzature, possono essere esposti al rumore presente in ambiente di lavoro. Altro elemento importante da considerare nella fase di valutazione preliminare è la presenza di più sorgenti sonore nel medesimo ambiente o di altri segnali di avvertimento, quali avvisi acustici di fine linea, di mezzi di trasporto, ecc, che possono costituire un aggravio della situazione di rumorosità ambientale da un lato ed elementi importanti anche ai fini della sicurezza da non sottovalutare. I segnali di avvertimento vanno considerati soprattutto in quanto sono una garanzia di sicurezza ed è opportuno accertare, anche in questa fase preliminare, che essi siano bene percepibili nell ambiente di lavoro. Un utile strumento per individuare le attività o le mansioni che possono considerarsi generalmente con un esposizione al rumore al di sotto dei valori inferiori di azione è la Tabella di classificazione di attività e mansioni ai fini dell obbligo di misurazione strumentale, pubblicata in allegato 1 alle Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro redatte dall ISPESL nel Va precisato, tuttavia, che l appartenenza ad una delle categorie elencate nella colonna relativa alle attività con esposizione giornaliera < 80 d(b)a non costituisce di per sé una garanzia di non superamento dei valori inferiori di azione, in quanto tale elenco va integrato con le valutazioni relative alle specifiche attività ed ambienti di lavoro. Per decidere in merito al non superamento dei valori inferiori di azione si dovrà inoltre tenere conto: dei risultati di precedenti misurazioni effettuate; dei dati disponibili in letteratura; delle segnalazioni del medico competente circa sospette situazioni di ipoacusia. Sulla base di tutti questi elementi sarà possibile valutare in modo fondato se un ambiente di lavoro o un reparto produttivo presentano il rischio rumore con il superamento dei valori inferiori di azione. 23

24 Check-list per la valutazione preliminare del rischio rumore senza misurazioni QUESITO RISPOSTA Dalle specifiche delle attrezzature si può rilevare un emissione sonora < 80 db(a) e < 135dB(C)? SI NO Le mansioni individuate sono reperibili nella tabella delle attività generalmente esposte a valori giornalieri < 80 db(a) delle Linee guida per la valutazione del rischio rumore dell ISPESL? SI NO L attrezzatura/impianto costituisce l unica sorgente sonora dell ambiente di lavoro? SI NO Precedenti misurazioni effettuate hanno rilevato un esposizione giornaliera < 80 db(a) e < 135dB(C)? SI NO Il medico competente evidenzia l assenza di situazioni sospette di ipoacusia derivante dalla pregressa attività di sorveglianza sanitaria aziendale? SI NO La check-list proposta riassume tutti gli aspetti di cui si dovrebbe tener conto nella fase di valutazione preliminare del rischio rumore e, nel caso di attività complesse, può essere ripetuta per ciascuna delle mansioni o reparti considerati, al fine di stabilire quali siano quelli che necessitano delle misurazioni fonometriche. Qualora, infatti, tutte le risposte della check-list siano positive, la mansione considerata non dovrà essere soggetta alla valutazione con misurazioni in quanto, dalla valutazione preliminare si può essere fondatamente certi del non superamento dei valori inferiori di azione. In questo caso il documento di valutazione del rischio riporterà il percorso valutativo effettuato con l indicazione di un programma di manutenzione periodica delle attrezzature finalizzato al mantenimento del livello di rischio non significativo così valutato. Qualora, al contrario, anche una sola delle risposte della check-list fosse negativa, sarebbe necessario approfondire la valutazione, predisponendo le misurazioni fonometriche ed altri eventuali interventi sul piano della sorveglianza sanitaria. 2. La misurazione dell esposizione al rumore dei lavoratori Se, a seguito della valutazione preliminare, si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati, il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 prevede l obbligo di misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (articolo 49-quinquies, comma 2). Il d.lgs. n. 195/2006, nell abrogare il capo IV del d.lgs. 277/1991, abroga anche i relativi allegati VI e VII che fornivano i criteri per la misurazione del rumore e quelli per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori. A fronte di tale abrogazione, nel nuovo Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 l unico riferi- 24

25 mento in ordine ai metodi da adottare e le strumentazioni da utilizzare nella fase di misurazione è costituito dalle norme di buona tecnica cui rinvia l articolo 49-quinquies, comma 4. Attualmente la norma di buona tecnica di riferimento è la UNI 9432 Determinazione del livello di e- sposizione personale al rumore nell ambiente di lavoro del 2002 ed in corso di revisione. Tale norma dà precise indicazioni circa le modalità ed i metodi per l effettuazione delle misurazioni di rumore ed in particolare in merito: alla strumentazione da utilizzare alle informazioni preliminari alle misurazioni alle misurazioni da effettuare al contenuto della relazione tecnica. La strumentazione prevista è il fonometro conforme alla norma IEC in classe 1. La calibratura dello strumento deve essere effettuata con intervalli non superiori a due anni presso laboratori specializzati. Prima e dopo ogni serie di misure e comunque ad inizio e fine della giornata di rilevamento deve essere effettuata la taratura acustica dell intera catena di misura. Prima di effettuare le misurazioni, dovranno essere acquisite da parte del tecnico informazioni in merito a: i cicli tecnologici, le modalità e la variabilità di esecuzione del lavoro, i mezzi ed i materiali utilizzati (tipologia di attrezzature e loro impiego); le caratteristiche del rumore prodotto (per es. rumore fluttuante, ciclico, impulsivo, ecc.); le condizioni acustiche al contorno più significative (rumore ambientale); le postazioni di lavoro occupate ed i tempi di permanenza nelle postazioni medesime; le pause, i tempi di riposo ed i relativi luoghi di permanenza. Sarà opportuno identificare gruppi di lavoratori con attività acustica omogenea, individuando le mansioni soggette all esposizione al rischio rumore da misurare. Sia la norma UNI 9432 che il Titolo V-bis del d.lgs. n. 626/1994 (articolo 49-quinquies, comma 3) consentono di adottare metodi di misura a campione, purché tali campioni siano rappresentativi dell esposizione dei lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere volta per la misurazione dell esposizione al rumore per i lavoratori che svolgono attività esterna all azienda. Si configurano due situazioni tipo: se le attrezzature individuate quali sorgenti sonore da misurare sono di proprietà dell azienda: la misurazione dovrà essere effettuata simulando le condizioni operative, se le condizioni di esposizione sono determinate dai livelli di rumore presenti negli ambienti esterni presso cui i lavoratori vanno ad operare: si dovrà considerare la situazione di rumore ambientale ricorrente a maggior rischio; in questo caso sarà fondamentale l applicazione dell articolo 7 del 25

26 d.lgs. n. 626/1994 che prevede da parte del committente l obbligo di informazione all appaltatore dei livelli di rischio presenti negli ambienti di lavoro. In presenza di lavoratori con contratti cosiddetti atipici così come previsti dalla Riforma Biagi con il d.lgs. n. 276/2003, il soggetto obbligato degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà considerarli equiparati ai lavoratori subordinati con contratto cosiddetto tipico, calcolando però il livello di esposizione all interno del solo periodo di effettiva occupazione. Nel caso che l esposizione personale sia variabile su tempi maggiori della settimana si dovrà tenere quale riferimento la situazione ricorrente a massimo rischio (si vedano le Linee guida per la valutazione del rischio rumore dell ISPESL). Acquisite le informazioni preliminari, si procede alla misura del rumore in prossimità di ciascuna attrezzatura individuata quale sorgente sonora, eseguendo: la misura del livello sonoro equivalente con la curva di ponderazione A; la misura del picco di rumore con la curva di ponderazione C (nello specifico se sono presenti sorgenti sonore impulsive). I livelli sonori equivalenti db(a) dovranno essere elaborati, sulla base dei tempi di esposizione forniti per ciascuna delle mansioni considerate. Verrà in tal modo calcolato il livello di esposizione giornaliero relativo a ciascuna mansione/gruppo omogeneo di lavoratori che sarà espresso in L EX, 8h. A questi valori saranno poi accostati i valori di pressione acustica di picco. Se l attività lavorativa giornaliera di una certa mansione varia significativamente da una giornata all altra è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con il livello di esposizione settimanale a condizione che tale livello di esposizione settimanale non ecceda il valore limite di esposizione e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Sulla base delle risultanze delle misurazioni dovrà essere elaborata una relazione tecnica contenente tutti i dati necessari a consentire la ripetitibilità delle misurazioni. La norma UNI 9432 prevede che la relazione tecnica contenga: la data dell effettuazione delle misurazioni; la descrizione delle condizioni in cui sono state effettuate le misurazioni: è sempre opportuno considerare le condizioni lavorative più gravose, qualora non presentino caratteristiche di eccezionalità; la strumentazione utilizzata per le misurazioni: il tipo di fonometro con relativo numero di matricola, nome dell ente che ha effettuato l ultima taratura, la data ed il numero del certificato (usualmente viene allegata alla relazione tecnica la copia del certificato di taratura); la durata di ogni singola misura (per. es. 50, 60, ecc.); i valori del rumore ambientale presente nel reparto/area; 26

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