Novità per militari, forze di polizia, vigili del fuoco e personale non contrattualizzato... 55

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1 Sommario Pensioni Novità previdenziali 2013 dopo la riforma della legge n. 214/ Cessate con il 2012 le disposizioni eccezionali, la riforma entra a regime con il Pensione di vecchiaia anticipata per le donne - Pensione anticipata in deroga per uomini; Gli effetti della speranza di vita; I requisiti per il diritto a pensione vigenti nel Pensione di vecchiaia per iscritti ante Pensione di vecchiaia per iscritti dal 1996 in poi - Pensione anticipata per iscritti ante Pensione anticipata per iscritti dal 1996; Lavori usuranti; Personale della pubblica amministrazione; Domanda telematica; Settore spettacolo ex Enpals; Opzione per il sistema contributivo -Irrevocabilità dell opzione - Opzione contributiva per le donne; requisiti per il diritto a pensione previgenti alla riforma pensionistica -Pensione di vecchiaia delle donne - Pensione di anzianità con 40 anni: decorrenza della pensione - Adeguamento alla speranza di vita - Pensione di anzianità col sistema delle quote; I nuovi coefficienti di trasformazione della pensione contributiva - Ricongiunzioni, totalizzazioni e unificazione di periodi assicurati -Ricongiunzione onerosa per tutti - Abolizione della costituzione della posizione assicurativa ex lege n. 322/ Costituzione della posizione assicurativa per elettrici e telefonici - Posizione assicurativa delle ex Casse pubbliche - Totalizzazione gratuita - Minimo contributivo in ogni gestione - Tipologie e calcolo della pensione totalizzata - Decorrenza - Computo nella gestione separata di periodi maturati in altre forme previdenziali - Cumulo dei periodi assicurativi nel sistema contributivo - Destinatari - Trattamenti - Operatività del cumulo contributivo - Domanda e pagamento - Il nuovo cumulo contributivo dal Gestioni interessate - Condizioni per l esercizio del cumulo - Requisiti per il diritto a pensione - Ulteriori requisiti - Pensioni indirette e di inabilità - Pagamento, anzianità contributiva e sistema di calcolo - Revoca domande di ricongiunzione e totalizzazione Rinnovo delle pensioni per il Perequazione 2013; Gestione ex Enpals; Gestione ex Inpdap; Fondi di solidarietà settoriale; Contributo di perequazione; Conguaglio contributo di solidarietà; Invalidi civili; Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie; Sordomuti; Ciechi civili; Ciechi parziali; Trattamento minimo di pensione; Incremento soggetti disagiati; Importo aggiuntivo; Assegno sociale; Maggiorazione dell assegno sociale; Pensione ai superstiti; Assegno di invalidità; Calcolo della pensione; Fasce di retribuzione; Massimale; Minimale per l accredito; Massimale ex Inpdap; Altri elementi di calcolo della pensione. Tutti I numeri della pensione - (Inps, circolare , n. 149)...37 Novità per militari, forze di polizia, vigili del fuoco e personale non contrattualizzato Speranza di vita anche per forze dell ordine e militari Indennizzo per cessazione dell attività commerciale...57 Pensione ai superstiti: novità e riepilogo della disciplina...58 La Piazza di Bariano pagina 1

2 Requisiti contributivi del deceduto; Beneficiari e requisiti; Prestazioni accessorie; Determinazione dell importo; Decorrenza Riscatto e accredito figurativo dei contributi: novità e disciplina Riscatto - Contribuzione omessa e caduta in prescrizione - Riscatto laurea - Periodi privi di contribuzione - Congedo parentale intervenuto al di fuori del rapporto di lavoro - Servizio civile - Riscatto nella gestione separata Inps; Contributi figurativi - Servizio militare (accredito figurativo fino al ) - Malattia e infortunio - Donazione sangue e midollo osseo - Maternità - Assenze per assistere disabili - Cassa integrazione - Mobilità - Disoccupazione (Aspi e mini-aspi) Il punto sugli indebiti pensionistici Prestazioni pensionistiche e prescrizione dei ratei arretrati...72 Commenti a cura di Pietro Cremigni La disciplina degli esodati (Inserto centrale) La salvaguardia dai nuovi requisiti pensionistici: panorama generale... II I benefici e le condizioni richieste per i salvaguardati...v I requisiti pensionistici vigenti prima dell entrata in vigore del DI n. 201/2011; L adeguamento alla speranza di vita; I regime delle finestre; La finestra per chi va in pensione con 40 anni di contributi; L innalzamento dell età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato; Lavoratrici del settore privato. Requisito per la pensione di vecchiaia secondo le norme previgenti; I salvaguardati previsti dal decreto interministeriale del 1 giugno 2012; La domanda alla Direzione territoriale del lavoro. Estensione della platea di lavoratori ammessi alla salvaguardia... XV I 55mila salvaguardati di cui al DI n. 95/ Le categorie ammesse al beneficio - Procedure e modalità applicative della salvaguardia - La domanda alla Direzione territoriale del lavoro per gli «esodati» - La trasmissione degli elenchi da parte delle imprese per i lavoratori in mobilità - Le procedure di ammissione alla salvaguardia per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e per gli autorizzati ai versamenti volontari - Il monitoraggio; 110mila salvaguardati di cui alla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) - Le categorie ammesse al beneficio - Procedure e modalità applicative della salvaguardia - Il monitoraggio -1 limiti di spesa - Istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di pagina 2 La Piazza di Bariano

3 interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati Ulteriori opportunità per diritti maturati al 2011 e per le donne...xxvii I diritti al pensionamento maturati entro il 31 dicembre 2011 (art. 24, commi 3 e 14, DI n. 201/ 2011); Garanzia della decorrenza più favorevole; Lavoratrici che accedono al regime sperimentale («opzione donna») Commenti a cura di Patronato Acli Al nuovo Parlamento il compito di risolvere i problemi previdenziali ancora sospesi Esodati, ricongiunzioni, totalizzazioni, perequazione automatica, sono alcune delle questioni che il 2013 ha avuto in eredità dagli anni precedenti. Si tratta di questioni di elevata rilevanza sociale perché incidono in misura determinante sul potere d acquisto dei pensionati o di coloro che, pur pensando di aver diritto ad una pensione, hanno visto tale diritto svanire quasi all improvviso a causa delle modifiche normative apportate dal Parlamento negli ultimi anni. Sugli «esodati» la legge di stabilità ha introdotto alcune modifiche, ampliando ad altri 10mila lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento secondo le regole precedenti la riforma «Monti-Fornero», e stanziando oltre 500 milioni di euro per far fronte, tra il 2013 e il 2020, al pagamento delle pensioni dei lavoratori interessati. Nel complesso, tra finanziamenti disposti dalla legge n. 214/2011, di conversione del DI n. 201/2011 («Salva Italia»), in parte modificati dalla legge n. 14/2012, di conversione del DI n. 216/2011 («Milleproroghe»), poi aggiunti dalla legge n. 135/2012, di conversione del DI n. 95/2012 («Spending review»), e infine dalla legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il Parlamento ha stanziato quasi 10 miliardi di euro, per finanziare il pagamento delle pensioni di circa 130mila «esodati», nel periodo compreso tra il 2013 e il Affinché le norme di legge finalizzate alla salvaguardia dei diritti pensionistici dei lavoratori «esodati» siano applicate, occorre che siano emanati alcuni decreti ministeriali attuativi. Al momento della redazione delle presenti note, risultano emanati due decreti ministeriali: il «Dm 1 giugno 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012, che detta le modalità operative per il pensionamento di lavoratori, e il «Dm 8 ottobre 2012» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, che detta le medesime modalità relativamente ad altri lavoratori. Con riferimento al primo dei due decreti, tali modalità si sono rivelate assai farraginose, al punto che il Ministero del lavoro sta ancora provvedendo al monitoraggio delle domande presentate dai lavoratori alle Direzioni territoriali del lavoro, che saranno successivamente inviate all lnps per la compilazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto. Per effetto di tale mancata definizione, ci sono lavoratori che, pur avendone effettivamente diritto, non possono ancora vedersi liquidata la pensione. Per quanto riguarda il secondo decreto, firmato dai Ministri competenti in data 8 ottobre 2012, si è registrato un ritardo nei tempi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: la Corte dei conti ha infatti registrato tale decreto solo il 9 gennaio scorso, per motivi sostanzialmente dovuti a ripetute richieste di precisazioni ai Ministeri interessati, con particolare riferimento alla congruità della copertura finanziaria Occorrerà ora verificare quanto tempo sarà necessario perché il decreto ministeriale previsto dalla legge di stabilità renda effettiva la possibilità di La Piazza di Bariano pagina 3

4 accesso al pensionamento delle categorie di lavoratori interessati: anche in questo caso non si prevedono tempi brevi. II succedersi di norme è stato sovente accompagnato da polemiche, soprattutto motivate dalla circostanza che il decreto «Salva Italia», a causa delle frettolosità della sua emanazione e conversione in legge, non aveva completamente previsto l esatto numero di tutti i lavoratori che potessero essere considerati «esodati». Ancora oggi tale numero non è del tutto chiaro, oscillando tra stime minimali di , e massimali di lavoratori. Se così stanno le cose, restano da emanare norme che consentano di ammettere al pensionamento, secondo le regole previgenti la riforma «Monti-Fornero», un numero di lavoratori oscillanti tra e 17Omila. I programmi di quasi tutti i partiti che si affrontano nella campagna elettorale sembrano orientati a risolvere una volta per tutte il problema nel corso della prossima legislatura, in particolare per i casi di coloro che vivono una condizione, per così dire, di «sospensione» del diritto a pensione. Ma il 2013 non ha ereditato solo il problema degli «esodati». Permangono infatti altre questioni, in parte ereditate dal decreto «Salva Italia» in parte provenienti da norme precedentemente emanate. Innanzitutto per il 2013 resta vigente il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo: si tratta di pensioni di importo di poco inferiore a euro al mese, che già lo scorso anno non hanno usufruito dell aumento base pari al 2,7%, e che quest anno non vengono incrementate nella misura base del 3%. Per comprendere meglio la portata della norma occorre considerare che l 85% delle pensioni Ivs erogate dall lnps nel 2012 non superava la somma di euro al mese. Di fronte a tale cifra, è evidente che non si possono considerare pensioni «d oro» quelle di importo noti molto superiore a tale soglia, tanto più che si tratta di importi al lordo delle ritenute fiscali. Per quanto complicato sia individuare il livello «dell asticella pensionistica» al di sopra della quale imporre sacrifici ai pensionati, non si può non considerare, ad esempio, che si sarebbe potuta prevedere una diversa modulazione del blocco dell aumento perequativo, prevedendo una percentuale gradualmente diversificata in ragione del progredire dell importo pensionistico, salvaguardando in tal modo una più ampia area di ceti che dispongono della pensione come unico reddito fisso. Nella direzione di «elevare l asticella» sembra muoversi la legge «di stabilità 2013», che detta una norma in applicazione della quale nel 2014 la rivalutazione automatica non sarà applicata sulle fasce di importo pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo: si tratta di poco meno di euro al mese. Tale norma aggiunge che nel medesimo anno 2014 l aumento perequativo automatico non sarà corrisposto sui trattamenti vitalizi erogati alle persone che hanno ricoperto, o ricoprono, cariche elettive regionali e nazionali: in questo caso il blocco perequativo opera su tutto il trattamento, senza che sia prevista alcuna «asticella». Considerazioni particolari meritano poi alcune norme dettate dalla legge «di stabilità 2013» in merito alla ricongiunzione e alla totalizzazione dei periodi contributivi. Con riferimento alla ricongiunzione sono noti i termini del problema: oneri eccessivi, in parte derivanti anche da una norma emanata nell estate del 2010 che, abrogando una legge del 1958, ha cancellato la possibilità di costituire gratuitamente la posizione assicurativa presso l Inps da parte di persone che avevano lavorato per pochi anni nel pubblico impiego senza aver maturato il diritto a pensione in tale forma lavorativa. La legge «di stabilità 2013» prevede che i lavoratori, appartenenti alle quattro Casse pensionistiche poi confluite nell Inpdap, già interessati dalla norma abrogata, che abbiano cessato l attività lavorativa entro il 30 luglio 2010, possono, a domanda, costituire la posizione assicurativa presso l assicurazione generale obbligatoria dell Inps, «mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione». L ammontare dei contributi viene poi portato in detrazione dell eventuale «indennità una tantum»; è comunque esclusa dalla legge la possibilità di percepire arretrati pensionistici. pagina 4 La Piazza di Bariano

5 Resta comunque invariato il problema dell eccessiva onerosità della ricongiunzione, che ne rende quasi sempre impossibile la facoltà. Per quanto concerne la totalizzazione, ferme restando le disposizioni vigenti, la legge «di stabilità 2013» precisa che la nuova facoltà può essere esercitata «esclusivamente» per l ottenimento della pensione di vecchiaia, secondo i requisiti anagrafici e contributivi introdotti dal decreto legge «Salva Italia», nonché delle pensioni di inabilità e ai superstiti di lavoratore deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione. Nel rinviare gli aspetti tecnico-operativi agli articoli presenti all interno di questa pubblicazione, è stato osservato che i problemi derivanti dai costi eccessivi della ricongiunzione possono essere superati dalla totalizzazione, che non prevede costi a carico del lavoratore. A tale osservazione va ribattuto che la totalizzazione viene calcolata con il sistema interamente contributivo, e che quindi ai lavoratori viene chiesto comunque di sostenere un costo, in questo caso in via indiretta, rinunciando a parte del reddito pensionistico al quale invece avrebbero avuto diritto se avessero potuto accedere ad un trattamento calcolato con il metodo retributivo. Da qualsiasi parte si riguardino, i problemi pensionistici che il 2013 ha ereditato dagli anni passati restano praticamente intatti, e sarà quindi compito del nuovo Parlamento trovare le soluzioni a problemi di tale rilevanza sociale, con l auspicio che si possano fissare punti fermi, sia per dare speranza al futuro reddituale dei pensionati, sia per ridare certezze ai lavoratori con riferimento ai diritti previdenziali, affinché essi siano coerenti con i principi sanciti dall art. 38 della Costituzione. Fabrizio Benvignati Vicepresidente delegato del Patronato Acli Novità previdenziali 2013 dopo la riforma della legge n. 214/2011 Nel 2013 assume operatività una serie di istituti previdenziali caratteristici della riforma pensionistica del 2011, dal meccanismo della speranza di vita, ai nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione, e ne entrano in vigore di nuovi, introdotti dalla recente legge di stabilità, che ruotano attorno alla questione della riunificazione dei diversi periodi assicurativi. La riforma ha quindi dispiegato i suoi effetti a partire dal 2012, avviando un meccanismo di graduale innalzamento dei nuovi requisiti ed individuando alcune situazioni (riferite soprattutto agli «esodati» e ai nati nel 1952) meritevoli di particolare attenzione e salvaguardia rispetto agli incrementi dei requisiti pensionistici (si pensi alla classe dei nati nel 1952, i quali sotto la previgente normativa avrebbero in larga parte maturato i requisiti nel corso del 2012, ma che in virtù della riforma previdenziale si sarebbero veduti da un giorno all altro balzare notevolmente in avanti la data di possibile accesso alla pensione). Cessate con il 2012 le disposizioni eccezionali, la riforma entra a regime con il 2013 Con il 31 dicembre 2012 cessano alcuni regimi transitori di deroga previsti dalla legge n. 214/ 2011, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2013 la riforma pensionistica di fatto è pienamente applicabile con le nuove regole. Pensione di vecchiaia anticipata per le donne Le donne che compiono 60 anni entro il 31 dicembre 2012 e hanno maturato entro tale data almeno 20 La Piazza di Bariano pagina 5

6 anni di anzianità contributiva possono anticipare la pensione di vecchiaia rispetto ai requisiti generali previsti dalla legge di riforma. In particolare le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all Ago e alle forme sostitutive della medesima (sono escluse quindi le lavoratrici del pubblico impiego) alla data del 28 dicembre 2011, possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al compimento del 64 anno di età (a cui si applica dal 2013 l incremento per la speranza di vita); - al ricorrere dei nuovi limiti anagrafici stabiliti dalia legge di riforma, se ciò risulti più favorevole rispetto ai 64 anni stabiliti dalla disposizione eccezionale. Questo specifico caso si verifica in particolare per le donne nate nei primi tre mesi dell anno 1952, nei confronti delle quali i nuovi limiti di età previsti dalla normativa di riforma (63 anni e 9 mesi) risultano più favorevoli rispetto ai 64 anni di età. ^ Ad esempio quindi una donna che ha compiuto 60 anni il e raggiunga, sempre nel 2012, 20 anni di anzianità contributiva, con il calendario previsto per la generalità dei casi andrà in pensione di vecchiaia nel 2019 al compimento di 66 anni e 11 mesi. Con le precedenti regole avrebbe maturato il diritto a pensione nel 2012 e la decorrenza sarebbe stata da ottobre 2013, con la deroga potrà invece andare in pensione a 64 anni. Tuttavia l effetto speranza di vita innalza anche tale requisito di altri sette mesi (3 dal 2013 e 4 dal 2016) e pertanto la data di pensionamento sarà al 1 maggio 2017 (64 anni e 7 mesi di età compiuti il 30 aprile 2017). L Inps col messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013 ha fatto alcune precisazioni: 1) la disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i previsti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella gestione autonoma dell lnps (artigiani, commercianti, CD/CM), a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella gestione previdenziale autonoma interessata; 2) l eccezione è applicabile anche nei confronti di chi risulti lavoratore dipendente del settore privato al 28 dicembre 2011 e successivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria; 3) il soggetto che ha perso il posto di lavoro (anche di lavoro dipendente) e quindi non risulta occupato alla data del non rientra tra i destinatari della disposizione eccezionale; 4) la disposizione è al contrario estensibile a coloro che alla predetta data si trovassero in condizione di sospensione dal lavoro (ad esempio Cassa integrazione). ^ Pensione anticipata in deroga per uomini I lavoratori del settore privato che maturino un anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturato la pensione di anzianità con le quote (quota 96 con un minimo di 60 anni, nel 2012, per le pensioni da liquidarsi nella gestione dei lavoratori dipendenti, quota 97 con un minimo di 61 anni, sempre nel 2012, per pensioni da liquidarsi invece nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) in base alle norme previgenti entro il 31 dicembre 2012, potranno conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un età anagrafica non inferiore a 64 anni. Per quanto concerne gli aspetti specifici legati alla condizione di lavoratore difendente del settore privato alla data del 28 dicembre 2011 rimiamo a quanto detto poc anzi per le donne alla luce del messaggio Inps n. 219/2013. Anche in questo caso i 64 anni sono assogettati ad adeguamento per aspettative di vita dal Pertanto un lavoratore dipendente del 1952 che ha compiuto 60 anni nel mese di aprile 2012 e sarebbe andato in pensione con le regole pregresse con quota 96 (con 36 anni di contributi al 1 marzo 2012), con la riforma sarebbe andato in pensione anticipata basandosi sulle nuove anzianità contributive in vigore dal 2012 aumentate dall effetto «speranza di vita». Pertanto avrebbe maturato il diritto a pensione: - una donna il 31 dicembre 2017 con 41 anni e 10 mesi; - un uomo il 31 dicembre 2018 con 42 anni e 10 mesi. La deroga introdotta in Parlamento permette di andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni e 7 mesi di età, ossia a novembre pagina 6 La Piazza di Bariano

7 Gli effetti della speranza di vita Pensioni La riforma del 2011 ha confermato la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria introdotti dalla legge n. 122/2010. Il Dm del 6 dicembre 2011 ha già fissato l incremento di 3 mesi ai requisiti a partire dal 1 gennaio Gli aumenti successivi saranno dal 2016, 2019 e poi ogni due anni quindi dal 2021 e cosi via, aumenti di cui l Istat ha già pubblicato tuia proiezione in base ai dati attuali e che dovranno però essere confermati o meno dai successivi decreti. In ogni caso, una sortii di clausola di salvaguardia stabilisce die i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia debbano comunque «essere tali da garantire un età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall anno 2021». Si tratta della ed. «clausola di garanzia» già introdotta per effetto della legge di stabilità del 2012 (art 5, legge n. 183/2011), e che in virtù della nuova formulazione normativa anticipa i propri effetti dal 2026 al Essa produce in pratica la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla «prima decorrenza utile del pensionamento dall anno 2021» l età minima per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni. Qualora tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell applicazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all adeguamento immediato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il L art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011 stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto tale meccanismo interessa (v. Inps, circ. 35/2012): 1) i requisiti contributivi indicati per l accesso alla pensione anticipata; 2) il requisito dei 70 anni di età per chi andrà in pensione di vecchiaia col sistema di calcolo contributivo (lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1 gennaio 1996); 3) il requisito dei 63 anni di età per accedere, tramite il sistema di calcolo contributivo, alla pensione anticipata (lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo II 1 gennaio 1996); 4) i requisiti per andare in pensione con la totalizzazione; 5) il requisito di 64 anni di età per accedere in via eccezionale alla pensione di vecchiaia per le donne del settore privato e alla pensione anticipata per gli uomini del settore privato; 6) il requisito di 57 (dipendenti) o 58 (autonome) anni di età per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi che optano per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributivo; 7) i lavoratori «salvaguardati» che pur maturando i requisiti dal 2012 vanno in pensione con le precedenti regole; 8) i requisiti speciali per la pensione degli iscritti al Fondo volo; 9) il requisito anagrafico per il diritto ad alcune prestazioni assistenziali tra cui l assegno sociale^. I requisiti per il diritto a pensione vigenti nei 2013 Fatte le premesse affrontate nei paragrafi precedenti, vediamo quali sono i requisiti di accesso alla pensione nel 2013 per la generalità^degli assicurati e per alcune categorie specifiche, compresi i soggetti cui si applicheranno ancora le regole precedenti la legge n. 214/2011, tra cui i lavoratori salvaguardati per le cui problematiche specifiche rinviamo al capitolo successivo di questo Speciale. Vediamo intanto uno schema riepilogativo delle situazioni principali (v. tabella sotto riportata). Pensione di vecchiaia per iscritti ante 1996 La Piazza di Bariano pagina 7

8 Nel 2013 i requisiti anagrafici sono quelli indicati nella tabella precedente, mentre rimane l ermo, come nel previgente sistema, la necessità di aver maturato congiuntamente al requisito anagrafico anche quello dell anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato (Inps, circ. n. 35/2012). Resta fermo l obbligo di cessare il rapporto di lavoro subordinato. Pensione di vecchiaia per iscritti dal 1996 in poi Per gli assicurati che si iscrivono per la prima volta ad una previdenza obbligatoria dal 1 gennaio 1996, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi indicati al paragrafo precedente è necessario che l importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del Pil. Pertanto se il lavoratore matura i requisiti per la pensione ma non raggiunge il predetto importo minimo, dovrà continuare l attività lavorativa, fino a che il nuovo montante contributivo e/o l operare di un coefficiente di trasformazione più elevato, non permetta di raggiungere tale limite. Nel 2013 l assegno sociale è stato fissato a 442,30 euro e pertanto il limite minimo richiesto nel 2013 per accedere alla predetta pensione contributiva è pari a euro lordi mensili. Infine si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l assicurato è in possesso di un età anagrafica pari a 70 anni e 3 mesi (valore valido per il triennio ). In tal caso il requisito minimo contributivo per il diritto a pensione scende a 5 anni di contribuzione effettiva, prescindendo da qualsiasi condizione di importo pensionistico minimo. Per contribuzione effettiva deve intendersi la contribuzione obbligatoria volontaria e da riscatto, con esclusione quindi della contribuzione figurativa. Resta fermo l obbligo di cessare il rapporto di lavoro subordinato. Relativamente a tali lavoratori che hanno iniziato o iniziano a versare contributi a forme previdenziali obbligatorie dal 1996 in avanti, il recente messaggio n. 219/2013 dell Inps ha chiarito diversi aspetti. In particolare continuano a trovare applicazione per la pensione di vecchiaia maturata con i 20 anni di contribuzione le disposizioni di cui all articolo 1, comma 40. della legge n. 335/1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo: L Inps precisa poi che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione pagina 8 La Piazza di Bariano

9 a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal 6 anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi; c) a prescindere dall assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa all anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all allegata tabella A alla legge n. 335/1995 e successive modifiche, relativo all età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Il moltiplicatore cui si fa riferimento è il coefficiente di trasformazione da considerare per calcolare la pensione contributiva applicandolo al montante contributivo individuale complessivo. Ciò significa che una lavoratrice di 62 anni con più figli che decide di non avvalersi dell anticipo di età ma del ricalcolo della pensione, potrà applicare al montante contributivo complessivo non il coefficiente di trasformazione corrispondente all età di 62 anni (4,940) ma il coefficiente relativo a 64 anni di età pari a 5,259.. di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l anticipo dell età pensionabile è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dalla legge di riforma. Con adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Pensione anticipata per iscritti ante 1996 Per chi ha versato contributi a forme di previdenza obbligatoria prima del 1996 occorrono nel corso del 2013 i seguenti requisiti di anzianità contributiva per accedere al pensionamento anticipato, sia nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, che in quelle autonome che nelle gestioni ex Enpals ed ex Inpdap: - almeno 42 anni e 5 mesi per gli uomini; - almeno 41 e 5 mesi per le donne. Ai fini del raggiungimento di tali requisiti è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (Inps, circ. n. 35/2012). Pertanto ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. Ai fini della maturazione del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità resta ferma la previgente disciplina secondo la quale dalla contribuzione utile resta esclusa quella figurativa per malattia e per disoccupazione (Inps, ex gestione Enpals, circ. n. 36/2012). Resta fermo l obbligo di cessare il rapporto di lavoro subordinato. Ai fini del calcolo dell importo e non del requisito, in relazione a coloro che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età eli 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Ad esempio (Inps, circ. n. 35/2012): un soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1% + 1 % per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 62 anni. Un soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%. Nel caso in cui l età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva: La Piazza di Bariano pagina 9

10 - pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre In deroga a quanto indicato in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, le penalizzazioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da (art 6, comma 2-quater, legge n. 14/2012): 1 ) prestazione effettiva di lavoro; 2) periodi di assenza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Col messaggio n. 219/2013 l Inps precisa che. fermo restando che ai fini della determinazione dell anzianità contributiva utile per conseguire la pensione anticipata senza la riduzione citata, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione indicata in precedenza, la contribuzione da riscatto, ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 (costituzione onerosa della rendita vitalizia a fronte di periodi scoperti di contribuzione per omissione da parte del datore di lavoro e prescritti), può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Pensione anticipata per iscritti dal 1996 Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1 gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito con il raggiungimento degli stessi requisiti indicati nel paragrafo precedente (41 anni e 5 mesi per le donne oppure 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e basati sulla sola anzianità contributiva soggetta ad incremento per effetto della speranza di vita In questo caso però ci sono da considerare due differenze (Inps, circ. n. 35/2012): 1 ) ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell assioma^ to, fermo restando che, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti II raggiungimento del 18 anno di età è moltiplicata per 1,5; 2) non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un età anagrafica inferiore a 62 anni. ^ In alternativa la pensione anticipata può essere conseguita non solo ricorrendo ai requisiti indicati al paragrafo precedente e basati sulla sola anzianità contributiva ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che: - risultino versati e accreditati in favore dell assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva; - l ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall Istat, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale e quindi a 1.238,44 euro lordi mensili per il Il requisito anagrafico è soggetto agli incrementi per la speranza di vita e quindi dal 2013 diventano 63 anni e 3 mesi. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Inoltre valgono per il raggiungimento dei requisiti i criteri previsti dall art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995 di accredito figurativo (assenza per educare i figli anticipo per maternità ecc.) e descritti sotto la pagina 10 La Piazza di Bariano

11 pensione di vecchiaia per gli iscritti dell 1996 in avanti e ribaditi dal messaggio Inps n. 219/2013. Lavori usuranti I lavoratori dipendenti destinatari delle nonne sui lavori usuranti che perfezionano i prescritti requisiti pensionistici nel possono conseguire, a domanda il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti ridotti rispetto a quelli generali, requisiti cosi riassumibili (v. tabella alla pagina seguente). La domanda per accedere ai benefici da parte dei predetti soggetti deve essere presentata all ente previdenziale di appartenenza entro il 1 marzo La domanda deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l accesso al pensionamento, del beneficio in esame; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti; c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno. La seguente documentazione da allegare consiste: nella certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge; per i pubblici dipendenti nel modello PA04 che dovrà essere inviato telematicamente, con le consuete modalità. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali: un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. Personale della pubblica amministrazione Le regole per l accesso alla pensione, sulla decorrenza gli effetti della speranza di vita e le deroghe si applicano in linea generale anche agli assicurali dipendenti dalla pubblica amministrazione iscritti all ex Inpdap. Le regole specifiche per i dipendenti pubblici riguardano (lnps, gestione ex Inpdap, dir. n. 37/2012): 1) il personale della scuola per il quale la decorrenza della pensione i cui requisiti sono stati maturati nel corso dell anno solare 2013 è fissata al 1 settembre 2013; / 2) il personale del comparto Afam (personale delle Accademie di belle arti, dell Accademia nazionale di danza, dell Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche - Isia, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) per il quale la decorrenza della pensione i cui requisiti sono stati maturati nel corso del 2013 è fissata al 1 novembre 2013; La Piazza di Bariano pagina 11

12 3) il personale della scuola e del comparto Afam che raggiunge i requisiti della pensione in virtù di totalizzazione vedrà aprirsi invece la finestra pensionistica rispettivamente al 1 settembre e al 1 novembre dell anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (regola valida nel caso in cui l ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o Afam). Domanda telematica Nel corso del 2013 diventano operative le regole che obbligano alla presentazione telematica della domanda per una serie di prestazioni previdenziali ex Inpdap. Ecco la tempistica a seconda della tipologia della prestazione (lnps, gestione ex Inpdap, circ. n. 131/2012): 1) a decorrere dal 12 gennaio 2013 opererà il regime dell invio telematico in via esclusiva per le domande di: - pensione diretta di anzianità, anticipata vecchiaia e inabilità; - ricongiunzioni ai sensi dell art. 2 della legge n. 29/1979 e dell art. 1 della legge n. 45/1990; - richieste di variazione della posizione assicurativa; 2) a decorrere dal 1 febbraio 2013 opererà il regime dell invio telematico in via esclusiva per le domande di: pensione di privilegio; pensione diretta ordinaria in regime internazionale; pensione a carico dello Stato estero; riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfr) e trattamento di fine rapporto (Tir) per gli Iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale); 3) a decorrere dal 4 marzo 2013 opererà il regime dell invio telematico in via esclusiva per le domande di: - ricongiunzione ai sensi dell art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli arti 113 e 115 del Dpr n. 1092/1973; - costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti lilla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010); - liquidazione dell indennità una tantum ai sensi dell art 42 del Dpr n. 1092/1973; - variazione individuale per l Anf. La presentazione delle suddette domande potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: - web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell Istituto; - Contact center integrato - n ; - Patronati. Settore spettacolo ex Enpals Per i soggetti iscritti alla ex gestione Enpals, oggi confluita nell lnps, che non sono soggetti alla disciplina generale rispetto ai requisiti anagrafici (Inps, circ. n. 36/2012) inseriti nel sistema misto e contributivo, valgono in attesa dell armonizzazione prevista dall ari. 24 della legge n. 214/2011, i seguenti requisiti dal 2013 che tengono conto del primo scatto della speranza di vita La decorrenza è quella mobile posticipata vigente al 31 dicembre Occorre distinguere come meglio specificato nelle tabelle successive: pagina 12 La Piazza di Bariano

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14 Opzione per il sistema contributivo Così come previsto dall art 24 della legge n. 214/ 2011 e ribadito dalla circolare n. 35/2012 dell Inps gli assicurati possono, anche dopo la riforma, esercitare l opzione per accedere alla [Elisione col sistema contributivo. L opzione può essere esercitata (art 2, legge n. 417/ Inps, circ. il 181/2001) dagli assicurati che si trovino con un anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 che possono cosi optare per il sistema di calcolo contributivo anziché col sistema misto. Devono possedere l ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. Con l opzione, che è irrevocabile quando abbia prodotto effetti definitivi, si applicano quindi le regole (requisiti di età e contributivi) previsti per il sistema contributivo e si terrà conto di tutta la contribuzione versata ai fini del calcolo del montante contributivo, compresa quella precedente all Ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall art. 24 della legge di riforma del 2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre In relazione a tali regole il recente messaggio n. 219/2013 dell Inps ha dato alcune importanti chiarimenti. L Inps distingue due situazioni a riguardo: 1. quella di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo nonché i requisiti per il diritto all esercizio della facoltà di opzione al e che esercitino la predetta facoltà a partire dall anno 2012; pagina 14 La Piazza di Bariano

15 2. quella di coloro che maturano i requisiti per l esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1 gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo. > Nel primo caso (l opzione può consentire il perfezionamento del diritto alla pensione entro il 2011 solo se entro il 2011 risultano maturati anche i requisiti previsti per l esercizio dell opzione (meno di 18 anni al 1995, 15 anni e 5 anni di contributi ed eventualmente anche l importo minimo della pensione non inferiore a 1,2 volte il trattamento minimo) indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Ciò significa che l assicurato al 31 dicembre 2011 doveva aver maturato i requisiti per l opzione nonché possedere i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, requisiti vigenti prima della legge n. 214/2011 in alternativa così come indicato nel box sotto riportato. Nel caso invece di coloro che maturano i requisiti per l esercizio della facoltà di opzione dal 1 gennaio 2012 in avanti e optano per il sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in {^ossesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, illustrati nelle pagine precedenti. Nei confronti di questi soggetti però non si deve verificare il requisito relativo all importo della pensione, non inferiore a 1.5 volte l assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1 gennaio Irrevocabilità dell opzione L opzione in base alle regole introdotte a suo tempo dalla legge n. 335/1995 è irrevocabile con le seguenti precisazioni ribadite dal messaggio n. 219/2013 dall Inps: 1. se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le sedi lnps sono tenute a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile; 2. esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all accesso a pensione. In questo caso, l opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso. Se invece la retribuzione non supera il massimale, tale domanda risulta improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si riprodurrà quanto indicato al punto precedente. La Piazza di Bariano pagina 15

16 Opzione contributiva per le donne Pensioni La riforma ha confermato il regime sperimentale per le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, di 57 anni e 35 anni di contribuzione per le lavoratrici subordinate e 58 anni e 35 anni di contribuzione per quelle autonome. Ciò significa che la lavoratrice non potrà optare per la pensione contributiva (Inps, msg. n. 219/2013): 1. nel caso in cui consegua i requisiti per accedere alla pensione in base ai criteri generali (sia quelli vigenti al 31 dicembre 2011 che quelli applicabili dal 2012); 2. nel caso in cui rientri tra i lavoratori «salvaguardati». Poiché l accesso al regime sperimentale è possibile solo se la decorrenza della pensione si colloca entro il 2015, i predetti requisiti più favorevoli dovranno essere perfezionati tenendo conto dei 12 o 18 mesi che devono trascorrete dopo la maturazione di tali requisiti. I requisiti per il diritto a pensione previgenti alla riforma pensionistica Le regole previgenti alla riforma pensionistica del 2011 applicabili ai lavoratori salvaguardati anche se la pensione per questi lavoratori si perfeziona dal 2012 in poi, prevedono l accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito poi nella legge n. 214/2011. Fra le regole previgenti occorre considerare anche quelle che. soprattutto nel 2011, hanno previsto incrementi graduali che avrebbero dovuto entrare in vigore negli anni successivi. Queste norme, superate e in parte abrogate dalla legge n. 214/ 2011, sono però da considerare «vigenti» alla data del 6 dicembre 2011 con la conseguenza che esse rilevano per determinare i requisiti da applicare ai salvaguardati nei prossimi anni. Questa è la sostanza dell importante messaggio 13 dicembre 2012, n dell Inps, che si basa sulle seguenti nonne: - decreti) legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio n. Ili ; - decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 illustrati con msg. n del 5 agosto Pensione di vecchiaia delle donne Dal 2014 il requisito anagrafico di 60 anni richiesto fino al 31 dicembre 2011 per la pensione di vecchiaia delle donne per le seguenti categorie di lavoratrici viene gradualmente innalzato: - per dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell assicurazione generale obbligatoria: - per dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria; - per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge n. 148/2011 determineranno l aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1 gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l accesso a tale trattamento pensionistico (art. 18, legge n. 148/2011). Pertanto per rimanere al 2013 continuerà a valere il requisito dei 60 anni di età, mentre dal 2014 ci sarà il previsto innalzamento graduale come schematizzato nel box a pagina seguente. Le lavoratrici nei cui confronti non si applicheranno tali incrementi, salvo l applicazione della speranza di vita, sono quelle: pagina 16 La Piazza di Bariano

17 - che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 148/2011; - non vedenti (art. 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992, circ. n. 65/1995); - riconosciute invalide in misura non inferiore all 80% (Dlgs n. 503/1992. art. 1, comma 8, circ. n. 65/1995 e n. 82/1994). Riteniamo che i requisiti indicati nel precedente box debbano essere considerati al netto della speranza di vita, nel senso che se la lavoratrice ad esempio compie 60 anni a fine 2013 e matura la pensione nel 2014 (60 anni compiuti il 30 novembre 2013, più i 3 mesi, va in pensione il 28 febbraio 2014), ebbene non dovrà sommare un altro mese (il primo scatto del 2014) in quanto il requisito anagrafico si è realizzato nel 2013 con slittamento al 2014 solo per effetto dei 3 mesi di speranza di vita. Pensione di anzianità con 40 anni: decorrenza della pensione L art 18 della legge n. 111/2011 prevede che i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall età anagrafica (con i 40 anni di anzianità contributiva) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore: - di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello ordinario in vigore dal 2011 per coloro che maturano i requisiti nell anno 2012; - di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell anno 2013; - di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 0 gennaio 2014, posticipo introdotto dall art 12 della legge n. 122/2010. Di conseguenza per i «salvaguardati» la finestra per l accesso alla pensione di anzianità sarà cosi articolata: Pertanto chi matura nel corso del 2013 il requisito dei 40 anni e rientra tra i salvaguardati, la finestra si aprirà dopo 14 mesi (dipendenti) o 20 mesi (autonomi). Tale posticipo delle decorrenze non trova applicazione. nel limite numerico di unità, ai lavoratori La Piazza di Bariano pagina 17

18 appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012: a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; c) ili lavoratori che sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Tuttavia i predetti casi di deroga troveranno applicazione, secondo il recente messaggio dell Inps, e quindi i lavoratori interessati andranno in pensione con 40 anni di contributi e con l apertura della finestra dopo 12 mesi se dipendenti e 18 mesi se autonomi, a condizione che rientrino nel contingente numerico di «salvaguardati» in base alle regole della legge n. 214/2011 e i successivi decreti attuativi. In definitiva per poter andare in pensione con 40 anni di contributi e con la finestra mobile posticipata di 12 o 18 mesi (quindi senza gli ulteriori incrementi), occorre far parte del primo contingente di soggetti e anche del contingente dei lavoratori salvaguardati della riforma Fornero. Adeguamento alla speranza di vita Come già detto i requisiti anagrafici sono stati legati all adeguamento che interverrà alla cosiddetta speranza di vita il cui primo scatto di 3 mesi decorre dal L incremento dei requisiti di anzianità contributiva indipendentemente dall età sono stati introdotti dalla legge n. 214/2011. Pertanto in base al messaggio dell lnps, l adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo ai lini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico indipendentemente dall età anagrafica, in quanto disposto dall articolo 24, comma 12, del decreto legge n. 201/2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, non può trovare applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima di tale data. Pertanto, ai soggetti beneficiari della ed. «salvaguardia», i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Pensione di anzianità col sistema delle quote Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto applicando il sistema delle «quote» ossia del sistema a suo tempo introdotto che prevede un mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica. Occorre come minimo essere in possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni e: - se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97.3; - se lavoratori autonomi iscritti all lnps, di un età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota In base alla regola secondo cui il requisito anagrafico va conteggiato in anni e giorni, trasformati in anni con arrotondamento al terzo decimale, nel 2013 per poter perfezionare quota 97.3 in presenza di un anzianità contributiva ad esempio di 36 anni (1.872 contributi settimanali) l assicurato deve possedere un età anagrafica di almeno 61 anni e 92 giorni se dipendente e 62 anni e 92 giorni se autonomo. I nuovi coefficienti di trasformazione della pensione contributiva Dal 1 gennaio 2013 la quota contributiva della pensione verrà calcolata applicando i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo che per la prima volta vengono estesi anche per età ricomprese pagina 18 La Piazza di Bariano

19 tra i 66 ed i 70 anni. I coefficienti in vigore fino al 31 dicembre 2012 arrivavano fino al limite dei 65 anni di età e chi andava in pensione con un età più elevata si vedeva applicare in ogni caso il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni. II nuovo sistema tiene conto dell elevazione fino a 70 anni del limite di età per proseguire l attività lavorativa oltre i requisiti di età stabiliti per il diritto a pensione con la garanzia del posto di lavoro in caso di recesso illegittimo da parte del datore di lavoro. La permanenza al lavoro è incentivata attraverso la previsione di coefficienti progressivamente crescenti fino all età di 70 anni, premiando le età di abbandono dal lavoro più alte con un incremento dell importo della pensione. Il Dm 15 maggio 2012 ha rideterminato i coefficienti dal 2013 die saranno così articolati: Ricongiunzioni, totalizzazioni e unificazione di periodi assicurati Il cumulo dei periodi contributivi accreditati presso diverse gestioni previdenziali è stato Lino degli istituti più presi in considerazione dal legislatore, al punto che dall originario Istituto della ricongiunzione onerosa e del trasferimento gratuito della posizione assicurativa abbiamo assistito, a partire dalla riforma pensionistica del 1995, ad un succedersi di diversi meccanismi di cumulo o unificazione contributiva La riforma Fornero è intervenuta sulla totalizzazione regolata dal Dlgs n. 42/2006 e la recente legge di stabilità (legge n. 228 del 24 dicembre 2012), a decorrere dal 2013, ha introdotto lui nuovo meccanismo di cumulo che si aggiunge agli altri esistenti e olire all assicurato uno strumento in più per arrivare gratuitamente a maturare un diritto a pensione. Facciamo il punto di tutti questi istituti e vediamo le recenti novità introdotte dal 2013, oltre alle interessanti precisazioni fornite dall Inps con il messaggio n. 219 del 4 gennaio Ricongiunzione onerosa per tutti A partire dal 1 luglio con l entrata in vigore della legge n. 122/2010. tutte le operazioni di ricongiunzione (legge n. 29/1979 e successive modifiche) di contributi da una gestione previdenziale all altra sono diventate onerose per l assicurato, compresa la ricongiunzione prevista dall art. 1, legge n. 29/1979 che consentiva di trasferire la contribuzione accreditata in un fondo alternativo (Inpdap, fondo elettrici e telefonici, Ipost ecc.) presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti lnps. L onere di ricongiunzione, determinato secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, è pari al 50% della differenza fra l importo della riserva matematica e l ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Abolizione della costituzione della posizione assicurativa ex lege n. 322/ Dal 31 luglio 2010 è stata abrogata la legge n. 322/1958 e altre nonne correlate (art. 12, La Piazza di Bariano pagina 19

20 comma \2-undecies, del DI , n. 78) che consentivano, a coloro che cessavano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, di poter costituire la posizione assicurativa presso il Fpld dell lnps, trasferendo gratuitamente la contribuzione versata presso un fondo alternativo (Inpdap. fondo elettrici e telefonici, Ipost ecc.). Con l abrogazione della legge n. 322/1958 non è più possibile, ad esempio, trasferire senza onere alcuno la contribuzione maturata dall ex Inpdap all Inps in favore di soggetti: - cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, nell ipotesi in cui il trasferimento dei periodi assicurativi dovesse avvenire d ufficio (dipendenti statali); - tenuti a presentare la prescritta domanda, qualora non vi abbiano provveduto entro il 30 luglio 2010, ancorché la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente a tale data (dipendenti enti locali, iscritti alle ex Casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug). Per i predetti soggetti, riguardo ai quali non è più possibile l unificazione automatica dei periodi assicurativi verso il Fpld, vale la facoltà di chiedere la ricongiunzione onerosa, in base ai criteri indicati in precedenza. Costituzione della posizione assicurativa per elettrici e telefonici L abolizione della predetta disciplina interessa anche gli iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici, con la conseguenza in questi casi che, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio 2010, le posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici possono essere trasferite nel Fpld lnps solo a domanda degli interessati e solo a titolo oneroso. Pertanto per tali lavoratori (elettrici e telefonici) è possibile trasferire i contributi al Fpld o con la ricongiunzione ai sensi dell art. 1, legge n. 29/1979, oppure attraverso il trasferimento oneroso della posizione assicurativa regolato dall art. 12 della legge n. 122/2010. Nella tabella sottostante sono riportate le principali caratteristiche dei due istituti di trasferimento oneroso in vigore dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010. Riepiloghiamo nello schema successivo gli aspetti comuni e quelli diversi delle due discipline. In alcuni casi è possibile ancor oggi avvalersi della costituzione della posizione assicurativa secondo la normativa in vigore prima della legge n. 122/2010. L Inps, con la circolare n. 97/2011, ha esteso in via interpretativa e con l avallo del Ministero del lavoro, l applicabilità del trasferimento d ufficio della contribuzione dai Fondi speciali elettrici, telefonici verso il regime generale Ago, ai sensi della legge n. 322/1958 a condizione che: - il richiedente abbia cessato il servizio entro il comportante l iscrizione al fondo; - non risulti maturato, a questa data, un diritto a pensione nel rispettivo ordinamento speciale; - non si sia avvalso della facoltà di effettuare i versamenti volontari per periodi successivi al 30 luglio 2010, né ricevere accredito figurativo di contributi (per esempio contribuzione figurativa per mobilità) che abbiano determinato il diritto a pensione nel Fondo speciale (Inps, msg. n /2011). In questi casi la costituzione della posizione assicurativa presso il Fpld può avvenire all atto di definizione pagina 20 La Piazza di Bariano

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