LA TOTALIZZAZIONE ITALIANA UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE

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1 LA TOTALIZZAZIONE ITALIANA

2 Con la totalizzazione il dipendente può cumulare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere un unica pensione (decreto legislativo 42 del 2 febbraio 2006). A chi si rivolge La totalizzazione può essere esercitata dai dipendenti iscritti a due o più forme di previdenza. Quali prestazioni si ottengono e requisiti Con la domanda di totalizzazione si possono richiedere le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia: occorre avere 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva (al 2013 applicazione dei 3 mesi dell aspettativa di vita) ; pensione di anzianità: occorre avere 40 anni di anzianità contributiva + 3 mesi dal 2013; pensione di inabilità; pensione indiretta ai superstiti. L età di 65 anni richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia riguarda sia gli uomini sia le donne; per conseguire le pensioni di anzianità e di vecchiaia, inoltre, è necessario aver cessato l attività lavorativa. I requisiti per la pensione di inabilità da totalizzazione e per quella ai superstiti sono quelli previsti dall ente previdenziale presso cui il dipendente è iscritto al momento dell evento invalidante o della morte.

3 Condizioni per l esercizio della totalizzazione Il dipendente non deve essere già titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare domanda di totalizzazione. Chi ha fatto la domanda di totalizzazione a partire dal primo gennaio 2008 e fino al 2011, per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata, può cumulare i periodi di anzianità contributiva esistenti nelle varie gestioni, purché siano di almeno 3 anni. Dal 1 gennaio 2012 non è prevista nessun limite di anzianità contributiva, a i sensi del D.L. N. 201/2011 convertito con modifiche nella legge n. 214/2011 Nel determinare l anzianità contributiva, ciascun ente tiene conto della normativa in vigore alla data di presentazione della domanda. La nuova disciplina estende la possibilità di totalizzazione anche ai casi in cui il dipendente ha già raggiunto i requisiti minimi per la pensione presso uno degli enti cui ha versato i contributi; il dipendente, però, non deve già essere titolare di un trattamento pensionistico.

4 Come si calcola la prestazione in caso di totalizzazione Gli enti interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. La quota della pensione totalizzata è determinata secondo i criteri di calcolo dell opzione al sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 30 aprile 1997) a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione; in questo caso i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico (sistema) di appartenenza.

5 Calcolo della quota Inpdap Le prerogative riconosciute ad un iscritto Inpdap dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, determinano una modifica anche in merito alle modalità di liquidazione della quota di pensione Inpdap in regime di totalizzazione. In questo caso l autonomo diritto, condizione necessaria per lo liquidazione della quota di pensione (di competenza) con il sistema di calcolo retributivo, si intende conseguito a partire dal 31 luglio 2010 in presenza dei requisiti minimi contributivi prescritti, e quindi anche in assenza di contestuale raggiungimento, in costanza di attività lavorativa, del requisito anagrafico di 65 anni prescritto per una pensione di vecchiaia.

6 Pagamento e decorrenza La facoltà di totalizzazione si applica dal primo gennaio Secondo quanto stabilito dall art. 12 del decreto legge n. 78, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità derivanti dalla totalizzazione, maturati a partire dal primo gennaio 2011, decorrono trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Per coloro invece che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, rimangono in vigore le precedenti disposizioni (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Restano invariati anche i termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti è sempre effettuato dall Inps.

7 TOTALIZZAZIONE NOVITA articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011 Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole di durata non inferiore a tre anni contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa. 7

8 TOTALIZZAZIONE articolo 24, comma 19 decreto legge n. 201/2011? In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall art. 24 della legge richiamata, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010. Alle predette prestazioni trova applicazione l incremento del requisito anagrafico e contributivo al fine dell adeguamento alla speranza di vita di cui dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n

9 INCOMPATIBILITA DELLA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI CON LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE DEGLI STESSI (Art. 3, comma 2) Il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 3 marzo In questo caso, la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi perfezionata mediante accettazione da parte dell interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude l esercizio del diritto alla totalizzazione.

10 MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE DELLE RATE DI RICONGIUNZIONE (ARTICOLO 3, COMMA 3) Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. In tal caso, la domanda di ricongiunzione non preclude il diritto all esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l integrale pagamento dell onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali. In tal caso, la Sede provvederà a revocare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo. Il suddetto recesso deve essere esercitato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006, e cioè entro il 2 marzo La domanda di recesso deve essere inoltrata dall interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione.

11 Una domanda di totalizzazione presentata ai sensi del decreto legislativo in esame non annulla un eventuale istanza di ricongiunzione presentata anteriormente al 3 marzo 2006 e per la quale non sia stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa ipotesi la Sede Inpdap è tenuta a definire, con sollecitudine, il relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell interessato ad accettare la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione

12 Modalità di liquidazione delle prestazioni derivanti da totalizzazione (articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti. 2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (*). (*) il rinvio alle regole dettate dal d.lgs n.180/97 e s.m.i. riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento,non rilevando,ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione,la ricorrenza delle condizioni di legge per l esercizio dell opzione

13 Secondo i principi generali dell ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti acquisiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale pro-quota sarà calcolato con il sistema di computo dell ordinamento della predetta gestione

14 Le quote di pensione vengono calcolate: con il contributivo: è quella prevista in materia di opzione per il sistema contributivo in forma retributiva/mista, nel caso in cui l iscritto abbia maturato un diritto autonomo in una forma previdenziale Che cosa significa diritto autonomo? Devono sussistere i requisiti contributivi, e gli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa in cui si consegue il diritto autonomo, alla data di decorrenza della prestazione in totalizzazione (cessazione rapporto di lavoro dipendente, raggiungimento dei requisiti minimi)

15 CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA PER LIBERI PROFESSIONISTI Tabella allegata al decreto legislativo 30 giugno 1994, n Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali Ente Nazionale previdenza e assistenza per i veterinari - ENPAV Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti ENPAF Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL Cassa Notariato Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - FPSD Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM Ente Nazionale previdenza ed assistenza ostetriche - ENPAO

16 NUOVE CASSE ISTITUITE IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 103 DEL 1996 Ente di Previdenza e assistenza per biologi Ente di previdenza e assistenza per periti industriali Ente di previdenza e assistenza per gli psicologi Cassa di previdenza e assistenza per infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d infanzia Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale fra dottori agronomi e forestali, attuari, chimici e geologi Gestione separata presso l INPGI per giornalisti che esercitano in forma autonoma. Gestione separata presso l ENPAIA per agrotecnici e periti agrari.

17 Enti, Gestioni e Fondi ammessi alla totalizzazione INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni INPS Gestione Artigiani INPS Gestione Esercenti Attività Commerciali INPS Fondo ex INPDAI INPS Pensioni ex Dipendenti FF.SS INPS Gestione Speciale per il Personale degli Enti Pubblici creditizi INPS Gestione Previdenza Marinara INPS Fondo Personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea INPS Fondo personale dipendente da pubblici Servizi di trasporto INPS Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia INPS Fondo personale addetto alle gestione delle Imposte di consumo INPS - Fondo personale dipendente dall ENEL e da aziende elettriche private INPS Fondo clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse da cattolica INPS Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995 INPDAP 5 casse amministrate IPOST

18 Enti, Gestioni e Fondi ammessi alla totalizzazione ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI - Gestione separata per i giornalisti professionisti dell Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani CF - Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali CNPADC - Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti CPG - Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri INARCASSA - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e Architetti liberi professionisti Cassa nazionale del notariato CNPR - Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali ENPACL - Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro ENPAIA - Gestione separata per agrotecnici e periti agrari ENPAM - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ENPAF - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti ENPAV - Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari ENPAP - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi EPAP - Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi ENPAPI - Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione infermieristica ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati

19 ENASARCO La contribuzione ENASARCO si riferisce ad un fondo integrativo che eroga prestazioni integrative. Nell anno 1965 è stata istituita la Gestione Speciale degli esercenti attività commerciali come assicurazione obbligatoria. Pertanto, stante l obbligo contributivo presso la predetta assicurazione, coincidente con la contribuzione versata all ENASARCO, non può trovare applicazione il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi. Infatti, la contribuzione ENASARCO ha sempre carattere integrativo con la contribuzione nella predetta Gestione

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