RIFORMA PREVIDENZIALE

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1 COME CAMBIANO PENSIONI E PREVIDENZA RIFORMA PREVIDENZIALE di Angelo Sica Risorse Umane >> Fondi pensione

2 Nella seduta del 28 luglio 2004, il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma delle pensioni "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria". Sono due gli obiettivi che la riforma intende raggiungere: elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria; sviluppare la previdenza complementare, da affiancare a quella pubblica. Per avere una visione organica, si può raggruppare la materia in tre parti: deleghe (che ineriscono i temi totalmente demandati alla normativa governativa), pensioni (che costituisce la parte centrale del provvedimento e che ha creato i maggiori problemi di accoglienza soprattutto in ambito sindacale, in cui sono contenute le novità di maggiore impatto sui destinatari finali, e cioè i lavoratori), altri interventi (che riguardano soprattutto l aspetto organizzativo e funzionale della previdenza). DELEGHE Tra le numerose deleghe affidate al Governo, che dovrà attuarle con i relativi decreti legislativi, vanno ricordate soprattutto quelle in materia di età pensionabile, di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, di previdenza complementare e di totalizzazione dei contributi. Età pensionabile L età per l accesso alla pensione di vecchiaia verrà liberalizzata, secondo i seguenti criteri e principi. Lavoratore e datore di lavoro stipuleranno un accordo per il proseguimento dell attività del lavoratore che abbia già raggiunto i requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico. Saranno applicati gli incentivi che lo stesso disegno di legge delega prevede a favore di chi posticipa la pensione di anzianità nel periodo dal 2004 al Perciò chi, in tale periodo, matura il diritto alla pensione di vecchiaia può continuare a lavorare rinunciando ai contributi per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contributo pensione). La somma gli viene corrisposta in busta paga interamente esentasse. Si tratta in sostanza di un incremento della retribuzione del 32,70%. Quando deciderà di lasciare l attività, il lavoratore avrà la pensione che gli sarebbe spettata alla data della rinuncia, maggiorata della scala mobile nel frattempo scattata. E ovvio che la pensione risentirà comunque, quanto all importo finale, del mancato versamento dei contributi. In ogni caso rimangono salve le norme in materia di pensione di vecchiaia previste per le lavoratrici. Nel caso in cui il trattamento pensionistico venga liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, non occorrerà alcun accordo per proseguire l attività lavorativa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Va ricordato che, con le regole attuali, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con le regole del sistema retributivo (che vale per chi era già assicurato prima del 1996), occorrono 65 o 60 anni di età (a seconda che si tratti di uomo o donna) e venti anni di contributi 1. Bastano però quindici anni di contributi a chi li aveva già raggiunti entro il 31 dicembre 1992, pur occorrendo sempre i suddetti limiti di età 2.Nel sistema contributivo, che è applicabile ai soggetti privi di anzianità contributiva prima del 1996 o che hanno esercitato il diritto di opzione per tale sistema 3, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 57 anno di età e con cinque anni di contributi, sempre che l importo del trattamento raggiunga almeno 1,2 volte l importo dell assegno sociale, a prescindere dalla circostanza che si tratti di uomo o donna 4. 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 1 e 2. 2 D.Lgs. n. 503/1992, art. 2, c. 3, lett. a). 3 Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, c. 23, come modificato (con interpretazione autentica) dall art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n Legge n. 335/1995, art. 1, c. 20. Pagina 2 di 12

3 Cumulo Il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è destinato a scomparire. La delega prevede infatti che il Governo emani norme per l eliminazione progressiva di tale divieto. Nell indicare i principi e i criteri ai quali il governo si deve uniformare, il ddl delega precisa che la possibilità di cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo va ampliata progressivamente in funzione dell anzianità contributiva e dell età. Viene pertanto confermato l indirizzo di articolare la disciplina del cumulo secondo quei due elementi, età e contributi, già seguito dalla normativa precedente. La disciplina più recente sul cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo risale alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art Essa prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, già previsto per i pensionati con 40 anni di contributi 6, è esteso a chi consegue la pensione con almeno 37 anni di contributi e 58 di età. I nuovi criteri si applicano a tutte le categorie di pensionati: dipendenti e autonomi. Questi requisiti di contribuzione e di età devono esistere al momento del pensionamento. Ciò significa che il cumulo integrale non si applica, e rimane il cumulo parziale, se anche uno solo dei requisiti viene maturato dopo la decorrenza della pensione. In caso di cumulo parziale, la trattenuta è pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (412,18 euro nel 2004). Perciò chi ha una pensione, poniamo, di euro al mese, è soggetto a una trattenuta mensile di 326,35 euro ( ,18 x 30 : 100), mentre ha diritto a percepire gli altri 1.173,65 euro. In ogni caso la trattenuta non può superare il 30 per cento del reddito da lavoro dichiarato 7. TAVOLA 1 Pensione di anzianità e cumulo Pensione di anzianità e cumulo Requisiti Lavoro dipendente Lavoro autonomo o professionale a) Pensione con 40 anni di contributi senza limiti di età b) Pensione con 37 anni di contributi e 58 di età c) Pensionati non in possesso dei requisiti a) o b) Cumulo totale Cumulo totale Divieto di cumulo Cumulo totale Cumulo totale Cumulo parziale: minimo più il 70% dell eccedenza 6 Art. 72, legge 23 dicembre 2000, n I pensionati con reddito da lavoro autonomo devono dichiarare all Inps i redditi percepiti nell anno precedente entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef. La denuncia serve per consentire agli enti di fare o di conguagliare (in più o in meno) la trattenuta sulla pensione eventualmente effettuata in via provvisoria. La sanzione per chi omette la dichiarazione consiste nel pagamento di una annualità di pensione. I redditi vanno dichiarati al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e al lordo delle imposte. Sono esentati dalla dichiarazione coloro che possono cumulare tutta la pensione con il reddito da lavoro autonomo: e cioè i titolari di pensione di vecchiaia, quelli di qualsiasi categoria con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994, i titolari di pensione liquidata con almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall età, o con 37 anni di contributi e 58 anni di età. Sono esentati anche i titolari di pensione esclusa dal divieto di cumulo in base alle varie leggi più favorevoli emanate di volta in volta e quelli che hanno usufruito della sanatoria a norma dell art. 44 della legge n. 289/2002. Non tutti i redditi vanno dichiarati. Non contano i compensi derivanti da attività svolte nell ambito di programmi di inserimento degli anziani in lavori socialmente utili, le indennità percepite per funzione di giudice di pace, le indennità connesse a cariche pubbliche (amministratori locali, presidenti e membri dei comitati regionali, parlamentari nazionali ed europei) e le indennità percepite dai giudici onorari per l esercizio delle loro funzioni. Pagina 3 di 12

4 Previdenza complementare Il finanziamento della previdenza complementare avrà maggiore impulso. In questa ottica sono stati riscritti i criteri per il passaggio del trattamento di fine rapporto ai fondi complementari. Il trasferimento non sarà più obbligatorio e automatico con la sola possibilità per il lavoratore di scegliere a quale fondo devolvere il proprio Tfr. Con la riforma il lavoratore che non ha ancora aderito alla previdenza complementare può decidere di mantenere il proprio Tfr; ma dovrà farlo in maniera esplicita entro sei mesi dell entrata in vigore del decreto legislativo o dall assunzione se successiva, altrimenti scatterà il silenzio assenso e cioè il consenso (presunto) della destinazione del Tfr a una forma di previdenza complementare. A garanzia del lavoratore che trasferisce il Tfr il decreto legislativo dovrà prevedere criteri per un adeguata informazione agli interessati sulla tipologia dei fondi, sulle condizioni di recesso anticipato, sui rendimenti stimati, sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche. Dovranno anche essere eliminati gli ostacoli alla libera adesione e circolazione dei lavoratori nel sistema della previdenza complementare. A tale scopo occorrerà definire regole comuni per consentire la comparabilità dei costi e garantire la trasparenza (in modo che l adesione dei lavoratori sia consapevole), equiparare le forme pensionistiche complementari (cosa che comporterà per il lavoratore la possibilità di scegliere al meglio tra fondi chiusi e fondi aperti), riconoscere al lavoratore dipendente il diritto di trasferire da un fondo all altro il contributo del datore di lavoro goduto precedentemente e le quote del Tfr. Infine saranno semplificate le procedure amministrative e perfezionato il sistema di vigilanza sull intero settore della previdenza complementare. Totalizzazione Il sistema della totalizzazione dei contributi ai fini pensionistici compie un ulteriore passo avanti. Va ricordato che la totalizzazione comporta il computo virtuale di tutti i contributi sparsi in varie casse o fondi al solo fine di maturare il diritto alla pensione presso i vari enti; determinato il quale, ciascuno di essi liquiderà il trattamento in base ai propri contributi e alla propria normativa. Con questo meccanismo possono essere utilizzati anche spezzoni di contributi, che altrimenti rimarrebbero improduttivi di effetti pensionistici. In alternativa alla totalizzazione l ordinamento prevede la possibilità di procedere alla riunificazione effettiva della contribuzione con l utilizzo dell istituto della ricongiunzione, al fine di conseguire un unica pensione a carico dell ente presso il quale vengono accentrate tutte le contribuzioni 8. Mentre la totalizzazione è in ogni caso gratuita, la ricongiunzione è, a seconda dei casi, gratuita o a pagamento. Il ddl delega intende allargare la possibilità di totalizzazione dei contributi, prevedendone: a) l estensione ai casi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso i quali sono accreditati i contributi; b) l accesso ai lavoratori che abbiano compiuto 65 anni di età, nonché a quelli che abbiano maturato almeno 40 anni di contributi indipendentemente dall età anagrafica, e abbiano versato presso ogni cassa, gestione o fondo interessato dalla domanda di totalizzazione almeno cinque anni di contributi. Alla totalizzazione sono ammessi anche i superstiti di assicurato, anche se questi è deceduto prima del compimento dell età pensionabile. Ogni Ente presso cui sono stati versati i contributi liquiderà il proprio trattamento in pro-quota secondo le proprie regole di calcolo. 8 La ricongiunzione pertanto ha lo scopo di evitare che gli spezzoni di contribuzione diano luogo a singole pensioni, o quote di pensione, di modesto importo (la cui somma non remunererebbe gli anni di lavoro globalmente svolti), bensì, con la riunificazione in un unico fondo previdenziale, di assicurare al lavoratore la possibilità di conseguire una pensione unica di importo più elevato, liquidata in base al coacervo di tutta la contribuzione acquisita. Pagina 4 di 12

5 TAVOLA 2 Norme in materia di totalizzazione Norme attualmente vigenti in materia di totalizzazione a) Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 3, riguardante i lavoratori con posizione assicurativa presso l Inps e l Inpgi (l Ente di previdenza dei giornalisti); b) Regolamento Cee 14 giugno 1971, n.1408, sui rapporti sociali tra i sistemi previdenziali dei Paesi dell Unione europea per i lavoratori migranti, la cui normativa è stata estesa ai pubblici dipendenti con il regolamento n. 1606/1998 del 29 giugno 1998 del Consiglio dell Unione europea; c) Convenzioni bilaterali tra l Italia e vari Paesi esteri per i lavoratori migranti; d) Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, che disciplina la totalizzazione dei contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell Inps e nelle gestioni dei lavoratori autonomi; e) Legge 30 aprile 1997, n. 184, art. 1, che ha introdotto il cumulo dei contributi esistenti presso diversi fondi previdenziali, facoltativo per le casse dei liberi professionisti, ai soli fini della pensione contributiva; f) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71, e D.M. di attuazione 7 febbraio 2003, n. 57, che disciplina le ipotesi di cumulo contributivo, tra tutti i fondi previdenziali, da cui derivi almeno un trattamento pensionistico liquidabile con il sistema retributivo. PENSIONI Le modifiche al sistema pensionistico, soprattutto con riguardo ai trattamenti di anzianità, ritenuti tra le principali cause dello squilibrio della spesa previdenziale, costituiscono la parte più attesa e insieme più controversa della riforma. Va comunque subito precisato che questa opererà a partire dal Pertanto nel periodo intermedio rimangono in vigore le norme attuali e vengono previsti incentivi a favore dei soggetti che volontariamente rinviano l accesso alla pensione di anzianità. Fino al 2007 Nulla cambia per coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, in base alle norme vigenti prima dell entrata in vigore della riforma. Essi infatti, secondo l espressa previsione del ddl, conseguono la pensione usufruendo di tali norme. Per questi lavoratori perciò non è prevista alcuna novità. O meglio, una novità c è e riguarda la possibilità, da parte loro, di chiedere al proprio Ente previdenziale la certificazione di tale diritto. Anche ai fini del calcolo della misura della prestazione si applicano le norme precedenti alla riforma. Infatti i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione sono computati secondo i criteri ante riforma. Una volta maturato il diritto alla pensione, non ci sono limiti di tempo per utilizzarlo. Sicchè il lavoratore può liberamente esercitarlo in qualsiasi momento successivo, al sicuro da ogni modifica normativa che nel frattempo dovesse interviene. Si tratta in pratica di un incentivo a rimanere al lavoro anche dopo il perfezionamento dei requisiti, con l offerta della garanzia (certificata) che ogni cambiamento normativo non sortirà alcun effetto negativo su diritti che si possono considerare già acquisiti. Pagina 5 di 12

6 TAVOLA 3 Requisiti per il diritto attualmente in vigore Pensioni: requisiti per il diritto attualmente in vigore Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Pensione di vecchiaia contributiva Età uomini: 65 anni donne: 60 anni Contributi 20 anni Età 57 anni (uomini e donne) Contributi 35 anni in alternativa Età senza limiti Contributi: 2004: 38 anni 2005: 38 anni 2006: 39 anni 2007: 39 anni Età 57 anni (uomini e donne) Contributi: 5 anni Importo 1,2 volte l importo dell assegno sociale D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt.1 e 2 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, c.6, tab. C Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, c. 20 In ogni caso è obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Incentivo Ma un altro incentivo, più visibile e remunerativo è previsto a favore dei lavoratori che, maturato il diritto alla pensione di anzianità, intendono proseguire l attività lavorativa. Per il periodo , al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalle leggi in vigore 9, possono rinunciare all accredito dei contributi per la pensione nell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive della stessa. In conseguenza viene meno ogni obbligo al versamento contributivo da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data di esercizio della facoltà di differire la pensione. La somma corrispondente ai contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata tale opzione viene corrisposta interamente al lavoratore. Tale somma è integralmente esentasse, in quanto non concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche Il ddl fa esplicito riferimento alle tabelle di cui all art. 59, c. 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che indicano i requisiti di età e di contribuzione per l accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti comuni e appartenenti alle categorie protette (operai ed equivalenti e precoci). 10 Il ddl di riforma ha appositamente inserito all art. 51, c. 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dai successivi provvedimenti, tra i redditi che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente: i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. Pagina 6 di 12

7 All atto del pensionamento, al lavoratore che avrà optato per la prosecuzione dell attività verrà corrisposta una pensione di importo pari a quello che gli sarebbe spettato alla data della prima finestra utile successiva all esercizio della facoltà, calcolato sulla base dell anzianità contributiva maturata fino allora e maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita intervenuta nel periodo di differimento. Il vantaggio della possibilità contenuta nel ddl in argomento, che non prevede limiti o condizioni né pone paletti all esercizio della facoltà, dovrebbe attrarre i lavoratori, che finora si sono mostrati piuttosto restii a questo tipo di opzione, che, per vero, secondo le vecchie formulazioni, non offrivano vantaggi tangibili. E ovvio che la pensione risentirà tuttavia del mancato versamento dei contributi. Conseguentemente il ddl abroga l articolo 75 della legge 23 dicembre 2000 n Sarà comunque compito di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) dare attuazione alla norme sull incentivo. Dal 2008 Dal 2008 le norme cambiano radicalmente, sia per le pensioni di anzianità (previste nel solo sistema retributivo), sia per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo. Dalle modifiche sono escluse le forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato 12. Il Governo poi è delegato a prevedere regimi speciali per i lavoratori che svolgono attività usuranti e a potenziare i benefici agevolativi per le lavoratrici madri. Rispetto alle modifiche alla normativa attuale, indicate di seguito, il ddl prevede tuttavia una possibilità di soluzioni alternative (con delega al Governo), sempre che sia rispettato l equilibrio finanziario a cui la riforma mira. Pensioni di anzianità Dal 2008, oltre ai 35 anni di contributi (rimanendo al riguardo immodificata la normativa attuale), occorreranno 60 anni di età per i lavoratori dipendenti e 61 per gli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La scansione fino al 2013 è fissata nella tabella A allegata al ddl. Dal 2014 i requisiti sono ulteriormente aumentati di un anno, sia per i dipendenti che per gli autonomi (a seconda dell andamento della spesa tuttavia tale ulteriore incremento potrà essere differito). Manca dunque, in difformità ai criteri finora seguiti in sede di riforme, la gradualità nel passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti, cosa che ha provocato non pochi dissensi tra i destinatari delle nuove norme. La critica più ricorrente infatti si concentra proprio su questo aspetto, al punto che viene rilevato che chi non aveva maturato i requisiti entro il 2007 anche per un solo giorno, dovrà attendere per il pensionamento tre anni in più. La possibilità di andare in pensione più giovane rimane solo per chi può vantare almeno 40 anni di contributi. 11 Dopo il non riuscito tentativo di cui all art. 1, c. 185 ss. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all art. 75, ha ancora riproposto la possibilità del differimento della pensione di anzianità. I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi quindi anche allora i pubblici dipendenti), che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, possono rinunciare alla copertura contributiva a partire dal periodo in cui si trattengono in servizio. Con la rinuncia del lavoratore viene meno l obbligo del datore di lavoro di versare i relativi contributi all assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive. Due le condizioni. Il lavoratore deve impegnarsi, al momento in cui esercita la rinuncia, a posticipare il pensionamento di almeno due anni. Il datore di lavoro e il lavoratore devono stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo corrispondente alla rinuncia. Dopo la prima possono intervenire altre rinunce al versamento contributivo, che possono anche essere di durata inferiore al biennio. Ovviamente ogni ulteriore rinuncia del lavoratore deve essere accompagnata dal corrispondente contratto di lavoro a tempo determinato di pari durata. Il trattamento pensionistico viene cristallizzato alla contribuzione maturata fino alla data della prima finestra (vale a dire, decorrenza) utile per la pensione dopo la rinuncia. L importo viene tuttavia adeguato con gli aumenti di perequazione automatica (scala mobile) maturati anno dopo anno. La rinuncia comporta che il lavoratore non sarà più soggetto alla trattenuta previdenziale per tutto il periodo di prosecuzione del lavoro. Più consistente è il vantaggio per le imprese: esse infatti potranno avvalersi del lavoro dei soggetti più anziani ed esperti, senza l esborso del contributo-pensione. 12 Gli enti privati di previdenza obbligatoria sono quelli di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n Pagina 7 di 12

8 TAVOLA 4 Requisiti per la pensione di anzianità Requisiti per la pensione di anzianità (tab. A allegata al ddl delega) Anno Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all Inps (età) Le vecchie regole sulla pensione di anzianità, quelle cioè vigenti prima dell entrata in vigore della legge di riforma, continuano ad applicarsi ai soggetti che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 1 marzo Dato che il ddl parla semplicemente di autorizzazione, si ritiene, conformemente a quanto accaduto per il passato, che, per beneficiare della deroga, non sia necessario che siano stati effettivamente versati i contributi volontari. Le disposizioni vigenti prima della riforma continueranno ad applicarsi, ma solo nel limite di dieci mila soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1 marzo 2004 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all art. 2, c. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, sempre alla data del 1 marzo 2004 i relativi accordi sindacali. Il monitoraggio sul numero delle domande sarà effettuato dall Inps, il quale, raggiunta la quota delle dieci mila, non procederà all esame di nuove domande. Una deroga è prevista anche per le donne. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono scegliere di andare in pensione di anzianità anche dopo il 2007 con le regole attuali (57 o 58 anni di età, a seconda che siano dipendenti o autonome, e 35 anni di contributi), a condizione che optino per la liquidazione del trattamento con il sistema contributivo. A fronte dell anticipo della pensione avranno perciò una penalizzazione economica, che si porteranno dietro per tutta la vita. Pagina 8 di 12

9 TAVOLA 5 Pensione di anzianità: così aumenta l età Pensione di anzianità: cosi aumenta l età 35 anni di contributi + età (anni) Regole attuali Anno Dipendenti Autonomi Dopo la riforma Anno Dipendenti Autonomi In alternativa al requisito dell età + contributi, i lavoratori dipendenti possono far valere, a prescindere dall età: 38 anni di contributi ( ), 39 ( ), 40 (dal 2008 in poi). Per gli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), il requisito alternativo è sempre di 40 anni di contributi. Pensioni contributive I requisiti per l accesso alla pensione cambiano anche per i lavoratori la cui pensione va liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Si tratta dei soggetti privi di copertura contributiva obbligatoria prima del 1996 che hanno iniziato l assicurazione da tale anno in avanti. Per loro dal 2008 non basteranno più 57 anni di età 13, ma ne occorreranno 60 per le donne e 65 per gli uomini, avendosi con ciò la parificazione con il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia in regime retributivo 14. Tali lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, se hanno maturato un anzianità contributiva di 40 anni, a prescindere da qualsiasi soglia di età, o di 35 anni in concorrenza dell età anagrafica prevista dalla tabella A allegata al ddl fino al 2013 aumentata di un anno dal 2014 in poi. Nelle stesse regole rientrano anche i lavoratori parasubordinati e i professionisti senza propria cassa previdenziale iscritti alla Gestione separata presso l Inps 15. Finestre Sempre dal 2008 si dimezzano gli accessi alla pensione di anzianità, le finestre, appunto, che vengono ridotte da quattro a due. Il regime degli accessi limitati viene esteso anche ai lavoratori di età inferiore a quella pensionabile interessati dalla nuova pensione contributiva. Stabilisce infatti il ddl che i lavoratori dipendenti di cui sopra, che accedono al pensionamento con età inferiore ai 65 anni, se uomini, e ai 60, se donne, se sono in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell anno, possono ottenere la pensione dal 1 gennaio dell anno successivo, sempre che abbiano compiuto i 57 anni di età entro il 31 dicembre dell anno precedente. Qualora maturino i requisiti entro il quarto trimestre dell anno, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo. 13 Art. 1, c. 20, legge 8 agosto 1995, n Art. 1, D.Lgs 30 dicembre 1992, n La Gestione separata è stata istituita dall art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n.335. Pagina 9 di 12

10 Il giro di vite riguarda anche per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) con età inferiore ai 65/60 anni: per chi ha maturato i requisiti entro il secondo trimestre dell anno la finestra si apre il 1 luglio dell anno successivo; chi li ha maturati entro il quarto trimestre può accedere al pensionamento il 1 gennaio del secondo anno successivo. TAVOLA 6 Nuove finestre di accesso alla pensione di anzianità Nuove finestre di accesso alla pensione di anzianità Categorie Maturazione dei requisiti Decorrenza pensione Lavoratori dipendenti Secondo trimestre 1 gennaio dell anno successivo (lavoratori con 57, o più, anni di età al 31 dicembre dell anno precedente) Lavoratori autonomi Quarto trimestre Secondo trimestre 1 luglio dell anno successivo a prescindere dall età 1 luglio dell anno successivo Quarto trimestre 1 gennaio del secondo anno successivo Rimangono invece in vigore le vecchie date di accesso per coloro che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione entro il 2007, scelgono di andare in pensione dal 2008 in poi. Così pure continuano a valere le regole speciali previste per il personale della scuola, che prevedono una sola finestra l anno fissata il 1 settembre 16. E delegata al Governo la definizione di termini di accesso alla pensione particolari per i soggetti che abbiano maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. ALTRI INTERVENTI Possono essere raggruppate in questo paragrafo le altre iniziative assunte dal ddl soprattutto in materia di razionalizzazione e riorganizzazione della macchina previdenziale. In alcuni casi si tratta di deleghe che dovranno essere attuate nei diversi tempi prestabiliti. Casellario delle posizioni previdenziali Sull esempio di quanto anni addietro era stato fatto per le posizioni pensionistiche, i cui dati vennero accentrati in unico Casellario presso l Inps, una analoga iniziativa il ddl ha assunto in merito alle posizioni contributive, e più in generale previdenziali, dei lavoratori. Anche questa volta presso l Inps, è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, con la funzione di raccogliere, conservare e gestire informazioni e dati relativi ai lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria, ai regimi obbligatori sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell Ago, ai regimi di previdenza obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti, e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei parasubordinati e dei professionisti senza propria cassa previdenziale. Insomma, il Casellario dovrà essere 16 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, c. 9. Pagina 10 di 12

11 implementato (nei tempi strettissimi previsti dal ddl) di tutte le notizie riguardanti i lavoratori iscritti a qualunque regime previdenziale a carattere obbligatorio, come espressamente il ddl precisa, a chiusura dell elenco, evidentemente per includere anche quelli eventualmente non citati. Non solo; vanno registrate anche le posizioni dei lavoratori iscritti ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. Il data base presso il Casellario, che costituisce l anagrafe generale delle posizioni assicurative alla quale possono accedere tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti che gestiscono la previdenza, consentirà di emettere l estratto conto contributivo e di calcolare la pensione nei casi di domanda sia della certificazione dei diritti acquisiti sia della pensione vera e propria. Altra funzione del Casellario sarà quella di monitorare lo stato dell occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi. A tale scopo dovrà raccogliere i dati delle denunce nominative degli assicurati relative alle assunzioni, variazioni e cassazioni dei rapporti di lavoro trasmesse dai datori di lavoro; le informazioni sui permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratore extracomunitari trasmesse dal ministero dell Interno; le informazioni sulle minorazioni o le malattie invalidanti secondo la classificazione dell Organizzazione mondiale della sanità trasmesse dalle varie istituzioni. Infine il Casellario dei lavoratori interagirà con il Casellario dei pensionati, soprattutto al fine di costituire una base per le previsioni e la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Enti di previdenza pubblici e privati Gli Enti previdenziali dovranno individuare, sulla base di direttive ministeriali, il settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di rivedere i termini di scadenza delle comunicazioni di inizio e fine dell attività e degli adempimenti contributivi. Ciò per permettere il tempestivo aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori. Sono in arrivo anche norme dirette a riordinare gli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria, al fine di conseguire una maggiore efficacia della loro azione e una riduzione dei costi gestionali. Quanto agli Enti privatizzati, è previsto un allargamento della loro sfera di azione, con la possibilità di istituire forme di tutela sanitaria integrativa e forme pensionistiche complementari. E poi loro attribuita la facoltà di accorparsi, nonchè di includere al loro interno altre categorie professionali similari di nuova istituzione e prive di tutela previdenziale. Testo unico delle leggi previdenziali Si torna a parlare di un vecchio progetto, già previsto nella riforma Dini del e rimasto nel cassetto per quasi dieci anni. Ora torna alla ribalta con la medesima connotazione di assoluta necessità, anzi di accresciuta necessità, viste le disposizioni che nel frattempo si sono affastellate in contenitori normativi il più delle volte eterogenei, prive di raccordo tra di loro e spesso incomplete e contraddittorie. Entro diciotto mesi dall entrata in vigore della legge delega il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale. Tale corpo di norme dovrà essere improntato a una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, alla semplificazione delle procedure amministrative, all armonizzazione delle aliquote contributive, alla revisione delle norme vigenti in materia sia di contribuzione che di prestazioni, alla semplificazione e razionalizzazione delle norme previdenziali riguardanti il settore agricolo armonizzandole a quelle che regolano gli altri settori. 17 Art. 3, c. 21, legge 8 agosto 1995, n Pagina 11 di 12

12 GLOSSARIO Scala mobile La scala mobile o contingenza è l istituto che incrementa la retribuzione ogni volta che varia il costo della vita. La sua funzione fondamentale è di garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni e metterle al riparo dall'aumento del costo della vita. La scala mobile è stata un'esperienza originale italiana. La storia della scala mobile inizia con l'accordo interconfederale del 6 dicembre 1945 e termina definitivamente con l'accordo interconfederale del 31 luglio Dal 1/07/99 è stata conglobata in paga base. Finestra d uscita Le date di apertura della finestra d uscita determinano il termine iniziale a decorrere dal quale il lavoratore che abbia maturato sia i requisiti contributivi che anagrafici può richiedere l erogazione del trattamento pensionistico. La pensione decorre dalla apertura della finestra, purchè la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. Copyright Ipsoa Editore S.r.l. Fonte: Diritto e Pratica del lavoro-settimanale di amministrazione e gestione del personale, Ipsoa Editore Pagina 12 di 12

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