POR PUGLIA MIS. 4.5 TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
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1 POR PUGLIA MIS. 4.5 TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI COMPARTI PRODUTTIVI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI COMPARTO OLEARIO a) all ammodernamento tecnico, tecnologico e strutturale dei frantoi esistenti per la produzione di olio extravergine di olive prodotte nelle aree delimitate a DOP, attraverso l adozione di livelli innovativi certi, anche nei riguardi del risparmio energetico e della risorsa idrica; b) all acquisto di adeguate linee di imbottigliamento, di confezionamento e di packaging per favorirne la commercializzazione; c) alla trasformazione delle olive ottenute con il metodo dell agricoltura biologica, compresi l imbottigliamento, il confezionamento e il packaging del prodotto finito (sono consentiti sia nuove realizzazioni sia potenziamenti di impianti esistenti). d) alla delocalizzazione di impianti esistenti di trasformazione delle olive prodotte nelle aree delimitate a DOP. La delocalizzazione deve essere subordinata esclusivamente da ordinanze di spostamento dell'amministrazione pubblica o disposizioni perentori della stessa Amministrazione; e) alla realizzazione di nuove capacità di trasformazione mediante l utilizzazione di quelle rese disponibili o a seguito di azioni di concentrazione di imprese esistenti con abbandono di pari capacità, oppure a seguito di chiusura di impianti esistenti. In linea generale, gli interventi finanziabili non possono determinare un incremento della produzione totale dell'olio degli impianti di trasformazione interessati (fa eccezione l olio extravergine ottenuto da olive biologiche) OLIVE DA MENSA a) all ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti teso ad introdurre processi innovativi sia per le olive destinate al consumo fresco sia per le olive destinate alla trasformazione industriale; b) alla razionalizzazione degli impianti esistenti attraverso azioni di concentrazione di imprese esistenti con realizzazione di capacità di lavorazione/trasformazione pari a quella abbandonata. c) alla realizzazione di nuove capacità di lavorazione/trasformazione mediante l utilizzazione di quelle rese disponibili seguito di chiusura di impianti esistenti. In tal caso, non possono essere utilizzate capacità di trasformazione rese disponibili a seguito di chiusura di impianti in data antecedente a quella del 1 gennaio 2000; d) all investimenti finalizzati all adeguamento degli impianti esistenti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9001 ed in base ai sistemi di gestione ambientale ISO 14001; e) alla delocalizzazione di impianti esistenti, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici).
2 COMPARTO VINICOLO a) all ammodernamento tecnico, tecnologico e strutturale delle cantine esistenti per la produzione di vini di qualità DOC, DOCG, IGT e Biologico attraverso l adozione di livelli innovativi certi, anche nei riguardi del risparmio energetico e della risorsa idrica; b) all acquisto di adeguate linee di imbottigliamento, di confezionamento e di packaging per favorirne la commercializzazione; c) alla trasformazione delle uve ottenute con il metodo dell agricoltura biologica, compresi l imbottigliamento, il confezionamento e il packaging del prodotto finito (sono consentiti sia nuove realizzazioni sia potenziamenti di impianti esistenti). d) alla delocalizzazione di impianti di trasformazione esistenti di produzione di vini di qualità DOC, DOCG, IGT e Biologico, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici); e) alla realizzazione di nuove capacità di trasformazione mediante l utilizzazione di quelle rese disponibili o a seguito di azioni di concentrazione di imprese esistenti con abbandono di pari capacità, oppure a seguito di chiusura di impianti esistenti. COMPARTO ORTOFRUTTICOLO PRODOTTI ORTICOLI a) alla realizzazione, ampliamento, adeguamento tecnologico di impianti orticoli non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri; b) all ampliamento e potenziamento di impianti orticoli pari alle capacità abbandonate a seguito di concentrazione di imprese di lavorazione/trasformazione, al fine di favorire la concentrazione delle imprese medesime. Non sono ammessi interventi di ampliamento e/o di potenziamento di capacità inferiori o superiori a quelle abbandonate a seguito di concentrazione di imprese; c) a favorire la produzione di prodotti orticoli di gamme superiori, ivi compresi il confezionamento, il packaging e lo stoccaggio in regime di freddo; d) all adeguamento degli impianti di lavorazione e di trasformazione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), e a garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera; e) alla trasformazione del pomodoro da industria, ivi compresi i prodotti innovativi. Le nuove capacità di trasformazione del pomodoro devono essere attuate, nel complesso, fino ad un massimo del 10% dell attuale produzione destinata alla trasformazione in regione. Tale incremento della capacità produttiva potrà riguardare la produzione di pomodori pelati a pezzi, pomodori non pelati o a pezzi, polpa o salsa da pizza, succhi e sughi di pomodoro compresi i passati (analisi degli sbocchi di mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici della Puglia); f) alla delocalizzazione di impianti di trasformazione del pomodoro esistenti, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici). PRODOTTI FRUTTICOLI I Prodotti oggetto di interventi sono: uva da tavola allo stato fresco, ad esclusione della trasformazione in succhi di uva; ciliegie; mandorle; pesche; albicocche; susine (analisi degli sbocchi di mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici della Puglia). Non sono agevolabili investimenti per la produzione di pesche e di albicocche sciroppate. Interventi ammissibili:
3 a) realizzazione, ampliamento, adeguamento tecnologico di impianti frutticoli non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri; b) ampliamento e potenziamento di impianti frutticoli pari alle capacità abbandonate a seguito di concentrazione di imprese di lavorazione/trasformazione, al fine di favorire la concentrazione delle imprese medesime. Non sono ammessi interventi di ampliamento e/o di potenziamento di capacità inferiori o superiori a quelle abbandonate a seguito di concentrazione di imprese; c) interventi per favorire la produzione di prodotti frutticoli di gamme superiori, ivi compresi il confezionamento, il packaging e lo stoccaggio in regime di freddo; d) investimenti finalizzati all adeguamento degli impianti di lavorazione e di trasformazione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), e a garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera; COMPARTO CEREALICOLO-SEMENTIERO a) alla realizzazione e ammodernamento di impianti per la selezione e il confezionamento delle sementi di grano duro certificate e di altri cereali a favore di produttori riuniti in organismi associativi e costituiti in maggioranza da produttori agricoli, e cioè le cooperative agricole, i consorzi anche di cooperative agricole, le associazioni di produttori agricoli riconosciute; b) al solo ammodernamento degli impianti di selezione esistenti a favore di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a); In ogni caso, gli interventi nel comparto devono essere concentrati nelle aree di produzione dei cereali. COMPARTO CEREALICOLO (GRANO DURO) a) all ammodernamento delle strutture di stoccaggio esistenti anche mediante innovazioni tecnologiche, e con particolare riferimento agli aspetti sanitari e al mantenimento delle differenze qualitative/territoriali della granella; b) all ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di macinazione esistenti per capacità pari a quelle abbandonate a seguito di concentrazione; c) alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione e di nuovi impianti di stoccaggio di grano duro, oppure per il loro trasferimento in sede diversa, relativamente ai soli prodotti biologici e di prodotti di qualità certificataai sensi della normativa comunitaria (DOP), COMPARTO CARNE a) alla realizzazione di impianti tecnici e tecnologici per il sezionamento dei quarti e la preparazione di carne bovina, ovi-caprina e bufalina già macellata in strutture autorizzate, con conservazione in apposite celle frigorifere per la sua commercializzazione e vendita, con esclusione di interventi in ambito di singole aziende agricole. Gli interventi non dovranno determinare un aumento della capacità produttiva di base del comparto; b) alla realizzazione di impianti di lavorazione, sezionamento e frigo-conservazione della carne suina di qualità (tipica o a forte connotazione di tipicità), già macellata in strutture autorizzate. Gli interventi non dovranno determinare un incremento della capacità produttiva di base del comparto. c) alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) e biologici. d) a determinare un aumento della capacità di conservazione della carne;
4 e) all adeguamento degli impianti di lavorazione della carne ai sistemi di gestione qualità in base alle norme ISO 9001, ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme ISO 14001; e all implementazione del sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire le informazioni previste dalla normativa vigente. COMPARTO LATTIERO-CASEARIO (trasformazione di solo latte bufalino) a) alla produzione di prodotti lattiero-caseari freschi e di formaggi (purché l elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali), e di prodotti a marchio DOP/IGP (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), nonché di prodotti biologici, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. b) all introduzione di linee di confezionamento, di porzionamento e di prodotti innovativi; c) al miglioramento qualitativo delle produzioni e differenziazione produttiva finalizzati ad ottenere prodotti finiti a denominazione di origine o biologici. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Organismi associativi e loro Consorzi ovvero imprese costituite da persone fisiche o giuridiche cui incombe l'onere finanziario degli investimenti. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI AIUTI - Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca. - Dimostrazione della redditività dell'impresa, che è evidenziata quando la stessa, utilizzando l ultimo bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese, presenta un valore di ROI (Return On Investment) pari almeno a quelli di seguito indicati per ciascuno dei comparti produttivi interessati: Oleario: 2,36; Vinicolo: 2,40; Ortofrutticolo: 1,76; Cerealicolo - Sementiero: 2,64; Cerealicolo (grano duro): 1,76; Carne: 2,20; Lattiero-Caseario: 2,0. Nel caso del Comparto Oleario, a causa delle alternanze produttive, l'indice di redditività può essere determinato adottando la media dei valori dei ROI calcolati utilizzando i bilanci al massimo degli ultimi quattro anni approvati e depositati, oppure degli anni inferiori a quattro in dipendenza della pari vita dell impresa. Per le imprese appena costituite e prive di bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, il livello di redditività deve essere rappresentato, nella fase exante, a mezzo di bilanci prospettici, mentre dovrà essere effettivamente conseguito all entrata a regime delle attività mediando i valori caratteristici del ROI del terzo, quarto e quinto bilancio successivi all anno degli accertamenti finali di regolare esecuzione. - Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, sanità e benessere degli animali, conformemente alle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia. COSTO TOTALE E TIPOLOGIA DELLE SPESE INVESTIMENTO MINIMO E MASSIMO AMMISSIBILE PER PROGETTO L'investimento minimo ammissibile per singolo progetto, ivi comprese le spese generali, non può essere inferiore: - per la costruzione ex novo di impianti di lavorazione/trasformazione e per il trasferimento di quelli esistenti, a ,00 di euro;
5 - per tutte le altre tipologie di intervento, al di fuori della costruzione ex novo e dei trasferimenti, a ,00 euro. L investimento massimo ammissibile per singolo progetto, invece, deve essere contenuto: - per la costruzione ex novo e per il trasferimento di quelli esistenti, in ,00 di euro; - per tutte le altre tipologie di intervento, al di fuori della costruzione ex novo e dei trasferimenti, in ,00 di euro. SPESE AMMISSIBILI: a) Costruzione di beni immobili e/o miglioramento strutturale e tecnico di quelli esistenti (in caso di abitazione per il custode, la superficie massima consentita è di mq 100); b) Acquisto di beni immobili (nel caso l'acquisto fosse ritenuto più conveniente della costruzione ex novo), per essere adeguatamente adattati ed attrezzati per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, fatta esclusione dei terreni, anche quelli circostanti gli immobili oggetto di agevolazioni, e degli opifici di lavorazione/trasformazione prodotti agricoli. c) Delocalizzazione/trasferimento delle strutture di lavorazione/ trasformazione, volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione, degli impianti determinato esclusivamente da ordinanze di spostamento dell'amministrazione pubblica o da disposizioni perentorie della stessa Amministrazione. L aiuto non è concesso sul costo per il trasferimento dei macchinari e delle attrezzature, il loro smontaggio e rimontaggio, ma solamente sulla costruzione della parte edile e dotazione degli impianti fissi quale elettrico, idrico, e fognante, oltre che sulle eventuali opere di ammodernamento tecnologico. I nuovi impianti di trasformazione devono mantenere la stessa potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano, e questi ultimi dovranno essere definitivamente chiusi al massimo alla data di messa in attività dei nuovi opifici; d) Acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, compreso le dotazioni informatiche impianti telefonici e di sicurezza; e) Acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica tramite locazione finanziaria (leasing). f) Spese generali nella misura massima del 12% del totale delle spese ammissibili per investimenti materiali. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALL'INVESTIMENTO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE Il valore totale massimo del contributo pubblico concedibile, erogato sotto forma di contributo in conto capitale, non può superare il 50% del costo totale ritenuto ammissibile al sostegno. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere pari alla differenza tra il costo totale di investimento ritenuto ammissibile all aiuto e il contributo pubblico concesso; essa non può essere inferiore al 50% del costo totale medesimo. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO 1) Business-plan, 2) Certificato della C.C.I.A.A. dei soggetti beneficiari del contributo pubblico, attestante l'iscrizione, la vigenza, le informazioni ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ( antimafia ), l inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o concordato preventivo e l inesistenza di procedimenti che potrebbero determinare una delle predette procedure; 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla sostenibilità della quota finanziaria di competenza del beneficiario, cioè della parte non finanziabile con pubblico intervento;
6 4) Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le Società e le Cooperative agricole; 5) Iscrizione delle Cooperative alla "Sezione Agricola" del Registro prefettizio; 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della Cooperativa agricola in merito al numero dei soci interessati all iniziativa progettuale, della superficie agricola condotta dagli stessi e dei Comuni interessati, della produzione conseguibile specificando la tipologia dei prodotti, e della quantità impegnata al conferimento; 7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla quantità di prodotto agricolo di base ottenibile attraverso regolari contratti di fornitura con i vari produttori agricoli, specificandone la durata che deve essere non inferiore a tre anni (i contratti possono avere anche validità annuale prorogabile per altri due anni) a partire dall entrata in funzione dell impianto o dal compimento degli interventi in caso di ammodernamento tecnologico, con obbligo del ritiro del prodotto alle migliori condizioni di mercato. La dichiarazione è resa qualora la fornitura stessa non fosse assicurata da obbligo statutario; 8) Verbale del Consiglio di Amministrazione delle Società e delle Cooperative che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di aiuto pubblico. 9) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al costo totale previsto per la realizzazione delle opere programmate, al netto dell IVA, specificando in dettaglio la tipologia delle spese afferenti le opere edili ed affini; gli impianti tecnici fissi quali quelli elettrici, idrici, fognanti, depurativi, celle frigorifere; gli impianti tecnologici di lavorazione/trasformazione; le attrezzature comprese quelle per la movimentazione interna; l eventuale acquisto di immobili; le spese generali pari al massimo al 12% delle spese per investimenti materiali. I prezzi unitari per opere edili ed affini, che saranno poi esposti in computo metrico a seguito di effettivo finanziamento del progetto, dovranno essere dedotti dal prezziario vigente del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari; i prezzi dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature devono essere dedotti da appositi preventivi, che saranno presentati in caso di effettivo finanziamento del progetto; il prezzo di acquisto di immobili deve essere dedotto da apposita perizia giurata che sarà presentata sempre in caso di effettivo finanziamento del progetto. Con la stessa dichiarazione dovrà essere assunto l impegno ad assicurare la conformità tra le spese in dettaglio ivi riportate e quelle corrispondenti che saranno esplicitate negli atti tecnici esecutivi; 10) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: a) l impegno a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità e di benessere degli animali conformemente alle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie; b) la ubicazione dell iniziativa progettuale con riferimento alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai Parchi Nazionali e Regionali, alle Riserve Naturali Statali e alle Riserve Regionali ; 11) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l impresa beneficiaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice Privacy autorizza la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, leicità e trasparenza, e nel rispetto delle norme di sicurezza.
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