ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

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1 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Consultazione pubblica per l adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici Il metodo tariffario transitorio Risposte ai quesiti del documento per la consultazione 290/2012/R/IDR dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas 1

2 INDICE DEL DOCUMENTO 1. PREMESSA 1.1 Il Gruppo AQP 2. INQUADRAMENTO GENERALE 2.1 Le tariffe applicate 2.2 Le infrastrutture gestite da AQP 3. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR 3.1 Osservazioni di carattere generale 3.2 Osservazioni puntuali 2

3 1. PREMESSA Acquedotto Pugliese SpA (AQP), manifestando apprezzamento per l apertura dimostrata dall Autorità verso alcune proposte avanzate in occasione della precedente consultazione, rileva che su alcuni temi permangono delle criticità ed è, quindi, necessario un loro ulteriore approfondimento al fine di giungere ad un equilibrio tra le diverse esigenze delle parti coinvolte (utenti, gestori, e finanziatori). Le osservazioni riportate di seguito infatti, mirano ad assicurare sia la sostenibilità economicofinanziaria del soggetto gestore che la realizzazione degli ingenti investimenti di cui necessita il settore al fine di migliorare, al minor costo possibile, la qualità del servizio fruito dagli utenti ed allo stesso tempo tenendo in debita considerazione le istanze provenienti dalle istituzioni finanziarie. Si evidenzia, infine, che alcuni importanti argomenti vengono affrontati nel DCO solo sotto l aspetto qualitativo e, conseguentemente, sarà per essi necessario un ulteriore approfondimento. 1.1 Il Gruppo AQP Il gruppo Acquedotto Pugliese SpA opera nel settore dei servizi idrici con un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti residenti ed è costituito dalle seguenti società operative: Pura Acqua srl che assicura la conduzione di alcuni impianti di potabilizzazione; Pura Depurazione srl che assicura la conduzione degli impianti di depurazione; Aseco SpA che assicura la conduzione di un impianto per la produzione di compost di qualità mediante trattamento di fanghi di depurazione e FORSU. L AQP ha assunto l attuale forma societaria a seguito dell emanazione del D.Lgs. 141/99 e s.m.i., con il quale le sono state affidate fino al 31 dicembre 2018 le finalità già attribuite all Ente Autonomo per l Acquedotto Pugliese (EAAP) ed effettua le seguenti attività: gestisce il servizio idrico integrato nell ATO Unico Puglia ai sensi della Convenzione di gestione sottoscritta nel 2002 ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione (acqua all ingrosso) per alcuni Comuni pugliesi; gestisce il servizio idrico in alcuni Comuni della Campania ricadenti nell ATO 1 Campania Calore Irpino; 3

4 assicura l approvvigionamento all ingrosso di risorsa idrica ad Acquedotto Lucano SpA, gestore del servizio idrico integrato nell ATO Unico Basilicata. L espletamento di tali attività avviene attraverso la gestione di un complesso sistema interconnesso di acquedotti che assicura l approvvigionamento della risorsa prevalentemente da fonti esterne alla Regione Puglia ed il vettoriamento della stessa, tramite opere di grande adduzione, verso i territori gestiti da AQP. Si evidenzia che lo schema di approvvigionamento e grande vettoriamento interregionale gestito da questa Società, con sistemi ad uso plurimo posti a monte del sistema potabile, rappresenta un unicum a livello nazionale. A causa delle note caratteristiche idrogeologiche della Puglia, infatti, l Acquedotto Pugliese preleva la gran parte delle proprie risorse idriche da fonti extraregionali quali sorgenti (grandi derivazioni del Sele Calore e di Cassano Irpino in Campania) e invasi (Pertusillo e Sinni in Basilicata) oltre che da prelievi da falda sotterranea in Puglia. 2. INQUADRAMENTO GENERALE 2.1 Le tariffe applicate Il 30 settembre 2002 è stata sottoscritta, ai sensi del DLgs n. 152/99, la Convenzione per l affidamento ad AQP della gestione del servizio idrico integrato in Puglia fino al 31 dicembre La costituzione dell Autorità d'ambito Territoriale per la Puglia (AATO Puglia) è avvenuta il 20 dicembre 2002 attraverso la stipula della Convenzione per la cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali nell ATO della Regione Puglia. Sino al 2002 AQP ha applicato a tutte le gestioni (Puglia, Basilicata e Campania) la tariffa CIPE. Dal 1 gennaio 2003 nell ATO Puglia è stata applicata la tariffa determinata secondo quanto stabilito con D.M. LL.PP. del Nello stesso anno sono state avviate le attività finalizzate al trasferimento del ramo d azienda lucano all'acquedotto Lucano SpA. 4

5 Nel 2004, conformemente a quanto previsto dall Accordo di Programma (ex art. 17 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36), è stato approvato l Atto d Intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per la definizione della tariffa dell acqua all ingrosso all AATO Basilicata. In conclusione, le tariffe attualmente applicate da AQP sono: la tariffa CIPE per le gestioni salvaguardate ricadenti nell ATO Calore Irpino; la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato nell ATO Puglia; la tariffa per l approvvigionamento di acqua all ingrosso determinata ai sensi del citato Accordo di Programma. 2.2 Le infrastrutture gestite da AQP Diversi sono stati gli Enti pubblici che hanno contribuito, nel corso di un secolo, alla realizzazione e al finanziamento delle infrastrutture attualmente affidate in gestione ad AQP. L assetto proprietario dei beni in godimento da parte di AQP va delineato alla luce delle interpretazioni fornite dal Ministero dei Lavori Pubblici con propria nota del 22 maggio 1982, dal Ministero delle Finanze con proprie note del 26 maggio e del 7 agosto 1982, nonché dalla Corte dei Conti con la Determinazione n. 21/97, secondo le quali gli acquedotti sono di proprietà del soggetto che ha finanziato la loro costruzione. Pertanto, la titolarità dei beni che il D.Lgs. 141/99 e s.m.i. ha attribuito in uso ad AQP a titolo gratuito è dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, a seconda del soggetto che ne ha finanziato la costruzione. Lo schema operativo, attraverso il quale sono state realizzate molte opere idriche, prevedeva che la costruzione avvenisse generalmente attraverso l EAAP sulla base di concessioni di costruzione rilasciate dallo Stato, che peraltro provvedeva a finanziarle. Si segnala che solo la Cassa per il Mezzogiorno e l Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno (che ha sostituito la stessa Cassmez) hanno consentito, nel tempo, la realizzazione di oltre 650 progetti speciali in Puglia e Basilicata finalizzati ad aumentare la disponibilità della risorsa idrica. 5

6 Si rammenta che tali Istituti furono creati per superare i limiti posti dalla settorialità delle competenze delle Amministrazioni ordinarie e dall annualità del finanziamento della spesa pubblica in modo da impostare ed attuare un intervento intersettoriale e a lungo termine di opere infrastrutturali a carattere straordinario nel Mezzogiorno. Tali Istituti erano provvisti di una propria organizzazione nazionale, gestivano direttamente l erogazione dei finanziamenti a fondo perduto ed erano dotati di una propria contabilità analitica per ogni progetto finanziato. Per opere di importanza strategica particolarmente complesse o nei casi in cui fosse difficoltoso individuare un unico Ente concessionario (ad es. vasti schemi regionali o interregionali), la Cassa per il Mezzogiorno ha persino realizzato le opere in gestione diretta, svolgendo dunque essa stessa i compiti di Stazione appaltante ed esecutrice. Tuttavia, in seguito alle note vicissitudini di soppressione di tali Istituti, molte opere, realizzate con detti fondi e già in uso da parte di Acquedotto Pugliese, e tuttora in gestione, non furono formalmente trasferite con appositi Decreti alle Regioni competenti e, quindi, ad Acquedotto Pugliese quale soggetto gestore. 3. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR 3.1 Osservazioni di carattere generale Si riportano di seguito alcune osservazioni di carattere generale in merito ad aspetti ritenuti rilevanti che questa Società ritiene opportuno evidenziare all Autorità Oneri finanziari per contributi a fondo perduto Come già argomentato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR, si ribadisce la necessità che siano riconosciuti oneri finanziari anche sui contributi a fondo perduto (pubblici e privati). Tale proposta viene sostenuta in considerazione dei rischi legati alla realizzazione di opere che non sempre sono coperti integralmente dal finanziamento e che, in considerazione della complessità dell opera e della relativa onerosità, possono assumere valori riguardevoli. 6

7 In particolare, in merito ai rischi si possono citare: incrementi dei costi dell intervento per variazione dei prezzi in corso d opera; danni per causa di forza maggiore (eventi calamitosi); maggiori costi per rispetto di norme sopravvenute; ritardi connessi alla accettabilità sociale dell opera; definanziamento dell opera per decorrenza dei termini di rendicontazione; ritardi nell erogazione dei finanziamenti (esempio blocco per patto di stabilità o dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell Ente finanziatore); contenziosi nella procedura di gara e realizzazione degli interventi; morosità nel caso di finanziamenti con fondi privati. Non considerare tali rischi potrebbe minare l equilibrio economico e finanziario di quei soggetti che gestiscono schemi idrici particolarmente complessi ed estesi, anche a carattere interregionale (come nel caso di AQP). Conseguentemente, si propone che venga riconosciuto un onere finanziario anche sui contributi a fondo perduto. Naturalmente, tale onere dovrebbe essere più basso rispetto a quello riconosciuto per gli investimenti a carico del gestore. Il tasso riconosciuto potrebbe oscillare in un prefissato intervallo per tener conto della complessità delle opere realizzate dai differenti gestori Vite utili delle infrastrutture ed ammortamenti In merito alle vite utili proposte dall Autorità, si ribadiscono le forti criticità che derivano dall allungamento (in alcuni casi molto significativo) dei tempi di ammortamento rimandando per il dettaglio delle argomentazioni al documento trasmesso da questa Società in risposta al DCO 204/2012/R/IDR Terminal value I soggetti finanziatori tendono a non finanziare i piani di investimento di quelle società che non sono in grado di ripagare completamente i finanziamenti ricevuti entro il termine di scadenza della concessione, in quanto attribuiscono scarso valore all attuale disciplina del terminal value. 7

8 Per effetto delle modifiche proposte dall Autorità, in merito alle nuove vite utili delle immobilizzazioni, il valore residuo (terminal value) dei beni realizzati e non ancora ammortizzati a fine concessione tenderà a crescere. A tale proposito questa Società, pur apprezzando quanto riportato al paragrafo 3.60 del documento oggetto di consultazione, rappresenta la necessità che la regolamentazione del riconoscimento da parte del gestore subentrante del terminal value, venga sancita in maniera certa e secondo le indicazioni derivanti dagli Istituti Finanziari. In tal modo, si potrà incrementare la bancabilità e ridurre il costo di finanziamento dei piani di investimento nei casi in cui, come per AQP, la concessione sia prossima alla scadenza (2018) Allacciamenti La Convenzione per la gestione del SII nell AATO Puglia sottoscritta nel 2002 e tuttora in vigore prevede espressamente che le spese di allacciamento non rientrano nel computo della tariffa d ambito e pertanto restano a carico dei soggetti richiedenti l allacciamento alle reti e, di conseguenza, l attuale articolazione tariffaria applicata da questa Società non prevede una voce relativa agli allacciamenti. Nell attuale scenario, pertanto, la proposta dell Autorità di considerare i ricavi degli allacciamenti per la definizione dell ARIC al 100% rappresenta una notevole discontinuità e potrebbe comportare notevoli problematiche per AQP, oltre a disincentivare la fornitura del servizio precedentemente offerto. In particolare, si evidenziano le seguenti principali criticità: l attuale quadro normativo di riferimento, così come ricostruito da AGCM nel provvedimento A395/2008, prevede chiaramente che la tariffa deve costituire il corrispettivo del servizio idrico e non anche quello per la realizzazione degli allacciamenti; l attuale giurisprudenza costituzionale prevede che l intervento sui prezzi dei servizi, per non porsi in contrasto con diverse norme costituzionali, debba riconoscere al fornitore del servizio un equo profitto; 8

9 Inoltre, la volontà dell Autorità di stabilire in modo aprioristico, già nel metodo transitorio, le attività che concorrono o meno alla determinazione del VRG, non consentendo ai gestori di avere un tempo congruo per adeguare le proprie attività alla nuova struttura dei ricavi, appare quantomeno in contrasto con il principio della ragionevolezza e di salvaguardia dei contratti in essere Recupero partite pregresse a valere sugli anni successivi In tutti i casi in cui vi sia un recupero di partite pregresse è necessario che sia il metodo transitorio sia, a maggior ragione, quello definitivo, prevedano il riconoscimento degli oneri finanziari standard e non dell inflazione. A causa del ritardo temporale dei flussi finanziari, infatti, il soggetto gestore avrà necessità di fare provvista finanziaria il cui costo andrà necessariamente riconosciuto per non minare, in ultima analisi, l equilibrio economico e finanziario della gestione. Naturalmente, tale considerazione va fatta anche nel caso dei Meccanismi di salvaguardia di cui al par. 4 del documento oggetto di consultazione Trattamento contabile e fiscale delle differenze tariffarie 2011 e 2012 Il recupero delle differenze tariffarie rispettivamente del 2011 (21/7-31/12) e del 2012 con le tariffe del 2013 e del 2014 presenta delle criticità contabili e fiscali e necessita di essere regolata in maniera puntuale al fine di creare un omogeneità di trattamento e di rischi di sanzioni fiscali a seguito di differenti interpretazioni da parte dei verificatori. Il problema è relativo a quale sia la competenza, contabile e fiscale, del recupero. A parere di AQP, in coerenza con i corretti principi contabili la competenza è dell anno in cui vi è la correlazione tra costi e ricavi e l importo del recupero è certo e preciso. Infatti, il principio contabile OIC 11 in tema di competenza stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi. 9

10 Nel caso del settore idrico, la correlazione tra costi e ricavi è particolarmente enfatizzata, in quanto i costi sono uno degli elementi più importanti nella determinazione dei ricavi regolamentati. Dal punto di vista fiscale, a parere di AQP, rileva l art. 109, comma 1, del DPR 917/86 che fa esplicito riferimento al rispetto del principio della Competenza Economica, temperato dai requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità. In merito all esistenza degli elementi di certezza e determinabilità alla data di chiusura dell esercizio, la risoluzione. Min. 11/3/1981 n. 9/375 stabilisce che la certezza dell esistenza e l oggettiva determinabilità dell ammontare sono determinati da atti o documenti probatori che consentono la qualificazione oggettiva non basata su stime discrezionali. Alla luce di quanto brevemente esposto e considerato che il bilancio relativo all esercizio 2011 è ormai chiuso e che, comunque, alla data del 31 dicembre 2011 non esistevano elementi di certezza e di determinabilità per la sua rilevazione, le differenze tariffarie relative all esercizio 2011 devono essere imputate nell esercizio 2012, anno in cui si acquisiscono gli elementi di certezza e determinabilità con l approvazione del nuovo sistema tariffario provvisorio. Le differenze tariffarie relative al 2012, per i medesimi motivi di certezza e determinabilità e per il principio di correlazione dei costi e dei ricavi, dovranno essere riflesse necessariamente nell esercizio 2012 nell ambito degli ordinari ricavi delle vendite e prestazioni. Per garantire omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale ed evitare incertezze derivanti da differenti interpretazioni, che potrebbero determinare sanzioni fiscali, sarebbe necessario che l Autorità richiami i principi di competenza economica nel proprio documento ed, idealmente, detti tutti gli elementi per determinare in modo certo, preciso e non più modificabile i ricavi regolamentati 2012 entro il 31/12/2012, in modo tale da scongiurare ogni possibile dubbio interpretativo. In ogni caso, al fine di considerare i recuperi tariffari secondo i principi enunciati, tali elementi andranno forniti al massimo entro la predisposizione del progetto di bilancio che per le società quotate avviene entro febbraio. Lo sconfinamento a febbraio garantirebbe la competenza economica/contabile ma potrebbe creare qualche dubbio sul versante fiscale. 10

11 3.1.7 Modalità di definizione di IMN In merito alle modalità di definizione del IMN (vedi par del documento oggetto di consultazione), appare opportuno che la decurtazione del fondo di svalutazione crediti, a valere dal 2014, sia di importo pari a quanto effettivamente riconosciuto tra i costi operativi come perdite su crediti. Infatti, l importo accantonato al fondo svalutazione crediti potrebbe essere superiore e questo determinerebbe un irragionevole penalizzazione del gestore. 3.2 Osservazioni puntuali Q1. Si condividono le proposte dell Autorità in relazione ai recuperi delle partite pregresse, afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le proprie osservazioni. Si prende atto dell interpretazione fornita (vedi par. 3.8 del documento oggetto di consultazione) in merito ad un intervento dell Autorità avente portata meramente ricognitiva e non concretamente innovativa con un potere tariffario vincolato a dare mera esecuzione all esito referendario attraverso l eliminazione dell adeguata remunerazione del capitale investito (in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 116/11) ed assicurando allo stesso tempo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ai sensi di quanto previsto dall art. 154 del DLgs n. 152/06 (norma residua ai sensi di quanto sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2011). E opportuno evidenziare, in ogni caso, che limitare il riconoscimento di eventuali conguagli e recuperi pregressi a quelli deliberati dalle AATO al 31 dicembre 2011 rischia di violare diritti legittimamente acquisiti nel corso del Significherebbe, infatti, ignorare completamente l attività deliberativa svolta nel corso di quest anno dalle AATO che, in maniera assolutamente legittima e, anzi, dovuta, hanno provveduto a riconoscere ai soggetti gestori eventuali conguagli e recuperi di somme dovute e previste dalle convenzioni in essere, senza che siano previsti dall AEEG strumenti alternativi di recupero. 11

12 Si propone, pertanto, che vengano recepite, già a valere sulla tariffa del 2013, le partite pregresse afferenti gli anni fino al 2011 derivanti da determinazioni assunte dalle AATO in data antecedente all emanazione del metodo transitorio da parte dell Autorità ovvero dalla pubblicazione del DPCM previsto dall articolo 21, comma 19, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011. Per quanto attiene invece le deliberazioni assunte nel 2012, prima dell approvazione del metodo transitorio ovvero dalla pubblicazione del citato DPCM, ma riguardanti fatti straordinari come l ampliamento del perimetro del servizio o conseguenti a rinnovi di contratti/concessioni, le stesse devono essere prese in considerazione ai fini della definizione dei costi operativi e della definizione del fattore Y. Ove ciò non avvenisse, il gestore non avrebbe nessun interesse ad assumere in gestione nuovi abitati per i quali i costi di gestione sono maggiori rispetto ai possibili ricavi e/o ad assumere maggiori oneri connessi al rinnovo di determinati contratti/concessioni (legati ad esempio a forme di indennizzo territoriali per l approvvigionamento idrico). Q2. Si condivide la proposta dell Autorità, in ottemperanza del D.P.R. n. 116/11, di espungere dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 2011 corrispondente all adeguata remunerazione del capitale, come quantificata e applicata ai sensi del presente documento? Sempre con riferimento all interpretazione fornita dall Autorità (vedi par. 3.8 e risposta al Q1 del presente documento di consultazione) in merito ad un intervento della stessa avente portata meramente ricognitiva e non concretamente innovativa con un potere tariffario vincolato a dare mera esecuzione all esito referendario, appare comunque in contraddizione l applicazione di due diverse metodologie pre e post Infatti, sarebbe opportuno che già a partire dal 2011 venga adottata la stessa metodologia prevista per gli anni a partire dal 2012 con eventuali correttivi trattandosi di un anno già decorso. Tuttavia non si può derogare dal principio generale di copertura integrale dei costi e dunque anche al riconoscimento degli oneri finanziari come previsti dalla metodologia,transitoria incluso il capitale circolante, la componente fiscale, realmente corrisposta e quella relativa alla svalutazione dei crediti. 12

13 Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte dall Autorità possano essere rispettate? Quali elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo? Come descritto nella parte introduttiva del presente documento, questa Società assicura il servizio idrico integrato nell ATO Unico Puglia, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della Puglia, il servizio idrico in alcuni Comuni ricadenti nell ATO 1 Campania Calore Irpino, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della Campania ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione all ATO Unico Basilicata. In relazione a tali attività, pertanto, questa Società dovrà presentare almeno tre diverse richieste di aggiornamento tariffario. In considerazione della complessità del sistema gestito e delle informazioni che andranno fornite da questa Società in allegato alle richieste di aggiornamento tariffario, si propone che il termine previsto per la presentazione delle stesse da parte dei gestori venga posticipato al 30 novembre Si evidenzia, inoltre, che, nelle more della conclusione delle istruttorie da parte delle AATO, il soggetto gestore dovrà procedere alla pubblicazione della nuova articolazione tariffaria per il 2013 entro e non oltre il 31 dicembre In ogni caso, al fine di risolvere le criticità derivanti da un quadro regolatorio non stabile che ha caratterizzato il settore idrico negli ultimi anni, si segnala l esigenza che la tariffa applicata dal 1 gennaio 2013 abbia carattere di certezza. In questo modo si darebbe ai soggetti finanziatori un importante segnale di discontinuità rispetto al passato. Q5. Si condividono gli orientamenti sopra formulati in relazione alle metodologie tariffarie diverse dal MTN e MTER? Motivare le proprie osservazioni. Coerentemente con la risposta fornita alla Q2 del documento oggetto di consultazione, si condivide l orientamento formulato dall Autorità in merito alla non immediata applicazione del DPR n. 116/11 alle gestioni CIPE, ferma restando l applicazione alle stesse del metodo transitorio e definitivo che saranno deliberati dall AEEG. 13

14 Q6. In una recente indagine demoscopica, è risultata una forte preferenza dei consumatori per l istituzione di una tariffa unica valida per tutto il territorio nazionale. Si ritiene che la previsione di ammettere scelte locali, in relazione alla ripartizione dei ricavi, comporti elementi di criticità? di che natura? Si conferma quanto evidenziato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR ossia la proposta di definire una tariffa obbligatoria lato cliente unica a livello nazionale ovvero in subordine unica per l intero Distretto Idrografico dell Appennino Meridionale con tariffe di riferimento differenziate per i singoli gestori e perequazioni gestite dalla Cassa conguaglio nazionale. Tuttavia, si ritiene che, a regime, sia possibile ammettere scelte locali (per ambito territoriale ottimale) per la ripartizione del gettito tariffario, nel rispetto dei requisiti ipotizzati dall Autorità, con particolare riferimento alla necessità che sia comunque assicurata la copertura dei costi, fermo restando che la gestione delle perequazioni e dei conguagli venga gestita da una Cassa conguaglio nazionale. Q7. Quali obiezioni esistono rispetto all ipotesi di mantenere costanti per il periodo 2012 e 2013 le strutture tariffarie applicate dai gestori, precedentemente ai provvedimenti dell Autorità? Non si segnalano particolari obiezioni salvo la necessità di chiarire gli aspetti connessi alla determinazione del Rpi e del ϑ come argomentato nel presente documento. Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti dell ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, attraverso un coefficiente moltiplicatore ϑ determinato per ogni imprese i-esima, in modo tale da assicurare ricavi riconosciuti? Non si segnalano particolari obiezioni, salvo quanto riportato successivamente in risposta alla Q29 del documento oggetto di consultazione. 14

15 Q9. Si condivide l ipotesi, proposta dall Autorità, di far riferimento ai dati 2011? Motivare la propria risposta Pur condividendo la necessità, tenuto conto dei tempi ristretti disponibili, di adottare per il periodo transitorio un metodo di immediata applicazione che consenta la definizione delle tariffe da applicare agli utenti a partire dal 1 gennaio 2013, si evidenzia la necessità che venga applicata integralmente la maggiorazione time lag anche per gli anni 2012 e 2013 e che il coefficiente Y tenga in debita considerazione anche i seguenti fattori (anche sulla base di quanto argomentato successivamente in risposta alla Q22 e Q26 del documento oggetto di consultazione): Costi connessi alle differenti modalità di approvvigionamento idrico a cui il gestore è obbligato dalle condizioni climatiche come già evidenziato nelle premesse del presente documento, questa Società preleva le proprie risorse idriche da sorgenti, invasi e pozzi modulando le quantità prelevate da ciascuna tipologia di fonte sulla base delle condizioni climatiche e, conseguentemente, della disponibilità di risorse. Si evidenzia che il prelievo da ciascuna di queste fonti comporta costi unitari molto differenti tra loro, sia in termini di consumi energetici che di prodotti chimici da utilizzare per la potabilizzazione delle acque. A tale proposito si segnala che la fonte di approvvigionamento più onerosa (invasi) presenta un costo di oltre il 400% superiore rispetto a quello delle sorgenti (fonte più economica). Purtroppo, il 2011 non rappresenta un anno medio rispetto ai prelievi effettuati dalle diverse fonti di approvvigionamento: se, infatti, negli ultimi 10 anni la portata proveniente dalle fonti che determinano costi minori è stata mediamente pari al 27,5% del totale, nel 2011 questa percentuale è stata pari al 31,33% per effetto di particolari condizioni climatiche favorevoli. A conferma di quanto appena argomentato, si evidenzia che i costi sino ad ora registrati nel 2012 sono notevolmente superiori a quelli consuntivati nello stesso periodo del

16 Variazioni di perimetro Dovranno essere valutati anche gli effetti derivanti da un ampliamento della dotazione impiantistica del gestore (ad es. avviamento all esercizio di nuove opere con conseguente incremento dei costi per energia, assunzione in gestione di opere precedentemente gestite da altri soggetti con elevati oneri di manutenzione ordinaria, in particolare per i primi anni, a causa del pessimo stato in cui versano le stesse, smaltimento fanghi, personale, prodotti chimici, ecc.), al fine di non penalizzare i gestori che realizzano investimenti. Costi degli investimenti realizzati al fine di migliorare gli standard di servizio in relazione a specificità territoriali Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto numerosi interventi di potenziamento degli impianti di depurazione che consentano di raggiungere limiti tabellari più restrittivi rispetto alle altre Regioni italiane (Tab. 4 dell Allegato V alla Parte III del DLgs n. 152/06) in relazione all assenza di corpi idrici superficiali significativi. Il Piano ha previsto anche un organico programma di attivazione di impianti di affinamento delle acque reflue finalizzato al riutilizzo (in agricoltura o nell industria con cessione della risorsa a titolo gratuito da parte del soggetto gestore) al fine di minimizzare i prelievi di risorsa idrica in considerazione della scarsità della stessa. Si ribadiscono, infine, le perplessità espresse da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR (vedi Q54) in merito all applicazione, anche nel periodo transitorio, delle nuove aliquote di ammortamento definite in base alle vite utili stabilite dall Autorità. A tale proposito, si rappresenta la necessità di chiarire le modalità operative per il calcolo delle nuove aliquote di ammortamento con riferimento ai cespiti già entrati in ammortamento al Non è chiaro, infatti, se le aliquote di ammortamento debbano essere calcolate applicando le nuove vite utili al costo iniziale di iscrizione dell immobilizzazione a bilancio ovvero se debbano essere calcolate solo sulla quota parte residua non ancora oggetto di ammortamento. 16

17 Q10. L Autorità ritiene che anche i costi sostenuti per la strutturazione dei progetti di finanziamento, debbano essere compresi nei costi finanziari. Quali obiezioni esistono rispetto a questa posizione? Motivare le proprie obiezioni La commissione di organizzazione, la commissione di impegno, la commissione di gestione, la commissione di esonero responsabilità e gli altri costi di strutturazione dell operazione di finanziamento sono veri e propri costi che il gestore deve necessariamente sostenere per reperire le necessarie risorse finanziarie. Tali costi possono superare anche il 3% del valore del finanziamento e, conseguentemente, non possono essere ignorati ma devono trovare un adeguato riconoscimento in ossequio al principio della copertura integrale di tutti i costi, incluso quelli finanziari. Ciò premesso, se l Autorità non ritiene opportuno inserirli tra i costi operativi, è indispensabile che tali costi siano espressamente riconosciuti tra gli oneri finanziari andando a maggiore il k d per una specifica componente il cui valore andrebbe reso esplicito e trasparente. Q11. Si condivide l ipotesi di far riferimento a costi standard per gli immobili non industriali? I valori riportati sono condivisibili? Il principio contabile OIC n. 16 stabilisce che i fabbricati civili sono gli immobili destinati ad uso di abitazione civile o ad uso alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare, terapeutico; comprendono, inoltre, i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie mentre i fabbricati industriali sono i fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie. A giudizio di questa Società, pertanto, devono essere considerati di tipo industriale, in quanto funzionali alla realizzazione del servizio idrico integrato, le seguenti tipologie di immobili: Uffici Contact center Front-office Laboratori di analisi 17

18 Magazzini Parco macchine aziendali Centro elaborazione dati Officine Solo in seguito ad opportuni chiarimenti da parte dell Autorità sarà possibile per questa Società valutare in maniera esaustiva la proposta, fermo restando che, al fine di consentire al soggetto gestore di rivedere opportune scelte strategiche di lungo termine per la gestione degli asset immobiliari, si ritiene necessario, in ogni caso, rimandare di un periodo regolatorio l eventuale applicazione dei nuovi criteri. Si segnala, in ogni caso, che non appare corretto considerare come uniforme il valore degli immobili su tutto il territorio nazionale, senza considerare le differenze, spesso considerevoli, esistenti nelle varie aree del paese. Ferme restando le considerazioni riportate in precedenza, si evidenzia, in ogni caso, che non appare congruo il valore forfettariamente indicato al paragrafo 3.29 del documento oggetto di consultazione in base a quanto di seguito argomentato. In considerazione di quanto stabilito dal documento Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (RTDG) emanato dalla stessa Autorità, il valore forfettizzato per ogni punto di riconsegna servito è stato stabilito in 24. A tal proposito va ricordato che il servizio di distribuzione del gas, per complessità e tipologie di attività, non è paragonabile a quello del Servizio Idrico Integrato (che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) anche in considerazione del fatto che i soggetti distributori del gas non svolgono attività commerciali e di vendita. Nel caso del Servizio Idrico Integrato, invece, il soggetto gestore svolge tutte le funzioni del ciclo, incluse quelle commerciali e di vendita. E facile intuire, inoltre, che la necessità di garantire tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) ed i relativi rapporti con l utenza, comporta la necessità di avere a disposizione strutture dimensionalmente e funzionalmente adeguate e capillari sul territorio. Alla luce di quanto argomentato, il valore proposto pari a 25 per quota fissa appare ampiamente sottostimato. 18

19 Nel caso specifico di AQP vanno anche tenute in debita considerazione le specificità territoriali dell ambito pugliese, con particolare riferimento alla sua estensione, alla sua forte dispersione territoriale abitativa ed al gap infrastrutturale (ad es. collegamenti stradali) che da sempre caratterizza le regioni meridionali. L AATO Unico Puglia, infatti, rappresenta l Ambito il secondo più esteso a livello nazionale e conta 258 Comuni con una forte dispersione territoriale. Di conseguenza, questa Società, al fine di soddisfare gli standard di servizio fissati dalla Convenzione per la gestione del SII nell AATO Puglia e dalla Carta del Servizio, è organizzata in 4 Macro Aree Territoriali con oltre 30 presidi territoriali. Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato gratuito le immobilizzazioni, le medesime potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei beni finanziati a fondo perduto. Questo permetterebbe, come per questi ultimi, di riconoscere in tariffa una quota di ammortamento che potrebbe concorrere a costituire un fondo per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni esistono, in riferimento a tale ipotesi? Si condivide in linea generale la proposta dell Autorità evidenziando di seguito alcune specificità delle infrastrutture gestite da AQP. Come già descritto da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR e nelle premesse del presente documento, Acquedotto Pugliese assicura il servizio idrico integrato nell ATO Unico Puglia, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della Puglia, il servizio idrico in alcuni Comuni ricadenti nell ATO 1 Campania Calore Irpino, il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione per alcuni Comuni della Campania ed il servizio di approvvigionamento in subdistribuzione all ATO Unico Basilicata. Si evidenzia che lo schema di approvvigionamento e grande vettoriamento interregionale gestito da questa Società, con sistemi ad uso plurimo posti a monte del sistema potabile, rappresenta un unicum a livello nazionale. 19

20 La gran parte delle infrastrutture gestite sono state realizzate a partire dalla fine degli anni 50 attraverso finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai Ministeri competenti e sono beni di natura demaniale. Si segnala che solo la Cassa per il Mezzogiorno e l Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno hanno consentito, nel tempo, la realizzazione di oltre 650 progetti speciali in Puglia e Basilicata finalizzati ad aumentare la disponibilità della risorsa idrica. Nei conti d ordine del bilancio di AQP, è iscritto, seppur non analiticamente, il valore delle opere finanziate da terzi e/o da leggi Speciali, in uso alla Società fino al Al fine di suddividere l importo in questione, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità al punto 3.37 e, stante la vetustà delle opere in oggetto, si propone di utilizzare alcuni importanti documenti ufficiali che possono attestare la spesa sostenuta ovvero: I Decreti di chiusura amministrativa emessi dai differenti Enti Pubblici, organismi terzi ed indipendenti dal soggetto gestore (ad es. Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione, ecc.) Il dettaglio, specifico per singolo progetto finanziato, contenuto nei tabulati della contabilità pubblica attualmente in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo modo si contempererebbero le due esigenze di ricostruire il CIR e di avere un riferimento nelle fonti contabili obbligatorie, così come richiesto dall Autorità. Si segnala che il mancato riconoscimento della validità di tale documentazione ai fini della ricostruzione del capitale investito non consentirebbe al gestore di costruire, tramite l accantonamento degli ammortamenti, il fondo utile alla conservazione ed allo sviluppo delle infrastrutture e, conseguentemente, non permetterebbe di raggiungere le finalità assolutamente condivisibili previste dall Autorità. 20

21 Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a cui commisurare gli oneri fiscali e gli ammortamenti, proposto dall Autorità? Quali alternative potrebbero essere adottate, fermo restando i principi che le immobilizzazioni devono essere quelle effettivamente realizzate e in funzione e che spetta al gestore/proprietario dimostrare il loro valore? Con riferimento alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni si fa riferimento a quanto argomentato in risposta al Q12 del documento oggetto di consultazione. Relativamente alle quote di degrado annuale dei contributi a fondo perduto, non è chiaro quale aliquota di ammortamento debba essere applicata ossia se l aliquota contabile (applicata dal gestore per opere similari e riflessa nei bilanci di esercizio) o quella indicata nel paragrafo 3.58 (nuove vite regolatorie). In considerazione del fatto che tali beni non sono mai stati oggetto di ammortamento da parte del gestore e che si tratta per lo più di opere vetuste, al fine di perseguire l obiettivo di costituire un fondo necessario al mantenimento e allo sviluppo degli impianti stessi, si propone, l applicazione delle nuove aliquote di ammortamento previste nel paragrafo Q15. Si condivide la classificazione proposta in tema di categorizzazione dei finanziamenti? Quali altre categorie potrebbero essere individuate? Motivare le proprie osservazioni. Non si concorda con l assunzione che tutti i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CdP) e dalla BEI debbano essere considerati, sempre e comunque, finanziamenti a tasso agevolato. Infatti, la CdP eroga alle società corporate prestiti a condizioni di mercato ossia in linea con quelle praticate dagli Istituti di Credito privati. Si evidenzia, a tale proposito, che, nella maggior parte dei casi, risulta meno difficoltoso per i soggetti gestori ottenere accesso al credito da parte degli Istituti bancari che da parte della CdP. Relativamente ai finanziamenti BEI, inoltre, solo la forma di finanziamento diretta può essere considerata agevolata mentre sia quella garantita sia quella intermediata dal sistema bancario devono essere considerate a tassi di mercato. 21

22 Q16. Si condivide l ipotesi di valorizzare gli oneri finanziari post tasse e di determinare l onere fiscale con separata quantificazione? Quali obiezioni esistono, rispetto alle metodologie proposte? Motivare le proprie osservazioni. La metodologia proposta non sembra cogliere gli obiettivi prefissati dall Autorità ossia di stimare l effetto fiscale. L aliquota fiscale effettiva, infatti, si differenzia anche sensibilmente da quella considerata nel modello proposto in quanto la normativa fiscale non riconosce alcuni costi che normalmente incidono nella formazione della base imponibile e quindi nella determinazione delle imposte. Ad esempio i costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, le spese telefoniche ed i costi di acquisto e gestione delle apparecchiature telefoniche sono caratterizzate dal riconoscimento parziale del fisco. A questi vanno aggiunti anche il differimento temporale della competenza economica di alcuni costi. Da ciò deriva che la base imponibile fiscale è assolutamente differente rispetto alla base imponibile civilistica, con una aliquota fiscale effettiva in media non inferiore al 40%. Del resto, l Autorità ha già riconosciuto questo principio in altri settori determinando un aliquota T maggiore rispetto alla sommatoria dell aliquota Ires e di quella Irap. In ogni caso andrebbe anche considerato che l aliquota IRAP applicata, in base alla normativa fiscale vigente, varia sensibilmente da Regione a Regione. Infatti, l IRAP è una imposta regionale il cui gettito è destinato alla copertura del fabbisogno locale del Sistema Sanitario. In presenza di un deficit nel bilancio sanitario regionale, le aliquote dell imposta sono maggiorate in base a parametri prefissati. Per tale motivo sarebbe opportuno prevedere, nella determinazione della componente relativa all IRAP, il riferimento all aliquota effettiva regionale. A titolo esemplificativo, si segnala che in Puglia l aliquota è stata maggiorata al 5,12% a fronte di un aliquota media nazionale pari a circa il 4,6%, con un minimo pari al 3,74%, rappresentato dalla Provincia Autonoma di Trento. 22

23 Q17. Quali obiezioni esistono in riferimento ai valori proposti? Motivare e quantificare eventuali posizioni alternative. Coerentemente con quanto argomentato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR, si ribadiscono alcune posizioni espresse in relazione ai seguenti parametri: rapporto Cs/CnS Non si condividono alcune considerazioni riportate nel presente documento di consultazione. In particolare, si evidenzia che, anche qualora fosse confermato che gli effetti del referendum tenderanno a spostare la leva finanziaria (gearing) verso rapporti superiori all unità, questo avverrà presumibilmente nel lungo periodo, mentre il metodo transitorio avrà valore solo nel 2012, i cui valori sono ormai noti, e nel Inoltre, anche in settori molto più maturi di quello italiano, il gearing considerato è pari a circa il 60% (OFWAT). Pertanto, i parametri di riferimento del periodo transitorio vanno definiti esaminando la struttura finanziaria attuale e non quella a tendere. Tale struttura, come precisato dalla stessa Autorità, rileva attualmente un gearing piuttosto contenuto. Va, infine sottolineato che prevedere, nel periodo transitorio, un rapporto Cs/Cns basso incrementerebbe la capacità del gestore di finanziarsi sul mercato di debito e di finanziare conseguentemente le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del servizio, senza ricorso a fondi pubblici che, in prospettiva, saranno sempre più difficili da reperire. Si ribadisce, pertanto, la necessità che il rapporto in oggetto assuma un valore minore o uguale a 0,5. parametro β Si prende atto della valutazione dell Autorità in merito alla scarsa significatività di confronti nazionali ed internazionali pur evidenziando che al par del presente documento di consultazione la stessa Autorità valuta il gearing sulla base di quello preso a riferimento da OFWAT. 23

24 Si prende atto, inoltre, che la stessa Autorità ha confermato (vedi par del presente documento di consultazione) che, vista la maggiore rischiosità del settore idrico rispetto agli altri settori regolati, i parametri di riferimento debbano essere più elevati. Si prende atto, altresì, che l Autorità, anche sulla base degli esiti della precedente consultazione, ha provveduto a tenere in debita considerazione nel metodo tariffario transitorio alcuni rischi che il MTN ricomprendeva nella remunerazione del capitale investito (CCN, perdite su crediti, oneri fiscali inclusa l IRAP). Restano, in ogni caso, a carico del soggetto gestore altri rischi ed oneri precedentemente ricompresi nella remunerazione del capitale investito (rischi ambientali, rischi di responsabilità penale, rischio delle gestioni delle cicliche emergenze idriche ed il rischio legato ai rapporto con il territorio e la Pubblica Amministrazione) che concorrono inevitabilmente ad elevare il rischio di settore determinando la necessità che il β assuma un valore prossimo all unità. Naturalmente, la scelta sul β è collegata alle decisioni che verranno assunte in merito al rapporto Cs/CnS. Q18. Si condivide l ipotesi del fondo di riserva proposto? Quali elementi ostativi all istituzione del fondo esistono. Sarebbe opportuno chiarire se la formula utilizzata al par del documento oggetto di consultazione per esprimere il flusso in ingresso al fondo ammortamento tenga in considerazione anche l effetto dell inflazione. A tal fine, in accordo con il calcolo del valore delle Immobilizzazioni lorde di cui al par e degli ammortamenti al par. 3.58, l ammortamento all anno t potrebbe essere espresso come sommatoria dei prodotti di ciascun cespite per il deflatore degli investimenti corrispondente all anno di realizzazione dello stesso, come di seguito indicato: AMM fp t = n fp C c dflc = 1 VUc c 24

25 dove fp AMM t = quota degli ammortamenti all anno t relativa ai cespiti realizzati con contributo a fondo perduto CfpC = dflc = contributo a fondo perduto ricevuto per la realizzazione del cespite c-esimo deflatore degli investimenti relativo al cespite c-esimo e corrispondente all anno di realizzazione dello stesso In merito agli oneri di urbanizzazione, infine, si evidenzia che questa Società non percepisce direttamente oneri di urbanizzazione primaria in quanto questi ultimi sono versati dai cittadini direttamente ai Comuni. Q19. Si condivide l ipotesi che il fondo sia lasciato nella disponibilità del gestore? Si condivide tale ipotesi in quanto l eventuale gestione del fondo da parte di altro soggetto (ad es. le AATO) comporterebbe inevitabilmente procedimenti burocratici che determinerebbero ritardi nell utilizzo delle somme accantonate e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere. Q20. Si condivide la metodologia proposta per la determinazione dei costi operativi di base per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere proposte? Si condivide la metodologia proposta ma non si condivide l esclusione di alcuni costi. Ad esempio, non è chiaro cosa si intenda per oneri straordinari all interno dei costi operativi (voce B del conto economico) in considerazione del fatto che gli oneri straordinari vengono ricompresi nella voce E (oneri straordinari). Inoltre, non si condivide di escludere i contributi associativi (ad es. contributo di associazione alla Federazione Nazionale Federutility) in quanto tale esclusione determinerebbe un incremento di costi anziché una riduzione degli stessi, determinando di fatto un effetto contrario agli intendimenti dell Autorità. Nel caso specifico, infatti, ciascun gestore dovrebbe duplicare le attività oggi svolte dalla Federazione in termini di studi, ricerche, consulenze, ecc. 25

26 Per quanto riguarda le penali, i risarcimenti e le spese processuali, inoltre, andrebbero escluse dai costi solo quelle che derivano da responsabilità diretta del gestore. Per quanto attiene, infine, agli immobili non industriali si rimanda a quanto argomentato in risposta alla Q11 del documento oggetto di consultazione. Q21. Si condivide il principio di riconoscere nei costi operativi una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti? Si condivide la stima pari al 2% del fatturato? Motivare le proprie risposte. Coerentemente con quanto argomentato da questa Società nel documento di risposta alla consultazione n. 204/2012/R/IDR, nel condividere il principio del riconoscimento nei costi operativi di una percentuale del fatturato a titolo di ristoro delle perdite su crediti, si ritiene che la stima pari al 2% sia congrua nel lungo periodo ma che, stante l attuale struttura dei gestori, non sia sostenibile nel breve periodo pertanto, si propone di incrementarla per il periodo transitorio anche alla luce della negativa congiuntura economica. Q22. Si condivide la metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai costi operativi per gli anni 2012 e 2013? Quali alternative possono essere proposte? In merito alla metodologia proposta per valutare il coefficiente di efficientamento da applicare ai costi operativi, si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli parametri considerati: Coefficiente Y Non è dettagliata la metodologia che sarà adottata dall Autorità per la definizione del coefficiente Y. Sarebbe opportuno chiarire quali parametri saranno presi in considerazione per la determinazione di tale coefficiente, quale peso sarà dato a ciascun parametro e se sarà valido per tutto il territorio nazionale o sarà calcolato per singolo gestore. Questa seconda ipotesi appare la più efficace per rappresentare le specificità territoriali sia in termini di eventi straordinari che di variazioni del quadro normativo (vedi anche quanto argomentato in risposta al Q9 del presente documento di consultazione). 26

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