CIRCOLARE. GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE SistemaFRIZZERA SPESE DI RAPPRESENTANZA. Deducibilità. Disciplina ante Novità.
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1 La SistemaFRIZZERA SPESE DI RAPPRESENTANZA I l D.M. 19 novembre 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 genna- io 2009, n. 11) ha delineato i nuovi criteri definizione e introdotto i limiti deducibilità in merito alle spese rappresentanza rendendo operative le mofiche introdotte dalla L. 24 cembre 2007, n. 244 (Fi- nanziaria 2008) all art. 108, co. 2, D.P.R. 22 cembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5208]. L art. 108, co. 2, Tuir stabilisce, in merito alle spese rappresentanza, che sono deducibili nel periodo d imposta sostenimento se rispondenti ai requisiti inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell attività caratteristica dell impresa e dell attività internazionale dell impresa. Inoltre afferma che sono comunque deducibili le spese relative a beni stribuiti gratuitamente valore unitario non superiore ad 50. Prima dell intervento legislativo, la vecchia sciplina in vigore fino al 31 cembre 2007, stabiliva la deducibilità delle spese rappresentanza per 1/3 del loro ammontare e per quote costanti nell esercizio in cui erano sostenute e nei quattro successivi. Non erano soggette a limitazioni le spese sostenute per i beni stribuiti gratuitamente (omaggi) ed erano interamente deducibili nell esercizio, se valore unitario, non superiore ad 25,82. Il decreto ha introdotto varie novità alla sciplina delle spese rappresentanza, riassumibili nei seguenti punti: 1) introduzione criteri per una definizione oggettiva delle spese rappresentanza; 2) messo a sposizione un elenco tipologie spese considerate rappresentanza; 3) inviduato un nuovo criterio per il calcolo della deducibilità, basato sulla percentuale dei ricavi dell impresa; 4) previsto che il valore unitario dei beni stribuiti gratuitamente, ai fini della deducibilità, passa da un importo 25,82 ad 50. Deducibilità Disciplina ante Novità Definizione Spese rappresentanza Criterio calcolo Omaggi N. 7-6 marzo 2009 IL SOLE 24 ORE 1
2 Spese rappresentanza La DEFINIZIONE e CRITERI Requisito dell inerenza Requisiti delle spese rappresentanza Il decreto, in merito al requisito dell inerenza, fornisce la seguente incazione carattere generale: «Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri ragionevolezza in funzione dell obiettivo generare, anche potenzialmente, benefici economici per l impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali settore». I requisiti introdotti dal decreto relativi alle spese rappresentanza sono: avere ad oggetto beni o servizi; essere effettivamente sostenute e debitamente documentate ai fini della deducibilità; essere gratuite nel senso non prevedere a carico del destinatario la realizzazione una controprestazione; essere effettuate con finalità promozionali o pubbliche relazioni, pertanto rivolte all esterno dell azienda; essere sostenute in base al criterio ragionevolezza, la spesa deve risultare coerente con il raggiungimento benefici economici o comunque coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l impresa si trova ad operare e competere; trarre vantaggi economici, anche se solo potenziali. Spese rappresentanza e spese pubblicità Fino al 2007 Differenze La normativa civilistica e fiscale fino al periodo d imposta 2007 non forniva una espressa definizione delle spese rappresentanza e sorgevano dubbi interpretativi rendendo fficile la stinzione con le spese pubblicità. Nel corso degli anni hanno assunto rilievo i pareri forniti dal Comitato consultivo per l applicazione delle norme antielusive, ossia l organo cui il contribuente poteva rivolgersi per ottenere pareri in merito alla stinzione tra spese rappresentanza, spese pubblicità e propaganda. Le fferenza tra le due tipologie spesa sulla base vari pareri interpretativi intervenuti negli anni si può così brevemente riassumere: spese rappresentanza: sono sostenute al fine creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e migliorarne l immagine; in particolare: l obiettivo commerciale è inretto, infatti non danno luogo ad un immeata aspettativa incremento delle vente; sono caratterizzate dalla «gratuità», ovvero dalla mancanza corrispettivo da parte dei destinatari una determinata prestazione; rappresentano un costo d esercizio ed iscritto nel conto economico secondo il principio competenza; spese pubblicità: mirano in maniera retta a far conoscere l esistenza e le qualità dei prodotti dell azienda allo scopo incrementare le vente, perché vi è l aspettativa che consentano acquisire nuova clientela o permettano ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente. 2 IL SOLE 24 ORE N. 7-6 marzo 2009
3 La Spese rappresentanza Le spese pubblicità sono interamente deducibili ai sensi dell art. 108, co. 2, Tuir: nell esercizio in cui sono state sostenute, oppure in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi quattro. Spese pubblicità interamente deducibili ELENCO DELLe FATTISPECIE RIENTRANTI FRA LE SPESE DI RAPPRESENTANZA Il decreto fornisce delle incazioni specifiche elencando delle fattispecie che rientrano a priori nella definizione spese rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell attività caratteristica dell impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi intrattenimento organizzati in occasione ricorrenze aziendali (ad esempio anniversari della nascita azienda) o festività nazionali o religiose (ad esempio cena Natale); c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi intrattenimento organizzati in occasione dell inaugurazione nuove se, uffici o stabilimenti dell impresa (ad esempio, spese per inaugurazione una nuova filiale dell azienda); d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi intrattenimento organizzati in occasione mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi stribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri inerenza. Spese per viaggi turistici Spese per feste, ricevimenti per ricorrenze aziendali Spese per feste, ricevimenti per inaugurazioni Spese per feste, ricevimenti per mostre, fiere Spese per beni erogati gratuitamente Spese escluse dai limiti deducibilità Il decreto stabilisce che non costituiscono spese rappresentanza e quin non sono soggette ai limiti deducibilità: le spese per l ospitalità dei clienti, in particolare le spese viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall impresa o in occasione visite a se, stabilimenti o unità produttive dell impresa; le spese viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali, nell ambito iniziative finalizzate alla promozione specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili, sostenute dalle imprese la cui attività caratteristica consiste nell organizzazione manifestazioni fieristiche ed altri eventi simili; le spese viaggio, vitto e alloggio sostenute rettamente dall imprentore inviduale in occasione trasferte effettuate per la partecipazione a mostre fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi Deducibilità integrale Ospitalità dei clienti Imprese organizzatrici fiere Imprentore inviduale N. 7-6 marzo 2009 IL SOLE 24 ORE 3
4 Spese rappresentanza La Conzione per la deducibilità prodotti dall impresa o attinenti all attività caratteristica. Conzione per la deducibilità integrale delle spese, cui sopra, è la tenuta un idonea documentazione da cui risulti: generalità dei soggetti ospitati; durata e luogo svolgimento; natura dei costi sostenuti. IMPOSTE DIRETTE: NUOVO CRITERIO PER IL CALCOLO DELLA DEDUCIBILITÀ Congruità delle spese Importo deducibile Scaglioni In passato la sciplina non prevedeva specifici inci o parametri per misurare la congruità delle spese rappresentanza, limitandosi a stabilire in un importo forfettario (1/3 in cinque esercizi). La legge Finanziaria 2008 ed il decreto sopra citato ha completamente rivisto le regole sulla deducibilità delle spese rappresentanza introducendo dei parametri atti a misurare la congruità delle spese rappresentanza. L importo deducibile ora viene commisurato all ammontare dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica dell impresa, così come risultanti dalla chiarazione dei redti relativa allo stesso periodo, meante un procemento a scaglioni: fi n o al periodo d imposta 2007, deduzione parziale, pari a 1/3 dell ammontare del costo sostenuto e da ripartire in quote costanti nell esercizio in cui sono sostenute e nei successivi quatto; a partire dal 1 gennaio 2008: ve tabella seguente. REGOLA DI DEDUCIBILITÀ 1,3% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino ad 10 milioni 0,5% dei ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 10 milioni e fino ad 50 milioni 0,1% dei ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 50 milioni SPESA DI RAPPRESEN- TANZA SOSTENUTA IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE = = Le spese nel periodo d imposta sono integralmente deducibili se si mantengono al sotto della soglia calcolata, mentre l eventuale eccedenza viene recuperata a tassazione meante una ripresa fiscale in aumento nel Modello Unico. 4 IL SOLE 24 ORE N. 7-6 marzo 2009
5 La Spese rappresentanza Ricavi e proventi della gestione caratteristica Per l inviduazione dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, ed in linea generale, tutti quei proventi che in relazione all attività svolta dalla società in esame possano considerarsi «caratteristici», il riferimento bilancio sono le voci conto economico A1 e A5. Conto economico Spese effettivamente sostenute e documentate Per spese «effettivamente sostenute e documentate» si fa riguardo a quanto stabilito dall art. 109, co. 2, Tuir [CFF ➋ 5209], dove per la deducibilità delle spese nell esercizio competenza, si deve considerare: per i beni mobili, la data della consegna o spezione; per i servizi, la data in cui le prestazioni sono ultimate. Deducibilità delle spese nell esercizio competenza Imprese nuova costituzione Per le imprese nuova costituzione e in fase start-up, le spese rappresentanza sostenute nei perio d imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione del redto dello stesso periodo e quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali perio siano inferiori all importo deducibile. La deducibilità delle spese, pertanto, può essere riportata in avanti, dal momento che essendo state sostenute in perio d imposta anteriori al conseguimento dei primi ricavi risulterebbero interamente indeducibili. Spese rappresentanza in deduzione dal redto OMAGGI: BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE Ai fini della determinazione dell importo deducibile non si tiene conto delle spese relative ai beni stribuiti gratuitamente (i cosiddetti omaggi aziendali, recanti anche il marchio dell impresa, ad esempio penne, portachiavi, gadget vari, ecc.) e valore unitario non superiore ad 50 (fino al 31 cembre 2007 l importo era a pari ad 25,82), deducibili per il loro intero ammontare. Rientrano in questa particolare eccezione solamente i beni, ma non i servizi. Inoltre nel caso in cui il valore del singolo bene superasse la soglia 50, sarà deducibile sulla base del plafond determinato con riferimento «all ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell impresa». Valore unitario non superiore ad 50 BENI GRATUITAMENTE DISTRIBUITI Fino al 31 cembre 2007 A partire dal 1 gennaio 2008 Interamente deducibili se i beni sono valore unitario non superiore ad 25,82 Interamente deducibili se i beni sono valore unitario non superiore ad 50 N. 7-6 marzo 2009 IL SOLE 24 ORE 5
6 Spese rappresentanza La ESEMPIO N. 1 La società Alpa S.r.l. nell anno 2008 ha conseguito un volume d affari pari ad ed ha sostenuto spese rappresentanza per così stinte: rinfresco con intrattenimento musicale per la fiera settore omaggio penne valore unitario inferiore ad 50, ricevimento per l apertura della seconda sede dell azienda La soglia massima deducibilità delle spese rappresentanza è pari a: x 1,3% = Gli omaggi d importo inferiore ad 50 pari ad sono interamente deducibili e non soggetti al limite cui sopra. Le altre spese rappresentanza per l importo ( ) sono deducibili senza limiti in quanto inferiori ad ESEMPIO N. 2 La società Beta S.r.l. nell anno 2008 ha conseguito un volume d affari ed ha sostenuto spese rappresentanza per così stinte: allestimento mostra esposizione prodotti omaggio portachiavi valore unitario inferiore ad ricevimento con i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche festa ed intrattenimento per 50 anno attività dell azienda La soglia massima deducibilità delle spese rappresentanza è pari a: ( ) x 0,5% = Gli omaggi importo inferiore ad 50 pari ad sono interamente deducibili e non soggetti al limite cui sopra. Le altre spese rappresentanza per l importo ( ) sono deducibili per l importo massimo , e l eccedenza pari a ( ) risulta indeducibile. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO: IMPOSTE DIRETTE Limitazione deducibilità spese Il D.M. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con mof. con L. 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2009 una limitazione sulla deducibilità delle spese relative alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione alimenti e bevande (escluse quelle sostenute dal datore per le trasferte dei pendenti e dei co.co.co.), cui la C.M. 3 marzo 2009, n. 6/E ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito. La mofica intervenuta all art. 54, co. 5 Tuir [CFF ➋ 5154], relativamente al 6 IL SOLE 24 ORE N. 7-6 marzo 2009
7 La Spese rappresentanza redto lavoro autonomo e all art. 109, co. 5, Tuir, per il redto d impresa, ha stabilito cha dal periodo d imposta 2009 tali spese sono deducibili nella misura del 75%. Per i lavoratori autonomi questa limitazione si aggiunge già al tetto deducibilità delle spese vitto e alloggio sostenute, che non possono essere superiori al 1% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Questa mofica provoca importanti riflessi anche in merito alle spese rappresentanza, infatti la C.M. 5 settembre 2008, n. 53/E, precisa che tale limitazione opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi rappresentanza, alla luce dei criteri stabiliti dall art. 108, co. 2, Tuir. A partire dal 1 gennaio 2009 le spese vitto e alloggio, che si configurano quali spese rappresentanza devono sottostare alle restrizioni delle due norme (artt. 108, co. 2, Tuir e 109, co. 5 Tuir) e quin: al limite deducibilità del 75%; al calcolo del plafond sulla base del test congruità. Ad oggi l Agenzia delle Entrate non ha precisato in che modalità debbano coornarsi tra loro le due scipline limitative della deducibilità, se debbano essere sommate oppure se si debba considerare il limite minore delle due, così come sostenuto dalla circolare Assonime n. 55/2008. Deducibilità al 75% Lavoratori autonomi Limitazioni riferite ai costi rappresentanza Restrizioni IVA A partire dal 1 settembre 2008 è stata introdotta la piena detraibilità dell Iva sulle spese relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni alimenti e bevande. L Iva sulle spese rappresentanza rimane, tuttavia, totalmente indetraibile come incato nell art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 219A], con l eccezione quelle sostenute per l acquisto beni costo unitario non superiore ad 25,82 (limite attualmente non moficato). Iva totalmente indetraibile Massimiliano Andreatta N. 7-6 marzo 2009 IL SOLE 24 ORE 7
8 GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE Novità 2009: dal Sole 24 ORE la prima doppia soluzione operativa decata all Azienda. DOUBLE DIRECT.IT ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Le novità e gli adempimenti, caso per caso PER LEI, DUE MESI GRATIS ADEMPIMENTI FISCALI & CONTABILI Tutto quello che bisogna fare FATTURE & INCASSI La gestione del ciclo attivo e passivo PAGHE & CONTRIBUTI Le novità e gli adempimenti del mese in materia previdenziale e lavoro Sì, OFFERTA RISERVATA GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE D10985 desidero approfittare questa occasione e abbonarmi per 1 anno con 2 numeri GRATIS (20% sconto) al nuovo mensile Guida Pratica per le Aziende 150,00 120,00 RISPOSTE AI QUESITI Ragione sociale*... Cortese attenzione... Persona fisica Stuo associato Altro Ente privato Ente Pubblico Impresa inviduale/professionista Ente Pubblico non commerciale Le soluzioni degli Società Esperti commerciale ai problemi Ente non commerciale concreti gestione aziendale Via*... Cap*... Città*... Prov.*... Tel...Cell P.IVA Cod. Fiscale NON INVII DENARO ATTENDA IL NOSTRO BOLLETTINO O SI ABBONI ON-LINE CON CARTA DI CREDITO: E, ogni settimana, via la OPERATIVA : con la check list delle cose da fare e come farle operativamente Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell offerta dà ritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 ORE. Se non desidera riceverle barri la casella. Informativa ex D.Lgs. n. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi incati e, se lo desidera, per AggiornarLa su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i ritti dell Art. 7 del D.Lgs. n 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coornamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. Database Marketing, Via Monte Rosa Milano. L elenco completo e aggiornato tutti i Responsabili del Trattamento è sponibile presso l Ufficio Privacy, via Monte Rosa Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli orni, al marketing, all amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l evasione dall orne e per l invio materiale promozionale ed agli istituti bancari. Consenso. Attraverso il conferimento del suo inrizzo , del numero telefax e/o telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all utilizzo detti strumenti per l invio informazioni commerciali. COUPON DA SPEDIRE VIA FAX al numero (02 o 06) o in busta chiusa a: Il Sole 24 ORE - Servizio Abbonamenti Via Tiburtina Valeria Km. 68, Carsoli (AQ)
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