Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale"

Transcript

1 Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale SCHEDA DOCUMENTALE Atto n Disegno di legge. Disposizioni per l adempimento degli obblighi comunitari derivanti alla Regione Umbria dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. APPROFONDIMENTO Recepimento e attuazione della Direttiva 2006/123/CE. Cosa cambia in Umbria Sommario: 1. Premessa 2. La Direttiva Servizi e i rapporti con le imprese 3. Una programmazione commerciale sostenibile 4. Criticità nell attuazione della Direttiva Servizi 5. Le modificazioni alle leggi regionali di settore in materia di regimi d accesso ed esercizio di servizi: 1) la disciplina delle attività di estetista 2) la legislazione turistica regionale 3) le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico 4) le norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative 5) la disciplina delle attività agrituristiche 6) le norme per la disciplina delle fattorie didattiche 7) e) le disposizioni in materia di commercio 8) la disciplina delle fiere, mostre e esposizioni 9) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche 10) la disciplina della rete distributiva di carburanti per autotrazione 11) la disciplina delle attività di somministrazione 12) il Portale dello Sportello Unico Principali cambiamenti introdotti dal disegno di legge regionale di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Il regime ordinario per l accesso ad una attività di servizi e al suo esercizio diventa la dichiarazione con inizio immediato di attività Solo in deroga al regime ordinario e nel rispetto dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, possono essere istituiti o mantenuti regimi autorizzatori I regimi autorizzatori regionali non soppressi dal disegno di legge sono stati mantenuti in quanto ritenuti conformi ai principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità I regimi autorizzatori non possono comunque prevedere requisiti discriminatori quali la cittadinanza o la residenza in Italia per il prestatore, ubicazione della sede legale per le società, etc. I regimi autorizzatori possono invece prevedere i requisiti indicati all art.15 della direttiva, che subordinano l esercizio di attività di servizi, ad esempio, al rispetto di restrizioni fissate in funzione della popolazione, di una distanza geografica minima tra prestatori o ad un determinato statuto giuridico del prestatore 1

2 2

3 1. Premessa L obiettivo della Direttiva comunitaria 2006/123/CE è quello di progredire verso la creazione di un vero mercato interno dei servizi in modo tale che, nel più grande settore dell economia europea, sia le imprese che i consumatori possano trarre massimo beneficio dalle opportunità che esso offre. Sostenendo lo sviluppo di un mercato interno veramente integrato, la Direttiva contribuirà a realizzare il notevole potenziale del settore dei servizi europeo a livello di crescita economica e di creazione di posti di lavoro. Per tale motivo la Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l occupazione. Inoltre, prevedendo obblighi di semplificazione amministrativa, tale Direttiva sostiene anche il programma per legiferare meglio. L entrata in vigore dei principi contenuti nella Direttiva Bolkestein e le modalità con cui gli stessi verranno recepiti, rappresentano un passaggio di fondamentale importanza ed un grande opportunità per il nostro paese, nella direzione di un mercato più efficiente, più concorrenziale, meno vincolato amministrativamente e burocraticamente. Una coerente applicazione della Direttiva potrebbe avere ricadute molto positive per i consumatori, per il sistema economico nazionale e per il tessuto delle imprese di tutte le dimensioni. Il recepimento della Direttiva permette infatti di realizzare interventi normativi di impatto sostanziale sia sulla legislazione nazionale che su quella regionale, ed eliminare tutti i numerosi vincoli posti in materia di programmazione commerciale, di servizi, di distribuzione di carburanti, di orari di apertura degli esercizi, disciplina delle vendite straordinarie, etc. tutti interventi che, peraltro, sono stati più volte sollecitati dall Autorità garante della concorrenza e del mercato a vantaggio dei consumatori (vedi Relazione annuale Antitrust 2009). I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri. Sono quindi un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, che possono trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno. L eliminazione degli ostacoli giuridici che si frappongono alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce perciò una priorità per conseguire l obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile, allo scopo di fare dell Unione Europea l economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010, con nuovi e migliori posti di lavoro. 2. La direttiva servizi e i rapporti con le imprese Anche l Italia deve recepire entro il 2009 la Direttiva per la libera circolazione dei servizi, approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell Unione Europea nel dicembre 2006, promulgata con l obiettivo di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei servizi, imponendo una serie coordinata di adempimenti, tra cui l introduzione di opportune misure di semplificazione. In particolare, essa prevede che gli Stati membri: semplifichino le proprie procedure amministrative per l autorizzazione all accesso a un attività di servizio e al suo esercizio; informatizzino queste procedure, rendendo possibili forme di piena interazione telematica con l utenza; rendano facilmente accessibili tutte le informazioni sui requisiti necessari per svolgere un attività di servizio e sulle procedure amministrative da avviare; istituiscano sportelli unici per l accesso a questi servizi su tutto il territorio. È stato stimato che l attuazione della Direttiva consentirà alle imprese un risparmio del 25% dei costi sostenuti attualmente a causa del carico della burocrazia (stima del Ministero per le 3

4 politiche comunitarie), tanto da rivelarsi la più grande liberalizzazione mai realizzata. Il recepimento della Direttiva Servizi non va perciò visto come un imposizione, né tanto meno come una minaccia, ma come una grande opportunità per un Paese come il nostro ancora caratterizzato da logiche corporative, verso la creazione di un vero mercato interno dei servizi in modo tale che, nel più grande settore dell economia europea, sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che esso offre. L esame di tutte le procedure e le formalità relative all accesso ad un attività di servizi e al suo esercizio, nonché la semplificazione delle stesse, laddove non siano sufficientemente semplici, comporta un grande sforzo di semplificazione amministrativa. Inoltre l articolo 6 della Direttiva prevede che i prestatori di servizi possano espletare tutte le formalità e le procedure necessarie per l accesso all attività di servizi e per il suo esercizio, attraverso gli «sportelli unici», concepiti come interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi. Ciò costituisce uno degli obblighi di risultato previsti dalla Direttiva e sebbene da diversi anni gli Stati membri perseguano l obiettivo di istituire sportelli unici per le imprese (per cui l obbligo previsto dalla Direttiva Servizi è in linea con l impegno assunto dal Consiglio europeo di creare sportelli unici per le nuove imprese entro la fine del 2007), l obbligo giuridico previsto dalla Direttiva ha portata più ampia e comprende tutti i tipi di imprese (non solo le nuove) e di destinatari di servizi (a fini informativi), nonché tutti i tipi di procedure (non solo quelle start-up). È ovvio che non si tratta di predisporre due reti separate, ma si possono utilizzare strutture già esistenti. L art. 38 del decreto legislativo del 25 giugno 2008 prevede l istituzione del Portale Impresa in un giorno quale strumento candidato dal Governo italiano per espletare le funzioni richieste dalla Direttiva Servizi per il Punto unico di contatto che dovrà: - fornire informazioni sulle procedure necessarie ad avviare un attività d impresa; - consentire di espletare telematicamente le procedure per la prestazione temporanea di servizi; - garantire il diritto di stabilimento del prestatore di servizi di uno Stato membro. 3. Una programmazione commerciale sostenibile Il tema della programmazione commerciale è un aspetto che sicuramente rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della Direttiva Bolkestein, poiché inerente l accesso alle attività di servizio. Come noto alla base delle prescrizioni normative del decreto Bersani c erano principi e obiettivi di tutela della libertà imprenditoriale, di liberalizzazione del mercato e di sviluppo competitivo, al fine di perseguire l interesse collettivo. L applicazione a livello locale di questa normativa generale, però, effettuata in base al principio della sussidiarietà disciplinare affermato dal D.lgs 114/98, ha fatto emergere un quadro estremamente disomogeneo a livello di Regioni, con differenziazioni rilevanti anche nelle successive attribuzioni amministrative territoriali di Province e Comuni. Basti pensare che il decreto prevedeva una programmazione urbanistico commerciale esclusivamente di carattere qualitativo. Diverse regioni in sede di applicazione hanno invece definito rigidi criteri quantitativi, in termini di contingenti di superfici, predeterminazione del numero, dimensione, tipologia e ubicazione dei punti vendita (tra queste anche l Umbria). La legge costituzionale n. 3/01 ha poi attribuito una competenza esclusiva delle Regioni in materia di legislazione commerciale, e ciò ha comportato una acutizzazione della tendenza delle amministrazioni locali ad intervenire nella direzione di una restrizione complessiva delle potenzialità dello sviluppo commerciale. Alla luce dei nuovi indirizzi comunitari, nelle normative regionali sul commercio si tratterà di ricercare e realizzare concretamente una programmazione di tipo qualitativo, non più basata su contingenti numerici espressi in termini di quote di 4

5 superfici di vendita o di esercizi commerciali autorizzabili. La programmazione urbanistica, in correlazione con quella commerciale, assumerà un rilievo decisivo, in qualità di strumentazione programmatoria concretamente ispirata a criteri ed indirizzi di tipo indicativo, volti a superare un concetto di programmazione realizzata attraverso la gestione di barriere all entrata. 4. Criticità nell attuazione della direttiva servizi L obiettivo dichiarato della Direttiva Servizi è quello di creare un mercato interno dei servizi, semplificando il quadro giuridico esistente, attraverso l eliminazione delle restrizioni e degli ostacoli che di fatto limitano la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri. I contrasti più accessi si sono verificati sulla parte più innovativa della proposta, costituita dall introduzione del principio del Paese d origine, che prevedeva che l attività del prestatore fosse assoggettata alla normativa del paese di provenienza, escludendo la disciplina del Paese dove il servizio era prestato. Una volta eliminato tale principio la normativa ha perso parte della sua forza innovativa, pur confermando i principi fondamentali presenti nel diritto comunitario: - libertà di stabilimento per gli operatori che desiderano trasferirsi in un diverso Stato membro; - libera prestazione di servizio, che sancisce lo stesso trattamento del prestatore che intende svolgere la prestazione in un Paese diverso da quello in cui è stabilito. Il campo di applicazione della Direttiva è tuttavia molto ampio: richiama la definizione di servizio fornita dal Trattato dell Unione Europea, che ricomprende tutti i servizi prestati dietro corrispettivo economico dai soggetti stabiliti nel territorio dell Unione. Tale ampiezza, comportando l applicazione della stessa disciplina e dei servizi prestati in settori molto diversi e caratterizzati da notevoli differenze tra loro, determina difficoltà interpretative ed applicative della medesima. Inoltre, i legislatori statali e regionali che sono chiamati a dare attuazione alla direttiva, non devono limitarsi ad un attività di verifica, ma sono anche tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento dei fini perseguiti dalla direttiva. Un ulteriore aspetto da evidenziare è dato dalla scarsità di dati statistici in grado di fornire indicazioni sull effettiva portata della stessa, nonché una valutazione di impatto che prenda in considerazione anche gli aspetti di operatività dei meccanismi previsti. Tutto ciò certamente non agevola la previsione di quanto potrà succedere con la sua entrata in vigore, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Alcune disposizioni della Direttiva Servizi richiedono l istituzione di modalità e procedure amministrative adeguate, come sportelli unici e procedure elettroniche. Altre impongono gli Stati membri di adottare delle misure anche dopo il termine ultimo di recepimento, fissato per dicembre È questo, in particolare, il caso relativo alla revisione della legislazione e al processo di valutazione reciproca di cui all articolo 39 della direttiva. Per concludere, il recepimento della Direttiva Servizi costituisce una grossa sfida per gli Stati membri e richiede sforzi notevoli e immediati. Considerando il campo di applicazione molto vasto e l ampia gamma di questioni in essa affrontate, nonché la novità del suo approccio e le numerose misure da adottare, è evidente l importanza che rivestirà in questo caso la stretta collaborazione tra la Commissione Europea e gli Stati membri. 5

6 5. LE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI DI SETTORE IN MATERIA DI REGIMI DI ACCESSO ED ESERCIZIO DI SERVIZI Il disegno di legge regionale di recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/123/CE contiene, nei Titoli dal II al XI, le modificazioni alle leggi regionali di settore in materia di regimi di accesso ed esercizio di servizi, necessarie al fine dell adeguamento alla Direttiva stessa. Entrando nel dettaglio: 1) Il Titolo II contiene Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1990 n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 «Disciplina dell attività di estetista»). L autorizzazione all attività di estetista è sostituita dalla DIA: l attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione al comune territorialmente competente. La disciplina della tariffa di igiene ambientale è contenuta in particolare negli artt. 42 e 43. Inoltre vengono soppresse, in quanto non giustificate alla luce dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, le restrizioni quantitative che subordinano l esercizio dell attività al numero di esercizi già esistenti sul territorio e alla distanza minima tra un esercizio e l altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone. 2) Il Titolo II contiene Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale). Per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive gestite in forma imprenditoriale, e le residenze d epoca, gestite in forma non imprenditoriale, è stata introdotta dalla normativa regionale la DIA con inizio dell attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella DIA il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Vista la consapevolezza che tale innovazione avrebbe messo in pericolo la tutela di interessi fondamentali, quali ad esempio la tutela del consumatore, è stato inserito nella legge un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare, attraverso l introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni. Per le case ed appartamenti locati ad uso turistico è stata mantenuta la comunicazione al comune competente, eliminando il riferimento al decorrere di cinque giorni dalla stessa comunicazione per l inizio dell attività: l attività può quindi essere iniziata dalla data della comunicazione. Anche per l apertura delle agenzie di viaggio e turismo e loro filiali è stata introdotta, in luogo dell autorizzazione, la DIA con inizio dell attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Si prevede anche in questo caso l espletamento di controlli successivi alla DIA. Infine, con riferimento alle professioni turistiche, si è specificato che i relativi elenchi hanno natura ricognitiva e non costituiscono presupposto per l esercizio delle relative attività. Si è proceduto, inoltre, come per le strutture turistico-ricettive e per le agenzie di viaggio e turismo, ad introdurre un sistema di controlli, successivi all inizio dell attività, sul possesso, da parte del professionista, dei requisiti previsti dalla legge. Tali controlli sono effettuati dalla Provincia competente. 3) Il Titolo IV contiene Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell inquinamento acustico). Riguardo ai tecnici competenti in materia di acustica ambientale, viene soppresso, in quanto vietato ai sensi dell articolo 14, primo paragrafo, numero 1) della Direttiva Servizi, il riferimento, per il rilascio del titolo autorizzatorio, alla residenza nella Regione. 4) Il Titolo V è dedicato alle Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni). Come illustrato nella relazione che accompagna l atto, nei centri di attività motoria vengono offerti servizi volti al miglioramento del proprio stato di benessere psicofisico mediante forme di attività motoria e mediante vendita e somministrazione di sostanze che aumentano la prestazione da sforzo. Tali attività devono essere adeguate alle condizioni psicofisiche del soggetto fruitore. Infatti, in mancanza di idonee condizioni (ad esempio check up medico d ingresso, figure professionali specialistiche, adeguate metodologie di lavoro), il servizio offerto può risultare dannoso per la salute, anche in forma irreversibile. Ai fini della tutela della sanità pubblica, il regime autorizzatorio per l apertura di centri di attività motoria è stato pertanto mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, in luogo dell autorizzazione comunale, la DIA: l interessato può iniziare l attività decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al comune competente per territorio. 5) il Titolo VI del disegno di legge è relativo alle Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche). 6

7 Per l esercizio dell attività agrituristica, l autorizzazione comunale viene sostituita dalla DIA con inizio dell attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al comune ove ha sede l attività di ospitalità. Inoltre viene eliminata, in quanto vietata ai sensi dell articolo 14, primo paragrafo, numero 6) della direttiva, la partecipazione di operatori concorrenti alla Commissione regionale che ha il compito della tenuta dell elenco dei soggetti abilitati all esercizio dell agriturismo: in particolare viene soppressa la lettera c) del comma 4, dell articolo 8 della l.r. n. 28/1997 che prevede la partecipazione, nella Commissione regionale, di un rappresentante delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell ambito regionale. 6) Il Titolo VII è quello relativo alle Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche). Per l esercizio dell attività di fattorie didattiche, l autorizzazione comunale viene sostituita dalla D.I.A. con inizio dell attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al comune ove è situato l immobile destinato all attività. 7) Il Titolo VIII è relativo alle Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114). Anche per quanto concerne l esercizio delle attività commerciali il titolo autorizzatorio, in base a quanto stabilito dalla direttiva, è necessario esclusivamente qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale. I regimi autorizzatori per le singole attività commerciali sono stati mantenuti proprio al fine di garantire il giusto bilanciamento e la tutela di tali motivi imperativi. Tali finalità necessitano pertanto della previsione di limitazioni basate su criteri qualitativi a tutela dei valori di pari rango ammessi dalla direttiva, tra cui in primis il diritto dei consumatori di potersi davvero avvalere di una rete articolata per tipologia e prossimità. Per l apertura di medie strutture di vendita, ad esclusione di quelle superiori, è stato introdotto il regime del silenzio-assenso: l autorizzazione deve infatti essere rilasciata dal comune entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta. La domanda per le grandi e medie superiori strutture di vendita è presentata al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Lo strumento della Conferenza di servizi relativa al rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture superiori e per le grandi strutture di vendita è stato riformulato alla luce dei criteri qualitativi riferiti agli interessi generali sopra richiamati. Il procedimento per il rilascio dell autorizzazione deve concludersi entro due anni dalla richiesta stessa. Comunque l apertura di grandi e medie strutture di vendita può avvenire solo nel territorio dei comuni la cui classe dimensionale di appartenenza risulti compatibile con la categoria e tipologia dell esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue (art. 11 l.r.24/1999): Classe del Comune Tipologie incompatibili I. oltre abitanti Nessuna II G2/A 1 III G2 2 e G1/A IV. meno di G2 e G1 3, M2/A 4 La Giunta regionale, con proprio atto di programmazione definisce, entro il 30 giugno 2010, criteri e modalità per l attuazione di obiettivi quali favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori, la qualità della vita della popolazione e il rispetto del principio della libera concorrenza, che renda compatibile l impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale, salvaguardi e riqualifichi i centri storici, le zone di montagna e quelle rurali, favorisca l innovazione anche attraverso l associazionismo e le reti stabili di impresa, garantendo al contempo il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l ordine e la sicurezza pubblica, la sanità, la tutela dei consumatori, l equità nelle transazioni commerciali, la tutela dell ambiente urbano, la conservazione del patrimonio storico e artistico. I comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali, adottano un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale, tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio, individuano le aree da ritenersi sature e quelle per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. 1 Esercizi aventi superfici di vendita maggiore a 3500 mq. ( classi III e IV) o maggiore di 5500 mq. (classi I e II) fino ad un massimo di mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di mq. per quelle di tipologia G2 categoria E (esercizi del solo settore non alimentare). 2 Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale). 3 Grandi strutture di vendita inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. (classi III e IV) e tra 2501 e 5500 mq. (classi I e II) 4 Medie strutture inferiori: esercizi del solo settore alimentare ed esercizi del settore alimentare e non, con superficie tra 601 e 1000mq (classi III e IV) e tra 901 e 1500 mq (classi I e II). 7

8 Nel disegno di legge c è anche la definizione di Polo commerciale, come complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3 (esercizi aventi superficie compresa tra e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e tra 1501 e 2500 mq nei comuni delle classi I e II), comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un unica entità economico commerciale. La sua apertura avviene sulla base di apposito progetto o mediante l avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, ampliamento, trasferimento; perciò i comuni possono rilasciare singole autorizzazioni sena l autorizzazione complessiva dell intero polo commerciale. Nel disegno di legge abbiamo anche una revisione, all interno dell art.24 (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori) della definizione di centro polifunzionale di servizi quale esercizio commerciale, o più esercizi in un'unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione. Per quanto riguarda la disciplina da parte dei comuni degli orari di vendita di tutte le attività di vendita al dettaglio (anche in modo differenziato e comprese quelle di prodotti da parte di artigiani e industriali), possono venir autorizzati anche orari di maggiore apertura per le attività che, pur inserite in un centro commerciale, siano dotate di accesso autonomo al pubblico. Hanno facoltà di libera determinazione senza vincoli delle apertura e degli orari, le attività di prossimità e le attività commerciali che operano: nei centri storici, nelle zone di elevato valore storico, artistico, culturale e in quelle individuate in specifici atti di programmazione; nelle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente ai periodi di maggiore afflusso; nei centri di intrattenimento e svago, nei piccoli borghi e nei nuclei rurali. Sono poi individuate dalla normativa tutta una serie di attività a cui non si applicano le normative in materia di orari e turni di apertura e chiusura (gelaterie, gastronomie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di caramelle, dischi, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, fiori, libri, etc); lo stesso vale per esercizi di vendita interni a complessi turistici e alberghieri, stazioni ferroviarie, strade extraurbane, campeggi, etc. Da ultimo vengono disciplinate le vendite promozionali, che possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell anno, ad eccezione dei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione, senza essere sottoposte ad alcuna formalità (il preavviso di 5 giorni prima dovuto al Comune) o limite temporale. L Allegato A alla legge 24/99, contente la previsione delle grandi strutture di vendita inferiori e superiori, è abrogato. 8) Il Titolo IX riguarda le Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1997, n. 6 (Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni). Per l attività fieristica, il regime autorizzatorio che prevede l autorizzazione della Giunta regionale o del comune, rispettivamente per le manifestazioni nazionali/regionali e per le manifestazioni a carattere locale, e il successivo inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, è sostituito dal solo inserimento nel calendario regionale o locale. 9) Il Titolo X riguarda le Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è stato soppresso il riferimento, per il rilascio del titolo autorizzatorio, alla residenza e alla sede legale nel comune, rispettivamente per il richiedente persona fisica e per le società. Questo perché vietato ai sensi dell articolo 14, primo paragrafo, numero 1) della direttiva. L autorizzazione viene rilasciata dal comune dove il richiedente ha eletto domicilio fiscale. Sempre in materia di commercio su aree pubbliche (sia in forma itinerante sia su posteggio) è stato soppresso, in quanto non giustificato alla luce dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, il requisito che impone all interessato esclusivamente lo statuto giuridico di persona fisica o società di persone, estendendo la possibilità di esercitare l attività anche alle società di capitali. 10) Il Titolo XI tratta le Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003 n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione). Nella distribuzione di carburanti per autotrazione, sono state soppresse, in quanto non giustificate alla luce dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità, le restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E stato inoltre soppresso, in quanto non giustificato alla luce dei medesimi principi, l obbligo, per l interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative. 11) Il Titolo XII riguarda la Disciplina delle Attività di Somministrazione. Disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi) si è ritenuto opportuno intervenire con autonoma disposizione che, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, prevedesse quale disposizione regionale speciale la permanenza dell autorizzazione sia per l apertura che per il trasferimento di sede. L autorizzazione è stata ritenuta in questo caso uno strumento necessario e funzionale ad un sistema dove gli unici vincoli attengono al rispetto delle norme territoriali/ambientali ed igienico sanitarie. Tutto ciò per le implicazioni di pubblica sicurezza e le strette connessioni con le licenze previste dal Testo unico delle 8

9 Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che rendono non opportuna l eliminazione del regime autorizzatorio. La semplificazione ha riguardato invece l aver optato per una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all intrattenimento e allo svago di cui all art. 5 legge n. 287/ ) Il Titolo XIII è relativo al Portale dello Sportello unico. In base all articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla Direttiva Servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. La realizzazione del Portale regionale dello Sportello Unico è necessario proprio al fine di uniformare su tutto il territorio regionale lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. Al fine del pieno recepimento della direttiva, si prevede l attuazione in via regolamentare e amministrativa alla Direttiva da parte della Giunta e l adeguamento, da parte degli enti locali, della propria normativa alle disposizioni del disegno di legge regionale. La Regione fornisce la propria collaborazione nell ambito del sistema IMI (Internal Market Information) che consente una comunicazione rapida e diretta per lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri. 9

10 Bibliografia essenziale e normativa di riferimento Comunitaria Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel marcato interno, Gazzetta Ufficiale dell unione Europea del Manuale per l attuazione della Direttiva Servizi, Direzione generale del Mercato interno e dei servizi, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, anno Nazionale Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno Bozza del 17/07/2009. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guida per il monitoraggio relativo alla Direttiva Servizi, Dipartimento politiche comunitarie, Roma, ottobre Regione Toscana, Osservatorio legislativo interregionale, La Direttiva 2006/123/CE e la libera prestazione dei servizi nel mercato interno, a cura di Laura Faina e Gabriella Fusillo (GR Piemonte), Roma dicembre Regione Toscana, Osservatorio legislativo interregionale, L attuazione della Direttiva Servizi Lo stato dell arte delle Regioni, Roma, settembre 2009 (Fusillo GR Piemonte). Federdistribuzione, Decreto di recepimento della Direttiva Servizi (Bolkestein). Considerazioni e proposte, Ottobre Federdistribuzione, Competenza legislativa esclusiva alle Regioni in materia di commercio. La situazione attuale. Considerazioni e proposte, Marzo Unioncamere Lazio, Focus Enterprise Europe Network Direttiva Servizi, n. 1/2009. Regionale Regione Umbria, l.r. 16 aprile 2005 n. 21, Nuovo Statuto della Regione Umbria. Regione Umbria, Deliberazione del Consiglio regionale 8 Maggio 2007 n. 141, Regolamento Interno del Consiglio regionale Umbria. Regione Umbria, Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'italia all Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno». Sezione Analisi e Ricerche documentali, Processo Legislazione, Consiglio Regione Umbria, gennaio

CONTROLLO DI ATTUAZIONE al 31 dicembre 2011

CONTROLLO DI ATTUAZIONE al 31 dicembre 2011 L.R. 16 febbraio 2010 n. 15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Umbria dall'appartenenza dell'italia all'ue Attuazione direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

Roma, 19 Maggio 2010 Diritto e Centri commerciali: implicazioni pratiche ed operative. Roma, 19 Maggio 2010

Roma, 19 Maggio 2010 Diritto e Centri commerciali: implicazioni pratiche ed operative. Roma, 19 Maggio 2010 Roma, 19 Maggio 2010 C N C C - P r a s s i c o o p Renato Cavalli Presidente Commissione Consultiva Normativa e Pianificazione Territoriale CNCC Amministratore Unico Prassicoop Gli obiettivi della Bolkestein

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI Registro delle Imprese Roma, 29 agosto 2014, prot.

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Piano di Sviluppo Competenze

Piano di Sviluppo Competenze Piano di Sviluppo Competenze La proprietà e i diritti d'autore di questo documento e dei suoi allegati appartengono a RES. Le informazioni in esso contenute sono strettamente confidenziali. Il documento,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 13/12/2012 Articolo 1 Obiettivi

Dettagli

Nomos Appalti srl Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Nomos Appalti srl Servizio di Consulenza agli Enti Locali Roma, 12 maggio 2010 Circolare n. 123/2010 Al SIG. PRESIDENTE CONFSERVIZI MARCHE A TUTTI GLI ASSOCIATI AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E A TUTTI GLI ALTRI ENTI, AZIENDE E SOCIETA

Dettagli

Novità in materia di permessi di soggiorno

Novità in materia di permessi di soggiorno CIRCOLARE A.F. N. 71 del 20 Maggio 2014 Novità in materia di permessi di soggiorno Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che è stato pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Il Sottoscritto. Nome

Il Sottoscritto. Nome COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara Piazza Martiri della Libertà n. 28 - c.a.p. 28066 p. iva 00184500031 SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Sportello Unico Attività Produttive E-mail: sp.unico@comune.galliate.no.it

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento

Dettagli

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI PIANO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

Testo Unico del Commercio

Testo Unico del Commercio Testo Unico del Commercio Un nuovo strumento per semplificare la vita delle aziende e dei cittadini, trasformare la Regione in un amministrazione amica delle imprese e per rilanciare lo sviluppo del settore.

Dettagli

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ; SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI tra la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL DL 91/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 112/2013 1) L articolo 68 primo comma del TULPS R.D n 773/1931 MODIFICATO dal DL 91.2013 convertito nella legge n. 112/2013, così

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

Verso il mercato interno dei servizi: la Direttiva 2006/123/CE

Verso il mercato interno dei servizi: la Direttiva 2006/123/CE Verso il mercato interno dei servizi: la Direttiva 2006/123/CE MEETING MANUTENTORI ANTINCENDIO Milano, 12 maggio 2011 1 Oggetto DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Del 12 dicembre

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

MANOVRA ANTICONGIUNTURALE 2009 INCENTIVI ALLE IMPRESE

MANOVRA ANTICONGIUNTURALE 2009 INCENTIVI ALLE IMPRESE MANOVRA ANTICONGIUNTURALE 2009 INCENTIVI ALLE IMPRESE In risposta alle sollecitazioni delle parti sociali, l aggiornamento e l attuazione della manovra anticrisi prevede le seguenti iniziative: A) INIZIATIVE

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

PUC3 PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (D.G.R. N. 281 DEL 03/04/2013, art.4) Avviso pubblico

PUC3 PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (D.G.R. N. 281 DEL 03/04/2013, art.4) Avviso pubblico PUC3 PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (D.G.R. N. 281 DEL 03/04/2013, art.4) 1. Generalità Avviso pubblico La regione dell Umbria, con DGR 7 aprile 2013, n. 281, ha approvato l avviso per la presentazione

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 104 RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) (Estensore FILIPPI) approvata nella seduta del 28 gennaio 2016

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

Art. 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3

Art. 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3 7644 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 14-03-2011 REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3 Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39) Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. 2010/188381 Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli