CAPITOLO I IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA: IL PATRIMONIO

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1 CAPITOLO I IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA: IL PATRIMONIO SOMMARIO: 1. Premessa: finalità della riforma delle società per azioni e sua incidenza sul profilo finanziario dell impresa. 2. Nozione tradizionale di patrimonio e imputazione alla persona giuridica. Patrimonio e patrimonio netto. 3. Il patrimonio come globalità dei valori impiegati nell esercizio dell impresa. 4. Segue: dal patrimonio della società al patrimonio dell impresa. Finanziamento e conferimento. 5. Investimento e disinvestimento. 6. Segue: posizione dei finanziatori e regole del disinvestimento. 7. Disinvestimento e diritti amministrativi. 8. Necessità di guardare unitariamente al patrimonio. 9. Struttura patrimoniale della società per azioni bancaria e peculiarità dell attività da essa svolta. Finanziamento ed esercizio dell attività. 10. La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte delle banche. 11. Segue: Il collegamento funzionale tra raccolta del risparmio ed esercizio del credito. 12. Segue: funzione delle operazioni di raccolta nella disciplina dei rapporti e in quella dell attività. 13. Cenni conclusivi. 1. Premessa: finalità della riforma delle società per azioni e sua incidenza sul profilo finanziario dell impresa. Com è noto, la recente riforma delle società per azioni operata nell ambito della più ampia riforma delle società di capitali ha profondamente inciso sulla disciplina del finanziamento all impresa 1. La legge 3 ottobre 2001, n. 366 recante 1 Utilizzando tale espressione in senso ampio, per designare la «destinazione all esercizio dell impresa di valori economici a tale esercizio strumentali, a tale esercizio finalizzati e da tale esercizio caratterizzati per la presenza di un momento organizzativo che ne domina tutte le fasi, da quella iniziale a quella dell utilizzo ed a quella finale»; così, P. FERRO-LUZZI, Riflessioni sulla riforma; I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa, in Riv. dir. comm., 2005, 673.

2 2 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ BANCARIA delega al governo per la riforma del diritto societario era già chiara in questo senso. Essa, dopo aver stabilito che la disciplina della società per azioni dovesse essere «modellata sui principi della rilevanza centrale dell azione e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio», disponeva con riguardo specifico al tema del finanziamento all impresa che la riforma dovesse consentire la costituzione, da parte delle società, di patrimoni dedicati ad uno specifico affare, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; inoltre, che essa fosse diretta a «prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi» nonché a «modificare la disciplina relativa all emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti» 2. Il tutto, in coerenza con l «obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali» 3. Nell esercizio della delega il legislatore ha, innanzitutto, lasciato all autonomia statutaria ampi spazi di diversificazione del contenuto dei diritti, patrimoniali e amministrativi, inerenti alle azioni (spettanti, cioè, a coloro che finanziano l impresa in tale forma) sia pure «nei limiti imposti dalla legge» e, nel contempo, ha reso più flessibile il disinvestimento da parte dei soci a valere sul patrimonio sociale. Così incidendo, da un lato, sulla funzione organizzativa svolta dal capitale all interno della società e, strettamente legata a questa (o, meglio, alla base di questa), sul criterio della correlazione potere-rischio 4 ; e, dall altro lato, sulla portata del capitale quale misura delle risorse stabilmente destinate all esercizio dell impresa, per la durata di quest ultima 5. In parallelo, ma sotto altro profilo, lo stesso legislatore ha previsto anche la possibilità che la società, a fronte di apporti di soci o di terzi non 2 Art. 4, commi 1, 4, lett. b) e 6, lett. c) e d), legge n. 366 del Art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 366 del Per l impatto della riforma sulla c.d. funzione organizzativa del capitale cfr. P. SPADA, Diritto commerciale, I, Padova, 2004, 103 ss., il quale osserva che dopo la riforma tale funzione «persiste, ma interpreta un ruolo piuttosto residuale che essenziale», assistendosi ad un «depotenziamento del rischio come criterio di legittimazione del potere di direzione». 5 V. infra, cap. III, par. 2 e 5.

3 IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA 3 imputati a capitale, emetta «strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti» (art. 2346, comma 6, c.c.) 6 ; diritti amministrativi che, per espressa disposizione legislativa, possono consistere nel diritto di voto su argomenti determinati o nel diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o un sindaco. Per quanto riguarda, invece, il contenuto delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari ad esse equiparati sul piano della disciplina applicabile quale che sia la reale portata innovativa del nuovo art c.c. il legislatore ha sancito espressamente la possibilità che tempi ed entità del pagamento degli interessi, come pure tempi ed entità del rimborso del capitale siano condizionati all andamento economico della società 7. Formalizzando così, a livello normativo, la possibilità che anche i diritti patrimoniali degli «obbligazionisti» siano correlati all andamento dell attività di impresa organizzata in forma di società per azioni. Ciò che non può non assumere un rilievo centrale a fini ricostruttivi e, in particolare, non può non condizionare il modo di guardare al finanziamento dell impresa organizzata in forma societaria mediante l emissione di titoli di debito 8 e al suo ruolo, in una prospettiva finanziaria, nel patrimonio della società. Infine, particolarmente interessante, sempre a fini ricostruttivi, è la traduzione regolamentare della già menzionata possibilità di costituire patrimoni destinati a uno specifico affare, formula che vale a designare unitariamente due istituti in realtà sensibilmente diversi tra loro. Il primo 9 6 V. infra, cap. III, par Infra, cap. III, par In questo senso, P. FERRO-LUZZI, Le linee portanti della riforma, relazione al convegno «Le riforme del diritto societario» tenutosi a Telese Terme il 28 marzo 2003, il quale osserva che la previsione è indice dello spostamento di accento dal «finanziamento al soggetto», al «finanziamento all attività»; ID., Riflessioni sulla riforma; I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa, cit., 703, ove con particolare riguardo alla previsione dell art c.c. secondo cui i tempi e l entità del pagamento degli interessi possono variare anche in dipendenza di parametri relativi all andamento economico della società l A. osserva che «si determina un distacco dall ordine concettuale e giuridico dell interesse», reputando che questa sia «una delle conseguenze dello spostamento dell analisi del fenomeno dal piano del negozio, e rapporto, creditizio: società-obbligazionista, al piano del finanziamento di impresa». 9 Art bis, lett. a), nonché artt ter ss. c.c.

4 4 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ BANCARIA caratterizzato dal distacco di un insieme di beni e rapporti giuridici dal patrimonio generale della società e dalla loro destinazione al perseguimento di un affare determinato; destinazione che assume rilievo nei confronti dei terzi, trovando espressione nella regola secondo la quale, salva diversa disposizione della delibera costitutiva, la responsabilità per le obbligazioni contratte per la gestione dell affare si puntualizza sul patrimonio destinato, sul quale i creditori della società non possono far valere alcun diritto (artt quinquies c.c.). Il secondo, invece, nel quale il distacco ha per oggetto non già beni e rapporti esistenti nel patrimonio della società che ricorre al finanziamento, ma flussi finanziari futuri, rivenienti dalla gestione, anche in questo caso, di un affare determinato: è su tali flussi, in particolare, che si puntualizzano i diritti dei finanziatori dell affare stesso (art decies c.c.) 10. Nell un caso e nell altro, dunque, la società può acquisire finanziamenti per lo svolgimento di uno specifico affare che si connotano per il fatto che il finanziatore assume un rischio circoscritto all andamento dell affare stesso, anziché legato all attività generale della società 11. Pare accomunare questi istituti così diversi tra loro la centralità che in essi assume l attività 12. Il finanziamento è erogato, cioè, non già, generi- 10 In questo secondo caso il finanziamento non può essere rappresentato da strumenti finanziari emessi dalla stessa società, come prevede l art decies c.c., secondo cui «fuori dall ipotesi di cartolarizzazione previste da leggi vigenti,il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione». 11 V. infra, cap. III, par Nel commentare gli spazi aperti dalla legge delega n. 366 del 2001 proprio con riguardo alla possibilità di costituire patrimoni dedicati a uno specifico affare, P. FERRO- LUZZI, La disciplina dei patrimoni separati, in Riv. soc., 2002, 126 s., segnala la necessità di inserire il problema nel quadro generale di una visione della società e dell impresa che, staccandosi dalla concezione privatistica del sistema, svaluti il profilo di persona, se pur giuridica, dunque di soggetto di diritto, della società e prenda e dia atto delle alterazioni che la disciplina dell «attività» di impresa induce sulla disciplina generale, civilistica, dei beni e della responsabilità patrimoniale. Sul punto cfr., inoltre, C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, 2006, 30 ss., il quale, nell esaminare entrambe le fattispecie richiamate, osserva che «ne risulta, in termini più generali, che la regola (o, piuttosto, le regole) di limitazione di responsabilità in discorso non riguarda tanto il regime del soggetto e del suo patrimonio, quanto quello del contratto e dell attività in cui si inserisce. [ ] Si delinea così un ulteriore ipotesi, rispetto a quelle già da tempo individuate, in cui la prospettiva dell attività esprime la sua portata di valore giuridico, di criterio normativo in grado di

5 IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA 5 camente, ad un soggetto, ma in funzione specifica di un attività; e, d altro canto, il suo rimborso è (in principio) strettamente connesso all esito dell attività stessa 13. In questa prospettiva, sembra di poter affermare che entrambi detti istituti costituiscono una risposta all esigenza di isolare il rischio relativo ad una specifica attività (rectius, ad uno specifico affare), così consentendo, tra l altro, il reperimento di risorse destinate all impresa presso investitori interessati unicamente ad esso. Inoltre, ai fini che qui interessano, si mostra significativo osservare che in essi, proprio in quanto l operazione non è, per così dire, mediata dal soggetto, ma è invece incentrata sull attività, emerge in modo nitido che in una prospettiva finanziaria il punto è quello dell individuazione delle risorse (complessivamente) destinate all attività, nonché del modo in cui le stesse possono essere remunerate. Basti considerare che la legge richiede espressamente che, rispettivamente, nella delibera costitutiva del patrimonio separato o nel contratto di finanziamento, venga indicato il «piano finanziario dell operazione»: in altri termini, che venga chiarito, appunto, quali sono le risorse che la società intende destinare alla realizzazione dell affare, al fine di valutarne la congruità, nonché le risorse, e, dunque, i proventi con cui la società stessa pianifica di far fronte agli impegni derivanti dai finanziamenti assunti. Già questi pochi elementi appaiono sufficienti a dare un idea del perché l emanazione della riforma è stata accompagnata dalla constatazione che tra le sue linee portanti è il profilo finanziario dell impresa 14. In particolare, caratterizzare e conformare la disciplina degli atti di cui si compone: ove cioè dall inserimento dei secondi nella prima deriva la loro sottoposizione ad un regime diverso da quello altrimenti applicabile». L A., op. cit., 23 osserva altresì che la disciplina dei patrimoni destinati «evidenzia esigenze che di per sé riguardano direttamente l attività d impresa, non le caratteristiche in senso lato soggettive dell imprenditore». Parla, ai fini della costruzione del fenomeno associativo, dell «attività come strumento interpretativo e costruttivo dei vari fenomeni», P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1976, 213 s. 13 Salva, in entrambi i casi, la possibilità che la società garantisca, nei limiti consentiti dalla legge, l adempimento in favore dei creditori i cui diritti si puntualizzano sul patrimonio separato e loro destinato. Cfr., rispettivamente, artt quinquies, comma 3, e 2447-decies, comma 3, c.c. 14 P. FERRO-LUZZI, Le linee portanti della riforma, cit. L affermazione è, sia pure con sfumature diverse, diffusa tra i commentatori della riforma. Cfr., in questo senso, S. FORTUNATO, Riflessioni generali, in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di Cian, Quaderni della rivista di diritto civile, n. 4, 267, se-

6 6 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ BANCARIA essi spiegano perché si è potuto osservare che la riforma è stata chiamata ad «affrontare e risolvere i problemi dell impresa» 15 ; e che, in questa prospettiva, essa pone al centro della scena l «impresa» 16 ovvero l attività per il cui svolgimento è costituita la società 17 e in funzione di essa affroncondo cui «la riforma ha avuto ad oggetto più che la società come contratto, la società come struttura di finanziamento dell impresa»; o, ancora, M. DE ACUTIS, Il finanziamento dell impresa societaria: i principali tratti caratterizzanti e gli «altri strumenti finanziari partecipativi», in Le grandi opzioni della riforma, cit., 260, che osserva che «con la Riforma la società per azioni si offre in primis quale strumento privilegiato al servizio dell impresa per il reperimento e l organizzazione di mezzi finanziari». 15 Così, C. ANGELICI, op. cit., Osserva che la riforma si innesta sulle linee portanti del Codice Civile del 1942, «completando e perfezionando il disegno di base di tal Codice con il collocare l impresa al centro del fenomeno societario», così che il fenomeno societario deve oggi essere oggettivamente «concepito, individuato, nell organizzazione dell esercizio, del finanziamento e della responsabilità di impresa», P. FERRO-LUZZI, Riflessioni sulla riforma; I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa, cit., 680 s. In questa prospettiva, l A., op. cit., 11, suggerisce provocatoriamente di «considerare la società innanzitutto come una impresa, una particolare forma di impresa [ ] caratterizzata da una particolare organizzazione del suo esercizio, della relativa responsabilità e del suo finanziamento». In questo senso v., ora, C. ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 1, Torino, 2007, 11 ss., il quale si chiede se «non sia possibile e necessario individuare nell impresa e nei suoi problemi l a priori sulla cui base ricostruire la disciplina delle società»; se, in sostanza, si possa «impostare i problemi della società come problemi dell organizzazione e dell attività d impresa e non soltanto della società tra i soci», individuando poi diversi spunti reputati «in grado di (almeno) giustificare la linea concettuale delineata». 17 Per una sintetica prospettazione dei diversi modi di guardare l impresa e per il suo inquadramento in termini di attività e, nella specie, «attività oggettivamente considerata» (di produzione per lo scambio e di scambio) v. P. FERRO-LUZZI, L Impresa, in AA.VV., L impresa, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 1985, 19 ss., secondo cui «nel suo nucleo essenziale la particolarissima rilevanza giuridica dell impresa nel sistema del diritto privato si radica al vertice nella circostanza che siamo in presenza della previsione normativa, e della conseguente disciplina, di un attività oggettivamente identificata». E, partendo da questa notazione, l A. esprime il convincimento che nell impresa non è «più l uomo al centro di un sistema in sua funzione ricostruito; al centro sta l attività, oggettivamente identificata», la quale è punto di riferimento di una disciplina dettata in funzione dei suoi caratteri e delle sue esigenze: si passa, cioè, da un modello di disciplina «a soggetto» (che ha, cioè, il suo centro logico, ideologico, politico e concettuale nel soggetto, onde il sistema è costruito e deve essere ricostruito in funzione del soggetto e dei suoi attributi) a un modello di disciplina «ad attività». Per l affermazione che il sistema costruito attorno al soggetto (secondo lo schema del diritto soggettivo) è soltanto uno dei sistemi possibili ed è storicamente condizionato nei suoi presupposti, nonché per la constatazione che esso non riesce ad assumere valore conoscitivo generale, v. R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, in Jus, 1960, 149 ss.

7 IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA 7 ta i temi di ordine finanziario, relativi alle «tecniche mediante le quali l impresa acquisisce le risorse per svolgere la propria attività e, per un altro verso, quelle con cui i suoi esiti economici vengono distribuiti tra coloro che vi sono in vario modo interessati» 18. Ciò, che induce un accentuata flessibilità degli strumenti di finanziamento dell impresa, in ragione innanzitutto delle mutevoli esigenze di quest ultima, ma in ragione altresì delle altrettanto mutevoli esigenze di coloro che dispongono di capitali da investire in un attività produttiva. È evidente la necessità di ripensare in via generale molte delle costruzioni elaborate sulla base del diritto societario dettato dal codice del Per le medesime ragioni, una riflessione specifica è necessaria in ordine all impatto della nuova normativa sulla s.p.a. bancaria. Specifica, in considerazione delle peculiarità dell attività da essa svolta, la quale ne delinea i contorni e ne modella correlativamente la disciplina in termini di specialità. 2. Nozione tradizionale di patrimonio e imputazione alla persona giuridica. Patrimonio e patrimonio netto. Ponendosi nella prospettiva sopra delineata, l attenzione cade innanzitutto su un concetto dal quale l analisi del profilo finanziario dell impresa, anche bancaria, non può prescindere per la centralità del ruolo da esso svolto sul piano ricostruttivo della relativa struttura: il concetto di «patrimonio della società» Così C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, cit., 21 s. e 82, il quale, tra l altro, conclude la propria analisi enfatizzando il significato finanziario della società per azioni, quale «tecnica per l acquisizione di mezzi finanziari da destinare all impresa». Ma v. già, sul punto, P. FERRO-LUZZI, Lezioni di diritto bancario, Torino, 1995, 112, il quale significativamente osserva che lo schema denaro-tempo-denaro, da lui illustrato per spiegare il proprium dell attività finanziaria, «ove considerato nella sua massima ampiezza, potrebbe comprendere [ ] addirittura lo stesso fenomeno dell impresa; è certamente vero, infatti, che l imprenditore valuta il complesso del capitale (proprio e di credito) da immettere all inizio nel processo produttivo, ed al termine di esso, quindi anche con un fattore tempo, il capitale che ne può ritrarre per sé, e per rimborsare i debiti assunti»; e, al riguardo, l A. sottolinea che si tratta «di una prospettiva di analisi, finanziaria appunto, del fenomeno impresa, normalmente trascurata dai giuristi» (ora, seconda edizione, Torino, 2004, 123). 19 Osserva che la struttura finanziaria della società si presta ad essere analizzata a partire dal patrimonio sociale, il quale assume in tale ambito una posizione di particolare

8 8 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ BANCARIA Sul terreno generale del diritto delle società per azioni, si è soliti affermare che, nel suo significato tecnico-giuridico, l espressione patrimonio sociale designa il complesso dei rapporti giuridici di natura patrimoniale, attivi e passivi, che fanno capo alla società 20. L impressione è tuttavia che, collocandosi in una prospettiva di tipo finanziario, questa definizione risulti inadeguata. E la ragione di ciò risiede probabilmente nel fatto che, come si è detto, tale prospettiva implica che venga posta al centro l impresa, mentre la richiamata definizione fa perno sul soggetto 21. In particolare, utilizzando il soggetto quale dato unificante i rapporti per l individuazione dell entità patrimonio si utilizza un criterio tipicamente dettato per la persona fisica. Tale criterio, peraltro, è servente rispetto al regime di responsabilità dettato per quest ultima. Tecnicamente, esso implica l individuazione di una correlazione tra elementi attivi e passivi presenti nel patrimonio, ma essenzialmente ai fini della responsabilità, nella cui prospettiva, evidentemente, i rapporti attivi svolgono nei confronti di quelli passivi una funzione di garanzia (in senso eminentemente statico) 22. Nel caso del patrimonio c.d. generale della persona fisica, in tale correlazione si esaurisce, in sostanza, la stessa ragione funzionale di individuazione di un patrimonio unitario. Più specificamente, là dove assume rilievo il solo profilo dell imputazione, il comportamento del «titolare» è riguardato dall ordinamento e- sclusivamente in chiave di liceità o illiceità, restando invece del tutto irrilevante l impiego che egli faccia dei propri beni 23. Ed è così che attività e rilevanza, G. FERRI jr., Patrimonio, capitale e bilancio, in AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, Tra gli altri, G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, 2002, 7; G.B. PORTALE, I «beni» iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni, in Riv. soc., 1969, 267, il quale richiamando sul punto la dottrina tedesca contrappone, a una nozione di patrimonio in senso giuridico, una nozione in senso economico, secondo cui è tale il complesso delle utilità di cui dispone l azienda. 21 Sul punto, v. retro, nt Sul punto, cfr. G. FERRI jr., Patrimonio e gestione, spunti per una ricostruzione sistematica dei fondi comuni d investimento, in Riv. dir. comm., 1992, 34 s., il quale sottolinea la necessità di porre in luce gli aspetti dinamico-funzionali più che quelli staticostrutturali del concetto di patrimonio e, in questa prospettiva, ne propone una costruzione sganciata «da ogni riferimento al regime della responsabilità patrimoniale, il cui ruolo sarà, quindi, di disciplinare il patrimonio e non di concorrere a definirne il concetto». 23 Sottolinea che nel sistema «a soggetto» (v. retro, nt. 17), «una volta imputato,

9 IL PROFILO FINANZIARIO DELLA S.P.A. RIFORMATA E DELLA S.P.A. BANCARIA 9 passività non possono che avere significato in quanto tali, isolatamente considerate o, al più, come si è detto, contrapposte in considerazione della funzione di garanzia che le prime sono chiamate a svolgere, ai sensi dell art c.c., nei confronti delle seconde. Riflesso di questa costruzione è che, nel caso di un finanziamento a una persona fisica, l impiego che il beneficiario intenda effettuare delle somme acquisite è, come regola generale, del tutto indifferente. Solo mediante apposite pattuizioni le parti possono attribuire giuridica rilevanza ad esso. In mancanza, la destinazione impressa a dette somme è, appunto, irrilevante. E ulteriore riflesso è che il finanziatore, per la garanzia generica del proprio credito, non può che guardare ai beni che compongono il patrimonio, risultando estremamente limitata la possibilità di operare una valutazione prospettica. Tutto questo, ove riferito alla società-persona giuridica, non sembra rispecchiare la sostanza del fenomeno 24. Ciò che si perde, in effetti, è la percezione dell unitarietà funzionale delle risorse che affluiscono al suo patrimonio. Basti pensare al finanziamento c.d. esterno e, in particolare, al finanziamento a medio-lungo termine erogato da banche o acquisito, ad esempio, mediante emissione di obbligazioni. Certamente, gli schemi contrattuali attraverso i quali la società-persona giuridica vi ricorre sono i medesimi che nel caso della persona fisica. Fino ad oggi, ad esempio, si è quasi concordemente ritenuto che il rapporto sotteso a un emissione obbligazionaria (almeno, da parte di una società per azioni non bancaria) sia un rapporto di mutuo 25. Ciononostante, risulta oltremodo difficile ragionare nei termini ora delineati e affermare che l impiego delle somme acquisite è, per la società per azioni finanziata, libero e, per chi ha erogato il finanziamento, indifferente. quindi distribuito, il bene, bene così divenuto l oggetto del diritto (art. 810 c.c.), il suo successivo utilizzo è eventuale, è una facoltà protetta, è un affare del soggetto titolare», P. FERRO-LUZZI, La disciplina dei patrimoni destinati, in Riv. soc., 2002, Il vero è che, come è stato di recente sottolineato, il patrimonio sociale svolge, oltre ad una funzione di garanzia, che caratterizza ogni figura soggettiva, una funzione produttiva; funzione che, invece, manca nel caso in cui si faccia riferimento al patrimonio c.d. generale della persona fisica. Così G. FERRI jr., Patrimonio, capitale e bilancio, cit., 13 s. 25 È da approfondire quale impatto abbia, su tale convincimento, la riforma in materia di obbligazioni e, ora, di altri «strumenti finanziari, comunque denominati» (art c.c.). La questione è stata già oggetto di riflessioni nello specifico del settore bancario, in considerazione della speciale disciplina che ne regola la raccolta obbligazionaria. Sul punto, v. infra, cap. II, par. 14 e 15.

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