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1 1 di 6 03/09/ English - Versione accessibile - Mappa - Contattaci - Privacy - Avvertenze - Link utili - Ricerca - RSS Soggetti vigilati - Per gli intermediari La Consob Emittenti Intermediari Mercati Regolamentazione Area interattiva Educazione finanziaria Gare e contratti IN QUESTA SEZIONE SONO PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI: I. NUOVO DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO AI SENSI DELLA DELIBERA N DEL 23 LUGLIO 2012 II. DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO NUDE III. DIVIETO DI ASSUMERE O INCREMENTARE POSIZIONE NETTE CORTE (Si ricorda che IL DIVIETO DI ASSUMERE O INCREMENTARE POSIZIONI NETTE CORTE è terminato il 24 febbraio Storico) I. NUOVO DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO AI SENSI DELLA DELIBERA N DEL 23 LUGLIO 2012 Versione aggiornata al 31 luglio Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto su titoli azionari del comparto finanziario, introdotto dalla Delibera n del 23 luglio 2012? Dalle ore del 23 luglio 2012 sono vietate le vendite allo scoperto su azioni incluse nell'elenco allegato alla Delibera, ovunque effettuate, anche se assistite dal prestito titoli. La Delibera vieta pertanto sia le vendite allo scoperto "coperte" dal prestito titoli che quelle "nude" (già vietate dalla precedente Delibera dell''11 novembre 2011). Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio). 2. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto? Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (v. FAQ n. 3). La Delibera prevede che gli aderenti ai mercati adottino tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni della Delibera medesima, anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari. Chiarimenti sui nuovi obblighi di comunicazione Delibera n del 28 aprile 2010 Domande frequenti in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari Domande frequenti sulle vendite allo scoperto Uffici Consob per gli intermediari D.Lgs n. 58/1998 Regolamento n /2007 D.M. n. 468/1998 D.M. n. 469/1998 D.M. n. 470/1998 Normativa e orientamenti Consob 3. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto? Si, è prevista l'esenzione per l'attività di market making. Per poter beneficiare di tale esenzione, un soggetto deve rispettare i seguenti requisiti: 1. essere aderente ad un mercato regolamentato italiano; 2. svolgere attività di market making per conto proprio, ossia: a. proporsi, su base continua, come disposto a negoziare in acquisto e vendita a prezzi competitivi, per quantità comparabili e in maniera irrevocabile, fornendo così liquidità regolare e continua agli scambi (c.d. two-way-quotes); e/o b. nell'ambito della propria attività abituale, eseguire ordini avviati da clienti o rispondere alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti (c.d. client facilitation); 3. notificare alla Consob la volontà di avvalersi di tale esenzione inviando il modello predisposto, debitamente compilato, via all'indirizzo shortselling-service@consob.it (v. infra per il modello nonché per un esempio di modello compilato). E' opportuno chiarire al riguardo che: a) l'attività di market making può essere svolta sui mercati regolamentati italiani e/o al di fuori di essi; b) l'esenzione non è soggetta ad una preventiva autorizzazione della Consob, bensì ad un obbligo di notifica;

2 2 di 6 03/09/ c) l'attività oggetto di esenzione deve essere svolta sulle azioni oggetto delle restrizioni o su strumenti finanziari ad essi collegati (ad es. strumenti finanziari derivati od ETF che abbiano come sottostante i titoli oggetto delle restrizioni o indici o panieri che li includano); d) non è ammesso svolgere l'attività oggetto di esenzione su una determinata azione, o su uno strumento finanziario ad essa collegata, e, per finalità di copertura della posizione, vendere allo scoperto una azione, soggetta alle misure restrittive, diversa dalla precedente - ad es. se viene svolta attività di market making su opzioni aventi come sottostante l'azione Alfa, non è possibile, in virtù di tale attività, effettuare vendite allo scoperto su azioni Beta; e) limitatamente alla negoziazione di titoli azionari appartenenti all'indice FTSEMIB su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri, non è ammesso l'utilizzo della predetta esenzione, non richiedendo tali azioni la presenza di un supporto alla liquidità; l'esenzione può tuttavia essere utilizzata con riferimento all'attività di market making in strumenti finanziari collegati ai titoli appartenenti all'indice FTSEMIB (ad es., strumenti finanziari derivati ed ETF che abbiano come sottostante titoli FTSEMIB), nonché all'attività di market making su titoli FTSEMIB effettuata al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (ad es., dagli internalizzatori sistematici); f) l'esenzione vale solo per l'attività di market making, e non per l'operatività in strumenti finanziari effettuata dal soggetto con finalità diverse (ad es., l'attività di investimento del portafoglio di proprietà non rientra nel perimetro dell'esenzione); g) il soggetto deve essere in grado di fornire alla Consob, su richiesta, informazioni qualitative e quantitative sull'attività oggetto di esenzione; h) non è necessaria la presenza di un accordo scritto con l'emittente o con una trading venue per avvalersi dell'esenzione; i) gli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e gli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l'emittente o con un altro "Soggetto Interessato", come definito nella Delibera Consob n del 19 marzo 2009 (liquidity provider), rientrano nel perimetro dell'esenzione; j) il soggetto deve essere in grado di rispettare gli obblighi di consegna, in fase di liquidazione, dei titoli venduti nell'ambito dell'attività oggetto di esenzione; k) ogni modifica rilevante nell'attività oggetto di esenzione va notificata alla Consob tramite l'invio di un nuovo modello debitamente compilato; l) per "modifica rilevante", ai fini del punto che precede, si intende la modifica di uno o più degli elementi indicati nel modello di notifica; m) non è necessario notificare alla Consob l'eventuale attività di market making per la quale non si intenda beneficiare dell'esenzione prevista dalla Delibera. Modello di notifica Esempio di compilazione 4. Cosa si intende per vendita allo scoperto? Per vendita allo scoperto si intende la vendita di titoli non supportata, al momento dell'ordine da parte dell'ordinante, dalla proprietà e dalla disponibilità degli stessi. La proprietà e la disponibilità dei titoli deve essere mantenuta dall'ordinante fino alla data di regolamento dell'operazione di vendita. 5. E' ammissibile effettuare vendite senza detenere la proprietà o la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata? No, il committente deve detenere sia la proprietà sia la disponibilità dei titoli prima di disporre l'ordine in vendita. 6. Cosa deve fare un investitore che aveva immesso un ordine in vendita allo scoperto prima dell'entrata in vigore della Delibera n ? Se un investitore ha immesso, prima dell'entrata in vigore della Delibera (ore del 23 luglio 2012), un ordine di vendita allo scoperto, e l'ordine non è stato ancora eseguito al momento dell'entrata in vigore della Delibera, l'investitore è tenuto a cancellare l'ordine. 7. Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF? No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n del 23 luglio 2012 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati

3 3 di 6 03/09/ (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni. Tuttavia, alcune restrizioni si applicano agli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna fisica del sottostante (v. FAQ n. 15). 8. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto? Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva): 1. l'acquisto di titoli e la loro successiva rivendita, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; 2. le operazioni di pronti contro termine; la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato un'opzione call (o una stock option) che prevede la consegna fisica dei medesimi titoli, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; nel corso di operazioni di aumento di capitale, la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato diritti di opzione riferiti ai medesimi titoli, purché sia prevista la consegna delle nuove azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato la facoltà di recall (nei confronti del prenditore) dei medesimi titoli precedentemente dati a prestito, purché sia prevista la restituzione delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato la facoltà di conversione di obbligazioni convertibili riferiti ai medesimi titoli, purché sia prevista la consegna delle nuove azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; la vendita di titoli da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni, che abbia richiesto la consegna delle azioni sottostanti, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite; le vendite dei titoli sottostanti effettuate in esecuzione di strategie di copertura dinamica (c.d. delta hedging) dei rischi assunti su strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante i titoli oggetto delle misure restrittive o indici o panieri che li contengano, stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera ossia, prima delle ore 13:30 del 23 luglio Resta fermo l'obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista. 9. Il divieto di vendite allo scoperto si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani? No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter. 10. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto? Il divieto di effettuare vendite allo scoperto durerà fino alle di venerdì 14 settembre 2012, salvo eventuali estensioni, modifiche o revoche, possibili in ogni momento in ragione dei mutamenti delle condizioni di mercato. 11. Sono previsti vincoli all'operatività dei prestatori di titoli? No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. 12. E' fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito? No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito. 13. La Delibera n dell'11 novembre 2011 che aveva vietato le vendite allo scoperto "nude" è ancora in vigore? La Delibera n del 23 luglio 2012 vieta di effettuare le vendite allo scoperto, sia "coperte" che "nude", sulle azioni incluse nell'allegato alla predetta Delibera. La Delibera n dell'11 novembre 2011 ha posto il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. Pertanto, alle azioni incluse nell'elenco allegato alla Delibera n si

4 4 di 6 03/09/ applica il più restrittivo regime di divieto di vendite allo scoperto, sia "coperte" che "nude". Alle azioni italiane non incluse in tale elenco continua ad applicarsi invece il divieto di vendite allo scoperto "nude" previsto dalla Delibera n dell'11 novembre Quando la Delibera n cesserà di avere effetto, sulle azioni incluse nell'elenco allegato alla predetta Delibera continuerà ad applicarsi il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" previsto dalla Delibera n dell'11 novembre E' possibile acquistare azioni di risparmio di un emittente e vendere allo scoperto azioni ordinarie dello stesso emittente? No, diverse classi di azioni del medesimo emittente non sono fra loro fungibili. 15. Quali restrizioni si applicano agli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna fisica del sottostante? E opportuno distinguere fra due situazioni conseguenti alla stipula di uno strumento finanziario derivato che prevede la consegna fisica di azioni oggetto delle misure restrittive: 1. l esercizio della facoltà di consegnare le azioni (ad es. il detentore di un opzione put che esercita tale strumento finanziario); 2. l obbligo di consegnare le azioni (ad es. il venditore di un opzione call che viene esercitato). Se un investitore esercita un derivato che prevede la consegna fisica del sottostante (caso n. 1), si applicano pienamente le misure previste dalla Delibera. Pertanto, un investitore può esercitare tale strumento derivato solo a condizione che detenga, al momento dell esercizio, sia la proprietà che la disponibilità dei titoli sottostanti. A tal fine, non rileva la disponibilità dei titoli ottenuta tramite accordi di prestito titoli. Se un investitore ha l obbligo di consegna conseguente all esercizio, da parte della controparte, di uno strumento derivato (caso n. 2), allora l investitore dovrà acquisire la proprietà e la disponibilità delle azioni da consegnare entro la fine della giornata, o, in caso di impossibilità oggettiva, il prima possibile. A tal fine, non rileva la disponibilità dei titoli ottenuta tramite accordi di prestito titoli. Resta fermo l obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista. Ulteriori domande sul divieto di effettuare vendite allo scoperto possono essere inviate a: post-trading@consob.it II. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO "NUDE" (DELIBERA N DELL'11 NOVEMBRE 2011) Versione in vigore aggiornata al 27 febbraio Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari, introdotto dalla Delibera n dell 11 novembre 2011? Dalle ore del 1 dicembre 2011 la vendita allo scoperto di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell ordinante al momento dell ordine. In altri termini, sono vietate le vendite allo scoperto c.d. "nude" o "naked". 2. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari? Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (FAQ n. 3). Il divieto si applica al soggetto responsabile delle scelte di investimento che impartisce l ordine di vendita allo scoperto. 3. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto "nude"? Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n ). 4. Cosa si intende per vendita allo scoperto "nuda"? Per vendita allo scoperto "nuda" si intende una vendita non supportata, al momento dell ordine, né dal "diritto a ricevere", entro la data di liquidazione della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi. Va da sé che non si considerano vendite allo scoperto "nude" le vendite di titoli registrati, al momento dell ordine, sul conto intestato all ordinante. Il "diritto a ricevere" i titoli si può ottenere con una delle seguenti modalità (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):

5 5 di 6 03/09/ ricezione della conferma dell esecuzione di un ordine di acquisto; oppure esercizio della facoltà di recall (nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito; oppure esercizio di opzioni call con consegna fisica del sottostante; oppure esercizio di diritti di opzione in caso di aumenti di capitale; oppure esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni; oppure richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipt o di analoghi certificati rappresentativi di azioni. Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto "nuda", che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di liquidazione della vendita medesima. Per quanto concerne, in particolare, la consegna delle azioni rivenienti dall esercizio dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, si ricorda che, grazie alle innovazioni apportate al sistema di gestione accentrata italiano nel dicembre 2010 (implementazione del modello c.d. ECAP), le azioni di nuova emissione sono rese disponibili da Monte Titoli S.p.A. agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata in tempo utile per la liquidazione del giorno successivo al termine del periodo d offerta. 5. Cosa si intende per disponibilità dei titoli? Il committente può ottenere la disponibilità dei titoli con una delle seguenti modalità: a) ha preso a prestito le azioni, oppure b) ha sottoscritto un accordo quadro per il prestito delle azioni, oppure c) ha stipulato un accordo nell ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e l accordo permette al committente di avere una ragionevole aspettativa che la consegna delle azioni possa avvenire in tempo utile per la liquidazione delle vendite effettuate. Resta fermo l obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista. 6. E ammissibile effettuare vendite allo scoperto "nude" senza detenere la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata? No, il committente deve assicurarsi il "diritto a ricevere" o la disponibilità dei titoli prima di impartire l ordine di vendita allo scoperto. 7. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto "nude"? Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva): 1. l obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un ipotesi di vendita allo scoperto; 2. gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti. 8. Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto "nude" le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF? No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n dell 11 novembre 2011 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni. 9. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto "nude"? Il divieto si applica alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che

6 6 di 6 03/09/ hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio). A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall ESMA all indirizzo Il divieto di vendite allo scoperto "nude" si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani? No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter. 11. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari? Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" durerà fino alla sua modifica o revoca, possibile in ogni momento in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure. 12. Sono previsti vincoli all operatività dei prestatori di titoli? No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. 13. E fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito? No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito. Come già detto (v. FAQ n. 4), l esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito permette la vendita dei titoli. Ulteriori domande sul divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" possono essere inviate a: post-trading@consob.it All rights reserved - Consob - Risoluzione 800x600

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