GRUPPO DI LAVORO OBIETTIVO BONIFICHE

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1 Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione dei fondi strutturali comunitari GRUPPO DI LAVORO OBIETTIVO BONIFICHE Bonifica dei siti inquinati nella programmazione dei fondi strutturali 2000/2006: analisi delle problematiche, valutazioni e suggerimenti Roma, Novembre 2004

2 Coordinatori della Rete Dr. Giovanni Brunelli Direttore della Divisione III della Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo del Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio Dr. Silvano Buffa Dirigente Generale del Ministero dell Economia e delle Finanze Componenti del gruppo Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Giorgia Scopece Liliana Cori Antonella Damian Giuseppe D Urso Marco Giangrasso Irma Paris Andrea Primavera Emilio Tassoni Giuseppe Tulumello Ministero dell Economia e delle Finanze Carla Cosentino Ministero della Salute Manuela Cocchi Hanno elaborato il documento: Giorgia Scopece, Liliana Cori, Antonella Damian, Irma Paris, Andrea Primavera Hanno partecipato alle attività: Manuela Cocchi, Carla Cosentino, Mara Cossu, Marco Giangrasso, Giuseppe D Urso, Emilio Tassoni i

3 Premessa Il Gruppo di Lavoro Bonifiche : il Mandato della Rete e le attività programmate Il mandato della Rete delle Autorità Ambientali La metodologia di lavoro Campo di indagine Composizione del Gruppo di Lavoro Normativa di riferimento Gestione degli interventi di bonifica e Fondi Strutturali per le Regioni dell Obiettivo Pianificazione nelle Regioni Ob Siti inquinati nelle Regioni dell Obiettivo Programmazione e attuazione degli interventi nei Fondi Strutturali Gestione degli interventi di bonifica e Fondi Strutturali per le Regioni dell Obiettivo Pianificazione nelle Regioni Obiettivo siti inquinati nelle Regioni dell Obiettivo Programmazione e attuazione degli interventi nei Fondi Strutturali Proposte per l attività di Assistenza Tecnica La rilevazione delle criticità Proposte di intervento di Assistenza Tecnica...69 Tabella 1 Legislazione...12 Tabella 2 Sintesi sullo stato di aggiornamento dei Piani di bonifica delle regioni Ob Tabella 3 Conformità Piani regionali Ob Tabella 4 Numero dei siti potenzialmente inquinati riportati nei Piani regioni Ob Tabella 5 Siti nazionali di bonifica regioni Ob Tabella 6 Sintesi sullo stato di aggiornamento dei Piani di bonifica delle regioni Ob Tabella 7 Conformità Piani regionali Ob Tabella 8 Numero dei siti potenzialmente inquinati riportati nei Piani regioni Ob Tabella 9 Siti nazionali di bonifica regioni Ob Figura 1 Numero Siti potenzialmente inquinati...16 Figura 2 Numero Siti potenzialmente inquinati...43 Allegato 1: schede regionali Obiettivo 1 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2

4 PREMESSA 1. IL GRUPPO DI LAVORO BONIFICHE : IL MANDATO DELLA RETE E LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 1.1 IL MANDATO DELLA RETE DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI Il Gruppo di lavoro Bonifiche ha il compito di definire un quadro di riferimento conoscitivo circa lo stato di attuazione e le problematiche istituzionali, tecniche e procedurali legate al tema della bonifica dei siti, nonché di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione della normativa di riferimento (DM 471/99) e sugli eventuali fabbisogni di assistenza tecnica mirata a supporto delle autorità responsabili dell attuazione delle specifiche misure dei POR. L attività si focalizza, quindi, sull analisi dell attuazione delle azioni di bonifica dei siti definiti inquinati, attivate a valere sui POR e DOCUP, con una verifica contestuale riguardo alla definizione/integrazione dei Piani regionali di bonifica incluse tutte le azioni propedeutiche e funzionali alla definizione degli stessi, individuate dalla normativa di settore. Compito del GLO e anche garantire una sinergia tra le diverse attività di assistenza tecnica messe in campo, a diverso titolo, sullo stesso tema. In particolare il Gruppo ha l obiettivo di assistere le regioni, anche in collaborazione con il Progetto Operativo Salute (PON ATAS rafforzamento degli Osservatori Epidemiologici Regionali - OER) nella diffusione di metodologie, buone pratiche e supporto alle competenze delle strutture regionali (ARPA e OER) nel campo della epidemiologia ambientale, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale. Il Progetto Operativo Salute ha l obiettivo di rafforzare la funzione epidemiologica nelle regioni Ob. 1, come supporto alle politiche di sviluppo nelle fasi di programmazione e valutazione. L Istituto Superiore di Sanità è supervisore scientifico del Progetto operativo salute del Ministero della Salute. L Istituto svolge inoltre costantemente indagini epidemiologiche, tra l altro per conto del Ministero dell Ambiente in aree ad alto rischio e in siti di bonifica. Il terreno di lavoro comune che le tre istituzioni hanno identificato riguarda il settore dell epidemiologia ambientale, di grande interesse per lo sviluppo del lavoro in corso presso gli OER, che potrebbe beneficiare in modo particolare di un lavoro congiunto tra esperti del settore sanitario e ambientale. La fase attuale di progettazione e messa a regime di reti di monitoraggio ambientale nelle regioni Ob. 1 potrebbe consentire una interazione stabile tra OER ed ARPA, attraverso raccolte mirate e sistematiche di dati utilizzabili per le ricerche epidemiologiche. Nell ambito dell epidemiologia ambientale il settore delle aree oggetto di bonifica è stato individuato come particolarmente interessante per le sue ricadute operative; la scelta dei siti 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

5 compresi nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale è dovuta alla maggiore attenzione che attorno a tali località si è sviluppata, e a specifici studi portati avanti in queste aree. Infine, poiché Fondi strutturali finanziano la bonifica di siti inquinati, le ricerche epidemiologiche possono contribuire alla valutazione della efficacia nell uso dei Fondi; in due casi, Puglia e Sicilia, le misure dedicate alla bonifica di siti inquinati includono il finanziamento di analisi di epidemiologia ambientale nei siti di interesse. Il mandato del Gruppo di lavoro Bonifiche è rafforzato da quanto previsto dal testo del QCS derivato dalla revisione di metà percorso. Esso contiene infatti alcune decisioni cruciali per il settore, che comporteranno per le regioni potenziali aree di criticità. Nella Strategia di asse si prevede che: La prevenzione dei rischi per la salute rende necessarie, altresì, specifiche azioni volte a sviluppare la cultura di tale prevenzione e del diritto alla salute, e il potenziamento e lo sviluppo di reti informative integrate (mappatura delle aree contaminate e delle azioni di relativo risanamento, correlata con le banche dati territoriali relative alla prevalenza e all incidenza delle patologie, al fine di renderle disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici). Nei Criteri e indirizzi per l attuazione per le aree contaminate si prevede che: restano ammissibili solo interventi ricadenti nei siti di bonifica definiti di interesse nazionale ai sensi della vigente normativa (DM 468/2001), nonché gli interventi previsti dai Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate e per il miglioramento e diffusione delle competenze, che Gli interventi (dei fondi strutturali) ivi previsti non saranno comunque ammissibili al cofinanziamento se saranno oggetto di impegni giuridicamente vincolanti assunti successivamente al In sintesi quindi un supporto forte al lavoro di integrazione con il Ministero della Salute, e l indicazione da una parte della fine dei commissariamenti in materia, dall altra l invito a finanziare gli interventi nei siti di interesse nazionale, in mancanza di piani che rispondano a tutti i requisiti necessari alla corretta programmazione. 1.2 LA METODOLOGIA DI LAVORO Al fine di orientare efficacemente le azioni di assistenza tecnica sopra rappresentate, il Gruppo di Lavoro ha affrontato l attività a diversi livelli, in particolare: Sono stati definiti nel dettaglio gli elementi chiave della normativa di settore nonché le connessioni con l attuazione dei fondi strutturali; 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4

6 È stato rilevato lo stato di attuazione della normativa di riferimento per ciascuna Regione Obiettivo 1 (Ob. 1) e dell Obiettivo 2 (Ob. 2) con modalità diverse di seguito illustrate. In particolare è stato affrontato: lo stato di attuazione/aggiornamento dei Piani regionali di bonifica e il livello di attuazione delle misure di competenza incluse nei rispettivi documenti programmatici (POR e Docup) Rispetto allo stato di attuazione delle misure/azioni sono state rilevate, in prima ipotesi, le criticità tecnico/procedurali legate all attuazione degli interventi/attività ivi previste; Sono state rilevate le possibili attività di assistenza tecnica sulle quali orientare l attenzione individuando anche buone pratiche trasferibili. 1.3 CAMPO DI INDAGINE Rispetto al mandato della Rete, il Gruppo ha avviato parallelamente la disamina dello stato di attuazione delle misure di competenza nelle regioni Ob. 1 e 2. Tuttavia le modalità di rilevazione sono state diverse. Mentre per le regioni dell Ob. 2 l acquisizione delle informazioni si è basata sulle risultanze di specifici incontri tecnici con i responsabili di misura che si sono tenuti nel corso di tre mesi (il dettaglio delle date in allegato); per le regioni dell Ob. 1 ci si è basati su una prima rilevazione su base cartacea, disponendo delle Relazioni Annuali di Esecuzione degli ultimi CdS e attraverso la collaborazione con le TF operanti presso l AA regionali. Rispetto al quadro di riferimento dei siti di interesse nazionale ed allo stato di adeguamento dei Piani Regionali di bonifica le informazioni sono state acquisite dei servizi competenti della Direzione Generale Qualità della Vita. 1.4 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO La composizione del Gruppo di lavoro è la seguente: Esperti e funzionari della Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio; Esperti del Ministero dell Economia e delle Finanze Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari; Esperti del Ministero della Salute, operanti nell ambito del PO Salute (PON ATAS); Esperti della Task Force Centrale del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Esperti delle Task Force regionali Ob NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5

7 La struttura del gruppo di lavoro prevedeva anche la presenza di rappresentanti delle regioni Ob. 1 e 2. A tal fine con una nota congiunta del MEF e del MATT è stata richiesta, in occasione dell inoltro ai componenti della rete del piano di attività 2004, la designazione dei rappresentanti nei diversi gruppi di lavoro. Non avendo ricevuto alcuna designazione al riguardo il presente documento non ha potuto disporre, in particolare per le regioni Ob. 1, del prezioso contributo dei soggetti direttamente coinvolti nell attuazione delle misure in esame. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il problema delle bonifiche è stato affrontato nel nostro Paese dal 1987 attraverso una produzione legislativa molto intensa, di seguito illustrata (schematicamente rappresentata nella Tabella 1). Nel 1997, con il D.Lgs. del , n. 22, sono stati fissati gli obblighi dei soggetti titolari dei siti inquinati, le competenze in materia di approvazione e controllo degli interventi nonché le responsabilità patrimoniali, penali e amministrative per la bonifica del sito. La novità principale introdotta dal nuovo quadro normativo è riconducibile al principio comunitario "chi inquina paga", per la prima volta enunciato sul tema delle bonifiche. In tal senso il principio del "chi inquina paga" significa che chiunque causa, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa o il pericolo concreto di superamento degli stessi, deve provvedere direttamente alla bonifica dell'area contaminata. Lo stesso D.Lgs individua all articolo 18, comma 1, una serie di parametri sulla base dei quali la bonifica di un sito inquinato viene dichiarato come un intervento di interesse nazionale. In merito all individuazione dei siti da bonificare si è registrato un vuoto legislativo fino al D.M. del 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. del , n. 22), in quanto sia la prima normativa di riferimento (D.P.R. del 16 maggio 1989), che il Decreto Legislativo n. 22/97 non stabilivano il criterio in base al quale un sito poteva essere considerato univocamente inquinato, e permaneva quindi solo l indicazione di potenziali attività, industriali e non, che potevano essere causa di una situazione di degrado. Il D.M. 471/99, diversamente, ha stabilito i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti. In questo modo un sito è definito inquinato anche quando uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal Decreto Ministeriale. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 6

8 Con l emanazione del D.M. 471/99 vengono disciplinati gli aspetti tecnici delle attività di bonifica, in particolare: - i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti; - le procedure di riferimento per il prelievo e l analisi dei campioni; - i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché la redazione dei relativi progetti; - i criteri per le operazioni di bonifica dei suoli che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; - il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati dalla Pubblica Amministrazione; - i criteri per l individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. Nel caso in cui le aree di bonifica siano ancora interessate da un attività produttiva in esercizio, il D.M. - all art. 10, comma 11 - stabilisce che gli interventi di bonifica dovranno essere articolati in modo da garantire la compatibilità con la prosecuzione dell attività, oltre che la tutela della salute pubblica e dell ambiente. Qualora per il sito non possano essere raggiunti, neppure con l applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, i valori di concentrazione limite accettabili, stabiliti per la destinazione d uso prevista dagli strumenti urbanistici, la bonifica può prevedere delle concentrazioni di inquinanti residuali maggiori dei suddetti valori limite, la cui accettabilità deve essere dimostrata mediante idonee analisi di rischio e con la limitazione del suo utilizzo, l'adozione di misure di sicurezza e piani di monitoraggio. Tale vincolo dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica, dalle norme di attuazione e dalla cartografia dello strumento urbanistico vigente e dovrà essere comunicato all Ufficio erariale competente. Un area bonificata e sottoposta a ripristino ambientale è, dunque, pronta ad accogliere le attività che per essa sono state previste (residenziale, scuole, parcheggi e verde; agricola; industriale; impianti e attrezzature di interesse pubblico). La normativa dispone che la bonifica di un sito contaminato dovrebbe concludersi procedendo al suo ripristino ambientale, intendendo per esso l insieme degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità, per la destinazione d'uso conforme allo strumento urbanistico vigente. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 7

9 Interventi di interesse nazionale Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili secondo i principi e criteri direttivi, ai sensi dell art. 18, com. 1, del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. L individuazione si basa sulle caratteristiche del sito inquinato, sulla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, nel rilievo dell impatto sull ambiente circostante al sito inquinato, in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. Un sito contaminato può essere definito di interesse nazionale quando sussistono le seguenti condizioni: - la bonifica riguarda aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; - la bonifica riguarda aree e territori tutelati ai sensi del D.L. del 27 giugno 1985, n. 312 (convertito con modificazioni nella Legge del 8 agosto 1985, n. 431); - il rischio sanitario e ambientale che deriva dall inquinamento risulta particolarmente elevato, in ragione della densità della popolazione o dell estensione dell area interessata; - l impatto socio-economico causato dall inquinamento dell area è rilevante; - l inquinamento costituisce un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; - la bonifica riguarda siti compresi nel territorio di più regioni. La perimetrazione ufficiale di un Sito d Interesse Nazionale avviene, su indicazione della Regione e degli Enti locali coinvolti dal perimetro, con Decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio. Con tale decreto la competenza delle procedure in corso viene trasferita dai comuni/regioni al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio. Le condizioni indicate dal D.Lgs. 22/97, hanno portato nel corso degli anni all individuazione di numerosi siti di interesse nazionale, la cui disamina viene affrontata di seguito. L individuazione è avvenuta con tre provvedimenti normativi, quali: la legge del 9 dicembre 1998, n. 426, la Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 ed il D.M. del 18 settembre 2001, n. 468, arrivando ad un totale di 41 siti di interesse nazionale. In particolare il D.M. del 18 settembre 2001, n. 468, (Regolamento recante: Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale ) provvede alla: individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a ulteriori 23 siti rispetto a quelli individuati dalla Legge del 9 dicembre 1998, n. 426 e dalla Legge del 23 dicembre 2000, n. 388; 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 8

10 definizione degli interventi prioritari; determinazione dei criteri per l individuazione dei soggetti beneficiari; determinazione dei criteri di finanziamento; disciplina delle modalità per il monitoraggio e controllo sull attuazione degli interventi; individuazione delle fonti di finanziamento; ripartizione degli oltre miliardi di vecchie lire tra gli allora 41 siti, da destinare in via prioritaria agli interventi di messa in sicurezza d emergenza e caratterizzazione, delle aree pubbliche e/o di competenza pubblica. La Legge 31 luglio 2002, n. 179, collegato ambientale alla legge finanziaria 2002, oltre a individuare ulteriori 9 siti di interesse nazionale (Broni, Brescia Caffaro, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e Polo Chimico, Orbetello Area ex SITOCO, Aree del Litorale Vesuviano, Aree industriali di Porto Torres, Aree industriali della Val Basento), introduce nuove norme riguardanti l attuazione degli interventi nelle aree da bonificare (art. 18). Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, previa attuazione del sopraccitato articolo, individua, alternativamente alla procedura ordinaria, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, sulla base di progetti integrati di bonifica e di sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Il soggetto affidatario, per recuperare i costi di esproprio, bonifica e riqualificazione, può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate nel piano urbanistico. Questa strategia è finalizzata allo sviluppo di una nuova imprenditoria nel settore del risanamento ambientale, quale occasione per innescare una forte accelerazione nella messa in atto di interventi per la bonifica e il recupero di aree a rischio sia per la popolazione residente che per l ambiente circostante. Da un analisi anche superficiale delle situazioni di maggiore degrado e inquinamento ambientale, in corrispondenza delle aree a forte concentrazione industriale risulta una stretta coincidenza tra siti inquinati e zone ad alto potenziale turistico. A conferma di quanto detto, circa il 50% dei Siti di Interesse Nazionale, infatti, è localizzato in aree costiere, dove si riscontra una netta predominanza di inquinamento derivante da attività di lavorazione chimica, petrolchimica, metallurgica, elettrometallurgica, meccanica, cantieristica navale, produzione di energia elettrica, ecc. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 9

11 Una tipologia di contaminazione ricorrente nei siti di interesse nazionale è rappresentata dall amianto 1. La necessità di individuare le aree contaminate da tale fibra ha portato il Legislatore a disciplinare, mediante un apposito regolamento, le modalità per la realizzazione di una completa mappatura della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgenti. L articolo 20 della Legge del 23 marzo 2001, n. 93, ha stanziato dei fondi per la realizzazione della sopramenzionata mappatura. In attuazione di tale articolo è stato recentemente emanato il D.M. del 18 marzo 2003, n. 101, recante il Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e contenente: - i criteri per l attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; - i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura; - le fasi e la realizzazione della mappatura. Dettaglio sulla normativa relativa ai Piani Regionali di Bonifica Il primo strumento pianificatorio rivolto all individuazione delle aree potenzialmente inquinate è stato normato con la Legge n. 441 del 29 ottobre 1987 attraverso la redazione dei Piani di bonifica delle aree inquinate. La Legge demandava alle singole regioni l obbligo di predisporre dei piani regionali all interno dei quali dovevano essere individuate le aree di maggior criticità ambientale, stabilendo un ordine di priorità di intervento suddiviso in medio, breve e lungo termine. Questo primo approccio legislativo è andato poi perfezionandosi nel tempo: prima con il Decreto del 16 maggio 1989, che ha integrato la precedente normativa con la definizione di specifici criteri e linee guida per la redazione dei piani stessi; poi con l emanazione del già citato D.Lgs 22/97, che viene considerato il documento cardine sia, come sopra delineato, in ambito pianificatorio delle bonifiche dei siti inquinati, sia rispetto alla gestione e regolamentazione dei rifiuti nel territorio nazionale. Nello specifico il Decreto Legislativo n. 22/97 norma non solo i contenuti dei Piani ma anche le competenze delle pubbliche amministrazioni. 1 In alcuni siti di interesse nazionale l amianto costituisce la fonte principale di inquinamento (Balangero, Casale Monferrato, Priolo - Siracusa, Bagnoli, Bari-Fibronit, Emarese, Broni, ecc.), in altri è una componente determinante tra i fattori di rischio (Venezia, Napoli Orientale, Gela, Taranto, Piombino, Trieste, Livorno, Falconara Marittima, ecc.), in altri ancora, infine, è solo una componente accidentale e limitata (Serravalle Scrivia, Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, ecc.). 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 10

12 Per quanto riguarda i contenuti dei Piani di bonifica delle aree inquinate, è specificato che questi facciano parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, e devono contenere (art. 22, comma 5 del D Lgs. 22/97): a) ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione elaborato da APAT b) individuazione di siti da bonificare e delle caratteristiche generali dell inquinamento presente c) modalità degli interventi di bonifica e di risanamento ambientale, che privilegiano prioritariamente l impiego dei materiali provenienti dalle attività di recupero dei rifiuti urbani d) stima degli oneri finanziari e) modalità di smaltimento dei materiali da asportare Per quanto riguarda l attivazione degli interventi di bonifica è espressamente chiarito ( art. 14, comma 2 del D.M. 471/99) che essi sono realizzati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda o si tratti di siti che interessano il territorio di più comuni, dalla Regione, nei seguenti casi: a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non provveda; b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato; c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda. Il ruolo attivo è demandato alla pubblica amministrazione, Regioni, che predispongono l Anagrafe dei siti da bonificare e intervengono con un ordine di priorità, stabilito secondo criteri di valutazione comparata del rischio, definiti dall'agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente (APAT). Nello specifico il pubblico interesse in via sostitutiva e in danno del soggetto responsabile dell inquinamento inadempiente, previa diffida. L Anagrafe dei siti da bonificare, identificato dapprima nel Decreto Legislativo n. 22/97 (art.17 ) e poi nel DM 471/99 (art.17 ) deve contenere, sulla base dei criteri definiti dall'apat, sia l elenco dei siti da bonificare sia l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 11

13 E importante sottolineare che, diversamente dal Piano Regionale dei Rifiuti, che soggiace all approvazione della Commissione Europea, lo strumento pianificatore in esame non deve ottenere una approvazione specifica dagli uffici della commissione europea, che ne registrano semplicemente l esistenza all interno del Piano Regionale Rifiuti. Diversamente dal Piano Regionale dei Rifiuti, la normativa non indica un soggetto istituzionale a cui compete l approvazione del Piano Regionale di Bonifica, tuttavia il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, in qualità di Amministrazione competente della materia, è tenuto a verificare la conformità del Piano rispetto alle disposizioni dettate in materia dalla normativa nazionale di riferimento, in quanto funzionale ad una sua corretta attuazione. Sulla base della competenza sopra delineata, di seguito (paragrafi 3.1 e 4.1) si riporta l esito della disamina dei Piani Regionali di Bonifica delle regioni obiettivo 1 e 2, curato dalla Direzione competente del Ministero dell Ambiente. Tabella 1 Legislazione Legge n. 349/86 (art Istituzione del Ministero dell Ambiente) Legge n. 441/87 (art. 5 Ministero dell Ambiente) Legge n. 475/88 (art. 9 Piani di Bonifica) D.M. 16/05/89 (Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica) D.Lgs. n. 22/97 Legge n. 426/98 (Nuovi Interventi in campo ambientale) D.M. n. 471/99 (Regolamento attuativo del Decreto Legislativo n. 22/97 sugli interventi di Bonifica) Legge n. 388/00 (Finanziaria 2001 art. 14) D.M. n. 468/01 (Programma Nazionale delle Bonifiche) Legge n. 179/02 (Disposizioni in materia ambientale) D.M. n. 101/03 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto) D. Lgs n. 36/2003 (Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) D.M. n. 13/03 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) D. M. n. 367/2003 (Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell art. 3 comma 4 del D. Lgs. N. 152/1999) D. M del Ministero della Salute (Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del relativa ai metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB, diossine-simili nei prodotti alimentari) 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 12

14 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO PIANIFICAZIONE NELLE REGIONI OB. 1 Come specificato nel capitolo precedente il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio tra i compiti istituzionali ad esso attribuiti ha anche quello di monitorare lo stato di attuazione degli interventi previsti nei Piani Regionali di Bonifica e di fissare i criteri per la loro formazione, aggiornamento ed attuazione, in conformità con la normativa vigente. A tal fine l attività di analisi che l Amministrazione ha svolto nell ambito di uno studio delle problematiche su scala nazionale degli interventi di bonifica non ha potuto escludere anche una valutazione puntuale delle informazioni contenute nei Piani regionali di bonifica. I Piani analizzati sono quelli pervenuti all Amministrazione ed, ove possibile, reperiti attraverso contatti con la Regione. La scelta della Direzione Qualità della Vita di suddividere i Piani Regionali in categorie di riferimento, non è stata fatta sulla base di una classificazione normata, bensì con la finalità di una maggior chiarezza di identificazione. La totalità dei piani pertanto è stata suddivisa in tre categorie: formalmente conformi: appartengono a questa categoria tutti i piani trasmessi dopo l approvazione del D.Lgs 22/97 e che contengono i requisiti previsti dall art. 22 del medesimo Decreto; da aggiornare: appartengono a questa categoria tutti i piani basati su informazioni ritenute datate dalla stessa Amministrazione regionale relative ai siti censiti precedentemente al 2000, o che presentano, per alcuni punti, delle carenze tecniche ai sensi dall art. 22 del D.Lgs 22/97; non presenti: si considerano appartenenti a questa categoria tutti i piani che non sono stati redatti in tutte le loro parti in base a quanto richiesto dalla normativa vigente, o che la stessa Amministrazione regionale ha comunicato di avere ancora in corso di stesura o approvazione. E necessario evidenziare la difficoltà di inserimento di alcuni piani all interno di un unica categoria, data l estrema variabilità delle informazioni presenti all interno di ogni piano presentato, rispetto a quanto previsto dall art. 22 del D.Lgs 22/97 (dettagliato nella sezione della normativa). Nella Tabella 2 è stata fatta una sintesi che individua, all interno delle regioni Ob. 1, i riferimenti relativi all anno di approvazione del documento e la categoria corrispondente. Come si può notare, solamente il Molise non dispone di un piano di bonifica, mentre le altre regioni hanno provveduto, in modo più o meno esaustivo, alla sua predisposizione. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 13

15 Ciò premesso attraverso la verifica fra i contenuti presenti in ogni piano presentato con quanto esplicitamente richiesto dal D.Lgs 22/97, è stato possibile rilevare le principali carenze di contenuto che accomunano i piani di più regioni. Tabella 2 Sintesi sullo stato di aggiornamento dei Piani di bonifica delle regioni Ob. 1 REGIONE Data di riferimento* Macroclasse Basilicata L.R. n.6 del 23/02/2001 Form. conforme Calabria Ord.commissariale n.1171 del 26/2/2002 Form. conforme Sardegna Del C.Reg. 5/12/2003 Form. conforme Campania Ord.commissariale n417 del 31/12/2002 da aggiornare Sicilia Ord.comm.n.1166 del 18/12/2002 da aggiornare Puglia D.Commiss.Emerg.Rif. N.41 del 6/3/2001 da aggiornare Molise Cons. Reg. n. 280 del 22/07/2003 non presente *la data di riferimento corrisponde sia all approvazione dei singoli piani di bonifica, sia a quelli della gestione dei rifiuti, ove i piani di bonifica ne fanno parte integrante. Si può rilevare una generale carenza di informazioni in merito alla caratterizzazione dei siti; questo aspetto si ripercuote sia sulla corretta individuazione della stima degli oneri finanziari, sia sull identificazione delle attività di bonifica adottate. Appare evidente, infatti, che la possibilità di ottenere dati economici e tecnici relativi ad un area è subordinata ad un attività di caratterizzazione approfondita e ad uno stato di avanzamento dell iter procedurale tale da poter pianificare la tipologia degli interventi. In questo contesto è necessario puntualizzare che i soggetti che giocano un ruolo attivo in questa fase sono molteplici: sono infatti coinvolte sia le strutture pubbliche (amministrazioni comunali, amministrazioni regionali, ARPA locali, ASL locali ecc.), che i soggetti privati (soggetti responsabili o proprietari dell area potenzialmente inquinata). A tal proposito è difficile attribuire detta carenza ad un unico soggetto, atteso che tali informazioni scaturiscono dalla cooperazione di tutti i soggetti presenti in un area determinata. Al fine di ottenere una valutazione qualitativa generale dei contenuti presenti nei piani di bonifica regionali, è stata predisposta una scheda di valutazione basata sulla corrispondenza o meno delle informazioni riportate nei piani con quanto prescritto dall art. 22 del D.Lgs 22/ GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 14

16 Tabella 3 Conformità Piani regionali Ob. 1 Regione Contenuti di cui al D. L. n. 22/97 SI NO ordine di priorità individuazione siti e caratteristiche generali Basilicata modalità di intervento stima degli oneri finanziari modalità di smaltimento ordine di priorità x individuazione siti e caratteristiche generali x Calabria modalità di intervento x stima degli oneri finanziari x modalità di smaltimento x ordine di priorità individuazione siti e caratteristiche generali Campania* modalità di intervento stima degli oneri finanziari modalità di smaltimento ordine di priorità individuazione siti e caratteristiche generali Puglia modalità di intervento stima degli oneri finanziari modalità di smaltimento ordine di priorità individuazione siti e caratteristiche generali Sicilia modalità di intervento stima degli oneri finanziari modalità di smaltimento ordine di priorità individuazione siti e caratteristiche generali Sardegna modalità di intervento stima degli oneri finanziari modalità di smaltimento * Solo rifiuti. Come si evince dalla medesima, le regioni che hanno redatto in modo completo il piano sono la Basilicata e la Sardegna. In merito all identificazione del numero di siti potenzialmente inquinati rilevati all interno dei Piani, è necessario evidenziare non solo la difficoltà incontrata nell individuazione di un dato univoco e chiaro, ma anche l incertezza del risultato ottenuto data l eterogeneità dei piani presentati sia dal punto di vista tecnico che temporale. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 15

17 Come esposto nella sezione normativa fino all emanazione del D.M. 471/99, le norme non indicavano il criterio in base al quale un sito poteva essere considerato univocamente inquinato, e permaneva quindi solo l indicazione di potenziali attività, industriali e non, che potevano essere causa di una situazione di degrado. In questo contesto l inserimento di un sito nel censimento veniva quindi fatto in seguito alle segnalazioni esistenti presso le diverse fonti consultate (Amministrazione pubblica, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, enti Locali, Unità Sanitarie locali, privati, Associazioni ambientaliste, ecc..) che non avevano dei riferimenti chiari ed univoci, e che, pertanto, fornivano una mole notevole di siti, sovrastimando la reale situazione di degrado presente. Accanto a tale aspetto spesso, invece, la sottostima del numero dei siti inquinati nel territorio è dipeso dalla disomogeneità delle attività potenzialmente inquinanti inserite. Ad esempio vi sono regioni, come la Campania e la Calabria, che hanno inserito principalmente discariche non autorizzate o abbandoni di rifiuti. Solo alcune, come la Sardegna, sono state scrupolose nella suddivisione inserendo anche le attività industriali, le attive e dismesse, le attività minerarie, i depositi, ecc. Il numero di siti riportati nella seguente Figura, quindi, è puramente indicativo, tuttavia sebbene questa valutazione, non fornisca un dato significativo, permette sicuramente di porre in evidenza una criticità importante: la necessità di fornire alle singole regioni indicazioni di indirizzo tecnico, chiare ed univoche, per la futura stesura dell aggiornamento dei piani di bonifica regionali. Figura 1 Numero Siti potenzialmente inquinati N SITI POTENZIALMENTE INQUINATI N Siti Sicilia Basilicata Calabria Sardegna Campania Puglia Regioni 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 16

18 Tabella 4 Numero dei siti potenzialmente inquinati riportati nei Piani regioni Ob. 1 REGIONE Piano di Anno N SITI TOTALI Basilicata Sardegna Calabria Campania Sicilia Puglia SITI INQUINATI NELLE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 I siti dichiarati di interesse nazionale, sulla base delle norme sopra illustrate sono 17 nelle regioni Ob. 1. Per poter dare conto in modo sintetico della mole di informazioni a disposizione su ciascuno dei siti, è stata approntata la Tabella 5, che elenca: i siti; le leggi che li individuano e i decreti di perimetrazione; i finanziamenti messi a disposizione delle Regioni da parte dello Stato. Di seguito è riportato un quadro sulla tipologia dell inquinamento e sullo stato di attuazione procedurale dei siti di interesse nazionale all interno delle regioni dell Ob. 1. Per quanto riguarda le informazioni relative allo status delle procedure in corso, al fine di rilevare l effettiva criticità dello stato di inquinamento regionale è stata riservata particolare attenzione agli interventi di Messa in sicurezza d emergenza (MISE): essi rispondono infatti alla necessità di far fronte a situazioni di rischio particolarmente grave. I dati sono stati tratti dal D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, aggiornati ed integrati con informazioni acquisite direttamente dagli uffici amministrativi del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni più dettagliate sui comuni interessati, la tipologia dell inquinamento e degli interventi, la perimetrazione, le caratteristiche ambientali, l importo assegnato e lo stato di attuazione procedurale di ciascuno dei siti di interesse nazionale sono reperibili nelle Schede regionali in allegato. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 17

19 Basilicata I siti di interesse nazionale all interno della regione Basilicata sono Tito e Area Industriale della Val Basento. Questi interessano il comune di Tito (Potenza) e i Comuni di Ferrandina, Pisticci, Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra. Il sito di Tito è inquinato da rifiuti di diversa origine, in quantità pari a circa m 3, tra cui fosfogessi; materie prime, prodotti e residui di lavorazione di concimi; acque reflue di depurazione; scorie e polveri derivanti da attività siderurgica (SIDERPOTENZA); materiali contenenti amianto o fibre pericolose sotto forma di cumuli o di elementi di copertura di capannoni contenenti amianto (eternit); capannoni abbandonati e serbatoi fatiscenti. Per quanto riguarda lo stato di attuazione procedurale, il sito si trova in una fase iniziale: al momento sono stati approvati in sede di conferenza di servizi il piano di caratterizzazione dell area pubblica ex-liquichimica. Il sito di Val Basento occupa una superficie di circa 34 km 2, parte di proprietà di soggetti privati, con svariate attività produttive di tipo chimico, nonché aree dismesse che furono in passato sede di produzione e manufatti in cemento-amianto, e altre di produzione di metanolo. A seguito dei risultati delle attività di caratterizzazione, sono stati attivati interventi di MISE nell area interessata dall ex centrale gas di Ferrandina nel comune di Salandra (Eni SpA). Calabria Il sito di Crotone-Cassano-Cerchiara è l unico sito di interesse nazionale all interno della regione Calabria. Le aree sono comprese nei comuni di Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara e gli interventi di bonifica interessano principalmente aree industriali dismesse, discariche esaurite, la fascia costiera contaminata da smaltimento abusivo di rifiuti industriali e lo specchio di mare antistante le aree a terra contaminate. Nello stabilimento ex Pertusola Sud (ora Syndial), dismesso, è presente una contaminazione da metalli pesanti: zinco, cadmio, piombo, rame e arsenico. L'arenile ubicato di fronte all'area industriale della ex Pertusola e della ex Montedison è interessato da smaltimento di rifiuti: industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo, etc.). Sull area, che ha una dimensione complessiva di circa m 2, sono stati smaltiti circa m 3 di rifiuti. Per quanto riguarda lo status delle procedure in corso, sono stati approvati a settembre 2004 n. 35 Piani di caratterizzazione predisposti dai soggetti privati titolari delle rispettive aree. A seguito dei poteri attribuiti dalle Ordinanze per l emergenza ambientale nella Regione Calabria, è stato richiesto al Commissario di attivare le procedure per l intervento in danno a carico della 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 18

20 Syndial S.p.A. (area ex Pertusola Sud) e di predisporre le misure di MISE della falda, di cui si è preso atto nella Conferenza di servizi decisoria del 16/09/04. Nell area Ex-Agricoltura SpA (in liquidazione, oggi Syndial SpA) sono in corso di adozione misure di MISE della falda contaminata da metalli, solfati, nitriti e fluoruri. Campania I siti di interesse nazionale all interno della regione Campania sono i siti di Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio, Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano e Aree del Litorale Vesuviano che comprendono il comune di Napoli ed altri 61 Comuni appartenenti alle Province di Napoli e Caserta. I primi tre siti di interesse nazionale sono stati perimetrali con Decreto del Ministro dell Ambiente, mentre l area del Litorale Vesuviano, identificata dalla legge 179/2002, è in corso di perimetrazione. Gli interventi di bonifica interessano aree industriali sia attive che dismesse, le relative aree marine antistanti comprensive delle aree portuali, e vaste aree di discariche incontrollate, dismesse e abusive. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti ha comportato l'inquinamento diffuso del suolo, mentre la mancata tutela delle acque ha causato la contaminazione dei sedimenti e delle acque dei bacini lacustri. Anche le falde superficiali, a causa della presenza di discariche di rifiuti senza impermeabilizzazione di fondo, hanno subito gravi fenomeni di compromissione della qualità delle acque. Per quanto riguarda il sito di Napoli Orientale sono stati adottati interventi di MISE della falda nelle aree: Agip Petroli (ora ENI Divisione Refining & Marketing) di Via delle Brecce - S. Erasmo; Stabilimento Magnaghi Aeronautica S.p.A; Deposito di prodotti petroliferi ATRIPLE; ESSO S.p.A.; KRC; Mediterranea ICIOM; Q8 Quaser; Whirpool. Per quanto riguarda il sito di Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano sono in corso di adozione misure MISE per le seguenti aree: ex discarica SO.GE.RI. nel comune di Castelvolturno; ex Montefibre e in altre aree localizzate all interno del perimetro. Molise Il sito di interesse nazionale Campobasso-Guglionesi II comprende i comuni di Guglionesi e Macchie; interessa un area inizialmente autorizzata per la realizzazione di un impianto di selezione di RSU per il successivo compostaggio. L impianto è stato gestito impropriamente, e sono stati stoccati rifiuti di provenienza civile ed industriale, provocando l'inquinamento del sito da metalli pesanti. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 19

21 Per quanto riguarda lo stato di attuazione procedurale, il sito si trova in una fase iniziale: al momento sono stati approvati in sede di conferenza di servizi il piano di caratterizzazione e la messa in sicurezza d emergenza. Puglia I siti di interesse nazionale all interno della regione Puglia sono i siti di Taranto, Brindisi, Bari- Fibronit e Manfredonia. Il porto di Taranto, che movimenta da 30 a 40 milioni di tonnellate di merci, ed i cantieri militari e civili presenti nell'area, costituisce un'attività industriale primaria a rilevante impatto ambientale. La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22 km 2 (aree private), 10 km 2 (aree pubbliche), 22 km 2 (Mar Piccolo), 51,1 km 2 (Mar Grande), 9,8 km 2 (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km. Le interferenze con l'ambiente prodotte dalle attività industriali sono di cospicua entità, ed interessano tutti i comparti; le principali fonti di inquinamento sono rappresentate dalle industrie siderurgiche, petrolifere e cementiere. Per quanto attiene lo stato dei suoli, pur mancando un quadro organico di informazioni, sono state già evidenziate zone interessate da cave, siti di discarica di rifiuti urbani e numerosi siti di smaltimento abusivo di rifiuti di varia provenienza. I corsi d'acqua superficiali a carattere esclusivamente torrentizio sono recapito di reflui diversi scarsamente o per nulla depurati. La situazione del mare presenta, dal punto di vista della qualità delle acque notevoli criticità dovute prevalentemente al carico dei bacini portuali. Sono stati evidenziati un graduale depauperamento della flora acquatica tipica ed un peggioramento della qualità delle acque. A seguito dei risultati delle attività di caratterizzazione, sono stati attivati interventi di MISE: nell area della Società ENI S.p.A. che ha presentato un progetto di MISE della falda in corrispondenza dell area di Raffineria, delle aree esterne alla Raffineria, dei depositi, ex Praoil di Punta Rondinella e dell area all interno del punto vendita 5579 di Taranto SS 106 Jonica. Il Commissario Delegato per l emergenza ambientale in Puglia ha presentato il progetto di messa in sicurezza d emergenza dei suoli e della falda dell area ex Yard Belleli. Nel sito di Brindisi sono presenti zone interessate da attività estrattive (cave attive e/o esaurite) e non, che presentano fenomeni di degrado e dissesto localizzato. Discariche di rifiuti industriali, coperture in eternit, rifiuti speciali e pericolosi, situazioni locali anche molto gravi sono presenti nell area. I Suoli e le acque di falda superficiali risultano di conseguenza gravemente compromesse. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 20

22 Per quanto riguarda gli interventi di MISE è stato predisposto da parte delle società Basell, Polimeri Europa, ENI S.p.A., Dow Italia, EniPower e Chemgas, coinsediate nel Petrolchimico (eccetto Celtica Ambiente) un progetto consortile di MISE della falda nell area del petrolchimico medesimo. La società Aventis Bulk ha in corso un intervento di MISE della falda tramite emungimento di acqua contaminata da sostanze organiche e per una porzione di area dello stabilimento ex EVC la Società Powerco (soggetto interessato alla bonifica) ha elaborato un progetto di MISE. La Provincia di Brindisi inoltre ha aggiudicato la gara d appalto concorso per l affidamento dei lavori di MISE del Seno di ponente del Porto di Brindisi. Misure di MISE sono state adottate anche nelle seguenti aree all interno della perimetrazione: Area a mare in zona Capo Bianco di Brindisi (Società Brindisi LNG); Area marina di Costa Morena Est (Autorità portuale di Brindisi). Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito di Bari Fibronit interessano l area industriale dismessa dello stabilimento di cemento - amianto Fibronit di Bari, che si estende per circa mq nel cuore della città di Bari ed ha svolto la propria attività per circa 50 anni. Gli interventi di MISE nel sito ex Fibronit-Bari riguardano sia le attività gestite dal Comune di Bari che quelle gestite dal Commissario Delegato per l Emergenza Ambientale in Puglia. In particolare, le prime sono finalizzate all allontanamento di tutti i rifiuti, le coperture, gli impianti e tutti i materiali contenenti amianto da tutti i capannoni presenti nel sito. E stato presentato il progetto definitivo di messa in sicurezza, discusso nella Conferenza dei Servizi del 3/3/2004 ed approvato con alcune prescrizioni. Le attività di MISE previste dal Commissario Delegato comprendono: bonifica da manufatti contenenti amianto (m.c.a.) dai capannoni D7 e D11; rimozione della pensilina antistante i capannoni D9 e D10; raccolta dei residui di combustione e m.c.a. dal Capannone D10. Sardegna I siti di interesse nazionale all interno della regione Sardegna sono: il sito di Sulcis-Iglesiente- Guspinese, ubicato nella parte sud-occidentale della Sardegna e che comprende 40 Comuni ed il sito Aree industriali di Porto Torres. Nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese le fonti di inquinamento ambientale, di dimensioni molto diffuse sono: scavi di grandi dimensione, discariche di materiali fini di processo, bacini di decantazione fanghi di processo e cumuli di scarti di lavorazione delle aree di cave dismesse. Gravi gli inquinamenti dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee; in tutte le aree in questione è presente una polverosità diffusa nell'aria, a causa del trasporto eolico dei materiali fini dalle vaste superfici di discariche e accumuli. 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E FONDI STRUTTURALI PER LE REGIONI DELL OBIETTIVO 1 21

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