LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI. (Titolo V - Parte IV)

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1 LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (Titolo V - Parte IV)

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4 Confronto fra alcune normative internazionali in materia di bonifica dei siti contaminati 4

5 Come cambia la determinazione dell accettabilità della contaminazione: valori tabellari (CSC) ed analisi di rischio CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione: sono le tabelle del DM 471/99 con le concentrazioni limite accettabili per il terreno e per le acque sotterranee. Analisi di rischio: strumento per definire la strategia per il risanamento sostenibile del territorio in quanto consente: di determinare l ordine di priorità degli interventi di bonifica, poiché è in grado di selezionare, tra tutte le situazioni di contaminazione, quelle ad effettivo rischio; di calibrare l intervento sulla base della situazione specifica del sito, grazie all applicazione di livelli successivi di approfondimento, permettendo un migliore impiego delle risorse economiche disponibili. 5

6 Principi generali Definizione degli obiettivi di bonifica (CSR - Concentrazione Soglia di Rischio) attraverso la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali connessi agli usi previsti dai siti stessi, tenendo conto dell approccio tabellare (CSC Concentrazione Soglia di Contaminazione) CSC Sito potenzialmente contaminato Caratterizzazione E analisi di rischio CSR Se > CSR Sito contaminato AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO Se < CSR Sito non contaminato MONITORAGGIO Trattamento differenziato per siti in esercizio e siti dismessi: possibilità di attuare un intervento di messa in sicurezza operativa (contenimento della contaminazione all interno del sito con monitoraggio delle matrici ambientali e bonifica a dismissione dell attività) 6

7 Formulazione del rischio - Procedimento generale MATRICE CONTAMINATA PARAMETRI SITO SPECIFICI FATTORE DI TRASPORTO PARAMETRI CHIMICO- FISICI CONCENTRAZIONE DI ESPOSIZIONE PARAMETRI DI ESPOSIZIONE CALCOLO DEL RISCHIO PARAMETRI TOSSICOLOGICI 7

8 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti; b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali checostituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; 8

9 d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR; e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle CSR, determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CS determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica; 9

10 p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR; q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'all

11 Le tre tipologie di Messa in sicurezza Messa in sicurezza d emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza: concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni. 11

12 Le tre tipologie di Messa in sicurezza Messa in sicurezza operativa: interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio. Messa in sicurezza permanente: l insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; 12

13 Le nuove disposizioni Titolo V della Parte IV: artt Titolo VI: Sanzioni (art. 257) Abrogazione di norme (art. 264 c. 1, lett. i) Disposizioni transitorie (art. 265 c. 3 e 4) 13

14 BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (artt ; 257) TITOLO V Rif. DM 471/99 PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo DEFINIZIONI Articolo REGOLAMENTO AREE AGRICOLE Articolo D.Lgs. 22/97 c. 15 PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE Articolo 242 7, 10 ACQUE DI FALDA Articolo 243 ORDINANZE Articolo OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE Articolo ACCORDI DI PROGRAMMA Articolo c. 4, 5, 6 SITI SOGGETTI A SEQUESTRO Articolo D.Lgs. 22/97 c. 11 bis CONTROLLI Articolo AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI Articolo BONIFICA DA PARTE DELL AMMINISTRAZIONE Articolo CENSIMENTO ED ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE Articolo SITI DI INTERESSE NAZIONALE Articolo ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI Articolo D.Lgs. 22/97 c. 10, 11 BONIFICA DEI SITI (TITOLO VI) Articolo bis D.Lgs. 22/97 14

15 Comma 1 La procedura per il soggetto responsabile (art. 242) Evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito ovvero Contaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione IL RESPONSABILE DELL INQUINAMENTO Mette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto ENTRO 24 h Comma 2 Autocertificazione Comma 3 IMMEDIATA (?) Piano della caratterizzazione Svolge l indagine preliminare e, se < CSC, provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione. ENTRO 48 h > CSC né da immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d emergenza. Presenta alla Regione il piano della caratterizzazione ENTRO 30 gg Verifica e controllo da parte dell autorità competente ENTRO 15 gg LA REGIONE, convocata la CdS, autorizza il piano 15 ENTRO 30 gg

16 Comma 4 Documento di analisi di rischio IL RESPONSABILE DELL INQUINAMENTO Presenta alla Regione i risultati dell analisi di rischio (criteri in All. 1) ENTRO 180 gg La CONFERENZA di SERVIZI, convocata dalla REGIONE, approva il documento di AdR ENTRO 60 gg Commi 5 e 6 Piano di monitoraggio < CSR Invia alla Provincia e alla Regione un piano di monitoraggio ENTRO 60 gg Con l approvazione del doc. AdR, si dichiara concluso positivamente il procedimento. La CdS può prescrivere un piano di monitoraggio La REGIONE, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio ENTRO 30 gg Comma 7 Progetto operativo > CSR Sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi (bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente) ENTRO 180 gg La REGIONE, sentito il parere del Comune e della Provincia mediante CdS e sentito il responsabile, approva il progetto ENTRO 60 gg 16

17 Art. 242 (cont.) L autorizzazione (comma 7) : sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi (anche la VIA) costituisce variante urbanistica comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori riporta i tempi per l esecuzione degli interventi e l entità delle garanzie finanziarie (max 50% in favore della Regione) Attività di indagine ed istruttoria (comma 11): Provincia, che si avvale di ARPA (Certificazione di avvenuta bonifica (commi 12 e 13): competente la Provincia (ENTRO 30 gg, potere sostitutivo della Regione) La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in CdS, convocata dalla Regione e costituita dalla amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi.. (comma 12 ) 17

18 Definizione Siti contaminati con attività in esercizio Sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività (art. 240 c. 1 lettera g) In caso di superamento delle CSR possibilità di attuare la messa in sicurezza operativa. La MSO deve essere accompagnata da piani di monitoraggio per verificare l efficacia delle misure adottate e se all atto della cessazione dell attività saranno necessari ulteriori interventi (bonifica o messa in sicurezza permanente) (art. 242 comma 9) Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività. (art. 242 comma 10) 18

19 Contaminazioni storiche (eventi verificatisi prima dell entrata in vigore della parte IV ma che si manifestano successivamente a tale data) Nel caso di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione si applica la procedura in caso di evento (messa in opera delle necessarie misure di prevenzione e immediata comunicazione) - (Art. 242 comma 1). Nel caso di contaminazioni storiche in assenza di rischio immediato per l ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla Provincia e al Comune competenti l esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l entità e l estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti (Art. 242 comma 11). La notifica pregressa o la notifica entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV delle contaminazioni storiche da parte del soggetto non responsabile fa rientrare il sito nei piani regionali di bonifica. Saranno le Regioni a stabilire quindi l avvio della procedura di bonifica, secondo quanto stabilito dai piani per la bonifica (art. 199 c. 5 - ex. art. 22), salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine. (art comma 3).

20 Il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione Art. 245 (ex art. 9) I soggetti non responsabili possono attivare le procedure Il proprietario o gestore che rilevi > CSC deve darne comunicazione a regione, provincia e comune e attuare le MSE E sua facoltà intervenire volontariamente Art. 242 co. 11 Nel caso di contaminazioni storiche in assenza di rischio immediato per l ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla Provincia e al Comune competenti l esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l entità e l estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti (Art. 242 comma 11). Art. 253 commi 3 e 4 I privilegi possono essere esercitati nei confronti del proprietario incolpevole dell inquinamento solo a seguito di provvedimento motivato dell autorità competente che giustifichi l impossibilità di accertare l identità del responsabile Il proprietario non responsabile è tenuto a rimborsare le spese soltanto nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell esecuzione degli interventi medesimi 20

21 L intervento della Pubblica Amministrazione Art. 244 Ordinanze (ex art. 8) Accertamento di > CSC da parte di pubbliche amministrazioni nell esercizio delle proprie funzioni Comunicazione a Regione, Provincia e Comune La Provincia svolge l indagine per individuare il responsabile e, sentito il Comune, diffida lo stesso responsabile a provvedere (prima era il Comune). L ordinanza della Provincia è notificata anche al proprietario del sito In caso di inerzia del responsabile Potere sostitutivo dell amministrazione competente (art. 250: Comune o, in caso di inerzia, Regione) Art 250 Bonifica da parte dell amministrazione Se il responsabile non è individuabile o non provveda, né provveda il proprietario e o altri soggetti interessati gli interventi sono realizzati d ufficio dal Comune e ove questo non provveda, dalla Regione. Priorità di intervento fissate con i piani di bonifica (art. 199 c. 5) Possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati con procedure di evidenza pubblica. 21

22 L inquinamento diffuso e il fondo naturale Definizione Inquinamento diffuso (art.240 c. 1 lett. r): la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine L inquinamento diffuso è gestito dalle Regioni nell ambito dei piani di bonifica (art. 239 c. 3) 22

23 I siti di interesse nazionale (art. 252) Individuazione dei SIN: Ministero ambiente, sentite le Regioni Perimetrazione del sito: sono sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri enti locali Procedura di bonifica: competenza del MAT sentito il MAP 23

24 DANNO AMBIENTALE Parte VI (artt )

25 La disciplina attuale sul danno ambientale Danno ambientale Art. 18 l. 349/86 Danno ambientale 2004/35/CE habitat e specie Bonifiche Art. 17 D.Lgs. 22/97 terreno Tutela acque Art. 58 D.Lgs. 152/99 Risarcimento in forma specifica: ripristino della situazione così come era prima che avvenisse l illecito (art c.c.). Rientrano nel concetto di risarcimento in forma specifica la prestazione della cosa uguale a quella distrutta, il rifacimento di quanto illecitamente disfatto e l eliminazione di quanto fatto illecitamente. Risarcimento per equivalente: in denaro 25

26 La definizione di danno ambientale (art. 300) Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima. Deterioramento in confronto alle condizioni originarie: alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l ambiente. 26

27 Esclusioni (art. 303) Non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; Non si applicano ai danni ambientali causati da incidenti coperti da convenzioni internazionali; Non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte VI del presente decreto ( ); non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l attività di singoli operatori; 27

28 Titolo III Ripristino prioritario rispetto al risarcimento monetario Art. 311 Chi (per dolo o colpa) commette danno all ambiente è obbligato al ripristino della situazione precedente e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale. Art. 313 (l ordinanza/ingiunzione del MAT) Qualora all esito dell istruttoria sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ( ), il Ministro dell ambiente, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell articolo 2058 del Cod. Civile, il Ministro dell ambiente ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario. 28

29 Alla QUANTIFICAZIONE DEL DANNO il MAT provvede in applicazione dei criteri enunciati negli All. 3 e 4 Riparazione del danno : al TERRENO Si devono adottare le misure necessarie per garantire che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. all ACQUA o alle SPECIE e HABITAT protetti Primaria: riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie Complementare: compensa il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati Compensativa: compensa la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo Perdite temporanee: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. 29

30 TITOLO II Prevenzione e ripristino ambientale Art. 304 (Azione di prevenzione) Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l operatore interessato adotta, ENTRO 24 ORE, e a proprie spese le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al COMUNE, alla PROVINCIA, alla REGIONE nel cui territorio si prospetta l evento lesivo, nonché al PREFETTO della Provincia, che nelle 24 ore successive informa il MINISTRO DELL AMBIENTE La comunicazione deve avere per oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. 30

31 Art. 305 (Ripristino ambientale) Quando si è verificato un danno ambientale, l operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L operatore ha inoltre l obbligo di adottare immediatamente: tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; le necessarie misure di ripristino di cui all articolo 306 (ossia conformi all all. 3). 31

32 Art. 306 (Determinazione per il ripristino ambientale) Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l approvazione al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall evento dannoso Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l opportunità di addivenire ad un accordo con l operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento). 32

33 Art. 308 (costi dell attività di prevenzione e ripristino) L operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale Il MAT recupera dall operatore che ha causato il danno o l imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino Non sono a carico dell operatore i costi delle azioni di prevenzione e ripristino se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; è conseguenza dell osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica è stato causato da un emissione o un evento espressamente consentiti da un autorizzazione o È stato causato da un emissione o un attività che l operatore dimostri non essere state considerate probabili cause di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento 33 del rilascio dell emissione o dell esecuzione dell attività.

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