Roma, 19 novembre Circ. n. 359/SI/Ig.Pa
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1 Circ. n. 359/SI/Ig.Pa Roma, 19 novembre 2008 Ai Sigg. Presidenti e Ai Sigg. Amministratori Delegati e Ai Sigg. Direttori delle Aziende e degli Enti Associati Loro Sedi OGGETTO: Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza. Si fa seguito e riferimento alle precedenti informative sull argomento in oggetto per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2008, n. 236 è stato pubblicato il provvedimento recante l accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di cui si invia copia in allegato, relativo al documento 18 settembre 2008 in materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza, previsto dall art. 8, comma 2, dell intesa del 30 ottobre Tale provvedimento, pertanto, diviene la disciplina di riferimento in luogo del D.M. 12 luglio 1990, n. 186, il quale, si rammenta, ha trovato applicazione solo in via provvisoria. L accordo in esame evidenzia nelle premesse generali sia la circostanza che con l art. 41, comma 4, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, l assenza della tossicodipendenza è divenuta, altresì nei casi previsti dalla normativa oggetto della sorveglianza sanitaria in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il fatto che l attuazione dei controlli previsti nel testo dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel far riserva di successivi chiarimenti al riguardo, si forniscono le prime indicazioni sul documento 18 settembre 2008, il quale nelle premesse specifiche richiama i seguenti aspetti: gli accertamenti, in caso di svolgimento di mansioni a rischio sono rivolti alla tutela sia del lavoratore che dei terzi; a tali fini il procedimento di controllo deve essere in grado di identificare sia lo stato di dipendenza, sia l uso regolare, di sostanze che non creano dipendenza, sia l assunzione occasionale delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
2 nel caso di riscontro positivo si dovrà attivare la sospensione cautelativa, senza poter fare distinzioni sulle diverse modalità di utilizzo delle sostanze stupefacenti e psicotrope, fermo restando che ove si riscontri uno stato di tossicodipendenza si dovrà indirizzare il lavoratore verso i percorsi riabilitativi previsti; gli accertamenti dovranno essere effettuati in modo da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona e non possono assumere le caratteristiche di atti persecutori e/o arbitrari ; la visita del medico competente non può essere svolta in fase preassuntiva ai sensi dell art.41, comma 3, del D.lgs n. 81 del 2008 (divieto operativo dal 1 gennaio 2009); secondo quanto già stabilito nell art. 1, comma 2, dell intesa, restano ferme, in materia di idoneità fisica, psichica a attitudinale al servizio, le discipline specifiche previste per particolari categorie di lavoratori, fra i quali, il personale autoferrotranviario (DPR 11 luglio 1980, n. 753). La conferma predetta riveste una particolare importanza, in quanto è successiva alla pubblicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale come sopra ricordato, preclude al medico competente la possibilità di effettuare visite preassuntive. La piena vigenza della normativa specifica del settore non solo, pertanto, permette di continuare ad effettuare tali accertamenti prima dell assunzione, come recita la rubrica dell art. 2 dell alleg. A) al D.M. 23 febbraio 1999, n. 88: Visite per l ammissione al servizio ; ma è altresì possibile inserire fra questi controlli anche quelli per l alcolismo e l uso di sostanze stupefacenti e psicotrope in quanto è richiesto ai candidati (all assunzione) il possesso, oltre che della sana e robusta costituzione e dei requisiti fisici speciali, pure dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari per disimpegnare le mansioni inerenti alla propria attività, fra cui può ben configurarsi l assenza di utilizzo delle sostanze predette. Occorre, quindi, che, ove non si fosse già provveduto, siano in tal senso integrati i capitolati di verifica dell idoneità in atto con il Servizio Sanitario di R.F.I. ovvero con le strutture pubbliche autorizzate (A.S.L.). 2
3 Il documento in esame si struttura in capitoli, distinti per materia, che possono essere così sintetizzati: a) attivazione della procedura; b) accertamenti di primo livello; c) accertamenti di secondo livello; d) metodologia degli accertamenti (di primo e secondo livello); e) requisiti di qualità dei laboratori di analisi; f) tariffe. Attivazione della procedura Tale fase racchiude: trasmissione al medico competente dell elenco dei lavoratori ricompresi nell obbligo di verifica dell assenza di assunzione di sostanze psicotrope da parte del datore di lavoro. La comunicazione dell elenco completo deve essere effettuata in fase di prima applicazione delle procedure e periodicamente almeno una volta l anno. Il datore di lavoro ha, inoltre, l obbligo di segnalare tempestivamente i nominativi dei lavoratori che sono chiamati a svolgere attività a rischio (sia in caso di assunzione che di affidamento di nuove mansioni) nonché di quelli che cessano di svolgere le mansioni predette (sia per cessazione del servizio sia per attribuzione di mansioni non ricomprese fra quelle a rischio). Il provvedimento individua il soggetto obbligato nel datore di lavoro così come identificato nell art. 2, lett. b) del D.lgs n. 81 del 2008 cioè colui che è titolare del rapporto di lavoro ovvero che ha la responsabilità dell organizzazione produttiva in cui svolge la sua prestazione il lavoratore, esercitando i poteri decisionali e di spesa; causali di attivazione delle procedure di verifica (accertamenti): pre-affidamento della mansione (è necessario un risultato negativo perché il lavoratore possa iniziare l attività a rischio); periodico, di norma con frequenza annuale. La procedura deve garantire la non prevedibilità da parte del lavoratore e la scelta preventiva da parte del datore di lavoro, il quale dovrà utilizzare un criterio che esclude la volontarietà e rispetti la causalità di inserimento nelle liste avendo presente l intero 3
4 elenco dei soggetti destinatari e salvaguardando nello stesso tempo le esigenze di produzione del servizio e quelle di programmazione dello stesso; per ragionevole dubbio. Le segnalazioni relative sono inoltrate in via cautelativa e riservata al medico competente da parte del datore di lavoro o da un suo delegato. Il medico, verificata la fondatezza del contenuto della segnalazione, provvede, se del caso, ad attivare gli accertamenti di competenza; a seguito di incidente. Nel caso di incidenti avvenuti alla guida di veicoli o mezzi a motore, durante il lavoro, ove si ravvisi un ragionevole dubbio circa l assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, il medico competente procederà agli accertamenti di cui trattasi; osservazione cautelativa. Prima che il lavoratore, trovato positivo, possa ritornare a svolgere le mansioni a rischio dovrà essere sottoposto per almeno 6 mesi ad esami non programmabili da parte del lavoratore, con cadenza di almeno uno al mese, al fine di valutare nel tempo il permanere dello stato di non assunzione; rientro al lavoro. Se a seguito della osservazione cautelativa il lavoratore è riammesso a svolgere l attività a rischio, il medico competente a scopo cautelativo potrà valutare di monitorare il lavoratore per ulteriori 6 mesi, procedendo ad effettuare gli accertamenti anche con cadenza più ravvicinata, rispetto a quella prescritta. Procedure di accertamento di primo livello entro trenta giorni dalla notifica dell elenco completo (o dei nuovi nominativi) il medico competente comunica formalmente al datore di lavoro, dopo aver convenuto con quest ultimo date e luogo di esecuzione degli accertamenti, la lista dei lavoratori interessati con il calendario dei relativi accertamenti; il datore di lavoro sulla base di tale lista comunica al lavoratore, con un preavviso di non più di un giorno, data e luogo dell accertamento; l accertamento comprende una visita medica orientata alla valutazione di trattamenti pregressi, al reperimento di notizie di infortuni o incidenti, alla rivelazione di assunzione di farmaci psicoattivi e all identificazione di segni o sintomi di utilizzo di 4
5 sostanze stupefacenti nonché un test tossicologico analitico. Quest ultimo potrà essere effettuato in sede di visita, purché il sanitario (medico competente o operatore qualificato) sia supportato da dispositivi idonei ad eseguire test rapidi conformi alla normativa, ovvero presso laboratori autorizzati o situati presso le strutture competenti ; Prelievo e trasmissione del campione il prelievo del campione di matrice biologica (urina), dovrà essere effettuato in sede di visita con le seguenti modalità: sotto il controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato; nel rispetto della dignità del lavoratore; con misure atte a scongiurare manomissioni; alla presenza di apposito personale; il medico competente provvede a compilare per ogni lavoratore il verbale di prelievo che deve contenere: le generalità del dipendente, luogo data e ora del prelievo, quantità raccolta ed esito del test rapido, ove eseguito; il verbale sarà firmato dal medico competente e dal lavoratore e potrà contenere, se richieste, eventuali dichiarazioni del lavoratore; il verbale sarà redatto in triplice copia, di cui una per il medico competente, la seconda per il lavoratore e la terza per il laboratorio, ma solo ove si proceda all invio dei campioni; il campione è di norma suddiviso in tre aliquote contrassegnate con le lettere A, B e C. Il primo test (rapido o di laboratorio) è effettuato sull aliquota A. In caso di positività viene effettuato (in laboratorio) un secondo test, con altra strumentazione, sull aliquota B. L aliquota C è eventualmente utilizzata per l analisi di revisione; in caso di negatività del test rapido non si procede all invio dei campioni al laboratorio prescelto e si provvede all eliminazione della restante parte del campione; in caso di positività del test rapido o di non esecuzione di tale test saranno avviati al laboratorio le aliquote B e C del campione (nel 1 caso), le aliquote A, B e C del campione (nel 2 caso); 5
6 la consegna al laboratorio dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 24 ore del prelievo; la comunicazione dell esito delle analisi dovrà avvenire entro un periodo indicativamente non superiore a 10 giorni. In caso di positività dei test, l aliquota C del campione, dovrà essere conservata per un periodo minimo di 90 giorni; Certificazione ove l accertamento risulti negativo il medico competente rilascia una certificazione di idoneità allo svolgimento della mansione; se, viceversa, l accertamento dovesse risultare positivo il medico competente rilascerà una certificazione di temporanea inidoneità alla mansione, che verrà comunicata contestualmente al datore di lavoro ed al lavoratore; il datore di lavoro, con modalità che rispettino la privacy e la dignità del dipendente, provvederà a sospendere il lavoratore temporaneamente dallo svolgimento della mansione a rischio; Revisione delle analisi entro 10 giorni dalla comunicazione dell accertamento positivo il lavoratore può richiedere la revisione dell analisi sull aliquota C del campione. Tale operazione sarà eseguita entro 30 giorni dalla richiesta, nello stesso laboratorio o presso altro laboratorio pubblico, con la possibilità per il lavoratore di assistere all analisi e di farsi supportare, previa assunzione del relativo onere economico, da apposito consulente tecnico; ove la revisione dia un esito discordante dall analisi precedente, non si procederà a nuovi esami, ma i risultati di entrambi gli accertamenti saranno esaminati da una struttura di tossicologia forense, fra quelle indicate dalla regione, individuata per quanto possibile di concerto fra il datore di lavoro ed il lavoratore, la quale dovrà esprimere un giudizio finale. Mancato accertamento e conseguenze il provvedimento in esame analizza nel dettaglio il caso del lavoratore che si sottrae alle procedure di accertamento cd. di primo livello: 6
7 rifiuto del lavoratore: sospensione dalla mansione per impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti ; assenza alla visita senza aver presentato valida e documentata giustificazione al riguardo: sospensione dalla mansione in via cautelativa e riconvocazione entro 10 giorni; assenza della visita con giustificazione valida e documentata: riconvocazione entro 10 giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito l accertamento; La mancata presentazione obbliga, comunque, il medico competente, in caso di esito negativo della visita poi eseguita, ad effettuare almeno altri tre controlli nei 30 giorni successivi e ad osservazioni di maggior durata in caso di ragionevole dubbio; per quanto concerne la mancata presentazione all accertamento di secondo livello, da svolgersi presso le strutture sanitarie competenti, il provvedimento in esame rinvia alle disposizioni di cui all art. 5 dell intesa e cioè: nel caso di sottrazione, senza giustificato motivo, alla visita disposta dalla stessa struttura nei 10 giorni successivi al primo appuntamento comunicato, secondo il dicastero competente, con un preavviso massimo di 24 ore, ma andato inevaso, il datore di lavoro è tenuto a sospendere il lavoratore dallo svolgimento delle mansioni a rischio (ove non sia già temporaneamente sospeso); punibilità del comportamento ai sensi dell art. 59, comma 1, lett. a) del D.lgs 9 aprile 2008 (arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro) per sottrazione ai controlli sanitari disposti dal medico competente. Il riferimento alla norma in esame deriva dal combinato disposto dell avvenuta abrogazione dell art. 93 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 ai sensi dell art. 304, comma 1, lett. a) del nuovo Testo Unico e dalla previsione contenuta nello stesso art. 304, comma 3; si ritiene che la sanzione predetta possa, altresì, trovare applicazione anche qualora l ingiustificata sottrazione agli accertamenti predisposti si realizzi nei riguardi delle procedure di primo livello pur in carenza di un esplicito rinvio poiché tale condotta integra, comunque, la fattispecie punitiva sopra richiamata; comunque, oltre tale misura, si configura la possibilità di procedere con le sanzioni disciplinari di cui all art. 43, 7
8 comma 1, n. 3, ovvero all art. 44, comma 1, n. 4 dell alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 nonché con la comminazione della destituzione qualora la sottrazione volontaria o priva di giustificazione ai controlli medici sia posta in essere con continuità, inibendo di fatto la possibilità di procedere all accertamento. A tale proposito si richiama l attenzione sulla circostanza che la previsione di cui all art. 5, comma 7, dell intesa esclude la possibilità di provvedimenti di esonero quale conseguenza automatica della sospensione dalle mansioni determinata da una duplice sottrazione agli accertamenti programmati, ma non elimina l eventualità di tale esito, ove il lavoratore non sia altrimenti utilizzabile. Accertamenti di 2 livello Qualora il medico competente lo ritenga motivamente necessario il lavoratore viene inviato alle specifiche strutture sanitarie competenti al fine di accertare lo stato di tossicodipendenza e la frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti. Il medico competente potrà altresì avviare alla struttura sanitaria competente il lavoratore al fine di procedere a test tossicologici specifici, qualora esistano fondati sospetti di utilizzo di sostanze stupefacenti di difficile o impossibile determinazione con i test di primo livello. Gli accertamenti di 2 livello contemplano una visita medica basata su un esame medico-legale, clinico-documentale, clinico-anamnestico, psicocomportamentale e clinico-obiettivo nonché accertamenti tossicologici-analitici su campioni biologici, utilizzando sia la matrice urinaria che quella cheratimica. In caso di positività dell esame, l esito dovrà essere comunicato per iscritto al medico competente corredato dei risultati di laboratorio e dei riscontri clinici rilevati. Sarà cura del medico competente certificare al lavoratore la propria inidoneità temporanea ed informare il datore di lavoro per confermare o disporre la sospensione dalle mansioni a rischio. Il lavoratore, a cui è stata certificata l inidoneità per tossicodipendenza, potrà richiedere di accedere ai programmi di recupero, ai sensi dell art. 124 del DPR 3 ottobre 1990, n. 8
9 309, richiedendo l aspettativa non retribuita e la conservazione del posto di lavoro. Al termine del periodo di riabilitazione ove il lavoratore ottenga dal SERT una certificazione di remissione completa sarà sottoposto dal medico competente ad una fase di monitoraggio di almeno 6 mesi analoga a quella specificata nel periodo successivo. Nel caso di esito negativo dell accertamento di tossicodipendenza, il lavoratore che sia risultato positivo negli esami di 1 livello, prima di essere riammesso allo svolgimento della mansione a rischio, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo dal medico competente per almeno 6 mesi. Laboratori di analisi Gli accertamenti tossicologici potranno essere effettuati dai laboratori pubblici o altri autorizzati dalle regioni, in possesso di adeguata tecnologia, esperienze e garanzia di affidabilità nonché di utilizzo di metodiche di qualità certificata da enti di valutazione esterna scientificamente accreditati. Costi degli accertamenti I costi degli accertamenti sono a carico delle aziende, mentre quelli delle controanalisi sono a carico dei lavoratori richiedenti. Le tariffe da applicare sono stabilite dai nomenclatori tariffari regionali ovvero, in caso di costi non previsti, dalle regioni e dalle provincie autonome anche a forfait. Conseguenze degli accertamenti sul rapporto di lavoro Fatto salvo quanto già evidenziato in materia di sottrazione del lavoratore alle procedure di accertamento, occorre da ultimo soffermarsi sui seguenti aspetti: nel caso di sospensione cautelare o temporanea dallo svolgimento delle mansioni a rischio, si ritiene opportuno valutare la possibilità di utilizzare l aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto di cui all art. 24 dell alleg. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dall art. 4 dell accordo nazionale 19 settembre Tale istituto può costituire, in attesa di un giudizio definitivo sul possibile recupero del lavoratore da situazioni di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, 9
10 incompatibili con lo svolgimento di mansioni a rischio (ripetizione di comportamenti di uso occasionale; uso regolare o stato di dipendenza persistenti nel tempo) un alternativa all utilizzo momentaneo in altre mansioni che può costituire una remora ad un serio tentativo di guarigione; il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare i prescritti accertamenti sanitari (con esclusione di quello occorrente per la partecipazione alle analisi di revisione), tenuto conto che la disciplina in esame non affronta la questione e che, comunque, non può essere assimilato a quello di esecuzione della propria prestazione lavorativa, può essere considerato come tempo utilizzato per obblighi derivanti dall attività espletata, ma senza svolgimento delle proprie funzioni e, quindi, o computato come monte permessi o compensato con la retribuzione fissa e continuativa, ma senza attribuzione di ulteriori indennità. Nel fare riserva di comunicare eventuali istruzioni o chiarimenti diramati dalle amministrazioni competenti, si inviano distinti saluti. All.c.s. Il Direttore Generale Avv. Guido del Mese 10
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