IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE"

Transcript

1 Oggetto: Norme in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione. IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione: Normativa: IL CONSIGLIO COMUNALE - in materia di risparmio energetico e teleriscaldamento: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e successive modifiche e integrazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Deliberazione di Giunta Regionale 18 marzo 2002 n. 387 Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5, art. 3 o del DLgs 112/98 ; Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia ; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia ; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, c Decreto 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (cosiddetto conto energia 2007 ); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 1, commi 288 e 289 Deliberazione di Giunta Regionale 1 ottobre 2007, n Atto di indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire ; Regolamento edilizio del Comune di Faenza deliberato con Atto consiliare n. 3679/81 del 22 aprile 1970, approvato con Decreto della Regione Emilia Romagna n. 589 del 20 aprile art. 25; Allegato al Regolamento edilizio Norme per l applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale

2 - in materia di requisiti di illuminazione e di ventilazione: Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 1995,n. 593 "Approvazione dello schema del regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33) e successive modifiche e integrazioni"; Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2000, n. 268 "Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. 33/90"; Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell' edilizia"; Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 "Modifiche alle leggi regionali [ ] 25 novembre 2002, n. 31"; Regolamento edilizio del Comune di Faenza deliberato con Atto consiliare n. 3679/81 del 22 aprile 1970, approvato con Decreto della Regione Emilia Romagna n. 589 del 20 aprile art. 24; Precedenti: - in materia di risparmio energetico e teleriscaldamento Atto C.C. 12 luglio 2001 n. 3485/264 "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità e sostenibilità ambientale: modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale" Atto C.C. 1 luglio 2005 n. 3329/184 Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi Atto C.C. 18 maggio 2006 n. 2359/156 Norme per la realizzazione di impianti ad energia solare (pannelli solari e fotovoltaici) - integrazione dell art. 25 del regolamento edilizio - in materia di requisiti di illuminazione e di ventilazione Atto C.C. 12 luglio 2001 n. 3486/266 "Modifica del Regolamento edilizio in materia di: [ ] b) requisiti di illuminazione nel recupero per fini abitativi dei sottotetti". Motivo del provvedimento: - in materia di risparmio energetico e teleriscaldamento La L.R. 21 dicembre 2004, n. 26, recante la Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, nell ambito del complesso dettato normativo, articola la programmazione energetica territoriale nei livelli regionale, provinciale e comunale (art. 6, comma 1); ai Comuni, in particolare, la regione attribuisce le funzioni d approvazione ed attuazione dei progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento all uso razionale dell energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di distribuzione dell energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate ed altri interventi e servizi d interesse pubblico volti a sopperire alla domanda d energia utile agli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l illuminazione pubblica, anche nell ambito di programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente (art. 4, comma 1, lettera a); La L.R. 26/04 attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e alle disposizioni regolamentari in materia edilizia, un importante ruolo nella definizione delle scelte strategiche in 2

3 materia di uso razionale dell'energia. L'art. 5, comma 1, stabilisce che "Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e la fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente." Gli indirizzi e le prescrizioni della normativa regionale in materia energetica sono coerenti con gli obiettivi comunitari e nazionali che derivano dal protocollo di Kyoto del 1998 e che sono volti -in definitiva- alla riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso l'uso razionale dell'energia e l'impiego di fonti energetiche alternative. Il Comune di Faenza, già con il Piano Regolatore del 96, ha perseguito prioritariamente la ricerca di uno sviluppo sostenibile sul fronte energetico, imprimendo una chiara e riconosciuta accelerazione ad un sistema di interventi urbanistici ed edilizi improntati alle tecniche di bioedilizia, sia nel settore pubblico sia nel campo privato, grazie anche all' innovativo meccanismo degli incentivi volumetrici. Costituisce inoltre preciso indirizzo dell'amministrazione comunale, la volontà di provvedere alle modifiche regolamentari necessarie al fine di introdurre il teleriscaldamento a Faenza. Recentemente, la legislazione nazionale in materia, concretizzatasi con le modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo n. 192/04 (D,Lgsl , n. 311 entrato in vigore il 2 febbraio 2007), con la legge finanziaria 2007 e con la legge finanziaria 2008, ha disegnato un ampio quadro sia programmatico, sia direttamente prescrittivo, in materia di politiche energetiche. Accanto alle agevolazioni tributarie per l'utilizzo di energie alternative, troviamo anche norme di diretta applicazione o che devono essere recepite dagli strumenti regolamentari comunali, come quelle relative all'obbligo di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con il presente Atto, viste le premesse considerazioni, si intende adeguare il Regolamento edilizio recependo le norme di legge e cogliendo tutte le opportunità per indirizzare le trasformazioni edilizie verso l'uso razionale dell'energia. Di seguito si richiamano i presupposti normativi per incidere su due aspetti fondamentali in materia: il risparmio energetico connesso all'utilizzo di fonti rinnovabili e l'introduzione del teleriscaldamento per i nuovi complessi edilizi: 1) La legge 296/06 (finanziaria 2007) che al comma 350, inserisce all art. 4 del Testo unico per l edilizia (DPR 380/01) il seguente comma: 1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del Permesso di costruire, deve essere prevista l installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa. Il suddetto comma 1 dell art. 4 del DPR 380/01 recita: Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell art. 2, comma 4 [ ] Il comma 4 dell art. 2 dispone che I comuni, nell ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l attività edilizia In sostanza, la sede appropriata dove i Comuni sono tenuti a definire le normative tecniche in materia energetica è il Regolamento edilizio; 2) La legge 244/07 (finanziaria 2008), all art. 1, contiene due commi di diretto interesse: 288. A decorrere dall anno 2009, in attesa dell emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell edificio, così come previsto dall art. 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell immobile 3

4 finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Il comma 289 sostituisce l art. 4, comma 1-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nel modo seguente: A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw. 3) Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia coordinato con le correzioni ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dispone quanto segue: Titolo II Norme transitorie. Art. 11 (Requisiti della prestazione energetica degli edifici). Fino all entrata in vigore dei decreti di cui all art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all Allegato I. Si riportano di seguito i punti rilevanti per il presente provvedimento, contenuti nell allegato I al DLgsl 192/05, come modificato e integrato dal DLgsl 311/06: 9. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E6 [piscine, saune e assimilabili, ndr] ed E8 [edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, ndr], il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali: a) valuta puntualmente e documenta l efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l apporto di calore per irraggiamento solare; b) [omissis]; c) Utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E6 [piscine, saune e assimilabili, ndr] ed E8 [edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, ndr], e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E1 [edifici adibiti a residenza e assimilabili, ndr], per immobili di superficie utile superiore a 1000 m 2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all art. 3, comma 2, lettere a) [1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, ndr], b) [una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell intero edificio esistente, ndr] e c), punto 1, quest ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni ; 4

5 11. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni ; 12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici ; 13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d uso degli edifici, con i decreti di cui all articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all art. 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all art. 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori ; 15 Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. [omissis]. In definitiva con il presente Atto, si perseguono i seguenti obiettivi, precisando che per la formulazione delle norme sono stati consultati anche progettisti esperti in materia impiantistica: 1) recepire l'obbligo di installare impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in considerazione di quanto disposto delle leggi finanziarie 2007 e 2008, nonché gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06, mediante l'integrazione dell'art. 25 del Regolamento edilizio comunale, con le seguenti condizioni e precisazioni: - per quanto riguarda l' installazione dei pannelli fotovoltaici, il D.Lgsl 192/05 ne prevede l'obbligo anche nel casi di "demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati". Al riguardo si ritiene di estendere tale obbligo in tutti i casi di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, alla stessa stregua delle nuove costruzioni, a prescindere dalle loro dimensioni, purchè la 5

6 destinazione d'uso preveda l'utilizzo di energia elettrica; - per quanto riguarda l aspetto quantitativo si ritiene di rapportare la produzione energetica da fonti rinnovabili al reale fabbisogno energetico dell edificio (mentre la norma nazionale fa riferimento ad una determinata potenza nominale degli impianti, pari a 0.2 kw per unità abitativa in regime transitorio fino al , mentre dal sono previsti 1 kw per ciascuna unità abitativa e 5 kw per gli edifici produttivi con superficie maggiore di 100 mq.) In particolare si ritiene congruo (in linea con la quantità di 1 kw per unità abitativa, previsto dalla finanziaria 2008) prevedere impianti fotovoltaici in grado di garantire una produzione media annua pari al 50% del fabbisogno di energia elettrica dell intero edificio. Questo vuol dire che la quantità di pannelli fotovoltaici richiesta sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il fabbisogno energetico che deriva dalla progettazione dell edificio. Qualora, nel caso di edifici collettivi, il 50% del fabbisogno superasse il consumo previsto per le parti comuni (comprese le aree esterne), la percentuale si intende soddisfatta con la copertura integrale dei consumi elettrici di dette parti comuni, anche se inferiori al 50%. In ogni caso, dovranno essere garantite le produzioni energetiche minime previste per legge. Particolari condizioni di impedimento tecnico a raggiungere le quantità previste, dovranno essere oggetto di specifiche relazioni tecniche a firma del progettista degli impianti. - le dotazioni di impianti ad energia solare potranno essere assolte anche attraverso progetti e realizzazioni di iniziativa pubblica che prevedano la partecipazione di singoli soggetti, secondo modalità da stabilirsi in relazione agli specifici interventi. 2) recepire l obbligo, nei casi previsti dalla legge (edifici di nuova costruzione, nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti) di produrre energia termica mediante l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Il recepimento degli obblighi di realizzazione degli impianti ad energia solare supera e comporta l' eliminazione della norma incentivante per la realizzazione di tali impianti, di natura facoltativa, introdotta con l'atto di Consiglio comunale 1 luglio 2005, n. 3329/184; inoltre il recepimento dei suddetti obblighi rende non più attuale l'incentivo costituito dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione di impianto termico ad energia solare od altro sistema di analogo risparmio energetico. Tale incentivo, introdotto al punto dell'atto C.C. n. 693/46 del 2 febbraio 1999 "Procedure per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione", modificato con l'atto C.C. n. 3485/264 del 12 luglio 2001 "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e sostenibilità ambientale: modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio comunale", consisteva nella riduzione del 20% o del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria a seconda che venisse raggiunto il livello indicato rispettivamente al punto 5 o al punto 7 del requisito volontario 6.7 "uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua" introdotto con Delibera di Giunta regionale n. 21 del 16 gennaio Pertanto il suddetto incentivo sarà riservato unicamente ai casi in cui sarà superato il livello minimo -reso obbligatorio per legge- di produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Si ritiene di mantenere l'incentivo del 20% di sconto sugli oneri di U2 nel caso in cui il progetto preveda l installazione di impianto a pannelli solari (o altro sistema di analogo risparmio energetico) dimensionato in modo da coprire l intero fabbisogno energetico dell organismo edilizio da utilizzarsi per il riscaldamento dell acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l impianto di riscaldamento è disattivato, oppure, in alternativa, l installazione di impianto a pannelli solari (o altro sistema di analogo risparmio energetico) dimensionato in modo da coprire l intero fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, ai fini dell incentivo, l impianto a pannelli solari dovrà 6

7 essere integrato con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura (temperatura dell acqua non superiore a 40 C). La stessa riduzione -non cumulabile- si applicherà anche nel caso di progettazione e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile per una produzione energetica pari all intero consumo medio annuo di energia elettrica dell edificio. 3) Pannelli in centro storico. L art del regolamento edilizio vigente, come integrato con Atto C.C. n. 2359/156 del , pone sostanziali limiti all installazione di pannelli per lo sfruttamento dell energia solare, ammettendoli di fatto -ma solo per limitate estensioni- nei fabbricati ristrutturabili di recente edificazione ed escludendo la parte più diffusa dell edilizia storica, ove è obbligatorio intervenire con le tecniche di restauro e risanamento conservativo. Estendere la possibilità di inserire pannelli solari o fotovoltaici sui tetti del centro, in modo diffuso, significa incidere sulla percezione complessiva della città storica, aggiungendo manufatti edilizi estranei al contesto architettonico consolidato. L Amministrazione comunale intende tuttavia approfondire il tema delle tecnologie per lo sfruttamento dell energia solare anche in centro storico, al fine di trovare una sintesi sostenibile fra le esigenze del risparmio energetico e il prevalente interesse della conservazione della città antica: per raggiungere l obiettivo si ritiene indispensabile avviare un confronto con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio. 4) L Amministrazione comunale intende perseguire con norme incentivanti, nell ambito della programmazione urbanistica (POC e RUE), l obiettivo di diffondere il teleriscaldamento. Nel frattempo ritiene opportuno, per migliorare il bilancio energetico degli edifici, introdurre con il presente atto regolamentare, l'obbligo di impianti termici centralizzati nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari o comunque con superficie maggiore di 1000 m 2 e la predisposizione generalizzata dell allaccio a future reti di teleriscaldamento. In ogni caso, come in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, l'art. 5, comma 4, lettera b) della L.R. 26/04 prevede che i Comuni provvedano affinchè siano adottati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. La norma si applica anche nelle trasformazioni di nuclei edilizi rurali in appartamenti di civile abitazione. Il regolamento provvede a dettagliare i vari casi di applicazione della norma. Resta ferma la disposizione di cui al soprarichiamato punto 14 dell allegato I del D.Lgsl 192/05. 5) A livello di sperimentazione, nell ambito di comparti attuativi di iniziativa pubblica, la potenza elettrica necessaria per l illuminazione della viabilità ordinaria, sarà assolta almeno in parte mediante l utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 6) rendere obbligatorie, definendone il campo di applicazione, alcune semplici regole di buon intervento nel campo del risparmio energetico e della riduzione del consumo di acqua, che si ritiene debbano rappresentare la prassi in ogni intervento edilizio di tipo abitativo: - installazione di caldaie a condensazione o altri impianti di maggiore convenienza energetica; - utilizzo di lampade a ridotto consumo energetico - dispositivi per la riduzione del consumo di acqua (riduttori di flusso) - doppia pulsantiera di scarico a mandata differenziata nei wc. Un altro aspetto di buona pratica costruttiva, relativo alla realizzazione di una rete duale per l utilizzo delle acque non pregiate (piovane, pozzi, acque industriali, ecc) nelle cassette dei wc, viene inserito nelle regole da rispettare per i progetti che accedono volontariamente agli incentivi per la bioedilizia; 7

8 7) per agevolare gli interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici esistenti e/o alla loro messa a norma, non sarà considerato ai fini della distanza dai confini, il maggiore spessore dei muri derivante da interventi di coibentazione esterna; in particolari casi (rispetto di tipologie storiche, allineamenti stradali o rilevanti particolari architettonici), la coibentazione degli edifici dovrà necessariamente orientarsi a sistemi di isolamento interno. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle norme sulle distanze minime di cui all art. 873 cc e sulla distanza tra pareti finestrate di cui all art delle NdA del PRG; 8) precisare che, ai fini dell agibilità delle singole unità immobiliari degli edifici ed anche per l acquisizione delle agibilità temporanee e/o provvisorie (art. 9 del DPR n. 447/1998 come modificato dal DPR n. 440/2000 e art. 22, L.R. 31/02 come modificato dalla L.R , n. 27), tutti gli interventi di cui al presente art ed ogni altro intervento finalizzato al rispetto della normativa in materia di risparmio energetico, dovranno essere completati e funzionanti. 9) Il D.Lgsl 192/05 come modificato e integrato dal D.Lgsl 311/06 definisce l ambito di applicazione degli interventi, anche con riferimento alla data di presentazione dei titoli abilitativi. Per esempio, all art. 2 (definizioni), punto b), si definisce edificio di nuova costruzione un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora non sia stabilito diversamente dalle disposizioni di legge, si ritiene di applicare in modo cogente le presenti norme, con riferimento ai progetti e alle domande di agibilità presentati dopo la data di approvazione del presente provvedimento. 10) predisporre l idonea modulistica per rendere di agevole e pratica applicazione la normativa sia in materia di risparmio energetico ed uso di fonti energetiche alternative, sia in materia ambientale. Tale modulistica dovrà comprendere le verifiche, le attestazioni e le asseverazioni previste per legge da parte delle varie figure professionali coinvolte nel procedimento, sia nel momento progettuale e preventivo, sia in occasione della verifica di fine lavori e conseguente acquisizione del certificato di conformità urbanistica ed agibilità. In particolare, con il presente atto, viene adeguata la modulistica fondamentale dei tre momenti del procedimento edilizio: - fase preventiva e progettuale (propedeutico al rilascio dei titoli abilitativi): DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA ai sensi dell art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e sue modifiche e integrazioni, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera A ; - fine lavori: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI, corredata dall ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA conforme al modello di cui all allegato A del Decreto 19 febbraio 2007, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera B ; - fase di agibilità dell edificio: SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA ai sensi dell art. 20, l.r. 25 novembre 2002, n.31, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera C ; La suddetta modulistica, come ogni altro modulo in materia edilizia, potrà essere adeguata a future sopravvenute condizioni normative da parte dell ufficio tecnico, senza ulteriori provvedimenti amministrativi. 8

9 - in materia di requisiti di illuminazione e di ventilazione: Con l'atto n. 3486/266 del , il Consiglio Comunale ha adeguato l'art. 24 del Regolamento edilizio in materia di requisiti di illuminazione e areazione degli ambienti, recependo le indicazioni fornite in quella sede dall'ausl di Ravenna - Dipartimento di Prevenzione- con parere prot. n del 6 luglio 2001, ove si raccomanda che "alla normativa in questione, non si operino esclusivamente tagli, senza nel contempo operare quei necessari miglioramenti che in qualche modo siano in linea con quanto previsto dalla bozza di regolamento edilizio tipo regionale (All. A/1 - Fam.3: R.C. 3.6 e R.C e relative modalità di verifica) che consentano il raggiungimento dell obiettivo prestazionale che si va perseguendo. Per quanto sopra, il Consiglio comunale ha approvato il testo dell'art. 24, introducendo le norme cogenti previste dallo Schema di Regolamento edilizio tipo approvato con Delibera di G.R. 593/95 aggiornato con Deliberazione G.R. del 22 febbraio 2000, n. 268, con riferimento ai requisiti cogenti 3.6-illuminamento naturale e 3.10-ventilazione della Famiglia 3 dell Allegato A/1 e relative modalità di verifica di cui ai corrispondenti requisiti 3.6 e 3.10 della famiglia 3 dell Allegato A/2. Occorre considerare che il contesto normativo regionale che faceva da cornice alle suddette modifiche regolamentari era allora costituito dal testo originario della L.R. 31/02 "Disciplina generale dell' edilizia", che all'art. 34, comma 3, imponeva l'obbligo da parte dei Comuni di adeguare il proprio regolamento edilizio ai requisiti cogenti del regolamento edilizio tipo entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge ( ). Trascorso tale termine, i requisiti cogenti avrebbero trovato diretta applicazione. In pratica, con l'atto C.C. n. 3486/266 del , si anticipò di qualche tempo, prima che diventasse un obbligo, il recepimento dei requisiti cogenti regionali in materia di illuminazione e ventilazione. Ma la Regione, con legge n. 10 del 3 giugno 2003, ha sostituito integralmente l'art. 34 della L.R. n. 31/02 con il seguente nuovo testo, attualmente in vigore: "Atti di indirizzo e coordinamento tecnico 1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell' art. 16 della legge regionale n. 20 del In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n. 21, limitatamente all'individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione. 3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione." In pratica, ad oggi, i requisiti cogenti individuati dal Regolamento tipo regionale, non sono più obbligatori; lo saranno solo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione di un atto di indirizzo e coordinamento tecnico, finora mai emanato. Viste le suddette premesse di carattere normativo, sulla scorta delle esperienze in materia edilizia maturate in questi ultimi anni, nonchè su sollecitazione di tecnici esterni, si ritiene opportuno rivedere la normativa in materia di illuminazione e areazione dei locali, per meglio assecondare le concrete esigenze progettuali, mantenendo nel contempo elevati standards qualitativi nella costruzione degli edifici. 9

10 In linea con le suddette considerazioni si pone una lettera dell'associazione dei geometri, "Geopolis", in data , dove si evidenzia la difficile opera di applicazione e di verfica dei requisiti regionali, chiedendo la momentanea sospensione delle integrazioni alle norme di cui all'art. 24 del regolamento edilizio, in attesa della redazione di un aggiornato corpo normativo unitario nel contesto dei nuovi strumenti urbanistici in fase di studio, Oggi in pratica i tecnici progettisti sono chiamati a verificare i requisiti di illuminazione e areazione dei locali abitativi o destinati ad attività lavorativa, sulla base di normative regionali (non obbligatorie) che si sono rivelate di problematica applicazione, portando a calcolare dimensioni delle finestre di molto superiori a quelle da sempre determinate in precedenza, che richiedevano invece il semplice calcolo di aperture pari ad 1/8 della superficie dell'ambiente illuminato. Le grandi dimensioni necessarie alle aperture in rapporto alla superficie delle stanze -come richiesto dal regolamento regionale tipo- condizionano in modo sostanziale la progettazione degli spazi interni, determinando alcuni aspetti negativi, quali: - incentivazione a realizzare stanze piccole; - difficoltà di rispettare le dimensioni tradizionali delle finestre in edifici dove tale aspetto è normativamente rilevante. Per esempio risulta difficile, nelle nuove case di campagna, realizzare una dimensione delle finestre tipica dell'edilizia rurale tradizionale (circa cm 90 x 160) senza penalizzare la dimensione delle stanze; - difficoltà di rispettare i parametri di isolamento termico e acustico richiesti dalla normativa tecnica in materia che, dopo l'introduzione del Regolamento regionale tipo, ha subito autonome e sostanziali evoluzioni in senso restrittivo. In pratica, per rispettare le ampie finestrature richieste dal Regolamento regionale tipo, diventa poi estremamente difficile ottenere sufficienti prestazioni acustiche e di risparmio energetico delle murature esterne, se non utilizzando materiali e tipologie di vetrature con costi sproporzionati rispetto alla tipologia corrente dell'edilizia abitativa che si costruisce. Per contro, pur considerando eccessivamente prudenziale la normativa del Regolamento edilizio regionale tipo, occorre che la progettazione degli edifici comporti un risultato sicuramente idoneo, da un punto di vista igienico-sanitario, per quanto riguarda l'illuminazione e l'areazione naturale, consentendo di raggiungere prestazioni in linea con gli attuali standards qualitativi delle abitazioni. Sotto questo profilo, la semplice regola dell'ottavo di superficie, richiamata in premessa e generalmente usata nella progettazione edilizia, pur garantendo un minimo di superficie illuminante tradizionalmente ritenuto sufficiente, non sempre copre le effettive esigenze di illuminazione naturale, con riferimento ai seguenti casi pratici: - stanze che si affacciano sotto portici o che prospettano su logge o terrazzi coperti; - stanze particolarmente profonde rispetto alla facciata dove si aprono le finestre Per quanto premesso, si ritiene di riformulare la norma sul calcolo del rapporto aero illuminante tenendo conto dell'indirizzo fornito dal regolamento regionale tipo (requisito cogente 3.6), ma calibrandola per consentire una progettazione in linea sia con le esigenze di illuminazione e areazione naturale, sia per agevolare il rispetto delle normative prestazionali in campo acustico ed energetico. A tal fine si propone, a modifica dell'art. 24 del Regolamento edilizio comunale, la seguente regola: "Tutti i locali di Categoria A devono ricevere aria e luce da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell ambiente. Il rapporto fra le superfici della finestra e del pavimento deve rispettare le seguenti condizioni: - rapporto di illuminazione Ri non inferiore a 1/8 (Ri = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie dell' apertura); - profondità dello spazio, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto dell' infisso; 10

11 - per finestre che si affacciano sotto porticati o prospettano su terrazzi o balconi superiormente coperti, il rapporto di illuminazione va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento della stanza, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente la finestratura, da calcolarsi con riferimento alla dimensione in profondità del terrazzo/balcone/loggia." Esempio (simulazione della norma): Per fare un esempio pratico, si consideri una ordinaria camera da letto per due persone, di superficie pari circa a 14 mq., con una parete esterna larga 3 metri dove si apra una portafinestra, ed una profondità di 4,70 m. Si supponga inoltre che la porta finestra prospetti su di una loggia profonda 2.50 m, sia alta 2.40 m e che sia realizzata a due ante con infissi in legno dello spessore ordinario di 6.5 cm., vetro con coefficienza di trasparenza t=0.7. Calcolando le dimensioni della porta finestra con le norme del regolamento edilizio tipo, occorrerebbe inserire, sul muro largo tre metri, una porta finestra larga 2.68 metri Applicando la norma che si propone di approvare in questa sede, la porta finestra può essere larga 1.20 m, corrispondente alla misura usualmente utilizzata per le camere da letto. La superficie finestrata sarebbe di mq. 2.14, corrispondente a più di 1/5 della superficie della stanza. La porta finestra, pur essendo più piccola di quella (eccessiva) ottenuta applicando il regolamento edilizio tipo, risulta comunque molto maggiore di un ottavo della superficie di pavimento. Per quanto riguarda il requisito di ventilazione di cui alla famiglia 3, Requisiti cogente 3.10, del Regolamento tipo regionale, si propone di mentenere la previsione dello stesso, ma solo a livello di indirizzo, in conformità all'art. 34 della L.R. 31/02, come sostituito dall art. 11 della L.R. 10/03. Sono comunque fatte salve le norme in materia del D.M Esecuzione: Per quanto sopra motivato, si provvede: - in materia di risparmio energetico e teleriscaldamento: 1) ad integrare l art. 25 -impianti speciali- del Regolamento edilizio, aggiungendo il punto 8. OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE E TELERISCALDAMENTO ; 2) a modificare il punto B delle "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale" di cui all'atto C.C. n. 3485/264 del 12 luglio 2001, al fine di adeguare la disciplina relativa agli incentivi per l'uso di fonti rinnovabili di energia negli interventi di edilizia residenziale. 3) ad abrogare la norma incentivante per la realizzazione degli impianti ad energia solare, di natura facoltativa, introdotta con l'atto di Consiglio comunale 1 luglio 2005, n. 3329/184 e contenuta nelle "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale" allegate al Regolamento edilizio; 4) ad esprimere l indirizzo di approfondire il tema dell inserimento degli impianti ad energia solare nel centro storico, ricercando una sintesi sostenibile fra le esigenze del risparmio energetico e il prevalente interesse della conservazione della città antica, attraverso il confronto con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio. 5) esprimere l indirizzo per cui le dotazioni di impianti ad energia solare potranno essere assolte anche attraverso progetti e realizzazioni di iniziativa pubblica che prevedano la partecipazione di singoli soggetti, secondo modalità da stabilirsi in relazione agli specifici interventi. 6) esprimere l indirizzo di incentivare, nell ambito della programmazione urbanistica (POC 11

12 e RUE), l uso del teleriscaldamento. - in materia di requisiti di illuminazione e di ventilazione: a modificare l'art Caratteristiche dei locali - del Regolamento edilizio comunale Pareri: - visto il parere della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio espresso nella seduta del 4 marzo 2008: parere favorevole con le osservazioni e considerazioni complessivamente espresse nelle sedute del ; ; ; ; ; visto il parere della Commissione Consigliare Assetto del Territorio espresso nella seduta del ; - visto il parere favorevole di ARPA prot. PGRA/2007/9124 del , reso ai sensi dell art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31; - visto il parere favorevole di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica, prot del , reso ai sensi dell art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n.31, nel quale "Si ritiene comunque utile sottolineare, visto il cenno ai rapporti aeranti ricompreso nel testo fornito quanto previsto dalla norma in materia (art. 5 D.M. 05/07/1975) mentre per tutto il produttivo il riferimento va ricondotto a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Igiene"; - visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del Dlgs n. 267 del in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; DELIBERA 1. Approvare, ad integrazione dell'art. 25 del vigente Regolamento edilizio, il testo del punto 8 come di seguito riportato: 8. RISPARMIO ENERGETICO, FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA Con riferimento alla legge 296/06 (finanziaria 2007), comma 350, alla legge 244/07 (finanziaria 2008), al decreto legislativo 192/05 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/06 e alla L.R. 26/04, fino a nuove e prevalenti disposizioni di legge o di regolamento, devono essere rispettati gli obblighi di cui al presente punto Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 12

13 (fotovoltaico) L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere obbligatoriamente prevista -ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi- nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione la cui destinazioni d'uso implichi l'utilizzo di energia elettrica; per edifici di nuova costruzione si intendono anche gli ampliamenti esterni alla sagoma dell immobile, tali da costituire autonome unità immobiliari (in questo caso le presenti norme si riferiscono alla parte in ampliamento) b) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m 2 ; c) demolizione e ricostruzione di interi edifici esistenti la cui destinazione d'uso implichi l' utilizzo di energia elettrica. Nei suddetti casi a), b) e c): - per edifici industriali (funzioni di cui all art. 3, lettera C) delle NdA del PRG), dovrà essere comunque installata una potenza elettrica nominale non inferiore a quanto previsto dall art. 4 del DPR 380/01, come modificato dai successivi provvedimenti legislativi; - per le altre destinazioni d uso, gli impianti fotovoltaici dovranno garantire una produzione energetica media annua pari al 50% del fabbisogno di energia elettrica dell intero edificio (kwh/anno). Qualora detto ammontare superasse il consumo previsto per le parti comuni dell edificio (comprese le aree esterne), la percentuale si intende soddisfatta con la copertura integrale dei consumi elettrici previsti di dette parti comuni, anche se inferiore al 50%. In ogni caso deve essere comunque installata una potenza elettrica nominale non inferiore a quanto previsto dall art. 4 del DPR 380/01, come modificato dai successivi provvedimenti legislativi; Negli edifici aperti al pubblico che accedono agli incentivi di cui all art. 31 delle Norme di Attuazione del PRG, dovranno essere collocati in posizione visibile, i dati di lettura, in tempo reale, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Fino al , gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, devono essere obbligatoriamente del tipo a pannelli fotovoltaici (art. 1, comma 350, l 296/06); dopo tale data, ferma restando ogni altra condizione di cui al presente art. 8.1, nel caso di utilizzo di altre fonti rinnovabili, dovrà comunque essere sempre presente una quota di fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (Allegato I, punto 13, del D. Lgs. 192/05 integrato dal D.Lgs 311/06). Eventuali impedimenti alla realizzabilità tecnica degli interventi sono ammessi solo nel caso di interventi sull esistente e dovranno essere dimostrati da specifica relazione a firma del progettista degli impianti. 8.2 Energia termica (per la produzione di acqua calda sanitaria) L'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (per esempio pannelli solari), nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti; c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti; d) nuova installazione di impianti termici; e) ristrutturazione degli impianti termici esistenti Il suddetto limite del 50% è ridotto al 20% per gli edifici situati nel centro storico. L'installazione degli impianti ad energia solare deve essere conforme alle norme di cui al punto 7 del presente articolo 25. La non ammissibilità degli impianti in centro storico per gli edifici che non siano classificati dal PRG nella categoria "ristrutturazione", come 13

14 previsto dal punto 7.2.2, costituisce "impossibilità tecnica" per gli effetti del punto 13, allegato I, del decreto legislativo 192/05, e deve essere illustrata dal progettista nella relazione tecnica redatta ai sensi della legge 10/91. Il presente articolo 8.2 si intende assolto nel caso di collegamento dell edificio a reti di teleriscaldamento che producano almeno la minima quantità di energia primaria richiesta per legge per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 8.3 Impianti termici centralizzati e predisposizione per il teleriscaldamento In alternativa ad impianti di teleriscaldamento, è obbligatorio realizzare impianti termici centralizzati e predisporre gli edifici per l allacciamento a future reti di teleriscaldamento, nei casi e con le modalità previste ai punti successivi, fermo restando che le condizioni di applicazione della norma, sussistono anche se si verificano a seguito di varianti o completamenti dei progetti originari. Nella dizione unità immobiliari non si considerano le unità immobiliari accessorie quali autorimesse, cantine, ecc a) Nuovi edifici realizzati nell ambito di Piani particolareggiati o Progetti unitari GIA PRESENTATI alla data del 13 marzo E obbligatoria la realizzazione di impianti termici centralizzati per ogni edificio avente superficie Sul superiore a 1000 m 2 o costituito da più di quattro unità immobiliari. In tutti gli edifici del comparto, dovrà essere realizzata la predisposizione per l allacciamento a future reti di teleriscaldamento, fino a giungere al confine con la proprietà pubblica. b) Nuovi edifici realizzati nell ambito di Piani particolareggiati o Progetti unitari PRESENTATI DOPO la data del 13 marzo E obbligatoria la realizzazione di impianti termici centralizzati per ogni edificio avente superficie Sul superiore a 1000 m 2 o costituito da più di quattro unità immobiliari. In tutti gli edifici del comparto, dovrà essere realizzata la predisposizione per l allacciamento a future reti di teleriscaldamento, fino a giungere al confine con la proprietà pubblica. Se il Piano particolareggiato o il Progetto unitario prevede complessivamente una superficie Sul superiore a 1000 m 2, dovrà inoltre essere presentato, unitamente al progetto delle opere di urbanizzazione, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una futura rete di teleriscaldamento che comporti i minimi interventi sulle altre opere di urbanizzazione: a tale fine dovrà essere previsto un idoneo spazio nell ambito delle sedi stradali. c) Nuova costruzione o demolizione con ricostruzione di edifici con superficie Sul maggiore di 1000 m 2 o costituiti da più di quattro unità immobiliari non ricadenti nelle precedenti lettere a) e b): E obbligatoria la realizzazione di impianti termici centralizzati con la seguente eccezione: se le unità immobiliari sono completamente autonome, non avendo né parti comuni né utenze comuni, non vi è alcun obbligo di impianto centralizzato. In ogni caso, In tutti gli edifici dovrà essere realizzata la predisposizione per l allacciamento a future reti di teleriscaldamento, fino a giungere al confine con la proprietà pubblica. d) Interventi di recupero degli edifici esistenti con cambio di destinazione d uso che comportino l aumento di almeno quattro unità immobiliari (per esempio la trasformazione di nuclei rurali -da considerarsi in origine 14

15 sempre costituiti da una unica unità immobiliare- in civili abitazioni o la riconversione ad altri usi di edifici produttivi); ristrutturazione integrale di edifici con Sul superiore a 1000 m 2 o costituiti da più di quattro unità immobiliari. In questi casi, limitatamente agli edifici costituiti da più di quattro unità immobiliari, dovrà essere realizzato l impianto centralizzato con la seguente eccezione: se le unità immobiliari sono completamente autonome, non avendo né parti comuni né utenze comuni, non vi è alcun obbligo di impianto centralizzato: tutti gli edifici del nucleo abitativo dovranno essere però predisposti per l allacciamento a future reti di teleriscaldamento, fino a giungere al confine con la proprietà pubblica o, per i nuclei rurali trasformati, almeno fino alla viabilità di uso comune In ogni caso, per tutte le categorie di edifici, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazione conformemente all art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgsl 192/05, è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti di teleriscaldamento già autorizzati. 8.4 Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Negli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, devono essere adottati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. 8.5 Sistemi di schermatura Sistemi schermanti delle superfici vetrate ESTERNI O INTERNI E' obbligatorio prevedere efficaci sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l apporto di calore per irraggiamento solare, nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di Sul superiore a 1000 m 2 ; c) ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruzione di interi edifici; d) ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell'intero edificio esistente (la schermatura può applicarsi solo sull' ampliamento) La presente norma si applica obbligatoriamente a tutti gli edifici in base alla definizione di cui all art. 3 del DPR 412/93, escludendo i seguenti: - edifici adibiti ad attività sportiva, comprese le palestre; - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili; - edifici le cui componenti vetrate sono utilizzate nell ambito di sistemi di captazione dell energia solare (serre, ecc) appositamente progettati per tale scopo, purchè ne sia garantito il corretto funzionamento in regime estivo. Per assolvere la presente norma si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serramenti rivolti verso sud, mediante sistemi schermanti fissi (brise soleil, porticati, frangisole fissi, ecc) o la installazione di schermi flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, ecc.) dei quali sia assicurata la 15

16 presenza e manutenzione. La percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud, deve essere superiore al 50%; tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13 ed alle ore 15 del 25 luglio Sistemi schermanti ESTERNI Con riferimento ad edifici di superficie utile superiore a 1000 m 2 è obbligatoria la progettazione e realizzazione di sistemi schermanti esterni, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruzione di interi edifici; c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti; d) ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell'intero edificio esistente (la schermatura può applicarsi solo sull'ampliamento) La presente norma si applica obbligatoriamente a tutti gli edifici in base alla definizione di cui all art. 3 del DPR 412/93, agli edifici destinati prevalentemente a funzioni di servizio, escludendo i seguenti: - edifici adibiti ad abitazione civile e rurale, alberghi pensioni e attività similari; - edifici adibiti ad attività sportiva, comprese le palestre; - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili; Per assolvere la presente norma si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti dell irraggiamento solare delle chiusure verticali (pareti perimetrali), rivolte verso sud, est o ovest, mediante il loro ombreggiamento con dispositivi fissi (porticati, eventuali ombre portate da altri edifici o parti dell organismo edilizio o alberi, pareti verdi, ecc) o dispositivi mobili. La superficie ombreggiata rispetto alla somma delle superfici delle chiusure rivolte verso sud, est o ovest, deve essere superiore al 30%: tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13 ed alle ore 15 del 25 luglio. In alternativa alle suddette soluzioni schermanti, la protezione delle chiusure dagli effetti dell irraggiamento solare si può ottenere mediante la ventilazione continua di una intercapedine appositamente predisposta (parete ventilata, tetto ventilato) dell intera superficie della chiusura. 8.6 Illuminazione pubblica A livello di sperimentazione, nell ambito di comparti attuativi di iniziativa pubblica, la potenza elettrica necessaria per l illuminazione della viabilità ordinaria, sarà assolta almeno in parte mediante l utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 8.7 Riduzione del consumo di acqua Ai sensi dell art delle NdA del PRG, in occasione di interventi edilizi occorre prevedere vasche di raccolta adeguatamente dimensionate per le acque meteoriche. La norma ha carattere di indirizzo, ma diventa obbligatoria quando -a seguito di intervento edilizio- si aumenta la quantità di suolo impermeabile: in questo caso va sempre previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (quali irrigazione dei giardini e delle aree verdi ed usi connessi). 16

17 I meccanismi di sollevamento dell acqua (pompe) dalle vasche di accumulo, ai fini dell agibilità delle unità edilizie, devono essere installati e funzionanti fino all erogatore. Negli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria e negli interventi di sostituzione o ammodernamento degli impianti idrici, è obbligatorio utilizzare: - dispositivi per la riduzione del consumo di acqua (riduttori di flusso) - doppia pulsantiera di scarico a mandata differenziata nei wc. Le norme del presente punto 8.7 sono obbligatorie per abitazioni, uffici e simili, anche se connessi e/o collegati ad edifici produttivi. 8.8 Norme minime di risparmio energetico Per le funzioni di cui alla lettera A) dell art. 3 delle Norme di Attuazione del PRG: - i terminali di illuminazione ad incandescenza presenti al momento dell agibilità devono essere del tipo a ridotto consumo energetico; - nel caso di utilizzo di impianti con caldaia a gas, negli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria e negli interventi di sostituzione/ammodernamento dell impianto idro-termo-sanitario, fatti salvi i casi di impedimento tecnico, è obbligatorio utilizzare caldaie a condensazione o altri impianti di maggiore convenienza energetica, da dimostrare nel progetto dell impianto -quando ne è previsto il deposito- o in sede di documentazione di cui alla L 10/91 e sue modifiche; 8.9 Coibentazione negli edifici esistenti Per agevolare gli interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici esistenti e/o alla loro messa a norma, non sarà considerato ai fini della distanza dai confini e dal filo stradale, il maggiore spessore dei muri derivante da interventi di coibentazione esterna, fatti salvi i seguenti casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, in cui la coibentazione degli edifici non potrà essere realizzata con soluzioni che aumentino lo spessore verso l esterno delle murature esistenti: - interventi che si attestano su strada o che interessino fronti edificati continui; - interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo tipo A; - interventi in centro storico o su immobili di particolare interesse documentario di cui all'art. 6, qualora il maggiore spessore interferisca con elementi significativi dal punto di vista storico, architettonico, documentale (quali marcapiani, cornici, decori, modanature di cornicioni e davanzali, ecc.). Resta fermo il rispetto delle norme sulle distanze minime di cui all art. 873 cc, sulla distanza tra pareti finestrate di cui all art delle NdA del PRG, nonché il Codice della strada ed ogni altra norma di legge Adempimenti del progettista I progetti edilizi dovranno essere completi della DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ redatta sulla base del modulo predisposto dall ufficio tecnico, comprendente: - Sezione 1 - norme generali ; - Sezione 2 - sistema ambientale ; - Sezione 3 - Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dall' allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/06, nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia co- 17

18 pia, insieme alla denuncia dell inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle definizioni di cui all art. 2 e all Allegato A del D.Lgsl 192/05 come modificato dal D.Lgsl 311/06, nonché ai provvedimenti regionali in materia Fine lavori e agibilità degli edifici Ai fini dell agibilità delle singole unità immobiliari degli edifici ed anche per l acquisizione delle agibilità temporanee e/o provvisorie (art. 9 del DPR n. 447/1998 come modificato dal DPR n. 440/2000 e art. 22, L.R. 31/02 come modificato dalla L.R , n. 27), tutti gli interventi e i dispositivi di cui al presente art ed ogni altro intervento finalizzato al rispetto della normativa in materia di risparmio energetico e dotazioni ambientali, dovranno essere completati e funzionanti. Ai sensi dell art. 8 del D.Lgs 192/05, come modificato dall art. 3 del D.Lgs 311/06, devono essere presentati in Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori: - asseverazione del Direttore dei Lavori sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici; - l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato (fino all adozione di un sistema di certificazione energetica), asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla suddetta documentazione asseverata. Ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 192/05, come modificato dall art. 5 del D.Lgs 311/06, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall attestato di qualificazione energetica Sanzioni Per l'inosservanza delle suddette norme si applicano le sanzioni previste per legge. 2. Modificare il punto B delle "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale" di cui all'atto C.C. n. 3485/264 del 12 luglio 2001 nel seguente modo: TESTO VIGENTE B - Norme per l'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione di impianto termico ad energia solare od altro sistema di analogo risparmio energetico. Il R.V. 6.7 "Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua" consente, se riferito all'edilizia residenziale, gli sconti sugli oneri di U2 individuati dal Comune al punto della delibera di C.C. n. 693/46 del 2 febbraio 1999 per interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione di impianto termico ad energia solare od altro sistema di analogo risparmio energetico, in quanto l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria rientra nella classificazione di impianto termico ai sensi della L. 10/91. Il livello indicato al punto 5 della scheda di requisito consente lo sconto massimo sugli oneri concessori (20%) mentre il livello indicato al punto 7 della scheda di requisito consente uno 18

19 sconto del 10% TESTO MODIFICATO B - Norme per l'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione di impianto termico ad energia solare od altro sistema di analogo risparmio energetico. E previsto, con riferimento al R.V. 6.7 "Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua", lo sconto del 20% degli oneri di U2 per interventi che prevedano: 1) l installazione di impianto a pannelli solari (o altro sistema di analogo risparmio energetico) dimensionato in modo da coprire l intero fabbisogno energetico dell organismo edilizio da utilizzarsi per il riscaldamento dell acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l impianto di riscaldamento è disattivato oppure l installazione di impianto a pannelli solari (o altro sistema di analogo risparmio energetico) dimensionato in modo da coprire l intero fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria; 2) l integrazione dell impianto a pannelli solari con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura (temperatura dell acqua non superiore a 40 C) Lo stesso sconto -non cumulabile- si applica anche nel caso di progettazione e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile per una produzione energetica pari all intero consumo medio annuo di energia elettrica dell edificio. 3. Abrogare la norma incentivante per la realizzazione degli impianti ad energia solare, di natura facoltativa, introdotta con l'atto di Consiglio comunale 1 luglio 2005, n. 3329/184 e contenuta nelle "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale" allegate al Regolamento edilizio, che di seguito si riporta con carattere barrato 11 Impianto termico, pannelli e Collettori solari 11.2 Pannelli solari, sistemi di recupero calore Prescrizioni Realizzazione di impianti termici solari o analoghi sistemi di risparmio energetico (quali celle fotovoltaiche) per fabbricati -compresi quelli a schiera o costituiti da un complesso di unità autonome e indipendenti - con Sul maggiore o uguale a 400 mq. o comunque con più di quattro appartamenti. Nel caso di celle fotovoltaiche in edifici condominiali, l'impianto dovrà essere dimensionato per coprire almeno il fabbisogno energetico per l illuminazione delle parti comuni sia interne che esterne. Negli altri fabbricati occorre comunque predisporre la costruzione per ospitare in futuro impianti termici solari. Nel caso di utilizzo di pannelli solari, questi dovranno risultare integrati nel sistema delle coperture. Prevedere per le cucine economiche ed i caminetti sistemi di recupero del calore ad aria o ad acqua. 19

20 4. Integrare la norma incentivante riguardante l impianto idrico e sanitario, contenuta nelle "Norme per l'applicazione degli incentivi per interventi di bioedilizia e di qualità ambientale" allegate al Regolamento edilizio, con la prescrizione di seguito evidenziata: 10 Impianto idrico e sanitario Prescrizioni 10.1 Sistema di approvvigionamento - Nel caso di approvvigionamento da pozzo artesiano o freatico installare contatore 10.2 Sistema di distribuzione - Utilizzare condutture che non rilascino sostanze nocive, escludendo ad esempio rame, piombo, materiali siliconici, ecc Accorgimenti per il contenimento dei consumi - Rete duale per l utilizzo delle acque non pregiate (piovane, pozzi, acque industriali, ecc) nello scarico WC - Utilizzare riduttori di flusso sulle rubinetterie - Utilizzare cassette di scarico a flusso regolabile 5. Qualora non sia stabilito diversamente dalle disposizioni di legge e del presente regolamento, le norme di cui ai punti precedenti sono applicate con riferimento ai progetti e alle domande di agibilità presentati dopo la data di approvazione del presente provvedimento. Sono fatte salve tutte le norme incentivanti contenute in varianti urbanistiche e strumenti urbanistici attuativi approvati e/o adottati alla data di approvazione del presente provvedimento. Sono comunque fatti salvi gli obblighi e gli effetti delle norme nazionali e regionali per le pratiche presentate prima della suddetta data. 6. Approvare la modulistica per rendere di agevole e pratica applicazione la normativa in materia di risparmio energetico e uso delle fonti energetiche rinnovabili e in materia di prestazioni ambientali degli edifici, sia al momento preventivo della progettazione, sia al momento della comunicazione di fine lavori e acquisizione del certificato di conformità edilizia e agibilità: - fase preventiva e progettuale (propedeutico al rilascio dei titoli abilitativi): DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA ai sensi dell art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e sue modifiche e integrazioni, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera A ; - fine lavori: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI, corredato dall ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera B ; - fase di agibilità dell edificio: SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA ai sensi dell art. 20, l.r. 25 novembre 2002, n.31, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera C ; 20

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del

Dettagli

Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile

Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile Comune di Cecina: regolamento per l edilizia sostenibile Indirizzi del settore energia nella provincia di Livorno Roberto Bianco 19 giugno 2007 1 Pianificazione energetica provinciale: di linee di indirizzo

Dettagli

Allegato energetico al Regolamento edilizio 1

Allegato energetico al Regolamento edilizio 1 Allegato energetico al Regolamento edilizio 1 Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 2 aprile 2012 Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 8 maggio 2012 1 Regolamento

Dettagli

Comune di Brembilla. Provincia di Bergamo ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI BREMBILLA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Comune di Brembilla. Provincia di Bergamo ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI BREMBILLA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE COMUNE DI BREMBILLA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLEGATO ENERGETICO 1 0. Premessa... 3 1. Campo di applicazione... 5 2. Categoria A... 6 3. Categoria B... 8 4. Categoria C... 10 5. Categoria D... 10

Dettagli

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici ALLEGATO B Norme regolamentari relative all installazione di impianti tecnologici e di altri manufatti comportanti modifiche dell aspetto esteriore degli edifici Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili,

Dettagli

L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili

L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è certamente una novità.

Dettagli

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI ESISTENTI

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI ESISTENTI LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI ESISTENTI a) Premessa L incentivo fiscale per il risparmio energetico introdotto con la Finanziaria 2007 è paragonabile per grandi linee

Dettagli

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Ing. Enrico Piano Commissione Energia Cagliari, 17 Giugno 2010 Il mercato del solare termico in Italia nel 2009 Nel solo 2009 in Italia sono stati

Dettagli

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 articolo 99, comma 1, lettera e bis) INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (testo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Adeguamento oneri costo di costruzione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il Decreto del Sindaco n 3 del 31.01.2011, con cui è stato individuato l Arch. Giusepe RUSSO responsabile del servizio

Dettagli

ALLEGATO I. (Articolo 11)

ALLEGATO I. (Articolo 11) ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del

Dettagli

Norme in materia di dimensionamento energetico

Norme in materia di dimensionamento energetico Norme in materia di dimensionamento energetico Evoluzione della normativa europea La situazione italiana Le detrazioni fiscali Certificazione e classificazione energetica degli edifici L Attestato e la

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Elaborato redatto ai sensi dell art. 123, comma 1, lettera d) del Regolamento Edilizio

Dettagli

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA POSA DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI (da 1 a 5 Kwp) (approvato con deliberazione c.c. numero 21 del 30.06.2011) Pagina 1 di 5

Dettagli

D.Lgs. n.192/05. Lineamenti essenziali e novità

D.Lgs. n.192/05. Lineamenti essenziali e novità D.Lgs. n.192/05 Lineamenti essenziali e novità Parleremo di Sintesi dei contenuti Adempimenti sanzionati Norme transitorie Non entreremo nel merito degli aspetti inerenti l esercizio e manutenzione degli

Dettagli

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007,

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

CASA INSALUBRE STRUMENTI DI INTERVENTO

CASA INSALUBRE STRUMENTI DI INTERVENTO CASA INSALUBRE STRUMENTI DI INTERVENTO - principali disposizioni di legge per la certificazione energetica Cesena, 17/12/2008 Parte 1 Ing.Gabriele Raffellini principali disposizioni di legge per la certificazione

Dettagli

A voti unanimi e palesi delibera:

A voti unanimi e palesi delibera: Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, mediante la cui applicazione l Unione Europea ha inteso promuovere il

Dettagli

COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OGGETTO n.

COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. OGGETTO n. COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L anno in Modena il giorno del mese di ( ) alle ore regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione

Dettagli

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico Il Governo italiano ha presentato il 19 febbraio scorso il "Nuovo piano sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili e sull'eco industria", con

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI www.centrocisa.it 1 A cosa serve la certificazione energetica? Calcolare quanta energia è necessaria per far funzionare gli edifici Trasmittanza termica (U) degli

Dettagli

Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici

Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Con la presente si analizzano i chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione

Dettagli

classe energetica fino al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 dal 1 gennaio 2016 A+ 1.5 1.0 0.6

classe energetica fino al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 dal 1 gennaio 2016 A+ 1.5 1.0 0.6 105 99260 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 2 marzo 2015, n. 323 Ulteriori modifiche all'allegato A del d.p.p. 13 luglio 2009,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 118/E RISOLUZIONE N. 118/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale - Art. 16-bis del TUIR - Istanza

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 140

LEGGE REGIONALE N. 140 VII LEGISLATURA ATTI: 011117 LEGGE REGIONALE N. 140 NORME PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CLIMALTERANTI Approvata nella seduta del 15 dicembre

Dettagli

Nuovo DPR 59/09 Nuovo DM 26/06/09. COSA PREVEDE LA LEGGE IN MATERIA ENERGETICA (nuove costruzioni di edifici industriali_artigianali_commerciali)

Nuovo DPR 59/09 Nuovo DM 26/06/09. COSA PREVEDE LA LEGGE IN MATERIA ENERGETICA (nuove costruzioni di edifici industriali_artigianali_commerciali) Nuovo DPR 59/09 Nuovo DM 26/06/09 COSA PREVEDE LA LEGGE IN MATERIA ENERGETICA (nuove costruzioni di edifici industriali_artigianali_commerciali) DPR 59/09 1. Nella documentazione da allegare al momento

Dettagli

Risparmio energetico in edilizia Decreto Legge numero 63 del 4 Giugno 2013

Risparmio energetico in edilizia Decreto Legge numero 63 del 4 Giugno 2013 1/5 Risparmio energetico in edilizia Decreto Legge numero 63 del 4 Giugno 2013 Il decreto legge D.L. 63/2013 varato dal Governo Letta e pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 130 del 5 Giugno 2013, attua

Dettagli

Linee guida per l efficienza energetica degli edifici

Linee guida per l efficienza energetica degli edifici 2 Linee guida per l efficienza energetica degli edifici n Premessa Le linee guida per l efficienza energetica degli edifici in attuazione del decreto di modifica del D.Lgs. 192 del 2005 sono in corso

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 aprile 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall art. 16-bis del TUIR, alle spese

Dettagli

COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA

COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA GUIDA PER L APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE DI CUI AL D.LGS. N.192 DEL 19 AGOSTO 2005 E AL D.LGS. N.311 DEL 29 DICEMBRE 2006 INTRODUZIONE Allegato al Regolamento

Dettagli

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 SERVIZIO I URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

Dettagli

Regolamentazione edilizia e questioni energetiche: le specificità del contesto triestino

Regolamentazione edilizia e questioni energetiche: le specificità del contesto triestino Regolamentazione edilizia e questioni energetiche: le specificità del contesto triestino Elena Marchigiani Assessore Pianificazione Urbana, Mobilità e Traffico, Edilizia Privata, Politiche per la casa,

Dettagli

La disciplina regionale per l efficienza energetica degli edifici

La disciplina regionale per l efficienza energetica degli edifici La disciplina regionale per l efficienza energetica degli edifici Deliberazione di Giunta Regionale N. VIII/8745 del 22 dicembre 20082 Alice Tura REGIONE LOMBARDIA DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

Relazione tecnica Titolo V R.E.C (Regolamento Edilizio Comunale)

Relazione tecnica Titolo V R.E.C (Regolamento Edilizio Comunale) Relazione tecnica Titolo V R.E.C (Regolamento Edilizio Comunale) Immobile Via: Proprietà: Tipologia: Oggetto di intervento: ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI - Asse longitudinale dell edificio orientato lungo

Dettagli

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE; L ENERGIA E L AMBIENTE ENEA. Opera nei settori dell energia, dell ambiente e delle nuove tecnologie;

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE; L ENERGIA E L AMBIENTE ENEA. Opera nei settori dell energia, dell ambiente e delle nuove tecnologie; Ente pubblico di ricerca ENEA Opera nei settori dell energia, dell ambiente e delle nuove tecnologie; E a supporto delle politiche di competitività e dello sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale

Dettagli

( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )

( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 ) Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007 ( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del

Dettagli

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI CON POMPA DI CALORE. dott. ing.

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI CON POMPA DI CALORE. dott. ing. Giornata formativa: PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CLIMATICO CON SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO Auditorium Villa Albertini di Arbizzano Negrar (VR) 14 marzo 2014 AGEVOLAZIONI FISCALI

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico ERETO 11 marzo 2008 coordinato con ecreto 26 gennaio 2010 (modifiche in rosso, in vigore dal 14 marzo 2010; attenzione: le modifiche sono riportate al solo scopo di facilitare la lettura del decreto; in

Dettagli

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA ai sensi dell art. 20, l.r. 25 novembre 2002 n.31

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA ai sensi dell art. 20, l.r. 25 novembre 2002 n.31 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA ai sensi dell art. 20, l.r. 25 novembre 2002 n.31 Comune di Faenza La presente scheda deve essere redatta da un professionista abilitato per ogni immobile oggetto di intervento

Dettagli

Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità

Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità Impianti fotovoltaici: problematiche ed opportunità Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia Università di Firenze Il quadro normativo Norme Nazionali COMPLESSITA BUROCRATICA INSOSTENIBILE

Dettagli

NOVITA' IMPOSTE DAL DECRETO LGS. n. 311/2006 SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

NOVITA' IMPOSTE DAL DECRETO LGS. n. 311/2006 SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NOVITA' IMPOSTE DAL DECRETO LGS. n. 311/2006 SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Il decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 (che modifica il precedente decreto n. 192/2005), pubblicato sulla

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577 Regione Emilia-Romagna DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577 Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera

Dettagli

A tal proposito i commi di nostro interesse sono dal 344 al 350.

A tal proposito i commi di nostro interesse sono dal 344 al 350. Finanziaria 2007 La Legge Finanziaria 2007 prevede una serie di agevolazioni tributarie per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, al fine di ottenere un risparmio nella bolletta energetica

Dettagli

La certificazione energetica degli edifici : strumento innovativo di risparmio energetico.

La certificazione energetica degli edifici : strumento innovativo di risparmio energetico. La certificazione energetica degli edifici : strumento innovativo di risparmio energetico. Il CERTIFICATO ENERGETICO : la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico BIOEDILIZIA PER CONSUMARE MENO ENERGIA Dopo le misure per l efficienza energetica contenute in finanziaria arriva un decreto legislativo che spinge l industria italiana

Dettagli

RUOLO DELL'ENERGY BUILDING MANAGER (DGR LOMBARDIA N. 5117/07 E S.M.)

RUOLO DELL'ENERGY BUILDING MANAGER (DGR LOMBARDIA N. 5117/07 E S.M.) RUOLO DELL'ENERGY BUILDING MANAGER (DGR LOMBARDIA N. 5117/07 E S.M.) IL RIFERIMENTO NORMATIVO: DGR 8/5117 del 18.07.07 e s.m. Disposizioni per l esercizio, il controllo e la manutenzione, l ispezione degli

Dettagli

L ASSESSORE ALL URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIABILITA

L ASSESSORE ALL URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIABILITA PROPOSTA CDC NR.17/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 70 BIS - LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO PER GLI IMMOBILI

Dettagli

Il Regolamento Edilizio Uno strumento per lo sviluppo sostenibile

Il Regolamento Edilizio Uno strumento per lo sviluppo sostenibile Comune di Carugate Provincia di Milano Il Regolamento Edilizio Uno strumento per lo sviluppo sostenibile Fiera Milano City FMC Center 15 Febbraio 2006 COMUNE DI CARUGATE ( Provincia di Milano ) Regione:

Dettagli

LEGGE FINANZIARIA 2007 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

LEGGE FINANZIARIA 2007 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO LEGGE FINANZIARIA 2007 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Soggetti beneficiari Per gli interventi di cui all art. 1, commi da 2 a 5 del Decreto 19 febbraio 2007, la detrazione dall imposta

Dettagli

Il cammino del D.Lgs. 192/05

Il cammino del D.Lgs. 192/05 Convegno Il mercato dell efficienza efficienza energetica: evoluzione, orientamenti ed opportunità legate all incontro fra gli attori Il cammino del D.Lgs. 192/05 Ing. Sandro Picchiolutto Il cammino del

Dettagli

Decreto 192 e 311: nuova concezione dell'involucro edilizio e obbligatorietà del solare termico

Decreto 192 e 311: nuova concezione dell'involucro edilizio e obbligatorietà del solare termico FIERA NUOVA BERGAMO Alta efficienza e basso consumo: analisi economiche e soluzioni intelligenti Decreto 192 e 311: nuova concezione dell'involucro edilizio e obbligatorietà del solare termico D.Lgs n.

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI (approvati con deliberazione C.C. n. 32 del 14.04.2016) MODELLO 3.1.1 002_TAB_ONERI_E_COSTO _C Destinazioni d'uso Nuove

Dettagli

Regolamento Edilizio Comunale

Regolamento Edilizio Comunale COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale adottato con deliberazione consiliare n. approvato con deliberazione consiliare n. PREMESSA L Unione Europea,

Dettagli

Periodico informativo n. 40/2013

Periodico informativo n. 40/2013 Periodico informativo n. 40/2013 Revisione caldaia con Iva al 10% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che alla revisione periodica

Dettagli

Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 La risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 dell Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull applicabilità della detrazione alle spese

Dettagli

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Piazza Giovanni XXIII, n. 6 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PREMESSA Ai

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma. Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4 comma. Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti

Dettagli

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI ALLEGATO 1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI Ai fini della presente determinazione si definisce impianto di climatizzazione un impianto tecnologico la cui produzione di calore

Dettagli

Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nell articolo 1 è stato aggiunto:

Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nell articolo 1 è stato aggiunto: E uscito il nuovo decreto attuativo per la legge sul risparmio energetico con le modifiche legate alla finanziaria 2008.Cerchiamo di focalizzare sui punti chiave, oggetto del nuovo decreto. Ho evidenziato

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

ALLEGATO ENERGETICO. Regolamento Edilizio Comunale

ALLEGATO ENERGETICO. Regolamento Edilizio Comunale COMUNE DI CASTEL ROZZONE Provincia di Bergamo ALLEGATO ENERGETICO AL Regolamento Edilizio Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 3 in data 12.04.2012 PREMESSA L Unione Europea, individuando

Dettagli

GUIDA ALLA RISTRUTTURAZIONE. REPORT parte 1

GUIDA ALLA RISTRUTTURAZIONE. REPORT parte 1 GUIDA ALLA RISTRUTTURAZIONE REPORT parte 1 1) Riassunto delle caratteristiche selezionate Provincia: Comune: Destinazione d'uso: Tipo di intervento: Bergamo Brignano Gera d'adda E.1 - Edifici adibiti a

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Le evoluzione della normativa in materia di efficienza energetica in edilizia

Le evoluzione della normativa in materia di efficienza energetica in edilizia Le evoluzione della normativa in materia di efficienza energetica in edilizia L allegato energetico al Regolamento Edilizio arch. filippo loiodice 12 ottobre 2011 Passirano I pesi in media.. in media.senza

Dettagli

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 04 gennaio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza Giuridica Art. 1 della legge n. 449 del 1997 Piano Casa Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento

Dettagli

Circolare N.73 del 2 Maggio 2013

Circolare N.73 del 2 Maggio 2013 Circolare N.73 del 2 Maggio 2013 Conto termico, via agli incentivi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che sono state pubblicate sul sito della GSE le regole tecniche per beneficiare

Dettagli

Corso di Aggiornamento - 16 ore in Aula

Corso di Aggiornamento - 16 ore in Aula NUOVA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA Requisiti e modalità di calcolo, relazione di progetto e linee guida per la redazione dell APE in vigore dal 1 ottobre 2015 Corso di Aggiornamento - 16 ore in Aula

Dettagli

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI APPROVATE CON DECRETO 6480 DEL 30.7.

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI APPROVATE CON DECRETO 6480 DEL 30.7. INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA PER L EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI APPROVATE CON DECRETO 6480 DEL 30.7.2015 1. Obbligo di dotazione e allegazione dell Attestato di Prestazione

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Ministero dei Lavori Pubblici Decreto del 02/08/1969 Titolo del provvedimento: (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969) Preambolo. Preambolo IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Visto l'art.

Dettagli

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE ED ALLE ATTIVITA ECONOMICHE IVI SVOLTE Art.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico DECRETO 11 marzo 2008. Attuazione dell articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 agosto 2009 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio)

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio) COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell Umanità Marca da Bollo PG Allo Sportello Unico per l Edilizia PR Ufficio Ricezione Data di arrivo Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità

Dettagli

RE 2014. Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano: innovazione e sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti

RE 2014. Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano: innovazione e sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti RE 2014 Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano: innovazione e sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti Parte Quarta Titolo IV AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITA Contenuti Il Titolo IV della parte IV del

Dettagli

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL DECRETO 83/2012 ART. 11 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012 N 134 (SETTEMBRE 2012) Indice: 1. INTRODUZIONE...2 2. TESTO DISPOSIZIONE: ARTICOLO

Dettagli

EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA La strategia italiana per l'efficienza energetica arch. Mario NOCERA GREEN JOBS E NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO NELL AMBITODELL EFFICIENZA ENERGETICA: STRUMENTI, INNOVAZIONI E BUONE

Dettagli

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per il recupero degli edifici nel centro storico Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

Periodico informativo n. 44/2013

Periodico informativo n. 44/2013 Periodico informativo n. 44/2013 Impianto fotovoltaico e detrazione del 36% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a seguito di un chiarimento

Dettagli

con detrazione del 36% e quella con detrazione del 55% per interventi volti a intensificare il risparmio

con detrazione del 36% e quella con detrazione del 55% per interventi volti a intensificare il risparmio Capitolo Terzo Confronto tra le due misure agevolative di detrazione del 36% (50%) e del 55% per interventi volti a intensificare il risparmio energetico nei fabbricati Sommario: 1. Nota introduttiva.

Dettagli

Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale

Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale Attestato di prestazione energetica per edificio residenziale Ubicazione Proprietà Tipologia edilizia Riferimenti catastali Codice attestato San Casciano Val Di Pesa, via Decimo 14, 50026 San Casciano

Dettagli

semplificazione ed attuazione

semplificazione ed attuazione ANNA GIACOMONI mercoledì, giovedì, 18 26 settembre giugno 2014 2013 6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare semplificazione ed attuazione RIFLESSI FISCALI

Dettagli

ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione)

ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione) ART. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di incentivi per i lavori di manutenzione straordinaria che i privati proprietari di fabbricati effettueranno sulle facciate confinanti

Dettagli

N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA

N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA Premesso: - che il vigente Regolamento Edilizio approvato

Dettagli

ALLEGATO 1 ALLEGATO TECNICO al regolamento per la certificazione dei consumi di energia negli edifici

ALLEGATO 1 ALLEGATO TECNICO al regolamento per la certificazione dei consumi di energia negli edifici ALLEGATO 1 ALLEGATO TECNICO al regolamento per la certificazione dei consumi di energia negli edifici COMUNE DI PERANO (CH) CERTIFICAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA NEGLI EDIFICI RELAZIONE TECNICO INDICE

Dettagli

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art. Consiglio Regionale Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in

Dettagli

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria Regione Liguria - Dipartimento Ambiente Servizio Tutela dall Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell energia Sostenibile Badalato Lidia 02/07/2009

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

Studio Tecnico S T A V I n g e g n e r i a E n e r g e t i c a

Studio Tecnico S T A V I n g e g n e r i a E n e r g e t i c a Scheda LETTERA INFORMATIVA ai sensi dell ALLEGATO 6 della PARTE SECONDA della D.A.L. 156/08 - Modello A N : Data: IMMOBILE O UNITA IMMOBILIARE OGGETTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Dettagli

STUDIO LEGALE LEPORE. Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI. Attuale conformita delle caldaie a due stelle.

STUDIO LEGALE LEPORE. Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI. Attuale conformita delle caldaie a due stelle. STUDIO LEGALE LEPORE Avv. GAETANO LEPORE Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE Avv. CARLO LEPORE Avv. LUCA PARMEGGIANI Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI Attuale conformita delle caldaie a due stelle. All esito dell esame

Dettagli

Conto termico, via agli incentivi

Conto termico, via agli incentivi CIRCOLARE A.F. N. 73 del Maggio 013 Ai gentili clienti Loro sedi Conto termico, via agli incentivi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che sono state pubblicate sul sito della GSE le

Dettagli