STATUTO art.1 "VITA Comunicazione società cooperativa sociale a r.l." art.2 art.3 art.4

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATUTO art.1 "VITA Comunicazione società cooperativa sociale a r.l." art.2 art.3 art.4"

Transcript

1 STATUTO art.1 E' costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata avente la denominazione: "VITA Comunicazione società cooperativa sociale a r.l." art.2 La cooperativa ha sede in Milano, Via Benvenuto Cellini, 3. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. art.3 La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre Tale Termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria. art.4 La cooperativa è aperta a tutti, non ha fini di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive principalmente nel settore editoriale e multimediale finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, e alla valorizzazione e diffusione della cultura del volontariato e del non profit. In relazione a ciò la cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività sia in proprio che per conto di terzi privati, ditte, società, enti pubblici, regioni o istituzioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero: 1 ) produzione, realizzazione e commercializzazione di bollettini informativi, stampa di periodici (settimanali, mensili, ecc. con esclusione dei quotidiani), stampa fascicoli, libri, sussidi, volantini, locandine, materiale grafico ed editoriale, ecc; 2) produzione, realizzazione e commercializzazione di programmi per radio, TV, computer; pubblicazioni audio, video, programmi gestionali, ipertestuali, ipermediali su supporti ottici, magnetici, elettronici, chimici; 3) creazione, produzione e commercializzazione di banche dati, con testi, immagini, suoni; produzione per terzi di quanto specificato nel gruppo 1) noleggio, attrezzature, materiale multimediale e consulenze per convention, teleforum, seminari, riprese radio-televisive; duplicazioni radio, video, informatiche; assistenza tecnica alle attrezzature e strumenti multimediali; interventi telematici di vario tipo; interventi informatici per favorire la raccolta, lo studio, la sintesi delle idee, dei suggerimenti e dei vari problemi; produzione e vendita di attività multimediali; produzione e vendita di strumenti per la comunicazione multimediale, software, pubblicità e quant'altro prodotto dai settori editoriale e servizi; attività formative multimediali, convegni, seminari; 4) istituzione e realizzazione di corsi di formazione professionale a vari livelli di complessità, collaborando, ove possibile, con analoghe iniziative nel settore promosso da enti o regioni o istituzioni nazionali ed internazionali; 5) attività di pubbliche relazioni e di marketing che promuovano e favoriscano la comunicazione di associazioni di volontariato e non profit e l'incontro tra imprese, enti pubblici ed enti non profit. La cooperativa si propone altresì di favorire l'inserimento dei Soci in altri posti di lavoro, di attuare direttamente e/o indirettamente la loro professionalizzazione e di creare una più umana organizzazione del lavoro. La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali, contrattuali e finanziarie ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

2 La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art.4 legge 31 gennaio 1992 n.59. Potrà altresì assumere partecipazioni o costituire società di capitali, come disposto dall'art.18 legge 19 marzo 1983 n.72, aventi oggetto connesso o affine al proprio scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale, e con esclusione di ogni attività prevista alla legge n.1 del 2 gennaio 1991 nonché di ogni altra attività finanziaria nei confronti del pubblico. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. art.5 Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi, la cooperativa potrà: a) avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente, nonché da quella istituenda; b) accettare finanziamenti e contributi economici da parte dei soci; c) accettare donazioni e contributi da privati; d) compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il proprio finanziamento; Potrà costituire una sezione di risparmio per la raccolta fondi fra i propri soci destinati al presentimento degli obiettivi sociali, con l'adozione di apposito regolamento. E' tassativamente vietata la raccolta di fondi con obbligo di rimborso tra il pubblico sotto qualsiasi forma. Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n.197 nonché del d.lgs. 1 settembre 1993 n art.6 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono e siano in grado come esperienza e professionalità, perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. art.7 Possono essere soci: persone fisiche che vogliano prestare la loro attività con la qualifica di soci prestatori d'opera; persone fisiche svantaggiate compatibilmente con le loro condizioni psichiche e fisiche. Dette persone dovranno costituire almeno il 30% (trenta per cento) del totale dei lavoratori, soci e non, impiegati dalla cooperativa; persone fisiche volontarie il cui numero non potrà superare la metà del totale di tutti i soci e che partecipano in via volontaria e gratuita all'attività della cooperativa; persone giuridiche ed enti pubblici o privati nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali: soci sovventori che abbiano a sottoscrivere una quota minima di lire (unmilione). Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. art.8

3 Possono altresì essere ammessi come soci sovventori a ltri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi previsti dall'art.3 volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale. Spetta alla cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione. Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del diritto di voto di cui all'art.24 dello statuto. Le qualifiche di socio ordinario e socio sovventore sono incompatibili. art.9 Le persone fisiche che desiderano diventare soci devono presentare domanda scritta di ammissione al consiglio di amministrazione. La domanda deve contenere in modo esplicito la dichiarazione dell'aspirante socio di conoscere e di accettare pienamente il presente statuto ed il relativo regolamento attuativo e di obbligarsi ad osservare lealmente tutte le deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta; b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; c) entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere: a) denominazione o ragione sociale e indirizzo; b) persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa; c) indicazione della quota sottoscritta; d) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale; e) copia dello statuto. Dovrà essere allegata deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. art.10 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare la quota sociale sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà automaticamente decaduta. a art.11 I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta; b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione; c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione. art.12 La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Al socio receduto per qualunque titolo ed agli eredi del socio defunto spetta il rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, in misura però mai superiore al valore nominale delle quote detenute. L'eventuale pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto, con esclusione delle quote ricevute a titolo gratuito per le quali il termine di rimborso e fissato in due anni.

4 Il socio o i suoi eredi sono responsabili verso la società nel modo e nei termini di cui all'art.2530 c.c. E' facoltà del consiglio di amministrazione ammettere quale socio l'erede designato. art.13 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. il recesso e consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, secondo il disposto dell'art.2527 C.C. il consiglio di amministrazione può escludere il socio che: a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, legalmente adottate, con grave inadempienza ai sensi dell'art.2286 C.C.; b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente; c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa. d) per il compimento da parte del socio di atti gravi che danneggino la cooperativa con gravi conseguenze patrimoniali. art.14 I soci esclusi perdono ogni diritto al rimborso delle quote ed alla restituzione dei pagamenti a qualsiasi titolo fatti, che saranno devoluti a fondo di riserva legale, fatto salvo per la cooperativa il diritto al risarcimento per maggiori crediti, danni o spese. art.15 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile e ed è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di Lire (centomila) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo per soci ordinari; b) dal fondo per lo sviluppo aziendale ex art.4 legge 59/92, costituito dalle quote nominative trasferibili emesse a fronte dei conferimenti eseguiti dai soci sovventori; c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; d) dall'eventuale riserva straordinaria; e) da eventuali oblazioni e contributi corrisposti da soci ovvero da terzi della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali. art.16 Le quote sociali sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione. art.17 L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. art.18 L'eccedenza attiva del bilancio, calcolata secondo le norme di legge e i corretti principi contabili, sarà cosi ripartita:

5 a) il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale; b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge; c) un eventuale dividendo ai soci ordinari nella misura non superiore al tetto previsto per la remunerazione dei prestiti sociali; d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato rispetto ai soci ordinari del 2% (due per cento); e) una quota ad eventuale aumento gratuito delle quote detenute dai soci ordinari e dai soci sovventori, nella misura e con le modalità previste dalla legge; f) un'eventuale quota a riserva straordinaria; g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici. In deroga a quanto sopra l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva a riserva straordinaria indivisibile. In caso di riduzione del capitale sociale per le perdite, viene effettuata la riduzione del valore nominale delle quote, in primo luogo delle quote ordinarie, per perdite eccedenti delle quote dei soci sovventori. art.19 Sono organi della cooperativa: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei sindaci. art.20 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede sociale, salvo che nell'avviso di convocazione sia indicato un altro luogo purché in Italia. La convocazione dovrà avvenire con dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui l'assemblea medesima sarà chiamata a deliberare mediante avviso contenente il relativo ordine del giorno che sarà portato a conoscenza dei soci mediante affissione sull'albo degli annunci sociali. Nell'avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima. Pur in mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti lutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. art.21 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria delibera: a) l'approvazione del bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori; b) la nomina delle cariche sociali; c) ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno che dalla legge non sia espressamente riservato all'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera: art.22

6 a) sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo; b) sulla nomina e sulle funzioni dei liquidatori, nonché su quanto previsto dalla vigente legislazione art.23 L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Alle sedute delle assemblee ordinarie e straordinarie, può partecipare chiunque il consiglio di amministrazione ritenga opportune invitarvi, senza diritto di voto. art.24 Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità: 1 voto per conferimento pari o superiore a L ; 2 voti per conferimento pari o superiore a L ; 3 voti per conferimento pari o superiore a L ; 4 voti per conferimento pari o superiore a L ; 5 voti per conferimento pari o superiore a L ; Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Se in conseguenza della riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori. Entro un anno la cooperativa deve ristabilire il rapporto. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Si applicano inoltre i limiti di cui all'art c.c.. art.25 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. art.26 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 11 membri, eletti dall'assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi, e sono sempre rieleggibili, salvo revoca o

7 dimissioni. Anche i soci sovventori possono venire eletti amministratori, purché non raggiungano la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio elegge tra di loro un presidente ed un vice presidente salvo che la nomina venga effettuata dall'assemblea, nonché un segretario che può scegliersi anche tra i non soci e non ha diritto di voto. art.27 Il consiglio di amministrazione é convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità la proposta si intende respinta. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario. art.28 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale. Tra l'altro spetta al consiglio di amministrazione: a) redigere il bilancio; b) deliberare circa l'ammissione, il recesso, o l'esclusione dei soci; c) curare l'esecuzione di tutti le deliberazioni dell'assemblea; d) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, salvo quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in via esclusiva all'assemblea; e) nominare procuratori speciali; f) assumere e licenziare tecnici o consulenti della società fissandone le mansioni ed i compensi; g) dare l'adesione della cooperativa a consorzi o associazioni fra cooperative, assumere partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale; h) concludere compromessi e transazioni; i) accettare o meno e incoraggiare l'apporto del volontariato e del servizio civile; j) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati. Il consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo previa determinazione dei poteri e delle mansioni. art.29 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale; i consiglieri eletti restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri eletti dall'assemblea nel consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti Se vengono a cessare tutti i consiglieri, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. art.30 La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento. 6

8 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti. art.31 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. E' pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. sporgere querela per reati non perseguibili d'ufficio perpretati in danno della società. In caso di assenza o impedimento il presidente e sostituito dal vice presidente. art.32 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso. art.33 Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali. art.34 I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. art.35 E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge per godere delle agevolazioni tributarie previste per gli enti mutualistici. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, ed eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92. art.36 La società si scioglie per le cause indicate nell'art.2448 C.C., escluso il n.4, nonché per la perdita del capitale sociale. La cooperativa si scioglie quando non siano stati rispettati il termine di un anno, di cui all'art.24 per il rapporto stabilito dalla legge fra voti spettanti ai soci sovventori e voti spettanti ai soci ordinari.

9 In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, scegliendoli possibilmente tra i soci, e stabilire le modalità della liquidazione. All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato integralmente le precedenti. 1) le quote detenute dai soci sovventori; 2) le quote detenute dai soci ordinari. art.37 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o i loro eredi e la società, o tra questa e gli organi sociali della stessa essa sarà demandata da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzione di presidente dai due arbitri cosi eletti. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta di uno qualsiasi dei due arbitri. Si intendono escluse dalla clausola compromissoria le controversie che per legge non sono sottoponibili ad arbitrato. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, tranne che per i motivi di cui all'art.829 del Codice di Procedura Civile. Firmato Riccardo Bonacina Firmato Mario Notari 7

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1 STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella

Dettagli

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1 STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3 S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione

Dettagli

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELLA S.I.A. STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti

Dettagli

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).

Dettagli

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri

Dettagli

CONSORZIO VCO ENERGIA

CONSORZIO VCO ENERGIA CONSORZIO VCO ENERGIA Patti e condizioni 1) DENOMINAZIONE È costituito un Consorzio con attività esterna denominato: VCO ENERGIA 2) SEDE Il Consorzio ha sede in Verbania, frazione Intra, via Ugo Sironi

Dettagli

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata Livorno Sport S.r.l., è retta da questo Statuto. Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in

Dettagli

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione

Dettagli

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009. Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS Verbale assemblea straordinaria del 27 marzo 2009 atto Dottor Alessio Michele Chiambretti Notaio n. 196753/43041 di repertorio Registrato a Saronno il 6 aprile 2009

Dettagli

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova. Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato

Dettagli

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese. AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Culturale MirAttiva Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG

SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG STATUTO ART. 1 E costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata Società Mutua per l Autogestione - MAG. La società

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA ART. 1- l Associazione di volontariato AMICI DI LOLA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _Cava dei Tirreni Via O. di Giordano

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO Articolo 2 OGGETTO L associazione non ha scopo di lucro. L associazione intende promuovere il benessere

Dettagli

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo STATUTO TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo Articolo 1 - E costituita l associazione senza fini di lucro denominata Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Capitolo di Roma, con sede

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

Dettagli

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata

Dettagli

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova

Dettagli

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. o in forma abbreviata

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia

Dettagli

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È istituita la Fondazione denominata "Fondazione Banca San Paolo di Brescia" al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE

Dettagli