Allego "A" al n / di Repertorio STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Costituzione e sede 1. E' costituita, con

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1 Allego "A" al n / di Repertorio STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Costituzione e sede 1. E' costituita, con sede nel comune di Milano, la Società Cooperativa edilizia denominata COOPERATIVA EDILIZIA PORTA TICINESE - AMPOLA" 2. La Cooperativa potrà, con delibera dell'organo amministrativo, trasferire la sede sociale all interno del comune, nonché istituire, succursali, agenzie e rappresentanze. Articolo 2 - Durata 1. La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Articolo 3 - Scopo e Oggetto 1. La Cooperativa svolge la proprio attività secondo il principio della mutualità, senza finalità di lucro e ha per scopo la costruzione, l acquisto, il risanamento, la ristrutturazione e la gestione di immobili ad uso abitativo e non, da assegnare ai soci in godimento, in proprietà, in locazione o con patto di futura vendita. La Cooperativa potrà operare anche con terzi. Le costruzioni dovranno essere possibilmente inserite in complessi organici di insediamento o costituire programmi integrati di settore o complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali, asili nido, centro civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati ad attività culturali, ricreative e sportive. L attività che costituisce l oggetto sociale in conformità ai requisiti e agli interessi dei soci è a. l acquisto e la vendita e la permuta di aree, l ottenimento del diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati ovvero, la concessione, su immobili di proprietà sociale, di analogo diritto, al fine della costruzione di fabbricati residenziali e non o anche esclusivamente di vani accessori, aventi diverse destinazioni, a servizio dei residenti; l acquisto di immobili da demolire, risanare, ristrutturare o completare, nonché la vendita o la permuta di immobili non assegnati; b. la costruzione e l effettuazione di interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana; c. l assegnazione ai soci in godimento, in proprietà o in locazione o a mezzo conclusione di qualsivoglia contratto comunque idoneo, di unità immobiliari, anche con destinazione non residenziale e, ove opportuno, la vendita anche a terzi di unità comprese negli edifici sociali; d. la prestazione ai soci di servizi che favoriscano ed

2 agevolino le loro prerogative nonché l assistenza nell uso, nella gestione e nel godimento delle unità immobiliari loro assegnate; e. la sottoscrizione di contratti di mutuo e/o finanziamenti anche garantiti ipotecariamente, e compimento di tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell oggetto sociale; f. l ottenimento di finanziamenti dai soci destinati al conseguimento dell oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; g. la stipulazione di contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa sia nell interesse dei soci; h. l effettuazione di anticipazioni e di finanziamenti ai soci necessari per il conseguimento dell oggetto sociale. Esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto e non quale attività prevalente, la Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, ed altresì, purché non nei confronti del pubblico, concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell interesse della Cooperativa o dei soci, compiere operazioni mobiliari e finanziarie ed infine assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; consorziarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di interesse comune, partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all articolo 2545 septies c.c., aderire ad associazioni, fondazioni ed enti. TITOLO II SOCI Articolo 4 - Numero, requisiti dei soci Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che abbiano esigenza di ottenere in proprietà, in godimento o in locazione l assegnazione di immobili, ad uso abitativo e non. Non possono essere ammessi quali soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della Cooperativa, o che partecipano a società che, secondo la valutazione dell organo amministrativo, si trovino, per l attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa. La Cooperativa può concordare particolari graduatorie, in accordo con enti pubblici e/o privati, in tutti i casi in cui detti enti concedano alla Cooperativa o ai suoi soci particolari agevolazioni per l acquisizione o per la realizzazione degli immobili da assegnare o concedano specifici contributi e agevolazioni per la realizzazione di determinate iniziative o attività.

3 Articolo 5 - Domanda di ammissione Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, il numero di codice fiscale o partiva Iva e la cittadinanza dei soci; b) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere; c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei Regolamenti interni di cui al successivo articolo del presente statuto. L organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all interessato e annotata, a cura dell organo amministrativo, sul libro dei soci. L organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione l interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, qualora non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione. L organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all ammissione dei nuovi soci. Articolo 6 - Obblighi del socio Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e/o dal presente statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Ai soci potrà inoltre essere richiesto: - il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall organo amministrativo; - il versamento delle somme comunque dovute alla Cooperativa per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o assegnatario;

4 - il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell esclusivo interesse del socio o nel comune interesse di tutti i soci. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del proprio domicilio dovrà essere effettuata dal socio con lettera raccomandata spedita alla Cooperativa ed ha effetto dalla sua ricezione. Articolo 7 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte. Articolo 8 - Recesso del socio Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Cooperativa e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Cooperativa ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizioni innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell esercizio successivo. Tuttavia, l organo amministrativo potrà, su richiesta dell interessato, far decorrere l effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Articolo 9 - Esclusione del socio L'esclusione può essere deliberata dall organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

5 c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; d) che, previa intimazione da parte dell organo amministrativo non adempia nel termine di almeno trenta giorni al versamento dell importo delle quote sottoscritte o non effettui il pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell organo amministrativo. Nel caso di morosità del socio la procedura dovrà prevedere: a) decorsi 15 giorni dal mancato versamento dopo sollecitazione e/o diffida ad adempiere, il socio viene invitato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma ad adempiere nel termine di 15 giorni dalla spedizione; b) decorso anche questo termine senza che il socio abbia provveduto ad adempiere, viene inoltrata nuova raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma in cui si invita nuovamente il socio ad adempiere entro 10 giorni dalla spedizione, avvisando che, decorso anche detto termine, il socio sarà automaticamente espulso per fatto e colpa grave a lui imputabile. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Articolo 10 - Delibere di recesso ed esclusione Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il recesso o l esclusione del socio determinano la perdita del diritto all assegnazione definitiva della porzione immobiliare di cui essi siano prenotatari, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo. Articolo 11 - Liquidazione della partecipazione I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

6 ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Articolo 12 - Morte del socio In caso di morte del socio i suoi eredi (o legatari) hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste nel presente statuto, a meno che, qualora muniti dei requisiti richiesti per l ammissione alla Cooperativa, non preferiscano subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In quest ultima ipotesi e qualora vi sia pluralità di eredi (o di legatari), questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sociale sia divisibile e il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno di essi e la Cooperativa consenta la divisione. In difetto di designazione del rappresentante comune si applica l articolo 2347 commi 2 e 3 c.c.. Gli eredi (o legatari) del socio deceduto dovranno presentare alla Cooperativa, unitamente alla richiesta di liquidazione della partecipazione sociale, o di subentro, atto notorio o altra idonea documentazione che attesti la qualità di erede (o legatario). Gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto sempre che l organo amministrativo, con apposita deliberazione, accerti l esistenza in capo agli stessi dei requisiti per l ammissione, con le modalità e le procedure previste in materia nel presente statuto. In mancanza dei requisiti l organo amministrativo provvede alla liquidazione della partecipazione sociale ai sensi del precedente articolo. Articolo 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati La Cooperativa non è tenuta al rimborso della partecipazione sociale ai soci receduti od esclusi o agli eredi del socio defunto, qualora esso non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per le cause indicate nell art. 9, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell eventuale penale, ove determinata dal regolamento. Le somme eventualmente versate dal socio (prenotatario) per la realizzazione dell intervento edilizio al quale è interessato, potranno essere rimborsate, al netto delle spese generali,

7 tecniche, amministrative e di ogni altro eventuale credito, con le modalità stabilite dall organo amministrativo ed eventualmente contenute nel Regolamento interno. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all articolo 1243 c.c.. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde nei confronti di quest ultima, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l esclusione si sono verificati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato nei confronti di quest ultima nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto. TITOLO III Partecipazioni - Prestiti Articolo 14 - La partecipazione sociale 1. La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna. 2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere superiore al valore massimo previsto dall articolo 2525 c.c.. Articolo 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione dell organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, in tutto e in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le generalità e tutte le indicazione del potenziale cessionario controfirmate per conferma e accettazione da quest ultimo. Il provvedimento che concede o nega l autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l autorizzazione deve essere motivato. Articolo 16 - Prestiti sociali 1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell oggetto sociale.

8 2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito. 3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. 4. La raccolta del risparmio tra i soci non è consentita nei confronti di coloro che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l utilizzo di strumenti a vista o collegati all emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, dall art. 11 comma 3 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d Italia e dalla normativa tempo per tempo vigente. 5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. 6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all atto dell apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto. 7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. 8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi

9 vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio. TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO - RISTORNI Articolo 17 - Patrimonio della società 1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) b. dalla riserva legale; c. dall eventuale sovrapprezzo; d. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall assemblea e/o previsto per legge. 2. Le riserve, ad eccezione di quella di cui alla precedente lettera c, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all atto del suo scioglimento. Articolo 18 - Ristorni 1. La Cooperativa edilizia di norma non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto il vantaggio è raggiunto mediante l assegnazione dell immobile ad un minor costo rispetto a quello di mercato. Qualora il vantaggio mutualistico non sia insito nel minor costo dell immobile rispetto a quello di mercato, gli eventuali ristorni saranno destinati all aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore o del numero delle quote di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall articolo 2525 c.c.. Articolo 19 - Esercizio sociale 1. L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge. 3. Il bilancio deve essere presentato all assemblea dei soci, per l approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge, qualora ricorrano le condizioni di cui all ultimo comma dell articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione. 4. L assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

10 b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge; c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'articolo 2545-quinques c.c.; d. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo; e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente; f. la restante parte a riserva straordinaria. TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA COOPERATIVA Articolo 20 - Organi della Società 1. Sono organi della Cooperativa: a. l Assemblea dei soci; b. l'organo amministrativo; c. il Collegio Sindacale, qualora nominato. Articolo 21 - Assemblea 1. L assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. 2. L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Articolo 22 - Competenze dell Assemblea 1. L Assemblea ordinaria delibera: a. sull approvazione del bilancio di esercizio e sulla destinazione degli utili; b. sulla nomina e revoca dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del suo Presidente e del revisore contabile; c. sulla determinazione degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri, ai sindaci e al revisore contabile; d. sulla responsabilità dell organo amministrativo e di controllo; e. su proposta dell'organo amministrativo, in conformità a quanto previsto nell ultimo comma dell articolo 2521 c.c., sull approvazione o sulla modifica, con le maggioranze previste per l Assemblea straordinaria, dei Regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica e che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci; f. sugli altri oggetti riservati all Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest ultimo per gli atti compiuti. 2. L Assemblea straordinaria delibera a. su tutte le modificazioni dello Statuto e quindi anche

11 sulla proroga della durata della Cooperativa; b. sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; c. sulla nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori; d. sull emissione di qualsivoglia strumento finanziario. Articolo 23 - Convocazione dell Assemblea dei soci 1. L Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell avvenuto ricevimento e quindi a mezzo telegramma o a mezzo telefax o per posta elettronica, purché tali ultimi sistemi trovino riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali. Nell avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima né essere successivo di oltre trenta giorni. 2. L assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia. 3. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio e per l adozione delle conseguenti deliberazioni. Qualora particolari esigenze relative alla struttura o all oggetto lo richiedano l assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il maggior termine consentito dalla legge; in tal caso, l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio. 4. L Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. Qualora l'organo amministrativo non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta si applicherà quanto disposto dall articolo 2367 secondo comma c.c.. Articolo 24 - Costituzione dell Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni 1. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. 2. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. 3. In prima convocazione l Assemblea, sia ordinaria sia

12 straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 4. In seconda convocazione l Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all ordine del giorno. 6. Per le votazioni si procederà nel rispetto della legge, con voto palese e, normalmente, per alzata di mano. 7. Il Presidente dell Assemblea è eletto dai soci a maggioranza. Il Presidente dell Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori. Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio. 8. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni a norma dell articolo 2375 c.c.. Articolo 25 - Rappresentanza nell Assemblea dei soci 1. I soci possono farsi rappresentare nell Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate. 2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell Assemblea e conservate fra gli atti sociali. 3. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre - separate - deleghe. Articolo 26 - Consiglio di amministrazione 1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea, che ne determina, al momento della nomina, il numero e la durata della carica. 2. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Articolo 27 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione

13 dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci. 3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato. 4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Articolo 28 Competenze e poteri dell organo amministrativo Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, senza eccezione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell oggetto sociale. 2. Sono di competenza dell'organo amministrativo, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle vigenti disposizione di legge a. la verifica del possesso dei requisiti dei soci; b. l ammissione, il recesso, l esclusione dei soci e la determinazione della liquidazione della partecipazione sociale; c. la convocazione dell Assemblea; d. la predisposizione dei regolamenti che disciplinano il funzionamento della Cooperativa e i rapporti tra quest ultima e i soci, da sottoporre all Assemblea per l approvazione; e. ove consentito dalla legge, l assunzione delle deliberazioni necessarie per l adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; f. il trasferimento della sede sociale all interno del comune di Milano, nonché la costituzione e l apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa; g. le delibere relative al conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti; h. l assunzione e il licenziamento dei dirigenti e dei dipendenti della Cooperativa; i. la nomina di direttori generali, tecnici ed amministrativi, con determinazione delle mansioni e dei compensi; j. la redazione di progetti di fusione e di scissione nei casi previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis c.c.; k. la delibera sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle quote o delle quote, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis c.c.; l. la redazione del bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui

14 all articolo 2512 primo comma c.c., con le modalità di cui all articolo 2513 c.c., e la predisposizione della relazione sulla gestione di cui all articolo 2428 c.c.. Articolo 29 - Convocazioni e deliberazioni L Organo amministrativo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito con lettera o a mezzo lettera, fax o o telegramma da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo dell ufficio di presidenza, di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento, e vengano indicati, nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione e il Segretario, qualora nominato, affinché sia possibile la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 30 - Integrazione del Consiglio Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli a norma dell articolo 2386 c.c.. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l Assemblea per la nomina dell intero Consiglio deve essere convocata d urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Articolo 31 - Compensi agli Amministratori Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, qualora

15 nominato. Spetta all organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche. Articolo 32 - Rappresentanza Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. Spettano al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a quest ultimo attribuiti. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o ad estranei. Articolo 33 - Collegio sindacale Qualora l Assemblea lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale, nominato e funzionante ai sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nei casi previsti dall articolo 2477 secondo e terzo comma c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall Assemblea all atto della nomina, per l intero periodo di durata del loro ufficio. Articolo 34 - Controllo contabile Qualora l Assemblea lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, secondo quanto determinato dall Assemblea. L Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l intera durata dell incarico. L attività di controllo contabile è documentata dall organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti di cui all articolo 2409 bis comma 3 c.c l Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. Articolo 35 - Regolamenti interni Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa sarà regolamentato in modo specifico da regolamenti interni da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

16 E' comunque obbligatoria l'approvazione dei seguenti regolamenti interni: - regolamento dei prestiti dei Soci; - regolamento per la prenotazione e per l assegnazione ai soci delle unità immobiliari; - regolamento per la gestione degli immobili sociali. Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione della Società 1. In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In particolare l Assemblea a. stabilisce il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b. procede alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa; c. fissa i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. 2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell art.1 della legge 31 gennaio 1992, n Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Cooperativa la cui proprietà deve essere trasferita all ente indicato dalla disposizione agevolativa. Articolo 37 - Requisiti mutualistici Le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci, non ripartibilità delle riserve e di devoluzione del patrimonio sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Articolo 38 - Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative, delle leggi speciali sulle cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata. Firmato: Ezio Oreste Rivetti di Val Cervo Barbo Barbiano di Belgioioso d'este

17 Firmato: Romina Garofalo Firmato: Amelia Rosa Perillo Firmato: Massimo Bellomi Firmato: Marina Bruna Fertonani Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)

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