FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D ABRUZZO

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1 Prot. n. 11 / FR / AQ L Aquila, 14 marzo 2012 Al Commissario delegato per la Ricostruzione Dr. Gianni Chiodi Al Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione Arch. Gaetano Fontana Alla ReLUIS c/o Scuola G. di F. Al Cineas c/o Scuola G. di F. Agli Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo LORO SEDI La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d Abruzzo visto lo schema di convenzione allegato al protocollo d intesa stipulato tra il Dipartimento di Protezione Civile, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d Abruzzo, gli Ordini degli Ingegneri della Provincia dell Aquila, di Chieti, di Pescara e di Teramo, la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti d Abruzzo, gli Ordini degli Architetti della Provincia dell Aquila, di Chieti, di Pescara e di Teramo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, tenuto conto che le attività progettuali per gli interventi sugli edifici classificati E edificio INAGIBILE sono molto più complesse di quelle necessarie per il ripristino dell agibilità sismica degli immobili classificati B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento e C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE e già disciplinate per la maggior parte delle prestazioni richieste nello schema di convezione su richiamato ritenendo di dover normalizzare ed uniformare i compensi per le prestazioni ad oggi non previste

2 preso atto delle posizioni espresse dalla Struttura commissariale nel corso delle riunioni tenutesi nel merito, con esplicito riferimento alle prestazioni relative alla verifica del livello di sicurezza sismica degli edifici, ritiene di integrare e modificare lo schema di convenzione allegato al protocollo di intesa per tener conto anche delle prestazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative sempre con esplicito riferimento alla prestazione professionale su richiamata. In via preliminare si richiamano i principi generali contenuti nel Codice Civile all art. 2233: Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell Ordine professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Nello specifico si continua ad evidenziare che la prestazione relativa alla verifica del livello di sicurezza sismica degli edifici rappresenta un attività distinta da ogni altra prestazione professionale e necessaria per l eventuale adeguamento o miglioramento della struttura esistente. La verifica, oltre che essere imposta dai dispositivi normativi vigenti, è assolutamente indispensabile per stabilire il livello di corrispondenza alle vigenti norme della singola struttura in esame e, di conseguenza, per individuare quali possano essere gli interventi per migliorare le prestazioni dell edificio sotto l azione sismica. Restando nell ambito degli interventi per il ripristino dell agibilità degli edifici colpiti dal sisma del 06 aprile 2009, si rammenta che eventuali progetti di intervento sulle strutture portanti sono condizionati ed ammissibili solo se l edificio in esame presenta un livello di sicurezza sismica inferiore al 60%. Condizione, questa, valutabile solo con un calcolo della struttura allo stato di fatto, non tenendo conto del danno subito. A valle della verifica della vulnerabilità sismica la struttura in questione può o meno essere oggetto di interventi di miglioramento sismico per raggiungere i livelli minimi imposti. La tariffa professionale vigente è antecedente all emanazione delle norme relative alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, a quali viene comunque riconosciuto il carattere di priorità. Le norme relative alle prestazioni

3 professionali introdotte tengono conto e disciplinano anche i compensi spettanti per le attività richieste. Anche nel caso in cui è necessario procedere ad un intervento sulle strutture, per rispondere alle O.P.C.M. emanate, la prestazione non può ritenersi remunerata con la tariffa professionale di cui alla Legge 143/49 (o al D.M. 04 aprile 2001 per opere pubbliche). Tali norme, in quanto antecedenti, non disciplinano circa i compensi spettanti per tale prestazione. Si continua ad evidenziare che, anche quando si volesse perdurare su tali posizioni, il compenso commisurato sulle opere strutturali di progetto non può ricomprendere le verifiche da effettuarsi a monte in quanto in caso di nuova costruzione nessuna verifica strutturale può essere effettuata e il compenso continua ad essere commisurato all importo delle opere da realizzarsi. Nel caso specifico, relativo al ripristino dell agibilità sismica degli edifici gravemente danneggiati dal sisma, si rileva che prima di procedere nella progettazione per l intervento sull esistente è necessario valutare quale sia il valore della PGA relativo allo stato di fatto. Le calcolazioni sono indispensabili per individuare gli interventi strutturali da prevedersi nel progetto di miglioramento sismico; in linea di massima può essere non necessario procedere al miglioramento sismico della struttura esistente in quanto il valore calcolato della PGA può risultare superiore a 0,60. Tale prestazione professionale è autonoma rispetto all eventuale progetto di miglioramento sismico. Il compenso per la verifica della vulnerabilità sismica va valutato e computato indipendentemente dal compenso spettante per la redazione del progetto di miglioramento sismico. Per valutare il compenso spettante per la redazione del progetto di miglioramento sismico si considera l importo dei lavori strutturali effettivamente previsti per il raggiungimento della valore atteso di PGA. L onorario è dato dall importo dei lavori strutturali effettivamente progettato, moltiplicato per la percentuale di tabella A (allegata alla Legge 143/49 o al D.M. 04 aprile 2001 a secondo che si tratti di committenza provato o pubblica) e per le prestazioni parziali effettivamente rese e desunte dalla corrispondente tabella B. Per il compenso relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica dell edificio, in mancanza di riferimenti contenuti in norme di rango più elevato, è da riferirsi all O.P.C.M. 3362/2004 che per le verifiche tecniche prevede i seguenti costi

4 convenzionali di verifica per edifici: per edifici con volume fino a m 3 al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 /m 3, con un minimo di 3.000,00 /edificio; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 alla somma del costo previsto per un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 1,80 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 alla somma del costo previsto per un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 1,20 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 alla somma del costo previsto per un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 0,60 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 alla somma del costo previsto per un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 0,30 /m 3. L O.P.C.M. 3362/2004, all art. 3, stabilisce che Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna regione può disporre altresì la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio. Tale disposizione normativa è da ritenersi applicabile in toto viste le successive disposizioni normative in materia e stanti i contenuti del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 e della successiva Legge di conversione. I costi convenzionali di verifica per edifici esposti nell O.P.C.M. 3362/2004 tengono conto anche delle verifiche da effettuarsi per la caratterizzazione dei materiali e dei terreni. Il Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi della Regione Abruzzo ha pubblicato in

5 data 07 settembre 2006 l avviso pubblico per la Individuazione di tecnici per l affidamento di incarichi professionali finalizzati all esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali ai sensi della O.P.C.M n e ss.mm.ii. con importi relativi ai singoli incarichi valutati in piena applicazione dell O.P.C.M. 3362/2004. Anche in tale caso gli onorari sono comprensivi delle eventuali spese per l esecuzione delle indagini. Per tener conto che le indagini sono compensate a parte, secondo quanto disciplinato dalla Circolare del Vice Commissario Dott. Bernardo De Bernardinis del 05 gennaio 2010, si prevede una riduzione degli costi previsti nell O.P.C.M. 3362/2004. Va precisato che ove venga impegnato il massimo importo messo a disposizione per le indagini strutturali al fine di raggiungere un livello più accurato di conoscenza si riducono le azioni sull edificio con conseguenti minori costi per gli interventi. Tale circostanza deve portare a considerare che una spesa iniziale maggiore, ma comunque contenuta, porta ad economie finali di progetto di ben maggiore portata. Per individuare la giusta riduzione dei costi stabiliti dall O.P.C.M. vanno comunque fatte le seguenti considerazioni: le indagini sono a costo fisso e non possono essere oggetto di trattative proprie del libero mercato; il piano di indagini è comunque onere del professionista incaricato della verifica del livello di sicurezza sismica e rimane responsabilità dello stesso; i risultati delle indagini vanno elaborati per arrivare ad una individuazione finale dei parametri caratterizzanti i materiali con relazioni a cura e responsabilità del professionista incaricato della verifica del livello di sicurezza sismica; gli onorari professionali per la verifica del livello di sicurezza sismica sono oggetto di una riduzione del 30% in applicazione del Protocollo del 21 luglio 2009 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo; l O.P.C.M. n. 3362/2004 prevede una maggiorazione fino al 20% dei costi per l esecuzione di indagini più approfondite; l O.P.C.M. n. 3362/2004 prevede la possibilità di incremento anche in percentuale superiore qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale.

6 Alla luce di tutto quanto su esposto, per la verifica del livello di sicurezza sismica si ritiene di dover applicare il seguente criterio tariffario desunto in analogia di quanto previsto dall O.P.C.M. 3362/2004: per edifici con volume fino a m 3 il compenso sarà pari al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,00 /m 3, con un minimo di 2.000,00 /edificio; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 il compenso sarà pari alla somma di quello relativo ad un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 1,50 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 il compenso sarà pari alla somma di quello relativo ad un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 1,00 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 e fino a m 3 il compenso sarà pari alla somma di quello relativo ad un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 0,50 /m 3 ; per edifici con volume superiore a m 3 il compenso sarà pari alla somma di quello relativo ad un edificio di m 3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente m 3 ed un costo unitario di 0,20 /m 3. Distinti saluti Il Presidente Ing. Pierluigi De Amicis

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