D.M. 140/2012 Parametri per la determinazione dei compensi per le professioni

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1 D.M. 140/2012 Parametri per la determinazione dei compensi per le professioni arch. paolo papini (Consigliere OAPPC PT e responsabile Commissione Consultiva Tariffe e Notule) 1

2 DALLE TARIFFE AI PARAMETRI DECRETO MONTI D.L. 24 gennaio 2012 n 1, art. 9 Convertito nella LEGGE 27 marzo 2012 n 27 PARAMETRI GIUDIZIALI D.M. 20 luglio 2012 n 140 PARAMETRI OPERE PUBBLICHE D.M. 31 ottobre 2013 n 143 2

3 DECRETO MONTI 1/2012 Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il D.L. n 1, convertito nella L , n.27. Il Decreto all art. 9 stabilisce l'abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviano alle tariffe; l'obbligo per il professionista di: - pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico, - di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, - di fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, - di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati; - nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. 3

4 Ai sensi dell art. 9 comma 3, del citato decreto, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere: - adeguata all importanza dell opera - pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L inottemperanza di quanto disposto dal comma, costituisce illecito disciplinare del professionista. E del tutto evidente quindi, che la forma con cui viene resa nota al committente l ammontare del compenso professionale non possa essere che quella scritta in una lettera o disciplinare d incarico, non potendo la comunicazione verbale (così come consente la norma) essere sufficientemente provata in caso di contenzioso. NOVIYA : il Nuovo Codice Deontologico, in vigore dal 1 GENNAIO 2014, sancisce che l Architetto dovrà formalizzare per iscritto il Contratto d Incarico (art. 23 e 24). 4

5 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 IL DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Il DM 140/2012 è stato pubblicato nella G.U. n.195 del 22/08/2012 ed è entrato in vigore 23 Agosto

6 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO I - Disposizioni Generali AMBITO DI APPLICAZIONE E REGOLE GENERALI (Art.1): 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese: - le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. - Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. - I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa 6

7 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO I - Disposizioni Generali AMBITO DI APPLICAZIONE E REGOLE GENERALI (Art.1): 4. Nel caso di incarico collegiale: il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Nel caso di incarico a una società tra professionisti: si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. 7

8 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 In ragione del comma 2, occorre quindi che l architetto al momento del conferimento dell incarico e quindi della sottoscrizione del contratto, determini anche l importo delle spese da rimborsare, potendo ricorrere anche ad una cifra forfettaria sul compenso reso noto. Il comma 6 riprende la disposizione contenuta nell art. 9 del DL 1/2012, costituendo, insieme all illecito disciplinare sanzionabile in sede deontologica, un ulteriore elemento a favore del contratto e della certezza dell ammontare richiesto. Peraltro anche il comma 7 conferma l opinione che soltanto il contratto di incarico possa costituire per l architetto una certezza in merito all ammontare del compenso pattuito, rimettendo, eventualmente, all organo giurisdizionale la verifica del quantum rispetto alle prestazioni effettivamente svolte. 8

9 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica Grande novità del DM 140/2012 è rappresentata dal Capo V che stabilisce identiche disposizioni per tutte le professioni dell area tecnica: AMBITO DI APPLICAZIONE (Art.33) 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare. 9

10 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica PARAMETRI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO (ART.34) Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'art. 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V» b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P» c) la complessità della prestazione, definita parametro «G» d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q» 10

11 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica COSTO ECONOMICO DELL OPERA (ART.35) 1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto: - del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, - tenendo conto dell'eventuale preventivo, - del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, - ovvero, in mancanza di quanto sopra, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, come individuato in base alla tavola Z-1 allegata. 11

12 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica Il parametro P rappresenta un elemento innovativo perché definisce una percentuale identica (definita sul costo) per ogni singola opera, in sostituzione della vecchia percentuale di Tab. A della L. 143/49 dove le percentuali erano differenti per ogni classe e categoria. La percentuale unica è stata desunta dalle percentuali del DM 04/04/2001 (la tariffa per i lavori pubblici) e quindi: - non è una funzione lineare, bensì una curva, pertanto non presenta picchi; - rispetto alle percentuali della L. 143/49 è mediamente più alta del 30% per gli opportuni correttivi ISTAT apportati a quelle percentuali con il DM 04/04/2001. Per l unica percentuale è stata adottata quella relativa alla classe e categoria I/c del DM 04/04/2001, quale media tra le curve di tutte le Classi; gli scarti, in basso ed in alto, tra i valori di questa curva e i valori altre curve, determinano l incidenza del grado di complessità tra opere parametro G. 12

13 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica COMPLESSITA' DELLA PRESTAZIONE (ART. 36) 1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra: - un livello minimo (complessità ridotta), - e un livello massimo (complessità elevata), secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. Questo adeguamento, come si diceva, è stato introdotto per tenere conto della differenza tra le categorie di opere esistenti precedentemente nella L. 143/49 dove, ad es., nella classe I (edilizia e strutture) gli edifici importanti avevano percentuali maggiori delle costruzioni di grande semplicità. 2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento. Giova ricordare che la discrezionalità dell organo giurisdizionale è più facilmente applicabile in diminuzione quando manca un contratto che fissi in maniera puntuale gli adempimenti dei contraenti. 13

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15 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica Con l art.37 il vecchio sistema di aggregazione delle prestazioni stabilite dalla tabella B della L.143 (progettazione di massima, progettazione esecutiva, direzione dei lavori) è stato adeguato al sistema utilizzato nella normative dei Lavori Pubblici, e pertanto sono state definite 4 fasi prestazionali: SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART.37) 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 15

16 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART.37) Le precedenti Classi e Categorie ex art.14 della L.143/49, sono state riaggregate per omogeneità nelle seguenti 9 categorie di opere: 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica. Per ogni singola categoria sono definite le aliquote relative ad ogni singola prestazione, queste ultime accorpate in ognuna delle quattro fasi prestazionali, come meglio specificate nella tavola Z-2 del DM 140/

17 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART.37) 3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia. 17

18 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART.37) Dovendo il DM 140/2012 stabilire le norme per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi sia a prestazioni rese in ambito privato che in ambito pubblico, le singole prestazioni sono state riportate prevalentemente all interno della successiva tabella Z-2, con specifico riferimento alle prestazioni da rendere in ambito pubblico (D.P.R. 207/2010); resta valido il principio d analogia ribadito nell art. 1 del DM. 140/2012. Pertanto l iscritto che volesse verificare un compenso relativo ad una prestazione resa per un committente privato applicando il DM 140/2012, dovrà selezionare le prestazioni contenute nella tabella Z-2, adottando il criterio dell analogia (ad esempio per il progetto depositato in Comune e teso all ottenimento di un permesso di costruire, siamo sicuramente nella fase definitiva e la prestazione sarà la QbII.01, ecc.). 18

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25 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica CONSULENZE, ANALISI ED ACCERTAMENTO (ART.38) 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione. 25

26 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 CAPO V - Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica DETERMINAZIONE DEL COMPENSO (ART.39) 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V G Q P 26

27 PARAMETRI GIUDIZIALI 140/2012 esempio calcolo compenso CP - fornito da CNAPPC Nelle schede che seguono, vengono esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio residenziale; La procedura può essere effettuata con un comune foglio di calcolo tipo Excel... Definito il valore dell opera suddiviso nelle categorie d opera che la compongono si procede come segue: righe (1-2) (art.35): costo economico del Opera V suddiviso per categorie: valore complessivo ; di cui: Opere edilizie , Opere strutturali ; impianti meccanici ; impianti elettrici riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro P (art. 35) riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità «G (art. 36). - la definizione del grado di complessità è soggettiva e tiene conto del tipo d opera e delle particolari condizioni di contorno - righe (5-6) all interno della fase prestazionale considerata: vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze Q (art.37) il cui totale è riportato nella riga (7) riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata: CP= V*P*G*ΣQ (art 39) Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista. 27

28 CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DM 140/

29 CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DM 140/

30 CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DM 140/

31 CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE L. 143/

32 CONFRONTO TRA CALCOLO ESEGUITO CON DM 140/2012 E L.143/1949 Si noterà che l importo complessivo delle prestazioni di progettazione ottenuto con l applicazione della vecchia tariffa L. 143/1949 se viene adeguato con l aggiornamento ISTAT dall ultima data di adeguamenti fatti nel 1987, porta ad un compenso complessivo simile a quello ottenuto con l applicazione del D.M. 140/2012. I compensi come sopra determinati non tengono conto delle spese. 32

33 CALCOLO COMPENSO PER DIREZIONE ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DM 140/

34 CALCOLO COMPENSO PER DIREZIONE ESECUTIVA CON APPLICAZIONE L. 143/

35 CONFRONTO TRA CALCOLO ESEGUITO CON DM 140/2012 E L.143/1949 Si noterà che l importo complessivo delle prestazioni di progettazione ottenuto con l applicazione della vecchia tariffa L. 143/1949 se viene adeguato con l aggiornamento ISTAT dall ultima data di adeguamenti fattai nel 1987, porta ad un compenso complessivo simile a quello ottenuto con l applicazione del D.M. 140/2012. I compensi come sopra determinati non tengono conto delle spese. Nella fase preliminare di determinazione del compenso (che, ricordo, dovrà essere esplicitato in contratto con una cifra discrezionale e non con un metodo tariffario) l architetto potrà fare le opportune verifiche ricorrendo alle esemplificazioni fin qui trattate. 35

36 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA L Ordine provinciale di Pistoia, alla luce dell abrogazione delle Tariffe professionali, D.L. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in Legge nella L. n. 27 del 24/03/2014 ed del successivo Decreto Parametri Giudiziali D.M. 140/2012, visti gli orientamenti del CNAPPC, per la determinazione del congruo compenso per incarichi da COMMITTENTE PRIVATO e relativa vidimazione delle notule, procede come segue: Caso 1 - Inizio Incarico ANTE 24/01/ Con e senza contratto - Termine Incarico ANTE 23/08/2012 Vidimazione con Tariffe Previgenti L. 143/49 36

37 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA Caso 2 - Inizio Incarico ANTE 24/01/ Con contratto esauriente - Termine Incarico POST 23/08/2012 Vidimazione secondo le Tariffe stabilite nel Contratto 37

38 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA Caso 3 - Inizio Incarico ANTE 24/01/ Senza contratto esauriente - Termine Incarico POST 23/08/2012 Vidimazione con Parametri D.M. 140/2012 (*) *NOTA BENE: non tutti gli Ordini procedono in questo modo, alcuni (Milano ed altri) NON vidimano la parcella e quindi NON consentono la procedura del Decreto Ingiuntivo, ad oggi siamo in attesa di un chiarimento definitivo da parte del CNAPPC che a voce ci ha confermato questa interpretazione in quanto anche l Ordine è un Organo Giudiziale. 38

39 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA Caso 4 - Inizio Incarico POST 24/01/ Con contratto esauriente - Termine Incarico QUALUNQUE Vidimazione secondo le Tariffe stabilite nel Contratto 39

40 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA Caso 5 - Inizio Incarico POST 24/01/ Senza contratto o con contratto non esauriente esauriente - Termine Incarico ANTE 23/08/2012 Vidimazione con Tariffe Previgenti L. 143/49 40

41 PARERI SUI COMPENSI DELLA CTN DELL ORDINE ARCHITETTI PPC DI PISTOIA Caso 6 - Inizio Incarico POST 24/01/ Senza contratto o con contratto non esauriente esauriente - Termine Incarico POST 23/08/2012 Vidimazione con Parametri D.M. 140/2012 (*) *NOTA BENE: non tutti gli Ordini procedono in questo modo, alcuni (Milano ed altri) NON vidimano la parcella e quindi NON consentono la procedura del Decreto Ingiuntivo, ad oggi siamo in attesa di un chiarimento definitivo da parte del CNAPPC che a voce ci ha confermato questa interpretazione in quanto anche l Ordine è un Organo Giudiziale. 41

42 la Commissione Notule è, come sempre, a disposizione degli iscritti per pareri e consulenze gratuite. GRAZIE per l attenzione arch. paolo papini (Consigliere OAPPC PT e responsabile Commissione Consultiva Tariffe e Notule) 42

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