Quindicinale di aggiornamento in materia paghe

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1 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero:06/2015 Data 8 Aprile 2015 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 1 di 12

2 SOMMARIO precompilato: le risposte dell' Agenzia delle Entrate 3 2. Ricezione telematica dei modelli 730/4: chiarimenti dell agenzia delle entrate 4 3. Settore Terziario: Firmato il rinnovo del ccnl 5 4. Ammortizzatori Sociali -protocollo regionale per l anticipazione della cassa integrazione 8 5. TFR in busta paga 9 6. Cig in deroga: studi professionali Contratti di solidarietà: indicazioni per ottenere le riduzioni contributive 12 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 2 di 12

3 1 730 precompilato: le risposte dell' Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 l Agenzia delle entrate ha fornito una sorta di vademecum sui contenuti del nuovo 730 precompilato, con l obiettivo di fornire indicazioni dirette e di carattere pratico ai contribuenti. Il modello 730 precompilato, si ricorda, è reso disponibile ai contribuenti che, nell anno 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d imposta hanno trasmesso all Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l anno d imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730. Le modalità di accesso I contribuenti possono accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell Agenzia, oppure rivolgendosi al proprio sostituto d imposta, ad un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall ente previdenziale. Nel secondo caso, al fine di accedere alla dichiarazione precompilata dei contribuenti, CAF e professionisti devono acquisire in via preventiva un apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Dal prossimo 15 aprile 2015 il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, all interno della propria area riservata. Dal 1 maggio al 7 luglio 2015 sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. I contenuti del 730 precompilato Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel Per il 730 in forma congiunta obbligatorio passare per CAF o professionisti Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata singola. E comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica. Stop ai controlli documentali Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del redditoo dell imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (ex. art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all Agenzia da Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 3 di 12

4 banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4 mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalità ordinarie. In caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformità infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Online il portale delle Entrate dedicato al 730 precompilato In prossimità del debutto del nuovo modello, ieri l Agenzia ha inaugurato un portale dedicato al 730 precompilato. Il sito accompagna il cittadino nel nuovo percorso semplificato della dichiarazione dei redditi. Sono indicati i passi da seguire, le risposte ai quesiti più ricorrenti, ricordare e i canali di assistenza disponibili che, in vista della partenza dell operazione precompilata, per accompagnare i cittadini interessati. Inoltre, è disponibile una finestra Multimedia sui canali istituzionali e social media. 2 Ricezione telematica dei modelli 730/4: chiarimenti dell agenzia delle entrate L Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33 del 25 marzo scorso, dà nuovamente la possibilità di comunicare la sede telematica per la ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4). In particolare, entro il 15 aprile 2015, i sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito modello per la comunicazione della sede telematica e che non hanno trasmesso il quadro CT contenuto nella nuova Certificazione Unica, ovvero lo hanno trasmesso per la prima volta ma successivamente al 12 marzo 2015, devono provvedere alla relativa comunicazione utilizzando il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli resi disponibili dall Agenzia delle Entrate (modello CSO), fruibile gratuitamente in formato elettronico nel relativo sito internet. Lo stesso modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con l apposito modello ovvero con il quadro CT della CU 2015 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell intermediario o variazione dell intermediario già comunicato). In questo caso, le comunicazioni di variazione dei dati, le relative informazioni sono prese in considerazione: - per i modelli del 2015, se la comunicazione è trasmessa entro il 25 maggio 2015; - ovvero per i modelli del 2016, se la trasmissione avviene successivamente. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 4 di 12

5 3 Settore Terziario: Firmato il rinnovo del ccnl E stata sottoscritta, il giorno 30/3/2015, tra Confcommercio, Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil, l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distibuzione e dei Servizi con decorrenza dall 1/4/2015 al 31/12/2017. L'accordo introduce significative novità sul contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione e una reale semplificazione nella flessibilità della distribuzione dell'orario. Viene, inoltre, recepito l'accordo sulla Governance del 2014 per il riordino degli enti bilaterali territoriali e la valorizzazione del welfare contrattuale nazionale. In merito alla parte retributiva, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili: Livello 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale Quadro 26,04 26,04 26,04 27,78 41,67 147,57 I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93 II 20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,99 III 17,34 17,34 17,34 18,50 27,75 98,28 IV 15,00 15,00 15,00 16,00 24,00 85,00 V 13,55 13,55 13,55 14,46 21,68 76,80 VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,94 VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,03 Viagg. 1.a categ 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24 Viagg. 2.a categ. 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36 In merito ai viaggiatori, l' aumento salariale può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Per I' Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell' ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. Pertanto, i nuovi minimi retributivi saranno i seguenti Livello 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017 Quadro 1.775, , , , ,64 I 1.599, , , , ,49 II 1.383, , , , ,83 III 1.182, , , , ,14 IV 1.022, , , , ,46 V 923,73 937,28 950,83 965,29 986,97 VI 829,33 841,50 853,67 866,65 886,12 VII 710,00 720,42 730,84 741,95 758,62 Viagg. 1.a categ 965,17 979,33 993, , ,25 Viagg. 2.a categ. 808,69 820,58 832,47 845,15 864,17 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 5 di 12

6 Apprendistato Professionalizzante Viene modificato il periodo di prova: Percorsi d Informazione Professionale 06/2015 Livello Periodo di prova Q mesi di calendario giorni di lavoro effettivo giorni di lavoro effettivo giorni di lavoro effettivo Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato. Le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Fondo EST Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l azienda che ometta il versamento delle quote contributive è tenuta: ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Cassa assistenza sanitaria "Qu.AS." Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l azienda che ometta il versamento delle quote contributive è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. Elemento economico di garanzia Verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l azienda calcolerà l importo spettante, secondo quanto previsto dall art. 191, in proporzione all effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/ /10/2017. L importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente all 1/1/2015; Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro 80 euro 65 euro Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro 90 euro 75 euro Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 6 di 12

7 Operatori di vendita I categoria Percorsi d Informazione Professionale 06/2015 II categoria Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro Aziende a partire da 11 dipendenti 85 euro 71 euro Contratto a tempo determinato Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato non potranno comunque superare il 28% dell organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 368/2001, nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive. Contratto a tempo determinato in località turistiche Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b). d.lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo. Contratto a tempo determinato di sostegno all occupazione Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati, una sola volta e per una una durata di 12 mesi, con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito. Articolazione dell orario di lavoro Viene eliminata la possibilità di fare 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità che prevedeva un monte ore di permessi incrementato di otto ore. Flessibilità dell orario Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 7 di 12

8 periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane Viene eliminata la possibilità, nell'ambito del secondo livello di contrattazione, di realizzare intese per il superamento dei suddetti limiti sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. 4 Ammortizzatori Sociali -protocollo regionale per l anticipazione della cassa integrazione In data 23 marzo 2015 è stato sottoscritto il Protocollo Quadro sul sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà, che vede come firmatari la Regione Emilia Romagna, i principali Istituti di credito del territorio e le Parti sociali, per l'anticipazione ai lavoratori della Cassa Integrazione Guadagni. Si tratta di uno strumento finalizzato a diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali dovuto al tempo che intercorre tra l inizio delle sospensioni dal lavoro e l erogazione da parte dell Inps dei trattamenti stessi. Con il Protocollo saranno attivati finanziamenti individuali da parte delle banche, a costo zero e a tasso zero, ai lavoratori dipendenti di aziende che attivano ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell Inps. Il finanziamento è infatti un anticipo sui trattamenti di: Cassa integrazione straordinaria; Cassa integrazione in deroga; Cassa integrazione Ordinaria; Contratti di solidarietà difensivi; Cassa integrazione per le imprese del settore dell'editoria. L accordo ha validità per gli interventi di sostegno al reddito dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli ammortizzatori sociali. I soggetti firmatari dell accordo si assumono, ciascuno per la propria competenza, specifici impegni, sarà compito del Tavolo tecnico di monitoraggio l attivazione del protocollo, la valutazione di casi particolari e di eventuali problematiche. I finanziamenti, che si attiveranno su richiesta del lavoratore attraverso un apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una delle Banche disponibili, consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale. La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell attivazione, da parte dell azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell Inps. La banca, a richiesta del lavoratore concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato per un massimo euro 700 al mese per un numero di mensilità pari a: 9 mensilità per Cigs e Cds; 3 mensilità nell anno solare per Cigs in deroga e per la Cig ordinaria. Gli importi saranno riproporzionati in base alla durata effettiva dell ammortizzatore sociale attivato e in base alla tipologia contrattuale del lavoratore. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 8 di 12

9 L istituto di credito procederà mensilmente all erogazione dell anticipo a favore del lavoratore solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell azienda, attestante l importo netto della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore. Sarà cura dell azienda indirizzare tali comunicazioni alle filiali presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato. Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall Inps a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall Istituto di Credito fino alla concorrenza dell ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore. I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell Inps delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale. A garanzia del finanziamento il lavoratore dovrà sottoscrivere un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non autorizzazione del pagamento diretto, l'impresa comunicherà alla banca, che ha concesso l'anticipazione dell'ammortizzatore sociale, la mancata approvazione della relativa domanda. La banca comunicherà all'azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato. Quindi l'azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito. In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente dedicato degli importi dell'ammortizzatore sociale da parte dell'inps, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, la Banca potrà richiedere l importo dell intero debito relativo all anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente dedicato, il datore di lavoro stesso provvederà, su preventiva autorizzazione del lavoratore, a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il Tfr alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente dedicato. 5 TFR in busta paga Dal mese di aprile i lavoratori potranno chiedere ai datori di lavoro che il proprio trattamento di fine rapporto gli venga erogato mensilmente in busta paga dal mese di maggio. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo scorso del DPCM 20 febbraio 2015 n. 29, fornisce il quadro regolatorio della misura transitoria prevista dalla Legge di Stabilità La partenza della «Qu.I.R.», così viene definita la quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile, è dunque fissata per maggio. Ciò deriva dal fatto che il decreto entrerà in vigore il 3 aprile prossimo ed i datori di lavoro dovranno procedere all erogazione del TFR, nei casi previsti, dal mese successivo a quello in cui i lavoratori avranno manifestato la scelta. Tuttavia da aprile partirà per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che occupano almeno 50 lavoratori in quanto quelli al di sotto potranno vedere slittare di due mesi l erogazione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 9 di 12

10 Infatti, l articolo 5 del DPCM ha previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti faranno richiesta di accesso al finanziamento agevolato, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello della scelta. In definitiva per le richieste presentate entro il 31 marzo, efficaci da aprile, l erogazione del TFR dovrebbe avvenire nella busta paga di luglio (il comma 2 dell articolo 3 dell accordo quadro stabilisce che la disponibilità creditizia può essere utilizzata dal datore di lavoro dal 1 giugno 2015). A tal fine, è stato inserito l ulteriore tassello che mancava per l avvio ovvero l accesso al predetto finanziamento. S Sono state infatti approvate le Linee Guida per l erogazione dei fondi necessari a consentire ai datori di lavoro con meno di 50 lavoratori di corrispondere ai lavoratori il TFR mensile. Tornando al DPCM attuativo, la prima novità che emerge è che i lavoratori dovranno formulare richiesta al datore di lavoro utilizzando l apposita istanza che è allegata al decreto. Quanto ai requisiti, è necessario che essi possano vantare un anzianità lavorativa di sei mesi riferita al rapporto in corso presso il datore di lavoro al quale viene formulata la richiesta. È inoltre necessario che il TFR non sia stato dato a garanzia di finanziamenti, ipotesi che, secondo quanto previsto all articolo 3, comma 3, del DPCM, preclude l esercizio dell opzione fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. Il lavoratore dovrà comunicare tale circostanza in sede di compilazione dell istanza da presentare al datore di lavoro, dichiarando espressamente di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito. I datori di lavoro dovranno invece verificare che ricorrano i requisiti previsti e che non sussistano cause ostative in assenza delle quali saranno tenuti ad erogare per l intero periodo transitorio la quota integrativa della retribuzione a titolo di trattamento di fine rapporto. In particolare, oltre alle esclusioni previste per i datori di lavoro domestici e relativamente ai lavoratori del settore agricolo, non possono procedere all erogazione della «Qu.I.R.» coloro che: - si trovano sottoposti a procedure concorsuali; - abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all articolo 182-bis della legge fallimentare; - abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare. - ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all unità produttiva interessata dai predetti interventi; - abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Accanto a tali ipotesi previste espressamente dall articolo 1, comma 29, della legge n.190/2014, il DPCM ne aggiunge un altra ostativa alla erogazione della «Qu.I.R.» che riguarda i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Su tale aspetto, peraltro, il Consiglio di Stato, nel proprio parere 18 febbraio 2015, n. 479, aveva evidenziato come tale estensione evidentemente di natura interpretativa, potesse introdurre disparità di trattamento non giustificate. Ad ogni modo, su tale specifico punto, il provvedimento non ha tenuto conto delle osservazioni a differenza invece di diverse altre proposte contenute nel parere che invece hanno trovato accoglimento. Tornando all istanza, occorre che i lavoratori tengano conto che si tratta di una scelta importante in quanto è irrevocabile fino a giugno 2018, periodo in cui cesserà il regime transitorio. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 10 di 12

11 Va anche ricordato che l opzione riguarda l intera quota maturanda dal mese successivo alla presentazione dell istanza e prevale anche sulle precedenti scelte effettuate relative alla destinazione ad un fondo di previdenza complementare. Rimane naturalmente la valutazione circa i riflessi fiscali in quanto, come è noto, il tfr in busta paga risulta assoggettato a tassazione ordinaria. Se le valutazioni di convenienza rimarranno in capo al lavoratore, al datore di lavoro compete invece la gestione anche fiscale dell adempimento. Da un punto di vista contributivo è espressamente prevista la neutralità, mentre ai fini fiscali, oltre agli adempimenti conseguenti al trattamento ordinario, occorre tenere conto anche del disposto contenuto al comma 27 dell articolo 1 della legge n.190/2014. In particolare, la previsione consiste nell irrilevanza della «Qu.I.R.» ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all articolo 13 comma 1 bis del TUIR per il bonus 80 euro. In buona sostanza, un lavoratore che avesse un reddito annuo che con il TFR dovesse superare la soglia di 26 mila euro che come è noto costituisce il limite superato il quale il bonus non spetta, non subirà alcuna differenza. Ai datori di lavoro che corrispondono la «Qu.I.R.» si applicano le agevolazioni previste all articolo 10 del D.lgs. n.252/2005.ovvero, deduzione dal reddito d impresa di un importo pari a: - 4% del tfr corrisposto in busta paga ai lavoratori per coloro che occupano fino a 49 addetti; - 6% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore. Inoltre una riduzione contributiva connessa al gettito di TFR conferito in misura pari allo 0,28%. Va tuttavia ricordato che i predetti benefici non spettano ai datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, in caso di accesso al finanziamento agevolato che potrà essere richiesto alle banche ed altri intermediari finanziari che aderiranno all apposito accordo quadro stipulato dal ministro dell economia e delle finanze e da quello del lavoro con l ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l INPS ed anche dallo Stato. Per i datori di lavoro che accederanno a tale finanziamento, inoltre, è previsto il versamento di un contributo mensile a favore del suddetto fondo pari allo 0,2% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di TFR maturanda liquidata quale parte integrativa della retribuzione.come anticipato, l accordo è stato firmato e prevede che i datori di lavoro per accedere al finanziamento dovranno produrre due certificazioni da richiedere all INPS in forma telematica. Una serve a dare contezza della soglia dimensionale evidentemente necessaria per l accesso al beneficio e viene rilasciata entro 30 giorni. L altra invece contiene l importo della «Qu.I.R.» mensile maturata che potrà essere finanziata. A tal fine è previsto che l INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Le banche comunicheranno al datore di lavoro l importo complessivo della disponibilità creditizia che verrà messa a disposizione mensilmente dal mese di giugno 2018 (primo mese di erogazione per i datori di lavoro che accedono al finanziamento) al mese di ottobre L accordo prevede altresì che le imprese forniscano una visura rilasciata dalla camera di commercio. Alla banca non compete alcuna verifica di merito circa la documentazione consegnata. L utilizzo del credito per finalità estranee all erogazione della «Qu.I.R.» determina l interruzione e l immediato obbligo di rimborso. La restituzione del credito dovrà avvenire in un unica soluzione entro il 30 ottobre Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 11 di 12

12 6 Cig in deroga: studi professionali A seguito dell'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato del ricorso cautelare presentato da Confprofessioni, il Ministero del Lavoro, nella Nota n del 25 marzo 2015, invita le Regioni a consentire, in attesa della pronuncia del TAR, l'accesso al trattamento di CIG in deroga agli studi professionali. La vicenda nasce dalla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 1 agosto 2014, che consente l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga esclusivamente alle imprese di cui all'art c.c. e, pertanto, a coloro i quali rivestono la qualifica di imprenditori esercitando professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza dell'11 marzo 2015 ha, infatti, ritenuto sussistenti profili di discriminazione nei confronti dei liberi professionisti e dei loro dipendenti, tenuto conto anche dei vincoli comunitari in materia di definizione d'impresa. 7 Contratti di solidarietà: indicazioni per ottenere le riduzioni contributive Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all occupazione, ha recentemente autorizzato, al fondo per l occupazione, il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008. L INPS, con circolare n. 70 del 7 aprile 2015, fornisce le istruzioni operative per l applicazione della riduzione contributiva. Soggetti beneficiari Le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal al , con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale sono le destinatarie dell agevolazione contributiva. I benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell ambito del predetto periodo. Soggetti esclusi Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Inoltre la riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall ordinamento, per cui, non potranno fruire dello sgravio i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive. Modalità di applicazione della riduzione contributiva La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa dei datori di lavoro interessati a cui sarà attribuito dall INPS il codice di autorizzazione 7K. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate inseriranno nell elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice L900 e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l importo delle riduzioni contributive spettanti). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 12 di 12

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