LEGGE REGIONALE N LUGLIO 2013 Semplificazione della disciplina edilizia
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- Vincenzo Papa
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1 N LUGLIO 2013 Analisi delle principali novità e prime indicazioni operative Ravenna, 26 settembre 2013 Sala D Attorre
2 Art 1 Principi generali In coerenza con il titolo V costituzione e con i principi fondamentali del DPR 380/2001 la legge regola l attività edilizia. Non trovano più applicazione la Parte I, titoli I, II e III del DPR 380/2001 (art. 60 disapplicazione di norme statali) La legge persegue in modo prioritario: l incolumità e la salute delle persone la tutela del territorio, del paesaggio, dell ambiente e del patrimonio p storico, nonché il miglioramento della qualità urbana l applicazione delle norme in tema di accessibilità il risparmio energetico ed idrico e la riduzione degli impatti delle urbanizzazioni sull eco-sistema sistema l efficacia, la celerità e l imparzialità dei procedimenti l unicità del procedimento SUAP per realizzazione e modifica di impianti produttivi (DPR 160/2010 e smi) la gestione telematica dei procedimenti La legge riconosce e valorizza la funzione di certificazione e di accertamento di conformità svolta dai professionisti abilitati
3 Art 2 Semplificazione dell attività edilizia La legge persegue la semplificazione e l uniformità di interpretazione attraverso: il rafforzamento della funzione del SUE quale unico interlocutore ore per il rilascio dei titoli abilitativi la specificazione delle competenze della CQAP la sostituzione della Scia alla DIA anche in caso di titolo alternativo al permesso di costruire l estensione delle attività soggette ad edilizia libera l ampliamento dell istituto della proroga dei termini di inizio e fine lavori il potenziamento delle funzioni di coordinamento della Regione la distinzione tra documentazione essenziale per la Scia e la domanda di permesso di costruire e quella che può essere presentata a inizio o e fine lavori l ampliamento dei casi di varianti in corso d opera sottoposte a Scia di fine lavori l immediata utilizzabilità degli immobili in attesa del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità agibilità un nuovo sistema di controlli: uno all atto della formazione del titolo edilizio; uno a fine lavori
4 Art 3 Gestione telematica dei procedimenti edilizi La Regione realizzerà il sistema integrato per la gestione telematica dei procedimenti edilizi di competenza del SUE (SIEDER) Indicazioni: Fino all operatività di SIEDER il procedimento sarà cartaceo Art 4 Sportello unico per l edilizia Il SUE come struttura unica competente per i procedimenti inerenti enti gli interventi che riguardino l edilizia residenziale Il SUE come unico punto di accesso ed interlocutore per il privato Il SUE fornisce una risposta in luogo di tutte le PA riguardanti il titolo abilitativo: : acquisisce direttamente o tramite CdS le autorizzazioni o altri atti di assenso ai fini del rilascio del permesso di costruire di altri uffici o PA E fatto divieto agli altri uffici comunali e alle PA interessati i al procedimento di permesso di trasmettere al cittadino autorizzazioni, nulla-osta etc. Criticità: diversamente dal permesso di costruire, nel caso di SCIA S o CIL o edilizia libera l utente potrà acquisire le autorizzazioni direttamente tamente presso PA
5 Art 5 Interventi edilizi per le attività produttive Suddivisione di competenza SUAP/SUE: il SUAP è l unico interlocutore per impianti produttivi di beni e servizi (ivi compresi Permesso di costruire, SCIA, CIL, agibilità inerenti i detti impianti) La procedure sono disciplinate dal DPR 160/2010 e smi (esclusivamente telematiche): - art. 5 procedimento automatizzato (SCIA e comunicazioni) - art. 7 procedimento unico (permesso di costruire) Nei casi di edilizia produttiva il SUE si occupa esclusivamente dell endoprocedimento endoprocedimento edilizio. Nei casi di Scia e comunicazione qualora siano dovuti autorizzazioni ioni e altri atti di consenso non asseverabili l interessato deve acquisirli preventivamente tramite SUAP. Indicazione: si attiverà nel portale il procedimento unico per acquisire le autorizzazioni preliminari
6 Art 6 Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio Composizione: solo componenti esterni (comma 1) IL RUE definisce la composizione e la modalità di nomina della CQAPC (comma 3) Indicazione: si applica dall adeguamento del RUE Competenze tassativamente definite dalla legge (comma 2): - autorizzazioni paesaggistiche; - interventi soggetti a SCIA e permesso di costruire degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici ad esclusione degli interventi su immobili elenchi Parte seconda D. Lgs.. N. 42/2004; - approvazione strumenti urbanistici (ove previsto nel RUE). Indicazione: si applica dal 28 settembre
7 Art 7 Attività edilizia libera ed interventi soggetti a comunicazione Vengono ampliati gli interventi di edilizia libera (comma 1); previsti interventi soggetti a mera comunicazione (comma 2 e 3 ) e previsti interventi soggetti a CIL (comma 4). Obbligo di nomina direttore lavori nei casi di cui al comma 4 (interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori). Per interventi di edilizia libera o di CIL di cui all art. 7 l interessato acquisisce preventivamente le autorizzazioni, pareri e atti di assenso a dovuti oppure può chiedere al SUE di acquisirli. (comma 7)
8 Art 7 Attività edilizia libera ed interventi soggetti a comunicazione.segue Attività edilizia libera Tra gli altri sono contenuti nell elenco gli interventi di manutenzione ordinaria; le opere per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici (non vincolati etc etc); le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; gli interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che non creano volumetria; i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici e le strutture contingenti e stagionali la cui permanenza sia temporanea etc ; Attività edilizia libera soggetta a (CIL) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni (non tutelate quali beni culturali dalla Parte II del D.lgs lgs.. 42 del 2004 e non classificate dagli strumenti urbanistici), che non comportino modifiche alle parti strutturali e pregiudizio alla statica degli edifici le modifiche interne in fabbricati adibiti ad attività produttive le modifiche di destinazione d uso senza opere che non comportino aumento del carico urbanistico.
9 Art 9 Titoli abilitativi I titoli abilitativi sono: Scia e permesso di costruire. Nel caso in cui per la formazione del titolo abilitativo e per l inizio l dei lavori siano necessari atti o pareri di organi o verifiche preventive, questi sono sostituiti da asseverazioni dei tecnici competenti ad esclusione di: - atti inerenti vincoli; - atti rilasciati ad amministrazioni preposte a difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia, finanze, reti di acquisizione del gettito (anche derivante dal gioco); g - atti previsti dalla normativa sismica; -atti imposti dalla normativa comunitaria. (comma 5) Art 11 Requisiti delle opere edilizie Prevede incentivazioni per opere per miglioramento del rendimento energetico
10 Art 12 Atti regionali di coordinamento tecnico Recepimento Comuni entro 180 gg. dall emanazione, decorsi i quali diventano comunque cogenti Gli atti di coordinamento definiscono: - modulistica unica regionale; - documentazione da allegare; - elenco dei progetti complessi che comportano raddoppio dei tempi i istruttori; - modalità di definizione del campione delle pratiche edilizie da controllare a fine lavori; - classificazione uniforme delle destinazioni d uso; - criteri per applicazione omogenea classificazione degli interventi nti edilizi. - Individuazione norme tecniche (art. 50) - Carta unica del territorio e dei vincoli (art. 51)
11 Art 13 Interventi soggetti a SCIA Definiti in modalità residuale: interventi non soggetti a permesso e non riconducibili ad attività edilizia libera, tra cui: gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne e gli interventi volti all eliminazione delle barriere architettoniche che non rientrano nell attività edilizia libera gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento amento conservativo; gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell Allegato il mutamento di destinazione d uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; l installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; le varianti in corso d opera di cui all articolo 22; le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta; gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell Allegato.
12 Art 14 Disciplina della SCIA Le autorizzazioni e atti di consenso non asseverabili sono allegati ati alla SCIA oppure l interessato può chiedere preventivamente al SUE di acquisirli isirli. Entro 5 gg lavorativi il Sue deve verificare la completezza della documentazione e delle dichiarazioni e trasmettere all interessato to e al progettista la comunicazione di corretto deposito o di inefficacia. ia. La Scia è efficace a seguito della comunicazione di corretto deposito o dalla decorrenza dei 5 gg. dalla sua presentazione Entro 30 gg dall efficacia il SUE verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti (il Comune può definire modalità di controllo a campione). Il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed integrazioni. Se rileva motivi di contrasto preclusivi all intervento il SUE vieta v la prosecuzione dei lavori ed ordina il ripristino stato Se rileva motivi di contrasto che possono essere superati con una a modifica conformativa il SUE ordina agli interessati di predisporre una variazione progettuale entro max 60 gg. Indicazioni: la completezza della Scia sarà verificata in sede di accettazione. Nella ricevuta sarà prevista informativa che decorsi 5 gg senza ricezione di comunicazione di inefficacia la SCIA si intende efficace.
13 Art 15 SCIA con inizio dei lavori differito L interessato può dichiarare che l inizio lavori decorrerà solo a conclusione del procedimento di controllo o in data successiva (comunque entro un anno) L interessato può chiedere al SUE di acquisire gli atti di consenso nso preliminari. In tal caso l efficacia della Scia decorre dalla data di acquisizione di tali atti. Art 16 Validità della SCIA I lavori devono avviarsi entro 1 anno dall efficacia della Scia e concludersi entro 3 anni.
14 Art 17 Interventi soggetti a permesso di costruire Interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA art. 13 lett. m (gli strumenti urbanistici possono individuare interventi di NC con precise disposizioni sui contenuti planivolumetrici,, formali, tipologici e costruttivi, per i quali l interessato in alternativa al permesso di costruire può presentare la SCIA) Interventi di ripristino tipologico Interventi di ristrutturazione urbanistica
15 Art 18 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire L incompletezza della documentazione essenziale comporta l improcedibilità della domanda che viene comunicata entro 10 gg Entro 60 gg. il responsabile del procedimento acquisisce i pareri e atti di consenso e il parere della CQAP (se non perviene entro i termini ne prescinde) e formula proposta di provvedimento e relazione. Entro 60 gg se necessitano chiarimenti o modeste modifiche convoca interessato e nel verbale definisce tempi e modalità di modifica (sospensione dei termini). Se entro i 60 gg non sono pervenuti i pareri e autorizzazioni convoca conferenza di servizi (in tal caso la determinazione Cds costituisce titolo per la realizzazione dell intervento). Se non c è CdS il dirigente adotta il provvedimento entro 15 gg da proposta. Decorsi i termini la domanda si intende accolta: : su istanza il SUE rilascia attestazione di avvenuta formazione per decorrenza dei termini. Il termine di 60 gg è raddoppiato nei casi particolarmente complessi definiti da atto di coordinamento regionale. Il termine è raddoppiato per i Comuni con più di 100 mila ab. fino ad adozione atto di coordinamento regionaler
16 Art 19 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire Il termine di inizio e fine lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata dell interessato (con asseverazione del tecnico su conformità nel l caso di varianti.). Criticità: La norma non definisce il numero max di proroghe e il termine finale. Si ritiene coerente (anche in relazione all art. 55) un atto di consiglio comunale che definisca il periodo max di prorogabilità ed il numero max di proroghe.
17 Art 22 Varianti in corso d opera Sono soggette a Scia, ad eccezione delle seguenti casistiche che richiedono un nuovo titolo abilitativo: modifica tipologia intervento edilizio progetto totalmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale iziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La SCIA può essere presentata anche dopo esecuzione delle opere, contestualmente alla fine lavori. Le varianti possono essere attuate solo dopo aver acquisito autorizzazioni prescritte dalle norme antisismiche, sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ico ed archeologico e dalle altre normative settoriali.
18 Art 23 Certificato di conformità edilizia o agibilità L interessato trasmette al SUE la comunicazione di fine lavori con c domanda di agibilità. La completa presentazione consente l utilizzo immediato dell immobile, fatto salvo obbligo di conformare a prescrizioni SUE in sede di rilascio io certificato agibilità. Ai fini del rilascio certificato agibilità sono soggetti a controllo ollo sistemico: - interventi di nuova costruzione - ristrutturazione urbanistica - ristrutturazione edilizia - interventi con varianti art. 14 bis LR 23/2004 L amministrazione può definire modalità di controllo a campione cmq non inferiore al 25%. Le restanti agibilità sono soggette a controllo a campione per il 25% con criteri definiti in atto di coordinamento. Il SUE entro 10 gg. dalla presentazione comunica che le opere sono soggette a controllo.
19 ( segue) Art 23 Certificato di conformità edilizia Se la domanda è incompleta entro 30 gg il SUE chiede integrazioni (interruzione dei termini) Il certificato è rilasciato entro 90 gg (silenzio-assenso). Entro tale termine il resp.. procedimento controlla: - che le eventuali varianti siano conformi - che l opera corrisponda al titolo edilizio come eventualmente integrato i da Scia di fine lavori - la sussistenza condizioni di sicurezza, igiene etc.. - la correttezza della classificazione catastale Se mancano condizioni di sicurezza igiene etc. il SUE ordina la conformazione.
20 Art 25 Agibilità parziale Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale p può essere richiesto: a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione,, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi,, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti enti relative all intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; b) per singole unità immobiliari,, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all intero edificio di cui fanno parte. In tali casi la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie interessate di cui sopra. Si applica il procedimento di cui all art. 23
21 Art 55 Misure per favorire la ripresa economica I termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, della la SCIA (e delle DIA) come indicati nei titoli edilizi rilasciati entro la data di pubblicazione della legge sono prorogati di 2 anni. Indicazioni: la proroga vige ope legis e non richiede comunicazioni da parte dell interessato ne autorizzazioni da parte del Comune. La norma nulla dice sul pagamento degli oneri connessi alle comunicazioni di inizio e fine lavori. Fatta salva diversa indicazione regionale o statale, si ritiene che il pagamento sia dovuto all atto della comunicazione di inizio e fine lavori, presentati entro i termini della proroga.
22 Art 59 Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore della legge (28 settembre 2013) sono abrogati: I titoli I, II, III, IV, V, VI e VII LR 31/2002 La lettera h bis) 1 comma art. 19 LR n. 19/1982 (norme per l esercizio delle funzioni in materia di ingiene e sanità pubblica) Le deliberazioni di GR: n. 593/1995 regolamento edilizio tipo n. 268/2000 requisiti cogenti n. 21/2001 requisiti volontari I requisiti cogenti vengono sostituiti da asseverazioni analitiche alle norme tecniche sovraordinate che saranno individuate con atto di coordinamento tecnico regionale (art. 18 bis. comma 4 LR 20/2000 introdotto da art. 50 LR 15/2013) Alcune indicazioni per il periodo di transizione.
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