Proposta di Legge RIFORMA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

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1 Proposta di Legge RIFORMA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Disciplina dell ordinamento della professione di avvocato) 1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria. 2. L ordinamento forense, nell interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti. 3. All attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, che devono essere emanati dal Ministero della Giustizia o dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), secondo le rispettive competenze. 4. Il Ministro della Giustizia può annullare i regolamento emanati dal CNF per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati. Art. 2. (Funzioni dell avvocato) 1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali. 2. Nell esercizio delle sue funzioni, l avvocato è soggetto soltanto alla legge. 3. Sono funzioni esclusive dell avvocato: la rappresentanza, l assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di

2 mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione. 4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili. 5. È riservata, inoltre, agli avvocati l attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto. Art.3 (Doveri e deontologia) 1. La professione forense, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, nel rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza. 2. Il codice deontologico, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, è redatto ed aggiornato periodicamente dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali e le associazioni forensi riconosciute. Esso è finalizzato a tutelare l interesse pubblico al corretto esercizio della professione, ed in particolare a: a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell utente e il suo affidamento; b) garantire il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un adeguata informazione sulle competenze dell avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse; c) garantire la credibilità della professione; d) garantire la concorrenza; e) individuare gli illeciti disciplinari connessi all inadempimento dell obbligo di formazione permanente di cui all art.11, alla violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all art. 10, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionale. 3. L avvocato è responsabile, verso il cliente, dei danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta, ai sensi del codice civile. Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati) 1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. Alle società si applicano le

3 norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni si applicano l articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme relative alla società semplice, in quanto compatibili. 2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all albo. Solo gli iscritti nell albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell articolo Ciascun socio o associato è, ad ogni effetto, solidalmente ed illimitatamente obbligato con la società o l associazione verso i clienti. L associazione o società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l avvocato responsabile. 4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all albo forense nel cui circondario hanno sede. 5. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. 6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione. 7. L attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante. 8. Il socio o l associato è escluso se cancellato dall albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo con sospensione non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall articolo 2286 del codice civile. 9. Le norme che disciplinano l impresa commerciale non si applicano all avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati. 10. L avvocato o l associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli articoli da 2549 a 2553 del codice civile con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni: a) l avvocato, l associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;

4 b) l avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell articolo 2 della presente legge; c) l associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se, entro questo termine, l affare non è stato portato a conclusione, l associazione può essere prorogata per non più di cinque anni col consenso di tutti gli associanti e associati; nell associazione o società tra professionisti, la proroga deve essere approvata all unanimità; d) deve essere espressamente riconosciuta dagli associanti e dagli altri associati all avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche, con la esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l associante vieti la contemporanea attività professionale dell associato; e) l avvocato o l associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l associazione in partecipazione; f) l avvocato o l associazione o la società tra professionisti devono stipulare una assicurazione autonoma rispetto a quella per l attività di carattere ordinario. Art. 5 (Segreto e discrezione professionali) 1. L avvocato è tenuto alla discrezione e al segreto professionale nell interesse del cliente. 2. L avvocato è inoltre tenuto all osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera. 3. L avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti. Art. 6. (Esercizio della professione) 1. L avvocato è iscritto nell albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale, ovvero la sede legale in caso di società o studio associato. 2. Ogni variazione del domicilio professionale è immediatamente comunicata al Consiglio dell ordine di appartenenza.

5 3. Gli avvocati esercitano l attività di consulenza e rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali; il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale. Art. 7. (Impegno solenne) 1. Per potere esercitare la professione l avvocato assume dinanzi al Consiglio dell ordine in pubblica seduta l impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato». Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici) 1. L uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi. 2. L uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari. 3. Nello svolgimento dell attività professionale l avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l abilitazione all esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. 4. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni. 5. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 9, nei rami del diritto individuati con apposito regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, su proposta congiunta del C.N.F. e delle Associazioni Forensi riconosciute. 6. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell Ordine. 7. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione. 8. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale. 9. E vietato l uso del termine specialista o specializzato da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nell articolo 9 o nell art.17, comma 6.

6 10. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere affidati con preferenza ad avvocati muniti del titolo di specialista nel settore proprio dell incarico, ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei. 11. Il possesso del titolo di specialista o di titolo universitario non esonera dagli obblighi relativi alla formazione continua permanente di cui al successivo articolo 11. Art. 9 (Conseguimento del titolo di specialista) 1. Salvo quanto previsto dall art. 17 comma 6, l iscrizione negli elenchi degli avvocati specialisti è subordinata alla frequenza di una Scuola di Alta Formazione, organizzata su base regionale od interregionale dal C.N.F. o dalle Associazioni Forensi riconosciute dal Ministero della Giustizia, ed al superamento del relativo esame finale. 2. Possono ottenere il riconoscimento previa registrazione presso il Ministero della Giustizia le associazioni di avvocati iscritti all albo, prive di finalità di lucro e aventi lo scopo di tutelare la figura professionale e di favorire la preparazione e la competenza degli iscritti, se siano costituite da almeno quattro anni; abbiano ampia diffusione sull intero territorio nazionale, con la presenza organizzata in almeno dieci regioni; siano dotate di statuti e regolamento associativi che garantiscano la rappresentatività elettiva delle cariche interne, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell attività dei relativi organi, la dialettica democratica fra gli associati, l osservanza dei principi deontologici; abbiano una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata a garantire la formazione specialistica di base e continua, ed in particolare adeguata a istituire e comunque gestire Scuole di Alta Formazione su base regionale od interregionale, dotate di piena autonomia gestionale e finanziaria e concernenti la materia oggetto di specializzazione. 3. Alle Scuole di Alta Formazione potranno essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili, soltanto gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano maturato un anzianità di iscrizione all Albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni e che nello stesso periodo di tempo non abbiano riportato sanzioni disciplinari. 4. La Scuola di Alta Formazione non potrà avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All esito della frequenza, l avvocato dovrà sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per l iscrizione negli elenchi. La commissione esaminatrice sarà composta da avvocati, scelti dal C.N.F. o dalla Associazione Forense organizzatrice. 5. Il mantenimento del titolo di Specialista è subordinato alla frequenza di un programma di formazione continua specialistico organizzato annualmente dalle Associazioni Forensi

7 riconosciute o dal C.N.F., conformemente al regolamento per l attività forense specialistica di cui al successivo art.11, ed alla prova dell effettività dell esercizio continuativo della professione nel settore prescelto. Art. 10 (Informazioni sull esercizio della professione e certificazione di qualità)) 1. Fatto salvo quanto previsto dall art.8, è consentito all avvocato, italiano o straniero abilitato all esercizio della professione in Italia, fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione, purchè in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. 2. Quando l avvocato italiano svolge attività professionale all estero, forme e contenuto dell informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali. 3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società ed organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF. 4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o organismi non compresi nell elenco di cui al comma Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le associazioni forensi riconosciute, emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della certificazione di qualità. 6. Il possesso della certificazione, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al Consiglio dell ordine di appartenenza. Art. 11. (Formazione permanente) 1. L avvocato ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità ai regolamenti che il CNF approva separatamente per l attività forense specialistica e non specialistica, sentiti gli Ordini territoriali e le Associazioni Forensi riconosciute. L aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione. 2. L aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento. 3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l aggiornamento e l adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.

8 4. Le regioni, nell ambito delle potestà ad esse attribuite dall articolo 117 della Costituzione, disciplinano l attribuzione di fondi per l organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento. Art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. 2. Al momento della assunzione dell incarico, se richiesto, l avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale. 3. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità. 4. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell ordine. 5. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 6. Gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire. Art. 13 (Tariffe professionali) 1. Per ogni incarico professionale, l avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. Sono fatte salve le norme per le difese d ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF. 3. È data la massima pubblicità alle tariffe e l avvocato, se richiesto, ne dà notizia all atto dell incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la

9 determinazione del compenso, con la individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. 4. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali. 5. Gli onorari minimi sono vincolanti: a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente; b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato in relazione alle difese d ufficio ed al patrocinio dei non abbienti; 6. Le tariffe minime giudiziali non sono derogabili tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 7. Per le altre prestazioni, previo accordo tra avvocato e cliente, è consentita la deroga ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta. 7. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 6. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa. 8. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle di cui al comma 7, sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia. 9. È redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo: a) in deroga ai minimi di tariffa; b) con previsione di compensi percentuali; c) con previsione di un premio per l avvocato in caso di esito positivo della controversia. 10. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgano l interesse personale dell avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

10 Art. 14. (Mandato professionale e procura) 1. Salvo quanto stabilito per le difese d ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l accettazione. L avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente. 2. Il cliente è libero nella scelta dell avvocato, nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza. 3. L esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente. Art. 15. (Sostituzioni e collaboratori) 1. L avvocato può farsi sostituire in giudizio da altro avvocato o da un praticante abilitato, ma resta personalmente responsabile verso i clienti. 2. L esistenza o la validità della delega in sostituzione può essere contestata solo dal delegante. 3. L avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso la cancelleria di ciascun ufficio. 4. L avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l attività svolta, commisurato all effettivo apporto dato nella esecuzione della prestazione. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. L avvocato stipula l assicurazione prescritta dall articolo 11 anche a favore di collaboratori con rapporto continuativo, esclusi quelli con incarichi di domiciliazione o procuratori, praticanti e dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa. 5. L avvocato o l associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell avvocato, quali indicate nell articolo 2. L avvocato o l associazione o la società tra professionisti rispondono del fatto degli ausiliari ai sensi dell articolo 1218 del codice civile. Titolo II ALBI, ELENCHI E REGISTRI

11 Art. 16 (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun Consiglio dell ordine sono istituiti: a) l albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) l elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici di cui all articolo 21; c) l elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; d) l elenco degli avvocati sospesi dall esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell esercizio continuativo della professione. e) il registro dei praticanti; f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio; g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario; h) l elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato a norma del precedente art.8; l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento. 2. La tenuta e l aggiornamento dell albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 3. L albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense. Art. 17 (Iscrizione) 1. Costituiscono requisiti per l iscrizione all albo: a) avere superato l esame di abilitazione da non oltre cinque anni; b) avere il domicilio professionale nel luogo ove si esercita prevalentemente la professione;

12 c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile; d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all articolo 18; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto. 2. Coloro che abbiano superato l esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l iscrizione all albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore. 3. È consentita l iscrizione ad un solo albo circondariale. 4. L avvocato che abbia superato l esame di abilitazione e non si sia iscritto all albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF. 5. Per l iscrizione ad un elenco degli avvocati specialisti la domanda di iscrizione con la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all art.9 è presentata al Consiglio dell Ordine degli Avvocati territorialmente competente il quale delibera entro trenta giorni dalla data di ricevimento. 6. Gli avvocati che godono di anzianità di iscrizione all albo professionale pari ad almeno sei anni al momento dell entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio dell Ordine, non oltre il termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente Legge, l iscrizione ad un elenco degli avvocati specialisti, a condizione che non abbiano riportato le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione nei sei anni precedenti. Il richiedente dovrà presentare al consiglio dell ordine la documentazione attestante lo svolgimento, negli ultimi tre anni, in maniera continuativa e prevalente, dell attività forense nel settore di specializzazione oggetto della richiesta; a tal fine non si tiene conto dell attività forense esercitata in forza di nomine d ufficio. L iscrizione è deliberata dal consiglio dell ordine con atto motivato e previo parere positivo di almeno una Associazioni Forense riconosciuta, se esistente. L avvocato iscritto ad un elenco di avvocati specialisti a norma del presente comma può iscriversi ad altro elenco di avvocati specialisti solo previo conseguimento del titolo di specialista nei modi indicati dai precedenti articoli 8 e Una volta deliberata l iscrizione ad un elenco degli avvocati specialisti il Consiglio dell Ordine procede alla iscrizione dell avvocato nel relativo elenco ed alla annotazione sull albo

13 degli Avvocati del titolo Specialista in con l indicazione del settore di specializzazione in relazione al quale è stato conseguito il titolo. 8. Gli iscritti in albi, elenchi e registri comunicano al Consiglio dell ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. 9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell ordine: a) a richiesta dell interessato; b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell esercizio continuativo della professione ai sensi dell articolo 20 ovvero, per quanto riguarda gli elenchi degli avvocati specialisti, quando viene accertata la mancanza del requisito dell esercizio continuativo della professione ai sensi dell art.9, comma 5; d) in caso di radiazione. Art. 18 (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile con: a) qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario ed artistico-culturale; è consentita l iscrizione nell elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili; b) l esercizio di qualunque attività di impresa, svolta in nome proprio o altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, salvo nelle funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa; c) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali; d) qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio sul bilancio dello Stato e degli organi costituzionali, delle regioni, delle province e dei comuni ed, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, fatta eccezione per i professori di università e di altri istituti secondari superiori. Art. 19 (Sospensione dall esercizio professionale)

14 1. È sospeso dall esercizio professionale durante il periodo della carica l avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Ministro o viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti. 2. L iscrizione all albo può essere sospesa a richiesta dell avvocato che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell avvocato. La reiscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell ordine delibera la cancellazione. 3. Durante la sospensione l avvocato non può svolgere alcuna attività professionale. 4. Della sospensione è fatta annotazione nell albo. Art. 20 (Permanenza dell iscrizione all albo) 1. La permanenza dell iscrizione all albo è subordinata all esercizio della professione in modo continuativo ed efficace. 2. La prova dell esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense, prendendosi in considerazione la media dei redditi dichiarati nell ultimo triennio. 3. Mediante regolamento adottato ai sensi dell articolo 1, comma 3, potranno essere previste forme alternative di prova dell esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio. 4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto: a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all albo; b) dopo il settantesimo anno di età; c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori nei due anni successivi; d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi. 5. Per consentire la verifica dell effettività e continuità dell esercizio professionale, la Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l inoltro della comunicazione annuale, invia agli ordini circondariali, per ciascun iscritto all albo, attestazione relativa al raggiungimento del reddito minimo necessario per l iscrizione alla cassa. Il Consiglio

15 dell ordine, nel caso di mancato raggiungimento del reddito minimo, compie le verifiche necessarie mediante richiesta di informazioni all interessato. 6. Nel caso in cui l iscritto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, non fornisca i chiarimenti di cui al comma 5, il Consiglio dell ordine provvede alla sospensione dall esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare. 7. La mancanza della continuità dell esercizio professionale comporta la cancellazione dall albo, previa audizione dell interessato. 8. In caso di cancellazione, è ammessa la reiscrizione all albo; tuttavia, se la domanda è presentata oltre tre anni dopo la cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell articolo 1, comma 3. Art. 21 (Albi speciali per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) Presso il Consiglio Nazionale Forense sono istituiti e conservati gli albi speciali per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. Davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili, e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili. Davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali ed al Tribunale Supremo Militare il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali. Davanti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato". Art. 22 (Modalità di accesso agli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) Gli avvocati che aspirano all'iscrizione in uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori devono farne domanda al Consiglio Nazionale Forense, allegando attestato che certifichi il superamento del relativo esame o dei relativi esami. Gli esami per l'iscrizione in uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori si svolgono ogni anno in Roma presso il Ministero della Giustizia, hanno carattere teoricopratico e le relative prove sono scritte.

16 Le prove consistono nella compilazione di un ricorso per Cassazione, avente ad oggetto la singola materia relativa al corrispondente albo speciale nel quale si richiede l'iscrizione. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei predetti ricorsi. Gli esami per l'iscrizione in uno o più albi speciali sono indetti con decreto del Ministro della Giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente Legge siano iscritti all albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori manterranno la predetta iscrizione. Essi dovranno, nel termine di sei mesi, indicare al C.N.F. l albo, fra quelli indicati nel precedente art.21, in relazione al quale intendono mantenere l iscrizione. Art. 23 (Commissioni esaminatrici) Le commissioni esaminatrici per i singoli albi speciali sono nominate dal Ministro della Giustizia con lo stesso decreto con cui sono indetti gli esami o con altro successivo e sono rispettivamente composte: a) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili da un Presidente di sezione civile della Corte di Cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione civile della Corte di Cassazione e da due avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni civili, da almeno cinque anni. b) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da un Presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione penale della Corte di Cassazione e da due avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da almeno cinque anni. c) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere presso il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti in sede giurisdizionale e da due avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato da almeno cinque anni.

17 Art. 24 (Soggetti legittimati a partecipare agli esami) Agli esami possono partecipare gli avvocati che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione forense dinnanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro della Giustizia, specificando la prova o le prove che intendono sostenere al fine della iscrizione ad uno o più albi speciali. La domanda deve essere corredata dalle attestazioni relative ai requisiti indicati nel primo comma di questo articolo, nonché della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della legge 28 maggio 1936, n Art. 25 (Avvocati degli enti pubblici) 1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell ente, sono iscritti nell elenco speciale annesso all albo, di cui all articolo 15, comma 1, lettera b). 2. L iscrizione nell elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l autonomia e l indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell avvocato. 3. Per l iscrizione nell elenco gli interessati presentano la deliberazione dell ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell ente stesso e l appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. 4. Gli avvocati iscritti nell elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell ordine. Titolo III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I GLI ORDINI CIRCONDARIALI

18 Art. 26 (Ordini forensi) 1. Presso ciascun Tribunale è costituito l ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario. 2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini. 3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e del codice deontologico di cui all articolo Gli ordini hanno prevalente finalità di tutela dell utenza e degli interessi pubblici connessi all esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia. 5. Agli ordini non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, l articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20. Art. 27. (Ordine circondariale forense) 1. Fanno parte dell ordine circondariale gli avvocati iscritti all albo e agli elenchi di cui all articolo Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti adottati ai sensi dell articolo 1, comma 3. Art. 28 (Organi dell ordine circondariale) 1. Sono organi dell ordine circondariale: a) l assemblea degli iscritti; b)il Consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l ordine circondariale.

19 Art. 29 (Assemblee) 1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 2. L avviso di convocazione, contenente l indicazione dell ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento adottato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l assemblea. 3. L assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l anno per l approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell articolo 32, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell intero Consiglio, l assemblea si svolge entro tre mesi dall evento che impone il rinnovo. 4. L assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie. 5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti. Art. 30 (Consiglio dell ordine) 1. Il Consiglio dell ordine ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri qualora l ordine conti fino a millecinquecento iscritti; f) da ventuno membri, qualora l ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l ordine conti oltre cinquemila iscritti.

20 2. Per l elezione dei consiglieri, sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione. 3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi il giorno antecedente l inizio delle operazioni elettorali. 4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse. 5. Sono eleggibili coloro che abbiano un anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell avvertimento. 6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere eletti consecutivamente non più di due volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio, se l incarico è durato meno di un anno e mezzo. 7. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell evento. 8. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, ma cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. La elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza. 9. L intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il Consiglio viene sciolto o decade, si procede immediatamente alla elezione in sostituzione nei termini indicati nell articolo 31, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto. 11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è

21 eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all albo, e segretario o tesoriere il più giovane. 12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense e con incarichi in associazioni forensi, secondo le deliberazioni dell assemblea generale ai sensi dell articolo 42, comma 2. Si applica il disposto dell articolo 41, comma Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Art. 31 (Compiti e prerogative del Consiglio dell ordine) 1. Il Consiglio dell ordine: a) compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolga gli interessi dell avvocatura; b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri di cui all articolo 16; c) approva i regolamenti; d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica; e) esegue il controllo della continuità dell esercizio professionale; f) tutela l indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; g) svolge i compiti indicati nell articolo 11 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni ed assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa; h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del

22 Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l apposizione della prescritta formula; l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta, nei casi previsti per Legge; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie; o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali; p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti. 2. La gestione finanziaria e l amministrazione dei beni dell ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, che devono garantire l economicità della gestione. 3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l anno di competenza. 5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo di oltre sei mesi, gli inadempienti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall esercizio professionale fino a quando non sia stato provveduto al pagamento. Art. 32 (Collegio dei revisori)

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