CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO INDICE
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- Ferdinando Mauro Esposito
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2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO INDICE PARTE GENERALE Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto pag. 1 PARTE I Biennio economico Art. 2 Incrementi tabellare pag. 1 Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno pag. 1 Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali pag. 1 Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica pag. 2 PARTE II Finanziamenti Art. 6 Risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa pag. 2 Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente destinatari del passaggio dalla posizione D e Ds pag. 2 PARTE III - Norme generali e finali Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi pag. 3 Art. 9 Norma finale pag. 3 ALLEGATI Tabelle Dichiarazioni congiunte
3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA PARTE ECONOMICA BIENNIO Parte generale Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. Parte I Biennio economico Art. 2 Incrementi tabellari 1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto. 2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell indennità di vacanza contrattuale prevista dall art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno 1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1 gennaio Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29. Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali 1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a
4 decorrere dal 1 gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell art. 30 del CCNL 19 aprile Dal 1 gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell art. 30 del CCNL 19 aprile Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell art. 30 del CCNL 19 aprile Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica. 1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica, di cui all art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2004, dal 1 febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A. Parte II Finanziamenti Art. 6 Risorse per la contrattazione integrativa 1. Con decorrenza dal a valere per l anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 ( 134,29 in ragione d anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttività. 2. Dal 1 gennaio 2004, è altresì confermato l art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds. 1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1 settembre 2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL , è mantenuta anche l indennità professionale specifica di 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL. 2. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad 340,86, è rideterminata in 433,82. Detta
5 indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica. 3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL Parte III Norme generali e finali Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull indennità premio di servizio, sull indennità dell art. 15, comma 7, del CCNL del 19 aprile 2004, sull equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell indennità premio di servizio, dell indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall art del Cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate. 4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell art. 35 del CCNL del 19 aprile Art. 9 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
6 TABELLA A Incrementi mensili con sviluppo per fasce Valori in Euro Posizione economica dal dal dal DS6 55,25 71,46 5,93 DS5 53,06 68,63 5,70 DS4 51,46 66,57 5,52 DS3 49,93 64,59 5,36 DS2 48,08 62,20 5,16 DS1 46,29 59,88 4,97 DS 44,54 57,62 4,78 D6 50,10 64,81 5,38 D5 48,35 62,55 5,19 D4 46,94 60,73 5,04 D3 45,56 58,94 4,89 D2 44,19 57,17 4,74 D1 42,81 55,39 4,60 D 41,30 53,43 4,43 C5 46,12 59,66 4,95 C4 43,99 56,91 4,72 C3 41,96 54,29 4,51 C2 40,58 52,51 4,36 C1 39,21 50,74 4,21 C 38,03 49,21 4,08 BS5 39,76 51,45 4,27 BS4 38,48 49,79 4,13 BS3 37,25 48,19 4,00 BS2 36,50 47,23 3,92 BS1 35,45 45,87 3,81 BS 34,38 44,48 3,69 B5 37,26 48,21 4,00 B4 36,50 47,22 3,92 B3 35,75 46,26 3,84 B2 35,13 45,45 3,77 B1 34,13 44,17 3,67 B 33,18 42,93 3,56 A5 34,01 44,02 3,65 A4 33,44 43,27 3,59 A3 32,87 42,54 3,53 A2 32,38 41,90 3,48 A1 31,55 40,83 3,39 A 30,70 39,73 3,30
7 TABELLA B Tabellari annui e sviluppo per fasce Valori in Euro per 12 mensilità Posizione economica Tabellare al dal dal dal DS , , , ,10 DS , , , ,06 DS , , , ,21 DS , , , ,10 DS , , , ,23 DS , , , ,04 DS , , , ,90 D , , , ,74 D , , , ,31 D , , , ,48 D , , , ,11 D , , , ,04 D , , , ,67 D , , , ,52 C , , , ,70 C , , , ,25 C , , , ,44 C , , , ,07 C , , , ,00 C , , , ,42 BS , , , ,56 BS , , , ,97 BS , , , ,30 BS , , , ,30 BS , , , ,94 BS , , , ,76 B , , , ,91 B , , , ,67 B , , , ,95 B , , , ,68 B , , , ,66 B , , , ,67 A , , , ,92 A , , , ,93 A , , , ,66 A , , , ,43 A , , , ,19 A , , , ,33
8 TABELLA C VALORI ANNUI LORDI DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA' PROFILO Valore annuo lordo indennità 1) addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausilario specializzato --- 2) ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) 278,89 3) operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto --- 4) operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario --- 5) operatore tecnico coordinatore 483,40 6) massofisioterapista - massaggiatore 516,46 7) puericultrice 640,41 8) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 764,36 9) massofisioterapista - massaggiatore esperto 516,46 10) puericultrice esperta 640,41 11) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto 764,36 12) assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico ) operatore tecnico specializzato esperto (1) ) collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale 15) collaboratore professionale sanitario: a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica 433,82 b) tecnico sanitario di radiologia medica 1.239,50 c) collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) - collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnicoprofessionale esperto collaboratore professionale assistente sociale esperto 16) collaboratore professionale sanitario esperto: a) ex operatore professionale dirigente, infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica; ,82 b) tecnico sanitario di radiologia medica 1.239,50 (1) Fatto salvo quanto previsto all art. 18, comma 6 del CCNL N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL , ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Contratto.
9 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL , relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell ambito del quadriennio normativo DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all art. 40 del CCNL saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo , I biennio economico DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn del CCNL
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