LE INDAGINI FINANZIARIE E L ANAGRAFE RAPPORTI/OPERAZIONI

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1 3 modulo LE INDAGINI FINANZIARIE E L ANAGRAFE RAPPORTI/OPERAZIONI a cura del Dott. Giovanni Barbato

2 I NUOVI ACCERTAMENTI BANCARI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2005 Il riferimento normativo (legge 311/2004) è costituito dai commi 402, 403, 404 che apportano delle modifiche ai due articoli principe in materia di poteri istruttori: art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72. La novella legislativa cerca di soddisfare alcune carenze del passato in materia di accertamenti bancari, scegliendo, come strategia di base, quella di aumentare i poteri affidati agli organismi di controllo. Il legislatore è intervenuto sotto tre punti di vista: contenutistico; procedurale; accertativo.

3 MODIFICHE CONTENUTISTICHE Finanziaria 2005 Duplice ampliamento contenutistico delle regolein materia di accertamenti bancari Ampliamento delle categorie di operatori cui è possibile indirizzare la richiesta di dati e notizie Ampliamento delle tipologie di richieste, molto più variegate rispetto al passato

4 La Finanziaria 2005 amplia notevolmente le tipologie di soggetti a cui le richieste possono essere indirizzate: non solo banche e Poste italiane, ma anche: intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio, società fiduciarie.

5 LE RICHIESTE AVANZATE ALLE SOCIETÀ FIDUCIARIE L art. 32, comma 1, n. 7) d.p.r. 600/73, come modificato dalla Finanziaria 2005, prevede che l Amministrazione Finanziaria possa richiedere alle società fiduciarie: dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti; di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese. Tale richiesta deve riguardare beni inequivocamente individuati e contenere la specificazione dei periodi temporali di interesse. La specifica normativa sopra indicata è espressamente riferita sia alle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966/1939 che a quelle iscritte nella sezione speciale dell albo di cui all art. 20 del d.lgs. n. 58/98 (T.U.I.F.) e quindi sia alle fiduciarie statiche (di mera custodia e amministrazione) che alle fiduciarie dinamiche (di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari).

6 Alle società fiduciarie può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.

7 Con riferimento al contenuto delle informazioni viene finalmente superato il limite derivante dalla nozione di conti intrattenuti : gli organismi di controllo possono chiedere, previa autorizzazione delle autorità competenti, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con il loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. La nuova formulazione normativa è, a chiare lettere, onnicomprensiva: potranno essere richiesti dati in merito a tutte le operazioni dirette e indirette realizzate ad uno sportello bancario, le operazioni di investimento realizzate attraverso fiduciarie o organismi di investimento e risparmio, le operazioni sulle cassette di sicurezza.

8 LA TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI ACQUISIBILI Dal 1 gennaio 2005 e con efficacia anche per i periodi di imposta precedenti possono essere acquisiti dati relativi a : - Rapporti : attività di carattere continuativo con riferimento ad un lasso temporale congruo (compresi i servizi) che instaura un complesso di scambio con un contribuente; - Operazioni : mancanza del complesso di scambio ed anche con manifestazione singola: 1) di natura finanziaria; 2) relative a mezzi di pagamento; 3) relative a servizi accessori

9 Con provvedimento nr del il Direttore dell Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative sui nuovi accertamenti finanziari. In particolare rilevano l individuazione dettagliata sia delle operazioni soggette a segnalazione, sia degli operatori finanziari obbligati.

10 Secondo la circolare n. 32/2006 sono ora acquisibili tutte le operazioni allo sportello quali : Richiesta di assegni circolari; Bonifico per cassa; Cambio assegni; Acquisto di valuta estera; Sottoscrizione e negoziazione di titoli e certificati di deposito Operazioni effettuate con delega per la richiesta di assegni circolari o bonifici per cassa

11 OPERAZIONI ESCLUSE DAL TRACCIAMENTO: Pagamento di pensioni, utenze, imposte, canoni e contributi assicurativi e previdenziali (si escludono perché sono informazioni già a disposizione dell AF); Operazioni indicate nell allegato 1 al provvedimento del 22 dicembre 2005 quali ad esempio : pagamento di ticket sanitari; biglietti sportivi e manifestazioni culturali

12 Tra i conti acquisibili rientrano quelli intestati, cointestati e comunque nella disponibilità del contribuente. A tale fine la circolare n. 32 /2006 chiarisce come : sono confermate le istruzioni contenute nella cir. 116/1996 in merito alla possibilità di acquisire i conti sui quali il contribuente può operare per effetto di un mandato; non è però più necessaria una doppia richiesta all intermediario e non è prevista una specifica autorizzazione. 12

13 MODIFICHE PROCEDURALI Finanziaria 2005 Duplice novità procedurale in materia di accertamenti bancari La via telematica diventa la via esclusiva per la richiesta di dati Cambiamento (riduzione) dei terminitemporali per l evasione della richiesta (30 giorni)

14 La Finanziaria 2005 è intervenuta sotto due profili: modalità di richiesta dati: la via telematica diventa la via esclusiva. E stato rinviato, a tal proposito, a un provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate con cui stabilire le disposizioni attuative. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 aprile 2006 ha fissato la decorrenza delle nuove disposizioni al 1 settembre 2006 (entro il 30 giugno andrà comunicato l indirizzo di posta elettronica certificata). riduzione dei termini temporali: le risposte devono pervenire entro un termine fissato dagli uffici che non potrà essere, comunque, inferiore a 30 giorni (prima erano 60) e che potrà essere prorogato su richiesta per un periodo di 20 giorni (prima era di 30).

15 Con circolare 16/03/2005 n. 10 e 32/E del 19/10/2006, l Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che le disposizioni introdotte con i commi 402, 403, 404 della legge n. 311 del ampliative dei poteri di indagine bancaria a disposizione del Fisco - in quanto aventi ad oggetto poteri istruttori, hanno natura procedimentale. Da tale natura deriva che, gli effetti da esse prodotte, si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo.

16 Fino al 1 gennaio 2006 il Fisco potrà chiedere tutte le informazioni contenute nell archivio unico informatico antiriciclaggio registrate nel 2005, vale a dire solo sulle operazioni fuori conto poste in essere per importi superiori a euro (in precedenza ,1 euro pari a 20 milioni di lire). Dal 1 gennaio 2006 gli intermediari finanziari dovranno rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per importo unitario inferiore a euro. Dal 1 settembre 2006 gli accertamenti on line saranno estesi a tutte le altre operazioni fuori conto.

17 L ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO PER LE INDAGINI FINANZIARIE Il nuovo sistema di collegamenti tra l Amministrazione finanziaria e gli operatori finanziari si basa essenzialmente su tre elementi: la posta elettronica certificata (P.E.C.); la firma digitale; un file informatico XML strutturato.

18 Ricevuta di consegna con firma digitale del gestore Mittente Documento informatico Gestore PEC mittente Gestore PEC destinatario Destinatario Ricevuta di attestazione con firma digitale del gestore

19 La ricevuta di avvenuta consegna è estremamente importante atteso che è quello il momento da cui decorrono i termini concessi al destinatario per le risposte alle richieste di indagini finanziarie così notificate.

20 MODALITÀ PROCEDURALI redazione della bozza di richiesta d indagine finanziaria a cura dei funzionari/militari interessati; approvazione della bozza di richiesta d indagine finanziaria da parte del responsabile dell Ufficio o Comando; invio della richiesta di autorizzazione al competente ente sovraordinato, competente per l autorizzazione; rilascio dell autorizzazione dell ente sovraordinato; trasmissione, a cura dell Ufficio/Reparto operante, della richiesta d indagine finanziaria, completa degli estremi dell autorizzazione, agli operatori finanziari selezionati, previa sottoscrizione da parte dell responsabile/ufficiale dotato di firma digitale; gestione delle risposte e monitoraggio delle richieste e delle risposte.

21 L INFORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI AL CONTRIBUENTE Il destinatario delle richieste di indagini finanziarie ha l onere di dare notizia immediata al soggetto interessato una volta ricevuta la richiesta da parte dell organo procedente.

22 L art.32, comma 1, nr.7 del DPR 600/1973 e l art.51, comma 2, nr.7 del DPR 633/1972 stabiliscono, infatti, che la richiesta delle indagini finanziarie deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata ovvero al responsabile della sede o dell ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato. La comunicazione sarà poi effettuata dai predetti intermediari al soggetto interessato, intendendo per quest ultimo solo il contribuente per cui è stata avanzata la specifica richiesta di indagini finanziarie. Di conseguenza, nessuna notizia deve essere data al soggetto che non intrattenga rapporti con l intermediario finanziario destinatario della richiesta, né ai terzi i cui dati possono emergere nella fase di risposta alla richiesta di indagini finanziarie.

23 Sulla base delle disposizioni vigenti e delle indicazioni fornite in merito dall Agenzia delle entrate (con circolare 32/E) e dall Abi (con circolare n.433/f/2006), il destinatario delle richieste di indagini finanziarie ha l obbligo di dare una tempestiva comunicazione al contribuente interessato una volta ricevuta la richiesta da parte dell organo procedente.

24 L Amministrazione finanziaria rimane estranea all obbligo ed alle modalità dell informazione operata dall intermediario, né può sostituirsi al medesimo nel caso di omissione dell informativa. L eventuale inadempimento dell obbligo non rappresenta né comporta un vizio di legittimità derivata dell atto di accertamento, a seguito del quale, anzi, diviene esercitatile nei confronti dell ufficio stesso il diritto di accesso, ora non più allegabile alla richiesta rivolta all intermediario.

25 Sulla portata di tale obbligo informativo la Corte Costituzionale con ordinanza 260/2000 ha, tra l altro, sostenuto che, quanto alla censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili.

26 SANZIONI PER GLI OPERATORI FINANZIARI (EX ART.10 D.LGS 471/1997) Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32,comma 1, n.7, del DPR 600/1973 e dell'articolo 51, comma 2, n.7 del DPR 633/1972 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto; ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero; o sono incompleti si applica la sanzione amministrativa da a Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i quindici giorni.

27 RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI Il comma 4 dell articolo 18 della legge prevede che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti rilevanti ai fini dell accertamento dell imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

28 VIOLAZIONI ALL OBBLIGO DI RISERVATEZZA Tutela penale: reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui all art. 326 del codice penale. Tutela amministrativa: l art. 18, comma 5, della legge n. 413/1991, stabilisce la sanzione amministrativa - da euro 516 a euro , da irrogare nei confronti di chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno ; Tutela interna: responsabilità disciplinare.

29 Non si applicano in campo tributario le disposizioni previste dal codice della privacy. L esclusione dei vincoli relativi alla tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali sussiste infatti ogni volta che si sia in presenza di una gestione di elementi compiuta in funzione degli interessi dell amministrazione fiscale in considerazione del rilevante interesse pubblico che vi è sotteso (art. 66 del D.lgs. n. 196 del 2003).

30 L AUTORIZZAZIONE dell organo sovraordinato all ufficio o comando procedente L art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633 del 1972 e l art. 32, comma 1, n.7), del DPR n. 600 del 1973 stabiliscono che gli Uffici e la Guardia di Finanza, nell adempimento dei loro compiti, possono richiedere richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, previa autorizzazione del direttore centrale dell accertamento dell Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale.

31 L AUTORIZZAZIONE dell organo sovraordinato all ufficio o comando procedente Gli organi competenti al rilascio dell autorizzazione devono valutare Requisiti di legittimità Requisiti di merito

32 CASISTICA contribuente che risulta evasore totale o paratotale; mancata istituzione delle scritture contabili o inattendibilità delle stesse; emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o commissione delle frodi carosello ; evidenziazione di una capacità contributiva in aperto e notevole contrasto con i redditi dichiarati, anche sulla base di rilevazioni concernenti il tipo e la natura dell impresa o dell attività professionale esercitata e la consistenza del patrimonio economico-finanziario del contribuente; contribuente che non sia congruo e coerente rispetto alle risultanze degli studi di settore; sussistenza delle condizioni contemplate dalla vigente normativa per l espletamento dell accertamento induttivo; accertamento di ripetute omissioni nella registrazione di operazioni attive; vi siano rilevanti elementi di evasione desunti da indagini penali o da controlli antiriciclaggio.

33 VIZI DELL AUTORIZZAZIONE Nella circolare 32/E viene precisato che l autorizzazione, qual atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell istruttoria, non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità in quanto non immediatamente né certamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione giuridica del contribuente interessato che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non subire alcun atto impositivo

34 Modifiche accertative Finanziaria 2005 Maggiore operatività delle presunzioni in materia di accertamenti bancari Gli addebitamenti (ingiustificati in sede di contraddittorio) sono considerati elementi positivi di reddito non dichiarati. Tale regola presuntiva viene estesa esplicitamente dalla Finanziaria 2005 anche ai professionisti (prima era valida solo per le imprese) 34

35 Non solo i versamentiaccrediti risultanti dai conti bancari, ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi ovvero compensi da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico Onere del contribuente dimostrare che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine 35

36 i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti o operazioni si presumono come ricavi ovvero compensi da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico Onere del contribuente dimostrare, semprechè non risulti dalle scritture contabili, l effettivo beneficiario 36

37 I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni 37

38 Costi occulti in caso di accertamento fondato sia sul metodo analitico (lettere a), b) e c) del citato primo comma) che su quello analitico-induttivo (successiva lettera d) ipotesi nella quale la ricostruzione del reddito d impresa trae comunque origine dalla contabilità, ma può essere supportata dall impiego di presunzioni che, tuttavia, devono rispettare rigorosamente i requisiti di gravità precisione e concordanza previsti dall art del codice civile, nessun margine si offre all ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa.

39 Diversa soluzione si raggiunge in relazione all accertamento induttivo od extra contabile ai sensi dell articolo 39, comma 2, del DPR n. 600 del Tale tipo di accertamento consente di determinare il reddito d impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti dall ufficio procedente, anche indipendentemente dalla contabilità del contribuente e utilizzando presunzioni pur prive degli usuali caratteri di gravità, precisione e concordanza, sempreché ricorra, e quindi venga provata dall ufficio, una delle circostanze tassativamente elencate nelle lettere da a) a d-bis) dello stesso secondo comma. Pertanto, in caso di ricostruzione del reddito d impresa sulla base del predetto metodo, l ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di documentazione certa, di un incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati; regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini bancarie.

40 Quando, nel corso di un accertamento tributario, l'ufficio - attraverso elementi induttivi - provvede alla ricostruzione del reddito del contribuente, accertando nuovi e ulteriori ricavi d'esercizio, grava sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare che, a fronte di tali ricavi, siano stati sopportati anche costi "in nero" da questi scomputabili. A pronunciarsi in tal senso è stata la Corte di cassazione con sentenza n /

41 L ANAGRAFE DEI RAPPORTI E OPERAZIONI FINANZIARIE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.L.223/2006 E IL D.LGS.231/2007

42 ANAGRAFE DEI CONTI Sezione dell Anagrafe tributaria in cui confluiscono le comunicazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti ad effettuare in relazione ai contribuenti, aventi ad oggetto i rapporti continuativi, le operazioni extra- conto e le informazioni relative ai soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi

43 Obblighi di comunicazione a carico degli operatori finanziari Banche Società Poste italiane S.p.a intermediari finanziari imprese di investimento organismi di investimento collettivo del risparmio società di gestione del risparmio altri operatori finanziari Comunicazione all Anagrafe tributaria ESISTENZA dei rapporti di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione finanziaria

44 MODIFICHE INTERVENUTE L art.63, comma 1, del decreto ha integrato il DPR 605/1973, all'articolo 7, sesto comma, apportando le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «l'esistenza dei rapporti» sono inserite le seguenti: «e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo»; b) dopo le parole: «dati anagrafici dei titolari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi».

45 Esistenza dei rapporti intestati o cointestati al contribuente Intermediari finanziari Informazioni relative a: qualsiasi operazione di natura finanziaria (anche al di fuori di un rapporto continuativo); qualsiasi rapporto gestito in virtù di deleghe, procure, mandati per conto o a nome degli intestatari ufficiali.

46 CONSEGUENZE La diretta conseguenza è quella che vi è una perfetta equivalenza tra i dati censiti nell archivio dei rapporti e quelli ottenibili con le indagini finanziarie ai fini amministrativi.

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