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1 Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK Quesito per PL.com 21 gennaio 2012 Art. 167 Codice della Strada Massa complessiva a pieno carico eccedente di Avv. Rosa Bertuzzi Quesito: Durante un controllo ambientale su strada, l agente di Polzia Locale, osservando il Formulario di identificazione del rifiuto, nota che la massa complessiva a pieno carico è eccedente rispetto a quella indicata sulla carta di circolazione. Che normativa si applica in questo caso? A chi si deve contestare l illecito amministrativo? Risposta: Articolo 167 Codice della Strada Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

2 a) da Euro 39,00 a Euro 159,00, se l'eccedenza non supera 1t; b) da Euro 80,00 a Euro 318,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da Euro 159 a Euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da Euro 398,00 a Euro 1.596,00, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 159 a Euro 639, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art del codice civile. 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la

3 franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa consistente nella effettuazione di trasporto con carico superiore alla misura massima consentita, l'art. 167 cod. strada, che, dopo avere, al comma 2, posto la relativa sanzione pecuniaria a carico di chi circoli con veicolo che trasporti detto carico eccessivo, al comma 9 ne dispone l'applicabilità sia al conducente che al proprietario del veicolo stesso, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, deve essere interpretato non già nel senso che sia "committente" colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è, invece, il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore / contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affidamento di queste al vettore/trasportatore, ma nel senso, invece, che "committente" sia il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione di tale trasporto. La normativa di cui all'art. 167 del vigente codice della strada (il quale, al secondo comma, sottopone alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma la condotta di colui che "circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione", differenziando l'importo della sanzione stessa in relazione all'eccedenza di peso accertato, mentre, al nono comma, prevede che dette sanzioni "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo") non faccia "riferimento alcuno al vettore economico o al mittente caricatore". Giova considerare, sulla base di quanto sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza 18 gennaio 1989, n. 3, che, in forza del disposto dell'art. 167, nono comma, del nuovo codice della strada, il conducente del veicolo in sovraccarico, il

4 proprietario di quest'ultimo ed il committente rispondono ciascuno per fatto proprio (restando la prova della responsabilità di ognuno regolata dai principi generali), posto che il vincolo di solidarietà già contenuto nella proposta di iniziativa parlamentare poi tradottasi nell'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, recante modifica in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli attuali all'art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (già approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393), è venuto meno nel testo definitivo della medesima legge n. 38 del 1982, là dove, come del resto nell'art. 167, nono comma, del codice della strada vigente, al di fuori delle ipotesi del concorso di cui all'art. 5 della legge n. 689 del 1981, vengono sanzionate le tre diverse condotte dei soggetti sopra indicati (conducente, proprietario, committente). Si deve, infatti, ritenere che a carico di detti soggetti siano stati posti autonomi obblighi di comportamento e che, quindi, anche a carico del committente sia stato posto un siffatto obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, il quale si sostanzia in uno specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione del trasporto, onde appare evidente che tale dovere non sia però suscettibile di venire assolto se non dal soggetto che affida le cose, nel cui interesse cioè il vettore compie il trasporto medesimo (Cass. 26 maggio 1995, n. 5854), così da escludere dalla nozione legislativa di "committente", ai fini che qui rilevano, non soltanto colui al quale le cose stesse debbano essere consegnate dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario) e colui che risulti semplice acquirente di quanto trasportato (Cass , cit.), ma anche colui che, pur figurando come vettore-contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi, per la relativa esecuzione, dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affido di queste al vettore-trasportatore. L'articolo 167, nono comma, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, là dove, in tema di trasporti di cose sui veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici, stabilisce che le sanzioni ivi previste si applicano, oltre che al conducente ed al proprietario del veicolo stesso, altresì al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, non può essere interpretato nel senso che sia "committente" colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore-contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affido di queste al vettore-trasportatore, ma deve essere interpretato nel senso che sia "committente" il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione di tale trasporto".

5 Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 10 luglio 1999 Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo, tara più carico, superi i limiti di peso per asse stabiliti dall'art. 33 cod. strada risponde della violazione prevista dall'art. 58, comma 4, lett. g), mentre viola la disposizione di cui all'art. 121 cod. strada chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore del 5% al peso complessivo massimo a pieno carico stabilito dalla carta di circolazione, a prescindere dal numero di assi del veicolo; poiché a seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo è venuto meno il principio di sussidiarietà, di cui all'originaria formulazione dell'art. 121, le violazioni di cui a tali norme possono concorrere e la diversità dei beni tutelati (l'integrità del patrimonio stradale dall'art. 33 e la sicurezza della circolazione dall'art. 121) giustifica la concorrente irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 58 e dall'art (Fattispecie relativa a illeciti previsti dal c. strad. abrogato). Pretura Salerno del 02 luglio 1996 Con riguardo alla circolazione di un autocarro con peso eccedente rispetto a quello massimo consentito, la violazione di cui all'art. 121 c. strad. abrogato, è contestabile quando, nel singolo caso, il proprietario del veicolo e il titolare della licenza non si identifichino nella stessa persona; qualora ricorra quest'ultima circostanza va contestata solo la violazione di cui all'art. 9 l. speciale n. 132 del 1987, che prevede un trattamento sanzionatorio più grave, incorrendosi diversamente in una duplicazione di sanzioni. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 26 maggio 1995 Ai fini della violazione amministrativa per l'effettuazione di trasporto il cui carico superi il massimo consentito, ai sensi dell'art. 121 cod. strad. (nel testo modificato dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n che stabilisce che le sanzioni si applicano (oltre che al conducente ed al proprietario del veicolo) al committente, quando si tratti di trasporti eseguiti per suo conto esclusivo - non può essere considerato committente colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (e cioè il destinatario), nè il semplice acquirente delle merci trasportate. Il termine committente indica, invece, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in tale qualità, ha l'obbligo di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione del trasporto stesso. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n, 4316 del 04 maggio 1994 Nel caso di automezzo circolante con sovraccarico, il proprietario del veicolo, in quanto tale, risponde della violazione dell'art. 121, comma 2, del d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 sia in proprio (in concorso con il conducente), sia, in aggiunta, quale

6 responsabile solidale con l'autore della violazione (conducente), ai sensi dell'art. 6 della l. 24 novembre 1981 n Ne consegue che ove nell'ordinanza-ingiunzione l'infrazione sia imputata al soggetto quale proprietario del veicolo, l'ingiunzione deve ritenersi riferita solo alla violazione della quale egli risponde in proprio, e non anche al diverso titolo di responsabile solidale del conducente. Pretura Taranto del 30 dicembre 1993 In materia di trasporto di cose su veicoli a motore, il giudice, per il principio del libero convincimento, può procedere alla valutazione dell'eccedenza di peso anche in base a dati obiettivi, e tener conto del comportamento tenuto dal conducente in occasione delle indagini della polizia stradale. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 12 novembre 1992 Qualora, nel verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art,. 121 cod. strad. (carico eccedente il peso consentito), non risultino le modalità con cui il peso è stato accertato, manca l'indicazione di un "fatto compiuto" dal pubblico ufficiale, che possa formare oggetto della fede privilegiata di cui all'art c.c., e l'indicazione del peso costituisce una mera valutazione del verbalizzante, sindacabile in sede giudiziale. Pretura Spoleto del 16 maggio 1992 Sussiste l'infrazione prevista dall'art. 121 c.s. nel caso in cui il conducente di veicolo di sua proprietà, destinato al trasporto di cose, abbia un carico del peso eccedente quello massimo consentito dal precedente art. 33 dello stesso codice, senza che abbia rilevanza la circostanza dell'aumento di peso dovuto alla pioggia che aveva bagnato le tavole trasportate. Pretura Montichiari del 06 dicembre 1990 La norma di cui all'art. 121 comma 9 c. strad., che, per i casi di violazione dei limiti di peso indicati dai commi precedenti, dispone che le sanzioni amministrative previste si applicano, oltre che al conducente, anche al proprietario dell'autoveicolo, non configura a carico quest'ultimo un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di colpa presunta, ma richiede, in conformità al principio recepito negli art. 3 e 23, comma penultimo della legge n. 689 del 1981, che la colpa del proprietario risulti provata sulla base di specifici elementi che l'autorità amministrativa ha l'onere di indicare. Pretura Trapani del 07 marzo 1990

7 A norma dell'art. 121 c. strad. (nel testo sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38), per committente della merce trasportata con eccedenza rispetto al limite di carico consentito per l'autoveicolo usato, deve intendersi non già il mero destinatario o l'acquirente della merce trasportata, bensì il soggetto che abbia incaricato il vettore di eseguire, per suo conto esclusivo e con determinato veicolo, il trasporto della merce anzidetta. Perché il committente di un trasporto eccedente il limite di carico consentito per l'autoveicolo trasportato, risponda dell'infrazione amministrativa prevista dall'art. 121 c. strad. (nel testo sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38), è necessario che allo stesso sia stata contestata - in applicazione dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n di avere voluto (ipotesi dolosa) o di aver colposamente determinato (ipotesi colposa) un trasporto in eccedenza di carico eseguito per suo conto esclusivo. Pretura Trapani del 21 febbraio 1990 Per committente, ai sensi dell'art. 121 comma 9 cod.strad. così come modificato dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38, deve intendersi colui il quale dà incarico ad un determinato vettore di eseguire per suo conto esclusivo e con un certo veicolo un determinato trasporto e non anche il semplice destinatario e/o acquirente della merce anche se dalla bolla di accompagnamento risulta che l'intero carico è destinato allo stesso soggetto. Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 18 gennaio 1989 È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale, esaminata per la prima volta, dell'art. 121 comma 9 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, come sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38, interpretato erroneamente nel senso che, sia il proprietario che il conducente del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente, dovrebbero rispondere ciascuno nella stessa misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri. I sollevati dubbi sono all'evidenza da disattendere. Il giudice "a quo" non ha tenuto conto che il vincolo di solidarietà contenuto nel comma 7 dell'art. 12 della proposta di legge n. 299, s'iniziativa parlamentare, è venuto meno nel testo definitivo della legge approvata dove vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario del veicolo ed eventualmente del committente sì da doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi obblighi di comportamenti che si sostanziano, specie per il proprietario del veicolo, in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso, perciò i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio restando la prova della responsabilità di ognuno regolata dai principi generali. Pretura Torino del 15 dicembre 1987 È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 comma 9 d.p.r. 15 giungo 1959 n. 393, nella parte in cui stabilisce che in ipotesi di circolazione di veicolo con eccedenza di peso la

8 sanzione va applicata sia al conducente che al proprietario del veicolo, contemplando un'ipotesi di concorso oggettivo incompatibile con i principi che reggono la disciplina della depenalizzazione, ai sensi della l. 24 novembre 1981 n Corte di Cassazione penale sez. IV del 01 luglio 1985 In materia di circolazione di autoveicolo con carico superiore a quello consentito, di cui all'art. 121 c. strad., ed all'art. 555 del regolamento di esecuzione, l'avere sottoposto il mezzo a pesa pubblica non è mezzo legale di prova esaustivo, poiché il peso del veicolo - e quindi la sua capacità di carico - possono essere accertati dai verbalizzanti con qualunque altro mezzo idoneo. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 23 marzo 1985 In tema di trasporto di cose su veicoli industriali, nella disciplina fissata dagli art. 33 e 121 cod. strad., come modificati dagli art. 4 e 5 della l. 5 maggio 1976 n. 313, l'eccedenza di peso, rispetto ai limiti posti dai primi sei commi del citato art. 33, resta sanzionata ai sensi dell'ultimo comma della norma medesima quando non superi il 5 %, mentre, ove superi tale percentuale, configura l'autonoma infrazione di cui al comma 3 dell'art. 121, diversamente sanzionata. Solo con riguardo alla prima ipotesi, trova applicazione la scriminante contemplata dal comma 2 del predetto art. 121, circa la tolleranza fino al 5 % nel caso di merci per loro natura soggette a subire aumenti di peso durante il trasporto, o quando non sia possibile determinare il peso esatto, tenendo conto che tale ultima situazione è ravvisabile ove risulti in concreto preclusa l'adozione di strumenti di pesatura o di altri mezzi all'uopo idonei, non anche per la mera difficoltà od onerosità di avvalersi degli stessi. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 11 ottobre 1982 Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 33 c.strad. (trasporto di materiale eccedente il limite massimo di carico dell'automezzo), il controllo del peso trasportato sul veicolo può essere validamente effettuato con qualsiasi mezzo (diverso dalla pesa pubblica) idoneo allo scopo e convenientemente adoperato dal misuratore, in quanto l'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420), prevedendo al riguardo la pesatura presso una pesa pubblica, non configura un mezzo legale di prova, escludente la possibilità di determinare il peso del veicolo con altri mezzi. L'indagine circa la corretta applicazione del metodo adottato è riservata al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità.

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