Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK
|
|
- Gastone Giuseppe
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK Quesito per PL.com 21 gennaio 2012 Art. 167 Codice della Strada Massa complessiva a pieno carico eccedente di Avv. Rosa Bertuzzi Quesito: Durante un controllo ambientale su strada, l agente di Polzia Locale, osservando il Formulario di identificazione del rifiuto, nota che la massa complessiva a pieno carico è eccedente rispetto a quella indicata sulla carta di circolazione. Che normativa si applica in questo caso? A chi si deve contestare l illecito amministrativo? Risposta: Articolo 167 Codice della Strada Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
2 a) da Euro 39,00 a Euro 159,00, se l'eccedenza non supera 1t; b) da Euro 80,00 a Euro 318,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da Euro 159 a Euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da Euro 398,00 a Euro 1.596,00, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 159 a Euro 639, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art del codice civile. 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la
3 franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa consistente nella effettuazione di trasporto con carico superiore alla misura massima consentita, l'art. 167 cod. strada, che, dopo avere, al comma 2, posto la relativa sanzione pecuniaria a carico di chi circoli con veicolo che trasporti detto carico eccessivo, al comma 9 ne dispone l'applicabilità sia al conducente che al proprietario del veicolo stesso, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, deve essere interpretato non già nel senso che sia "committente" colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è, invece, il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore / contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affidamento di queste al vettore/trasportatore, ma nel senso, invece, che "committente" sia il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione di tale trasporto. La normativa di cui all'art. 167 del vigente codice della strada (il quale, al secondo comma, sottopone alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma la condotta di colui che "circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione", differenziando l'importo della sanzione stessa in relazione all'eccedenza di peso accertato, mentre, al nono comma, prevede che dette sanzioni "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo") non faccia "riferimento alcuno al vettore economico o al mittente caricatore". Giova considerare, sulla base di quanto sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza 18 gennaio 1989, n. 3, che, in forza del disposto dell'art. 167, nono comma, del nuovo codice della strada, il conducente del veicolo in sovraccarico, il
4 proprietario di quest'ultimo ed il committente rispondono ciascuno per fatto proprio (restando la prova della responsabilità di ognuno regolata dai principi generali), posto che il vincolo di solidarietà già contenuto nella proposta di iniziativa parlamentare poi tradottasi nell'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, recante modifica in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli attuali all'art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (già approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393), è venuto meno nel testo definitivo della medesima legge n. 38 del 1982, là dove, come del resto nell'art. 167, nono comma, del codice della strada vigente, al di fuori delle ipotesi del concorso di cui all'art. 5 della legge n. 689 del 1981, vengono sanzionate le tre diverse condotte dei soggetti sopra indicati (conducente, proprietario, committente). Si deve, infatti, ritenere che a carico di detti soggetti siano stati posti autonomi obblighi di comportamento e che, quindi, anche a carico del committente sia stato posto un siffatto obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, il quale si sostanzia in uno specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione del trasporto, onde appare evidente che tale dovere non sia però suscettibile di venire assolto se non dal soggetto che affida le cose, nel cui interesse cioè il vettore compie il trasporto medesimo (Cass. 26 maggio 1995, n. 5854), così da escludere dalla nozione legislativa di "committente", ai fini che qui rilevano, non soltanto colui al quale le cose stesse debbano essere consegnate dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario) e colui che risulti semplice acquirente di quanto trasportato (Cass , cit.), ma anche colui che, pur figurando come vettore-contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi, per la relativa esecuzione, dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affido di queste al vettore-trasportatore. L'articolo 167, nono comma, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, là dove, in tema di trasporti di cose sui veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici, stabilisce che le sanzioni ivi previste si applicano, oltre che al conducente ed al proprietario del veicolo stesso, altresì al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, non può essere interpretato nel senso che sia "committente" colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore-contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell'opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l'affido di queste al vettore-trasportatore, ma deve essere interpretato nel senso che sia "committente" il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell'accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione di tale trasporto".
5 Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 10 luglio 1999 Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo, tara più carico, superi i limiti di peso per asse stabiliti dall'art. 33 cod. strada risponde della violazione prevista dall'art. 58, comma 4, lett. g), mentre viola la disposizione di cui all'art. 121 cod. strada chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore del 5% al peso complessivo massimo a pieno carico stabilito dalla carta di circolazione, a prescindere dal numero di assi del veicolo; poiché a seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo è venuto meno il principio di sussidiarietà, di cui all'originaria formulazione dell'art. 121, le violazioni di cui a tali norme possono concorrere e la diversità dei beni tutelati (l'integrità del patrimonio stradale dall'art. 33 e la sicurezza della circolazione dall'art. 121) giustifica la concorrente irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 58 e dall'art (Fattispecie relativa a illeciti previsti dal c. strad. abrogato). Pretura Salerno del 02 luglio 1996 Con riguardo alla circolazione di un autocarro con peso eccedente rispetto a quello massimo consentito, la violazione di cui all'art. 121 c. strad. abrogato, è contestabile quando, nel singolo caso, il proprietario del veicolo e il titolare della licenza non si identifichino nella stessa persona; qualora ricorra quest'ultima circostanza va contestata solo la violazione di cui all'art. 9 l. speciale n. 132 del 1987, che prevede un trattamento sanzionatorio più grave, incorrendosi diversamente in una duplicazione di sanzioni. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 26 maggio 1995 Ai fini della violazione amministrativa per l'effettuazione di trasporto il cui carico superi il massimo consentito, ai sensi dell'art. 121 cod. strad. (nel testo modificato dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n che stabilisce che le sanzioni si applicano (oltre che al conducente ed al proprietario del veicolo) al committente, quando si tratti di trasporti eseguiti per suo conto esclusivo - non può essere considerato committente colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (e cioè il destinatario), nè il semplice acquirente delle merci trasportate. Il termine committente indica, invece, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in tale qualità, ha l'obbligo di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all'esecuzione del trasporto stesso. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n, 4316 del 04 maggio 1994 Nel caso di automezzo circolante con sovraccarico, il proprietario del veicolo, in quanto tale, risponde della violazione dell'art. 121, comma 2, del d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 sia in proprio (in concorso con il conducente), sia, in aggiunta, quale
6 responsabile solidale con l'autore della violazione (conducente), ai sensi dell'art. 6 della l. 24 novembre 1981 n Ne consegue che ove nell'ordinanza-ingiunzione l'infrazione sia imputata al soggetto quale proprietario del veicolo, l'ingiunzione deve ritenersi riferita solo alla violazione della quale egli risponde in proprio, e non anche al diverso titolo di responsabile solidale del conducente. Pretura Taranto del 30 dicembre 1993 In materia di trasporto di cose su veicoli a motore, il giudice, per il principio del libero convincimento, può procedere alla valutazione dell'eccedenza di peso anche in base a dati obiettivi, e tener conto del comportamento tenuto dal conducente in occasione delle indagini della polizia stradale. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 12 novembre 1992 Qualora, nel verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art,. 121 cod. strad. (carico eccedente il peso consentito), non risultino le modalità con cui il peso è stato accertato, manca l'indicazione di un "fatto compiuto" dal pubblico ufficiale, che possa formare oggetto della fede privilegiata di cui all'art c.c., e l'indicazione del peso costituisce una mera valutazione del verbalizzante, sindacabile in sede giudiziale. Pretura Spoleto del 16 maggio 1992 Sussiste l'infrazione prevista dall'art. 121 c.s. nel caso in cui il conducente di veicolo di sua proprietà, destinato al trasporto di cose, abbia un carico del peso eccedente quello massimo consentito dal precedente art. 33 dello stesso codice, senza che abbia rilevanza la circostanza dell'aumento di peso dovuto alla pioggia che aveva bagnato le tavole trasportate. Pretura Montichiari del 06 dicembre 1990 La norma di cui all'art. 121 comma 9 c. strad., che, per i casi di violazione dei limiti di peso indicati dai commi precedenti, dispone che le sanzioni amministrative previste si applicano, oltre che al conducente, anche al proprietario dell'autoveicolo, non configura a carico quest'ultimo un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di colpa presunta, ma richiede, in conformità al principio recepito negli art. 3 e 23, comma penultimo della legge n. 689 del 1981, che la colpa del proprietario risulti provata sulla base di specifici elementi che l'autorità amministrativa ha l'onere di indicare. Pretura Trapani del 07 marzo 1990
7 A norma dell'art. 121 c. strad. (nel testo sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38), per committente della merce trasportata con eccedenza rispetto al limite di carico consentito per l'autoveicolo usato, deve intendersi non già il mero destinatario o l'acquirente della merce trasportata, bensì il soggetto che abbia incaricato il vettore di eseguire, per suo conto esclusivo e con determinato veicolo, il trasporto della merce anzidetta. Perché il committente di un trasporto eccedente il limite di carico consentito per l'autoveicolo trasportato, risponda dell'infrazione amministrativa prevista dall'art. 121 c. strad. (nel testo sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38), è necessario che allo stesso sia stata contestata - in applicazione dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n di avere voluto (ipotesi dolosa) o di aver colposamente determinato (ipotesi colposa) un trasporto in eccedenza di carico eseguito per suo conto esclusivo. Pretura Trapani del 21 febbraio 1990 Per committente, ai sensi dell'art. 121 comma 9 cod.strad. così come modificato dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38, deve intendersi colui il quale dà incarico ad un determinato vettore di eseguire per suo conto esclusivo e con un certo veicolo un determinato trasporto e non anche il semplice destinatario e/o acquirente della merce anche se dalla bolla di accompagnamento risulta che l'intero carico è destinato allo stesso soggetto. Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 18 gennaio 1989 È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale, esaminata per la prima volta, dell'art. 121 comma 9 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, come sostituito dall'art. 12 l. 10 febbraio 1982 n. 38, interpretato erroneamente nel senso che, sia il proprietario che il conducente del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente, dovrebbero rispondere ciascuno nella stessa misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri. I sollevati dubbi sono all'evidenza da disattendere. Il giudice "a quo" non ha tenuto conto che il vincolo di solidarietà contenuto nel comma 7 dell'art. 12 della proposta di legge n. 299, s'iniziativa parlamentare, è venuto meno nel testo definitivo della legge approvata dove vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario del veicolo ed eventualmente del committente sì da doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi obblighi di comportamenti che si sostanziano, specie per il proprietario del veicolo, in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso, perciò i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio restando la prova della responsabilità di ognuno regolata dai principi generali. Pretura Torino del 15 dicembre 1987 È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 comma 9 d.p.r. 15 giungo 1959 n. 393, nella parte in cui stabilisce che in ipotesi di circolazione di veicolo con eccedenza di peso la
8 sanzione va applicata sia al conducente che al proprietario del veicolo, contemplando un'ipotesi di concorso oggettivo incompatibile con i principi che reggono la disciplina della depenalizzazione, ai sensi della l. 24 novembre 1981 n Corte di Cassazione penale sez. IV del 01 luglio 1985 In materia di circolazione di autoveicolo con carico superiore a quello consentito, di cui all'art. 121 c. strad., ed all'art. 555 del regolamento di esecuzione, l'avere sottoposto il mezzo a pesa pubblica non è mezzo legale di prova esaustivo, poiché il peso del veicolo - e quindi la sua capacità di carico - possono essere accertati dai verbalizzanti con qualunque altro mezzo idoneo. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 23 marzo 1985 In tema di trasporto di cose su veicoli industriali, nella disciplina fissata dagli art. 33 e 121 cod. strad., come modificati dagli art. 4 e 5 della l. 5 maggio 1976 n. 313, l'eccedenza di peso, rispetto ai limiti posti dai primi sei commi del citato art. 33, resta sanzionata ai sensi dell'ultimo comma della norma medesima quando non superi il 5 %, mentre, ove superi tale percentuale, configura l'autonoma infrazione di cui al comma 3 dell'art. 121, diversamente sanzionata. Solo con riguardo alla prima ipotesi, trova applicazione la scriminante contemplata dal comma 2 del predetto art. 121, circa la tolleranza fino al 5 % nel caso di merci per loro natura soggette a subire aumenti di peso durante il trasporto, o quando non sia possibile determinare il peso esatto, tenendo conto che tale ultima situazione è ravvisabile ove risulti in concreto preclusa l'adozione di strumenti di pesatura o di altri mezzi all'uopo idonei, non anche per la mera difficoltà od onerosità di avvalersi degli stessi. Corte di Cassazione civile sez. I, sentenza n del 11 ottobre 1982 Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 33 c.strad. (trasporto di materiale eccedente il limite massimo di carico dell'automezzo), il controllo del peso trasportato sul veicolo può essere validamente effettuato con qualsiasi mezzo (diverso dalla pesa pubblica) idoneo allo scopo e convenientemente adoperato dal misuratore, in quanto l'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420), prevedendo al riguardo la pesatura presso una pesa pubblica, non configura un mezzo legale di prova, escludente la possibilità di determinare il peso del veicolo con altri mezzi. L'indagine circa la corretta applicazione del metodo adottato è riservata al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità.
9
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo
DettagliNovità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)
Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter
Dettagli* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA
Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliModifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.
Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera
DettagliTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI
TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI L art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/05 prescrive che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in
DettagliSpeciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI
Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI Due profili identificano l applicazione dell articolo 167 (Trasporto di cose su veicoli a motore
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliPLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.
CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE. Art. 1. Identificazione delle Parti Con la presente scrittura privata da valere ad
DettagliComune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)
CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:
DettagliSANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA
COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliUTILIZZAZIONE DI AUTOCARRI PRESI IN COMODATO D USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO *
UTILIZZAZIONE DI AUTOCARRI PRESI IN COMODATO D USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO * Ai sensi dell art. 1803 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, «il comodato è il
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliSTUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria
DettagliAUTORIZZAZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI D OPERA
AUTORIZZAZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI D OPERA di Franco MEDRI * L articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada classifica i mezzi d opera come Veicoli o complessi di veicoli dotati di
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliSCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliArt. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)
Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliSistema Disciplinare e Sanzionatorio
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e
DettagliDecreto Ministeriale 21 maggio 2010
Decreto Ministeriale 21 maggio 2010 D.M. definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale delle Professioni sanitarie anno accademico 2010/2011 VISTA la
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCOMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti
DettagliHAI UN VEICOLO IBRIDO? DA ORA PUOI CARICARE DI PIU!!!
HAI UN VEICOLO IBRIDO? DA ORA PUOI CARICARE DI PIU!!! 1000 kg veicolo ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotato di controllo elettronico della stabilità NUOVE MODIFICHE
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliNOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA
NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliSTRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>
Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliFiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio
DettagliD.d.t. Documento di Trasporto
D.d.t. Documento di Trasporto a 3 copie autoricalcanti Magazzino e Trasporti (D.d.t.) D.P.R. 472 14-08-1996 - D.P.R. 696 21-12-1996 N. DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale,
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
Dettaglifra questi in particolare sono da ricordare
La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi
DettagliApprovazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014
Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1985 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di derattizzazione istituti scolastici". Affidamento e
DettagliComune di Foggia Servizio Politiche Fiscali
Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.33 dell'8.4.1999 ed aggiornato
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
DettagliUn inquadramento sulla legislazione in materia di autotrasporto con focus sulle responsabilità del Committente
Un inquadramento sulla legislazione in materia di autotrasporto con focus sulle responsabilità del Committente Francesca Belinghieri 13 maggio 2013 Andamento e modalità del trasporto delle merci in Italia,
DettagliPRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE
PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE Roma, 23 marzo 2011 Hotel dei Congressi Sala dei Congressi Viale Shakespeare n. 29 DEFINIZIONI (Art. 183, lett. f) DLgs
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliRISOLUZIONE N. 296/E
RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti
DettagliLa scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCOMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 20/05/2015. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 791 20/05/2015 OGGETTO: "Servizio di disinfestazione e favore alla ditta ditta Nuova Prima.
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliP r o d u t tive. Circolare n.
Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliCOMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliTRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE
Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/06/2008. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario
DettagliPROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliAutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi
a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela
Dettaglivicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1986 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione delle reti fognarie
DettagliLE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO
LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio
DettagliAgenzie d affari. Art.115 T.U.L.P.S.
Agenzie d affari Normativa afferente: Art.115 T.U.L.P.S. Art. 120 T.U.L.P.S. Art. 205 Reg. Es. TULPS Art. 219 Reg. Es. TULPS Art.115 T.U.L.P.S. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
Dettagli