Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia Patria

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1 Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia Patria Assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con garanzie complementari per invalidità permanente HELVETIA PREVIDENZA PLUS Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Regolamento della Gestione Separata, Glossario e Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

2 SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE con garanzie complementari per invalidità permanente (tariffa 585) ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, via Giovan Battista Cassinis Milano. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n Iscrizione Albo Gruppo di Ass. n d ordine 031. E parte del gruppo assicurativo svizzero Helvetia. 1.b) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA PREVIDENZA PLUS. 1.c) Tipologia del contratto La prestazione assicurata dal presente contratto è garantita dall impresa fin dalla sottoscrizione: alla scadenza del contratto in caso di vita dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà un capitale. Tale capitale dipende dal premio versato, dalla stima della probabilità di sopravvivenza dell Assicurato a scadenza, ed include un tasso di interesse precontato (detto tasso tecnico ), nella misura del 2,0% annuo. Annualmente viene calcolato il tasso di rivalutazione (sulla base del rendimento della gestione interna separata attribuito), da cui viene scomputato il tasso tecnico già conteggiato alla stipula della polizza. In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale è garantita una prestazione a favore dei beneficiari designati. Il contratto prevede delle garanzie complementari per il caso di invalidità permanente e totale dell Assicurato, regolate esplicitamente nelle relative Condizioni Speciali, cui si rimanda. 1.d) Durata La durata scelta dal Contraente di HELVETIA PREVIDENZA PLUS è fissata in polizza. La presente tariffa prevede la facoltà di riscatto, il cui diritto è normato in Condizioni. 1.e) Pagamento dei premi HELVETIA PREVIDENZA PLUS prevede la corresponsione di premio annui da corrispondersi per la durata contrattuale. Il premio annuo costante minimo ammonta a 800,00 euro, e può essere corrisposto con frazionamento mensile, trimestrale e semestrale (con l applicazione di interessi di frazionamento, come indicato al punto 7). 2. Caratteristiche del contratto. Il presente contratto soddisfa le esigenze di investimento del Contraente: si tratta di una assicurazione sulla vita di durata prefissata al termine della quale, se l Assicurato è in vita, si rende disponibile un capitale, con la garanzia di un rendimento annuo minimo già conteggiato alla stipula del contratto ( tasso tecnico ). HELVETIA PREVIDENZA PLUS prevede una prestazioni in caso di morte dell Assicurato (controassicurazione). Sono trattenute dal premio annuo versato le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto, le quali non concorrono pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza. Scheda Sintetica Pagina 1 di 32

3 Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni a scadenza, in caso di riscatto anticipato e in caso di decesso dell Assicurato contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. L impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione: a) Prestazione in caso di vita In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente. HELVETIA PREVIDENZA PLUS prevede la garanzia di un rendimento annuo minimo pari al 2,0% già conteggiato alla stipula del contratto ( tasso tecnico ), in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto. Le partecipazioni agli utili eccedenti il tasso tecnico, retrocesse in base alle regole stabilite nell articolo 14 delle Condizioni (Clausola di rivalutazione), una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto. In caso di vita dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto che ha maturato il diritto al capitale ridotto è riscattabile. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto, ad un tasso del 3,75%. b) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati, un importo pari al premio annuo, al netto del costo delle garanzie complementari, moltiplicato per il numero di premi annui, e frazioni di premio, pagati e rivalutato nella stessa proporzione in cui il capitale, quale risulta alla precedente ricorrenza annuale del contratto, sta al capitale inizialmente assicurato. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 10, 11, 12 e 14 delle Condizioni di polizza. c) Garanzie complementari Si affiancano al contratto principale e sono prestate dietro corresponsione di una quota del premio versato. Le garanzie complementari sono due: 1. in caso di invalidità permanente e totale dell Assicurato l esonero dal pagamento di ulteriori premi, i quali vengono comunque computati a carico della Società nella determinazione della prestazione). Questa garanzia complementare è obbligatoria, in quanto parte integrante del prodotto; il costo della stessa è compreso nel premio annuo pattuito. 2. in caso di invalidità permanente e totale derivante da infortunio il pagamento di un ulteriore capitale convertibile in una rendita temporanea o vitalizia fino a scadenza. La garanzia complementare infortuni è facoltativa: è operante solo se espressamente richiamata in polizza. 4. Costi L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall ISVAP, l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Scheda Sintetica Pagina 1 di 32

4 Il Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il Costo percentuale medio annuo del 10 anno è pari all 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell 1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il Costo percentuale medio annuo del 15 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, del contratto ed impiegando un ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell imposizione fiscale. Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Gestione Separata HELVIREND 3 Premio annuo: Euro 750 Premio annuo: Euro Premio annuo: Euro Sesso- età: maschio, 50 anni Sesso- età: maschio, 50 anni Sesso- età: maschio, 50 anni Durata: 15 anni Durata: 15 anni Durata: 15 anni Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 4,01% 5 4,01% 5 4,01% 10 1,99% 10 1,99% 10 1,99% 15 1,32% 15 1,32% 15 1,32% Premio annuo: Euro 750 Premio annuo: Euro Premio annuo: Euro Sesso- età: maschio, 45 anni Sesso- età: maschio, 45 anni Sesso- età: maschio, 45 anni Durata: 20 anni Durata: 20 anni Durata: 20 anni Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 4,40% 5 4,40% 5 4,40% 10 2,17% 10 2,17% 10 2,17% 15 1,44% 15 1,44% 15 1,44% 20 1,08% 20 1,08% 20 1,08% Premio annuo: Euro 750 Premio annuo: Euro Premio annuo: Euro Sesso- età: maschio, 40anni Sesso- età: maschio, 40 anni Sesso- età: maschio, 40 anni Durata: 25 anni Durata: 25 anni Durata: 25 anni Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 4,49% 5 4,49% 5 4,49% 15 2,22% 15 2,22% 15 2,22% 20 1,47% 20 1,47% 20 1,47% 25 1,10% 25 1,10% 25 1,10% Scheda Sintetica Pagina 3 di 32

5 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata HELVIREND 3 negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata HELVIREND 3 Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati(*) Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni Inflazione ,10% 1,48% 3,59% 2,00% ,10% 1,48% 3,16% 1,70% ,19% 1,56% 3,86% 2,00% ,22% 1,59% 4,41% 1,71% ,09% 1,48% 4,46% 3,23% (*) Pari all 85% del rendimento della Gestione Separata, da cui è stato scomputato il tasso tecnico del 2,0%, già conteggiato alla stipula del contratto nelle prestazioni. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. HELVETIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Direttore Generale. Dott. Fabio Bastia Scheda Sintetica Pagina 4 di 32

6 HELVETIA PREVIDENZA PLUS (tariffa 585) NOTA INFORMATIVA Assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con garanzie complementari per invalidità permanente La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONI B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza. Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del gruppo assicurativo svizzero Helvetia. b) Indirizzo della Sede Legale, della Sede Sociale e della Direzione Generale. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale sono in Italia, via Giovan Battista Cassinis Milano. - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n Iscrizione Albo Gruppo di Ass. n d ordine 031. c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica. Telefono Fax / Sito internet: - Posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all esercizio. Helvetia Vita S.p.A. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del e) Denominazione ed indirizzo della società di revisione dell impresa. La società di revisione dell impresa è KPMG - via Vittor Pisani Milano (Italia). 2. Conflitto di interessi Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte HELVETIA PREVIDENZA PLUS è una polizza sulla vita di durata stabilita alla stipula del contratto, al termine della quale, se l Assicurato è in vita, si rende disponibile un capitale, che può essere convertito in rendita. Alla stipula del contratto viene esattamente quantificato e scritto in polizza il capitale garantito alla scadenza in caso di pagamento di tutti i premi annui costanti pattuiti: detto capitale è determinato in base a un tasso annuo di rendimento finanziario detto tasso tecnico (pari al 2%). In aggiunta è prevista una eventuale maggiorazione annuale del capitale sulla base dei risultati finanziari della Gestione Separata Helvirend 3, qualora siano maggiormente favorevoli rispetto al tasso tecnico, secondo le modalità stabilite nella Clausola di Rivalutazione: la maggiorazione del capitale è acquisita a titolo definitivo. In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale è prevista una prestazione caso morte (art. 11 delle Condizioni). Sono inoltre previste delle garanzie complementari in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Nota Informativa Pagina 5 di 32

7 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO A SCADENZA O IN CORSO DI CONTRATTO 1) PRESTAZIONE A SCADENZA IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO La prestazione assicurata dal presente contratto è garantita dall impresa fin dalla sottoscrizione: alla scadenza del contratto in caso di vita dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà un capitale. Tale capitale dipende dal premio versato (al netto delle spese iniziali), dalla stima della probabilità di sopravvivenza dell Assicurato a scadenza, ed include un tasso di interesse precontato (detto tasso tecnico ), nella misura del 2,0% annuo. Annualmente viene calcolato il tasso di rivalutazione (sulla base del rendimento attribuito della gestione interna separata Helvirend 3 ), da cui viene scomputato il tasso tecnico già conteggiato alla stipula della polizza. In caso di vita dell Assicurato alla scadenza verrà liquidato il capitale assicurato a tale data ai Beneficiari in caso di vita. 2) OPZIONE IN RENDITA A SCADENZA IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO HELVETIA PREVIDENZA PLUS permette l accumulo di un capitale per mezzo di un piano di versamenti di premi annui costanti per una durata stabilita dal Contraente alla stipula del contratto. Alla scadenza dello stesso, se l assicurato è in vita, il maturato può essere convertito in una rendita. Alla scadenza il capitale maturato, al netto della eventuale quota che l avente diritto dovesse chiedere di percepire direttamente, viene convertito in una rendita vitalizia il cui importo annuale si determina dividendo il capitale disponibile per il relativo coefficiente di conversione. Il coefficiente di conversione in rendita è l aliquota che divide il capitale disponibile al termine della fase di accumulo per determinare il valore iniziale dell annualità di rendita; dipende da età, sesso, rateazione desiderata e tipo di rendita richiesta. Prima dell inizio dell erogazione l Assicurato può scegliere di convertire il capitale in una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia: rendita pagata in modo certo per un numero fissato di annualità e successivamente vitalizia finché l Assicurato è in vita; rendita vitalizia reversibile su una persona individuata dall Assicurato. Tali rendite sono calcolate in base a un tasso di interesse precontato ( tasso tecnico pari al 2%); l importo di tali rendite si rivaluta in base al tasso di rivalutazione riconosciuto ai capitali in fase di accumulo, depurato del tasso tecnico. BASI DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato, la Società ha formulato delle ipotesi in ordine alla evoluzione della sopravvivenza degli assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto: della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche dalla Ragioneria generale dello Stato; di un tasso di interesse del 2%; delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all 1,75%. Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. A tale riguardo, nelle Condizioni di Polizza sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'istat o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. ln ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che: a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; b) la rideterminazione venga effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita; c) non abbia ancora avuto luogo I'erogazione della rendita. Con riguardo alla modifica degli elementi finanziari, fermo restando l'obbligo per la Società di osservare le disposizioni di cui alle lett. a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n /1998, avrà effetto solo sulle rivalutazioni successive alla sua data di effetto. Nota Informativa Pagina 6 di 32

8 La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'ammontare della rendita pagabile all'assicurato. La Società ha l obbligo di comunicare all'assicurato la modifica almeno 90 giorni prima della data di effetto della stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE (IN VIGORE ALLA DATA DEL 1 SETTEMBRE 2004) Assicurazione di rendita vitalizia immediata in rateazione mensile BASE DEMOGRAFICA: Tavola RGS48 distinta per sesso, proiettata, selezionata e corretta BASE FINANZIARIA: Tasso di interesse del 2% SESSO MASCHILE SESSO FEMMINILE Anno di nascita Anno di nascita Età Fino al Dal 1942 al Dal 1952 al Fino al Dal 1944 al Dal 1951 al Dal Dal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Esempio: Uomo Anno di nascita 1957 Rendita richiesta a 65 anni Capitale costitutivo pari a euro Coefficiente di conversione = 17, Rendita annua iniziale = /17, = 7.006,80 euro Rata di rendita mensile iniziale = 7.006,80 / 12 = 583,90 euro 3) PRESTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO Nel corso della durata contrattuale, dopo avere corrisposto almeno tre anni annualità complete di premi, in caso di vita dell Assicurato e su esplicita richiesta scritta del Contraente, la polizza è riscattabile. Il valore di riscatto netto (definito al punto 12) è liquidato al Contraente. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL ASSICURATO In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza la Compagnia liquiderà un importo pari al premio annuo, al netto del costo delle garanzie complementari, moltiplicato per il numero di premi annui, e frazioni di premio, pagati e rivalutato nella stessa proporzione in cui il capitale, quale risulta alla precedente ricorrenza annuale del contratto, sta al capitale inizialmente assicurato. Tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di premorienza; Nota Informativa Pagina 7 di 32

9 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI HELVETIA PREVIDENZA PLUS presenta due garanzie complementari: esse si affiancano al contratto principale e sono prestate dietro corresponsione di una quota del premio versato: 1. in caso di invalidità permanente e totale dell Assicurato è previsto l esonero dal pagamento di ulteriori premi (che vengono comunque computati, a carico della Società, nella determinazione della prestazione). La garanzia complementare per l esonero del pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente dell assicurato è obbligatoria, in quanto parte integrante del prodotto. Il costo della stessa è compreso nel premio annuo pattuito. 2. in caso di invalidità permanente e totale dell Assicurato derivante da infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale convertibile in una rendita temporanea o vitalizia fino a scadenza. La garanzia complementare infortuni è facoltativa: è operante solo se espressamente richiamata in polizza. I capitali assicurabili sono: , , e euro. Il capitale della suddetta garanzia complementare non può essere comunque superiore al capitale assicurato con l assicurazione base. Per invalidità permanente e totale dell Assicurato è da intendersi la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata e sempre che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%. In ogni caso l invalidità deve essere causata da una malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile e indipendente dalla volontà dell Assicurato; Al sopraggiungere, per l Assicurato, di uno stato di invalidità permanente e totale, derivante da malattia o infortunio, riconosciuta con le procedure indicate nelle condizioni di polizza, il Contraente viene esonerato dal pagamento di ulteriori premi mentre la prestazione si incrementa come se i premi successivi, tutti di importo pari all ultimo premio pagato, fossero pagati alle scadenze inizialmente pattuite con la Società. Qualora l invalidità permanente e totale derivasse da infortunio è prevista l erogazione di un capitale con la facoltà di conversione in rendita. Tali garanzie complementari sono prestate dietro pagamento di un premio incluso nel premio complessivamente versato dal Contraente e fintantoché viene rispettato il piano di versamenti. Il premio della garanzia complementare dipende dal piano di versamenti pattuito, nonché dall età dell Assicurato alla scadenza del piano. Per la definizione di invalidità permanente e totale nonché per le relative esclusioni, carenze e limitazioni e per il processo di accertamento della stessa si rimanda alle Condizioni Speciali applicate alle garanzie complementari. 4. Premi Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio annuo costante per tutta la durata contrattuale. Il premio annuo costante minimo ammonta a 800,00 euro. Il premio annuo può essere frazionato (mensile, trimestrale e semestrale) con la corresponsione di interessi di frazionamento (come evidenziato al Punto 7). Tale interesse di frazionamento comprende anche il rischio demografico, ovvero in caso di morte dell Assicurato le eventuali rate di premio successive alla data di decesso non sono dovute. I tassi di premio delle garanzie complementari sono rispettivamente: per l esonero premi per invalidità totale e permanente (obbligatoria) i sovrappremi annui, riferiti a 100 euro di premio annuo dell assicurazione di base, dipendono dall età dell Assicurato al termine del pagamento dei premi e sono i seguenti: 1,00 euro per età non superiore a 60 anni; 1,50 euro per età uguale a 61 anni; 2,00 euro per età uguale a 62 anni; 2,50 euro per età uguale a 63 anni; 3,00 euro per età uguale a 64 anni; 3,50 euro per età uguale a 65 anni. Per il pagamento di un capitale in caso di invalidità permanente e totale da infortunio (garanzia facoltativa) il sovrappremio annuo è pari al 4 per mille del capitale assicurabile. Nota Informativa Pagina 8 di 32

10 I capitali assicurabili sono: , , e euro. Il capitale della suddetta garanzia complementare non può essere comunque superiore al capitale assicurato con l assicurazione base. Il pagamento del premio avviene presso l Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno. Per importi di premio superiori a Euro ,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente IBAN IT49W , inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, ed il nome del prodotto. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Per la gestione delle attività corrispondenti ad HELVETIA PREVIDENZA PLUS è stata istituita una gestione speciale denominata Helvirend 3 disciplinata da un apposito Regolamento riportato nel Fascicolo. Tale gestione speciale viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta nell albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. La Società calcola il rendimento medio dell anno della gestione Helvirend 3 al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce alla polizza una percentuale di questo rendimento pari all 85% (il rendimento netto ). Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, se il rendimento netto risulta superiore al tasso tecnico, già conteggiato nel capitale assicurato, la Società maggiora il capitale comunicando al Contraente il rendimento di Helvirend 3 e l importo raggiunto dal capitale stesso. Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell anno (in caso di riscatto anticipato o di premorienza dell Assicurato), prima che sia noto il tasso medio di rendimento del fondo Helvirend 3 per quell anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata, un aliquota dell ultimo tasso di rivalutazione riconosciuto sulla polizza pari rispettivamente all 80% in caso di riscatto e al 90% in caso di premorienza. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 6. Gestione interna separata Le principali caratteristiche sono: a) la denominazione della gestione è Helvirend 3 ; b) la valuta di denominazione è l euro; c) le finalità della gestione sono volte alla conservazione del capitale investito, con un rendimento minimo annuo ed il consolidamento dei risultati ottenuti annualmente; d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l anno solare: decorre dal 1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno; e) riportiamo la composizione della gestione separata al 31/12/2008 (ultima disponibile alla data di redazione del presente Fascicolo): a. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso i. BTP (31,67%) ii. Altri titoli di Stato emessi in euro (22,85%) iii. Obbligazioni quotate in euro (23,88%) f) Altri attivi patrimoniali a. Quote di OICR (20,53%) b. Liquidità (1,07%) I limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della Gestione sono quelli consentiti dalla Legge. h) Le decisioni di allocazione degli attivi sono improntate al raggiungimento degli impegni assunti dalla Compagnia. Per la realizzazione di questa allocazione di attivi, che consenta un determinato rendimento finanziario, lo stile gestionale è improntato ad un profilo prudente del risparmio. Nota Informativa Pagina 9 di 32

11 Vengono dunque analizzati diversi scenari economici possibili: con l ausilio di opportune tecniche statistiche, vengono delineate differenti alternative strategiche atte all ottimizzazione dei risultati, fermo restando il profilo di rischio. In termini tecnici si tende a realizzare quella che viene definita la frontiera efficiente. La Società di revisione che certifica la gestione interna separata è KPMG. Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali. D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 7.1 Costi gravanti direttamente sul contraente Costi gravanti sul premio Il premio annuo pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione, all incasso ed alla gestione del contratto, in percentuale sul premio versato. 1.Spese di acquisto: 4,25% annuo. 2.Spese di incasso: 5%. 3.Spese di gestione (in funzione della durata) Durata N in Spese di gestione (% del premio) anni 1<=N<=9 0,65% X N N>=10 6,5%+0,25% X (N-10) Durata (anni) Esempio: Spese di gestione (% del premio) 1 0,65% 2 1,30% 3 1,95% 4 2,60% 5 3,25% 6 3,90% 7 4,55% 8 5,20% 9 5,85% 10 6,50% 11 6,75% 12 7,00% 13 7,25% 14 7,50% 15 7,75% IL CARICAMENTO MASSIMO (acquisto+incasso+gestione) NON PUO SUPERARE IL 25,00%. Il premio annuo può essere frazionato con la corresponsione di interessi di frazionamento: Frequenza del versamento Importo minimo (euro) Interessi di frazionamento (% sul premio) Mensile 100,00 6,5% Trimestrale 200,00 4,5% Semestrale 400,00 3,0% Tale interesse di frazionamento comprende anche il rischio demografico, ovvero in caso di morte dell Assicurato le eventuali rate di premio successive alla data di decesso non sono dovute. Nota Informativa Pagina 10 di 32

12 Costi delle garanzie complementari tassi di premio delle garanzie complementari sono rispettivamente: per l esonero premi per invalidità totale e permanente (obbligatoria) i sovrappremi annui, riferiti a 100 euro di premio annuo dell assicurazione di base, dipendono dall età dell Assicurato al termine del pagamento dei premi e sono i seguenti: 1,00 euro per età non superiore a 60 anni; 1,50 euro per età uguale a 61 anni; 2,00 euro per età uguale a 62 anni; 2,50 euro per età uguale a 63 anni; 3,00 euro per età uguale a 64 anni; 3,50 euro per età uguale a 65 anni. Per il pagamento di un capitale in caso di invalidità permanente e totale da infortunio (garanzia facoltativa) il sovrappremio annuo è pari al 4 per mille del capitale assicurabile. I capitali assicurabili sono: , , e euro. Il capitale della suddetta garanzia complementare non può essere comunque superiore al capitale assicurato con l assicurazione base. Prestazione in rendita Le spese per il servizio di erogazione della rendita sono pari all 1,75% Costi per riscatto Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto, ad un tasso del 3,75%. 8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione La Società calcola il rendimento medio dell anno della gestione Helvirend 3 al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce alla polizza l 85%. Dal tasso così determinato viene scontato il tasso già attribuito e conteggiato nella prestazione garantita alla stipula del contratto e pari al 2,0% annuo. 9. Misure e modalità di eventuali sconti Questo prodotto non ammette sconti di premio. 10. Regime fiscale. Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta; il premio dovuto per la eventuale copertura complementare infortuni è soggetto ad una imposta pari al 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi La sola componente del premio annuo che va a copertura del caso morte (la controassicurazione) dà diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro). Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per l eventuale copertura complementare infortuni. Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito e quello dei premi pagati e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%. Qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d impresa, tali proventi, per effetto dell articolo 45 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d impresa, e pertanto ad essi non sarà applicata la predetta imposta sostitutiva. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia non riscattabile successivamente all inizio dell erogazione, non costituiscono reddito, fatti salvi i rendimenti maturati in corso di erogazione, su cui si applica l imposta sostitutiva del 12,50%, e fermo restando quanto sopra indicato circa la tassazione del capitale su cui si esercita l opzione in rendita. Nota Informativa Pagina 11 di 32

13 Caso Morte Le somme corrisposte in caso di morte a beneficiari persone fisiche sono esenti dall IRPEF e dall imposta di successione. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili. Non è ammesso, ovviamente, l uso strumentale dell assicurazione e, infatti, il medesimo articolo dice: Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in giudizio dai creditori [ ]. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del contratto Purché sia stato pagato la prima rata del premio annuo convenuto e sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente e dall Assicurato, la conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di decorrenza, oppure alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, se precedente. 12. Risoluzione del contratto, sospensione del pagamento dei premi e riattivazione. Il mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della stessa, comporta la risoluzione del contratto o il mantenimento in vigore del contratto nella forma di capitale ridotto ; in ogni caso l interruzione dei pagamenti rende nulla l efficacia delle garanzie complementari. Se risultano pagate meno di tre annualità di premio complete il contratto si risolve e i premi restano acquisiti dalla Società. Entro sei mesi dalla prima rata di premio non pagata il Contraente, se l Assicurato è in vita, può richiedere la riattivazione del contratto ripristinando tutte le garanzie: a tale fine devono essere versati tutti i premi arretrati e i relativi interessi. Trascorsi sei mesi dalla prima rata di premio non pagata, e comunque non più tardi di un anno, la riattivazione è possibile solo dopo consenso scritto da parte della Società. 13. Riduzione e riscatto In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità complete di premio l assicurazione resta in vigore per le seguenti prestazioni ridotte: il capitale ridotto da corrispondersi a scadenza in caso di vita dell Assicurato, direttamente o sotto forma di rendita, si determina sommando i seguenti due importi: il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti; la differenza tra il capitale assicurato, quale risulta all anniversario che precede la scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale assicurato iniziale; in caso di morte dell Assicurato prima della scadenza, viene pagato un importo pari alla prestazione in caso di morte calcolata alla data dell interruzione del versamento dei premi. Il capitale ridotto e l importo liquidabile in caso di morte si rivalutano in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A) dalla Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza del contratto successiva o coincidente con l interruzione del pagamento dei premi. Il contratto che ha maturato il diritto al capitale ridotto è riscattabile. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto, ad un tasso del 3,75%. 14. Revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, Milano Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. Nota Informativa Pagina 13 di 32

14 15. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Compagnia, quantificate in 25,00 euro. 16. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all Art. 8 delle Condizioni) inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Via Giovan Battista Cassinis, Milano (Italia). Può essere direttamente utilizzato il modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l elenco dei documenti da consegnare, modulo incluso nel Fascicolo. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari. Ai sensi dell art cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorrono dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. 17. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. 18. Lingua in cui è redatto il contratto. Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 19. Reclami. Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia presso: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all ISVAP (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Nota Informativa Pagina 13 di 32

15 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 20. Ulteriore informativa disponibile La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa ed indicarne la disponibilità sul sito Internet. 21. Informativa in corso di contratto L impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. L impresa si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a) premio versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto precedente; b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto; c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Nota Informativa Pagina 14 di 32

16 F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni contrattuali. L elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamento. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari al 2,0% annuo: il tasso di interesse è precontato alla sottoscrizione del contratto, ed è denominato tasso tecnico. La prestazione così determinata è garantita alla scadenza del contratto. b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica un aliquota di retrocessione pari all 85%, come indicato nelle Condizioni contrattuali all art. 14. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito ( tasso tecnico ) rappresentano le prestazioni certe che l impresa è tenuta a corrispondere alla scadenza del contratto, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati. SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 2,0% Età dell Assicurato: 40 anni Durata: 20 anni Sesso dell Assicurato: maschio Anni trascorsi Premi versati nell anno (euro) Cumulo dei premi versati (euro) Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro) Valore di riscatto a fine anno (euro) Capitale ridotto a fine anno (euro) Capitale ridotto alla scadenza anno (euro) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Scadenza 1.500, , , , , ,53 Nota Informativa Pagina 15 di 32

17 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito ( tasso tecnico ). B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4% Tasso tecnico d interesse: 2,0% Aliquota di retrocessione: 85% Tasso di rendimento riconosciuto: 3,40% Misura annua di rivalutazione: 1,40% Età dell assicurato: 40 anni Durata: 20 anni Sesso dell Assicurato: maschio Anni trascorsi Premi versati nell anno (euro) Cumulo dei premi versati (euro) Capitale assicurato caso morte a inizio anno (euro) Valore di riscatto a fine anno (euro) Capitale ridotto a fine anno (euro) Capitale ridotto alla scadenza anno (euro) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Scadenza 1.500, , , , , ,82 Nota Bene Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il trentuno dicembre, in quanto contrattualmente la rivalutazione verrà effettuata al trentuno dicembre di ogni anno. Nelle tabelle precedenti sono esposte le prestazioni base; non è contemplata la complementare infortuni. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Generale. Dott. Fabio Bastia Nota Informativa Pagina 16 di 32

18 CONDIZIONI DI POLIZZA (tariffa 585) ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ Gli obblighi di HELVETIA VITA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati e da essa firmati. ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL ASSICURATO Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete, essi sono pertanto responsabili degli effetti delle dichiarazioni rese non veritiere. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell Assicurato, salvo il caso che la verità non sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE DELL ASSICURAZIONE L assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia, a condizione che sia stato pagato il primo premio convenuto, dalle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno previsto. ART. 4 - RISCHIO DI MORTE Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. ART. 5 -RECESSO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società ed abbia effettuato il pagamento del primo premio. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Helvetia Vita S.p.A. - Via G.B. Cassinis, Milano (Italia). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà (previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto di un importo pari ad Euro 25,00. ART. 6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. ART. 7 - BENEFICIARI Il Contraente designa il Beneficiario in caso di vita e il Beneficiario in caso di morte dell Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di ciascuno dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente (se persona fisica); c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. Condizioni di Polizza Pagina 17 di 32

19 ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI I premi debbono essere pagati alle scadenze pattuite presso la sede dell Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società. Il piano dei versamenti viene fissato in polizza e prevede il pagamento di un premio anticipato, di importo costante, inclusivo dei premi delle garanzie complementari esonero pagamento premi e invalidità permanente da infortunio, illustrate nelle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso presso il suo domicilio. E ammessa una dilazione di trenta giorni senza interessi. Il Contraente ha le seguenti facoltà: dopo aver versato tre annualità complete di premio, sospendere il suddetto piano, mantenendo in vigore il contratto; modificare la rateazione con cui è versata l annualità di premio in coincidenza con la ricorrenza annuale. Tali variazioni dovranno essere richieste mediante comunicazione scritta alla Società da far pervenire almeno sessanta giorni prima della data di effetto della variazione Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo incluso nel presente Fascicolo. Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. I documenti da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurate con il presente contratto sono riportati nell apposito modulo incluso nel presente Fascicolo che può essere utilizzato dal Contraente per richiedere la liquidazione della stessa. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società, previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata ed entro sei mesi da detta scadenza, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto, se l Assicurato è in vita, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi determinati in base a un aliquota pari al rendimento della Gestione Speciale Helvirend 3 per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata di premio e la data di riattivazione. Successivamente, e comunque entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, la riattivazione può avvenire, con le condizioni sopraindicate, purché l Assicurato sia in vita e previa accettazione scritta della Società. In caso di riattivazione, l assicurazione, che nell intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l importo dei premi arretrati e degli interessi. Trascorsi i suddetti termini, se risultano pagate tre annualità complete di premio, il contratto rimane in vigore per il capitale ridotto successivamente definito; qualora non risultino pagate tre annualità complete di premio il contratto viene risolto e i premi restano acquisiti alla Società. In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata le garanzie complementari si considerano risolte e prive di efficacia. ART. 9 - TASSE E IMPOSTE Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. ART PRESTAZIONI GARANTITE HELVETIA PREVIDENZA PLUS è un contratto pluriennale di assicurazione sulla vita a premio annuo costante, che garantisce, in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza, il pagamento dei premi versati rivalutati, e se l Assicurato è in vita, la disponibilità di un capitale da convertire in rendita, con le modalità previste all art. 14, per la parte eccedente la quota percepita direttamente. Condizioni di Polizza Pagina 18 di 32

20 Il capitale inizialmente assicurato a scadenza è riportato nel documento di polizza. Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato in base alle modalità previste dal punto B) della Clausola di Rivalutazione. ART PRESTAZIONI IN CASO DI VITA ED IN CASO DI MORTE DELL ASSICURATO Esse sono: 1. in caso di vita dell Assicurato al termine del differimento e fintantoché egli è in vita, il capitale assicurato a tale data percepito direttamente o sotto forma di rendita come illustrato nel successivo art. 14: tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di vita; 2. in caso di morte dell Assicurato prima della scadenza un importo pari al premio annuo, al netto del costo delle garanzie complementari, moltiplicato per il numero di premi annui, e frazioni di premio, pagati e rivalutato nella stessa proporzione in cui il capitale, quale risulta alla precedente ricorrenza annuale del contratto, sta al capitale inizialmente assicurato. Tale prestazione è liquidata ai Beneficiari in caso di premorienza; 3 nel corso della durata, dopo almeno tre anni dalla data di stipula, in caso di vita dell Assicurato e su esplicita richiesta scritta del Contraente, il valore di riscatto successivamente definito. Tale prestazione è liquidata al Contraente. Non sono ammessi riscatti parziali nel periodo di differimento né il riscatto nel periodo di godimento della rendita di opzione. ART RIDUZIONE E RISCATTO In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità complete di premio l assicurazione resta in vigore per le seguenti prestazioni ridotte: il capitale ridotto da corrispondersi a scadenza in caso di vita dell Assicurato, direttamente o sotto forma di rendita, si determina sommando i seguenti due importi: il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti; la differenza tra il capitale assicurato, quale risulta all anniversario che precede la scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale assicurato iniziale; in caso di morte dell Assicurato prima della scadenza, viene pagato un importo pari alla prestazione in caso di morte calcolata alla data dell interruzione del versamento dei premi. Il capitale ridotto e l importo liquidabile in caso di morte si rivalutano in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A) dalla Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza del contratto successiva o coincidente con l interruzione del pagamento dei premi. Il contratto che ha maturato il diritto al capitale ridotto è riscattabile. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto, ad un tasso del 3,75%. ART RENDITA DI CONVERSIONE Al termine del periodo di differimento, il Contraente può scegliere, in caso di vita dell Assicurato e per la parte eccedente il capitale percepito direttamente, una delle seguenti rendite: rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell Assicurato in una delle seguenti rateazioni: mensile, trimestrale, annuale; rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l Assicurato sia in vita; rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell Assicurato e di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. Le suddette rendite verranno rivalutate annualmente in base alla Clausola di Rivalutazione. In polizza viene indicato il coefficiente di conversione per la rendita vitalizia posticipata in rate mensili e il valore della rendita corrispondente al capitale inizialmente assicurato. L ammontare iniziale della rendita assicurata è pari al capitale diviso per il coefficiente di conversione relativo al sesso, all età dell assicurato, alla rateazione e al tipo di rendite prescelte. I coefficienti di conversione sono riportati nella tabella in allegato alle presenti condizioni e non possono essere modificati nei primi tre anni di contratto, nei tre anni antecedenti alla scadenza e in fase di erogazione. L eventuale revisione delle tabelle deve conseguire a variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali e/o della Società oppure a variazioni delle basi finanziarie come previsto dal provvedimento ISVAP n.1036/1998. Le modifiche vengono applicate previa comunicazione scritta al Contraente da inviarsi almeno 90 giorni prima dell effetto delle stesse Nota Informativa Pagina 19 di 32

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