SOGGIORNO E STABILIMENTO NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. Una panoramica attuale sulle procedure e aspetti vari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SOGGIORNO E STABILIMENTO NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN. Una panoramica attuale sulle procedure e aspetti vari"

Transcript

1 Allgemeines Treuunternehmen N. 16 In questo numero: Soggiorno e stabilimento nel Principato del Liechtenstein Autore: Dr. Thomas Zwiefelhofer La Francia e l imposta sanzionatoria del 3% sugli immobili francesi detenuti da società estere Autore: Roger Frick SOGGIORNO E STABILIMENTO NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN Una panoramica attuale sulle procedure e aspetti vari Indice 1. Introduzione 2. Situazione iniziale 3. Regolamento relativo alla circolazione delle persone 4. Condizioni generali per il rilascio del permesso 5. Procedura ordinaria 6. Procedura di sorteggio 7. Ricongiungimento familiare 8. Imposta sul patrimonio e sul reddito per le persone residenti nel Liechtenstein 9. Imposta sulle rendite 10. Acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri 11. Prospettive: la nuova legge sugli stranieri 12. Letteratura di approfondimento e link utili 1. Introduzione Il Principato del Liechtenstein è spesso considerato dagli stranieri un interessante luogo di residenza e di lavoro per varie ragioni, fra cui un alta qualità del- la vita, salari elevati, un imposizione fiscale relativamente ridotta o una protezione della sfera privata superiore alla media. Per questo motivo, le autorità competenti o i rappresentanti di consulenti giuridici ricevono regolarmente richieste riguardanti la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein. Di conseguenza, spesso non è facile far capire agli interessati che il Liechtenstein si differenzia sotto molti punti di vista dalla Svizzera e dai suoi cantoni o da altre ambite destinazioni di residenza europee, e che ottenere il permesso di soggiorno o di stabilimento non è impossibile, ma è soggetto a restrizioni piuttosto rigide. Di seguito presentiamo una panoramica aggiornata sulle condizioni di ammissione, procedure, conseguenze fiscali e altri aspetti legati all acquisizione permanente del domicilio attraverso il permesso di soggiorno e di stabilimento nel Liechtenstein con un attività lucrativa nazionale o come persone senza atti- vità lucrativa (ovvero titolari di rendite o redditieri). 2. Situazione iniziale Alla fine del 2006, il Liechtenstein contava una popolazione residente di ca abitanti, di cui il 66% di cittadini del Liechtenstein, ca. il 17% di cittadini SEE, il 10% di cittadini svizzeri e il 7% proveniva da altri paesi (i cosiddetti cittadini di Stati terzi). Di questo 7% di cittadini di Stati terzi, il 14% è arrivato nel Liechtenstein attraverso un assunzione, il 15% ha ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare attraverso cittadini del Liechtenstein, svizzeri o SEE. Per il 63% dei cittadini di Stati terzi, il motivo dell immigrazione è stato il ricongiungimento attraverso cittadini di Stati terzi. Soltanto ca. 200 cittadini di Stati terzi sono arrivati nel Liechtenstein per altri motivi (come rifugiati o con programmi di accoglienza umanitaria). 1

2 Nel complesso, il Liechtenstein conta una popolazione straniera di circa 35%. Obiettivo dichiarato dalla politica del Liechtenstein consiste nel favorire e mantenere un rapporto equilibrato tra la popolazione residente permanente del Liechtenstein e la popolazione straniera. Quest obiettivo rappresenta una sfida per il piccolo Stato del Liechtenstein. Dopo l adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE, che include tutti gli stati UE, oltre al Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e con la libertà di circolazione delle persone e di stabilimento garantita per i cittadini SEE, nonché la parità di trattamento di cittadini svizzeri da parte del Liechtenstein nell ambito della cosiddetta Convenzione di Vaduz (ampia parità di trattamento fra Svizzeri e cittadini SEE nel quadro della reciprocità concessa dalla Svizzera per i cittadini del Liechtenstein), il mantenimento di tale equilibrio è diventato un impresa ancora più ardua. Oggi, quasi la metà di tutte le persone occupate nel Liechtenstein sono lavoratori frontalieri (pendolari dai paesi confinanti), che in cifre assolute corrispondono a ca persone. Ciò è riconducibile per lo più alle prassi restrittive del Liechtenstein in materia di soggiorno e stabilimento. Tuttavia, il crescente fabbisogno di collaboratori qualificati nelle industrie del Liechtenstein e la pretesa di migliorare la qualità dei servizi sulla piazza finanziaria del Principato attraverso un know-how quanto più ampio possibile a beneficio di una clientela internazionale, aumenta ulteriormente le pressioni per un incremento della quota di popolazione residente straniera, poiché i posti di lavoro non sempre possono essere occupati dagli abitanti locali o da lavoratori frontalieri. Inoltre, le scarse risorse del suolo e i prezzi dei terreni e degli immobili estremamente elevati (un metro quadrato di terreno in una buona zona residenziale oggi costa attorno ai CHF , pari a ca. EUR , o anche di più) inaspriscono il problema di una crescita della popolazione residente straniera dal punto di vista politico ed economico nazionale. La discussione sull integrazione della popolazione residente straniera che non parla tedesco è ormai all ordine del giorno della politica del Liechtenstein e sta per essere emanata una nuova legge sugli stranieri che varrà per tutti i cittadini di Stati terzi (cfr. Prospettive, punto 11). Tenuto conto di questa situazione difficile e delicata che perdura da anni, nel dicembre 1999 i partner SEE hanno concesso al Liechtenstein, con la Decisione 191/1999 del Comitato SEE, vari accordi transitori, nel frattempo già prorogati, che consentono di mantenere l obiettivo di una composizione equilibrata della popolazione residente, pur permettendo un certo flusso di immigrazione e libertà di circolazione. Nel contempo, il Liechtenstein è riuscito a sincronizzare le speciali relazioni instaurate con la Svizzera con i requisiti SEE e portare avanti lo stretto legame con la Svizzera. In generale, il Liechtenstein non applica una quota generale relativa alla nuova immigrazione di stranieri. Il Governo fissa periodicamente, almeno una volta all anno, il numero massimo di permessi di soggiorno da concedere. Secondo fonti non ufficiali, ogni mese l organo competente, ovvero l Ufficio stranieri e passaporti, inoltra al Governo ai fini dell esame ca. 5 domande di permesso di soggiorno. Secondo le stesse fonti, ogni mese il Governo rilascia circa 2 3 permessi di soggiorno. Tuttavia, le cifre non sono ufficiali. L adesione del Liechtenstein allo SEE nel 1995 ha portato ad un ulteriore ammorbidimento della posizione restrittiva sull immigrazione. Una facilitazione della libera circolazione delle persone, almeno per i cittadini SEE, si è rivelata indispensabile ed è stata sancita con la decisione 191/1999 del Comitato SEE. Tale decisione disciplina la concessione del diritto di soggiorno ai cittadini SEE nel modo seguente: Il numero di permessi di soggiorno disponibile annualmente per i cittadini dell'islanda, della Norvegia o di uno Stato membro dell'ue che esercitano un'attività economica nel Liechtenstein è stabilito in modo tale che l'aumento netto annuo rispetto all'anno precedente non sia inferiore all'1,75% rispetto al loro numero al 1 gennaio L accordo contiene altre disposizioni speciali riguardanti, fra l altro, studenti o persone senza attività lucrativa (cfr. sotto). 3. Regolamento relativo alla circolazione delle persone Dopo la stipula dell Accordo fra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell ambito di quest ultima nel 1963, nel Liechtenstein si applica generalmente la Legge federale svizzera concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS). 2

3 Attività economica permanente transfrontaliera (GDG) Conferma di notifica dei lavoratori frontalieri (GMB) Il PVO prevede 3 diverse categorie di possibili richiedenti: a) cittadini SEE, b) cittadini svizzeri e c) cittadini di Stati terzi. A tutte queste categorie si applicano condizioni diverse per l ottenimento di uno dei permessi elencati. Su tale base e tenendo conto delle disposizioni giuridiche dello SEE e della Convenzione di Vaduz, il Liechtenstein ha raggruppato le disposizioni pertinenti sulla circolazione delle persone nel Regolamento relativo alla circolazione delle persone (Personenverkehrsverordnung- PVO, Gazzetta ufficiale 2004/253). Il Regolamento relativo alla circolazione delle persone (PVO, Gazzetta ufficiale 2004/253) nella versione attuale del 2007 disciplina le questioni essenziali inerenti l entrata, il soggiorno e lo stabilimento, oltre al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Il PVO non è una legge varata dal Parlamento, bensì un atto giuridico del Governo, fondato su vari contratti di diritto internazionale, in particolare con gli Stati partner SEE e la Svizzera. Le disposizioni del PVO intendono non solo chiarire questioni procedurali, ma anche incentivare dichiaratamente l integrazione della popolazione residente straniera, per es. applicando le disposizioni relative al ricongiungimento familiare. Scopo dell integrazione ai sensi dell art. 77 PVO è una...convivenza della popolazione residente del Liechtenstein e straniera sulla base di valori comuni e dell ordinamento giuridico, fondata sul rispetto e la tolleranza reciproci. Soltanto i turisti possono soggiornare nel Liechtenstein senza permesso di soggiorno, a condizione che soddisfino le prescrizioni svizzere in materia di entrata applicate anche nel Liechtenstein e non superino il periodo massimo di permanenza di 3 mesi. Tutte le altre forme di soggiorno richiedono il permesso. Il PVO distingue fra le seguenti forme di permessi per stranieri: Permesso in forma di lettera (BiB) Permesso di soggiorno di breve durata (L) Permesso di soggiorno (B) Permesso di stabilimento (C) Prestazione di servizi transfrontaliera (GDL) 4. Condizioni generali per il rilascio del permesso In linea generale, un permesso di soggiorno viene rilasciato ai cittadini stranieri solo se non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e le relazioni internazionali del Liechtenstein. A titolo di prova può essere richiesto un estratto del casellario giudiziale rilasciato da non oltre tre mesi. Le richieste di permesso devono essere presentate in forma completa, fedele e appropriata, altrimenti la domanda viene respinta e viene concesso un termine supplementare unico di 14 giorni per la presentazione corretta. Le richieste di permesso presentate vengono esaminate dall organo amministrativo preposto, ovvero l Ufficio stranieri e passaporti ( e inoltrate al Governo ai fini della delibera. I permessi di stabilimento hanno carattere definitivo, sono a tempo indeterminato e di norma vengono rilasciati dopo un soggiorno precedente durato alcuni anni. Pertanto, il diritto di stabili- 3

4 mento permanente e illimitato può essere acquisito direttamente solo in casi eccezionali; in genere, per i cittadini SEE e i cittadini di Stati terzi è necessario un soggiorno precedente di 10 anni consecutivi, mentre per i cittadini svizzeri un soggiorno precedente di 5 anni consecutivi con relativi permessi di soggiorno. 5. Procedura ordinaria La procedura ordinaria secondo il già citato Regolamento relativo alla circolazione delle persone è accessibile a tutte e tre le categorie, a condizioni in parte diverse. I permessi di soggiorno secondo la procedura ordinaria conformemente al PVO vengono... rilasciati nell ambito dell assegnazione secondo il principio della parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati e della neutralità concorrenziale (art. 16 PVO). In ogni caso, la decisione definitiva spetta al Governo. Un diritto alla concessione di un permesso di soggiorno sussiste solo nell ambito delle condizioni poste dalla decisione SEE 191/1999 (cfr. sopra) per i cittadini SEE e per gli Svizzeri nel quadro della Convenzione di Vaduz (cfr. sopra), tenendo conto contemporaneamente delle quote fissate annualmente dal Governo. I cittadini di Stati terzi (cittadini non SEE e non svizzeri) hanno diritto solo nell ambito di contratti di diritto internazionale (per es., per il personale del corpo diplomatico); in caso contrario, il Governo del Liechtenstein decide arbitrariamente, tenendo conto del principio di neutralità concorrenziale, sempre nell ambito di una quota fissata annualmente. Per le persone con attività lucrativa, la procedura ordinaria secondo il PVO prevede le seguenti condizioni per il rilascio del permesso: I cittadini SEE e svizzeri devono soddisfare, oltre alle suddette condizioni generali per il rilascio del permesso, anche altre condizioni specifiche. Un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni (con possibilità di proroga) può essere rilasciato per la prima volta solo se: a) i lavoratori dipendenti hanno un contratto di lavoro con validità superiore ad un anno o a tempo indeterminato ed il livello di occupazione è di almeno l 80% e b) l attività transfrontaliera per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi non è né possibile né ragionevole. I cittadini di Stati terzi devono soddisfare, oltre alle suddette condizioni generali per il rilascio del permesso, anche alcune condizioni specifiche. Un permesso di soggiorno per un massimo di 1 anno (con possibilità di proroga) può essere rilasciato per la prima volta solo se: a) hanno un contratto di lavoro con validità superiore ad un anno o a tempo indeterminato ed il livello di occupazione è del 100%; b) ogni altro tipo di permesso o l attività transfrontaliera non è né possibile né ragionevole; c) l attività professionale presuppone obbligatoriamente la presenza costante; e d) si tratta di un lavoratore particolarmente qualificato che non è stato possibile trovare sul mercato del lavoro non soggetto a permesso. Le assunzioni sostitutive sono sottoposte a regolamentazioni specifiche laddove un cittadino SEE o svizzero con permesso di soggiorno e di stabilimento occupava un posto di lavoro in seno ad un azienda, liberatosi a seguito della partenza dal paese estero, pensionamento o decesso. L assunzione sostitutiva è ugualmente soggetto al permesso. I cittadini di Stati terzi o i loro datori di lavoro non usufruiscono dei diritti di assunzione sostitutiva. Nell ambito della procedura ordinaria, alle persone senza attività lucrativa è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni (con possibilità di proroga) alle seguenti condizioni: a) cittadinanza SEE o svizzera; b) dimostrazione di mezzi finanziari sufficienti da non dovere ricorrere all assistenza sociale; e c) dimostrazione della stipula di un assicurazione malattia prescritta dalla legge che copra tutti i rischi nel Liechtenstein. La dimostrazione dei mezzi finanziari sufficienti può essere verificata dopo due anni dall Ufficio stranieri e passaporti. Per gli studenti vigono disposizioni particolari. Inoltre, il Governo può concedere un permesso di soggiorno a persone senza attività lucrativa per motivi umanitari e motivi speciali ritenuti estremamente importanti per il Liechtenstein. 6. Procedura di sorteggio Per soddisfare i succitati obblighi SEE, il legislatore del Liechtenstein ha pro- 4

5 mulgato nel 2000 la Legge sulle procedure di rilascio di permessi di soggiorno (ABVG, LGBl. 2000/98) che, oltre alla procedura conforme al PVO, prevede anche la metà della quota di permessi di soggiorno per cittadini SEE concessa mediante procedura di sorteggio, ovvero secondo il principio casuale simile alla procedura di sorteggio della Green Card negli Stati Uniti d America. La procedura di sorteggio e la formazione di gruppi in base a persone con attività lucrativa e senza attività lucrativa garantiscono la parità di trattamento a tutti i candidati. Il Governo può ridefinire le quote per ogni sorteggio in base al criterio di calcolo summenzionato in conformità con la decisione 191/1999 del Comitato SEE. Tuttavia, da alcuni anni vengono sorteggiati, ogni anno in due date, 36 permessi di soggiorno per i cittadini SEE. I cittadini della Svizzera e di Stati terzi non possono usufruire della procedura di sorteggio. La partecipazione al sorteggio finale è soggetto a condizioni. Tutti i partecipanti al sorteggio finale devono dimostrare di a) essere cittadini di uno Stato membro SEE e di non disporre ancora di un diritto di soggiorno permanente nel Liechtenstein; b) disporre di un reddito ed un patrimonio sufficiente per il proprio sostentamento e quello della propria famiglia; c) poter garantire la messa a disposizione di un alloggio adeguato. Inoltre, i candidati che intendono svolgere un attività dipendente (lavoratori dipendenti) devono dimostrare di avere un posto di lavoro nel Liechtenstein o una garanzia scritta valida per un posto di lavoro. I partecipanti al sorteggio che intendono svolgere un attività indipendente (lavoratori autonomi) devono dimostrare di essere professionalmente autonomi nell ambito di un attività commerciale permanente transfrontaliera già autorizzata o di soddisfare i presupposti professionali ed economici per l attività indipendente connessa all acquisizione del domicilio. Infine, i partecipanti al sorteggio che non intendono lavorare nel Liechtenstein (la cosiddetta acquisizione di domicilio senza attività lucrativa), devono dimostrare di avere raggiunto l età pensionabile o di essere finanziariamente indipendenti e di non dedicarsi ad un attività lucrativa permanente nel Liechtenstein o all estero e avere stipulato le necessarie assicurazioni per la copertura di tutti i rischi. Tra i motivi imperativi che determinano l esclusione dal sorteggio finale figurano, ai sensi dell art. 10 ABVG, false dichiarazioni e la probabile dipendenza dall assistenza pubblica, precedenti violazioni delle normative sugli stranieri vigenti nel Liechtenstein, ostacoli all entrata ancora esistenti e validi (espulsioni dal Principato del Liechtenstein, divieto di entrata), motivi di salute gravi ai sensi del diritto SEE (direttiva 64/221 del 25 febbraio 1964), un passato criminale o la minaccia alla sicurezza interna o all ordine pubblico. Al contrario è assolutamente consentito partecipare più volte alla procedura di sorteggio. La quota complessiva di 36 permessi di soggiorno messi a disposizione ogni anno per i cittadini SEE viene sorteggiata in due sorteggi finali in primavera e nell autunno di ogni anno; ad ogni sorteggio finale vengono concessi rispettivamente 18 permessi di soggiorno. I termini di iscrizione per la partecipazione vanno rispettivamente dal 1 al 28 febbraio e dal 1 al 31 di agosto di ogni anno. Prima dei due sorteggi finali si tengono due sorteggi preliminari durante i quali vengono sorteggiate, in entrambe le occasioni, rispettivamente 36 persone dall intero gruppo di candidati; queste persone avranno il 50% di opportunità di ottene- Anno Numero di partecipanti ai 2 sorteggi per persone con attività lucrativa (sorteggio 1/2) Numero di partecipanti ai 2 sorteggi per persone senza attività lucrativa (sorteggio 1/2) Permessi di soggiorno concessi a persone con attività lucrativa (sorteggio 1/2) Permessi di soggiorno concessi a persone senza attività lucrativa (sorteggio 1/2) Totale di permessi di soggiorno concessi nella procedura di sorteggio /199 17/14 17/15 5/ /262 8/16 16/16 3/ /225 12/4 15/16 5/ /286 12/14 15/16 7/ /313 17/16 18/14 7/5 44 5

6 re per sorteggio uno dei 18 permessi di soggiorno nei due sorteggi finali. Attualmente, la quota di partecipazione ammonta a 80 franchi svizzeri per il sorteggio preliminare e altri 200 franchi svizzeri per la partecipazione al sorteggio finale. All interno delle suddette quote di 18 permessi viene effettuata un ulteriore distinzione: vengono sorteggiati rispettivamente 14 permessi per persone con attività lucrativa, 4 permessi per titolari di rendite o altre persone senza attività lucrativa. Di conseguenza, in teoria un totale di 28 cittadini SEE con attività lucrativa e 8 senza attività lucrativa possono ricevere ogni anno un permesso di soggiorno tramite sorteggio. Chi ha ricevuto un permesso di soggiorno mediante sorteggio, al termine del sorteggio finale deve comunicare all Ufficio stranieri e passaporti, entro cinque mesi, il termine di entrata definitivo; in caso contrario, viene presupposta la rinuncia all acquisizione di domicilio. Negli anni in cui le quote non vengono sfruttate poiché le persone sorteggiate rinunciano all acquisizione effettiva del domicilio (il che accade relativamente spesso), è possibile che vengano effettuate meno assegnazioni, ma vengono poi compensate l anno successivo attraverso un assegnazione superiore alla quota fissata (cfr. tabella). Per valutare le opportunità di essere sorteggiati è stata riportata a pagina 5 una statistica elaborata in base ai comunicati stampa dell Ufficio stranieri e passaporti: La tabella indica che, per es., nel 2007 su 33 candidati e partecipanti alla pro- cedura di sorteggio per persone senza attività lucrativa, 12 hanno ottenuto un permesso di soggiorno, il che equivale ad un opportunità di successo del 36%! Per le persone con attività lucrativa, su un totale di 615 candidati e partecipanti alla procedura di sorteggio, 32 hanno ricevuto il permesso di soggiorno, ovvero un opportunità di successo del 5%. In quest occasione va ricordato che il Governo, oltre a questi permessi di soggiorno per cittadini SEE concessi per sorteggio, ha rilasciato un numero di permessi altrettanto elevato per cittadini SEE secondo la procedura ordinaria. 7. Ricongiungimento familiare Attraverso il ricongiungimento familiare, il numero di permessi di soggiorno concessi nel Liechtenstein può aumentare sensibilmente, in quanto il diritto del Liechtenstein ha un atteggiamento piuttosto accondiscendente verso il ricongiungimento. Sono considerati familiari di cittadini SEE e svizzeri: a) il coniuge ed i parenti in linea discendente, che non abbiano ancora compiuto 21 anni di età o per i quali sia dimostrato il versamento degli alimenti; b) i propri parenti ed i parenti del coniuge in linea ascendente, per i quali sia dimostrato il versamento degli alimenti da parte del cittadino SEE o svizzero. Ai sensi del PVO sono considerati familiari di cittadini di Stati terzi solo il coniuge ed i figli celibi /nubili in comune con età inferiore a 18 anni. Se in possesso di uno dei vari permessi con possibilità di acquisizione del domicilio, i cittadini SEE e svizzeri hanno il diritto di farsi raggiungere nel Liechtenstein dai propri familiari in qualsiasi momento. Prima del rilascio di un permesso ad un familiare, il richiedente o i familiari immigranti di cittadini SEE o svizzeri devono presentare la seguente documentazione: a) copia del documento di identità valido, con il quale si è entrati nel Liechtenstein (passaporto o carta di identità); b) un certificato rilasciato dall autorità competente del loro paese di origine o dell ultimo domicilio, che confermi il rapporto di parentela; c) dimostrazione di un alloggio adeguato; d) dimostrazione del diritto di potestà su figli avuti da matrimoni o partner precedenti; e) dimostrazione del versamento degli alimenti. In caso di soggiorno senza attività lucrativa, è necessario fornire la prova degli alimenti anche per i parenti in linea discendente con età inferiore a 21 anni; f) originale dell atto d origine per i cittadini svizzeri. Inoltre, i cittadini SEE e svizzeri (a differenza dei cittadini di Stati terzi) possono farsi raggiungere nel Liechtenstein dai propri partner se è accertato che: a) sussiste una relazione vissuta e intatta di almeno cinque anni; b) entrambi i partner sono celibi/nubili, divorziati o vedovi e hanno più di 30 anni; c) il partner già residente nel Liechtenstein vi risiede da un periodo complessivo di almeno 15 anni; 6

7 d) entrambi i partner non sono registrati né nel casellario giudiziale né nel registro dei pignoramenti; e) dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento, in modo tale da non dovere ricorrere all assistenza sociale (garanzia di una banca con sede nel Liechtenstein) e f) dispongono di un alloggio adeguato. I cittadini di Stati terzi con permesso di soggiorno o di stabilimento hanno diritto al ricongiungimento familiare se dispongono di un permesso di soggiorno con attività lucrativa o un permesso di soggiorno da almeno 4 anni. Inoltre, il cittadino dello Stato terzo deve dimostrare di a) avere un rapporto lavorativo consolidato, permanente e che assicuri l esistenza personale e dei propri familiari (contratto di lavoro) o disporre di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento personale e quello dei propri familiari, in modo tale da non dovere ricorrere all assistenza sociale (garanzia di una banca con sede nel Liechtenstein) e b) disporre di un alloggio adeguato. Gli studenti possono farsi raggiungere solo dai propri coniugi e dai figli, per i quali è dimostrato il versamento degli alimenti. 8. Imposta sul patrimonio e sul reddito per le persone residenti nel Liechtenstein Chi intende richiedere un permesso di soggiorno secondo una delle procedure summenzionate, prima o poi dovrà occuparsi delle implicazioni fiscali della sua residenza programmata o già acquisita. Il Liechtenstein applica alle persone fisiche l imposta sul patrimonio, l imposta sul reddito e, in casi specifici, l imposta sulle rendite (cfr. sotto). Occorre distinguere fra persone con e senza attività lucrativa regolarmente tassate e le persone tassate secondo la cosiddetta imposta sulle rendite. Inoltre, nel Liechtenstein vengono applicate imposte sulle successioni, imposte sulle donazioni e sui redditi di base. L imposta sul valore aggiunto è identica a quella applicata in Svizzera. Nel Liechtenstein, le persone fisiche sono soggette all imposizione diretta nel sistema della cosiddetta tassazione annua postnumerando, che applica il principio dell imposizione delle famiglie e, di conseguenza, i beni e gli acquisti dei coniugi vengono cumulati a fini fiscali. Al contrario, lo sgravio avviene attraverso la deduzione per coniugi. Una particolarità degna di nota del sistema fiscale del Liechtenstein consiste nel fatto che per tutte le persone con attività lucrativa dipendente residenti nel Liechtenstein il datore di lavoro è tenuto a trattenere una percentuale del salario (fra il 4% ed il 14%) e versarlo all amministrazione fiscale. Questa ritenuta d'acconto sul salario matura interessi (attualmente pari allo 0,5%) e viene aggiunta all ammontare d imposta di volta in volta dovuto. Le unità fiscali legali nel Liechtenstein ammontano all 1 di tutti i beni mobili e immobili per l imposta sul patrimonio e del 2% degli acquisti imponibili per l imposta sul reddito. Il Parlamento del Liechtenstein (Landtag) definisce ogni anno l aliquota fiscale come percentuale dell unità fiscale legale. Per il 2008 è stata stabilita l aliquota dello 0,54% dell unità legale, ovvero lo 0,54% per l imposta sul patrimonio e l 1,08% per l imposta sul reddito. Sulla base dell ammontare dell imposta così conteggiato, viene infine calcolata la progressione, che oscilla fra lo 0% e il 425% e vengono computate le deduzioni autorizzate (per es., la deduzione per coniugi). Sull imposta nazionale totale così conteggiata, i rispettivi comuni di residenza calcolano un addizionale compresa fra 150% ed il 250%. Al momento, l addizionale d imposta comunale è compresa fra il 150% ed il 200%. Il risultato ottenuto corrisponde all imposta complessiva dovuta. Con un aliquota del 54% dell unità legale e un addizionale d imposta comunale del 200%, l imposizione fiscale effettiva varia in base al reddito e al patrimonio fra un minimo del 3,24% e un massimo del 17,01% del reddito imponibile e fra un minimo dell 1,62 e un massimo dell 8,51 del patrimonio imponibile. 9. Imposta sulle rendite Per le persone fisiche residenti nel Liechtenstein senza attività lucrativa, che vivono dei proventi di un patrimonio estero o di un reddito percepito dall estero, l imposta sulle rendite consente di assoggettarsi ad un imposizione forfetaria. Tuttavia, la legge non consente l imposizione sulle rendite delle persone già residenti nel Liechtenstein, che intendono sottrarsi all imposizione regolare. L ammontare dell imposizione si basa sul tenore di vita della persona tassata. Come base imponibile si applica almeno il quintuplo della locazione 7

8 dell alloggio o del valore locativo dell immobile occupato. La base imponibile considerata deve essere concordata singolarmente con l amministrazione fiscale del Liechtenstein. Questa spesa viene tassata con un aliquota del 15%. Come regola generale, se si considera l aliquota massima regolare dell imposta applicata al patrimonio è facile immaginare che, avendo un patrimonio superiore a 30 milioni di franchi svizzeri, risulti più conveniente un imposizione delle rendite rispetto ad un imposizione regolare. Tuttavia, nel contesto internazionale, le due varianti dovrebbero essere considerate molto interessanti. 10. Acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri Data la scarsità delle risorse già citate e per impedire l impennata dei prezzi sul mercato fondiario e immobiliare, la legge ha limitato gli acquisti immobiliari da parte degli stranieri. Anche gli abitanti del Liechtenstein sono soggetti a restrizioni per quanto concerne l acquisto di immobili. La legge sui trasferimenti di beni immobiliari che recepisce tale requisito intende... garantire una distribuzione della proprietà immobiliare possibilmente ampia, socialmente sostenibile e commisurata alle dimensioni del paese. La legge sui trasferimenti di beni immobiliari impedisce con relativa efficacia l accumulazione speculativa di beni immobili. I terreni (e gli immobili) possono essere acquistati solo previo nullaosta delle autorità competenti in materia di operazioni immobiliari (Commissione comunale per le operazioni immobiliari). A tal fine deve essere dimostrato un cosiddetto interesse legittimo (per es., un esigenza abitativa effettiva), sempre che il richiedente sia in possesso della cittadinanza del Liechtenstein. Con l adesione del Liechtenstein allo SEE, anche su questo tema è stato necessario un allentamento della normativa. Ultimamente, i cittadini SEE sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein e possono ugualmente acquistare un bene immobile dopo un soggiorno di almeno un anno, sempre che dimostrino un interesse legittimo. I cittadini svizzeri possono acquistare un bene immobile nel Liechtenstein già in caso di garantito ottenimento di permesso di soggiorno e di interesse legittimo. In queste circostanze è comunque necessario presentare il permesso di soggiorno ad avvenuto rilascio dello stesso. I cittadini svizzeri possono acquistare una proprietà immobiliare nel Liechtenstein senza ulteriori documenti in caso dispongano già di un permesso di soggiorno e abbiano provveduto ad una dimostrazione valida di interesse legittimo. Infine, i cittadini di Stati terzi devono documentare una permanenza di almeno 10 anni per potere acquistare un immobile previa dimostrazione valida di un interesse legittimo. 11. Prospettive: La nuova legge sugli stranieri In Svizzera, dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova legge sugli stranieri, che ha offerto al Liechtenstein l opportunità di programmare una nuova legge analoga che sostituirà la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) valida finora anche nel Liechtenstein in virtù dell accordo con la Svizzera del 1963 concernente la polizia degli stranieri. Nel novembre 2007, il progetto di questa legge sugli stranieri è stato posto in consultazione dal Governo del Liechtenstein fino a metà febbraio 2008 e sarà discusso presumibilmente dal Landtag, il Parlamento del Liechtenstein, entro il La nuova legge intende sostituire le disposizioni precedentemente illustrate per i cittadini di Stati terzi, finora disciplinate dal PVO e dalla LDDS, e regolarle nell ambito di una legge specifica. Di 8

9 conseguenza, la legge sugli stranieri varrà solo per i cittadini di Stati terzi, mentre per i cittadini SEE continueranno ad essere applicate le disposizioni del PVO che recepiscono l accordo SEE e per i cittadini svizzeri le disposizioni del PVO sulla base della Convenzione di Vaduz. I principi fondamentali della nuova proposta di legge sugli stranieri, che si ispira ampiamente al progetto di legge svizzero, sono costituiti dal motto Esigere e promuovere. Esigere significa pretendere le conoscenze di base della lingua tedesca e l integrazione nella società del Liechtenstein. Promuovere significa che lo Stato offre l assistenza necessaria affinché gli stranieri soddisfino tali condizioni. Con la nuova legge sugli stranieri, il Liechtenstein, data l esiguità territoriale, resta fedele al principio dell immigrazione limitata e al rispetto di presupposti di immigrazione elevati. Per gli stranieri provenienti da paesi di lingua straniera, l apprendimento della lingua tedesca è alla base dell integrazione. In futuro, tutti gli immigrati, ad eccezione degli Svizzeri e dei cittadini SEE, saranno tenuti a stipulare un contratto di integrazione. Con questo contratto, i cittadini di Stati terzi si impegnano a confrontarsi con le peculiarità del Liechtenstein, in particolare ad imparare a leggere e scrivere la lingua tedesca. Il livello linguistico richiesto, che fin da oggi è possibile conseguire con un supporto finanziario dello Stato, si basa sul Portfolio europeo delle lingue. Inoltre, la nuova legge sugli stranieri pone particolare attenzione alla lotta contro gli abusi. La legge consentirà di migliorare la lotta contro le elusioni e gli abusi del diritto degli stranieri; in particolare sono previste misure incisive contro i matrimoni apparenti e forzati nell ambito del ricongiungimento familiare. 12. Letteratura di approfondimento Frick, Roger / Zwiefelhofer, Thomas; Unternehmensführung im Gewerbe und Dienstleistungsbetrieb im Fürstentum Liechtenstein, Kapitel 31: Freier Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr, Vaduz 2008 (edizione propria ATU) Wanger, Ralph; Das liechtensteinische Landesbürgerrecht, Diss. Zürich, Vaduz 1997 (edizione propria autore) Simon, Silvia; Determinanten der personellen Ressourcenknappheit, Entwicklungen im Fürstentum Liechtenstein, Liechtenstein Institut, contributi 38/2007, Bendern 2007 Link utili (Sito ufficiale del Principato del Liechtenstein) (Sito dell Ufficio stranieri e passaporti del Liechtenstein) (Sito dell'ufficio dell economia pubblica del Liechtenstein) (Raccolta ufficiale on-line di tutte le leggi del Liechtenstein) Per ulteriori informazioni, l autore dell articolo, Dr. Thomas Zwiefelhofer, è a vostra disposizione presso l Allgemeines Treuunternehmen. 9

10 LA FRANCIA E L IMPOSTA SANZIONATORIA DEL 3% SUGLI IMMOBILI FRANCESI DETENUTI DA SOCIETÀ ESTERE Da anni, le società del Liechtenstein che detengono, direttamente o indirettamente, immobili in Francia sono tenute a pagare un imposta del 3% ai sensi dell art. 990, da D a G, del "Code Général des Impôts". L imposta del 3% non deve essere pagata se a) la sede legale della società è situata in un paese che prevede una clausola di assistenza amministrativa nell ambito della convenzione in materia di doppia imposizione con la Francia (come per esempio l Irlanda, la Spagna e l Olanda). In tal caso, entro il 15 maggio di ogni anno l azienda deve comunicare l azionista all amministrazione francese, con la dichiarazione n. 2746, indicando l indirizzo di residenza ed un elenco degli immobili posseduti dalla società in Francia; b) la sede legale della società è situata in un paese che applica una clausola di non discriminazione nell ambito della convenzione in materia di doppia imposizione con la Francia (per esempio la Tailandia, la Spagna e l Olanda). In tal caso, entro due mesi dall acquisto dell immobile, l azienda deve garantire alle autorità francesi, con la dichiarazione n. 2746, di fornire loro qualsiasi informazione relativa all immobile ed ai beneficiari finali; c) Esistono altri due casi che non vengono affrontati in questa sede. Dal momento che il Liechtenstein non soddisfa tali condizioni, ogni anno deve essere calcolato di propria iniziativa il 3% del valore commerciale dell immobile sul modulo 2746 e deve essere versata l imposta. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) ha avuto l opportunità di emanare una sentenza sulla base di una holding lussemburghese 1929, per giudicare se questo effetto giuridico globale violi il diritto della libera circolazione dei capitali. Il Liechtenstein, in quanto paese membro dello SEE (Spazio Economico Europeo), si appella ugualmente a questa libertà. La CGCE ha stabilito con sentenza dell (C-451/05 Quarta sezione) che tale disposizione generale viola la libertà di circolazione dei capitali. Essa ha stabilito che per combattere l evasione e la frode fiscale la Francia avrebbe conseguito lo stesso obiettivo con obblighi meno stringenti, chiedendo a tali società di dimostrare che il loro fine non è la frode fiscale. In assenza di una cooperazione diretta fra le amministrazioni fiscali, l azienda deve avere l opportunità di esprimere la propria posizione all autorità fiscale francese. Questa è sicuramente una sentenza interessante per il Liechtenstein. Per esempio, la collaborazione potrebbe 10

11 essere impostata in modo che sul modulo 2746 venga comunicata la persona fisica che in definitiva gestisce economicamente la struttura e/o utilizza prevalentemente l immobile. In realtà, ciò risponde a una complessa richiesta di informazioni sugli immobili che dovrebbe consentire di ottemperare agli obblighi. È auspicabile che la CGCE possa emettere a breve una sentenza anche a favore della Spagna, poiché i nuovi requisiti normativi in vigore in Spagna dal 1 gennaio 2007 ostacolano complessivamente, sotto il profilo economico, il possesso di immobili spagnoli da parte delle società del Liechtenstein, le quali vengono fortemente penalizzate rispetto ad altri contribuenti. Per ulteriori informazioni, l autore dell articolo, Roger Frick, è a vostra disposizione presso l Allgemeines Treuunternehmen. 11

12 Allgemeines Treuunternehmen Aeulestrasse 5 Telefono +(423) P. O. Box 83 Telefax +(423) FL-9490 Vaduz info@atu.li Principato del Liechtenstein Internet Il presente documento è pubblicato anche in lingua inglese, francese e tedesca. Il Bulletin ATU è una pubblicazione sporadica dell Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto assolve soltanto scopi genericamente informativi e non sostituisce la consulenza giuridica. 12

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti di seguito riportati, può richiedere, per sé e per i propri familiari, il 'permesso di

Dettagli

RESIDENTI DI LUNGO PERIODO

RESIDENTI DI LUNGO PERIODO RESIDENTI DI LUNGO PERIODO Direttiva 2003/109 sui c.d. residenti di lungo periodo # si occupa della condizione giuridica di un soggetto residente (in maniera continuativa e regolare) da almeno cinque anni

Dettagli

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)»

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» LA FINE DELLA PROSPERITA SVIZZERA!! Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» Il doppio obiettivo dell iniziativa I

Dettagli

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni La nuova Previdenza: riforma e offerta Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni Previdenza: situazione attuale 140 Alcuni fattori rilevanti: 120 100 80 22 2015 pensionamento persone nate

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento 3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento. Gli

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Dalle Notizie in evidenza

Dalle Notizie in evidenza Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera

Dettagli

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Panoramica sulla trasparenza Assicurazione vita collettiva 2005

Panoramica sulla trasparenza Assicurazione vita collettiva 2005 Panoramica sulla trasparenza Assicurazione vita collettiva 2005 Dati salienti Assicurazione vita collettiva 2 Dati salienti Assicurazione vita collettiva Conto d esercizio ramo vita collettiva Svizzera

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

2. Quali persone sono assoggettate all imposta alla fonte? 3. Quali prestazioni sono assoggettate all imposta alla fonte?

2. Quali persone sono assoggettate all imposta alla fonte? 3. Quali prestazioni sono assoggettate all imposta alla fonte? Kanton Zürich Finanzdirektion Scheda informativa per i dipendenti assoggettati all imposta alla fonte nel Cantone di Zurigo Valida dal 1 gennaio 2015 Kantonales Steueramt Dienstabteilung Quellensteuer

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Maggio 2015 Più si va avanti e più si allontana l accesso alla pensione degli italiani. Col passare degli anni, infatti, aumenta l età

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia -

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia - COMUNE DI GUSSAGO - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI PER L ABBATTIMENTO DELL ONERE DI CONTRAZIONE DI MUTUI FONDIARI PER L ACQUISTO DELLA 1^ CASA. Adottato con

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: allo straniero in possesso del visto per

Dettagli

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE http://www.comune.gonzaga.mn.it http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU: SOGGETTO PASSIVO (chi paga?) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Il titolare del diritto reale

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni sull ambito di applicazione del regolamento CRA 17 giugno 2013 ESMA/2013/720. Data: 17 giugno 2013 ESMA/2013/720 Sommario I. Ambito di applicazione

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

partecipazione al rendimento trasparente

partecipazione al rendimento trasparente Realizzate il vostro obiettivo di risparmio a colpo sicuro. Assicurazione risparmio con partecipazione al rendimento trasparente Desiderate costituire un capitale di risparmio importante, per finanziare

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

Panoramica sulla trasparenza. Assicurazione vita collettiva 2006. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch

Panoramica sulla trasparenza. Assicurazione vita collettiva 2006. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Panoramica sulla trasparenza. Assicurazione vita collettiva 2006. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Dati salienti. Assicurazione vita collettiva. Nel ramo vita collettiva Helvetia

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 PRINCIPALI TIPI DI MOBILITÀ ALL ESTERO 1. TRASFERTA 2. TRASFERIMENTO 3. DISTACCO 4. ASSUNZIONE LOCALE

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale

Dettagli

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023 Sicherheitsfonds BVG Geschäftsstelle Postfach 1023 3000 Bern 14 Tel. +41 31 380 79 71 Fax +41 31 380 79 76 Fonds de garantie LPP Organe de direction Case postale 1023 3000 Berne 14 Tél. +41 31 380 79 71

Dettagli

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere

Dettagli

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI La previdenza complementare Previdenza complementare: cosa è e a cosa serve? La riforma della previdenza del 1995 ha apportato una significativa riduzione dell entità

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati Quellenweg 15 3003 Berna-Wabern Telefono +41 (0)31 325 95 11 Telefax +41 (0)31 325 96 51 www.imes.admin.ch Circolare Alle : Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

IL TUO PRIMO LAVORO EURES

IL TUO PRIMO LAVORO EURES IL TUO PRIMO LAVORO EURES Domande frequenti Condizioni generali Dove posso trovare informazioni su "Il tuo È possibile effettuare il download delle informazioni dal portale EURES all'indirizzo https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Dettagli

Una rete che aiuta i lavoratori ad attraversare le frontiere

Una rete che aiuta i lavoratori ad attraversare le frontiere Una rete che aiuta i lavoratori ad attraversare le frontiere Occupazione & Fondo Sociale Europeo Occupazione affari sociali Commissione europea 1 EURES Una rete che aiuta i lavoratori ad attraversare le

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 26/07/2013 Circolare n. 114 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

DGR 5 febbraio 2010, n. 74

DGR 5 febbraio 2010, n. 74 DGR 5 febbraio 2010, n. 74 OGGETTO: Attuazione art. 14 Lr 11 agosto 2009, n. 21 - Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l acquisto, costruzione e recupero o autorecupero

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Novità in materia di permessi di soggiorno

Novità in materia di permessi di soggiorno CIRCOLARE A.F. N. 71 del 20 Maggio 2014 Novità in materia di permessi di soggiorno Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che è stato pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

DFF Documentazione. Nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito per attenuare la penalizzazione del matrimonio

DFF Documentazione. Nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito per attenuare la penalizzazione del matrimonio 23 settembre 2005 Nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito per attenuare la penalizzazione del matrimonio La disparità di trattamento esistente nella legge federale sull imposta

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Corso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione

Corso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione Corso Immigrazione Operatori Sindacali La legislazione Ingresso in Italia Ingresso per brevi periodi Ingresso per soggiorno di lunga durata. Ingresso per Ricongiungimento familiare Ingresso per breve durata

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo. Marketing e Comunicazione

I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo. Marketing e Comunicazione I nuovi Fondi Pensione Le modifiche introdotte dalla nuova legislazione e le risposte del Credito Cooperativo Agenda: La normativa La nuova regolamentazione: i cambiamenti più rilevanti Cosa dice il decreto

Dettagli

DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1

DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 Allegato 2) ZONA SOCIALE N. 6 DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 AL SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

LE PENSIONI SOCIALI E PER INVALIDI CIVILI GLI ASSEGNI PER INVALIDI DEL LAVORO I REDDITI PER VEDOVE E ORFANI della regione

LE PENSIONI SOCIALI E PER INVALIDI CIVILI GLI ASSEGNI PER INVALIDI DEL LAVORO I REDDITI PER VEDOVE E ORFANI della regione Serie schede tematiche febbraio 2007 - n. 28 - cod. 67456 pag. 1 LE PENSIONI SOCIALI E PER INVALIDI CIVILI GLI ASSEGNI PER INVALIDI DEL LAVORO I REDDITI PER VEDOVE E ORFANI della regione di ogni provincia

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli