Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2008) 8301 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1) In conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la Rappresentanza permanente d'italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto relativo al pagamento di premi assicurativi, con lettera del 4 gennaio 2008, protocollata lo stesso giorno. Sono state comunicate alla Commissione informazioni supplementari con lettera del 12 marzo 2008, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive tramite lettera dell'8 maggio 2008, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 9 giugno 2008, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto un complemento di informazioni con lettera del 29 luglio 2008, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettere del 29 agosto 2008 e del 21 ottobre ) La Commissione non solleva obiezioni nei confronti della misura di aiuto in oggetto notificata dalla Repubblica Italiana in quanto essa è compatibile con il trattato CE. 3) Nell'adottare la presente decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni. 2. DESCRIZIONE 2.1 Titolo 4) Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico 2.2 Durata del regime 5) Dalla data di approvazione della Commissione al 31 dicembre Bilancio 6) Dotazione globale: Mio EUR. Dotazione annua: Mio EUR. S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles Belgio. Telefono: centralino (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.

2 2.4 Obiettivo 7) Obiettivo del regime di aiuti in oggetto è il sostegno alla copertura assicurativa degli allevamenti e incoraggiare gli agricoltori ad avvalersi di strumenti di gestione del rischio stipulando contratti di assicurazione contro le perdite di animali causate da epizoozie o fitopatie, calamità naturali e avversità atmosferiche. 8) Il regime di aiuti mira a ridurre i normali costi di mercato dei premi assicurativi che gli allevatori devono pagare nell'ambito di contratti di assicurazione stipulati per la protezione dei loro animali. Pertanto, il regime mira a fornire un sostegno finanziario agli allevatori per il pagamento dei premi assicurativi che devono versare quando stipulano contratti di assicurazione contro la perdita di animali (bovini, ovini, caprini) causata da epizoozie o fitopatie, calamità naturali e avversità atmosferiche. Sono escluse dall'aiuto le grandi imprese e le imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. 9) Il presente regime di aiuti modifica l'aiuto autorizzato dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 76/ (ex N 165/2000). Le principali modifiche riguardano soprattutto l'ampliamento delle categorie di beneficiari ammissibili all'aiuto. Il precedente regime di aiuti è da considerarsi valido fino al 31 dicembre 2007 (data di scadenza degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ) e non è stato adattato ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (di seguito gli Orientamenti agricoli ) 2. Nondimeno, le autorità italiane hanno dichiarato che dal 31 dicembre 2007 non è stato concesso alcun aiuto per le assicurazioni. 2.5 Beneficiari 10) I beneficiari dell'aiuto sono le "associazioni agricole di mutua assicurazione degli animali" che sono associazioni di produttori non aventi scopo di lucro della Regione Trentino Alto Adige. Queste associazioni ricevono l'aiuto pubblico per fornire servizi di assicurazione degli animali, ad un premio agevolato, a favore di quegli allevatori che sono soci e registrano i loro animali presso tali associazioni a fini assicurativi. 11) L'aiuto è aperto ad altre associazioni di produttori aventi lo status giuridico di "consorzi di difesa" (articolo 11 del Decreto Legge n. 102/2004) quando offrono lo stesso tipo di copertura assicurativa degli animali a favore degli allevatori. 12) L'aiuto è aperto anche alle compagnie di assicurazione commerciali che decidono di offrire servizi di assicurazione degli animali sul mercato locale e che desiderano chiedere l'aiuto pubblico in oggetto a titolo di compensazione per poter applicare un premio ridotto agli allevatori che hanno sottoscritto contratti di assicurazione presso di loro. Qualsiasi compagnia di assicurazione può accedere all'aiuto indipendentemente dal luogo della propria sede. 1 2 Decisione della Commissione del 20 ottobre 2000, SG(2000) D/ (paragrafo J). GU C 319 del , pag. 1. 2

3 13) L'aiuto è inoltre direttamente accessibile a qualsiasi agricoltore o azienda agricola (indipendentemente dall'iscrizione ad un'associazione) che abbia stipulato un contratto di assicurazione sugli animali con un assicuratore sia commerciale che non commerciale e che desideri chiedere direttamente l'aiuto pubblico per ripartire con le autorità l'onere economico dei premi assicurativi che devono essere versati. Pertanto, in questa situazione l'aiuto è chiesto direttamente ed è concesso direttamente all'agricoltore (sulla base di un contratto di assicurazione stipulato) senza passare per un intermediario (fornitore di servizi assicurativi) come nelle situazioni indicate supra (punti 10, 11 e 12). 2.6 Base giuridica 14) Legge provinciale della Provincia di Bolzano 14 dicembre 1998 n. 11 (articolo 4, lettera k)) 3. 15) Progetto di delibera della Provincia di Bolzano del 27 agosto 2008 che stabilisce criteri e modalità per la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico. 2.7 Descrizione della misura 16) Il regime di aiuti intende coprire in parte i costi dei premi assicurativi che gli allevatori devono versare quando stipulano contratti di assicurazione contro la perdita del bestiame presso le associazioni di produttori sopra menzionate che offrono questo tipo di servizi assicurativi (cfr. supra punti 10 e 11) o presso qualsiasi compagnia di assicurazione commerciale (cfr. supra punto 12). 17) L'aiuto viene concesso dalla Provincia di Bolzano ed è diretto a coprire parte dei costi dei premi assicurativi che devono essere pagati dagli allevatori. L'aiuto avrà quindi l'effetto generale di incoraggiare gli agricoltori ad applicare questi strumenti di gestione del rischio riducendo i costi dei premi che normalmente possono avere un effetto disincentivante sugli allevatori. 18) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, la Provincia darà notizia dell'aiuto attraverso la pubblicazione della Delibera (che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto) nella Gazzetta ufficiale e sul sito internet della Provincia, nonché dando pubblicità, a mezzo stampa, a questa opportunità di finanziamento e al termine utile per la presentazione delle domande. 19) Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate presso la Provincia tra il 1 gennaio e il 15 febbraio dell anno successivo a quello in cui sono stati pagati i premi assicurativi. Verranno effettuati controlli diretti a verificare la correttezza delle domande di finanziamento presentate. 20) L'elenco delle perdite ammissibili coperte dall'aiuto assicurativo previsto comprende perdite di animali dovute a epizoozie o fitopatie, calamità naturali o condizioni atmosferiche avverse. 3 La seguente base giuridica notificata in un primo tempo dall'italia è stata ritirata dalle autorità italiane che si sono impegnate a non applicarla: progetto di legge provinciale della provincia di Bolzano 14 dicembre 1999 n. 10 (articolo 5, comma 8). 3

4 2.8 Intensità dell'aiuto 21) L'aiuto viene concesso dalla Provincia di Bolzano al tasso massimo del 50% dei costi dei premi assicurativi da pagare nel caso di assicurazioni stipulate contro perdite di animali (cfr. supra, punto 8) provocate da epizoozie o fitopatie, calamità naturali e condizioni climatiche sfavorevoli e altre perdite derivanti da condizioni atmosferiche avverse. 22) L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta in conto capitale. Le autorità calcolano l aiuto sulla base del valore massimo di stima 4 di EUR (per bovini e ovini) e di 400 EUR (per caprini) come importo di riferimento per il calcolo dei premi assicurativi. Descrizione delle categorie di beneficiari 23) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, possono presentare domanda per la concessione dell aiuto le seguenti categorie di beneficiari (cfr. anche punti supra): 1. le "associazioni agricole di mutua assicurazione degli animali" che sono associazioni senza scopo di lucro, disciplinate dall'articolo 12 del codice civile italiano, il cui statuto è ufficialmente approvato dalla Provincia di Bolzano 5. Secondo le informazioni e le cifre fornite dalle autorità italiane queste associazioni hanno la loro sede nel territorio della Provincia di Bolzano (attualmente un totale di 221 associazioni aventi complessivamente membri) e forniscono una serie di servizi assicurativi agli agricoltori che sono membri di una di queste associazioni presenti nella regione. Secondo le informazioni fornite, l'allevatore che ha registrato i propri animali presso una di queste associazioni paga il premio assicurativo direttamente all'associazione presso cui è iscritto. L'associazione stabilisce due volte all'anno, con delibera del proprio consiglio direttivo, l'importo esatto dei premi assicurativi che i soci devono versare. L'importo dei premi viene fissato sulla base di diversi criteri come il valore degli animali e il numero di incidenti (che coinvolgono gli animali) notificati all'associazione nei 6 mesi precedenti. Solo gli animali ufficialmente registrati presso le associazioni sono coperti dall'assicurazione. In caso di incidenti coperti dal regime in questione (ad esempio la morte dell'animale a seguito di epizoozia) l'allevatore deve notificare le perdite alla sua associazione che di conseguenza gli verserà una certa somma normalmente pari all'80% del valore dell'animale. Secondo le informazioni trasmesse, tali associazioni svolgono un ruolo importante nel settore dell'assicurazione degli animali sul mercato locale e la maggior parte degli animali della provincia viene assicurata presso queste associazioni e non presso le compagnie di assicurazione. In base ai dati comunicati dalla Provincia, capi sui allevati in Alto Adige sarebbero attualmente assicurati presso queste associazioni. La ragione principale risiederebbe nelle condizioni più vantaggiose che questo sistema è in grado di offrire agli allevatori Valore massimo di stima. Delibera n del 10 aprile Le autorità italiane hanno informato la Commissione che da una analisi effettuata negli ultimi anni, un sistema alternativo di gestione del rischio a condizioni di mercato normali, come quelle offerte normalmente dalle compagnie di assicurazione commerciali, comporterebbe un aumento del 50% dei costi che gli allevatori dovrebbero affrontare. L assicurazione fornita da queste associazioni risulta 4

5 Gli allevatori tuttavia, sono totalmente liberi di registrarsi presso queste associazioni o di assicurare i loro animali presso un altro assicuratore. Le associazioni possono presentare domanda di aiuto corredandola dell elenco dei premi assicurativi a carico dei soci. Le associazioni calcolano l importo dei premi sulla base delle compensazioni da esse già corrisposte agli allevatori durante l esercizio assicurativo di riferimento. Le compensazioni versate agli allevatori devono essere certificate da ricevute bancarie. A fini di trasparenza, di controllo e, soprattutto, per poter verificare l esatta corrispondenza tra l'aiuto concesso all associazione e la riduzione applicata ai costi dei premi, la compagnia di assicurazioni dovrà fornire alle autorità la prova bancaria dell avvenuto trasferimento dell aiuto agli effettivi beneficiari finali, ossia gli allevatori. 2. Beneficiari dell'aiuto pubblico sono inoltre anche altre organizzazioni di produttori come i "consorzi di difesa" di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102/2004. I consorzi possono presentare domanda di aiuto corredandola di una copia dei contratti di assicurazione da essi stipulati a nome e per conto dei loro soci (gli allevatori). A fini di trasparenza, di controllo e, soprattutto, per poter verificare l esatta corrispondenza tra l'aiuto concesso al consorzio e la riduzione applicata ai costi dei premi, il consorzio dovrà fornire alle autorità la prova bancaria dell avvenuto trasferimento dell aiuto agli effettivi beneficiari finali, ossia gli allevatori. 3. Allo scopo di non restringere il funzionamento del mercato assicurativo, le autorità italiane hanno modificato il regime di aiuti e hanno assicurato che beneficiario dell'aiuto può essere anche una compagnia assicurativa commerciale, comprese quelle non stabilite in Italia, che sono libere di chiedere direttamente l'aiuto quando offrono sul mercato locale servizi assicurativi sugli animali agli allevatori. Queste compagnie di assicurazioni possono presentare domanda di aiuto corredandola di una copia dei contratti di assicurazione da esse stipulati con gli allevatori. A fini di trasparenza, di controllo e, soprattutto, per poter verificare l esatta corrispondenza tra l'aiuto concesso alla compagnia e la riduzione applicata ai costi dei premi, la compagnia dovrà fornire alle autorità la prova bancaria dell avvenuto trasferimento dell aiuto agli effettivi beneficiari finali, ossia gli allevatori. 4. Infine, per non limitare l'aiuto pubblico solo ai soci delle associazioni citate sopra (cfr. punti 1-2 supra), le autorità italiane hanno modificato il regime e assicurato che i beneficiari dell'aiuto possono essere anche quegli agricoltori o aziende agricole che desiderino chiedere (direttamente) l'aiuto al momento del versamento dei premi assicurativi che essi hanno concordato nell'ambito di un contratto di assicurazione stipulato con qualsiasi assicuratore (commerciale o non commerciale). Essi presenteranno domanda di aiuto corredandola di una copia dei contratti di assicurazione stipulati e previa presentazione della prova dell esatto pagamento del premio durante l esercizio assicurativo di riferimento. Questa opzione, che vede l'agricoltore chiedere direttamente l'aiuto sulla base di un contratto di assicurazione stipulato, si differenzia dalle precedenti (cfr. supra punti 1, 2 e 3) in quanto prevede che a ricevere l'aiuto non siano degli intermediari (associazioni, consorzi o compagnie di assicurazione commerciali), ma direttamente il beneficiario finale, l'allevatore. meno cara in ragione dei minori costi di gestione e di personale di queste associazioni non aventi scopo di lucro se paragonati a quelli delle compagnie di assicurazione commerciali. 5

6 24) Secondo le autorità italiane, anche se per le categorie di beneficiari di cui ai punti 1, 2 e 3 summenzionati, l'aiuto di Stato passa attraverso un organismo intermediario (le associazioni di mutua assicurazione, i consorzi o le assicurazioni commerciali), gli effettivi beneficiari finali dell'aiuto sono solo gli allevatori che, in pratica, beneficiano in ogni caso di un premio agevolato quando assicurano i loro animali presso uno dei due organismi associativi in questione o presso una compagnia di assicurazione. Le autorità italiane si sono impegnate a fare in modo che l importo dell aiuto concesso a questi organismi intermediari corrisponda esattamente alla riduzione del premio a carico dei beneficiari finali, gli allevatori. A questo riguardo, le autorità italiane hanno chiesto agli intermediari di fornire loro le prove bancarie dei trasferimenti effettuati a favore degli allevatori, per poter verificare tale corrispondenza e accertarsi che gli intermediari non trattengano una parte dell aiuto (cfr. supra, punti 23.1, 23.2, 23.3). 25) Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare altre forme di controllo mediante ispezioni in loco. Le autorità italiane hanno comunicato che il 6% circa dei fascicoli inoltrati dai beneficiari (sia intermediari che beneficiari finali) saranno sottoposti a controlli amministrativi e finanziari. Qualora dai controlli risulti che non vi è un esatta corrispondenza tra l importo dell aiuto pagato agli intermediari e l importo trasferito agli allevatori o qualora la documentazione fornita si riveli menzognera e il beneficiario finale non abbia diritto al sostegno pubblico, l aiuto erogato sarà revocato e dovrà essere rimborsato alle autorità, maggiorato degli interessi. 26) Pertanto l'aiuto, anche passando attraverso degli intermediari, dispiega tutti i suoi effetti a favore degli allevatori che pertanto devono essere considerati i beneficiari finali dell'aiuto in oggetto. Come indicato sopra (cfr. supra punto 21.4), tale necessaria intermediazione non interviene nel caso dell'ultima situazione illustrata nella quale è lo stesso allevatore a presentare la domanda e a ricevere l'aiuto. 2.9 Norme sul cumulo ed impegni 27) Le autorità italiane hanno dichiarato che l'aiuto assicurativo in questione non può essere cumulato con altre forme di aiuto pubblico aventi le stesse finalità o che coprono gli stessi costi ammissibili a livello locale, regionale, nazionale e dell'ue. 28) Le autorità italiane hanno assicurato che l'utilizzo e la gestione dell'aiuto pubblico ricevuto dalle associazioni di produttori che prestano servizi assicurativi a favore degli allevatori, è limitato al solo e unico fine di concedere una copertura assicurativa contro le perdite di animali a condizioni favorevoli (riduzione dei premi). Le associazioni dei produttori sono associazioni senza scopo di lucro, non svolgono altre attività economiche (oltre a quella assicurativa nel settore zootecnico) e non possono utilizzare i fondi pubblici per svolgere altre attività economiche o non economiche (diverse da quella assicurativa) che porterebbero ad un uso distorto di tali fondi. 29) Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che verranno effettuati controlli per verificare che gli aiuti concessi alle associazioni di produttori summenzionate, alle compagnie assicurative e direttamente agli agricoltori, vengano utilizzati dai beneficiari nell'ambito ed esclusivamente sulla base di contratti di assicurazione degli animali sottoscritti dai beneficiari finali (vale a dire gli allevatori). 6

7 30) Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che la concessione dell'aiuto non sarà vincolata all'appartenenza ad una particolare associazione o a compagnie assicurative presso le quali i beneficiari dell'aiuto siano assicurati. A questo riguardo, il regime di aiuti offre, infatti, all'agricoltore la possibilità e la libertà di chiedere l'aiuto pubblico indipendentemente dall'assicuratore con il quale egli abbia già stipulato un contratto. L'agricoltore è libero di stipulare un contratto di assicurazione presso un'associazione di mutua assicurazione o un consorzio di difesa, se è membro di tali associazioni, ma anche presso qualsiasi assicuratore commerciale, in quanto il beneficio che ottiene rimane lo stesso. Né la concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di assicurazione con una compagnia assicurativa avente sede in Italia. 31) Le autorità italiane si sono impegnate a concedere l'aiuto in questione solo dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione. 3. VALUTAZIONE 32) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 33) Il presente regime di aiuti ottempera a queste condizioni per i seguenti motivi: 34) L'aiuto è finanziato direttamente dallo Stato (Provincia autonoma di Bolzano) attraverso la concessione di sovvenzioni dirette in conto capitale a favore dei beneficiari a partire dal bilancio pubblico (bilancio della Provincia di Bolzano). 35) La misura conferisce un vantaggio selettivo ai beneficiari finali (gli allevatori) in quanto favorisce solo determinati agricoltori del territorio della Provincia di Bolzano, configurando in tal modo una selettività sia materiale (produzione zootecnica locale) che geografica (solo gli agricoltori del territorio della Provincia sono ammissibili) del presente aiuto. Gli allevatori in questione, pertanto, ricevono un vantaggio selettivo potendo accedere a servizi assicurativi degli animali ad un premio più favorevole, beneficiando quindi di una riduzione dei loro costi normali, rispetto ad altri allevatori che non hanno accesso a tale sostegno finanziario. In effetti, i costi assicurativi a condizioni normali di mercato sarebbero più onerosi per gli allevatori senza l'intervento di questo aiuto pubblico compensativo. L'aiuto, in effetti, ha come risultato di immettere sul mercato locale, a diretta disposizione e a vantaggio dei beneficiari finali, gli allevatori della provincia, condizioni economiche più favorevoli per quanto riguarda i contratti di assicurazione che coprono i loro allevamenti. 36) Gli scambi transfrontalieri di prodotti agricoli sono importanti 7. Esiste quindi il rischio di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. 7 Le statistiche (anno 2006) relative agli scambi intra UE di carne inclusi gli animali vivi confermano che, ad esempio, per quanto riguarda la "carne bovina" si sono registrati i seguenti dati: t (arrivi) e (spedizioni). Per quanto riguarda la "carne suina" si sono registrati i seguenti dati: t (arrivi) e (spedizioni). Per quanto riguarda gli "animali vivi" gli scambi intra UE (anno 2006) hanno registrato i seguenti dati: 660 Mio EUR (importazioni) e Mio EUR (esportazioni). Nel 7

8 37) Alla luce di quanto precede, si può quindi concludere che la misura di aiuto in oggetto può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 38) Deve essere valutato, tuttavia, se, oltre ai beneficiari finali dell'aiuto (gli allevatori), anche gli intermediari che ricevono l'aiuto pubblico per offrire premi assicurativi più favorevoli (cfr. punti 21.1, 21.2, 21.3), devono essere considerati beneficiari dell'aiuto in questione. Bisogna quindi verificare se si configuri un elemento di aiuto di Stato anche nei confronti di questi intermediari. 39) A questo riguardo va anzitutto osservato che, alla pari delle compagnie di assicurazione commerciali che possono accedere all'aiuto in oggetto, anche le "associazioni di mutua assicurazione degli animali" e i "consorzi di difesa", sebbene riconosciuti come organizzazioni non aventi scopo di lucro, possono essere considerati, nell'ambito della valutazione del presente aiuto, "imprese" ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. In effetti, queste associazioni di produttori svolgono un'attività economica consistente nel fornire servizi assicurativi contro il pagamento di un corrispettivo economico, il premio assicurativo. Quello delle assicurazioni è un settore estremamente competitivo del mercato interno; si può ritenere pertanto che queste associazioni, fornendo un servizio economico, anche se solo a livello del mercato locale, svolgano una "attività economica e concorrenziale" che le pone in una situazione competitiva con altri fornitori di servizi assicurativi, come le compagnie di assicurazione commerciali. 40) Ciò nonostante va osservato anche che queste associazioni di produttori svolgono un ruolo di intermediazione necessario tra la pubblica autorità che eroga l aiuto e i beneficiari finali (gli allevatori) e non possono utilizzare le risorse dell'aiuto di Stato in questione per svolgere altre attività che non rientrano nei servizi di assicurazione degli animali, oggetto del suddetto aiuto. La stessa regola si applica alle compagnie assicuratrici che chiedono l'aiuto. 41) Le autorità italiane hanno specificato che i fondi saranno concessi sulla base delle polizze di assicurazione più favorevoli stipulate con gli agricoltori e che tali fondi non possono essere destinati ad altre attività. In base allo statuto delle "associazioni di mutua assicurazione", queste ultime possono svolgere altre attività 8 ; tuttavia, le autorità italiane hanno dichiarato che ciò non si è mai verificato e che queste associazioni limitano la loro attività all'assicurazione degli animali. 42) Inoltre, saranno eseguiti controlli a questo riguardo per accertare che l'aiuto concesso alle associazioni di produttori e alle compagnie di assicurazione corrisponda esattamente alla riduzione dei costi dei premi, onde garantire che l esatta riduzione dei premi praticata a favore dei beneficiari effettivi dell aiuto (gli allevatori) corrisponda all importo esatto dell aiuto pubblico erogato a questi organismi intermediari (cfr. supra punto 24). Questi impegni ed i sistemi di controllo applicati dalle autorità sono tesi a garantire che l'aiuto intermediario versato alle associazioni e alle compagnie di assicurazione abbia per esse solo un effetto di compensazione e la produzione di bovini adulti in Italia è ammontata a capi su un totale di capi nell UE-15. Fonte: L'agricoltura nell'unione europea Informazioni statistiche ed economiche Articolo 3.3 lettere b) e c) dello Statuto approvato dal Consiglio provinciale. 8

9 non quello di offrire un qualsiasi vantaggio finanziario aggiuntivo che vada oltre il loro ruolo necessario di intermediari nella gestione del rischio. 43) Le associazioni di produttori e le compagnie di assicurazione commerciali possono quindi essere considerati organismi interposti che si configurano quali beneficiari intermedi e necessari dell'aiuto finanziario il quale, tuttavia, produrrà e dispiegherà la totalità dei suoi effetti a favore dei beneficiari principali e finali, gli agricoltori. In effetti, sono gli agricoltori che trarranno il maggior beneficio dai premi ridotti rispetto alle normali condizioni di mercato. Sono gli agricoltori che si avvantaggeranno integralmente dell'aiuto di Stato dovendo versare solo un premio ridotto. 44) Alla luce di quanto precede, l'elemento di aiuto sembra configurarsi solo a favore degli agricoltori e non delle associazioni di produttori o delle compagnie di assicurazione che costituiscono solo organismi intermedi che ricevono indirettamente e soltanto temporaneamente l'aiuto. Essi sono obbligati ad utilizzare l'aiuto esclusivamente per poter offrire dei premi assicurativi ridotti agli agricoltori, incoraggiando in tal modo questi ultimi a stipulare contratti di assicurazione sui loro animali e promuovendo quindi degli strumenti di gestione del rischio. 4. COMPATIBILITÀ 45) Una volta configurato l'elemento di aiuto di Stato solo a favore dei beneficiari finali (gli agricoltori), a titolo preliminare va osservato che, in termini generali, l'obiettivo dell'aiuto in oggetto consiste nel dare attuazione alla politica avviata dal Governo Italiano e dalla Commissione, tesa a incoraggiare i produttori a stipulare contratti di assicurazione per proteggere i loro animali nei confronti delle calamità naturali, delle avverse condizioni meteorologiche e delle epizoozie o fitopatie. Viene quindi promossa una politica di prevenzione invece della semplice applicazione di compensazioni "ex post", come prevede il punto 125, lettera e) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in appresso gli "Orientamenti agricoli") 9. 46) È necessario quindi valutare se sia possibile concedere una deroga al principio generale di incompatibilità dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 47) A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 48) La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato nel settore agricolo siano compatibili con il mercato comune se ottemperano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. La Commissione osserva che gli "Orientamenti agricoli" 10 sono applicabili al regime di aiuti di Stato in oggetto GU C 319 del , pag. 1. GU C 319 del , pag. 1. 9

10 49) Pertanto, il regime verrà valutato sulla base delle disposizioni stabilite al punto 138 e seguenti degli "Orientamenti agricoli" (Capitolo V.B.5: aiuti per il pagamento di premi assicurativi). 50) Conformemente al punto 139 degli Orientamenti, la politica della Commissione permette che vengano concessi aiuti agli agricoltori per coprire i costi assicurativi contro le perdite causate da calamità naturali e altre condizioni meteorologiche avverse, epizoozie e fitopatie, come utile strumento di gestione del rischio e delle crisi in alternativa a compensazioni "ex post" per tali eventi. Si può quindi ritenere che gli obiettivi e le motivazioni del regime di aiuti in questione sono conformi alla politica stabilita negli Orientamenti agricoli (cfr. anche punto 41 supra). 51) Più in particolare, il punto 140 degli Orientamenti agricoli fa riferimento alle condizioni fissate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/ , che devono essere applicate al regime di aiuti in oggetto per valutarne la compatibilità con la normativa in vigore. 52) Il punto 141 degli Orientamenti non si applica al caso di specie in quanto il regime in oggetto non prevede forme di riassicurazione o altre misure di aiuto a sostegno dei produttori in zone a rischio particolarmente elevato. 53) Il punto 142 degli Orientamenti agricoli stabilisce che non si può autorizzare la concessione di aiuti al pagamento di premi assicurativi a favore di grandi imprese, né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa condizione viene rispettata nel regime in oggetto in quanto l'aiuto viene concesso solo a favore di agricoltori (allevatori) e non sarà concesso a favore di grandi imprese né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. 54) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la Commissione autorizza aiuti fino all'80% del costo dei premi assicurativi per coprire perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite di bestiame dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a fitopatie, epizoozie o a infestazioni parassitarie, il tasso di aiuto è ridotto al 50% del costo del premio. A questo riguardo, le autorità italiane si sono impegnate a concedere l'aiuto in una sola rata del 50% dei costi dei premi assicurativi contro le perdite causate da epizoozie, condizioni climatiche sfavorevoli e altre perdite derivanti da condizioni climatiche avverse (cfr. supra punti 7, 8 e 19). Pertanto, le intensità dell'aiuto nell'ambito del regime in oggetto sono conformi all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/ ) I rischi coperti dal regime di aiuti in oggetto sono gli stessi previsti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (condizioni atmosferiche avverse, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie). 56) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, il pagamento di premi assicurativi non può ostacolare il funzionamento del mercato 11 Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/

11 interno dei servizi assicurativi. Ciò avverrebbe, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica compagnia assicuratrice, ad un gruppo di imprese assicuratrici, ad un'unica associazione che presta servizi assicurativi o se l'aiuto fosse concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa avente sede nello Stato membro in questione. 57) A questo riguardo va osservato che le autorità italiane hanno strutturato il regime di aiuti in oggetto in modo da offrire un sostegno finanziario agli agricoltori che assicurano i propri animali, senza erigere barriere al funzionamento del mercato interno delle assicurazioni. Come indicato sopra, l'obiettivo consiste nel sostenere queste associazioni nella loro offerta di premi assicurativi a tasso agevolato, più favorevoli quindi per gli agricoltori rispetto ai normali premi praticati a condizioni normali di mercato per lo stesso tipo di copertura assicurativa. 58) Va osservato, tuttavia, che l'aiuto non è limitato alle associazioni summenzionate in quanto è anche direttamente accessibile agli agricoltori che intendono chiedere direttamente l'aiuto pubblico (senza essere membri di una di queste associazioni) dopo aver dimostrato alle autorità di aver già stipulato un contratto di assicurazione con un assicuratore, sia commerciale che non commerciale (associazioni). 59) Inoltre, al fine di non danneggiare gli assicuratori commerciali (compagnie assicuratrici), l'aiuto è accessibile anche a qualsiasi compagnia assicuratrice commerciale che può chiedere l'aiuto quando stipula sul mercato locale contratti di assicurazione degli animali, dopo aver fornito alle autorità le prove che sono stati stipulati i contratti assicurativi con gli agricoltori e che è stato applicato un premio agevolato. 60) Alla luce di quanto precede si può concludere che la struttura dell'aiuto in oggetto non costituisce un ostacolo al funzionamento del mercato interno nel settore assicurativo in quanto sono pienamente ammissibili all'aiuto sia gli assicuratori commerciali che quelli non commerciali (come le due associazioni di produttori del regime in questione) e gli agricoltori beneficeranno, comunque, dell'aiuto in entrambe le situazioni al momento della stipula di un contratto di assicurazione sia con un prestatore di servizi commerciale che non commerciale. Inoltre, qualsiasi compagnia di assicurazione può accedere all'aiuto indipendentemente dal luogo della propria sede. 61) La sola e necessaria condizione imposta all'assicuratore è che l'uso dell'aiuto pubblico sia limitato alla compensazione della riduzione dei premi concordati nell'ambito della polizza di assicurazione sugli animali, il che è conforme agli obiettivi fissati negli Orientamenti agricoli. 62) Si considera, inoltre, positivo l'impegno assunto dalle autorità italiane di istituire un sistema di controlli diretto a verificare che l'aiuto sia correttamente utilizzato dagli assicuratori sia commerciali che non commerciali, che la riduzione dei premi assicurativi corrisponda esattamente all importo dell aiuto pubblico e che l aiuto venga utilizzato per coprire solo i costi ammissibili derivanti dai contratti di assicurazione degli animali e non per finanziare altre forme di servizi assicurativi o per coprire altre perdite o danni diversi da quello oggetto dell'aiuto in questione (l'assicurazione contro le perdite di animali). 11

12 63) Per questi motivi, le autorità italiane hanno assicurato che l'aiuto per il pagamento di premi assicurativi non costituirà un ostacolo al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. È quindi soddisfatta la condizione prevista all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1875/ ) Sulla base di quanto precede, il regime di aiuti in oggetto soddisfa tutti i requisiti previsti al Capitolo V.B.5, punto 138 e seguenti degli Orientamenti agricoli. 5. Conclusioni 65) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto in oggetto relativo al pagamento di premi assicurativi è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 66) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La richiesta, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M Unità M2 Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 12

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