Dichiarazione 730 per i dipendenti senza sostituto Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista
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- Oreste Rosso
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1 Dichiarazione 730 per i dipendenti senza sostituto Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " FISCO Il Mod. 730/2014 può essere utilizzato anche se non si ha un sostituto d imposta che possa effettuare i conguagli (ad esempio, lavoratori dipendenti disoccupati nel 2014). Il modello va presentato ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato In caso di dichiarazione: 1) a debito, il CAF-dipendenti trasmetterà telematicamente il Mod. F24 o consegnerà una copia al contribuente per il relativo pagamento in banca 2) a credito, l importo dovuto sarà rimborsato dall Agenzia delle Entrate. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 51bis INTERESSATI " ESCLUSI " PROCEDURE " SCADE " Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati Pensionati e lavoratori con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente contribuenti che hanno percepito indennità in qualità di membri del Parlamento europeo La dichiarazione va presentata ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l assistenza fiscale (consulenti del lavoro e dottori commercialisti). Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale: 1) trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall Agenzia delle Entrate 2) entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il Mod. F24 compilato al contribuente tenuto ad effettuare il pagamento I rimborsi sono eseguiti dall Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 3 giugno 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato). Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 10 marzo
2 ADEMPIMENTO " In cosa consiste INTERESSATI " Il Mod. 730/2014 senza sostituto consente ai lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare la liquidazione, di presentare la dichiarazione dei redditi mediante l assistenza di: uno dei Centri di Assistenza Fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori di lavoro (c.d. CAF-dipendenti ) un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro). Il contribuente che intende presentare il mod. 730 senza sostituto barrando l apposita casella presente nel Frontespizio avvisa il CAF/professionista abilitato della mancanza di un sostituto d imposta che effettuerà il rimborso o tratterrà gli importi dovuti. In tal caso, il CAF/intermediario abilitato, effettuati tutti i calcoli e compilato il modello di liquidazione 730-3, in caso di dichiarazione: a debito, si occuperà di trasmettere telematicamente il Mod. F24 o consegnarne una copia al contribuente per il relativo pagamento in banca a credito, l importo dovuto sarà rimborsato dall Agenzia delle Entrate. Possono presentare il modello 730 di cui si discute i contribuenti che sono titolari dei seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati: redditi di lavoro dipendente compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gliufficiole collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione, esercitate dal contribuente remunerazioni dei sacerdoti indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, e gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 10 marzo 2014
3 ESCLUSI " PROCEDURE " Non possono presentare il Mod. 730 senza sostituto tutti gli altri contribuenti che, pur rientrando nel novero dei soggetti potenzialmente interessati al 730, non sono tra quelli elencati sopra. Pertanto, sono esclusi dal mod. 730 senza sostituto: i pensionati e lavoratori con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente i contribuenti che hanno percepito indennità in qualità di membri del Parlamento europeo. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato. In caso di presentazione del modello in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, occorre barrare la nuova casella posta nel Frontespizio, nella sezione dedicata ai dati del sostituto d imposta. Dichiarazione a debito Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito d imposta, il soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) può, in alternativa: entro il decimo giorno antecedente la scadenza del pagamento, trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate consegnare al contribuente la delega di versamento compilata; il contribuente, quindi, potrà effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario o postale o di agenti della riscossione, oppure, in via telematica, utilizzando i sistemi online dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Dichiarazione a credito Nel caso in cui, dalla dichiarazione presentata dal contribuente, dovesse emergere un saldo a credito, il rimborso è eseguito direttamente dall Amministrazione finanziaria. Infatti, i rimborsi sono effettuati dall Amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni. Il credito rimborsabile - derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, riferite anche al coniuge dichiarante - viene rimborsato dall Amministrazione finanziaria per importi superiori a 12 euro. Il credito può essere rimborsato direttamente sul conto del contribuente se questi ha fornito all Agenzia delle entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (in pratica il codice IBAN). La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica procedura informatica disponibile sul sito dell Agenzia ( - chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline - oppure, presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate. Accredito su conto corrente I contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell Agenzia delle Entrate. Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice IBAN. Detto codice può essere richiesto alla propria banca o desunto dall estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei suoi clienti. Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell Agenzia delle Entrate Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 10 marzo
4 presso un qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l IBAN. Accredito in contanti o con vaglia Nel caso in cui, invece, il contribuente non abbia fornito le coordinate bancarie all Agenzia delle Entrate, il rimborso è erogato con modalità che differiscono a seconda dell importo spettante. In particolare, per importi: inferiori a euro comprensivi di interessi: il contribuente riceve un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale in cui potrà riscuotere il rimborso in contanti pari o superiori a euro: il rimborso viene eseguito mediante l emissione di un vaglia della Banca d Italia. Riflessi sul Mod Le nuove modalità di presentazione del Mod. 730 hanno avuto ripercussioni anche sulla struttura del Mod , al fine di permettere al CAF di tenerne conto nella liquidazione della dichiarazione. In particolare sono state inseriti: nella sezione Importi da trattenere o da rimborsare - Mod. 730 Ordinario, i Righi 162 e 164 in cui, nel caso di presentazione del Mod. 730 senza sostituto, indicare rispettivamente, l importo da versare con il Mod. F24 (dichiarazione a debito) e l importo che sarà rimborsato dall Agenzia delle Entrate (dichiarazione a credito) con la presenza di una nuova casella da barrare in caso di crediti superiori a (in tal caso c è il controllo preventivo dell Agenzia) la nuova sezione Importi da versare Mod. F24 (Righi da 231 a 245) in cui va riportato il dettaglio delle imposte da versare con il Mod. F24 in caso di presentazione del Mod. 730 senza sostituto con chiusura a debito. ESEMPIO Si supponga di avere una dichiarazione ordinaria, non congiunta, presentata in assenza di sostituto d imposta (casella nella sezione Dati del sostituto, del Frontespizio, barrata), con i seguenti dati: Compila 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 10 marzo 2014
5 Calcola La liquidazione va fatta nel seguente modo: saldo contabile: (Rigo 91, col. 5 + Rigo 92, col. 5 + Rigo 93, col. 5 + Rigo 99, col. 5) - (Rigo 91, col. 7 + Rigo 92, col. 7 + Rigo 93, col. 7 + Rigo 94, col. 7 + Rigo 96, col. 7 + Rigo 97, col. 7 + Rigo 98, col. 7 + Rigo 99, col. 7 + Rigo 100, col. 7 + Rigo 102, col. 7) e quindi: (2.200) - ( ) = 535 Il saldo contabile è positivo e, quindi, rappresenta un credito da rimborsare. Poiché si tratta di un Mod. 730 senza sostituto d imposta, il rimborso sarà a cura dell Agenzia delle Entrate e, pertanto, l importo andrà indicato al Rigo 164. Invece, il secondo acconto (da versare nel mese di novembre 2014) che va indicato al Rigo 162, Colonna 2, è pari a: Rigo 95, Colonna 7 + Rigo 101, Colonna 7 = = 920 Il dettaglio di tale importo va poi riportato nel Rigo 244. Compila SCADE " Il termine per la presentazione al CAF o a un professionista abilitato è fissato al 3 giugno Pratica Fiscale e Professionale n. 10 del 10 marzo
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