Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

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1 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Oggetto: Linee guida per l attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuti a favore del capitale di rischio N 304/07, secondo quanto previsto dall articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n Alle amministrazioni statali interessate Alle regioni Alle province autonome Alle province Alle altre amministrazioni pubbliche interessate 1. Premesse di carattere generale e definizioni. 1.1 Con decreto n. 101 del 21 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2010, e' stato adottato il regolamento che istituisce il regime di aiuto N 304/2007, autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 1 luglio 2008, per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle PMI, per il quale il Ministero dello sviluppo economico e' individuato come amministrazione nazionale responsabile. L'art.12 del citato regolamento prevede che le amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonche' l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal decreto stesso; i criteri e le modalità' per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio, nonché' i relativi schemi per le comunicazioni da inviare al Ministero dello sviluppo economico, sono fissati con il presente atto. 1.2 Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: - Ministero, il Ministero dello sviluppo economico; - soggetti attuatori, le amministrazioni diverse dal Ministero e gli altri soggetti che a norma dell'art. 12 del decreto 21 aprile 2010, n. 101, del Ministro dello sviluppo economico, prevedono, per interventi di propria competenza, specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto; - regolamento, il decreto del 21 aprile 2010, n. 101 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2010; 1

2 - regime di aiuto, il regime di aiuto N 304/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione N del 1 luglio 2008 e istituito con il regolamento; - orientamenti, «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea C 194 del 18 agosto 2006; - provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ogni atto emanato dai soggetti attuatori per l'emanazione di bandi o altri dispositivi volti alla concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione del regime di aiuti N 304/ Amministrazioni ed altri soggetti competenti per l'attuazione del regime di aiuto. 2.1 Ferma restando la titolarità del regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla relativa decisione di approvazione della Commissione europea del 1 luglio 2008, possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto i Ministeri, le regioni, le province e le altre amministrazioni pubbliche, per gli interventi in materia di propria competenza. 2.2 Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo. 3. Comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico. 3.1 I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione di cui all'allegato 1, congiuntamente alle informazioni obbligatorie di cui all'allegato 2, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso, secondo le modalità di cui al successivo punto Il Ministero acquisisce le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi. 3.3 I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle notifiche del Ministero di cui al precedente punto Le notifiche di cui al precedente punto 3.2 consentono di considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di aiuto e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero e' tenuto a presentare alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime. 4. Comunicazioni annuali successive alla concessione degli aiuti da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico. 4.1 Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento, i soggetti attuatori trasmettono al Ministero, secondo le modalità di cui al successivo punto 5, le informazioni previste nell'allegato 3 al presente atto, per ciascun provvedimento attuativo del regime di aiuto. 4.2 Le informazioni di cui al punto 4.1 devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto 2

3 il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento. 4.3 I soggetti attuatori si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto per un periodo di dieci anni, contenenti tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano rispettate le condizioni previste dagli Orientamenti, in particolare per quanto riguarda l entità delle tranche di investimento, le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie), la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion), il settore di attività, nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei suddetti orientamenti, e a presentarle su richiesta del MiSE e/o della Commissione europea. 5. Modalità di trasmissione delle informazioni al Ministero dello sviluppo economico. 5.1 Le informazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, devono essere inviate alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, utilizzando gli appositi schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente atto, mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Roma, Il Direttore Generale della Direzione per la politica industriale e la competitività (Andrea Bianchi) 3

4 ALLEGATO 1 Disposizioni per l attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 304/07, secondo quanto previsto dall articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO La/ Il.. (regione, provincia ente ecc ), nella persona di.(nome e cognome e dati anagrafici), nella qualità di.(es. assessore, direttore, dirigente responsabile del servizio..ecc ), dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: - che intende dare attuazione al regime di aiuti N 304/07, autorizzato dalla Commissione con decisione N del 1 luglio 2008, ai sensi dell articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n. 101; - che tale intervento rientra nelle proprie competenze istituzionali; - che l applicazione prevista con il suddetto provvedimento attuativo è conforme in tutte le sue parti al regime di aiuti N 304/07, autorizzato con decisione da parte della Commissione europea N del 1 luglio 2008; - che la selezione delle proposte di operazioni finanziarie attraverso cui effettuare l intervento, presentate dai soggetti intermediari, avverrà attraverso la pubblicazione di bandi o avvisi, in conformità a quanto previsto all art. 6 Procedura Competitiva del DM 21 aprile 2010, n. 101; - che il suddetto atto è idoneo a produrre gli effetti giuridici connessi alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste e ai reciproci impegni tra beneficiari del regime di aiuti ed i soggetti attuatori; - che, ai sensi di quanto previsto dall articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n. 101, si impegna ad osservare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni di cui alla sezione 7 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, attraverso: la trasmissione al MiSE di tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione delle relazioni annuali nei confronti della Commissione europea, secondo le modalità e le procedure definite dalle linee guida adottate dal MiSE con atto del Direttore della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività del ; la conservazione delle registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano rispettate le condizioni previste dai citati Orientamenti, in particolare per quanto riguarda l entità delle tranche di investimento, le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie), la fase dello 4

5 sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion), il settore di attività, nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei suddetti orientamenti, per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti e la presentazione delle stesse su richiesta del MiSE e/o della Commissione europea. 5

6 ALLEGATO 2 Disposizioni per l attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 304/07, secondo quanto previsto dall articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n SCHEMA PER LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE I INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Soggetto attuatore : (es. regione, provincia ecc.) 2. Struttura responsabile: (es. Direzione Attività produttive ecc ) 3. Referente da contattare e qualifica: 4. Estremi del provvedimento attuativo: (es. bando approvato con delibera di giunta, decreto dirigenziale, ecc ) SEZIONE II Rispetto dei criteri generali del Regime di aiuti N 304/ Scelta dello strumento di intervento Fondi di investimento di tipo chiuso Fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie soltanto su strumenti di equity e quasi equity; garanzie prestate in favore di fondi di venture capital a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti soltanto per operazioni in capitale di rischio nelle PMI Altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital, per mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Gli investitori privati dovranno investire almeno una quantità corrispondente di risorse private in capitale di rischio a favore delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari sarà collegato al valore di mercato corrente della partecipazione (Specificare di quale tipo di strumenti finanziari si tratta:.... ) 6

7 6. Imprese oggetto di investimento Piccole Imprese Medie Imprese Nelle seguenti aree ammissibili: Intero territorio nazionale Intero territorio della Regione Altro (specificare) :. 7. Fasi di sviluppo finanziate (seed, start-up, expansion) seed capital : il finanziamento della fase seed viene fornito per la ricerca, la valutazione e lo sviluppo dell idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio ( start-up ) dell impresa Piccole Imprese start-up capital : Il capitale di avvio è destinato a finanziare lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale expansion capital : Il capitale di espansione è il finanziamento concesso per la crescita e l espansione di una società che va in pari o produce utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto e/o fornire capitale circolante aggiuntivo seed capital : il finanziamento della fase seed viene fornito per la ricerca, la valutazione e lo sviluppo dell idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio ( start-up ) dell impresa Medie Imprese start-up capital : Il capitale di avvio è destinato a finanziare lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale expansion capital : Il capitale di espansione è il finanziamento concesso per la crescita e l espansione di una società che va in pari o produce utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto e/o fornire 7

8 capitale circolante aggiuntivo (Questa fase finanziata solo per le Medie Imprese situate in zone assistite) 8. Ammontare massimo delle tranche di investimento Rate di finanziamento non > a di euro per impresa destinataria su un arco di 12 mesi Con riferimento alla possibilità di incrementare l ammontare massimo delle tranche di investimento, fino al : Rate di finanziamento non > a di euro per impresa destinataria su un arco di 12 mesi (Aiuto di Stato N 279/ ) 9. Partecipazione degli investitori privati Almeno il 50% del finanziamento verrà effettuato da investitori privati indipendenti, in 1 Il Quadro di riferimento temporaneo comunitario (Comunicazione del 22/01/2009, successivamente rettificata in data 25/02/2009 vers. Consolidata in GUUE C 83 del 07/04/2009), alla luce della gravità dell attuale crisi finanziaria e del suo impatto sull economia complessiva europea, giustifica l utilizzo di certe categorie di aiuti di Stato, transitoriamente e sulla base della deroga 87.3.b del Trattato, al fine di rimediare a queste difficoltà. Tra le categorie di aiuto che la Comunicazione della Commissione ritiene compatibili fino alla data del 31 dicembre 2010 (salvo eventuali successive proroghe), c è l intervento previsto al paragrafo 4.6 Misure relative al capitale di rischio. Il Quadro temporaneo prevede che possano venire concessi aiuti al capitale di rischio a condizioni che deroghino parzialmente a quelle fissate dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (GUUE C 194 del ). Per quanto concerne gli interventi in materia di capitale di rischio, il DPCM 3 giugno 2009, la direttiva nazionale concernente le modalità per l applicazione della comunicazione della Commissione Europea Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento delle imprese nell attuale situazione di crisi economica e finanziaria, all art. 7 Aiuti di Stato al Capitale di rischio prevede che ai fini della concessione di aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, di cui al paragrafo della Comunicazione citata all art.1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle condizioni stabilite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese e, nel caso di modifica di aiuti già autorizzati, anche delle condizioni stabilite nell atto di concessione. Le amministrazioni, inoltre, assicurano il rispetto delle seguenti soglie: a) le tranche massime di investimento non superano 2,5 milioni di euro l anno, per ogni impresa beneficiaria; b) almeno il 30% del finanziamento proviene da investitori privati, quale che si a la zona in cui è situata l impresa beneficiaria. Gli aiuti che verranno attuati dalle Amministrazioni centrali e locali italiane dovranno comunque essere comunicati ex post, nell ambito del monitoraggio previsto che gli Stati membri dovranno svolgere per fornire alla Commissione europea gli elementi che dimostrino l eventuale necessità di mantenere le misure coperte dalla Comunicazione oltre il Le misure relative agli aiuti di Stato al capitale di rischio del citato DPCM, approvate dalla Commissione europea con decisione N del 20 maggio 2009 (aiuto di Stato N 279/2009), consentono a cinque regimi italiani relativi al capitale di rischio di portare, fino al 2010, le tranche massime di investimento da 1,5 milioni a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi e di prevedere che l importo minimo di finanziamento proveniente da privati passi temporaneamente dal 50% al 30%. Tra i cinque regimi italiani c è anche lo strumento nazionale del regime MiSE sul capitale di rischio (aiuto di Stato N. 304/2007). I soggetti attuatori che intendono dare attuazione al regime di aiuti temporaneo (aiuto di Stato N 279/2009), in applicazione del regime MISE N 304/2007, sono tenute a rispettare tutte le condizioni previste nella relativa decisione di approvazione (N del 20 maggio 2009), nonchè le disposizioni contenute nel DPCM 3 giugno 2009 e nel Quadro di riferimento temporaneo comunitario. Rimangono in capo ad essi anche i relativi oneri di monitoraggio, compresa la trasmissione delle informazioni periodiche al Dipartimento Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio. 8

9 zone non assistite. Almeno il 30% del finanziamento verrà effettuato da investitori privati indipendenti, in zone assistite. Nel dettaglio, con riferimento alla scelta dello strumento finanziario, si specifica che: nel caso in cui l intervento sia attuato attraverso l impiego della forma tecnica della sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: in conformità alle disposizioni di cui all art. 4 del D.M. 21 aprile 2010, n. 101, la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non supera il 50% dell ammontare complessivo del fondo di investimento, nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone non assistite in conformità alle disposizioni di cui all art. 4 del D.M. 21 aprile 2010, n. 101, la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non supera il 70% dell ammontare complessivo del fondo di investimento, nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite nel caso in cui l intervento sia attuato attraverso l impiego della forma tecnica di: - coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equità e quasi equità, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio; - strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI in conformità alle disposizioni di cui all art. 4 del D.M. 21 aprile 2010, n. 101, la quota di partecipazione pubblica non supera il 50% dell importo complessivamente investito nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI in conformità alle disposizioni di cui all art. 4 del D.M. 21 aprile 2010, n. 101, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali Con riferimento alla possibilità di ridurre la percentuale minima di partecipazione degli investitori privati, fino al : 9

10 Almeno il 30% del finanziamento proverrà da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l impresa beneficiaria (indipendentemente quindi se la zona sia assistita o meno) - (Aiuto di Stato N 279/ ) 10. Rispetto degli ulteriori criteri generali del Regime N 304/2007: strumenti di investimento equity o quasi equity, gestione commerciale orientata al profitto Gli investimenti si sostanziano in equity o quasi equity e devono effettuarsi su base commerciale ed essere orientati al profitto. (Descrivere brevemente come si intenda garantire il rispetto di tali criteri) 2 V. nota n. 1 10

11 ALLEGATO 3 Disposizioni per l attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 304/07, secondo quanto previsto dall articolo 12 del DM 21 aprile 2010, n SCHEMA PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1. Soggetto attuatore : (es. regione, provincia ecc.) 2. Struttura responsabile: (es. Direzione Attività produttive ecc ) 3. Referente da contattare e qualifica: 4. Estremi del provvedimento attuativo: (es. bando approvato con delibera di giunta, decreto dirigenziale, ecc ) 5. Relazioni di cui alla sezione 7, punto 7.1, degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese Nelle relazioni devono essere presenti i seguenti elementi: la tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie a favore del capitale di rischio (sull elenco dei beneficiari v. punti specifici successivi). La relazione deve inoltre fornire una breve descrizione dell attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo di investimento (punto 7.1 dei sopracitati Orientamenti comunitari ) la spesa complessiva relativa alla specifica attuazione del regime N 304/2007 Importo complessivo degli aiuti concessi Importo complessivo degli aiuti erogati l indicazione dell eventuale cofinanziamento con Fondi Strutturali della UE (Reg. CE n. 794/2004: Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l entità di tale aiuto rispetto all insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la 11

12 percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell importo totale dell aiuto che è cofinanziato ). il numero dei Beneficiari Piccole imprese n. Medie imprese n. Inserire l elenco delle imprese beneficiarie con indicazione per ciascuna di: - Ragione sociale - Dimensione di impresa - Settore di attività (NACE) - Importo concesso dell aiuto - Importo erogato dell aiuto - Localizzazione 12

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