Dibattiti e proposte per il prossimo futuro
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- Gaetano Natali
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1 Anno 4 Nr. 6 1 Ottobre 2013 Dibattiti e proposte per il prossimo futuro Oggi è in corso un importante dibattito in materia antincendio, fra chi ritiene utile il sistema di regole tecniche prescrittive come è oggi configurato, e chi invece ritiene opportuno migrare verso un sistema di linee guida antincendio, che fornisca indirizzi progettuali senza legare il progettista a parametri dimensionali o prestazionali precostituiti che a volte possono risultare non compatibili con la realtà operativa delle attività, delle strutture o degli edifici. Pure si discute sul numero rilevante di attività ancora non adeguate e sulle responsabilità connesse con le forme di certificazione previste dalla SCIA. In tal senso una utile soluzione, a portata di mano, potrebbe essere quella di rivedere il contesto normativo in quei casi in cui specifiche regole tecniche di prevenzione incendi si sono dimostrate di difficile attuazione, semplificandone il contenuto, in particolar modo sulle strutture esistenti, ed incentivando gli aspetti gestionali della prevenzione incendi. Parimenti, un aiuto non indifferente potrebbe derivare dalla In questo numero Alimentazione elettrica dei sistemi antincendio Corsi antincendio a rischio basso La gestione dell emergenza in ufficio Gruppo elettrogeno nel parcheggio Circolo privato in edificio storico Gruppo elettrogeno all'aperto Aggiornamento della formazione antincendio senza esame Riscaldamento nel locale pompe
2 semplificazione dell istituto della deroga, che potrebbe essere delegato, per i casi più semplici, ai Comandi provinciali, che potrebbero esaminare le istanze mediante snelle commissioni composte da due o più funzionari, commissioni utili a garantire una valutazione obiettiva delle misure compensative proposte. In ogni caso, al di la delle future migliorie possibili, occorre dire che il DPR 151/2011 ha fornito già un notevole livello di semplificazione operativa nel settore della prevenzione incendi. A condizione, ovviamente, di rispettare le prescrizioni normative. In questo senso tutti gli attori della prevenzione incendi devono maturare, dai tecnici, agli installatori, agli organi di controllo, divenendo pienamente consapevoli del ruolo che a ciascuno compete. antincendio Formazione e informazione In particolare, mentre ai vigili del fuoco competerà consolidarsi nel loro compito di formatori e verificatori, per i tecnici antincendio sarà necessario acquisire una sempre maggiore specializzazione, da consolidarsi attraverso percorsi formativi necessariamente severi e riconosciuti, magari, perché no, anche a livello universitario. Ad oggi nel settore antincendio i confini delle competenze professionali sono sfumati, e ciò mal si concilia con le responsabilità, ancora non del tutto comprese, connesse con le nuove procedure di prevenzione incendi. Alessandro Lupo Segretario nazionale UIL-PA vigili del fuoco 2
3 27 Settembre 2013 Alimentazione elettrica dei sistemi antincendio Alla luce dell'entrata in vigore del DM che disciplina la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva, si rileva che per le attività disciplinate da specifica regola tecnica il decreto di che trattasi prevede, in alcuni casi riportati nella Tabella 1, la progettazione della rete idranti con attribuzione del Livello 1 di pericolosità, ai sensi della UNI Poiché l'appendice A della succitata Norma consente per il Livello 1 la possibilità di adottare l'alimentazione promiscua (punto A.2) e considerato quanto previsto dall'art. 6 del suddetto D.M. (abrogazione di qualunque disposizione di prevenzione incendi contrastante), si richiede parere circa la conseguente possibile mancanza di adeguate garanzie di funzionamento dell'impianto in questione in caso di interruzione dell'erogazione elettrica a causa dell'incendio. Il DM prevede, per i casi in cui gli impianti idrici antincendio devono essere realizzati considerando il livello di pericolosità 1 di cui alla norma UNI10779, almeno la alimentazione idrica di tipo singola ai sensi della UNI EN In base al punto 9.6 della suddetta norma sono ammesse per alimentazione idrica singola: un acquedotto, un acquedotto con una o più pompe di surpressione, un serbatoio a pressione, un serbatoio a gravità, un serbatoio di accumulo con una o più pompe, una sorgente inesauribile con una o più pompe. Il sistema dovrà ovviamente fornire le richieste prestazioni di portata e prevalenza. Qualora occorra installare una o più pompe, per le pompe elettriche occorre riferirsi al punto 10.8 della norma UNI EN 12845, che prevede che l alimentazione elettrica deve essere disponibile in ogni tempo. In base al punto della norma UNI L alimentazione per il quadro di controllo della pompa deve essere dedicata esclusivamente al gruppo di pompaggio sprinkler e separata da tutti gli altri collegamenti. Dove è consentito dal gestore della rete elettrica, l alimentazione per il quadro di controllo della pompa deve essere presa a monte dell interruttore generale dell alimentazione ai fabbricati e dove ciò non è permesso mediante il collegamento dall interruttore generale. I fusibili del quadro di controllo della pompa devono essere ad alta capacità di rottura, per poter consentire il passaggio della corrente di spunto per un periodo non minore di 20 s. Ovviamente la linea di alimentazione dei sistemi antincendio dovrà essere provvista di adeguata protezione, ed eventualmente ubicata in compartimento antincendio dedicato. In merito alla continuità dell alimentazione elettrica, il DM al punto 4.1 stabilisce che Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI per l'alimentazione idrica. Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.
4 25 Settembre 2013 Corsi antincendio a rischio basso 1. Il DM richiede una formazione specifica per i lavoratori addetti all'emergenza. Nel corso di tipo A, per addetti antincendio in attività a basso rischio di incendio, sono indicate due ore di esercitazioni pratiche: "3) Esercitazioni pratiche (2 ore) - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica." L'ultima frase del testo riportato vuole indicare, per la dimostrazione pratica, l'utilizzo vero e proprio dell'estintore con spegnimento di un incendio controllato o può bastare far vedere e provare al personale come utilizzare l'estintore, individuandolo, sollevandolo correttamente, simulando in tutto e per tutto l'utilizzo, tranne l'azionamento della spina di sicurezza e la fuoriuscita del getto estinguente? 2. Per il corso antincendio da otto ore, l'esercitazione pratica (tre ore) quali attrezzature prevede obbligatoriamente? Che caratteristiche deve avere in questo caso il campo di prova per effettuare le prove pratiche di spegnimento? 1. Dal disposto normativo si desume trattarsi più di una dimostrazione che di una prova di spegnimento vera e propria. Viene infatti proposto in alternativa l uso di audiovisivi. D altra parte la prova pratica con spegnimento di un incendio controllato è molto importante, in quanto consente agli addetti all emergenza di superare il naturale timore del fuoco. In caso di impossibilità ad effettuare la suddetta prova, una soluzione di ripiego potrebbe consistere nel far effettuare agli addetti la scarica di un estintore ad anidride carbonica anche senza spegnimento di fuoco. Tale soluzione, con le opportune precauzioni, è attuabile anche in ambienti chiusi. 2. L esercitazione pratica del corso di otto ore prevede: - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. Le attrezzature di protezione individuale saranno quelle in uso presso l attività lavorativa che sta effettuando la formazione. Le caratteristiche del campo di prova non sono specificate. In caso di utilizzo per lo spegnimento di vasca gas non sono necessarie particolari caratteristiche, mentre in caso di utilizzo di benzina e gasolio allora dovranno essere attuati idonei sistemi di smaltimento reflui.
5 23 Settembre 2013 La gestione dell emergenza in ufficio E dato un gruppo di società con seguenti caratteristiche: numero totale società 6 (con diverse ragioni sociali), 4 di queste hanno medesimo rappresentante legale, tutte hanno sede in un unico stabile (in affitto) senza soluzione di continuità, e nel complesso si trovano su due piani, tutte occupano in totale circa 100 addetti, svolgono nell insieme le seguenti attività: produzione, vendita, installazione di prodotti software, manutenzione di macchine per ufficio (fotocopiatrici), deposito di personal computer e relativi accessori, assistenza telefonica a utenti di personal computer. Si richiede: 1 - E possibile organizzare il gruppo di addetti alla lotta antincendio per tutto l insediamento, pur trattandosi di diverse ragioni sociali? 2 - Quante persone sono necessarie per ogni piano? Esiste un parametro (per es. un addetto ogni trenta persone)? 3 - E necessaria una squadra ogni piano, o la squadra può essere anche unica con addetti distribuiti ai due piani? 4 - E necessario un caposquadra ogni piano? 5 - Quale è il riferimento legislativo sull argomento (numero e tipo di addetti necessari per la formazione delle squadre)? 6 - Ai fini dei corsi da frequentare, addetti alla lotta antincendio e addetti all emergenza/evacuazione possono intendersi come la stessa cosa? Cioè, chi frequenta corso antincendio è automaticamente formato anche all emergenza ed evacuazione? 7 - Nella fattispecie, che livello di rischio di incendio si può configurare? 1 - Si ritiene non solo possibile, ma anche opportuno che i singoli datori di lavoro si attivino collegialmente nella gestione dell'emergenza con la predisposizione di una unica squadra di addetti all emergenza. 2 - Non esiste un parametro prestabilito per il numero di addetti all emergenza. In teoria dalla valutazione di rischio si deriva il piano di emergenza, che identifica le operazioni da compiere per la gestione dell emergenza. Il numero degli addetti risulta quindi funzione del numero di operazioni da compiere nel ristretto ambito temporale dell emergenza. In pratica una verifica della consistenza della squadra deriva dalle prove di attuazione del piano di emergenza. 3) Vale quanto espresso al punto 2). Se l estensione dei piani non è rilevante, potrebbe essere sufficiente una unica squadra. 4) - Vale quanto espresso al punto 2). 5) La formazione delle squadre antincendio è trattata dalla L. 609 del e dal Decreto del Ministero dell Interno ) l evacuazione costituisce in genere la parte finale del piano di emergenza, cioè il momento in cui si abbandona l edificio. Il personale che frequenta il corso antincendio acquisisce nozioni di base sul problema degli incendi e dell emergenza. Tale formazione deve poi essere calata all interno della specifica realtà lavorativa con la pratica informazione sulla attuazione delle obbligatorie misure aziendali di gestione dell emergenza, cioè appunto il piano di emergenza. 7) - Il livello di rischio, probabilmente in questo caso basso, è determinabile solo a seguito di verifiche in sede ed a seguito della valutazione dei rischi.
6 20 Settembre 2013 Gruppo elettrogeno nel parcheggio E' consentito realizzare posteggi auto a ridosso di un locale tecnico in muratura ubicato a ridosso dell edificio principale, a piano terra, in un ampio cortile interno, contenente un gruppo elettrogeno alimentato da un serbatoio di litri di gasolio? Quale è la distanza minima di sicurezza da rispettare fra i parcheggi e il locale gruppo elettrogeno? Il serbatoio da 2000 litri è interrato nel cortile. In merito alla tematica rappresentata è possibile riferirsi, esclusivamente quale criterio tecnico, a quanto specificato dal DM inerente Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili. Tale decreto, al punto 7, relativo ad Autorimesse sulle terrazze, e all'aperto su suoli privati, specifica che tali autorimesse: Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali. Ovviamente deve essere in ogni caso garantita l accessibilità del locale destinato al gruppo elettrogeno per le operazioni di manutenzione e di emergenza.
7 18 Settembre 2013 Circolo privato in edificio storico Una parte di un edificio storico sottoposto a tutela in cui è presente un'associazione culturale che si occupa principalmente di attività di tipo artistico a cui possono accedere solo i soci, è da considerarsi attività 72 del DPR 151/2011 (ex att. 90 del DM ) e quindi sottoposta a vigilanza dei VVF? Inoltre, in caso affermativo, avendo l'attività una superficie lorda inferiore ai 400mq, per richiedere il certificato di prevenzione incendi (poiché ricadrebbe comunque in cat. C) è necessario rispettare esclusivamente il capo IV del D.M. n. 569 del 20 maggio 1992? Rientrano al punto 72 del DPR 151/2011 gli Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato. In merito al punto 72 sono state fornite specifiche dalla Nota Ministeriale 4756 del : In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi: a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto. Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella situazione esposta nel quesito, quindi, si configura l att. 72 del DPR 151/2011 se il circolo privato costituisce o meno una attività ricompresa dall allegato I del suddetto DPR, ed è anche aperta al pubblico. Occorre verificare la esatta tipologia di attività che si svolgono nel circolo, aspetto dal quale dipende poi la normativa antincendio applicabile. Occorre verificare se la parte di edificio che ospita il circolo può essere considerata separata, dal punto di vista antincendio, dal resto dell'edificio. Per l aspetto inerente l eventuale apertura al pubblico, occorre porre attenzione alle modalità di iscrizione e tesseramento utilizzate dal circolo; l iscrizione, se effettuata senza particolari formalità, può consentire di considerare il locale come sostanzialmente aperto al pubblico. Il DM 569 del si applica agli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. Il titolo IV dello stesso si applica per le attività con superficie non superiore a 400 metri quadrati.
8 16 Settembre 2013 Gruppo elettrogeno all'aperto Un gruppo elettrogeno a gasolio con potenza di circa 70 kw installato in prossimità di due muri perimetrali di altri fabbricati e protetto da tettoia in legno (pilastri, travi e orditura secondaria) e manto in coppi aperta sugli altri due lati, come deve essere classificato ai fini dell'installazione? Il dubbio è se la configurazione suddetta, secondo il D.M , debba essere classificata come installazione all'aperto o se la presenza di tettoia aperta sui lati liberi sia da classificare come locale esterno. Si chiede inoltre se la suddetta struttura in legno, eventualmente trattata con opportune vernici intumescenti, possa essere compatibile con il gruppo elettrogeno oppure se debba essere sostituita da struttura incombustibile. La risposta al quesito posto necessita di una valutazione specifica dello stato di fatto. I gruppi elettrogeni installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal fabbricante. Occorrerebbe quindi verificare se nel caso specifico è ammessa dal produttore del gruppo la protezione dagli agenti atmosferici con tettoia in legno. Qualora il locale fosse considerato esterno, dovrebbe essere costituito da materiali incombustibili: infatti il DM al capo III, punto 1, specifica che I locali esterni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I, titolo II, devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature ausiliarie. I materiali costituenti i locali devono possedere classe di reazione al fuoco A1, A1 FL (prodotti installati a pavimento), A1 L (prodotti destinati all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo Inoltre un gruppo installato in locale esterno deve essere ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza al fabbricato servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni.
9 13 Settembre 2013 Aggiornamento della formazione antincendio senza esame L'aggiornamento del corso antincendio per aziende a rischio elevato necessita di sostenere un nuovo esame da parte dei Comandi VVF? Il D.Lgs. 81, art. 37, prevede un aggiornamento della formazione antincendio periodico come adempimento obbligatorio, però non ne specifica la periodicità. Quindi l'obbligo di aggiornamento è indeterminato e di fatto non contestabile in caso di omissione. Il nuovo DM che sostituirà il DM (decreto previsto dall art. 46 co. 3 del D.Lgs. 81/2008) stabilirà la periodicità dell aggiornamento periodico. Chi ha già conseguito l attestato di cui all'art. 3 della L , n. 609., in quanto addetto antincendio di aziende ricomprese dall Allegato X al DM , non è tenuto, in sede di aggiornamento periodico, a sostenere nuovamente un esame presso il Comando VVF. Una prima indicazione sui contenuti dell aggiornamento periodico è stata fornita con la nota ministeriale del Dipartimento dei vigili del fuoco prot del Domenico De Pinto Direttore Vice Dirigente - Comando VV.F. Foggia
10 11 Settembre 2013 Riscaldamento nel locale pompe antincendio Progetto adeguamento antincendio per un'autorimessa esistente: nel locale (ampia superficie di circa mq. 150) da adibire a riserve idriche con i relativi impianti (pompe gemellate ed una di riserva) oltre al pieno rispetto della UNI bisogna prevedere obbligatoriamente anche l'impianto di riscaldamento, come prescrive il 6.4, atteso che il progetto è a Foggia (dove le condizioni climatiche non portano quasi mai le temperature al disotto di 0 )? Se si, che ulteriore norma specifica devo considerare? La norma UNI EN 12845, al punto 8.1.2, richiede che l alimentazione idrica non debba essere soggetta a possibili condizioni di congelamento oppure a qualsiasi altra condizione che potrebbe renderla non operativa, al fine di poterne assicurare la continuità di esercizio e l'affidabilità. Successivamente, al punto , richiede che nel locale pompe sia mantenuta una temperatura non inferiore a + 4 C, valore che aumenta a + 10 C in presenza di motopompa. La norma UNI 11292, al punto 6.4, precisa che lo scopo dell'impianto di riscaldamento è quello di evitare che si possano verificare condizioni di gelo sia delle tubazioni che delle apparecchiature poste all'interno del locale pompe e di mantenere condizioni di temperatura e di umidità soddisfacenti in tutte le stagioni (in linea con il concetto di continuità espresso dalla UNI EN 12845). La norma sui locali pompe richiama quindi le prescrizioni della UNI EN 12845, integrandole con il requisito di mantenimento dell'umidità relativa ad un valore non superiore all'80% (obiettivo considerato ottenibile attraverso il mantenimento di una temperatura ambiente non inferiore a + 15 C). A parere dello scrivente, la scelta di non dotare il locale pompe di un sistema di riscaldamento dovrebbe essere definita dal progettista a fronte di uno specifico calcolo termotecnico che, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, delle caratteristiche costruttive del fabbricato, dei requisiti normativi sopra citati e delle eventuali interazioni con leggi nazionali e regolamenti regionali/locali (per quanto solitamente "deroganti" nei confronti dei locali tecnici o assimilati), ne escluda analiticamente e senza alcun dubbio la necessità. Giorgio Bonansea Progettista impianti antincendio
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