Quando il giudice dimentica di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
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1 QUESTIONI STRAGIUDIZIALI TRASCRIZIONE / CANCELLAZIONE Quando il giudice dimentica di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Le soluzioni stragiudiziali per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Matteo Zanotelli, Avvocato in Verona Si analizza la questione relativa alla domanda giudiziale trascritta e non cancellata nell ipotesi in cui la domanda sia stata rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o inattività delle parti. IL CASO Tizio, proprietario di un appartamento nel centro storico di Verona, durante le trattative per la vendita dell immobile si accorge che risulta tuttora trascritta sul proprio bene la domanda giudiziale formulata qualche anno addietro da Caio per l accertamento dell usucapione dell immobile, domanda peraltro respinta con sentenza oramai passata in giudicato. Accortosi che la pronuncia è priva dell ordine giudiziale di cancellazione della domanda, Tizio si rivolge al proprio legale di fiducia chiedendo che provveda alla definitiva eliminazione della formalità pregiudizievole. TRATTAZIONE La sopravvivenza della trascrizione della domanda giudiziale al relativo procedimento è fenomeno abbastanza conosciuto anche all operatore di media esperienza. Nonostante ciò, le soluzioni prodotte per liberare l immobile dalla formalità pregiudizievole non risultano sempre improntate a canoni di efficienza e correttezza tecnico-giuridica. Espresse OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA 99 Civilista-ultima revisione.indb 99 22/10/
2 TRASCRIZIONE / CANCELLAZIONE PUNTI RILEVANTI 1 La cancellazione della domanda giudiziale trascritta nei casi previsti dagli artt e 2653 c.c. deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia od PUNTI CONTROVERSI 1 Insussistenza del potere delle parti di provvedere autonomamente alla cancellazione della trascrizione. inattività delle parti. Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall art c.c., l ordine di cancellazione appare necessario anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2 Alternative offerte dall ordinamento alla parte interessata per eliminare la formalità pregiudizievole. alcune perplessità circa il potere delle parti di provvedere autonomamente alla cancellazione della formalità (nella rara ipotesi di una loro comune intenzione in tal senso), nel variegato panorama elaborato da dottrina, giurisprudenza ed operatori del diritto, l alternativa più convincente per ottenere un ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione (art c.c.) pare essere la proposizione di un ricorso per la correzione dell errore materiale della sentenza (art. 287 c.p.c.). Dispone, infatti, l art. 2668, comma 2, c.c. che la cancellazione della domanda giudiziale trascritta nei casi previsti dagli artt e 2653 c.c., debba essere «giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia od inattività delle parti» (nonché si deve aggiungere, alla luce di un costante indirizzo giurisprudenziale, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando tale ipotesi sostanzialmente assimilabile a quella di estinzione del processo per rinunzia all azione di cui alla citata norma; cfr. Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 1997, n. 304, «Giust. Civ. Mass.» 1997, 1676; Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 1994, n «Foro It.» 1994, I, 3045). Accade tuttavia con una certa frequenza che, a distanza di anni dalla conclusione del giudizio, una delle parti (inevitabilmente il proprietario dell immobile) si accorga della sopravvivenza della trascrizione, avendo il Giudice omesso di ordinare la cancellazione della formalità nel provvedimento di rigetto della domanda o di dichiarazione dell estinzione del procedimento. Saranno esaminate le opzioni concesse dall ordinamento alla parte interessata a provvedere alla cancellazione della formalità, una volta passata in giudicato la sentenza, ovvero, estinto il processo (sul tema cfr. i contributi di A. Chizzini, Note in tema di omissione dell ordine giudiziale di cui all art c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda, «Giur. It.» 1993, I, 332; A. Ronco, Brevi note sul procedimento per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non ordinata dal giudice del processo estinto, «Giur. It.» 2002, I, 2076). PUNTI CONTROVERSI 1 Insussistenza del potere delle parti di provvedere autonomamente alla cancellazione della trascrizione. V è in primo luogo da chiedersi se, nel caso in cui le parti dell originario procedimento siano tra loro d accordo nel voler provvedere alla cancellazione, sia possibile ottenere l eliminazione della formalità mediante una semplice manifestazione di volontà degli interessati. Mette conto precisare infatti che secondo un certo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale in applicazione al primo comma dell art c.c., la cancellazione della trascrizione risulterebbe sempre possibile se consentita dalle parti interessate, espressione che nonostante la formulazione al plurale va riferita al consenso del soggetto che ha proceduto alla trascrizione (cfr. Trib. Ivrea 15 dicembre 1987, «Vita Not.» 1988, 793). In base a tale ricostruzione, pertanto, l eliminazione della formalità pregiudizievole potrebbe sempre ottenersi tra- 100 IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 Civilista-ultima revisione.indb /10/
3 QUESTIONI STRAGIUDIZIALI mite la diretta dichiarazione di volontà dell attore e/o del convenuto riconveniente, evidentemente manifestata nel silenzio della legge ed in applicazione analogica del procedimento previsto per le ipoteche nelle forme di cui all art c.c. Si possono tuttavia esprime alcune perplessità in merito a siffatta conclusione. Se infatti il primo comma dell art c.c. in via generale effettivamente afferma che la cancellazione si possa eseguire sia se «debitamente consentita dalle parti interessate», sia se «è ordinata giudizialmente», precisa il secondo comma del citato articolo che in caso di rigetto della domanda o di estinzione del processo l eliminazione della formalità «deve essere giudizialmente ordinata». Un interpretazione aderente alla lettera dell art c.c. porta quindi ad escludere che in tali (e statisticamente più frequenti) ipotesi, possa procedersi ad una cancellazione della trascrizione tramite una manifestazione di volontà delle parti. Tale affermazione trova peraltro ulteriore conforto, non solo nel dato letterale del secondo comma dell art c.c., ma anche avendo a mente alcune considerazioni di tipo sistematico: pare evidente infatti che, affinché quanto disposto dal secondo comma dell articolo in discorso possa assumere una qualche autonoma rilevanza, esso deve essere inteso quale fattispecie speciale rispetto a quanto riferito in via generale dal primo comma. Per tali motivi è in opinione di chi scrive che la cancellazione consensuale della trascrizione possa eseguirsi in casi diversi da quelli in cui il procedimento sia terminato con il rigetto della domanda o l estinzione del processo, ipotesi nelle quali la legge riserva al solo giudice il potere di disporre la cancellazione della trascrizione (artt ). Per trovare un ipotesi di applicazione della prima parte del primo comma dell art c.c. può ad esempio pensarsi alla spontanea rinuncia dell attore, in pendenza di lite, alla trascrizione della domanda dallo stesso eseguita al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di evitare un eventuale condanna risarcitoria per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Sopravvenute resipiscenze attoree a parte, la cancellazione volontaria pare tuttavia fattispecie di residuale applicazione. 2 Alternative offerte dall ordinamento alla parte interessata per eliminare la formalità pregiudizievole. Evidenziata per i motivi addotti l impossibilità di provvedere in via stragiudiziale, il ricorso all a.g.o. per ottenere l eliminazione della trascrizione appare come scelta obbligata, sia nel caso di conflitto delle parti originarie del precedente giudizio, sia in caso di loro accordo. L indagine circa le opzioni giudiziali concesse dall ordinamento in soccorso alla parte che intende eliminare la formalità pregiudizievole trascritta sul proprio immobile acquista pertanto particolare pregnanza. Si vanno di seguito ad evidenziare le (tre) alternative che dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo enucleato quali soluzioni al caso di specie e, precisamente, la possibilità di: La cancellazione della trascrizione in caso di rigetto della domanda o estinzione del processo deve essere giudizialmente ordinata RIFERIMENTI NORMATIVI ART C.C. Cancellazione della trascrizione. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [2654 c.c.] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [306, 307 c.p.c. ]. Si deve cancellare l indicazione della condizione [c.c c.c.] o del termine [1184 c.c.] negli atti trascritti, quando l avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [2659 c.c.]. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA 101 Civilista-ultima revisione.indb /10/
4 TRASCRIZIONE / CANCELLAZIONE La cancellazione della trascrizione può essere eseguita solo con sentenza passata in giudicato a) proporre un ricorso in via di volontaria giurisdizione; b) agire tramite un giudizio ordinario di cognizione; c) richiedere, con istanza ex art. 287 c.p.c., la correzione dell errore materiale della sentenza o dell ordinanza. Ipotesi ricostruttiva a) il ricorso per volontaria giurisdizione Un primo e, oramai, risalente orientamento dottrinale (cfr., per ogni richiamo, A. Proto Pisani, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli 1968, 410, 61) ritiene possibile ottenere l agognato ordine di cancellazione tramite ricorso in sede di volontaria giurisdizione. Tale soluzione, tuttavia, non trova alcun fondamento nel diritto positivo ed è stata correttamente respinta sia dalla giurisprudenza, sia dalla dottrina (cfr. Trib. Milano 1 dicembre 2003, «Giur. It.» 2004, 308; Trib. Torino 20 marzo 2002 (decreto), «Giur.It.» 2002, 2076 con nota di A. Ronco, cit.; Trib. Verona, 26 ottobre 1992 (decreto), «Giur. It.» 1993, I, 332 con nota di A. Chizzini, cit. In senso contrario, App. Milano, 21 dicembre 2001 (decreto) «Giur. It.» 2003, I, 697 con nota di N. Monticelli, Rifiuto del conservatore ed estensività del rimedio esperibile ex art alle ipotesi in cui sia ravvisabile un identità di ratio). Anzi, a ben vedere, l opzione si presenta in espresso contrasto con quanto disposto proprio dall art c.c.: se la cancellazione della trascrizione può essere eseguita solo con sentenza passata in giudicato, un procedimento come quello camerale che per sua natura si conclude con un provvedimento sempre revocabile o modificabile (art. 742 c.p.c.), certamente non soddisfa i requisiti fissati dalla cennata norma. Né può ipotizzarsi, a fondamento della tesi in discorso, un applicazione in via analogica alla fattispecie della trascrizione di quanto disposto dall art c.c. in tema di iscrizione ipotecaria, evidente essendo che a tutto voler concedere oggetto dell eventuale procedimento camerale è un accertamento circa la legittimità del rifiuto opposto dal Conservatore alla cancellazione della formalità e non certo l emanazione di un ordine di cancellazione che integri le originarie mancanze del titolo giudiziale. Sebbene l opzione in discorso attesa la celerità che caratterizza il procedimento camerale si presenti di interesse per la parte istante, la proposizione di un ricorso ex art. 737 c.p.c. non pare la soluzione tecnicamente preferibile nel caso di specie, esponendo per le cennate ragioni la parte interessata ad una eccezione di improcedibilità del giudizio. b) il giudizio ordinario di cognizione La seconda strada percorribile per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, sopravvissuta alla conclusione del relativo processo, è rappresentata dalla proposizione di un giudizio ordinario di cognizione, la cui sentenza conterrà quel provvedimento precedentemente omesso. Sebbene tale prospettazione trovi il conforto di alcune pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, la soluzione non pare comunque soddisfacente sia sotto l aspetto teorico, sia sotto quello pratico (per l ammissibilità dell instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la richiesta di un ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta Cass. RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 737 C.P.C. Forma della domanda e del provvedimento. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio [721, 732 comma 1], si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [669-terdecies commi 3 e 4]. ART. 742 C.P.C. Revocabilità dei provvedimenti. I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. 102 IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 Civilista-ultima revisione.indb /10/
5 QUESTIONI STRAGIUDIZIALI civ., 6 marzo 1976, n. 766 «Rep. Giur. It.» 1976; Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 1982, n «Foro It.» 1983, I,1044; Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n «Giust. Civ. Mass.» 1991, fasc. 2; Trib. Verona, 26 ottobre 1992 (decreto), cit.). Per quanto attiene al primo profilo, evidenziato il carattere accessorio della pronuncia ex art. 2668, comma 2, c.p.c., si è giustamente osservato che il titolare del bene colpito dalla trascrizione pregiudizievole non vanta in effetti alcun diritto soggettivo ad ottenere la cancellazione della formalità, ovvero, ad ottenere il consenso della controparte all eliminazione della stessa (cfr. A. Chizzini, Note in tema di omissione dell ordine, giudiziale, cit.). Non potendo quindi essere l oggetto dell ipotetico giudizio né l accertamento della domanda già trascritta (statui zione coperta dal giudicato del precedente procedimento), né la richiesta di ottenere un sentenza che tenga luogo del consenso non prestato (richiesta cui osta il noto principio della tassatività delle azioni costitutive; ai sensi dell art c.c. l autorità giudiziaria può costituire, modificare e estinguere rapporti giuridici solo nei casi previsti dalla legge ; cfr., per la trattazione dell istituto, C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile - Le tutele, Padova 2000, 81 ss.), ancora una volta la soluzione prospettata risulta poco appagante in punto di stretto diritto. L introduzione di un giudizio di cognizione, al di là delle questioni sopra cennate, pare comunque scelta poco soddisfacente anche per ragioni eminentemente pratiche: sono infatti i lunghi tempi e gli ingenti costi connessi ad un procedimento civile ordinario volto ad ottenere una pronuncia definitiva che scoraggiano grandemente l adozione di una tale soluzione. c) Il procedimento di correzione delle sentenze. Residua infine da esaminare la possibilità di ottenere l ordine di cancellazione attraverso il procedimento di correzione delle sentenze previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c., soluzione che si fa preferire sia sul piano teorico, che su quello dell effettività della tutela. Non pare particolarmente difficile far rientrare la mancata pronuncia ex art. 2668, comma 2, c.c. tra quelle omissioni suscettibili di rettificazione attraverso il procedimento in discorso. L ordine di cancellazione della trascrizione è infatti come detto pronuncia accessoria che il giudice deve rendere anche a prescindere dalla relativa istanza di parte, essendo statuizione posta a tutela di interessi generali, quali quelli della regolare tenuta dei Registri Immobiliari e della loro corrispondenza alla realtà sostanziale (affermano il dovere del giudice di provvedere d ufficio all emanazione dell ordine di cancellazione della trascrizione Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n. 1859, cit; Cass. civ. 25 novembre 1977, n ) D altro canto chiarito che alla base dell ordine di cancellazione non vi è alcun diritto soggettivo (cfr. par. prec.) e che, conseguentemente, l omissione del giudice non investe il merito della controversia è di immediata evidenza che il caso di specie null altro riguarda se non la mancata corrispondenza tra quanto deciso dal giudice in sentenza (i.e. rigetto della domanda, ovvero, provvedimento di estinzione del giudizio) e quanto L ordine di cancellazione è una pronuncia accessoria che il giudice deve rendere a prescindere dall istanza di parte RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 287 C.P.C. Casi di correzione. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [ 339 ss. c.p.c.] e le ordinanze non revocabili [ 177 comma 3 c.p.c.] possono essere corrette [ 91 comma 3, 93 comma 2, 826 c.p.c.], su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. ART C.C. Effetti costitutivi delle sentenze. Nei casi previsti dalla legge, l autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA 103 Civilista-ultima revisione.indb /10/
6 TRASCRIZIONE / CANCELLAZIONE IL RAGIONAMENTO È POSSIBILE CANCELLARE LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE NELLE FORME PREVISTE DALL ART. 287 C.P.C. Possibilità delle parti di cancellare la trascrizione mediante autonoma manifestazione di volontà Possibilità delle parti di cancellare la trascrizione mediante ricorso in via di volontaria giurisdizione Possibilità delle parti di cancellare la trascrizione mediante giudizio ordinario di cognizione Possibilità delle parti di cancellare la trascrizione mediante correzione dell errore materiale della sentenza o dell ordinanza Ammissibile solo in casi diversi da quelli in cui il giudizio si è concluso con il rigetto della domanda o l estinzione del processo Escluso, in quanto l art c.c. espressamente richiede, per la cancellazione, una sentenza passato in giudicato e non un provvedimento revocabile o modificabile Escluso, in quanto il titolare del bene colpito dalla trascrizione pregiudizievole non vanta alcun diritto soggettivo ad ottenere la cancellazione della formalità Ammissibile, posto che l ordine di cancellazione della trascrizione, che il giudice deve rendere anche a prescindere dalla relativa istanza di parte, ha natura accessoria rispetto la pronuncia principale Schema del ragionamento: 1 L ordine giudiziale ex art c.c. appare necessario per ottenere la cancellazione della domanda giudiziale trascritta ogni volta che il giudizio si sia concluso con il rigetto della domanda, ovvero, si sia estinto per inattività delle parti. 2 Potrebbe tenere luogo dell omesso ordine del giudice un decreto ottenuto con procedimento ex artt. 737 e ss. c.p.c., ma tale provvedimento risulta non avere i requisiti di definitività richiesti dall art c.c. e l ipotesi pare quindi da scartare. 3 In alternativa, potrebbe instaurarsi un giudizio ordinario di cognizione unicamente volto ad ottenere l ordine giudiziale precedentemente omesso, ma le parti non vantano alcun diritto soggettivo in tal senso, non potendo infatti essere l oggetto dell ipotetico giudizio né l accertamento della domanda già trascritta, né la richiesta di ottenere un sentenza che tenga luogo del consenso non prestato. 4 La soluzione migliore appare quindi quella di emendare l originaria pronuncia giudiziale tramite il procedimento per la correzione delle sentenze ex art. 287 c.p.c., così integrando l omissione del giudice. 104 IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 Civilista-ultima revisione.indb /10/
7 QUESTIONI STRAGIUDIZIALI invece risultante dal provvedimento (cfr. L. Montesano - G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, Vol. I, Tomo II, Padova 2001, 1611 e ss.), ove la ratio del procedimento di correzione è identificata proprio nella corrispondenza tra quanto giudicato dal giudice e quanto riportato in sentenza. Il dato testuale dell art. 2668, comma 2, c.c. corrobora l interpretazione qui sostenuta. CONCLUSIONI Le argomentazioni sopra sviluppate reputo chiariscano come il procedimento previsto dall art. 287 c.p.c. per la correzione della sentenze, tra le opzioni concesse dall ordinamento per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in assenza di specifico ordine giudiziale, appaia probabilmente l alternativa più corretta da un punto di vista tecnico-giurico. È comunque sul piano dell effettività della tutela che l opzione in discorso appare la scelta ottimale nella risoluzione del caso di specie, posto che l intero procedimento troverà almeno di norma conclusione dopo un unica udienza ed a fronte di un attività processuale (del giudice e delle parti) del tutto ridotta. Sia in caso di presentazione congiunta del ricorso, sia in caso di resistenze della controparte, il giudice potrà infatti già in prima udienza integrare la precedente sentenza tramite decreto (nel primo caso) od ordinanza (nella seconda ipotesi) che, passati in cosa giudicata, potranno essere presentati all Agenzia del territorio competente per la cancellazione della trascrizione. Il fatto che, per effetto della pronuncia n. 335/2004 dalla Corte Costituzionale, il rimedio in esame sia ora esperibile anche verso le sentenze non ancora definitive (i.e. già pendenti in fase di gravame, ovvero, solamente appellabili), rende ancor più appetibile la proposizione del ricorso (cfr. C. Cost. 10 novembre 2004, n. 335, «Giur. It.» 2005, 1573 con osservazione di Di Giannatale, pronuncia che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello»). Al di là di ogni considerazione teorica, è quindi forse anche per motivi prettamente di economia processuale che il procedimento ex art. 287 c.p.c. ha trovato, soprattutto negli ultimi tempi, positivi riscontri nella giurisprudenza di merito quale efficiente soluzione per ottenere l ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta (tra le pronunce di merito cfr.: Trib. Verona 26 novembre 2004 (ordinanza), inedita; Trib. Verona 15 luglio 2004 (decreto), inedito; Trib. Torino 17 ottobre 2005, «Giur. Mer.» 2006, 4 929; Trib. Torino 18 dicembre 2003, «Giur. Mer.» 2004, 531; Trib. Napoli 6 marzo 2003, «Dir. e Giur.» 2003, 321; Trib. Napoli 24 novembre 1999, «Giur. Nap.» 2000, 74; App. Venezia 6 agosto 1996, «Giur. It.» 1996, I, 2, 705). GIURISPRUDENZA RILEVANTE CANCELLAZIONE GIUDIZIALE DELLA DO- MANDA DI TRASCRIZIONE Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, , n. 304, «Giust. Civ. Mass.» 1997, 1676 Anche nell ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all azione, espressamente contemplata dall art c.p.c. Ne consegue che, ove l ordine di cancellazione sia stato omesso, è possibile integrare il provvedimento con la procedura di cui all art bis c.p.c. Cass. civ., Sez. I, , n. 4331, «Foro It.» 1994, I, 3045 La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell art. 2668, comma 2, c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all azione, espressamente prevista dalla detta norma. Trib. Bari , «Giur. Mer.» 2006, 10, 2171 (s.m.) La declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguen- OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA 105 Civilista-ultima revisione.indb /10/
8 TRASCRIZIONE / CANCELLAZIONE GIURISPRUDENZA RILEVANTE te all accordo transattivo raggiunto in sede extragiudiziaria dalle parti in causa legittima la richiesta formulata nel corso del medesimo giudizio volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione dell atto di citazione precedentemente eseguita dall attore. AUTONOMA CANCELLAZIONE DELLA TRA- SCRIZIONE Pronuncia isolata Trib. Ivrea, , «Vita Not.» 1988, 793 Per la cancellazione di una domanda giudiziale è sufficiente il consenso delle parti, senza necessità di un ordine del giudice al riguardo. PROPONIBILITÀ DI UN RICORSO PER VO- LONTARIA GIURISDIZIONE Orientamento maggioritario App. Milano , «Giur. It.» 2003, 697 Nel caso di rifiuto, da parte del Conservatore, di procedere alla cancellazione di un atto di citazione è ammissibile il reclamo al tribunale ex artt c.c. e 113 disp. att. c.c. Nell ipotesi in cui il giudizio instaurato con la domanda trascritta si sia definitivamente concluso tramite rigetto della domanda, rinuncia o inattività delle parti o per situazioni analoghe è ammissibile la cancellazione della trascrizione ex art c.c., al di là dei casi specificamente previsti, sussistendone l identità di ratio. Contra orientamento maggioritario Trib. Milano , «Giur. It.» 2004, 308 La cancellazione della trascrizione di una delle domande indicate negli artt e 2653 c.c. può essere ordinata - quando non sia consentita dagli interessati - soltanto con sentenza passata in giudicato ai sensi dell art c.c. Trib. Torino , «Giur. It.» 2002, 2076 In caso di estinzione per inattività delle parti del processo la cui domanda introduttiva sia stata trascritta nei registri immobiliari, qualora l ordine di cancellazione non sia pronunciato dal giudice del processo estinto, non è possibile ottenerlo attraverso un procedimento di volontaria giurisdizione. Trib. Verona 26 ottobre 1992, «Giur. It.» 1993, I, 2, 332 In caso di trascrizione della domanda giudiziale, l ordine di cancellazione di cui all art c.c. presuppone, se non anche la domanda di parte, almeno la deduzione in giudizio dell avvenuta trascrizione; altrimenti non è imputabile a errore del giudice la mancata pronuncia dell ordine e questo successivamente non è ottenibile in via camerale, ma richiede il promuovimento di un autonomo giudizio di cognizione. PROPONIBILITÀ DI UN GIUDIZIO ORDINARIO Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. II, , n. 1859, «Giust. Civ. Mass.» 1991, fasc. 2 La cancellazione di una domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita può essere chiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta. La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito anche di ufficio con la pronunzia di rigetto della domanda medesima. Cass. civ., Sez. II, , n. 3933, «Foro It.» 1983, I, 1044 La istanza di cancellazione della trascrizione illegittima di una domanda giudiziale, perché effettuata fuori dei casi previsti dalla legge (nella specie, si era trascritta la domanda di adempimento dell obbligo di pagare una somma di denaro, in esecuzione della transazione stipulata fra le parti), ben può essere proposta in autonomo giudizio, quando è ancora pendente il processo instaurato con la domanda illegittimamente trascritta. Trib.Verona , «Juris data» Qualora in una sentenza passata indicato sia stato omesso ogni provvedimento in ordine alla cancellazione di una trascrizione dell atto di citazione, si può provvedere all omissione con un provvedimento di volontaria giurisdizione, ma se v è contrasto fra le parti, occorre che la cancellazione sia richiesta e disposta con un giudizio autonomo in sede contenziosa. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DELLE SENTENZE Orientamento maggioritario Trib. Torino, Sez. II, , «Foro It.» 2006, 10, 2957 È ammissibile la correzione della sentenza passata in giudicato che, pur avendo rigettato una domanda soggetta a trascrizione, non ne abbia tuttavia disposto la cancellazione ai sensi di quanto prescritto dall art. 2668, comma 2. Trib. Torino , «Giur. Mer.» 2004, 531 (s.m.) Ove la sentenza di rigetto d una domanda rientrante nelle previsioni di trascrizione ex artt e 2653 c.c. non contenga l ordine di cancellazione dai registri immobiliari dell eseguita trascrizione, a tanto può provvedersi grazie alla procedura di correzione della sentenza disciplinata dall art. 287 c.p.c. Trib. Napoli , «Dir. e Giur.» 2003, 321 È suscettibile di correzione la sentenza in cui sia omesso l ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale previsto dal comma 2 dell art c.c. Trib. Napoli , «Giur. Nap.» 2000, 74 In caso di rigetto della domanda, con sentenza passata in cosa giudicata, può provvedersi alla cancellazione dell eventuale trascrizione della medesima domanda, attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, ancorché non emergesse dagli atti del processo definito l esistenza di tale formalità. App. Venezia , «Giur. It.» 1996, I, 2, 705 Poiché la sentenza che rigetta la domanda giudiziale deve ordinarne la relativa cancellazione dai registri immobiliari, qualora non contenga detto ordine può essere integrata con la procedura di correzione prevista dall art. 287 c.p.c. 106 IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 Civilista-ultima revisione.indb /10/
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