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2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI SVANTAGGIATI EFFETTUATE TRA IL 2 GIUGNO 2012 ED IL 13 MAGGIO 2013 La Regione Campania ha emanato un avviso (Decreto dirigenziale n. 255 del 18/9/2014, pubblicato sul BURC n. 66 del 22 settembre 2014) con il quale riapre i termini per fruire del credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, previsto dalla legge 106/2011 e dalla legge 35/2012. In base a tale bando, imprese e professionisti possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali per ogni lavoratore svantaggiato assunto a tempo indeterminato nel periodo tra il 2 giugno 2012 ed il 13 maggio Modalità e termini per la presentazione delle domande Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere inviate esclusivamente con modalità on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione all indirizzo: A quest'indirizzo troverete anche il testo completo dell'avviso. E' obbligatorio registrarsi sul sito a partire dal 1 ottobre Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12 del 1 ottobre 2014, fino alle ore 12 del 31 ottobre Le domande saranno accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l'ordine cronologico di arrivo. Per utilizzare il credito d'imposta occorrerà attendere la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto da parte della Regione sul BURC. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di accesso alle agevolazioni e per indicazioni sulla formulazione e sulla presentazione delle domande, potrete contattare i nostri uffici 081/ Vediamo ora i dettagli del provvedimento con le modalità per usufruire del credito d'imposta. Beneficiari - imprese di qualsiasi tipologia, aventi sede legale o operativa in Campania; 2

3 - i lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, che risultino iscritti all Albo professionale, all Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti. Possono fare domanda del credito d'imposta imprese e professionisti per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 2 giugno 2012 ed il 13 maggio 2013, di uno o più lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Tali assunzioni devono determinare un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati dal datore di lavoro nel territorio della Regione Campania, nei dodici mesi precedenti alla data dell assunzione. Lavoratori svantaggiati Si definiscono lavoratori svantaggiati : a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; Sono "lavoratori molto svantaggiati" i disoccupati da almeno 24 mesi. Entità del credito d'imposta Il credito d imposta è pari, per ciascun lavoratore svantaggiato, assunto nel periodo di riferimento di cui sopra, al 50% dei costi salariali (retribuzione lorda, oneri previdenziali ed assistenziali) sostenuti nei dodici mesi successivi all assunzione. Nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati, il credito d imposta viene calcolato sui 24 mesi successivi all assunzione; in pratica, l'importo del credito raddoppia. La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità già pagate al lavoratore. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio Per poter accedere ai benefici del presente bando, le assunzioni devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Ove non rappresentino un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Nei casi citati si può usufruire del credito d'imposta anche se non vi è un incremento occupazionale. Le assunzioni devono essere mantenute per almeno tre anni ovvero per due anni per le PMI, pena la decadenza del beneficio e la restituzione alla Regione Campania di quanto già percepito. 3

4 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 CD. DL GIUSTIZIA INIZIO ESAME SENATO Si informa che la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, c.d. DL Giustizia (AS1612). Nel segnalare che il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 13 settembre, dovrà essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il prossimo 11 novembre, si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per il Sistema rinviando, per gli eventuali approfondimenti, alle specifiche note degli uffici tecnici. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO Antiriciclaggio (art. 10) La norma modifica l'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 relativamente ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio. Al riguardo, la nuova disposizione stabilisce che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti di cui al primo comma del medesimo art. 12, relativamente alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità' di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi della legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Nel dettaglio, i professionisti esentati da tale obbligo sono i seguenti: soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; i notai ed gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società e la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. 4

5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (Art. 1) Al fine di ridurre l'arretrato dei procedimenti civili, viene disposto il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti: ciò consente - per le cause civili in corso non ancora assunte in decisione dinanzi al Tribunale o in grado d'appello - alle parti di chiedere congiuntamente al giudice di trasferire il fascicolo dinanzi ad un Collegio arbitrale. Dalla possibilità di trasferimento alla sede arbitrale sono escluse le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Con il trasferimento si apre un procedimento arbitrale per la definizione della controversia, secondo le ordinarie norme sull'arbitrato previste nel codice di procedura civile. Il giudice, per la nomina del Collegio arbitrale, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale oppure alla Corte di appello. Gli arbitri sono individuati dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine e selezionati tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo. Nel caso di procedimento in appello, se la trasmissione alla procedura arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio, ne consegue la riassunzione del processo entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. In tale caso, il lodo non può essere più pronunciato. Il procedimento si estingue, qualora nessuna delle parti proceda alla riassunzione nel termine stabilito. Procedura di negoziazione assistita da un avvocato ed improcedibilità (Artt. da 2 a 5 e artt. 8 e 10) Rappresenta una novità l'introduzione della convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, mutuata dalla legislazione francese, dove nonostante sia in vigore dal gennaio 2012 non sembra ancora aver dato i risultati attesi. Il nuovo istituto consiste in un accordo in base al quale le parti concordemente decidono di impegnarsi, secondo buona fede e lealtà, per la risoluzione amichevole della controversia, ricorrendo all'assistenza indispensabile degli avvocati, che, incaricati della procedura di negoziazione, sono tenuti all' obbligo della riservatezza, nonché al divieto di essere nominati arbitri. L'avvocato ha anche l' obbligo deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla suddetta convenzione di negoziazione assistita. Si segnala, inoltre, il conferimento all'avvocato del potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione. Si tratta in sostanza di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti ed ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che se raggiunto viene poi omologato dal giudice. La convenzione negoziata, redatta in forma scritta a pena di nullità, deve precisare il termine di durata della procedura che non può essere inferiore a un mese e l'oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili (ad esempio: i diritti della personalità, quelli di status relativi alle qualità delle persone, alcuni diritti patrimoniali quali quelli che derivano da rapporti familiari come il diritto agli alimenti ). La procedura di negoziazione può anche essere effettuata per trovare una soluzione consensuale nell'ambito di separazioni o divorzi o per la modifica delle loro condizioni; è tuttavia inapplicabile quando si è in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave. Con l'articolo 3 sono disposti alcuni casi di improcedibilità della convenzione di negoziazione assistita, per cui la parte che intende intraprendere una causa è tenuta in via preventiva ad invitare l'altra parte a stipulare una convenzione, pena, appunto, l'improcedibilità della domanda giudiziale. Si tratta delle controversie in materia di: risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento di somme inferiori a euro. L'improcedibilità non si applica alle controversie concernenti obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. All'invito a partecipare al procedimento di negoziazione assistita non necessariamente deve seguire l'adesione, per cui l'esperimento della condizione di procedibilità si considera avvenuto se nei 30 giorni seguenti non pervenga l'adesione o il suo rifiuto, ovvero sia decorso il termine fissato tra le parti per l'espletamento della procedura. Il comma 3, sempre dell'art. 3, enuncia inoltre una serie di casi per i quali si esclude la necessità dell'invito a partecipare alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità e precisamente: al 5

6 procedimento per ingiunzione inclusa la fase di opposizione; alla negoziazione assistita prima dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (quello sprovvisto dei requisiti di urgenza ma diretto alla composizione della lite); ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione nelle esecuzioni forzate; ai procedimenti in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale. Infine, non è prevista l'applicazione dell'improcedibilità nel caso di provvedimenti urgenti e cautelari, nonché quando la parte può stare in giudizio personalmente. Nel caso in cui il procedimento di negoziazione assistita è condizione per la procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto alcun compenso per la prestazione se il suo assistito si trova nelle condizioni previste per il patrocinio gratuito. Con riguardo alle norme dell'art. 3 la condizione di procedibilità entrerà in vigore 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio (articolo 4). Nel caso in cui viene raggiunto un accordo, conseguente alla procedura di negoziazione assistita e sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, tale accordo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 5). Si prevede, inoltre, che l'avvocato deve certificare l'autografia delle firme ed una non ben identificata "conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico". Il comma 3, sempre dell'art.5, dispone la necessità che la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, nel caso in cui l'accordo preveda il trasferimento di immobili o altri atti soggetti a trascrizione in base all' art c.c.. Con l'articolo 8 viene regolata l'interruzione della prescrizione e della decadenza nel caso della convenzione di negoziazione assistita. Precisamente è disposto che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione o la sua sottoscrizione si producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. Quanto poi alla decadenza, la stessa è impedita ma per una sola volta e la domanda giudiziale dovrà poi essere proposta entro lo stesso termine di decadenza che decorrerà o dal rifiuto espresso o dallo scadere del termine di cui all'art. 4 comma 1, ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Con l'articolo 10 si modifica l'art.12 comma 2 del D.lgs n.231/ 2007 in tema di antiriciclaggio, escludendo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla citata legge, anche nell'ipotesi di consulenza circa l'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata una convenzione di negoziazione assistita. Al fine di monitorare annualmente l'andamento delle procedure di negoziazione assistita disposte a carico del Consiglio nazionale forense, è imposto ai difensori delle parti che abbiano raggiunto un accordo la trasmissione di una copia dello stesso al Consiglio. Norme in materia di funzionalità del processo civile (Artt. da 13 a 15) Con una serie di interventi specifici vengono apportate diverse modifiche al Codice di procedura civile, delle quali si richiamano brevemente alcuni passaggi di maggior interesse. E' il caso del regime della compensazione delle spese in giudizio previsto dall'art.92 del c.p.c., per cui si stabilisce che il giudice può disporla in tutto od in parte solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Si elimina quindi l'attuale possibilità della compensazione per " le altre gravi ed eccezionali ragioni "( art.13 ). L'articolo 14 prevede che il giudice possa disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario delle cause meno complesse, con l'intento sempre di decongestionare l'attività processuale. La norma si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Con l'articolo 15 si aggiunge al Codice di procedura civile un nuovo art. 257-ter in materia di dichiarazioni rese al difensore, relativamente al tema delle prove testimoniali scritte.in sintesi si dispone che l'avvocato difensore può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi. Egli stesso ne attesta l'autenticità e avverte il terzo che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate in giudizio, della 6

7 conseguenza delle false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato come testimone. Altre modifiche concernenti disposizioni in tema di tutela del credito e procedure di esecuzione forzata e procedure concorsuali (Artt. da 17 a 20) Con l'articolo 17, nell' ambito delle misure per contrastare il ritardo nei pagamenti, viene integrato l'articolo 1284 del Codice civile relativo al saggio d'interesse. Si stabilisce che, in assenza di diversa previsione, durante un procedimento di cognizione, incluso anche il procedimento arbitrale, il saggio di interesse legale dovuto da qualsiasi parte sia quello individuato dal D.lgs n.231/2002 attuativo della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e non più quello ordinario legale. Particolarmente rilevante è l'impatto dell'articolo 18 del decreto in oggetto, con il quale si apportano modifiche al sistema di instaurazione delle procedure esecutive, attraverso la sostituzione parziale rispettivamente degli articoli 518 sesto comma, 543 quarto comma e la sostituzione totale dell'art.557 del Codice di procedura civile, che regolano nell'ordine: il pignoramento mobiliare, quello presso terzi e quello immobiliare. Viene così rivista la procedura di creazione del fascicolo dell'esecuzione che si caratterizza pertanto nelle seguenti fasi che si illustrano sinteticamente. Pignoramento mobiliare A seguito del pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore provvede, entro 10 giorni dalla consegna degli atti suindicati, al deposito, nella cancelleria del tribunale competente, della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dei documenti. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Copia del processo verbale viene conservata dall'ufficiale giudiziario e messa a disposizione del debitore sino alla cessazione dell'efficacia del pignoramento. Il pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti relativi al deposito della nota di trascrizione e delle copie conformi non sono stati completati nel termine di 10 giorni dalla consegna dei documenti al creditore. Pignoramento presso terzi Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore provvede, entro 30 giorni dalla consegna dell'atto di cui sopra. al deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Il pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui sopra non sono effettuati nel termine di 30 giorni dalla consegna dei documenti al creditore. Pignoramento immobiliare Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore provvede, entro 10 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a depositare in cancelleria per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma del codice di procedura civile, e quindi quando il creditore provveda in proprio alla trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, lo stesso deve provvedere al deposito della nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde di efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di 10 giorni dalla consegna al creditore. Le modifiche, sin qui illustrate, varranno esclusivamente per i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Viene inoltre integrato l'art. 16-bis comma 2, riguardante l' obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, contenuto nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre2012 n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In breve si stabilisce che a partire dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo avviene esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso 7

8 modo della nota di iscrizione a ruolo sono depositati, le copie conformi degli atti indicati dai modificati articoli 518 sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. E' conferito anche al difensore della parte pignorante l'attestazione della conformità delle copie agli originali dei documenti da allegare alla nota di iscrizione al ruolo, anche al di fuori dei casi di estrazione di atti e documenti dai fascicoli informatici di cancelleria, di cui al succitato art. 16 bis comma 9bis. Attenzione merita l'articolo 19 del decreto in oggetto, contenente specifiche e varie misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo. Vengono apportate numerose modifiche ed integrazioni al Codice di procedura civile che, anche per quanto attiene al processo civile telematico, si sintetizzano di seguito negli aspetti principali. Introduzione dell'art. 492-bis ( Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ) Si consente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. A seguito di istanza al Presidente del Tribunale dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, l'ufficiale giudiziario ricercherà, mediante collegamento telematico alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere - quali Anagrafe tributaria, Pubblico registro automobilistico, registri degli enti previdenziale tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con banche, committenti e datori di lavoro. A seguito della ricerca, l'ufficiale giudiziario redige un processo verbale con l'indicazione delle banche dati interrogate e con gli esiti delle interrogazioni. Qualora l'accesso abbia consentito l'individuazione di beni che si trovano nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, questo provvede agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro 10 giorni a pena d'inefficacia della richiesta, può procedere al pignoramento tramite l'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Qualora la ricerca abbia consentito di identificare crediti o cose nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario provvederà alla notificazione (ove possibile a mezzo PEC o fax) al debitore ed al terzo del processo verbale. Pignoramento presso terzi ( forma del pignoramento ) Il corrispondente articolo 543 del codice di procedura civile viene modificato in molte delle sue parti. Per gli aspetti principali ne deriva, in sintesi, che la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente deve contenere l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC. Diviene quindi la regola la comunicazione ex art. 547 c.p.c. direttamente al creditore, e rimane ipotesi residuale la comparizione del terzo all'udienza. A riguardo il nuovo art. 543 c.p.c. specifica, infatti, che la citazione dovrà contenere l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, questi dovrà comparire in udienza per rendere la dichiarazione oralmente. Conseguentemente modificato il testo dell'art. 547 c.p.c. il quale dispone che con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore, o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita E' parzialmente modificato l'articolo 560, terzo comma, del c.p.c, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì quando autorizza la vendita. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio Viene rivisto l'articolo 609 del c.p.c. relativo alle esecuzioni per rilascio, individuando un procedimento ad hoc che l'ufficiale giudiziario deve seguire per liberare l'immobile da eventuali beni mobili che non vanno consegnati. L'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio di rimuovere i mobili entro un termine perentorio assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte ovvero alla distruzione e smaltimento dei beni, salvo in caso non sia evidente l'utilità della vendita. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo 8

9 svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale è prevista una specifica modalità di custodia degli stessi. Infruttuosità dell'espropriazione forzata È introdotta la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (articolo 164-bis disp. att. del codice di procedura civile), quando risulta che non è conseguibile un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, tenendo conto anche dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presunto valore di realizzo. Spetta al giudice dell'esecuzione compiere le valutazioni del caso secondo specifiche ben individuate. Per concludere questa breve disamina delle principali novità del decreto legge in attenzione, merita un breve cenno l'articolo 20 (monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche). Con esso si introduce tutta una serie di rapporti riepilogativi che i responsabili delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive - commissari giudiziari, curatori fallimentari, professionisti delegati ed altri - dovranno depositare telematicamente per consentire il monitoraggio delle procedure richiamate. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (art. 7) Viene modificato l'ultimo comma dell'art c.c. (rinunzie e transazioni), che estende la non impugnabilità delle conciliazioni intervenute in sede giudiziale, presso la Direzione provinciale del lavoro, in sede sindacale o in sede arbitrale, anche a quelle concluse a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2 e ss.). MOSS - Portale telematico per l'iva del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiotelevisivi - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 settembre Come noto, dal 1 gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta, sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. In sostanza, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore ("B2C"), forniti da prestatori non stabiliti nell'unione europea (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della Direttiva n. 2008/8/CE, il MOSS -"Mini One Stop Shop". Il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. Il regime, che rappresenta una semplificazione adottata dopo la modifica della disciplina Iva con riguardo al luogo della prestazione, in realtà è una scelta facoltativa. In pratica, nell'ambito del regime speciale, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmetterà, telematicamente, le dichiarazioni Iva trimestrali, 9

10 fornendo informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e procederà al versamento dell'iva dovuta. Le dichiarazioni, insieme ai versamenti dell'iva, saranno poi trasmessi, dallo Stato membro di identificazione, ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. Per facilitare l'attuazione del suddetto nuovo regime, il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, ha fissato norme di dettaglio applicabili a partire dal 1 gennaio Tuttavia, l'articolo 2, comma 3, del medesimo regolamento stabilisce che "gli Stati membri autorizzano ( ) i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dal 1 ottobre 2014 le informazioni ( ) ai fini della registrazione nell'ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi". In applicazione della suddetta disposizione comunitaria, il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 settembre 2014, stabilisce le modalità operative per l'invio delle informazioni necessarie alla registrazione ai regimi Moss, da parte degli operatori interessati, a partire dall'1 ottobre Per aderire facoltativamente ai regimi speciali Moss, le aziende che erogano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti nell'unione europea, devono registrarsi, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate. In particolare: i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non hanno stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, forniscono online le informazioni richieste accedendo ai servizi telematici dell'agenzia i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla Ue, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'unione, che scelgono di identificarsi in Italia, compilano un modulo on-line disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, al fine di completare il processo di registrazione, tramite il Centro Operativo di Venezia, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese 10

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