Guida ipertestuale alla lettura del. Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132 coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n.

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1 Guida ipertestuale alla lettura del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132 coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 recante: «Misure urgenti di degiurisdinalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». a cura di Vincenzo Di Maggio

2 INDICE TESTO DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162 RECANTE: «MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.». Capo I ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria Capo II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati Art. 3. Improcedibilità Art. 4. Non accettazione dell invito e mancato accordo Art. 5. Esecutività dell accordo aggiunto a seguito della convenzione e trascrizione Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio Art. 7. (Soppresso) Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza Art. 10. Antiriciclaggio Art. 11. Raccolta dei dati Capo III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile

3 Capo IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione Art. 15. (Soppresso) Art. 16. Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato Capo V ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CON- CORSUALI Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione Art. 19. Misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo Art bis (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche Capo VI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Art. 21. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati Art bis (Istituzione dell ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell ufficio del giudice di pace di Barra) Capo VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 22. (Disposizioni finanziarie) Art. 23. Entrata in vigore

4 Tavola sinottica relativa alle decorrenze di entrata in vigore delle nuove disposizioni Documentazione per l esame di Progetti di legge - Schede di lettura a cura del servizio studi del Dipartimento Giustizia presso la Camera dei Deputati - indice ipertestuale Dossier del Servizio Studi del Senato - indice ipertestuale Nota di Lettura del Servizio del Bilancio del Senato - indice ipertestuale Parere del Consiglio Superiore della Magistratura Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo a cura dell Ufficio studi del Consiglio nazionale forense. - indice ipertestuale

5 TAVOLA SINOTTICA RELATIVA ALLE DECORRENZE DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati Art. 3. Improcedibilità Obbligo di invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per "chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" e "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro" Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione Art. 16 Modifiche dell articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione Art. 518 (Forma del pignoramento) Art. 543 (Forma del pignoramento) Art. 557 (Deposito dell atto di pignoramento) Art bis (Nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per Norma concretamente attuabile dopo che verrà adottato il decreto regolamentare del Ministro della giustizia (da emanarsi entro il 9 febbraio 2015 Si applica a decorrere dal 13 settembre 2014 Acquista efficacia dal 9 febbraio 2015 Incluse le modifiche apportate in sede di conversione, si applica a decorrere dall 11 novembre 2014 Si applica a decorrere dall 11 dicembre 2014 Si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dall 11 dicembre 2014 Si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dall 11 dicembre 2014 Acquistano efficacia a decorrere dall anno 2015 Producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dall 11 dicembre 2014 Si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall 11 dicembre 2014

6 espropriazione) Art ter. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). 16 -bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di i- scrizione a ruolo e delle copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Art. 19. Misure per l efficienza e la semplificazione del processo e- secutivo Modifiche al codice di procedura civile: Art. 26. (Foro dell esecuzione forzata) Art. 26 bis (Foro relativo all espropriazione forzata di crediti). Art. 492 (Forma del pignoramento). Art bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 503 (Forma del pignoramento). Art bis. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) Art. 543.(Forma del pignoramento). Art (Dichiarazione del terzo). Art (Mancata dichiarazione del terzo). Art (Provvedimento per l autorizzazione della vendita). Art (Deliberazione sull offerta). Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione) Modifiche alle disposizioni per l attuazione al codice di procedura civile: Art bis (Archivio dei rapporti finanziari) Art ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) Art quater (Modalità di accesso alle banche dati) Art quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: Contributo Unificato per l istanza di cui all articolo 492 -bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari): A decorrere dal 31 marzo 2015 Si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dall 11 dicembre Art sexies cpc. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Art bis Disp. Att. Cpc (Infruttuosità dell espropriazione forzata) Modifiche dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) Modifiche all articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: Si applicano a decorrere dall 11 novembre 2014 Si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata

7 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all articolo 6 -bis, comma 9 - septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge Si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all articolo 40, comma 1 -bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

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9 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile.». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Capo I ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell albo dell ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. 2-bis. La funzione di consigliere dell ordine e l incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. 3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. 5 -bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

10 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Capo II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all albo anche ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. 2. La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti ; b) l oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. 5. La convenzione è conclusa con l assistenza di uno o più avvocati. 6. Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. 7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all atto del conferimento dell incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Riferimenti normativi: Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1.(Omissis ). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. (Omissis ).. Art. 3. Improcedibilità 1. Chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all articolo 696 -bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell azione civile esercitata nel processo penale. 4. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all avvocato

11 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 4. Non accettazione dell invito e mancato accordo 1. L invito a stipulare la convenzione deve indicare l oggetto della controversia e contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 2. La certificazione dell autografia della firma apposta all invito avviene ad opera dell avvocato che formula l invito. 3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. Art. 5. Esecutività dell accordo aggiunto a seguito della convenzione e trascrizione 1. L accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l autografia delle firme e la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. 2-bis. L accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 3. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. 4-bis. All articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: L accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Riferimenti normativi: Si riporta il testo del secondo comma dell articolo 480 del codice di procedura civile: Art Forma del precetto. (Omissis). Il precetto deve contenere a pena di nullità l indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest ultimo caso l ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. (Omissis ).. Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), come modificato dalla presente legge: Art. 12. Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, l esecuzione per consegna e rilascio, l esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. L accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l accordo deve avere esecuzione. 2. (Omissis ).. Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifi ca delle condizioni di separazione o di divorzio Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di fi gli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale com-

12 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 petente, il quale, quando ritiene che l accordo risponde all interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l accordo non risponde all interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All accordo autorizzato si applica il comma L accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell accordo munito delle certificazioni di cui all articolo All avvocato che vìola l obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: g-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ; b ) all articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: h-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ; c ) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis ) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 49, commi 1 e 2 dell articolo 63 e dell articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), come modificati dalla presente legge: Art. 49. Annotazioni. 1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; g-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; g-ter ) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o l annullamento dell atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l intestatario dell atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l atto già iscritto o trascritto nei registri. (Omissis ). Art. 63. Iscrizioni e trascrizioni. 1. Negli archivi di cui all articolo 10, l ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell articolo 110 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell articolo 157 del codice civile;

13 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 g-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; g-ter ) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Nei medesimi archivi l ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell articolo 109 del codice civile, trasmessi all ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall articolo 8, comma 2, dell Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo I985, n h-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 3. (Omissis ). Art. 69. Annotazioni. 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell avvenuta trascrizione dell atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l omologazione di quella consensuale; d-bis ) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fi ne di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio; d-ter ) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l annullamento della trascrizione dell atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.. Art. 7. (Soppresso) Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza 1. Dal momento della comunicazione dell invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza 1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. 2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. 3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili. 4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l avvocato illecito disciplinare. Art. 10. Antiriciclaggio 1. All articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,».

14 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Riferimenti normativi: Si riporta il testo del secondo comma dell articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/ CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: Art. 12. Professionisti (Omissis ). 2. L obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell esame della posizione giuridica del loro cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. (Omissis ).. Art. 11. Raccolta dei dati 1. I difensori che sottoscrivono l accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia. Capo III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile 1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio, con l assistenza facoltativa di un avvocato, u n accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell accordo. 4. All articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile.». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g -bis ), è aggiunta la seguente lettera: «g -ter ) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;»; b) all articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g -ter ) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d -bis ), è aggiunta la seguente lettera: «d -ter ) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;». 6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11 -bis ) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all atto della conclusione dell accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto

15 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 dall ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Per gli articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 vedi nelle note all articolo 6. La legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell imposta di bollo), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Capo IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese 1. All articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell articolo 92 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all articolo 88, essa ha causato all altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.. Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione 1. Dopo l articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «183 -bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell articolo 702 -ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 15. (Soppresso) Art. 16. Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato 1. All articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 31 agosto di ciascun anno». 2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8 -bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall anno Gli organi di autogoverno delle magistrature e l organo dell avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), come modificato dalla presente legge: Art. 1 Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall articolo 201 del codice di procedura penale..

16 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Capo V A LTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti 1. All articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.». 2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell articolo 1284 del codice civile, come modificato dalla presente legge: Art Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari all 1 per cento in ragione d anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.. Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione 1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»; b) l articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»; c) l articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell atto di pignoramento). - Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell atto di pignoramento. Nell ipotesi di cui all articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, dopo l articolo 159 è inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.». 2-bis. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, dopo l articolo 164-bis, introdotto dall articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, è inserito il seguente: Art. 164-ter. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). Quando il pignoramento è divenuto inefficace per man-

17 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 cato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4. All articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.». Riferimenti normativi: Si riporta il testo degli articoli 518 e 543 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge: Art Forma del pignoramento. L ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell ingiunzione di cui all articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l ufficiale giudiziario rivolge l ingiunzione alle persone indicate nell articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l avviso alla porta dell immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Compiute le operazioni, l uffi ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fi ni del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall uffi ciale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde effi cacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. Art Forma del pignoramento. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L atto deve contenere, oltre all ingiunzione al debitore di cui all articolo 492: 1. l indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2. l indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell indicare l udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell articolo 501. Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell articolo 492 -bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.. Si riporta il testo dell articolo 16 -bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall au-

18 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 torità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell atto con cui inizia l esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fi ni del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d ingiunzione. 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l obbligatorietà del deposito telematico. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all ordine del giudice. 9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l obbligatorietà del deposito telematico. 9-quater. Unitamente all istanza di cui all articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. 9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l esecuzione del concordato si applica il comma 9 -ter, sostituendo il commissario al curatore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell articolo 591 -bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell ambito di rilevazioni statistiche nazionali.. Art. 19. Misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ; b) dopo l articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all espropriazione forzata di crediti). - Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall articolo 413, quinto comma,

19 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 per l espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; c) all articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il settimo comma è abrogato; 2) all ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse; d) dopo l articolo 492 è inserito il seguente: «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L istanza deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell articolo 547, dell indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell interno ai sensi dell articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell anagrafe tributaria, compreso l archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell ufficiale giudiziario, quest ultimo accede agli stessi per provvedere d ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all ufficiale giudiziario territorialmente competente. L ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio, ove possibile a norma dell articolo 149 -bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell ingiunzione, dell invito e dell avvertimento al debitore di cui all articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest ultimo riferibili. Quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; d-bis ) all articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: L incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell articolo 568 ; d-ter ) dopo l articolo 521 è inserito il seguente: Art. 521-bis. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l ingiunzione prevista nell articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all uso dei medesimi, all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo

20 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo ; e) all articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, la parola personalmente è soppressa; 2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»; 3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Quando procede a norma dell articolo 492 -bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»; f) all articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»; g) all articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma è abrogato; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando all udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un udienza successiva. L ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»; h) (Soppressa ) ; h-bis ) all articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l udienza per la deliberazione sull offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell articolo 568 ; h-ter ) all articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: Se l offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell articolo 568 ; i) l articolo 609 è sostituito dal seguente: «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione). - Quando nell immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l asporto non è stato eseguito l ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest ultima, da un custode nominato dall ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo,

21 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 chiederne la consegna al giudice dell esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell esecuzione per l eventuale sostituzione del custode.». 2. Alle disposizioni per l attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l articolo 155 sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per archivio dei rapporti finanziari di cui all articolo 492 -bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). - La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all articolo 492 -bis del codice ha luogo a norma dell articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all articolo 492 -bis, sesto e settimo comma, l ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro dell economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all informativa di cui all articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato Modello ricerca beni, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492 -bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all accesso effettuato a norma dell articolo 155 -quinquies di queste disposizioni. Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). - Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492 -bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155 -quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell articolo 492 -bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155 -quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»; Art. 155-sexies. (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui ; b) al titolo IV, capo I, dopo l articolo 164 è aggiunto il seguente: «Art. 164-bis (Infruttuosità dell espropriazione forzata). - Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13, dopo il comma 1 -quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l istanza di cui all articolo 492 -bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l articolo 30»; b) all articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La parte che fa istanza a norma dell articolo 492 -bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.». 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti: «, del verbale di cui all articolo 492 -bis del codice di procedura civile»;

22 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 b) all articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell articolo 492 -bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro ,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 e in una percentuale del 1 per cento sull importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492 -bis del codice di procedura civile fino ad euro ,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull importo superiore. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull importo della somma versata. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. In ogni caso il compenso dell ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall ufficiale giudiziario dirigente l ufficio nella misura del sessanta per cento all ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall ufficiale giudiziario dirigente l ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall articolo 492 -bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all articolo 155 -quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.». 5. All articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l autorità giudiziaria si avvale per l accesso dell ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.». 6. L articolo 155-quinquies delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all articolo 155 -sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell articolo 26 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: Art. 26. Foro dell esecuzione forzata. Per l esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l articolo 21. Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l obbligo deve essere adempiuto.. Si riporta il testo degli articoli 492, 547, 548, 569 e 572 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge: Art Forma del pignoramento. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un ingiunzione che l ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione con l avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l avvertimento che il debitore, ai sensi dell articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell articolo 388, terzo comma, del codice penale e l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso

23 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l atto di cui all articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell esercizio delle facoltà di cui all articolo 499, quarto comma. (Abrogato ). Se il debitore è un imprenditore commerciale l ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell elenco di cui all articolo 179 -ter delle disposizioni per l attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l assistenza dell ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l esecuzione può concedere al creditore l autorizzazione prevista dall articolo 488, secondo comma. Art. 543.Forma del pignoramento. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degliarticoli 137e seguenti. L atto deve contenere, oltre all ingiunzione al debitore di cuiall articolo 492: 1. l indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2. l indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cuiall articolo 547al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certifi cata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fi ni del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell indicare l udienza di comparizione si deve rispettare il termine previstonell articolo 501. Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a normadell articolo 492-bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cuiall articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degliarticoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma Art Dichiarazione del terzo. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. Art Mancata dichiarazione del terzo. (Abrogato ). Quando all udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un udienza successiva. L ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all articolo 617, primo comma, l ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Art Provvedimento per l autorizzazione della vendita. A seguito dell istanza di cui all articolo 567 il giudice dell esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell articolo 567, nomina l esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. All udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d acquisto ai sensi dell articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l udienza per la deliberazione sull offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell articolo 568. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all articolo 498 che non sono comparsi. Art Deliberazione sull offerta. Sull offerta il giudice dell esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l offerta è superiore al valore dell immobile determinato a norma dell articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz altro accolta. Se l offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l ordinanza pronunciata ai sensi dell articolo 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577..

24 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dalla presente legge: Art. 13 (L) (Importi) 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall articolo 9, comma 1 -bis, per i procedimenti di cui all articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi civili di valore indeterminabile; e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; f) euro per i processi di valore superiore a euro e fino a euro ; g) euro per i processi di valore superiore a euro bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 -bis. 1-quater. Quando l impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l istanza di cui all articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l articolo Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro bis. Fuori dei casi previsti dall articolo 10, comma 6 -bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall articolo 9, comma 1 -bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all ammontare del canone per ogni anno. 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell articolo 16, comma 1 -bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro Se manca la dichiarazione di cui all articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3 -bis dell articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6 -quater, lettera f). 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull accesso del pubblico all informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro ; per quelle di importo compreso tra euro e il contributo dovuto è di euro mentre per quelle di valore superiore a di euro è pari ad euro Se manca la dichiarazione di cui al comma 3 -bis dell articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6 -bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 6-ter. 6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro ; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro e fino a euro ; f) euro per controversie di valore superiore a euro Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento) 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 1-bis. La parte che fa istanza a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell atto introduttivo, anche nell ipotesi di prenotazione a debito. 3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

25 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell ipotesi di prenotazione a debito. 3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l importo posto a base d asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Nei ricorsi di cui all articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.. Si riporta il testo degli articoli 107 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), come modificato dalla presente legge: Art L ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l ufficiale giudiziario deve farne menzione nell atto indicandone il motivo. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali. La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n Art Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli uffi ciali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fi no ad euro ,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro ,00 fi no ad euro ,00 e in una percentuale del 1 per cento sull importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fi no ad euro ,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull importo superiore. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull importo della somma versata. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. In ogni caso il compenso dell uffi ciale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall uffi ciale giudiziario dirigente l ufficio nella misura del sessanta per cento all ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall uffi ciale giudiziario dirigente l ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all articolo 155-quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.. Si riporta il testo dei commi sesto e nono dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): Art. 7. Comunicazioni all anagrafe tributaria (Omissis ). Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro; l esistenza dei rapporti e l esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. (Omissis ). Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all anagrafe tributaria l ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l autorità giudiziaria si avvale per l accesso dell ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Art bis (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. 3. Il pignoramento non determina a carico dell impresa depositaria l obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse.

26 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Riferimenti normativi: Si riporta il testo del primo comma, lettera a), dell articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni: Art. 21. Categorie specifiche di beni 1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell articolo 19, lettera c) : a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; b)- c) -d)- e). 2. (Omissis ).. La legge 14 gennaio 2013, n. 5 reca: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all ordinamento interno. Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche 1. All articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «9-quater. Unitamente all istanza di cui all articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. 9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l esecuzione del concordato si applica il comma 9 -ter, sostituendo il commissario al curatore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell articolo 591 -bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell impresa e sull andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.»; b) all articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.». 3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell ambito di rilevazioni statistiche nazionali. 4. Per l attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all articolo 6 -bis, comma 9 -septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 221 del Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all articolo 40, comma 1 -bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n Riferimenti normativi: Si riporta il testo degli articoli 40 e 75 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), come modificati dalla presente legge: Art. 40. Poteri del commissario straordinario. 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell impresa e l amministrazione dei beni dell imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale. 1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell impresa e sull andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche. Art. 75. Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario. 1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con de-

27 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 creto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. 2. Un avviso dell avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo indicato a norma dell articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. 3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l imprenditore, dalla comunicazione dell avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare. 4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.. Capo VI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Art. 21. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l articolo 10 è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Termine per l assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell organico dell ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell articolo 10.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art bis (Istituzione dell ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell uffi cio del giudice di pace di Barra) 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all allegato 1 del presente decreto; b ) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all allegato 2 del presente decreto. 2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all allegato 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 6. Alla copertura dell organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. 7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro a decorrere dall anno Riferimenti normativi: La legge 21 novembre 1991, n. 374, reca: Istituzione del giudice di pace. Si riporta il testo dell articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148): Art. 1. Riduzione degli uffici del giudice di pace 1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto..

28 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 Capo VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 22. (Disposizioni finanziarie) 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro per l anno 2014 e a euro a decorrere dall anno 2015, si provvede: a ) quanto ad euro per l anno 2014, ad euro per l anno 2015 e ad euro a decorrere dall anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b ) quanto ad euro a decorrere dall anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze per l anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c ) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all articolo 19 del presente decreto. 2. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifi chino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, si provvede all aumento degli importi del contributo unificato di cui all articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall attività di monitoraggio. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo del quinto comma dell articolo 10 del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): Art. 10.Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. ( Omissis ). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l anno 2005, derivanti dal comma 1.. Si riporta il testo del comma 12 dell articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica): Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis ). 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (Omissis ).. Per il testo dell articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi nelle note all articolo 19. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 A LLEGATO All articolo 1: al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro »; al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell albo dell ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall albo»; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La funzione di consigliere dell ordine e l incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si

29 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»; al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»; al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»; dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica». All articolo 2: al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»; al comma 2: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»; al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati». All articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». All articolo 5: dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»; al comma 3, le parole: «previsti dall articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»; dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. All articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: L accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile». All articolo 6: al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l accordo risponde all interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l accordo non risponde all interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All accordo autorizzato si applica il comma 3»; al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»; al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro ad euro » sono sostituite dalle seguenti: «da euro ad euro »; il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: g-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ; b) all articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: h-bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ; c) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis ) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati». L articolo 7 è soppresso. All articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l avvocato illecito disciplinare». All articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati». All articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia». Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati». All articolo 12: al comma 1, le parole: «innanzi all ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell accordo»; al comma 5, lettera c), capoverso d-ter ), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi».

30 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 All articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». L articolo 15 è soppresso. All articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno». All articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale». All articolo 18: al comma 1: alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; alla lettera c), capoverso Art. 557: al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, dopo l articolo 164 -bis, introdotto dall articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, è inserito il seguente: Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). -- Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito»; al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2 -bis». All articolo 19: al comma 1: la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede»; alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis ) all articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma: L incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell articolo 568 ; d-ter ) dopo l articolo 521 è inserito il seguente: Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). -- Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l ingiunzione prevista nell articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all uso dei medesimi, all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo»; la lettera h) è soppressa; dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis ) all articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l udienza per la deliberazione sull offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell articolo 568 ; h-ter ) all articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: Se l offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell articolo 568»; al comma 2: alla lettera a) : ai capoversi Art bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»; dopo il capoverso Art quinquies è aggiunto il seguente: «Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). -- Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»; alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I»; al comma 4: alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»;

31 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 261 alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»; il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. L articolo 155 -quinquies delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all articolo 155 -sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Dopo l articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis. - (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. 3. Il pignoramento non determina a carico dell impresa depositaria l obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse». All articolo 20: al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9 -ter», la parola: «9 -ter», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «9 -quater», la parola: «9 -quater» è sostituita dalla seguente: «9 -quinquies», la parola: «9 -quinquies» è sostituita dalla seguente: «9 -sexies» e la parola: «9 -sexies» è sostituita dalla seguente: «9-septies»; al comma 5, le parole: «9 -sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9 -septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012». Nel capo VI, dopo l articolo 21 è aggiunto il seguente: «Art. 21-bis. - (Istituzione dell ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell ufficio del giudice di pace di Barra) Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all allegato 1 del presente decreto; b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all allegato 2 del presente decreto. 2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all allegato 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 6. Alla copertura dell organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. 7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro a decorrere dall anno 2015». L articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art (Disposizioni finanziarie) Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21 -bis del presente decreto, pari a euro per l anno 2014 e a euro a decorrere dall anno 2015, si provvede: a) quanto ad euro per l anno 2014, ad euro per l anno 2015 e ad euro a decorrere dall anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto ad euro a decorrere dall anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all articolo 19 del presente decreto. 2. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, si provvede all aumento degli importi del contributo unificato di cui all articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall attività di monitoraggio. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32 Documentazione per l esame di Progetti di legge Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile D.L. 132/14 A.C Schede di lettura n ottobre 2014

33 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame di Progetti di legge Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile D.L. 132/14 A.C Schede di lettura n ottobre 2014

34 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Giustizia La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: D14132.docx

35 INDICE SCHEDE DI LETTURA Introduzione 3 Capo I Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti 3 Articolo 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria) 3 Capo II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato 9 Articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati) 9 Articolo 3 (Improcedibilità) 11 Articolo 4 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo) 13 Articolo 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione) 14 Articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) 15 Articolo 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) 18 Articolo 8 (Interruzione della prescrizione e della decadenza) 19 Articolo 9 (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza) 20 Articolo 10 (Antiriciclaggio) 21 Articolo 11 (Raccolta dei dati) 22 Capo III Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio 23 Articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) 23 Capo IV Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione 27 Articolo 13 (Modifiche al regime della compensazione delle spese) 27 Articolo 14 (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di I

36 cognizione) 29 Articolo 15 (Dichiarazioni rese al difensore) 32 Articolo 16 (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) 33 - Focus di diritto comparato: Francia, Germania e Spagna (a cura del Servizio Biblioteca) 35 Capo V Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali 37 Articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) 37 Articolo 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) 39 Articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) 46 Articolo 19-bis (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) 62 Articolo 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) 63 Capo VI Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria 65 Articolo 21 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati) 65 Articolo 21-bis (Istituzione del giudice di pace di Ostia e ripristino dell ufficio del giudice di pace di Barra) 67 Capo VII Disposizioni finali 69 Articolo 22 (Disposizioni finanziarie) 69 Articolo 23 (Entrata in vigore) 70 II

37 Schede di lettura

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39 SCHEDE DI LETTURA INTRODUZIONE Il disegno di legge n. 2681, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", approvato con modificazioni dal Senato, ha ad oggetto un decreto-legge diretto a migliorare l efficienza complessiva del processo civile. Il decreto-legge riguarda i seguenti ambiti: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (art. 1); la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati (artt. 2 13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio; ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (art. 12); misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (artt ); la tutela del credito e l accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (artt ); il procedimento di tramutamento dei magistrati (art. 21). Nel corso dell esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti: l impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (art. 19-bis); il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (art. 21-bis). Il Senato ha inoltre accolto la soppressione degli artt. 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile). Il CSM ha espresso, il 9 ottobre 2014, un articolato parere sul decreto-legge, i cui contenuti principali sono richiamati nel presente dossier nei commenti dei singoli articoli. 3

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41 SCHEDE DI LETTURA CAPO I ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI Articolo 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria) Il Capo I del provvedimento - composto dal solo articolo 1 - prevede il possibile trasferimento - su base volontaria - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all arbitrato). Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso: per le cause già assunte in decisione; per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il riferimento ai diritti indisponibili dovrebbe indicare quei diritti che soddisfano interessi personali e non negoziabili. Si tratterebbe, ad esempio, dei diritti attinenti alla libertà personale, alla manifestazione del pensiero, allo status familiae (padre, figlio, coniuge); dei diritti della personalità, come il diritto al nome; dei diritti patrimoniali che scaturiscono da rapporti familiari, come il diritto agli alimenti; del diritto alle ferie nel corso del rapporto di lavoro. Il contenuto della disposizione risulta analogo a quello sull arbitrato dell art. 806, comma 1, c.p.c., secondo cui le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Il Senato (v. ultra) ha ulteriormente assimilato la nuova disposizione del decreto-legge a quella del codice prevedendo, in alcuni casi, l arbitrabilità anche delle controversie di lavoro. Un richiamo a diritti indisponibili è presente anche nell articolo 2968 del codice civile, in base a cui le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 3

42 SCHEDE DI LETTURA Come accennato, il Senato ha previsto che la possibilità di trasferire la causa agli arbitri sia estesa alle cause di lavoro che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, ove il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. La stessa modifica ha stabilito che, per le controversie di valore non superiore a euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la richiesta di arbitrato della parte privata si presume accettata quando controparte sia una pubblica amministrazione; la PA può, tuttavia, dissentire per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta. Potrebbe essere chiarito quale debba essere la forma dell istanza congiunta che richiede l arbitrato (scritta, orale in udienza, proponibile solo dalle parti o anche dai loro avvocati). Potrebbe essere, inoltre, utile indicare i termini di un eventuale accordo per il trasferimento in sede arbitrale in una serie di casi quali, ad esempio, le controversie plurisoggettive, i litisconsorzi, le unioni di cause. Per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello) per la nomina: del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a euro; di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore. Il testo iniziale della norma prevedeva, indipendente dal valore, la devoluzione della lite ad un collegio arbitrale. La possibilità, in base al valore della lite, di attribuire la causa ad un arbitro unico è stata introdotta dal Senato. Occorre valutare se il trasferimento alla fase arbitrale delle preclusioni e delle decadenze già intervenute nel giudizio sia conforme al sistema dell arbitrato, ordinariamente regolato dalla disciplina concordata nella convenzione di arbitrato o da quanto stabilito dagli stessi arbitri. Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all albo circondariale ai quali, per lo stesso periodo, non siano state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall albo. La previsione quinquennale è frutto di una modifica introdotta dal Senato (il testo vigente del decreto-legge prevede iscrizione triennale all albo ed assenza di condanne disciplinari definitive). Occorre valutare gli effetti derogatori della formulazione del comma 1 dell'articolo 1 rispetto al codice di procedura civile. Infatti limitatamente ai 4

43 SCHEDE DI LETTURA procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge il comma 1 consente alle parti, con istanza congiunta, di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile". L attribuzione per legge al Presidente del consiglio dell ordine del potere di nomina degli arbitri, in mancanza di accordo tra le parti, non pare coordinata con alcune disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, quali, ad esempio, gli articoli 811, sulla sostituzione degli arbitri; 813-bis, sulla decadenza degli arbitri; 814, secondo comma, sulla determinazione delle spese e degli onorari degli arbitri; 815, sulla decisione sulla ricusazione degli arbitri. In tali disposizioni, la previsione della competenza del presidente del tribunale presuppone infatti l'attribuzione allo stesso del potere di nomina degli arbitri. Analogamente, la previsione secondo cui gli arbitri sono individuati tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni all'albo deroga alla disciplina generale codicistica che non prevede che gli arbitri debbano essere scelti all'interno di categorie legislativamente predeterminate. Occorre valutare, quindi, se la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 possa essere derogata dall'accordo delle parti. Il Senato ha aggiunto un comma 2-bis con il quale si rende incompatibile la funzione di consigliere dell ordine degli avvocati con l incarico arbitrale; l incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai consiglieri uscenti per tutto il periodo della consiliatura successiva. Il comma 3 stabilisce quindi la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del lodo, che equivalgono a quelli della sentenza. Andrebbe chiarito se permanga, per la parte che ha interesse a dare esecuzione al lodo, l obbligo di depositare quest ultimo presso il tribunale. In linea generale bisogna infatti distinguere tra vincolatività del lodo e sua esecutività. Occorre poi considerare anche la modifica al comma 4 approvata dal Senato (v. ultra) per l arbitrato in appello, che prevede esplicitamente il deposito del lodo. Si segnala, poi, che - diversamente dal procedimento arbitrale in appello (v. comma 4) - per quello di primo grado non sono stabiliti termini per la conclusione del procedimento né per l eventuale riapertura del giudizio in caso di mancata pronuncia del lodo. Il comma 4 detta disposizioni per il trasferimento in sede arbitrale disposto in appello. 5

44 SCHEDE DI LETTURA In tali casi, se il procedimento non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di 60 giorni. Il Senato ha integrato tale previsione stabilendo che, previo accordo delle parti, gli arbitri possano chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 30 gg.; ciò, anche in relazione alla prevista impossibilità di pronunciare il lodo una volta riassunto il processo d appello. Potrebbe essere utile chiarire se i citati 30 giorni di proroga riguardino la pronuncia anziché il deposito del lodo, stante la circostanza che quest ultimo è atto di parte (ai fini della sua esecutività e trascrivibilità) e non degli arbitri. La disciplina del c.p.c. (cui rinvia il comma 1) prevede infatti che, dopo la pronuncia da parte degli arbitri, il lodo deve essere comunicato alle parti in originale o copia attestata conforme entro 10 gg dalla sua sottoscrizione (art. 824 c.p.c.). Il lodo viene poi depositato dalla parte che lo intende fare eseguire presso la cancelleria del tribunale del circondario di svolgimento dell arbitrato (art. 825 c.p.c.). Dalla mancata riassunzione nel termine deriva l estinzione del procedimento nonché l applicazione dell'articolo 338 c.p.c. (ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto). Ove con sentenza (ex art. 830 c.p.c.) sia stato dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione (60 giorni), il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Occorrerebbe coordinare la formulazione del comma 4 sulla pronuncia di nullità del lodo, con il richiamo anche alla possibile proroga di 30 gg. introdotta dal Senato per il deposito del lodo medesimo (v. ante). In base alla modifica del Senato, infatti, il lodo può essere depositato, a seguito della proroga, anche entro 150 giorni. Il comma 5 dell art. 1 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento alla sede arbitrale, sia in primo grado sia in appello, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possano essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalità di incentivo al ricorso all arbitrato, anche in considerazione delle spese già sostenute dalle parti nel procedimento giudiziale. Per l adozione del decreto, il Senato ha introdotto il termine di 90 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nei medesimi casi di trasferimento alla sede arbitrale, le parti non sono tenute al pagamento in solido degli arbitri, salvo rivalsa. 6

45 SCHEDE DI LETTURA Il Senato ha, infine, aggiunto un comma 5-bis secondo cui il DM deve stabilire anche i criteri per l'assegnazione degli arbitrati; tra di essi, con carattere non esaustivo la disposizione esplicitamente prevede: - le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia; - il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica. Il parere del CSM sull art. 1 del decreto-legge ha evidenziato diversi profili di criticità del testo. Il Consiglio, in particolare, ha rilevato specifici aspetti di incertezza riferiti al profilo più strettamente processuale (tra questi, la mancata previsione della specifica forma della domanda di trasferimento del giudizio e di termini certi per la definizione dell arbitrato in primo grado; la possibilità di trasferire in sede arbitrale le preclusioni e le decadenze già intervenute; la possibilità che il lodo in appello intervenga in secondo grado su una pronuncia di primo grado emessa da un giudice). 7

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47 SCHEDE DI LETTURA CAPO II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO Articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati) Le disposizioni del Capo II - articoli da 2 a 11 - hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge. Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, che si affianca agli istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti dei cittadini, confinando all area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche all esito della negoziazione assistita. Quest ultima potrà essere attivata per qualsiasi controversia, ad esclusione di quelle relative a diritti indisponibili o, a seguito di una modifica del Senato, quelle relative a cause di lavoro. L originario decreto-legge prevede l assistenza di un solo avvocato; una modifica del Senato ha stabilito che la convenzione di negoziazione sia assistita da uno o più avvocati. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse mutuino soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In particolare, l'articolo 2 prevede che costituisce dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (comma 7); la mancata informativa al cliente costituisce quindi infrazione disciplinare dell avvocato. Tale convenzione è definita dal comma 1 come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, compresi quelli cd. stabiliti, iscritti all'albo. Gli avvocati stabiliti sono gli avvocati abilitati in uno dei Paesi della UE che hanno ottenuto lo stabilimento in Italia ai sensi del D.Lgs 96 del 2001 e che hanno diritto di esercitare nel nostro Paese. Il Senato ha previsto che le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001) siano obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione a propri avvocati (ove sia presente un avvocatura). 9

48 SCHEDE DI LETTURA In relazione al contenuto, la convenzione deve indicare: a. il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; il Senato ha integrato tale previsione, aggiungendo anche un limite massimo di durata pari a tre mesi, fatto salvo un rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni ; b. l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili nè, a seguito di una modifica apportata dal Senato, le cause di lavoro. In relazione al rinnovo di cui alla lettera a) andrebbe chiarito se, come sembra, il citato termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del termine trimestrale. Per quanto, invece, riguarda l esclusione dei diritti indisponibili dall ambito della negoziazione assistita, potrebbe essere opportuno che il comma 2, lett. b), faccia riferimento alla deroga a tale principio costituita dal contenuto degli artt. 2 e 6. I commi successivi al 2 prevedono rispettivamente che la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il citato limite minimo (comma 3) e che essa è redatta, a pena di nullità, in forma scritta (comma 4). La previsione di cui al comma 3 non appare coordinata con l introduzione, da parte del Senato, anche di un limite massimo di durata della procedura. Dopo che il comma 5 ha stabilito che la convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati (la disposizione risulta peraltro ripetitiva del contenuto del comma 1), il comma 6 stabilisce che gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Pur dichiarandosi favorevole ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, il CSM, nel suo parere sul D.L., ha sollevato specifici rilievi incentrati, in particolare, sulla possibile sovrapposizione della procedura di negoziazione assistita con analoghi strumenti stragiudiziali già presenti nell ordinamento. Viene rilevata, in particolare, la necessità di coordinare il nuovo strumento in relazione alla procedura preventiva alla lite per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti prevista nel Codice delle assicurazioni (art. 145, D.Lgs. 209/2005) come condizione di proponibilità (e non procedibilità) della domanda (v. ultra, art. 3). 10

49 SCHEDE DI LETTURA Articolo 3 (Improcedibilità) L articolo 3 qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Chi agisce in giudizio deve, quindi, preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale, infatti, con specifico riguardo (comma 1): alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a euro. Si ricorda che il D.L. n. 69 del 2013, nel ridisciplinare la mediazione obbligatoria dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza 272/2012) che aveva dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 28 del 2010 per eccesso di delega, ha espunto dall'ambito applicativo della nuova mediazione obbligatoria la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. A supporto della scelta, nella relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del D.L. 69, sono stati forniti alcuni dati statistici che mostrano che dal 21 marzo 2011 al 30 giugno 2012 le predette controversie - a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso - registravano una percentuale del 96,2 per cento di aderente non comparso; la funzionalità della mediazione nel settore era risultata quindi particolarmente bassa per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo. L improcedibilità non trova invece applicazione: per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori (comma 1) per quelle di cui all art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 (sulla mediazione) cioè le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (comma 1); nei procedimenti per ingiunzione (compresa l eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale (comma 3); quando la parte può stare in giudizio personalmente (comma 7). Lo stesso comma 1 fissa alla prima udienza il limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d ufficio) può eccepire l improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. 11

50 SCHEDE DI LETTURA Il comma 2 indica le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata (mancata adesione nei termini, spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento, rifiuto dell invito di negoziazione). Con il comma 4 si dispone che l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale. Sono fatte salve dal comma 5 le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, comunque denominati. Il Senato ha integrato la formulazione di tale comma stabilendo che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi. Il relatore Cucca ha precisato, nel corso della relazione in Assemblea al Senato (16 ottobre 2014 ), che tale norma risolve il rapporto tra le nuove procedure di cui agli articoli 1 e 2 e gli altri procedimenti speciali obbligatori e mediazione di conciliazione. Si osserva che la disposizione non chiarisce il significato del decorso unitario dei termini. Il comma 6 disciplina la procedura quando una delle parti della negoziazione assistita possa essere ammessa al gratuito patrocinio. Sulla base della formulazione letterale della disposizione, non sarebbe applicabile alla nuova fattispecie l art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia sulla liquidazione da parte del giudice dell onorario e delle spese spettanti al difensore nel gratuito patrocinio. Il comma 8, infine, stabilisce che le disposizioni dell articolo 3 siano efficaci una volta decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Occorre valutare se il differimento dell efficacia debba interessare analogamente anche gli articoli successivi in tema di negoziazione assistita. 12

51 SCHEDE DI LETTURA Articolo 4 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo) L'articolo 4 regola gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell accordo di negoziazione assistita. È previsto al comma 1 che l'invito che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave) e 642, primo comma, c.p.c. (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato). Si tratta di previsioni finalizzate, quindi, a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo. L'avvocato che formula l'invito alla negoziazione assistita provvede a certificare la firma apposta (comma 2) mentre sarà di competenza degli avvocati designati certificare la dichiarazione di mancato accordo (comma 3). 13

52 SCHEDE DI LETTURA Articolo 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione) L articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell accordo di negoziazione assistita. Il comma 1 attribuisce all'accordo che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico (comma 2). Occorre valutare quali siano gli effetti di tale certificazione. Infatti, qualora l'accordo risulti contrario a norme imperative o di ordine pubblico, esso sarà affetto da nullità secondo i principi generali (art c.c.) e tale nullità potrà essere fatta valere nei modi ordinari. Un comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l accordo di negoziazione assistita in quanto titolo esecutivo - debba essere necessariamente oggetto di trascrizione integrale nel precetto ex art. 480, secondo comma, del codice processuale civile. Sarà invece necessario che il processo verbale dell accordo sia autenticato da un pubblico ufficiale quando l'accordo riguardi la conclusione di contratti o atti soggetti a trascrizione (comma 3). E stato soppresso dal Senato il riferimento all art c.c. in relazione agli atti da trascrivere; l emendamento non pare tuttavia, avere effetti sostanziali essendo gli atti soggetti a trascrizione indicati proprio dall art Viene, infine, sancita l illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell avvocato che impugni un accordo di cui ha contribuito alla redazione (comma 4). 14

53 SCHEDE DI LETTURA Articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) L articolo 6 regola una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita (comma 1) finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Una modifica apportata dal Senato precisa che la convenzione deve essere assistita da almeno un avvocato per parte (il comma 1 prevedeva la negoziazione assistita da un avvocato ). Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell esame al Senato, prevede in particolare un obbligatorio passaggio giudiziale dell accordo di negoziazione assistita. Nel testo vigente del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi. Nel procedimento in presenza dei figli, l accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il p.m. lo autorizza quando ritiene che l accordo risponda all interesse dei figli. In caso contrario, l accordo è trasmesso entro 5 gg. dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti debba essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell accordo stesso agli uffici di stato civile competenti (v. comma 3). Sarebbe opportuno indicare, in entrambe le ipotesi descritte (presenza o assenza di figli minori, ecc.), la forma che assume l autorizzazione o il nullaosta da parte del PM. 15

54 SCHEDE DI LETTURA La conclusione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutiva e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, viene precisato che l accordo deve dare atto che gli avvocati: anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell ordinario procedimento giudiziale); hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori. Si rileva che, nella prima ipotesi, il riferimento espresso alla mediazione familiare non è previsto né nell art. 708 c.p.c., sul procedimento di separazione, né nell art. 4 della legge 898/1970, relativo al procedimento di divorzio. L art octies del codice civile prevede che il giudice possa differire l adozione dei provvedimenti sull affidamento dei minori in caso di separazione, quando le parti acconsentano a rivolgersi ad esperti per tentare una mediazione. E' fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso) (comma 3). Il comma 4 prevede a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile. L entità della sanzione amministrativa secondo il decreto-legge in vigore è compresa tra i e i euro. La riduzione dei limiti pecuniari è frutto di una modifica del Senato. Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli - 49, 63 e 69 - del regolamento di stato civile (DPR 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento. Si osserva la disposizione modifica parzialmente una fonte secondaria. La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile. In particolare, il comma 5 modificato dal Senato per coordinarne il contenuto con l emendamento approvato al comma 2 - prevede che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM: - siano annotati negli atti di nascita (art. 49); - siano iscritti o trascritti nell archivio informatico dello stato civile (art. 63); 16

55 SCHEDE DI LETTURA - siano annotati negli atti di matrimonio (art. 69). Si rammenta che la mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone - e a ciò provvede il successivo comma 4 dell articolo 12 del decreto-legge in conversione - la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio: il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Il parere del CSM rileva come un maggior contenimento dell ambito operativo della norma sarebbe forse opportuno, in particolare escludendone sempre l applicazione in presenza di figli. Critiche sono rivolte alla previsione circa il ruolo del PM nella procedura, anche in relazione all assenza di ogni verifica, da parte di un soggetto terzo e imparziale, della condizione di autosufficienza economica degli eventuali figli maggiorenni (che costituisce condizione di accesso alla procedura non giudiziale ed è suscettibile di strumentalizzazione da parte dei genitori in eventuale conflitto di interessi). Sono inoltre evidenziate asimmetrie e necessità di coordinamento della nuova disciplina sia con quella codicistica che con quella della legge 898/1970 sul divorzio. 17

56 SCHEDE DI LETTURA Articolo 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) L'articolo 7 - soppresso dal Senato - contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro. Viene, infatti, integrato dall art. 7 il quarto comma dell art del codice civile che prevede la possibilità di derogare all invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro anche quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita. L art c.c. stabilisce che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all art. 409 c.p.c. non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni indicate non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Per effetto dell art. 7, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 c.p.c.), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 del codice di procedura civile), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412-ter del codice di procedura civile) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile. L'equiparazione si giustifica - secondo la relazione di accompagnamento del d.d.l. di conversione presentato al Senato - perché gli avvocati, a norma dell'articolo 5, comma 2, hanno l'obbligo di verificare "la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico". Il parere del CSM era fortemente critico con il contenuto dell articolo 7 sia in riferimento alle scelte sostanziali di politica del diritto che alla individuazione del corretto ambito di applicazione del modulo conciliativo della negoziazione assistita nel contenzioso giuslavoristico. 18

57 SCHEDE DI LETTURA Articolo 8 (Interruzione della prescrizione e della decadenza) Dall'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione e la decadenza dall azione giudiziale determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. In analogia alle previsioni dell art c.c. (che prevede l interruzione della prescrizione dal momento della notificazione dell atto con cui si inizia un giudizio) interrompe il corso della prescrizione l invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Analoghi effetti conseguono dal momento della sottoscrizione della convenzione tra le parti. Dalla stessa data di comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione, per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1 (30 gg dalla ricezione dell invito) o è rifiutato, la domanda in giudizio, affinché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza; detto termine decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. 19

58 SCHEDE DI LETTURA Articolo 9 (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza) L'articolo 9 individua gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare, è vietato agli avvocati essere nominati arbitri ex art. 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse); gli stessi avvocati e le parti sono vincolati ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute (commi 1 e 2). E precisata in particolare l impossibilità di utilizzo in un eventuale, successivo giudizio delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della negoziazione (in caso di fallimento di quest ultima). Corollario di quest ultima previsione è l applicazione - sia agli avvocati che a tutti coloro che partecipano al procedimento - delle disposizioni sul diritto di non testimoniare in merito alle citate dichiarazioni ed informazioni (comma 3) nonché, ai sensi del comma 4, quelle sul segreto d'ufficio (art. 200 c.p.p.) e sulle garanzie di libertà del difensore di cui all art. 103 del medesimo codice (limiti alle ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici del difensore). Il Senato ha aggiunto all art. 9 un comma 4-bis che rende illecito disciplinare dell avvocato l incompatibilità con l assunzione della qualità di arbitro (nelle controversie aventi il medesimo oggetto della negoziazione assistita) nonché la violazione dei citati obblighi di lealtà e riservatezza. 20

59 SCHEDE DI LETTURA Articolo 10 (Antiriciclaggio) Con l'articolo 10 è integrato l'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2007 (cd decreto antiriciclaggio) nel senso di escludere in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata ai precedenti articoli. Gli avvocati sono, infatti. tra i soggetti in capo ai quali l art. 41 del D.Lgs 231 prevede specifici obblighi di segnalazione di operazioni finanziarie sospette. Gli avvocati, come gli altri obbligati, inviano alla Unita di informazione finanziaria per l Italia presso la Banca d Italia (UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L art. 12, comma 2 del D.Lgs 231 del 2007, nella versione previgente il decreto in esame, stabiliva in particolare che quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni finanziarie, specifiche categorie di professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) sono esclusi dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 21

60 SCHEDE DI LETTURA Articolo 11 (Raccolta dei dati) L'articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita. È previsto in particolare: che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione, al fine di coprire il caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale; che il Consiglio nazionale forense provveda, annualmente, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmetta i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, per una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto, che il ministro della giustizia trasmetta alle Camere, ogni anno, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della nuova disciplina comprensiva di dettagliati dati statistici sulla tipologia di controversie interessate alla negoziazione assistita ed il numero per anno delle iscrizioni a ruolo (anch esse distinte per tipologia). Tali obblighi di relazione sono frutto di un emendamento approvato dal Senato. Il riferimento al numero di iscrizioni a ruolo pare doversi riferire ai casi di insuccesso delle negoziazioni 22

61 SCHEDE DI LETTURA CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO Articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) Il Capo III è costituito dal solo articolo 12 che introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a quanto già previsto dall articolo 6 sulla negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene infatti garantita dall art. 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (il Senato ha così sostituito il riferimento alla comparizione davanti all ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il Senato ha previsto l espresso riferimento all assistenza facoltativa di un avvocato nell accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L indicata disciplina incontra le stesse condizioni ostative previste dall articolo 6 per la negoziazione assistita (ora, per quest ultima, superabili se l accordo sia rispondente all interesse del figlio, v. ante art. 6) cioè la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità dell handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (si è, quindi, in presenza di handicap grave quando si renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ). Occorre pertanto valutare quali siano le conseguenze applicative relative alla definizione di handicap grave, presente nell articolo 12 e assente nell art. 6, comma 2. 23

62 SCHEDE DI LETTURA Riguardo alla procedura (comma 3), il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute le dichiarazioni, l atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti; anche qui, una modifica del Senato ha previsto la possibilità per queste ultime di farsi assistere da un avvocato. L'accordo concluso davanti al sindaco - che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell avvocato) - tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (comma 3); soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tribunale. Si valuti se la generica locuzione patti di trasferimento patrimoniale rischi di limitare eccessivamente l ambito applicativo della norma. Si pensi a casi meno complessi, frequenti nella pratica e non bisognosi di specifica assistenza legale, in cui l accordo concluso potrebbe avere ad oggetto somme di denaro o di beni mobili (es. auto, scooter o animali da compagnia). Ciò senza considerare che nulla vieta che le parti, se oggetto del trasferimento patrimoniale dovessero essere beni immobili, possano, come previsto, farsi assistere da un avvocato per la conclusione dell accordo. Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per la conferma dell accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. Il sindaco, infatti - nei casi di accordo dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell accordo, anche ai fini degli adempimenti relativi all aggiornamento dei registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell accordo. La pausa di riflessione di 30 gg è, invece, esclusa per l accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. I commi 4 e 5 dell articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento con le novità introdotte mentre l ultimo comma prevede il regime fiscale degli accordi sottoscritti. Il comma 4 adegua il contenuto dell art. 3, comma 1, della legge 898/1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. 24

63 SCHEDE DI LETTURA Con il comma 5 si apportano modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio (artt. 49, 63 e 69 del DPR 396/2000, TU stato civile) analoghe a quelle previste dall art. 6 sulla negoziazione assistita. Come già rilevato all articolo 6, la disposizione in esame opera modifiche parziali di norme secondarie. Inoltre il comma 6 integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) con un nuovo punto 11-bis che stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il comma 7 prevede che la nuova disciplina descritta trovi applicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge in esame. Il parere del CSM ripropone rilievi analoghi a quelli sollevati con riferimento alla negoziazione assistita in materia di rapporti coniugali (cfr. art. 6) ed in ordine al ruolo ed alla funzione del pubblico ministero. 25

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65 SCHEDE DI LETTURA CAPO IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Articolo 13 (Modifiche al regime della compensazione delle spese) Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione. L articolo 13 delimita i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti. La relazione illustrativa dell originario disegno di legge di conversione, presentato al Senato, rilevava che, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo. Al fine di disincentivare l'abuso del processo, con l'articolo 13, comma 1, viene modificato l art. 92 c.p.c., con la previsione che la compensazione, parziale o per intero, possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. L art. 92 c.p.c., nel testo previgente, stabiliva invece che la compensazione parziale o integrale possa essere decisa dal giudice se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il Senato ha modificato l articolo 13, precisando ulteriormente i presupposti in presenza dei quali il giudice può compensare le spese tra le parti. In primo luogo, la novità della questione trattata deve essere assoluta ; in secondo luogo, il mutamento della giurisprudenza è riferito alle questioni dirimenti. Inoltre, il Senato ha posposto al termine del periodo il richiamo al carattere parziale o integrale della compensazione delle spese tra le parti. Il testo originario del decreto-legge prevede invece che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Si valuti se il venir meno a seguito della modificazione dell art. 92 c.p.c. da parte del decreto-legge - del carattere eccezionale della compensazione delle spese e degli oneri di motivazione in capo al giudice che decide la compensazione medesima sia coerente con le finalità disincentivanti perseguite dalla nuova disposizione, sopra indicate. 27

66 SCHEDE DI LETTURA Il comma 2 disciplina la transizione al nuovo regime della compensazione delle spese e prevede che la disciplina si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. La relazione illustrativa dell originario disegno di legge richiamava infatti il particolare affidamento che la parte che introduce il giudizio fa nel regime delle spese. 28

67 SCHEDE DI LETTURA Articolo 14 (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) L'articolo 14 consente il passaggio d ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile. In particolare, il comma 1 introduce un nuovo articolo 183-bis nel codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall articolo 702-ter. Esso è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta. E così assicurato il passaggio tra i due modelli di trattazione; secondo la vigente disciplina processuale, invece, tale passaggio è consentito, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello qui considerato. Pertanto la nuova disposizione prevede che il giudice, nell udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova ivi compresi i documenti di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Il CSM, nel proprio parere, rileva che il generico richiamo all intero art. 702-ter cod. proc. civ., appare inadeguato, poiché in caso di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione il rinvio ai primi quattro commi dell art. 702-ter cod. proc. civ. non ha ragion d essere. E evidente, infatti, che il provvedimento di conversione del rito necessariamente presuppone che il giudice si sia già ritenuto competente (altrimenti non avrebbe provveduto a norma dell art. 183-bis cod. proc. civ. ma a norma dell art. 38 cod. proc. civ.), abbia già valutato che la domanda rientra tra quelle per le quali il Tribunale giudica in composizione monocratica ed abbia, infine, già ritenuto che tanto la domanda principale, quanto la domanda riconvenzionale (da proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta ex art. 167, comma 2, cod. proc. civ.) richiedano un istruzione sommaria. Un adeguamento della formulazione normativa, quindi, sarebbe utile in sede di conversione. Previsto dalla legge 69/2009 (articolo 51), il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto nel codice con un nuovo Capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702- ter e 702-quater), tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro quarto. 29

68 SCHEDE DI LETTURA L introduzione del nuovo rito, con evidenti finalità di concentrazione e snellezza, è collegata alla delega al Governo per la semplificazione e riduzione dei procedimenti civili (articolo 54 della legge), attuata dal Decreto legislativo 150/ Semplificazione dei riti civili. In tale ambito, il procedimento sommario di cognizione è il modello di rito per i procedimenti, anche camerali, in cui prevalgano caratteri di semplificazione della trattazione o dell istruzione della causa. Il procedimento sommario di cognizione è destinato a trovare applicazione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, permettendo di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato. Il rito sommario di cognizione può essere utilizzato per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (ossia nella maggioranza dei casi), senza alcuna limitazione di valore o di materia. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c., il tribunale giudica sempre in composizione monocratica, salvo specifiche controversie ove giudica in composizione collegiale (tre membri). Il principale snodo del rito sommario che è introdotto dal ricorso di parte - si ha in fase di prima comparizione (art. 702-ter c.p.c.). Nell udienza di comparizione delle parti, il giudice valuta preliminarmente la propria competenza. Il giudice deve poi decidere se la causa consente una istruzione non sommaria, deliberando eventualmente con ordinanza non impugnabile il passaggio al rito ordinario e la fissazione dell udienza di cui all art. 183 c.p.c. Se il giudice ritiene che la controversia possa essere trattata con il rito sommario, dopo aver sentito le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all accoglimento o al rigetto delle domande. Tale istruttoria (art. 702-ter, quinto comma) è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 669-sexies, primo comma, c.p.c. per i procedimenti cautelari, con l'unica attenuazione costituita dal fatto che, mentre in fase cautelare il giudice procede esclusivamente agli atti di istruzione indispensabili, in fase sommaria di cognizione può procedere agli atti di istruzione rilevanti. L ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite. Per il procedimento sommario è prevista poi una specifica disciplina sull appello. Nella relazione sull amministrazione della giustizia nell anno 2013, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha sottolineato che varie relazioni hanno evidenziato lo scarso utilizzo da parte del Foro dello strumento processuale del procedimento sommario di cognizione previsto dall art. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; al riguardo il Presidente della Corte d appello di Catania ritiene opportuna una modifica legislativa che consenta al giudice di passare di ufficio dal rito ordinario a quello sommario. In controtendenza, tuttavia, si presenta l esperienza della Corte d appello di Lecce. La Corte d appello di Milano ha messo in evidenza che la cosiddetta semplificazione dei riti del 2011 ha provocato non pochi problemi interpretativi in ordine al rito applicabile. 30

69 SCHEDE DI LETTURA Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. 31

70 SCHEDE DI LETTURA Articolo 15 (Dichiarazioni rese al difensore) L'articolo 15 reca disposizioni in materia di dichiarazioni al difensore. Il Senato ha disposto la soppressione di tale articolo. L articolo 15 del decreto-legge è diretto ad accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove. Esso, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa dell originario disegno di legge di conversione, introduce, nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile, una specifica disposizione mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare. Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche prima del giudizio, sono destinate all'utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre l'escussione del dichiarante come teste. Il nuovo articolo 257-ter del codice di procedura civile - introdotto dall'articolo 15 in commento - rimette al difensore che raccoglie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l'autenticità della dichiarazione resa. Il nuovo articolo 257-ter, secondo comma, del codice di procedura civile prevede poi che il difensore avverta il dichiarante che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che egli sia chiamato a deporre come testimone. 32

71 SCHEDE DI LETTURA Articolo 16 (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) L'articolo 16 riduce il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato. In particolare, al comma 1, il termine di sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, sono portati dagli originari 45 giorni (dal 1 agosto al 15 settembre) a 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto). Il Senato ha modificato la disposizione, stabilendo che il termine iniziale di sospensione feriale dei termini processuali decorra dal 1 agosto (e non più dal 6 agosto). Il medesimo articolo, al comma 2, modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97 (Disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato), introducendovi l articolo 8-bis. Quest ultimo fissa in trenta giorni il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse. Nell analisi tecnico-normativa dell originario disegno di legge di conversione si afferma che questo intervento consentirà un notevole incremento dell efficienza degli uffici giudiziari, che potranno tener udienze, per gli affari non urgenti, per 20 giorni in più all anno. In realtà, le ferie dei magistrati sono regolate dall art. 90 dell ordinamento giudiziario (OG), a sua volta novellato dall art. 8 della legge 97/1979. In base all articolo 90, i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni (primo comma). Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale (secondo comma). In virtù del richiamo specifico, contenuto nell art. 90 OG, ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, i magistrati fuori ruolo o che svolgono il tirocinio iniziale fruiscono del più ridotto periodo di 30 giorni di ferie annuali, secondo la normativa sul pubblico impiego. Le ferie dei magistrati sono ulteriormente trattate dalla circolare del CSM P del 22 aprile In particolare, la circolare stabilisce come regola generale che il congedo ordinario debba essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente, in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell art. 90 OG. Qualora per ragioni di servizio non sia possibile osservare la regola generale, è 33

72 SCHEDE DI LETTURA necessario disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell anno successivo. Gli avvocati e procuratori dello Stato essi pure destinatari della modifica in commento - hanno un periodo di ferie di 45 giorni all anno in base al regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato (R.D. 1612/1933). Si osserva che la disposizione contenuta nell art. 90 dell ordinamento giudiziario non è espressamente modificata dal decreto-legge e continua a prevedere 45 giorni di ferie per anno, con specifico riguardo ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie. Ai contenuti dell articolo in commento sulle ferie dei magistrati e ai diversi profili implicati sono riferite le analitiche annotazioni (spesso critiche, soprattutto con riguardo agli effetti sulla funzionalità del servizio) del paragrafo 5 del parere del CSM. Il CSM, oltre a rilevare la peculiarità sul piano tecnico della omessa modifica dell art. 90 OG e le conseguenti problematiche sul piano interpretativo, si sofferma: sui tempi di lavoro, la produttività dei magistrati e l impegno loro complessivamente richiesto; sulla specificità delle ferie dei magistrati, di cui un segmento sarebbe destinato all adempimento degli impegni lavorativi pendenti; sui possibili effetti controproducenti per la funzionalità del servizio e sulla non coincidenza tra periodo feriale e lavoro del singolo magistrato; sulla necessità di misure di razionalizzazione del sistema. Sotto quest ultimo aspetto è prospettata tra l altro la possibilità di estendere la sospensione dei termini di deposito anche al tempo di fruizione del congedo ordinario e delle festività soppresse da parte del singolo magistrato, quale che sia il periodo dell anno in cui ciò avvenga; in alternativa è prospettata l eventualità del ripristino del periodo, aggiuntivo rispetto a quello feriale, da dedicare alle sole pendenze in corso. Il comma 3 dell'articolo reca una disposizione transitoria in forza della quale la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrrà effetto a decorrere dall'anno Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente. È stato infine previsto (comma 4) che gli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato adottino le misure organizzative conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni, in particolare secondo quanto indicato nella relazione illustrativa dell originario disegno di legge di conversione - quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede. 34

73 SCHEDE DI LETTURA La disposizione è riconducibile all obbligo in capo al datore di lavoro di consentire il godimento delle ferie da parte di ciascun dipendente in maniera piena ed effettiva, in modo che durante tale periodo, diversamente da quanto finora si verificherebbe, non penda in capo al magistrato alcun tipo di obbligo lavorativo. Focus di diritto comparato: Francia, Germania e Spagna (a cura del Servizio Biblioteca) Francia I magistrati francesi beneficiano ogni anno di 45 giorni di riposo (repos), di cui 25 giorni di ferie annuali regolamentari e 20 giorni di riduzione dei tempi di lavoro. Ad essi si aggiungono 2 giorni di frazionamento delle ferie annuali. (Art. 2 dell Arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature à certains magistrats de l ordre judiciaire) Si veda anche il documento Temps de travail et congés dell Union syndicale des magistrats. Germania Sull ordinamento giudiziario tedesco si riflette la forma di Stato federale: i magistrati dipendono normalmente dai Länder e solo i giudici delle Corti superiori appartengono alla Federazione (Bundesstaat). In base all art. 92 della Legge fondamentale (Grundgesetz) il potere giurisdizionale è affidato ai giudici ed è esercitato mediante la Corte costituzionale federale, i tribunali federali previsti in Costituzione e i tribunali dei Länder. Lo stato giuridico dei giudici federali (Bundesrichter) è disciplinato da una legge federale speciale (Deutsches Richtergesetz), cui rinvia l art. 98, comma 1 L.f., mentre lo stato giuridico dei giudici nei Länder è regolamentato da apposite leggi regionali (Landesrichtergesetze), salvo quanto disposto dall art. 74, comma 1, n. 27, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia relativa ai diritti e doveri degli impiegati dei Länder, dei comuni e degli enti di diritto pubblico, nonché dei giudici dei Länder ad eccezione delle carriere, delle retribuzioni e della previdenza. Analogamente ai funzionari e ai dipendenti pubblici (Beamte), anche i magistrati hanno diritto ad una adeguata retribuzione, alla pensione, all indennità di malattia e alle ferie. Così come prescritto dal 89 della Legge federale sul pubblico impiego (Bundesbeamtengesetz), la concessione e la durata delle ferie 35

74 SCHEDE DI LETTURA annuali sono oggetto di un apposito regolamento. Pertanto, come regola generale, ai sensi del 5 del Regolamento sulle ferie dei dipendenti pubblici e dei magistrati (Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamtinnen, Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes), considerando una settimana lavorativa di cinque giorni, anche ai giudici spettano ogni anno 29 giorni di ferie fino al compimento di 55 anni di età e da allora in poi, fino alla pensione, 30 giorni all anno. Analoghe disposizioni, nella maggior parte dei casi anche identiche per contenuto, sono previste dai regolamenti dei Länder. Spagna Nell ordinamento spagnolo le ferie dei magistrati sono disciplinate dalla Legge sul potere giudiziario del 1985 (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial). L art. 371 della legge, come modificato dalla Ley Orgánica 8/2012, del 27 dicembre 2012, che introduce misure di efficienza di bilancio nell amministrazione della giustizia, prevede che i giudici e i magistrati abbiano diritto ogni anno a 22 giorni di ferie effettivi (al netto dei sabati) o al numero di giorni in proporzione al periodo di lavoro prestato, se quest ultimo è stato inferiore ad un anno. I Presidenti di sezione e i magistrati del Tribunal Supremo (corrispondente alla nostra Corte di Cassazione) consumeranno i giorni di ferie durante il mese di agosto. Prima della modifica intervenuta nel 2012, i giudici e i magistrati avevano diritto a un mese di ferie l anno. L art. 372 stabilisce che la richiesta di ferie relativa a determinati periodi dell anno potrà essere respinta qualora, in ragione del numero di cause pendenti presso un tribunale o di concomitanti richieste di ferie, il regolare funzionamento dell amministrazione della giustizia possa risultarne pregiudicato. 36

75 SCHEDE DI LETTURA CAPO V ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. Articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) L'articolo 17 prevede un aumento (dall 1% all 8,15%) del tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione all AS 1612 motiva questo intervento con l esigenza di «evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato». In sostanza, si sostiene che per il debitore anche la lunghezza del processo possa risultare vantaggiosa se il tasso di interesse è quello legale. A tal fine, il comma 1 modifica l'articolo 1284 del codice civile, che fissa attualmente il tasso di interesse legale all 1% 1. Con l inserimento di due nuovi commi si prevede che: da quando ha inizio il procedimento civile, e se le parti non hanno pattuito diversamente, il tasso da applicare non sia più quello legale, ma il più alto tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In base al decreto-legislativo n. 231 del , infatti, nelle transazioni commerciali gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5), che vengono definiti come «interessi semplici di mora su 1 2 Il saggio degli interessi legali - già fissato in origine nella misura del 5% in ragione di anno ha subito le seguenti oscillazioni: - 10% a decorrere dal 16 dicembre 1990; - 5% a decorrere dal 1 gennaio 1997; - 2,5% a decorrere dal 1 gennaio 1999; - 3,5% a decorrere dal 1 gennaio 2001; - 3%, a decorrere dal 1 gennaio 2002; - 2,5%, a decorrere dal 1 gennaio 2004; - 3% a decorrere dal 1 gennaio 2008; - 1% a decorrere dal 1 gennaio 2010; - 1,5% a decorrere dal 1 gennaio 2011; - 2,5% a decorrere dal 1 gennaio 2012; - 1% a decorrere dal 1 gennaio 2014 (in base al D.M. 12 dicembre 2013). D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 37

76 SCHEDE DI LETTURA base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali» (art. 2). Il tasso di riferimento pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento è comunicato annualmente dal Ministero dell economia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per il secondo semestre 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15% e dunque il tasso di interesse moratorio per le transazioni commerciali è pari all 8,15%; tale tasso di interesse si applica anche in caso di procedimento arbitrale. Il Senato ha modificato il nuovo quarto comma dell art c.c., sostituendo il momento di inizio del procedimento di cognizione, quale termine per il decorso del più oneroso tasso di interesse moratorio, con il momento di proposizione della domanda giudiziale. Il comma 2 dell articolo 17 del decreto-legge non modificato dal Senato - detta una disciplina transitoria: il nuovo tasso di interesse moratorio sarà applicato nelle controversie civili instaurate a partire dal 30 giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. Si ricorda che in base al decreto legislativo n. 192 del , che ha modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, tali disposizioni si applicano anche quando debitore sia una pubblica amministrazione. In merito ai costi di questa disposizione per le pubbliche amministrazioni, lo stesso CSM nel suo parere evidenzia che «Si riservano forti dubbi sulla reale utilità della norma a mutare la condotta delle Pubbliche Amministrazioni, troppo spesso convenute in ragione delle loro difficoltà finanziarie, le quali, verosimilmente, si accresceranno per effetto del maggiorato tasso di interesse». Peraltro non è prevista una espressa copertura finanziaria riferita all art D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n

77 SCHEDE DI LETTURA Articolo 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) L'articolo 18 con disposizioni che diverranno efficaci trascorsi 30 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione - modifica il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Obbligo per il creditore di depositare la nota di iscrizione a ruolo, presupposto per la formazione del fascicolo dell esecuzione (comma 1) Il comma 1, modifica gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che, nell ambito rispettivamente della disciplina dell espropriazione mobiliare presso il debitore, dell espropriazione presso terzi e dell espropriazione immobiliare, disciplinano gli adempimenti che preludono alla formazione del fascicolo dell esecuzione. Tutte le disposizioni richiamate, prima dell entrata in vigore del decreto-legge, prevedevano: 1) che, compiuto il pignoramento, l ufficiale giudiziario dovesse depositarne gli atti in cancelleria; 2) che, a seguito di tale deposito, la cancelleria procedesse alla formazione del fascicolo. Il decreto-legge, in tutte e tre le procedure, prevede invece: 1) che l ufficiale giudiziario debba consegnare gli atti di pignoramento al creditore; 2) che il creditore debba depositare tutti gli atti in cancelleria entro un termine perentorio, pena la perdita d efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell iniziativa del creditore, la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo. Le ragioni della modifica introdotta dal decreto-legge sono così spiegate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione AS 1612: «La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante «collo di bottiglia» nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura. È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a (nel 2009), (nel 2010) e (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a , e ). Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili. [ ] Avviene di frequente, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore 39

78 SCHEDE DI LETTURA decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione. Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente». Di seguito si riportano le statistiche aggiornate al 2012 delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, utili a comprendere la portata applicativa delle nuove disposizioni. Fonte: Ministero della Giustizia Direzione generale di statistica Analiticamente, la lettera a) interviene sull art. 518 c.p.c., che nell ambito dell espropriazione mobiliare presso il debitore, disciplina la formazione, il contenuto e il deposito del verbale di pignoramento. In particolare, il decretolegge sostituisce il sesto comma dell articolo, sul quale era recentemente intervenuta la legge di stabilità 2012, relativo al deposito del verbale di pignoramento in cancelleria. A seguito della legge n. 183 del 2011, infatti, il sesto comma dell art. 518 stabilisce che l ufficiale giudiziario deve depositare il verbale, il titolo esecutivo e il precetto in cancelleria entro 24 ore dal compimento delle operazioni; spetta quindi al cancelliere, al momento del deposito, formare il fascicolo dell esecuzione. Il creditore e il debitore possono richiedere all'ufficiale giudiziario copia del verbale, che viene loro trasmessa mediante posta certificata, ovvero quando non risulta possibile, mediante telefax o posta ordinaria. Il decreto-legge, modificando l art. 518 c.p.c., prevede ora che l ufficiale non debba più depositare il verbale di pignoramento in cancelleria ma debba invece consegnarlo senza ritardo al creditore, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto. Sarà il creditore stesso a dover depositare nella cancelleria del 40

79 SCHEDE DI LETTURA tribunale la nota di iscrizione a ruolo (v. infra, articolo 18, comma 2), con copie conformi di tutti gli atti, entro 15 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento (il termine originario era di 10 giorni, portati a 15 dal Senato), pena la perdita d efficacia del pignoramento stesso. Il fascicolo dell esecuzione sarà sempre formato dal cancelliere al momento del deposito. L ufficiale giudiziario dovrà conservare copia del verbale di pignoramento, a disposizione del debitore, fino alla scadenza del pignoramento. Il Senato ha dunque modificato la disposizione: - fissando in 15 giorni il termine a disposizione del creditore per effettuare il deposito; - specificando che la conformità all originale delle copie del titolo esecutivo e del precetto è, ai soli fini del presente articolo, ovvero del deposito della nota di iscrizione a ruolo, attestata dall'avvocato del creditore. Tale specificazione ha un senso solo nelle more dell obbligatorio deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, e dunque fino al 31 marzo Come si vedrà meglio in sede di commento del comma 4, infatti, nel deposito telematico è già previsto che l avvocato attesti la conformità delle copie agli originali. La lettera b) interviene sull art. 543 c.p.c. che, nell ambito dell espropriazione presso terzi, disciplina la forma del pignoramento. Si ricorda che sulla medesima disposizione interviene anche l art. 19 del decretolegge (v. infra). Prima dell entrata in vigore del decreto-legge 132/2014, l ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento era tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale, per la formazione del fascicolo dell esecuzione, alla quale provvede la cancelleria inserendo nel fascicolo stesso anche il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione. Il decreto-legge sostituisce il quarto comma, relativo al deposito della notifica del pignoramento presso la cancelleria del tribunale, prevedendo che, una volta eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario non debba più depositare la notificazione del pignoramento in cancelleria, bensì debba consegnare al creditore l'originale dell'atto di citazione. Spetta dunque al creditore depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione: - la nota di iscrizione a ruolo (v. infra, il commento al comma 2 dell art. 18); - le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Il Senato ha specificato, anche in questo caso, che la conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore. 41

80 SCHEDE DI LETTURA Il creditore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla consegna dell atto di citazione da parte dell ufficiale giudiziario, pena la perdita d efficacia del pignoramento. Anche in questo caso, dunque, la cancelleria eviterà di iscrivere a ruolo automaticamente processi esecutivi che le parti non coltivano, o poiché la dichiarazione resa dal terzo è negativa o poiché il creditore-debitore hanno trovato un accordo. La lettera c) sostituisce l art. 557 c.p.c., che, nell ambito dell espropriazione immobiliare, disciplina il deposito dell atto di pignoramento. Prima dell entrata in vigore del decreto-legge 132/2014, la disposizione demandava all ufficiale giudiziario che aveva eseguito il pignoramento il compito di depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante doveva a sua volta depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10 giorni dal pignoramento nonché, se aveva personalmente consegnato l atto al conservatore dei registri immobiliari, la nota di trascrizione appena restituitagli. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento formava il fascicolo dell'esecuzione. Il decreto-legge riscrive l art. 557 prevedendo che: l ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l atto di pignoramento e la nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari; a questo punto il creditore deve entro 15 giorni (nel testo del decreto-legge sono 10) pena la nullità del pignoramento depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione; ciò consentirà al cancelliere di formare il fascicolo dell esecuzione. Il Senato ha modificato la disposizione fissando in 15 giorni il termine a disposizione del creditore per effettuare il deposito e specificando, anche in questo caso, che la conformità degli atti depositati agli originali è attestata dall avvocato del creditore. Nota d iscrizione a ruolo nel processo esecutivo (commi 2 e 2-bis) Il comma 2 dell articolo 18 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per definire il contenuto della nota di iscrizione a ruolo che, in base al comma 1, il creditore procedente deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per ottenere la formazione del fascicolo dell esecuzione. Si ricorda, infatti, che prima del decreto-legge 132/2014 la nota d'iscrizione della causa nel ruolo era prevista nel solo processo di cognizione, dall art. 168 c.p.c.. Il contenuto di tale nota è indicato dall art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: nel processo di cognizione si tratta di un atto che deve contenere 42

81 SCHEDE DI LETTURA l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti. In base all art. 72 insieme con la nota di iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Il decreto-legge inserisce l art. 159-bis in base al quale la nota d iscrizione a ruolo nel processo esecutivo deve contenere: indicazione delle parti; generalità e codice fiscale della parte (creditore) che iscrive la causa a ruolo; indicazione del difensore; indicazione della cosa o del bene oggetto di pignoramento. La disposizione di attuazione demanda poi ad un decreto del Ministro della giustizia, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo. La relazione illustrativa all originario disegno di legge di conversione motiva così il ricorso al decreto ministeriale: «In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile». Si ricorda che i decreti di natura non regolamentare, in base dall art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, non sono soggetti al parere del Consiglio di Stato, né alla registrazione della Corte dei Conti, né alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La disposizione in esame demanda peraltro ad un decreto di tale natura la determinazione del contenuto di un atto processuale. Si valuti pertanto l esigenza di integrare direttamente il contenuto delle disposizioni di attuazione del codice di procedura ovvero di prevedere comunque che il provvedimento che definisce il contenuto della nota di iscrizione a ruolo abbia idonea pubblicità. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell esame del disegno di legge di conversione al Senato, introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l art. 164-ter, rubricato Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo. La disposizione ribadisce che ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini indicati (ovvero 15 giorni in caso di espropriazione mobiliare e immobiliare e 30 giorni in caso di espropriazione presso terzi); il creditore dovrà comunque notificare al debitore e 43

82 SCHEDE DI LETTURA al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso. Il secondo comma della disposizione stabilisce che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è eseguita dietro ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara di non aver proceduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo. Si osserva che non è invece prevista la possibilità per il debitore di rilevare direttamente, senza dovere attendere l attivazione del creditore, la scadenza del termine per ottenere la cancellazione del pignoramento. Norma transitoria (comma 3) Il comma 3 dell articolo 18 posticipa al trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione l efficacia delle nuove disposizioni sul deposito da parte del creditore procedente della nota di iscrizione a ruolo. Tali previsioni si applicheranno dunque alle procedure esecutive iniziate a partire da tale data. Si ricorda che la procedura esecutiva prende avvio con l atto di pignoramento; la nuova disciplina si applicherà dunque alle procedure esecutive quando il pignoramento sia eseguito a partire dal trentesimo giorno dall entrata in vigore della legge di conversione. Obbligo del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo (comma 4) Il comma 4, modificando l art. 16-bis del D.L. 179/ sull obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, individua nel 31 marzo 2015 il termine a decorrere dal quale il deposito della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata dovrà essere effettuato con modalità telematiche. Si richiama l attenzione sul fatto che modifiche all art. 16-bis del D.L. 179/2012 sono introdotte anche dall articolo 20 del decreto-legge in commento (v. infra). Con le medesime modalità telematiche, a partire da tale data, sarà obbligatorio depositare anche le copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di citazione, atto di pignoramento e nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari. Ai fini di questo deposito telematico, il difensore potrà attestare la conformità delle copie informatiche agli originali. 4 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n

83 SCHEDE DI LETTURA La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione riconosce che l introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, all'introduzione di specifici forms da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere che viene quantificato prudenzialmente in euro e alla cui copertura provvede l articolo 22 del decreto-legge (v. infra). 45

84 SCHEDE DI LETTURA Articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) L'articolo 19, intervenendo tanto sul codice di procedura civile quanto sulle disposizioni di attuazione, modifica vari aspetti della disciplina dell espropriazione forzata. In particolare, a seguito delle modifiche approvate dal Senato: attribuisce la competenza per l esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione (comma 1, lett. a) e b); disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare (comma 1, lett. c) e d); comma 2, lett. a); comma 3); prevede l applicabilità di tali modalità di ricerca anche quando l autorità giudiziaria deve ricostruire l attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui (comma 5); introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati (comma 2, lett. b); disciplina l espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli; modifica la disciplina dell espropriazione presso terzi, eliminando l obbligo per il terzo di presenziare all udienza e consentendogli di limitarsi a rendere una dichiarazione con modalità telematiche (comma 1, lett. e), f) e g); prevede, nell espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell immobile (comma 1, lett. h-bis e ss.); disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione (comma 1, lett. i). 46

85 SCHEDE DI LETTURA Espropriazione forzata di crediti: giudice competente (comma 1, lett. a) e b) La lettera a) del decreto-legge abroga il secondo comma dell art. 26 del codice di procedura civile, che indica nel tribunale del luogo dove risiede il terzo debitore il giudice competente per l espropriazione forzata di crediti. La ratio della norma era quella di favorire l'adempimento dell'onere posto a carico del terzo debitore, onere di presentarsi avanti il giudice dell'esecuzione per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., cioè per specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Qualora il terzo debitore fosse una persona giuridica, nell'impossibilità dell'utilizzo del concetto di residenza, la competenza territoriale veniva individuata con riferimento al luogo ove detta persona ha sede legale e, alternativamente, a quello ove ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda; pertanto, ove si trattasse di pignoramento di somme depositate presso una filiale di banca, in base al luogo in cui si trovi detta filiale. Il Senato ha confermato la soppressione della disposizione sulla competenza nell espropriazione forzata dei crediti, pur sostituendo - anziché abrogando - il secondo comma dell art. 26 (v. infra). La lettera b) introduce nel codice di procedura civile l art. 26-bis, rubricato "Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti". La nuova disposizione prevede, in via generale, che per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti sia radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione motiva la novella con l esigenza di garantire la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati. «La concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori muove dall'esigenza di garantire un adeguato livello di tutela dell'esecutato consentendogli un pieno ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice [ ] Inoltre, il simultaneus processus nell'espropriazione forzata di crediti evita ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito». 47

86 SCHEDE DI LETTURA Nell'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione 5 viene invece mantenuta la regola precedente, ovvero è confermata la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, facendo però salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni 6. In base alla relazione illustrativa, la ratio di tale opzione normativa risiede «nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi». Il nuovo criterio di riparto della competenza si applicherà, in base al comma 6- bis della disposizione in commento, ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore (comma 1, lett. c) e d); comma 2, lett. a); comma 3) La lettera c) del comma 1 modifica l art. 492 c.p.c., che definisce in generale, per tutte le procedure di espropriazione forzata, l atto di pignoramento, abrogando la disposizione (settimo comma) che consente all ufficiale giudiziario - quando non individua beni utilmente pignorabili oppure quando valuta che le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti - su richiesta del creditore procedente, di rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. A tal fine l'ufficiale giudiziario può fare ricorso alla forza pubblica per vincere eventuali resistenze del gestore della banca dati medesima. 5 6 Per individuare le "Amministrazioni Pubbliche" occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui tali «si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999». Si ricorda, a titolo di esempio, che l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 669 del 1996 stabilisce che «il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa». 48

87 SCHEDE DI LETTURA L abrogazione di questa disposizione va letta in combinato con l inserimento nel codice di procedura civile dell art. 492-bis, rubricato Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, cui provvede la lettera d). La relazione illustrativa dell originario disegno di legge di conversione sottolinea che l'intervento in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei «tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «Schwarze Liste» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo». La nuova disposizione introduce un procedimento autonomo attraverso il quale il creditore che intende promuovere il processo di espropriazione (senza l'instaurazione del contraddittorio) rivolge al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore esecutato, la richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare l'esistenza dei beni del debitore da assoggettare a pignoramento (primo comma). Rispetto al settimo comma dell art. 492, abrogato dal decreto-legge, questa disposizione subordina l attività di ricerca dell ufficiale giudiziario all autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare; una previsione analoga era prevista anche per la richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche prima della riforma del In merito il parere del CSM evidenzia che «di assoluto nuovo conio è l attribuzione al Presidente del Tribunale di un controllo sulla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata attribuendogli in via preventiva una funzione di accertamento e di controllo della sussistenza del diritto analoga a quella che spetta al giudice dell esecuzione a processo esecutivo pendente. Non è prevista alcuna disciplina della impugnazione del provvedimento, di accoglimento o di rigetto, del Presidente del Tribunale e non pare possibile l adozione dei rimedi oppositivi previsti contro gli atti esecutivi poiché quella del Presidente del Tribunale è una attività che precede l inizio 7 Nella sua formulazione originaria, la richiesta dell'ufficiale giudiziario doveva essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione; il testo del 7 co. è stato invece riformulato, prima dell abrogazione ad opera del provvedimento in commento, dalla legge n. 52 del 2006 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), che ha svincolato l'attività dell'ufficiale giudiziario da alcun potere autorizzativo del giudice. 49

88 SCHEDE DI LETTURA dell azione esecutiva. In mancanza di un intervento correttivo in sede di conversione spetterà alla giurisprudenza individuare il regime impugnatorio di tale atto, che incide in maniera molto sensibile sulle modalità concrete di esercizio del diritto del creditore ad agire esecutivamente e sulla tutela della riservatezza del debitore». Per la nuova previsione del codice di rito sono oggetto di consultazione: l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico, i registri degli enti previdenziali, i registri dei rapporti trattenuti dal debitore con gli istituti di credito e datori di lavoro o committenti (secondo comma). Terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se i beni si trovano in territori al di fuori della sua competenza, l ufficiale giudiziario dovrà rilasciare copia del verbale al creditore che si rivolgerà, entro 10 giorni (portati a 15 giorni nel corso dell esame in Senato), all ufficiale giudiziario territorialmente competente (terzo comma). Se, a fronte dell individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta, l ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare il luogo ove la stessa di trova, pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (quarto comma). La disposizione disciplina poi due ulteriori ipotesi: - i beni individuati con modalità telematiche sono nella disponibilità di terzi. L ufficiale giudiziario notifica il verbale di pignoramento a debitore e terzo; quest ultimo viene intimato a non disporre delle cose o delle somme dovute (quinto comma); - la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare più beni o crediti. La scelta tra i diversi beni da aggredire è rimessa al creditore (sesto e settimo comma). Alle disposizioni introdotte nel codice di procedura civile dal comma 1 vanno aggiunte le specificazioni inserite nelle disposizioni di attuazione del codice stesso. Il comma 2 dell'articolo 19, infatti, inserisce nelle disposizioni di attuazione i seguenti articoli: art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). La disposizione attua quanto previsto dall art. 492-bis c.p.c. in tema di ricerca telematica dei beni da pignorare, precisando che l archivio dei rapporti finanziari cui fa riferimento il codice va inteso come la sezione dell anagrafe tributaria (di cui all art. 7, sesto comma, del DPR 605/ ) nella quale gli operatori finanziari debbono archiviare tutte le operazioni di natura finanziaria (ad esclusione di quelle 8 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. 50

89 SCHEDE DI LETTURA effettuate con bollettini di conto corrente postale) di importo unitario superiore a euro; art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). Stabilisce che il creditore può partecipare anche alla ricerca telematica dei beni da pignorare, con le modalità previste in generale dall art. 165 delle disposizioni di attuazione per la partecipazione del creditore al pignoramento (dunque, se il creditore ha manifestato la volontà di partecipare, solo o con l assistenza di un difensore o di un esperto, l ufficiale giudiziario deve informarlo della data e dell ora dell accesso). Se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario sottoporrà la ricerca al creditore che, entro 10 giorni della comunicazione, potrà indicare all ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione. Trascorso invano tale termine, il pignoramento perde efficacia; art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). Demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell interno e dell economia, e sentito il Garante della privacy, l individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare. Con il medesimo decreto potranno essere individuate ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni, o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare; art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). La disposizione specifica che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute. Nel corso dell esame del disegno di legge in Senato è stato inserito un ulteriore articolo 115-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), volto a prevede l applicabilità delle modalità telematiche di ricerca dei beni anche nei: - procedimenti per l esecuzione del sequestro conservativo; - procedure concorsuali; - procedimenti in materia di famiglia; - procedimenti di gestione dei patrimoni altrui. Infine, l articolo 19, comma 3, interviene sul TU spese di giustizia (DPR 115/2002) per fissare in 43 euro l importo del contributo unificato dovuto dal creditore che faccia istanza per essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (modifica dell art. 13); tale contributo dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito dell istanza (modifica dell art. 14). La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione ricorda che l accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi del Codice 51

90 SCHEDE DI LETTURA dell amministrazione digitale. La relazione evidenzia dunque che l accesso alla procedura di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore e comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 43,00, che può sommarsi al contributo unificato dovuto per l istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002). Utilizza quindi dei dati in possesso dell amministrazione della giustizia dai quali stima in circa unità le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Applicando a tale dato il contributo unificato di euro 43,00 ottiene un gettito che potrebbe attestarsi gradualmente in circa 4,3 mln di euro annui. Espropriazione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (comma 1, lett. a) e d-bis) Nel corso dell esame del disegno di legge in Senato, una modifica della lettera a) del comma 1 ha portato alla sostituzione anziché all abrogazione del secondo comma dell art. 26 c.p.c. Con tale sostituzione è stata introdotta nel codice di procedura una disciplina particolare per l espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, con la previsione che per tale procedura esecutiva sia competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (comma 1, lett. a). Il Senato ha introdotto quindi nel decreto-legge, al comma 1, la lettera d-bis), con la quale ha inserito nel codice di procedura civile l art. 521-bis, volto appunto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La disposizione, inserita nel Capo II, relativo all espropriazione mobiliare presso il debitore, prevede: che il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono ad esecuzione; che con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso; che l ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri; che il pignoramento contiene l intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente; che se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirarne la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all istituto vendite giudiziarie; che alla consegna dei beni è l istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante; 52

91 SCHEDE DI LETTURA che entro 30 giorni da questa comunicazione, pena la perdita d efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti (copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall avvocato); che solo a questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Semplificazione delle procedure per l espropriazione presso terzi (lettere e), f) e g) La lettera e) modifica l art. 543 del codice di procedura civile per coordinare la disciplina del pignoramento nell espropriazione presso terzi con le nuove modalità di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. Si ricorda che sulla medesima disposizione è intervenuto anche l art. 18 del decreto-legge (v. sopra). Di seguito si riportano in un testo a fronte tutte le novelle apportate dal decreto-legge all art. 543 c.p.c.. Normativa pre DL Normativa vigente (post DL) Codice di procedura civile Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento art. 543 Forma del pignoramento Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. Identico: 1. identico; 2. identico; 3. identico; 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito 53

92 SCHEDE DI LETTURA Normativa pre DL Normativa vigente (post DL) Codice di procedura civile Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento art. 543 Forma del pignoramento residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314. al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Identico. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le 54

93 SCHEDE DI LETTURA Normativa pre DL Normativa vigente (post DL) Codice di procedura civile Capo III - Dell'espropriazione presso terzi Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento art. 543 Forma del pignoramento disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. In primo luogo, il decreto-legge ha introdotto la possibilità di notificare l atto di pignoramento al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c., con eliminazione dell avverbio personalmente. Ciò consente che la notifica sia eseguita in base alla legge 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali). Le altre modifiche si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi, art. 545, commi terzo e quarto). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione dovrebbe incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza. Il terzo viene avvertito che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in udienza e che se a tale udienza il terzo non compare o non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati. Il decreto legge prevede quindi l'inserimento di un ultimo comma, il quinto, in virtù del quale quando l'ufficiale giudiziario procede a norma dell'art. 492-bis, 55

94 SCHEDE DI LETTURA ovvero effettua la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, deve consegnare senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni sul deposito in cancelleria da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo (v. sopra, art. 18). Decorsi dieci giorni dal pignoramento (termine di cui all'art. 501 c.p.c.), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. La lettera f) modifica, con finalità di coordinamento, l'articolo 547 del codice di procedura civile che, sempre nell ambito dell espropriazione forzata presso terzi, disciplina la dichiarazione con la quale il terzo specifica di quali cose o di quali somme è debitore rispetto all esecutato. In particolare, il decreto-legge elimina ogni riferimento alla comparizione in udienza, essendo previsto che la dichiarazione sia resa attraverso posta elettronica certificata. La lettera g) interviene invece sull'articolo 548 del codice di procedura civile che disciplina l'ipotesi della mancata dichiarazione del terzo. Il decreto-legge, con finalità di coordinamento, abroga il primo comma e riformula il secondo comma, prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva; l ordinanza deve essere notificata al terzo con almeno 10 giorni di preavviso. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato. Anche queste modifiche alla procedura di espropriazione presso terzi, troveranno applicazione in base al comma 6-bis dell art. 19 nei procedimenti di espropriazione forzata introdotti a decorrere dal 30 giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Modifiche in tema di espropriazione immobiliare (comma 1, lett. h), h- bis), h-ter), h-quater) e h-quinquies) Il testo originario del decreto-legge 132/2014 tratta l espropriazione immobiliare alla lettera h) dell art. 19, comma 1, con la quale sostituisce l'art. 560, terzo comma, del codice di procedura civile, per introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, 56

95 SCHEDE DI LETTURA quando autorizza la vendita 9. Tale disposizione è stata soppressa nel corso dell esame in Senato. Sul punto si è espresso favorevolmente il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, nel quale si evidenziava come la modifica accogliesse l impostazione di una parte della giurisprudenza di merito e rispondesse ad «esigenze di efficacia e di rapidità delle procedure esecutive (un immobile libero è, infatti, vendibile nella procedura esecutiva più agevolmente di un immobile occupato ed, inoltre, si evitano i tempi lunghi legati alle difficoltà di ottenere dopo la vendita il rilascio dell immobile da parte dell occupante)». Lo stesso parere sottolineava peraltro come questa scelta del legislatore comportasse «un innegabile pregiudizio per il debitore che deve lasciare l immobile quando lo stesso, pur non essendo più nella sua giuridica disponibilità (poiché con il pignoramento la stessa è trasferita al custode e per continuare l utilizzazione dell immobile è necessaria l autorizzazione del giudice dell esecuzione) è ancora di sua proprietà e non è certo che sia alienato». Peraltro, il Senato ha novellato altre disposizioni del codice di procedura civile relative a questo tema per affermare il principio per cui il giudice deve ricorrere alla vendita con incanto del bene immobile solo se ritiene che attraverso tali modalità sarà probabile raggiungere un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore dell immobile 10. Tale principio viene affermato novellando: l art. 569, sul provvedimento per l'autorizzazione della vendita da parte del giudice (lettera h-bis); l art. 572, in tema di deliberazione sull offerta nella vendita senza incanto, per sottolineare che se l offerta è inferiore al valore dell immobile, il giudice non può procedere alla vendita se ritiene probabile ottenere con l incanto un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto a tale valore (lettera h-ter); l art. 588, sul termine per l istanza di assegnazione, per eliminarvi ogni riferimento all incanto essendo sufficiente riferirsi alla vendita (lettera h- quater); l art. 590, in tema di provvedimento di assegnazione, per eliminarvi ogni riferimento all incanto (lettera h-quinquies). Sempre in tema di utilizzo della vendita all incanto, la lettera d-ter) del comma 1, introdotta dal Senato, modifica l art. 503 c.p.c. e, in una disposizione che nell ambito della disciplina generale dell espropriazione forzata attiene ai modi 9 10 La relazione illustrativa motivava questo intervento con l esigenza di «conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita». Si ricorda che il valore dell immobile è determinato in base all art. 568 c.p.c. facendo riferimento alla rendita catastale ovvero se il giudice ritiene quel valore manifestamente inadeguato alla stima di un esperto. 57

96 SCHEDE DI LETTURA della vendita forzata, specifica che l incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che attraverso tali modalità sarà possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato in base all art Si rileva che l art. 503, oggetto della novella, attiene alla disciplina generale l espropriazione, mentre l art. 568 cui l art. 503 rinvia riguarda esclusivamente l espropriazione immobiliare. Beni mobili contenuti nell immobile da rilasciare (comma 1, lett. i) La lettera i) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile, delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. In particolare, il decreto-legge prevede che: l ufficiale giudiziario deve intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio; se l asporto non è realizzato nel termine, l ufficiale giudiziario determina il valore dei beni stessi e quantifica le spese di custodia e asporto; se il valore dei beni supera le spese, l ufficiale giudiziario nomina un custode e fa spostare i beni; in mancanza di istanza ovvero se la vendita dei beni è ritenuta inutile, i beni vengono considerati abbandonati e l ufficiale giudiziario ne dispone la distruzione; se vengono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi, per due anni, in presenza di una istanza e dell anticipazione delle spese di custodia; in mancanza anche per questi documenti si procede a distruzione; il custode dei beni provvede alla vendita degli stessi senza incanto. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo; se i beni mobili rinvenuti sono a loro volta pignorati o sequestrati, l ufficiale giudiziario dà notizia del rilascio al creditore. 58

97 SCHEDE DI LETTURA Chiusura anticipata del processo esecutivo (comma 2, lett. b) Il comma 2 dell art. 19 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In particolare, la lettera a) inserisce nelle disposizioni gli articoli da 155-bis a 155-quinquies, che danno attuazione all art. 492-bis c.p.c. sulla ricerca telematica dei beni da pignorare (v. sopra). La lettera b) del comma 2 inserisce invece nelle disposizioni di attuazione il nuovo articolo 164-bis con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Sul punto il parere del Consiglio superiore della magistratura evidenzia che «In questo modo il legislatore ha normativizzato una prassi che da tempo parte della giurisprudenza di merito aveva adottato e che, tuttavia, era stata sempre considerata non corretta dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. 19 dicembre 2006, n ) che non aveva riconosciuto alle ipotesi di infruttuosità dell esecuzione la idoneità a determinare la conclusione anticipata del processo. Si tratta di una soluzione apprezzabile poiché evita l inutile e dispendioso protrarsi di procedure esecutive che non consentono di soddisfare l interesse del creditore». Incentivi agli ufficiali giudiziari (comma 4) Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul DPR n del 1959, che reca l ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. In particolare, modificando gli articoli 107 e 122, il decreto-legge stabilisce che quando si procede alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare o ad operazioni di pignoramento mobiliare, agli ufficiali giudiziari spetta un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione e che è stabilito dal giudice dell esecuzione in base ai seguenti parametri: Valore di assegnazione/ ricavato della vendita dei beni e dei crediti pignorati % ufficiale giudiziario in caso di ricerca telematica dei beni % ufficiale giudiziario in caso di pignoramento mobiliare Fino a euro 6% 5% Da a euro 4% 2% Da euro 3% 1% 59

98 SCHEDE DI LETTURA Il Senato ha specificato che il compenso dell ufficiale giudiziario è dimezzato se le operazioni non vengono effettuate entro 15 giorni dalla richiesta. Se, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante (conversione del pignoramento ai sensi dell art. 495 c.p.c.), il compenso dell ufficiale giudiziario è determinato secondo le percentuali dell ultima colonna, ridotte della metà. Le stesse percentuali si applicano se il processo esecutivo si estingue o si chiude anticipatamente, ma in questo caso il compenso dell ufficiale giudiziario è posto a carico del creditore procedente. Il compenso dell ufficiale giudiziario non potrà comunque essere superiore al 5% del valore del credito per il quale si procede. Tale compenso sarà così distribuito: - 60% all ufficiale giudiziario o al funzionario che ha materialmente svolto le operazioni di pignoramento. Se colui che ha eseguito il pignoramento non è anche colui che ha interrogato le banche dati, il compenso deve essere equamente diviso tra i due; - 40% ripartito dal dirigente dell ufficio tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni Estensione delle modalità di ricerca telematica dei beni ad altre procedure giudiziarie (comma 2, lett. a) e commi 5 e 6) Come già visto, in sede di commento delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile relative alla ricerca telematica dei beni da pignorare (v. sopra, comma 2, lett. a)), l art. 155-sexies specifica che tali modalità di ricerca si applicano anche per: - esecuzione del sequestro conservativo; - procedure concorsuali; - procedimenti in materia di famiglia; - procedimenti di gestione dei patrimoni altrui. Il comma 5 dell'articolo 19 interviene, con le medesime finalità, sul DPR 605/ per prevedere, all art. 7 relativo alle comunicazioni all anagrafe tributaria, che attraverso l ufficiale giudiziario e con le modalità previste per la ricerca telematica dei beni da pignorare (ex art. 492-bis c.p.c.), l autorità giudiziaria possa accedere all anagrafe tributaria per ricostruire la situazione patrimoniale di soggetti interessati dai medesimi procedimenti (concorsuali, in materia di famiglia, di gestione dei patrimoni altrui). 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. 60

99 SCHEDE DI LETTURA Si osserva che il catalogo dei procedimenti contenuto nell art. 155-sexies disp.att. è diverso da quello inserito nell art. 7 del DPR 605 del 1973: solo la prima disposizione fa infatti riferimento al procedimento per l esecuzione del sequestro conservativo. Il comma 6, a seguito delle modifiche approvate in Senato, specifica che anche a queste ricerche con modalità telematiche si applica l art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di rito (v. sopra), ovvero la disposizione che in caso di mal funzionamento dei dispositivi telematici impone ai gestori delle banche dati di comunicare con modalità diverse le informazioni richieste. Norma transitoria (comma 6-bis) Il comma 6 attualmente in vigore, ovvero nel testo originario del decreto-legge, stabilisce che tutte le disposizioni dell articolo 19 si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tale previsione è stata modificata nel corso dell esame in Senato e inserita nel comma 6-bis. In particolare, il nuovo comma 6-bis esclude che il differimento d efficacia delle previsioni del decreto-legge si applichi alle seguenti procedure: - disposizioni che consentono la ricerca con modalità telematiche anche per l esecuzione del sequestro conservativo, per la ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito delle procedure concorsuali, nei procedimenti di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui (ai sensi dell art. 155-sexies disp. att. e dell art. 7, nono comma, del DPR 605/1973); - procedura che consente la chiusura anticipata del processo esecutivo in caso di presumibile infruttuosità dell espropriazione forzata (ai sensi dell art. 164-bis disp. att.). In questi due casi, quindi, le disposizioni del decreto-legge, come modificato dal Parlamento, diverranno efficaci con l entrata in vigore della legge di conversione e dunque il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e è da ritenere - si applicheranno anche ai procedimenti già in corso. Le modifiche approvate in Senato rispondono in parte alle osservazioni formulate dal parere del CSM. 61

100 SCHEDE DI LETTURA Articolo 19-bis (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) L articolo 19-bis, introdotto nel corso dell esame del disegno di legge al Senato, prevede l impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere quando, preventivamente, il capo della rappresentanza diplomatica abbia comunicato al nostro Ministero degli affari esteri e all ente di credito, che quelle depositate sono somme destinate esclusivamente all espletamento delle funzioni diplomatiche. La nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d ufficio. In particolare, il comma 1, definisce le autorità diplomatiche e consolari come i «soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004», ratificata con legge 5/2013. Si tratta dunque: - della missione diplomatica dello Stato; - dei suoi posti consolari; - delle sue missioni speciali; - delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali; - delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali. Affinché le somme depositate siano immuni dall espropriazione forzata, occorre che il vertice della rappresentanza diplomatica in Italia abbia preventivamente comunicato che il conto contiene somme destinate all espletamento delle funzioni diplomatiche a: - Ministero degli affari esteri; - Impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria. Una volta effettuata tale comunicazione, le somme depositate su tali conti non potranno essere utilizzate per eseguire pagamenti per titoli diversi da quelli per i quali le somme sono state vincolate (comma 2). In base al comma 3, anche se viene effettuato un pignoramento di tali somme: - la banca non ha l obbligo di accantonare le somme; - le rappresentanze diplomatiche o consolari mantengono la piena disponibilità delle somme. 62

101 SCHEDE DI LETTURA Articolo 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) L'articolo 20 introduce l obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive di verificare l esito e l efficienza di tali procedure a fini statistici. Si osserva preliminarmente che la rubrica dell articolo 20 fa riferimento alla nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. In realtà tale previsione è introdotta dall articolo 18 del decreto-legge. Deposito telematico dei rapporti periodici e finali nelle procedure esecutive e concorsuali (commi 1 e 5) In particolare, il comma 1 aggiunge alcune disposizione nell art. 16-bis del decreto-legge n. 179/2012, che disciplina l obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. Il Senato è intervenuto a correggere la numerazione dei nuovi commi introdotti dal decreto-legge: l art. 20, infatti, inserisce nell art. 16-bis i commi 9-ter e seguenti, senza tenere conto del fatto che un comma 9-ter era già stato inserito dal recente D.L. 90/2014 e che dunque le nuove disposizioni partiranno dal comma 9-quater. Inserendo dunque i commi 9-quater (sulla chiusura del fallimento), 9-quinquies (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale), 9- sexies (sulla vendita nell espropriazione immobiliare), il decreto-legge stabilisce che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è previsto - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell immobile - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, art. 33). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico. Il nuovo comma 9-septies prevede che tutti questi rapporti siano depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 63

102 SCHEDE DI LETTURA informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il comma 5 precisa che queste disposizioni saranno efficaci anche rispetto alle procedure in corso, ma solo a partire dal 90 giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali con le specifiche tecniche. Deposito telematico dei rapporti periodici e finali nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (commi 2, 3 e 6) Il comma 2, modificando il D.Lgs. n. 270 del , sulle procedure straordinarie per l amministrazione delle grandi imprese in crisi, prevede che il commissario straordinario debba redigere semestralmente e inviare con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico, una relazione sulla situazione patrimoniale dell impresa e l andamento della sua gestione, in base a modelli standard definiti dallo stesso Ministero (modifica dell art. 40); analogamente dovrà provvedere per il bilancio finale della procedura e il conto della gestione (modifica all art. 75). Tali dati dovranno poi essere estratti e elaborati dal Ministero (comma 3). Il comma 6 precisa che queste disposizioni saranno efficaci anche rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, ma solo a partire dal 90 giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero della sviluppo economico con le specifiche tecniche. Infine, il comma 4 precisa che tanto il Ministero della giustizia quanto il Ministero dello sviluppo economico dovranno provvedere all attuazione dell art. 20 con le risorse disponibili a legislazione vigente. 12 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n

103 SCHEDE DI LETTURA CAPO VI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Articolo 21 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati) Il capo VI composto dal solo articolo 21 - contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. La disposizione è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di scopertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono nè il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina). Attualmente, i termini per l assunzione delle funzioni dei magistrati a seguito di decreto di nomina o destinazione sono disciplinati dell art. 10 dell ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di trenta gg. dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione (primo comma). Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio (secondo comma). Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro (terzo comma). Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso (quarto comma). In base all art. 10, a seguito di un bando relativo a più posti ed uffici giudiziari (due volte l anno ex circolare CSM 8 giugno 2009), le delibere di trasferimento approvate dal CSM sono dunque attuate con singoli DM giustizia (uno per ogni magistrato e che non vengono adottati contestualmente). Dalla pubblicazione del DM sul Bollettino ufficiale del Ministero decorre il termine di 30 gg. entro il quale il magistrato deve prendere possesso del nuovo ufficio. Nella pratica vi è la possibilità che, previo accordo tra gli uffici interessati al trasferimento, l immissione nell ufficio sia anticipata o differita dal Ministero della giustizia fino ad un massimo di sei mesi (sempre decorrenti dalla citata pubblicazione). Poiché tale sistema ha mostrato limiti di efficienza in relazione agli sfasamenti temporali dei trasferimenti disposti in attuazione dello stesso bando, l articolo 21 prevede nuove regole per le procedure di tramutamento orizzontale che siano avviate con delibera CSM successiva all entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame. 65

104 SCHEDE DI LETTURA E, infatti, aggiunto un articolo 10-bis all ordinamento giudiziario che prevede: che il Ministro della giustizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del CSM; - che il Consiglio superiore della magistratura debba espletare due volte all anno le procedure di tramutamento dei magistrati esaurendole nel termine di 4 mesi (la novità risulta essere il termine quadrimestrale). Per evitare che gli uffici giudiziari a forte scopertura (non inferiore al 35%) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento è poi previsto che la stessa delibera non produca effetto sino a quando il CSM non abbia deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È, tuttavia, stabilito un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento: la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quando l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. E poi previsto che si applichi l art. 10 dell ordinamento giudiziario, concernente il termine per l assunzione delle funzioni da parte dei magistrati. E sostanzialmente critico il parere del CSM sul contenuto dell art. 21. L intervento è ritenuto estemporaneo e non risolutorio delle problematiche sottese cui potrebbe, secondo il Consiglio, essere data soluzione solo con l indizione di concorsi di un congruo numero di magistrati onorari di tribunale. Secondo il parere, i problemi di copertura di organico nelle sedi meno ambite (gli uffici di primo grado) derivano, infatti, dall ormai endemico divario tra l organico di magistratura ed i magistrati effettivamente in servizio. Critiche sono poi rivolte alla previsione di un termine di 4 mesi imposto al CSM per espletare le procedure di tramutamento dei magistrati, ritenuto, in ogni caso, come meramente ordinatorio stante l autonomia del Consiglio superiore e la sua discrezionalità nell esercizio delle funzioni. La nuova disciplina si applicherà ai tramutamenti di sede avviati con delibera del CSM successiva all entrata in vigore della legge di conversione. 66

105 SCHEDE DI LETTURA Articolo 21-bis (Istituzione del giudice di pace di Ostia e ripristino dell ufficio del giudice di pace di Barra) L articolo 21-bis, introdotto dal Senato, apporta modifiche alla recente riforma della geografia giudiziaria che ha interessato l organizzazione ed il dislocamento sul territorio degli uffici del giudici di pace. Con i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del in attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 148 del il Governo ha operato una profonda riforma della geografia giudiziaria a fini sia di riduzione della spesa che di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia. Il primo decreto procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e detta la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado e delle relative procure della Repubblica. A tal fine sopprime 31 tribunali. In particolare, il decreto legislativo 156/2012 riorganizza sul territorio gli uffici dei giudici di pace sopprimendo un significativo numero di uffici, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale; di tali uffici, è stato operato un limitatissimo recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega. All esito dell entrata in vigore del decreto sono stati soppressi ben 667 uffici del giudice di pace, partendo da un totale di 846 uffici esistenti. Restano in attività 179 uffici (133 presso sedi circondariali; 46 presso altre sedi). Il decreto n. 156 ha stabilito, come previsto dalla delega, la possibilità per i comuni di recuperare l ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari. In particolare, l art. 21-bis ripristina due uffici del giudice di pace già soppressi all esito della riforma: il primo ad Ostia nel comune di Roma (circondario del tribunale di Roma); il secondo a Barra nel comune di Napoli (circondario del tribunale di Napoli). Si segnala che la rubrica dell art. 21-bis fa riferimento alla Istituzione del giudice di pace di Ostia. In realtà, come per il giudice di pace di Barra, anche per quello di Ostia si tratta di un ripristino dell ufficio. La disposizione provvede, conseguentemente, alle necessarie sostituzioni tabellari. Vengono, quindi sostituite: - le tabelle A e B allegate al d.lgs 156 del 2012 contenenti, rispettivamente: 1) l elenco degli uffici del giudice di pace soppressi, 2) i nuovi uffici cui sono attribuite le competenze degli uffici soppressi; - la tabella A del d.lgs 374/1991 (Istituzione del giudice di pace) che stabilisce la competenza territoriale di ogni ufficio del giudice di pace. In particolare, sulla base delle nuove tabelle allegate al decreto-legge la competenza del giudice di pace di Ostia copre il territorio del X Municipio del 67

106 SCHEDE DI LETTURA comune di Roma; di conseguenza è sottratta alla competenza del giudice di pace di Roma la competenza sul X municipio. La competenza del giudice di pace di Barra copre, invece, i territori di S. Giorgio a Cremano e della municipalità V del comune di Napoli, entrambi attualmente di competenza del giudice di pace di Napoli. L articolo 21 detta poi una serie di disposizioni organizzative conseguenti al ripristino dei due uffici. La prima riguarda la copertura del personale di magistratura onoraria degli uffici di Ostia e Barra le cui piante organiche sono determinate con decreto del ministro della giustizia, da adottare, sentito il CSM, entro 90 gg. dall entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame. Saranno insieme rideterminate le conseguenti variazioni delle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Spetta al CSM la definizione, entro 6 mesi, delle procedure di trasferimento dei giudici di pace presso gli uffici di Ostia e Barra. Con altro decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 gg. dall entrata in vigore della legge di conversione, saranno determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e Barra e le conseguenti variazioni delle piante organiche degli altri uffici. Per il trasferimento del personale amministrativo necessario alla copertura dei due uffici si provvede con le ordinarie procedure di trasferimento di competenza del Ministero della giustizia. Alle domande di trasferimento del personale amministrativo che prestava già servizio presso i due uffici soppressi alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2012 (13 settembre 2012) è attribuita preferenza assoluta. Analoga preferenza non è invece prevista per i giudici di pace che alla stessa data prestavano servizio presso gli uffici di Ostia e Barra. Sono, infine, dettate disposizioni inerenti l entrata in funzione dei due nuovi uffici del giudice di pace (disposta con decreto del ministro della giustizia). A partire dalla stessa data possono essere introdotti presso i giudici di pace di Ostia e Barra i procedimenti civili e penali di loro competenza; la data di introduzione dei procedimenti penali si considera quella in cui la notizia di reato è acquisita o pervenuta agli uffici del pubblico ministero. L autorizzazione della spesa di funzionamento dei due uffici, pari a euro, decorre dal

107 SCHEDE DI LETTURA CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 (Disposizioni finanziarie) Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore. L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie ed è stato integralmente sostituito dal Senato. In base al comma 1, alle minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6 e 12, pari a euro annui e agli oneri derivanti dagli articoli 18, 20 e 20-bis, pari a euro per il 2014 ed euro dal 2015, si provvede: a) per euro per il 2014, euro per il 2015 ed euro dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per intreventi strutturali di politica economica; b) per euro dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell accantonamento del Ministero dell ambiente, all interno della missione Fondi da ripartire nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali ; c) per euro 4,3 milioni annui attraverso le maggiori entrate di cui all articolo 19. Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia effettui un monitoraggio semestrale delle minori entrate e riferisca al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti, con decreto del Ministro della giustizia saranno aumentati gli importi del contributo unificato, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate. Il comma 3 stabilisce che il ministro dell economia e delle finanze riferisca alle camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e l adozione delle misure adottate. Il comma 4 autorizza il ministro dell economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 69

108 SCHEDE DI LETTURA Articolo 23 (Entrata in vigore) Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore. Peraltro si ricorda che diversi termini di efficacia sono previsti dagli articoli 3, 12, 17, 18, 19, 20 e 21, al cui commento si rinvia. 70

109 XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" Ed. provvisoria settembre 2014 n. 168 ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

110 Servizio Studi Direttore: (...) Segreteria tel. 6706_2451 Uffici ricerche e incarichi Documentazione Settori economico e finanziario Vladimiro Satta _2057 Capo ufficio: S. Moroni _3627 Letizia Formosa _2135 Maria Paola Mascia _3369 Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932 Capo ufficio: M. Bracco _2104 Luciana Stendardi _2928 Michela Mercuri _3481 Attività produttive e agricoltura Beatrice Gatta _5563 Capo ufficio: G. Buonomo _3613 Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci _2988 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: L. Borsi _3538 Capo ufficio: F. Cavallucci _3443 Politica estera e di difesa Capo ufficio: A. Mattiello _2180 Capo ufficio: A. Sanso' _2451 Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli _2114 Legislazione comparata Capo ufficio: (...) I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

111 XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" Ed. provvisoria settembre 2014 n. 168 a cura di: F. Cavallucci ha collaborato: S. Bonanni Classificazione Teseo: Processo civile.

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113 I N D I C E SINTESI DEL CONTENUTO... 7 ALLEGATO Disegno di legge A.S. n "Conversione in legge del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" INDICE dell'allegato Relazione Pag. 3 Relazione tecnica » 19 Analisi tecnico-normativa » 30 Disegno di legge » 36 Decreto-legge » 37

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115 SINTESI DEL CONTENUTO

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117 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO A.S "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" Il decreto-legge n. 132 del 2014 reca un complesso di norme in materia di processo civile. Il Capo I del decreto legge in conversione - composto dall'articolo 1 - prevede la promozione di procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause civili, con esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il comma 1 dell'articolo in commento dispone, in particolare, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale 1, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Ai sensi del comma 2 il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello, per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce quindi che il procedimento prosegue davanti agli arbitri e che restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. Il comma 4 dispone poi che, quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile, relativo agli effetti dell'estinzione. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità 1 Si osserva in proposito che l'articolo 806 c.p.c. vigente esclude dalle controversie arbitrabili quelle che abbiano per oggetto diritti indisponibili; il medesimo articolo 806, inoltre, stabilisce che le controversie individuali di lavoro come previste dall'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o dagli accordi o contratti collettivi di lavoro. 9

118 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Infine il comma 5 dispone che, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, ai sensi del quale le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. La formulazione del comma 1 dell'articolo 1, ai sensi della quale "le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile." implica che, ove non diversamente disposto dall'articolo in commento, al procedimento arbitrale si applicheranno le disposizioni sopra richiamate del codice di procedura civile. Rispetto a tali disposizioni, la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento - laddove la stessa attribuisce al Presidente del Consiglio dell'ordine la nomina degli arbitri in mancanza di accordo fra le parti - pare assumere carattere derogatorio, in quanto l'articolo 810 del codice di procedura civile, in via generale, attribuisce al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato il compito di provvedere alla nomina degli arbitri in mancanza di designazione delle parti. La deroga, con riferimento alla fattispecie in esame, può essere ritenuta connessa con un altro aspetto derogatorio della nuova normativa qui proposta, e cioè quello relativo alla previsione che gli arbitri siano nominati tra avvocati iscritti all'albo da almeno tre anni. La soluzione normativa adottata nella disposizione in commento potrebbe suscitare, peraltro, alcune incertezze interpretative tali da renderne talora problematica l'applicazione. In particolare l'articolo 1 non chiarisce se, anche ai fini delle altre disposizioni del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile in cui si fa riferimento al presidente del tribunale del circondario, quest'ultimo debba intendersi sostituito dal presidente del consiglio dell'ordine. Si tratta in particolare degli articoli 811 (relativo alla sostituzione degli arbitri), 813-bis (relativo alla decadenza degli arbitri), 814, secondo comma (relativo alla determinazione delle spese e degli onorari degli arbitri) e 815 (in tema di decisione sulla ricusazione degli arbitri). In tali fattispecie la lettera della disposizione in esame, in assenza di previsioni derogatorie espresse, imporrebbe l'applicazione delle norme del codice di procedura civile - e quindi la competenza del presidente del tribunale - ma tale soluzione, quantomeno in alcuni casi, potrebbe apparire non del tutto coerente sotto il profilo sistematico. Infatti, nelle citate disposizioni codicistiche, la previsione nei casi indicati della competenza del presidente del tribunale è logicamente collegata con l'attribuzione allo stesso del potere di nomina degli arbitri. Poiché nella 10

119 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO fattispecie in esame questo potere viene attribuito al presidente del consiglio dell'ordine, da ciò potrebbe ritenersi dover conseguire - sotto il profilo sistematico - la sostituzione del presidente del tribunale con il presidente del consiglio dell'ordine in tutte le disposizioni sopra richiamate (o quantomeno in alcune di esse). Sotto un diverso profilo - come già evidenziato - la nuova normativa proposta prevede che gli arbitri sono individuati tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale e anche tale aspetto ha carattere derogatorio della disciplina generale codicistica che non prevede che gli arbitri debbano essere scelti all'interno di categorie legislativamente predeterminate. In considerazione di ciò, in sede applicativa, l'interprete potrebbe essere indotto a chiedersi se la ricordata previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 possa o no essere derogata dall'accordo delle parti (potrebbero queste - nell'istanza congiunta o successivamente - convenire di designare come arbitri, ad esempio, notai ovvero magistrati non più in servizio? 2 ). Con riferimento invece alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo in commento, si rammenta che l'articolo 824-bis del codice di procedura civile stabilisce che, salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha - dalla data della sua ultima sottoscrizione - gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. A sua volta il citato articolo 825 prevede che la parte che intende fare eseguire il lodo ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza. La formulazione del comma 3 dell'articolo 1 è quindi, sul punto in questione, diversa da quella codicistica, non facendo salvo il disposto del richiamato articolo 825 del codice di procedura civile. Ciò sembrerebbe pertanto implicare la non necessarietà del ricorso al procedimento previsto dal medesimo articolo 825 per l'attribuzione dell'esecutorietà al lodo. Si tratta di una soluzione interpretativa che potrebbe corrispondere all'intento del legislatore di favorire il ricorso allo strumento procedurale qui considerato, ma - ove così fosse - il carattere fortemente derogatorio della stessa potrebbe ritenersi tale da suggerire l'opportunità di un 2 Incidentalmente si rileva come potrebbero darsi casi in cui la scelta di arbitri non avvocati potrebbe essere senz'altro opportuna. Si pensi, ad esempio, ad una controversia in cui le parti sono esse stesse avvocati ovvero a controversie in cui una delle parti sia uno degli ordini forensi ovvero la Cassa nazionale forense. 11

120 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO ulteriore approfondimento, anche con riferimento alla possibile utilità di una formulazione più esplicita. Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione - articoli da 2 a 11 - hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse mutuino soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo 3. Ai sensi del comma 2 la convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. I successivi commi 3 e 4 prevedono rispettivamente che la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a), e che essa è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. Dopo che il comma 5 ha stabilito che la convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato, il comma 6 stabilisce che gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Infine ai sensi del comma 7 è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. L'articolo 3, comma 1, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre 3 Anche, secondo la disposizione in esame, ove si tratti di avvocati iscritti ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 2001, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 98/5/CE "volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale". 4 Tale comma 1-bis, inserito dall art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "decreto del fare"), prevede la mediazione come condizione di procedibilità dell azione in relazione ad una serie di controversie, in particolare: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. A tale proposito si osserva che le modifiche introdotte al 12

121 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito 5. Il comma 2 del medesimo articolo dispone quindi che, quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Il successivo comma 3 esclude l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; decreto legislativo n. 28 dal suddetto articolo 84 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono volte essenzialmente a reintrodurre le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel decreto legislativo, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato, infatti, l illegittimità costituzionale dell art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 (ed in via consequenziale, ex art. 27 l. 87/53, di altre puntuali disposizioni contenute nel decreto) per eccesso di delega, dichiarando assorbiti gli altri profili avanzati dai rimettenti. Il Governo ha inteso superare il vizio di illegittimità costituzionale riconosciuto dalla Corte, introducendo la mediazione obbligatoria con lo strumento del decreto-legge da sottoporre alla conversione parlamentare. Il presupposto è dunque che la mediazione obbligatoria non presenti altri vizi di costituzionalità, ovvero non pregiudichi il diritto d azione, né la ragionevole durata del processo, né il principio di uguaglianza. La convinzione è sostenuta dal fatto che la Corte ha accolto il primo profilo di censura l eccesso di delega senza pronunciarsi sugli altri, dichiarati assorbiti. Rispetto al testo del 2010 censurato dalla Corte sono state espunte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oggetto della presente disposizione. Peraltro tale esclusione è stata motivata dal Governo nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69, nella quale ricorda che «operano sul punto gli impulsi alla composizione stragiudiziale di cui agli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209» e ricorda i dati sulla applicazione della mediazione nel periodo tra il 21 marzo 2011 e il 30 giugno Ebbene, il Governo rileva che i dati statistici mostrano che le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso registrano una percentuale specifica del 96,2 per cento di aderente non comparso: «ne consegue che, per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo, la funzionalità settoriale della mediazione è particolarmente bassa». 5 Il comma in questione non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 13

122 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. I commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e che restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il comma 6 dispone inoltre che, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il comma 7 esclude l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1 quando la parte può stare in giudizio personalmente. Infine il comma 8 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in commento acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 6 dell'articolo 3 - come sopra evidenziato - stabilisce che, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. Come noto, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato attribuisce alla parte, a tale beneficio ammessa, di nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono poi liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'articolo 82 del medesimo testo unico. Sulla base della formulazione letterale della previsione in esame, quest'ultima previsione potrebbe ritenersi non applicabile alla nuova fattispecie in esame con la conseguenza che, ad una prima lettura, il difensore sembrerebbe dover svolgere a titolo gratuito la propria attività in sede di negoziazione assistita, una conseguenza questa tale da poter suscitare perplessità sotto il profilo 14

123 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO sistematico. Tale conclusione - sempre dal punto di vista letterale - parrebbe ulteriormente confermata dal fatto che la previsione di cui al comma 6 in questione riprende quella contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010, rispetto alla quale deve peraltro osservarsi che la medesima si riferisce specificamente agli organismi di mediazione previsti dal predetto decreto legislativo e non a singoli professionisti. L'articolo 4 regola gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato). È previsto che l'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 6, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito, mentre la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. Ai sensi dell'articolo 5 l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (comma 1). Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 2). Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (comma 3). Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (comma 4). Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che gli avvocati certifichino l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ad una prima lettura non appaiono suscettibili di agevole individuazione gli effetti di tale certificazione. Parrebbe infatti indiscutibile che, ove in concreto l'accordo risulti contrario a norme imperative o di ordine pubblico, lo stesso sarà affetto da nullità secondo i principi generali (art c.c.) e tale nullità potrà essere fatta valere nei modi 6 Si tratta delle disposizioni: sulla responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) relative alle spese ulteriori cui può andare incontro la parte soccombente, in particolare quando essa ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; sull'esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.) in forza della quale il giudice, con riferimento a taluni casi specificati, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione ovvero può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza dei termini temporali previsti in via generale. 7 Che enumera gli atti soggetti a trascrizione. 15

124 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO ordinari. Conseguentemente la certificazione in questione dovrebbe operare su un piano diverso e al riguardo potrebbe ipotizzarsi che abbia rilievo sul piano disciplinare, nel senso che la predetta contrarietà comporterebbe la responsabilità disciplinare dei professionisti che hanno certificato l'accordo. In proposito deve però osservarsi che, nel testo in esame, laddove si è voluto perseguire un simile esito il legislatore lo ha espressamente previsto (si tratta del comma 4 del medesimo articolo 5). Sul piano interpretativo parrebbe utile anche il confronto con l'articolo 28 della legge notarile (legge n. 89 del 1913), in quanto la formulazione di quest'ultima previsione appare significativamente diversa da quella in esame ("Il notaro non può ricevere o autenticare atti...se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico...) e ciò potrebbe rendere quantomeno opinabile la conclusione che - come invece accade appunto per i notai - l'aver assistito una negoziazione che si conclude con un accordo contrario a norme imperative possa comportare una responsabilità disciplinare per gli avvocati delle parti, fermo restando che una responsabilità civile degli avvocati per le loro inadempienze professionali già può derivare sul piano contrattuale, in presenza dei relativi presupposti, dal mandato professionale ad essi conferito. L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 1). Ai sensi del comma 2, è esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile). L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 8. Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, 8 Si ricorda che la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio è recata dalla legge 1 dicembre 1970, n Secondo quanto previsto dal comma in esame, la procedura si applica ai casi di scioglimento di cui alla medesima legge n. 898, articolo 3, primo comma, numero 2) lett. b) che così stabilisce: "Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi [...] nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970". 16

125 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo (comma 3). Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista dal comma 4 una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile (d.p.r. n. 396 del 2000). La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone - e a ciò provvede il successivo comma 4 del successivo articolo 12 del decreto legge in conversione - la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. L'ultimo comma dell'articolo 6 apporta alcune modifiche di coordinamento agli articoli 49, 63 e 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n Si osserva che, stante il carattere regolamentare della richiamata fonte normativa, può suscitare perplessità - sotto il profilo della tecnica normativa utilizzata - l'intervento parziale su singole previsioni di tale fonte regolamentare con un atto normativo di rango primario, quale il decreto legge in conversione. L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro, prevedendo che non si applichino le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile, quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 del codice di procedura civile), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 del codice di procedura civile), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412-ter del codice di procedura civile) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile. L'equiparazione si giustifica - secondo quanto rilevato nella relazione di accompagnamento - perché gli avvocati, a norma dell'articolo 5, comma 2, hanno l'obbligo di verificare "la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico". All'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell'invito, per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, o è rifiutato, la domanda giudiziale, affinché non operi la decadenza prevista 17

126 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. L'articolo 9 individua gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse e obblighi di lealtà riservatezza). Trovano peraltro applicazione a tutti coloro che partecipano al procedimento, ai sensi del comma 4, le disposizioni relative al segreto d'ufficio ex art. 200 c.p.p. e le garanzie per il difensore ex art. 103 del medesimo codice. Con la norma contenuta nell'articolo 10 è modificato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n in tema di antiriciclaggio - nel senso di escludere in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata. L'articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate. È previsto in particolare: che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione di negoziazione assistita, al fine di coprire il caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale; che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto. Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 1). L'assistenza dei difensori non è obbligatoria. Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli 18

127 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (comma 2) 9. Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica - secondo quanto rilevato nella relazione di accompagnamento - con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni. In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni: in primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore; inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi); infine, e soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale. Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già svolte in ordine alla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 6. Con altra disposizione, contenuta nel comma 6 dell'articolo 12, viene infine modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione. La relazione di accompagnamento rileva che, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde 9 La relazione di accompagnamento rileva che l'insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all'ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l'accordo nelle forme dell'autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n

128 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO un suo naturale e rilevante costo. Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo, con l'articolo 13, si è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. La relazione predetta sottolinea altresì che, stante il particolare affidamento che la parte che introduce il giudizio fa nel regime delle spese, si è ritenuto opportuno stabilire che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. L'articolo 14 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 183-bis al codice di procedura civile relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Esso è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello qui considerato. Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. L'articolo 15 reca disposizioni in materia di dichiarazioni al difensore. Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all'ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), tale articolo - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - si propone di introdurre, nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile, una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare. Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche prima del giudizio, sono destinate all'utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre l'escussione del dichiarante come teste. Il nuovo articolo 257-ter del codice di procedura civile - introdotto dall'articolo 15 in commento - rimette al difensore che raccoglie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l'autenticità della dichiarazione resa. Così configurate, le dichiarazioni scritte al difensore trovano - sempre secondo la relazione di accompagnamento - sostanziale corrispondenza, pur nella diversità del contesto ordinamentale, nell'affidavit, quale istituto consolidato ed impiegato con successo non solo nelle procedure ispirate alla common law, ma anche in 20

129 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO altri ordinamenti continentali 10. L'entrata in vigore della norma è retta dal principio generale del tempus regit actum. Il nuovo articolo 257-ter, secondo comma, del codice di procedura civile prevede che il difensore avverta il dichiarante che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che egli sia chiamato a deporre come testimone. Il sopra ricordato riferimento alle conseguenze di false dichiarazioni non sembrerebbe peraltro poter essere inteso come un riferimento alle conseguenze penali della falsa testimonianza, in quanto le dichiarazioni in questione, ai sensi del primo comma, sono rilasciate al difensore, il che implica la non applicabilità del disposto dell'articolo 372 del codice penale. Ciò parrebbe confermato dal fatto che, in casi analoghi, il legislatore ha ritenuta necessaria l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici (il riferimento è alle disposizioni di cui agli articoli 371-bis e 371-ter del codice penale) per sanzionare penalmente la condotta di rendere false dichiarazioni, utilizzabili in quelle ipotesi nel procedimento penale, ove non ricorrano i presupposti di cui al citato articolo 372, e cioè ove il soggetto non renda quelle dichiarazioni deponendo come testimone davanti all'autorità giudiziaria. Per effetto di quanto precede, le conseguenze cui si riferisce la previsione qui considerata non risultano allora di agevole individuazione, non sembrando potersi comunque intendere l'avvertimento in questione - in mancanza di un'espressa indicazione in tal senso - come un puro e semplice richiamo al rilievo di ciò che il dichiarante sta facendo, privo di qualsiasi portata normativa. L'articolo 16 riduce, al comma 1, il termine di sospensione feriale dei termini processuali, portandoli dagli originari 45 giorni (dal 1ª agosto al 15 settembre) agli attuali 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto). Il medesimo articolo, al comma 2, che modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97 (recante disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato), fissa il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato in trenta giorni. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse. Il comma 3 dell'articolo in parola reca una disposizione transitoria in forza della quale si prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrrà effetto a decorrere dall'anno Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente. È stata infine introdotta una specifica disposizione che rimette agli organi di governo delle 10 Come per l'istituto delle attestations regolato dall'articolo 200 e seguenti, nel Titolo dedicato alla «administration judiciaire de la preuve» dal Nouveau code de procédure civile francese. 21

130 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO magistrature e dell'avvocatura dello Stato l'adozione delle misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo illustrato, in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede. Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. L'articolo 17, al fine di evitare - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Allo scopo è integrato l'articolo 1284 del codice civile con l'aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l'ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale. Con l'articolo 18, si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo 11. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti 12. Sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, disponeva che il pignoramento fosse trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in 11 La ragione di tale innovazione è riconducibile - secondo la relazione di accompagnamento - al fatto che formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante "collo di bottiglia" nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura. È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a (nel 2009), (nel 2010) e (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a , e ). Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili. 12 A partire dal 30 giugno 2014 ai sensi dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n Con riferimento ai processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, tale disposizione si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo e di altri atti richiesti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. L'articolo 16- bis è peraltro oggetto di modifica da parte del successivo articolo 20 del decreto-legge cui si rimanda. 22

131 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO cancelleria. Ne conseguiva che il fascicolo dell'esecuzione doveva essere formato dal cancelliere, che provvedeva anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico. Avveniva di frequente peraltro - ancora una volta secondo quanto evidenziato nella citata relazione di accompagnamento - che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decidesse di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comportava che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non seguisse alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione. Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di personale di cancelleria si è allora ritenuto di avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo (che attualmente è disciplinata solo nel processo di cognizione: articolo 168 del codice di procedura civile) e stabilendo (nuovo articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (articoli 71 e 72 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile). Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione: si veda l articolo 491 del codice di procedura civile) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato. Con gli interventi normativi proposti, si consentirà alla cancelleria di iscrivere a ruolo automaticamente i processi esecutivi, quando il creditore trasmetterà telematicamente la nota di iscrizione a ruolo, su un apposito atto strutturato (XSD). A norma, infatti, dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarderà tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col provvedimento in conversione si introduce all'articolo 16- bis, comma 2, si dispone il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo Fino a tale data, l'intervento normativo - chiarisce la relazione di accompagnamento - comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria. È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento (tale disposizione mutua la logica 23

132 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO propria del processo di cognizione, ove è previsto che la ritardata costituzione delle parti determina la cancellazione della causa dal ruolo: si veda l articolo 171 del codice di procedura civile). Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura 13. In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile. La disposizione contiene poi due norme transitorie: a) con la prima, si dispone che l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano "ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"; b) con la seconda, si prevede - come già ricordato - che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche. L'articolo 19 è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, governato - anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione - dalla regola inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura 13 L'ambito applicativo dell'intervento non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare, posto che in tali procedure l'intervento del giudice dell esecuzione (GE) è eventuale, essendo previsto: dall'articolo 610 del codice di procedura civile, quando "sorgono difficoltà"; dall'articolo 611 del codice di procedura civile, quando è necessaria la liquidazione delle spese. Il procedimento di ricorso al GE è peraltro del tutto deformalizzato (l'articolo 610 del codice di procedura civile prevede che la parte possa rivolgersi al GE «anche verbalmente»), e, come tale, non compatibile con l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo. 24

133 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO civile, ai sensi del quale per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. La lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento abroga il secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile sopra riportato, mentre la successiva lettera b) inserisce, dopo il predetto articolo 26, il nuovo articolo 26- bis rubricato "Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti". La nuova disposizione prevede, in via generale, che per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Nell'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione viene invece prevista la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, facendo però salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali ad esempio quello di cui all'articolo 14, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-bis del codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 dispone invece l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ed effettua un correlativo intervento di coordinamento sul comma ottavo di tale articolo. L'abrogazione in questione è sostanzialmente conseguente alle innovazioni introdotte dalla successiva lettera d) (cfr. infra) del medesimo comma 1 in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare - sempre secondo la relazione di accompagnamento - è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei 15. La 14 Recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n La relazione illustrativa sottolinea come nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è 25

134 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo. A tal fine la lettera d) introduce un nuovo articolo 492-bis nel codice di procedura civile. Il predetto "deficit" informativo- sempre seconod la relazione di accompagnamento - viene controbilanciato, ai sensi del nuovo articolo introdotto dalla disposizione in esame, consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell'asset da aggredire. Il procedimento ripercorre lo schema già previsto dall'articolo 15 della legge n. 3 del 2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore civile, per l'accesso nelle banche dati pubbliche degli organismi di composizione della crisi. Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione anche nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al procedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace. L'apposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni. addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «Schwarze Liste» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo 26

135 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile, modifiche correlate con l'introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuati nelle banche dati. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza. La successiva lettera f) apporta all'articolo 547 del codice di procedura civile una modifica di coordinamento con quelle apportate all'articolo 543 dalla precedente lettera e). In particolare, viene riformulato il primo comma dell'articolo 547 prevedendosi che, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna ed eliminando, quindi, la previsione previgente che contemplava anche l'ipotesi in cui la dichiarazione veniva resa personalmente dal terzo all'udienza. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19 interviene invece sull'articolo 548 del codice di procedura civile che disciplina l'ipotesi della mancata o contestata dichiarazione del terzo. La disposizione abroga il primo comma dell'articolo 548 e riformula il secondo comma prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione", bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze 27

136 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita. L'articolo 19, comma 1, lettera i) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo. Il comma 2 dell'articolo 19 interviene sulle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, apportandovi una serie di modificazioni. In particolare la lettera a) del predetto comma 2 introduce dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile gli articoli 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari), 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche), 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati ) e155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). L'articolo 155-bis precisa che per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n L'articolo 155-ter stabilisce che la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 delle disposizioni di attuazione in questione e che nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. 28

137 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO L'articolo 155-quater prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155- quinquies delle disposizioni di attuazione citate. L'articolo 155-quinquies dispone infine che, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater delle disposizioni di attuazione le informazioni nelle stesse contenute. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 in esame aggiunge, dopo l'articolo 164 delle disposizioni di attuazione, il nuovo articolo 164-bis con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Il comma 3 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, innanzitutto modificandone l'articolo 13 nel quale viene inserito una previsione relativa al procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile, per il quale si stabilisce che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. In secondo luogo viene modificato l'articolo 14, prevedendo che la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 29

138 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, effettuando un intervento di coordinamento sull'articolo 107, secondo comma, nonché modificando l'articolo 122. A seguito di tale ultima modifica si stabilisce che, quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso con finalità incentivanti, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro ,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro ,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite a norma delle sopra richiamate nuove previsioni sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. 30

139 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO Il comma 5 dell'articolo 19 interviene sull'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevedendo che le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi in questione l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il comma 6 stabilisce infine disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche 16. Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure. 16 Seconod quanto evidenziaito nella relazione di accompagnamento l'intervento è finalizzato a consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse. Inoltre si potrà conseguire l'obiettivo di far emergere, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell'efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato. 31

140 A.S. n SINTESI DEL CONTENUTO Il capo VI contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. La previsione dell'articolo 21 è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale. Restano quindi fuori dall'ambito applicativo della disposizione che si introduce il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina. Attualmente i magistrati trasferiti prendono possesso del nuovo ufficio non contestualmente, ma di volta in volta, cioè quando i singoli decreti di nomina del Ministro della giustizia sono registrati dal competente organo di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale. Da ciò consegue che un ufficio dal quale sono stati trasferiti, a fronte del medesimo bando, più magistrati, potrebbe essere destinato a permanere in una condizione di scopertura di organico per tutto il tempo necessario affinché i magistrati che hanno ottenuto, in relazione al medesimo bando, il trasferimento presso lo stesso ufficio prendano effettivamente possesso. Al fine di evitare o comunque ridurre tali inconvenienti si prevede che il Ministro della giustizia adotti un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Al fine poi di evitare che gli uffici giudiziari che abbiano una forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento in parola, è previsto che la stessa delibera non abbia effetto sino a quando il Consiglio superiore della magistratura non ha deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È comunque stabilito che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera, stabilendo così un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quanto l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore. L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie. Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore. 32

141 ALLEGATO

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143 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e del Ministro della giustizia (ORLANDO) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2014 Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile TIPOGRAFIA DEL SENATO

144 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Relazione Pag. 3 Relazione tecnica » 19 Analisi tecnico-normativa » 30 Disegno di legge » 36 Decreto-legge » 37

145 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il presente intervento normativo introduce nell ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria e, d altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale. Il medesimo obiettivo di spinta nel senso della funzionalità del sistema giudiziario è perseguito dalle ulteriori misure per la semplificazione e l accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. Quanto ai presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento illustrato, ancorché debba essere considerato che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, nel rapporto Doing Business della Banca Mondiale l Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull efficienza della giustizia («ranking enforcing contracts») passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n Si aggiunga che l attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone l adozione di misure finalizzate ad attuare un inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica. L intervento proposto, con l obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti allo scopo introdotti. Di seguito l illustrazione delle singole misure proposte che sono contenute in un articolato strutturato in sette capi e che si compone di ventitre articoli. Il capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria con finalità di eliminazione dell arretrato. Si valorizza in tal modo la natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell arbitrato in particolare rituale, come di recente sottolineata anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione (Cassazione, Sezioni unite, n del 25 ottobre 2013).

146 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Viene previsto (articolo 1) che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. È quindi introdotto un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall istituto: il trasferimento in sede arbitrale è possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione. Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell ordine circondariale forense in cui si trova l ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell ordine circondariale. Trasmesso il fascicolo all arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre, in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza. Nell ipotesi in cui la traslatio sia disposta in grado d appello, è previsto un tempo di centoventi giorni, entro il quale la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Solo quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato. è espressamente prevista l estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si faccia luogo alla riassunzione. Sono quindi richiamati, sempre nell ipotesi in cui la traslatio in sede arbitrale avvenga in appello, il regime degli effetti dell estinzione del procedimento di impugnazione sulla sentenza impugnata di cui all articolo 338 del codice di procedura civile. Ancora, è specificamente fissato in sessanta giorni il termine per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria del lodo pronunciato a seguito del trasferimento. Naturalmente la previsione è riferita al caso in cui alla declaratoria di nullità del lodo non si accompagni una decisione nel merito della controversia. Il previsto termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del lodo arbitrale. In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà la solidarietà stabilita dall articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. Il capo II dello schema regola la procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Rifacendosi all esperienza di istituto noto dell ordinamento francese, viene regolata una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione. L articolo 2 del decreto-legge definisce quindi la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controver-

147 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI sia tramite l assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Contenuto essenziale del predetto accordo è costituito dal termine per l espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall oggetto della controversia. È previsto in generale che l accordo, analogamente a quanto previsto per l arbitrato, non possa riguardare diritti indisponibili. Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, va considerata la rilevante disposizione (articolo 2, comma 6) che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista (comma 4), a pena di nullità, la forma scritta. La convenzione di negoziazione assistita può essere stipulata esclusivamente con l assistenza di un avvocato iscritto all albo, ivi inclusi gli avvocati stabiliti a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. L articolo 3 della proposta normativa illustrata detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie. In particolare, l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro. In forza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cosiddetta. direttiva ADR per i consumatori) che esclude che il consumatore coinvolto in una procedura di ADR debba essere assistito da un difensore, dall operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o a un consulente legale. Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare. La condizione di procedibilità si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti. Sono sempre procedibili, per l evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex articolo 696-bis del codice di procedura civile, possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell ordinamento un precedente nell articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione. È stabilita la gratuità della prestazione dell avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010). In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio

148 Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI quando la parte può stare in giudizio personalmente. In chiave transitoria si prevede che le disposizioni contenute nell articolo 3 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto della separazione personale e divorzio consensuali, derivanti da un accordo contenuto in una convenzione di negoziazione assistita. Invece, la modifica dell articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali. L articolo 4 regola gli effetti dell invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato). È previsto che l invito a stipulare una convenzione che l avvocato di una parte rivolge all altra debba contenere, oltre all indicazione dell oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell accordo. Poteri di certificazione dell autografia della firma apposta all invito avviene ad opera dell avvocato che formula l invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione. È previsto che l accordo raggiunto all esito dell attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisca titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 5). Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell accordo stesso alle norme imperative ed all ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell articolo 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. È esclusa l applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all articolo 337- septies, secondo comma, del codice civile). L accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all autografia delle firme e alla conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico ai sensi dell articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell avvocatura, viene previsto che l avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all accordo in tema di separa-

149 Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI zione o divorzio, è obbligato a trasmettere all ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall articolo 69 dell ordinamento dello stato civile. La mancanza di un udienza di comparizione dei coniugi nell ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. È quindi inserito nell articolo 69, comma 1, dell ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio. L articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro, prevedendo che non si applicano le disposizioni dell articolo 2113 del codice civile, quando l accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 del codice di procedura civile), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 del codice di procedura civile), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412-ter del codice di procedura civile) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall articolo 412-quater del codice di procedura civile. L equiparazione si giustifica perché gli avvocati, a norma dell articolo 5, comma 2, hanno l obbligo di verificare «la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico». All articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione del diritto fatto valere determinati dall invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell invito, e per una sola volta, è impedita la decadenza dall azione. Tuttavia, se l invito non è accettato nel termine stabilito dall articolo 4, comma 1, o è rifiutato, la domanda giudiziale, perché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. L articolo 9 individua gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza). Con la norma contenuta nell articolo 10 è modificato l articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio nel senso di escludere in capo all avvocato l obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell ipotesi di consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata. L articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate. è previsto in particolare: che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al

150 Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione di negoziazione assistita, al fine di coprire il caso in cui l accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale; che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell efficacia dell istituto. Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L assistenza dei difensori non è obbligatoria. Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l accordo nelle forme dell autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Un ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni. In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni. In primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all ufficiale dello stato civile, senza difensore. Inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi). Infine, e soprattutto, gli effetti dell accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell atto contenente l accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale. Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali. Con altra disposizione, contenuta nel comma 6, viene modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni

151 Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione Compensazione delle spese (articolo 13) Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione. Con la funzione di disincentivare l abuso del processo è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. Stante il particolare affidamento che la parte che introduce il giudizio fa nel regime delle spese, si è ritenuto opportuno stabilire che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (articolo 14) L intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un istruttoria semplice, il passaggio d ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello proposto. Dichiarazioni rese al difensore (articolo 15) Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudi- ziale delle controversie), si propone di introdurre nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l onere di provare. Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche (ed auspicabilmente soprattutto) prima del giudizio, sono destinate all utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di di- sporre l escussione del dichiarante come teste. Nel quadro di un intervento tendente a valorizzare la professionalità dell avvocato, il nuovo articolo 257-ter del codice di procedura civile rimette al difensore che racco- glie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l autenticità della dichiarazione resa. Così configurate, le dichiarazioni scritte al difensore trovano sostanziale corrispondenza, pur nella diversità del contesto ordi- namentale, nell affidavit, quale istituto consolidato ed impiegato con successo non solo nelle procedure ispirate alla common law, ma praticato anche in altri ordinamenti continentali (come per l istituto delle attestations regolato dall articolo 200 e seguenti, nel Titolo dedicato alla «administration judiciaire de la preuve» dal Nouveau code de procédure civile francese). L entrata in vigore della norma è retta dal principio generale del tempus regit actum.

152 Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI L articolo 16 riduce, al comma 1, il termine di sospensione feriale dei termini processuali, portandoli dagli originari 45 giorni (dal 1ª agosto al 15 settembre) agli attuali 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto). Il medesimo articolo, al comma 2, che modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97, che reca disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato, fissa il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato in trenta giorni. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse. Il comma 3 dell articolo in parola reca una disposizione transitoria in forza della quale si prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrranno effetto a decorrere dall anno Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, quale precipitato necessario del principio costituzionale di tutela dei diritti quesiti, che il montante ferie maturato nell annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente. È stata infine introdotta specifica disposizione che rimette agli organi di governo delle magistrature e dell avvocatura dello Stato l adozione delle misure organizzative conseguenti all applicazione delle disposizioni dell articolo illustrato, in particolare quelle volte ad assicurare l effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede. Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, oltre alle misure finanziarie e relative all entrata in vigore delle norme (articoli 17-20). Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti (articolo 17) Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell applicazione del tasso legale d interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Allo scopo è integrato l articolo 1284 del codice civile con l aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (articolo 18) Si introduce l obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. La ragione di tale innovazione è la seguente. La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante «collo di bottiglia» nell attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all iscrizione a ruolo della procedura. È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropria-

153 Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI zione forzata sopravvenuti è stato pari a (nel 2009), (nel 2010) e (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a , e ). Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili. In considerazione dell imminente obbligatorietà del deposito telematico degli atti (a partire dal 30 giugno 2014, ai sensi dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), sembra indifferibile un adeguato intervento normativo sul piano processuale. Infatti, sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile dispone che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne consegue che il fascicolo dell esecuzione deve essere formato dal cancelliere, che, come già rilevato, deve quindi provvedere anche all iscrizione nell apposito registro informatico. Avviene di frequente, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare corso all esecuzione, non depositando l istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione. Per accelerare l iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente. Va pertanto introdotta la nota di iscrizione a ruolo (che attualmente è disciplinata solo nel processo di cognizione: articolo 168 del codice di procedura civile), prevedendo (articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (articoli 71 e 72 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile). È però anche necessario modificare le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l esecuzione: si veda l articolo 491 del codice di procedura civile) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest ultimo provveda a consegnare l atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all esercizio di importanti poteri processuali a quest ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) è previsto che sino al deposito dell istanza di vendita l ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell esecutato. Con gli interventi normativi proposti, si consentirà alla cancelleria di iscrivere a ruolo automaticamente i processi esecutivi, quando il creditore trasmette telematicamente la nota di iscrizione a ruolo, su un apposito atto strutturato (XSD). A norma, infatti, dell articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l obbligo di deposito telematico riguarderà tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col presente provvedimento si introduce all articolo 16- bis, comma 2, si dispone quindi il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo Fino a tale data, l intervento normativo comunque spie-

154 Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI gherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell attività di cancelleria. È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell esecuzione ad opera del creditore procedente determina l inefficacia del pignoramento (tale disposizione mutua la logica propria del processo di cognizione, ove è previsto che la ritardata costituzione delle parti determina la cancellazione della causa dal ruolo: si veda l articolo 171 del codice di procedura civile). Il termine all uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l espropriazione mobiliare presso il debitore e l espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato (fuori dai casi in cui la stessa deve essere resa in udienza) prima di valutare se procedere all iscrizione a ruolo della procedura. L ambito applicativo dell intervento non comprende l esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare, posto che in tali procedure l intervento del giudice dell esecuzione (GE) è eventuale, essendo previsto: dall articolo 610 del codice di procedura civile, quando «sorgono difficoltà»; dall articolo 611 del codice di procedura civile, quando è necessaria la liquidazione delle spese. Il procedimento di ricorso al GE è peraltro del tutto deformalizzato (l articolo 610 del codice di procedura civile prevede che la parte possa rivolgersi al GE «anche verbalmente»), e, come tale, non compatibile con l obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo. In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile. La disposizione contiene poi due norme transitorie: a) con la prima, si dispone che l obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano «ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»; b) con la seconda, si prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche. Modifica dei criteri di competenza territoriale per l espropriazione di crediti (articolo 19) La proposta è volta in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, attualmente governato dalla regola

155 Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI inderogabile dell articolo 26 del codice di procedura civile. È evidente che l interesse tutelato dal criterio dettato dal citato articolo 26 va identificato con quello del terzo chiamato a rendere la dichiarazione: l interesse di un soggetto, cioè, che non è parte dell espropriazione. Già con la riforma dell esecuzione forzata del 2006, è previsto che il terzo, nell assoluta maggioranza dei casi, può rendere la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata al creditore procedente. Con l intervento in esame viene definitivamente eliminato l obbligo del terzo di comparire in udienza anche per i crediti retributivi: in tal caso la dichiarazione sarà resa a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata. Per i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene meno dunque ogni funzione del criterio di competenza territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore (articolo 26 del codice di procedura civile). Ne consegue che tale criterio può essere sostituito con una regola che garantisca la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati. La concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori muove dall esigenza di garantire un adeguato livello di tutela dell esecutato consentendogli un pieno ricorso all istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice. Tale esigenza è destinata ad acuirsi a seguito dell introduzione della ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell articolo 492-bis del codice di procedura civile, introdotto dell articolo 19 del presente decreto-legge, perché aumenteranno le fonti di informazione del creditore procedente. Inoltre, il simultaneus processus nell espropriazione forzata di crediti evita ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un unica azione di recupero del credito. L esposta modifica dei criteri di competenza territoriale dell espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici apparenti a Stati diversi, posto che il criterio della residenza del terzo di cui all articolo 26 del codice di procedura civile non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l azione esecutiva. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n del 5 novembre 1981, relatore Schermi, ha stabilito che nel settore dell esecuzione forzata il modo di localizzazione territoriale è, per i crediti, quello del luogo in cui l obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Con la conseguenza che la giurisdizione italiana sussiste «se il credito oggetto dell obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l adempimento dell obbligazione, nel territorio dello Stato italiano». Per i motivi che precedono, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. A tale regola generale fa eccezione l ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso rimane invariata la regola vigente che lega la competenza del giudice dell esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato. La ratio di tale opzione

156 Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI normativa risiede nell esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi. Sono espressamente fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio quella di cui all articolo 14, comma 1-bis, secondo periodo, della legge 31 dicembre 1966, n Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19) L intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei, tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «Schwarze Liste» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo. La strada seguita è quella dell implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell ufficiale giudiziario, colmando l asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest ultimo. Tale «deficit» informativo viene controbilanciato consentendo all ufficiale giudiziario l accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell esecuzione, in primo luogo l anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l accesso dell ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell asset da aggredire. Il procedimento ripercorre lo schema già previsto dall articolo 15 della legge n. 3 del 2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore civile, per l accesso nelle banche dati pubbliche degli organismi di composizione della crisi. Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione nel caso in cui l accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e che l ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al procedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia

157 Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace. L apposizione del vincolo d indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l individuazione «virtuale» dei beni. Quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l accesso diretto alle predette banche dati non sono funzionanti, viene previsto che il creditore possa, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, ottenere dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti. La modifica dell articolo 543 del codice di procedura civile è il precipitato necessario dell introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuate nelle banche dati. L introduzione di un nuovo procedimento per l autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione rende necessaria una specifica previsione relativa al contributo unificato dovuto, nonché l individuazione del momento procedimentale in cui sorge l obbligo di versamento. È espressamente esclusa l applicazione dell articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in tema di anticipazione forfettaria, in considerazione dell assenza di notificazioni ufficiose da effettuare. I due commi aggiunti all articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, introducono, con finalità incentivanti, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell articolo 492-bis del codice di procedura civile e mobiliari. È previsto che una quota pari al 60 per cento delle somme riscosse a detto titolo vengano attribuite, a cura dell ufficiale giudiziario dirigente l ufficio, in favore dell ufficiale giudiziario o del funzionario che ha concretamente proceduto alle operazioni di pignoramento e che la residua quota del 40 per cento delle medesime somme sia distribuita, in parti uguali e sempre a cura del predetto ufficiale giudiziario dirigente, in favore di tutti gli altri ufficiali giudiziari e funzionari che sono addetti al servizio esecuzioni. In sostanza all ufficiale giudiziario o al funzionario che ha apposto il vincolo sulle cose o sui crediti (questi ultimi soltanto se individuati mediante le ricerche nelle banche dati) si riconosce un compenso calcolato in percentuale sul valore di assegnazione o sul prezzo di vendita dei beni pignorati. Tale compenso rientra tra i crediti privilegiati ai sensi dell articolo 2755 del codice civile ed è a carico della somma ricavata nell esecuzione iniziata con il pignoramento posto in essere dall ufficiale giudiziario che beneficerà del compenso. La liquidazione del compenso spetta al giudice dell esecuzione e il pagamento avverrà in sede distributiva (al pari di quanto ha luogo per il pagamento del compenso del custode e degli altri ausiliari del giudice). Al fine di contenere i costi dell esecuzione, è comunque previsto un limite massimo per il compenso dell ufficiale giudiziario dovuto a norma del novellato articolo 122, ultimo comma, stabilito nella misura del 5 per cento del credito per cui si procede. Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza (articolo 19) In materia di espropriazione presso terzi in generale si è provveduto, quale diretta

158 Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI conseguenza dell introduzione dell articolo 26-bis, ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura incrementa la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza. Obbligo di ordinare la liberazione dell immobile con la pronuncia dell ordinanza di vendita (articolo 19) Il provvedimento contiene la modifica dell articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l obbligo per il giudice dell esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell immobile pignorato (non più «quando provvede all aggiudicazione o all assegnazione», bensì) quando autorizza la vendita. L intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell esperimento del tentativo di vendita. Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione per rilascio (articolo 19) In merito alle esecuzioni per rilascio viene riformulato l articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l ufficiale giudiziario deve seguire al fine di libe- rare l immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l asporto entro un termine perentorio all uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni, salvo in caso non sia evidente l utilità della vendita. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma rica- vata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo. Infruttuosità dell esecuzione (articolo 19) È introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (articolo 164-bis disp. att. del codice di procedura civile) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, an- che tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumi- bile valore di realizzo. Il giudice dell esecuzione sarà chiamato a compiere una speci- fica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo)

159 Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati. L ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell opposizione agli atti esecutivi. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (articolo 20) Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche. L intervento è finalizzato a consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse. Inoltre si potrà conseguire l obiettivo di far emergere, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato. Col comma 2 dell articolo si prevede che un analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l attività di controllo dell operato degli organi delle procedure. Il capo VI contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari. La previsione dell articolo 21 è infatti diretta a realizzare l obiettivo di ridurre al massimo i tempi di copertura dei posti vacanti, all esito delle procedure di tramutamento orizzontale. Restano quindi fuori dall ambito applicativo della disposizione che in questa sede si introduce il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina. Attualmente i magistrati trasferiti prendono possesso del nuovo ufficio non contestualmente, ma di volta in volta, cioè quando i singoli decreti di nomina del Ministro della giustizia sono registrati dal competente organo di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale. Da ciò consegue che un ufficio dal quale sono stati trasferiti, a fronte del medesimo bando, più

160 Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI magistrati, potrebbe essere destinato a permanere in una condizione di scopertura di organico per tutto il tempo necessario acché i magistrati che hanno ottenuto, in relazione al medesimo bando, il trasferimento presso lo stesso ufficio prendano effettivamente possesso. Al fine di evitare che gli uffici giudiziari che abbiano una forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento in parola, è previsto che la stessa delibera non abbia effetto sino a quando il Consiglio superiore della magistratura non ha deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È comunque stabilito che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall adozione della delibera, stabilendo così un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quanto l ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell ufficio di provenienza. Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore. L articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie. Infine, l articolo 23 disciplina l entrata in vigore.

161 Atti parlamentari 19 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI RELAZIONE TECNICA

162 Atti parlamentari 20 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

163 Atti parlamentari 21 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

164 Atti parlamentari 22 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

165 Atti parlamentari 23 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

166 Atti parlamentari 24 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

167 Atti parlamentari 25 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

168 Atti parlamentari 26 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

169 Atti parlamentari 27 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

170 Atti parlamentari 28 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

171 Atti parlamentari 29 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

172 Atti parlamentari 30 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

173 Atti parlamentari 31 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

174 Atti parlamentari 32 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

175 Atti parlamentari 33 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

176 Atti parlamentari 34 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

177 Atti parlamentari 35 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

178 Atti parlamentari 36 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

179 Atti parlamentari 37 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata; Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI Articolo 1. (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria) 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta

180 Atti parlamentari 38 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all albo dell ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. 3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. CAPO II PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO Articolo 2. (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato) 1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e

181 Atti parlamentari 39 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all albo anche ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; b) l oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. 5. La convenzione è conclusa con l assistenza di un avvocato. 6. Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. 7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all atto del conferimento dell incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Articolo 3. (Improcedibilità) 1. Chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto

182 Atti parlamentari 40 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell azione civile esercitata nel processo penale. 4. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 4. (Non accettazione dell invito e mancato accordo) 1. L invito a stipulare la convenzione deve indicare l oggetto della controversia e contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 2. La certificazione dell autografia della firma apposta all invito avviene ad opera dell avvocato che formula l invito.

183 Atti parlamentari 41 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. Articolo 5. (Esecutività dell accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione) 1. L accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l autografia delle firme e la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. 3. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) 1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell accordo munito delle certificazioni di cui all articolo 5.

184 Atti parlamentari 42 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 4. All avvocato che vìola l obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;». Articolo 7. (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) 1. All articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». Articolo 8. (Interruzione della prescrizione e della decadenza) 1. Dal momento della comunicazione dell invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione

185 Atti parlamentari 43 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Articolo 9. (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza) 1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. 2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. 3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili. Articolo 10. (Antiriciclaggio) 1. All articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,». Articolo 11. (Raccolta dei dati) 1. I difensori che sottoscrivono l accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

186 Atti parlamentari 44 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO Articolo 12. (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile) 1. I coniugi possono concludere, innanzi all ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 4. All articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile.». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;»;

187 Atti parlamentari 45 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI b) all articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;». 6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all atto della conclusione dell accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. CAPO IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Articolo 13. (Modifiche al regime della compensazione delle spese) 1. All articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

188 Atti parlamentari 46 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Articolo 14. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) 1. Dopo l articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 15. (Dichiarazioni rese al difensore) 1. Al codice di procedura civile, dopo l articolo 257-bis è aggiunto il seguente: «257-ter (Dichiarazioni scritte). La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell articolo 252, ne attesta l autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.». Articolo 16. (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) 1. All articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

189 Atti parlamentari 47 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). Fermo quanto disposto dall articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall anno Gli organi di autogoverno delle magistrature e l organo dell avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2. CAPO V ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Articolo 17. (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) 1. All articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.». 2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

190 Atti parlamentari 48 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Articolo 18. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) 1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»; b) l articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»; c) l articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell atto di pignoramento). Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell atto di pignoramento. Nell ipotesi di cui all art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

191 Atti parlamentari 49 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, dopo l articolo 159 è inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»; 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4. All articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.». Articolo 19. (Misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 26, secondo comma, è abrogato; b) dopo l articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all espropriazione forzata di crediti). Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall articolo 413, quinto comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

192 Atti parlamentari 50 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI c) all articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il settimo comma è abrogato; 2) all ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse; d) dopo l articolo 492 è inserito il seguente: «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L istanza deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell articolo 547, dell indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell interno ai sensi dell articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell anagrafe tributaria, compreso l archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell ufficiale giudiziario, quest ultimo accede agli stessi per provvedere d ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all ufficiale giudiziario territorialmente competente. L ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio, ove possibile a norma dell articolo 149-bis o a mezzo

193 Atti parlamentari 51 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell ingiunzione, dell invito e dell avvertimento al debitore di cui all articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest ultimo riferibili. Quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; e) all articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, la parola personalmente è soppressa; 2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»; 3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Quando procede a norma dell articolo 492-bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»; f) all articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, perso-

194 Atti parlamentari 52 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»; g) all articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma è abrogato; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando all udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un udienza successiva. L ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»; h) all articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all aggiudicazione o all assegnazione dell immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»; i) l articolo 609 è sostituito dal seguente: «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione). Quando nell immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l asporto non è stato eseguito l ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest ultima, da un custode nominato dall ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo pe-

195 Atti parlamentari 53 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI riodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell esecuzione per l eventuale sostituzione del custode.»; 2. Alle disposizioni per l attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l articolo 155 sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). Per archivio dei rapporti finanziari di cui all articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

196 Atti parlamentari 54 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro dell economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all informativa di cui all articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all accesso effettuato a norma dell articolo 155- quinquies di queste disposizioni. Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492- bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155- quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.». b) dopo l articolo 164 è aggiunto il seguente: «Art. 164-bis (Infruttuosità dell espropriazione forzata). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

197 Atti parlamentari 55 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l istanza di cui all articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l articolo 30»; b) all articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La parte che fa istanza a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»; 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti: «, il verbale di cui all articolo 492-bis del codice di procedura civile»; b) all articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro ,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 e in una percentuale del 1 per cento sull importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro ,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull importo superiore. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull importo della somma versata. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma prece-

198 Atti parlamentari 56 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. In ogni caso il compenso dell ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall ufficiale giudiziario dirigente l ufficio nella misura del sessanta per cento all ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall ufficiale giudiziario dirigente l ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all articolo 155-quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.». 5. All articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l autorità giudiziaria si avvale per l accesso dell ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.». 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 20. (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) 1. All articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «9-ter. Unitamente all istanza di cui all articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l esecuzione

199 Atti parlamentari 57 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. 9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 9-quinquies. Entro dieci giorni dall approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. 9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell impresa e sull andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.». b) all articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.». 3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell ambito di rilevazioni statistiche nazionali».

200 Atti parlamentari 58 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 4. Per l attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/ Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n CAPO VI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Articolo 21. (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati) 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l articolo 10 è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Termine per l assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell organico dell ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell articolo 10.».

201 Atti parlamentari 59 Senato della Repubblica N XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22. (Disposizioni finanziarie) 1. All onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro ,00 per l anno 2014 e a euro ,00 a decorrere dall anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all articolo Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 23. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre Visto, il Guardasigilli: ORLANDO NAPOLITANO RENZI ORLANDO PADOAN

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203 Ultimi dossier del Servizio Studi XVII LEGISLATURA /I 166/II 167 Dossier Dossier Dossier Testo a fronte Dossier Dossier Dossier Testo a fronte Dossier Dossier Dossier Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - Edizione provvisoria Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria Dossier del Servizio Studi sull A.S. n B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". Edizione provvisoria RIFORMA COSTITUZIONALE - TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo della Commissione Affari costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura Dossier del Servizio Studi sull'a.s. n "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" Dossier del Servizio Studi sull A.S. n A "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013-bis" - Sintesi delle modifiche approvate in sede referente Dossier del Servizio Studi sull A.S. n "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" Attività di lobbying. Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (al 15 settembre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522) Partecipazione alla 69 a Assemblea Generale dell'onu (New York, settembre 2014) Partecipazione alla 69 a Assemblea Generale dell'onu (New York, settembre 2014) Dossier del Servizio Studi sull A.S. n A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica

204 XVII legislatura A.S. 1612: "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" Settembre 2014 n. 63

205 Servizio del Bilancio Direttore tel. Segreteria tel Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero tel Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno tel Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti tel Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi tel Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

206 I N D I C E Capo I Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti...3 Articolo 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)...3 Capo II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato...4 Articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)...4 Articolo 3 (Improcedibilità)...5 Articolo 4 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo)...8 Articolo 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)...8 Articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)...8 Articoli da 7 a 11 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (Art. 7); Interruzione della prescrizione e della decadenza (Art. 8); Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza (Art. 9); Antiriciclaggio(Art. 10); Raccolta dei dati (Art. 11))...10 Capo III Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio...12 Articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)...12 Capo IV Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione...14 Articolo 13 (Modifiche al regime della compensazione delle spese)...14 Articolo 14 (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)...14 Articolo 15 (Dichiarazioni rese al difensore)...15 Articolo 16 (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)...15 Capo V Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali...16 Articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)...16 Articolo 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)...16 Articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)...19 Commi 1-6 tranne comma 2, lett. a) e comma Comma 2, lett. a) e comma 3 (Procedimenti di esecuzione mobiliare)...23 Articolo 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)...26 I

207 Capo VI Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria...28 Articolo 21 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)...28 Capo VII Disposizioni finali...29 Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)...29 II

208 Capo I Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti Articolo 1 (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria) Il comma 1 stabilisce che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non é stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 afferma che il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. Il comma 4 stabilisce che quando la trasmissione a norma del comma 2 é disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo é riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, é stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. Il comma 5 afferma che nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. La RT riferisce che le norme dispongono la promozione di procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause civili, con esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, pendenti dinanzi il tribunale o la corte di appello, per le quali non è stata ancora assunta la decisione. 3

209 Non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di minor gettito per l'erario, in quanto, trattandosi di procedimenti già iscritti a ruolo, sono stati già assolti dalle parti gli obblighi di versamento del contributo unificato. Con particolare riferimento ai collegi arbitrali di cui al comma 2, si rappresenta che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in virtù dell'applicazione delle disposizioni recate dal Libro IV Titolo VIII del codice di procedura civile Art. 814 (diritti degli arbitri), secondo cui gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Al riguardo, alla luce degli elementi forniti dalla RT, circa l'assoluta neutralità finanziaria delle norme, non ci sono osservazioni. Capo II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato Articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato) Con il comma 1, si disciplina la convenzione di negoziazione assistita, definendola come l'accordo con il quale le parti convengono di cooperare con lealtà e buona fede per la risoluzione amichevole di una controversia, avvalendosi dell'assistenza di avvocati iscritti all'albo professionale. Il comma 2 disciplina il contenuto della convenzione - da stipularsi in forma scritta a pena di nullità - con riguardo specifico al termine per l'esperimento della procedura che non potrà essere inferiore ad un mese ed all'oggetto dell'accordo che non potrà interessare diritti indisponibili. Dopo aver attribuito ai legali il potere di autenticare le firme apposte alla convenzione, con il comma 3 si pone a carico degli avvocati, come dovere deontologico, l'obbligo di informare i clienti, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, della possibilità di far ricorso alla convenzione di negoziazione assistita. La RT evidenzia che le disposizioni in titolo sono volte a favorire accordi tra le parti per risolvere in via amichevole le controversie in materia di diritti disponibili, tramite l'assistenza dei propri avvocati ai quali è riconosciuto il potere di autenticare le sottoscrizioni apposte alla convenzione. Al riguardo, si evidenzia che alla disposizione non sono stati associati effetti finanziari, diversamente da quanto si legge in RT con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 per le quali la convenzione di negoziazione assistita è posta come condizione di procedibilità dei ricorsi in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti e di quelli per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i euro. In detti casi, dunque, il tentativo di conciliazione, avvalendosi della convenzione in 4

210 commento, dovrà essere necessariamente esperito ed in considerazione di ciò è stata considerata in RT come concreta la probabilità che una percentuale delle vertenze sia definita attraverso la negoziazione assistita, con i conseguenti riflessi finanziari in termini di minori incassi a titolo di contributo unificato 1 che la RT ha provveduto a quantificare. Non altrettanto si è ritenuto di effettuare per la norma in esame che, nel delineare l'istituto, parrebbe avergli attribuito una portata generale di strumento deflattivo del contenzioso per la risoluzione bonaria delle controversie nella materia dei diritti disponibili mentre le fattispecie previste agli articoli 3 e 6 recano la disciplina di talune applicazioni dell'accordo di negoziazione negli ambiti di materia considerati. Pur trattandosi, nella configurazione generale, di uno strumento facoltativo del quale le parti potrebbero ben decidere di non avvalersi, è ragionevole ipotizzare, qualora l'istituto trovi affermazione nelle prassi operative come negli intendimenti del Governo, che anche alla disposizione in commento possano associarsi effetti finanziari, tanto maggiori quanto più la negoziazione assistita avrà successo evitando l'instaurarsi di quei contenziosi che troverebbero la loro definizione attraverso la nuova forma conciliativa introdotta con la disposizione in esame; effetti che in ottica prudenziale ed in coerenza con l'impostazione seguita in RT a commento dell'articolo 3, andrebbero considerati e quantificati anche in relazione alla fattispecie in esame. Appaiono quindi opportuni chiarimenti sul punto. Articolo 3 (Improcedibilità) Le disposizioni in commento qualificano l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità con specifico riguardo alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ed alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50 mila euro. 2 La disciplina in commento non trova invece applicazione per le controversie relative ad obbligazioni contrattuali nascenti da contratti perfezionati tra professionisti e consumatori 3 e nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Dopo aver indicato le situazioni in cui la condizione di procedibilità si considera avverata, introdotto il regime delle eccezioni opponibili nonché altre norme procedurali pertinenti al nuovo istituto, il comma 3 dispone l'espressa esclusione dell'esperimento della nuova forma conciliativa come condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale. Con il comma 4 si dispone che 1 Si ricorda che negli ultimi anni si sono succeduti a breve distanza di tempo diversi interventi legislativi in materia di contributo unificato per la copertura di oneri finanziari, ai quali sono stati associati effetti di maggior gettito per importi significativi: 53 mln di euro circa di maggiori entrate per effetto dell'articolo 53 del D.L. n. 90 del 2014, 77 mln annui in relazione all'articolo 37 del D.L. n. 98 del 2011, 8 mln annui per il D.L. n. 1 del 2012 e 42 mln per le disposizioni della legge di stabilità per il 2013, articolo 1, commi 17, 18, 25, 26 e Ad eccezione dei casi di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1-bis del d. lgs. n. 28 del L'eccezione, come si legge nella relazione illustrativa, trova la sua ragion d'essere per l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso organismi ADR. 5

211 l'esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza né la trascrizione della domanda giudiziale. Dopo aver fatte salve le disposizioni che contemplano speciali procedimenti obbligatori di mediazione e di conciliazione, con il comma 6, si disciplinano i casi in cui una delle parti versi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il comma 8, infine, correla l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni in commento al decorso di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. La RT, dopo aver evidenziato che le disposizioni in commento sono tese a deflazionare consistentemente il contenzioso giudiziario con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, connesse allo svolgimento dei procedimenti civili, rappresenta possibili effetti finanziari di minor gettito per mancato introito del contributo unificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'accordo tra le parti escluda il ricorso alla controversia per via giudiziaria. Dopo aver premesso che non si dispone di dati analitici utili a valutare con sufficiente attendibilità detti effetti finanziari e che è impossibile stabilire a priori il numero di procedimenti che potranno essere definiti attraverso la nuova forma conciliativa, giunge a stimare in circa 3,5 milioni di curo, in ragione d'anno, il minor gettito associabile all'introduzione delle disposizioni in esame. A tal fine, la RT ipotizza in circa ogni anno i procedimenti che saranno definiti con la procedura della negoziazione assistita. Calcolando un importo medio del contributo unificato di 100 euro, che corrisponde, arrotondato, all'importo del secondo scaglione di valore del contributo stesso (98 euro), determina in 3.5 mln ( X 100 euro = ,00) gli effetti di minor gettito. Con riferimento al comma 6, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, si prevede la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in linea con l'art. 17, comma 5-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010). Al riguardo, si osserva che, pur nella consapevolezza delle difficoltà della stima, andrebbero comunque fornite informazioni e dati ulteriori in assenza dei quali non è possibile affermare il carattere prudenziale della quantificazione indicata; ad esempio sarebbe necessario poter disporre di dati sul numero di procedimenti sopravvenuti ogni anno (nuove iscrizioni a ruolo negli anni più recenti), nelle materie considerate (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento fino a euro); il dato permetterebbe di poter riscontrare, ad esempio, in quali termini percentuali, in rapporto all'entità delle nuove iscrizioni a ruolo per le materie considerate dalla norma, si porrebbero i procedimenti che si ipotizza essere definiti attraverso la nuova forma di conciliazione. Si evidenzia, ad esempio con riguardo ai soli procedimenti per risarcimento danni da circolazione presso gli uffici del giudice di pace, che per l'anno 2012 sono sopravvenuti in totale procedimenti 6

212 ( nel 2011 e nel 2010) 4. Il dato peraltro non rappresenta il totale delle nuove vertenze in materia in quanto la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti è attribuita nei casi in cui il valore della controversia non superi i euro (art. 7, comma 2 c.p.c.); per tali tipologie di danni il ricorso alla nuova forma conciliativa prescinde dal valore delle relative vertenze 5. L'indicazione di un numero di accordi definiti con la procedura di negoziazione assistita come dato costante nel tempo ( casi) non tiene conto poi della possibilità che l'istituto possa affermarsi come strumento di risoluzione bonaria del contenzioso e, favorendo un mutamento culturale dei cittadini in materia, consentire un numero via via crescente di definizioni delle liti in forma consensuale. Non è poi possibile riscontrare positivamente, in assenza di altri elementi informativi a supporto, l'indicazione dell'importo medio pari ad euro 100 del contributo unificato assunto a base della quantificazione. Tale importo, arrotondato, corrisponde al secondo scaglione di valore che, si ricorda, è riferito ai processi di valore superiore a euro e fino a euro. In proposito le vertenze potenzialmente interessate dall'ambito applicativo delle disposizioni in commento riguardano sia la materia del danno da circolazione di veicoli indipendentemente dal valore della controversia sia le azioni per il pagamento di somme fino a euro. Si ricorda che il contributo unificato, in via generale, per i processi di valore superiore a euro fino a euro è pari a 237 euro e per quelli di valore superiore a euro fino a euro è pari ad euro 518. Il contributo unificato giunge fino ad euro per le vertenze di valore superiore a euro. Appaiono pertanto necessarie informazioni in proposito a supporto del carattere prudenziale dell'opzione di assumere il secondo scaglione di valore del contributo unificato come base del calcolo. Da quanto precede, trattandosi di oneri associati a valutazioni previsionali per le quali sussistono in ogni caso elementi di forte incertezza, appare necessario che alle disposizioni in commento si accompagnino attività e strumenti volti a consentire un attento e puntuale monitoraggio dell'andamento dell'istituto nell'esperienza applicativa accompagnato dalla previsione, nella norma di copertura al cui commento si fa rinvio, di una apposita clausola di salvaguardia 4 Ministero della giustizia, Statistiche, Procedimenti per risarcimento danni circolazione presso gli uffici di giudice di pace per distretto e anno - Anni , mg_1_14_1.wp?previsiouspage=mg_1_14&contentid=sst Si rappresenta di contro che il D.L. n. 69 del 2013, nel ridisciplinare la mediazione obbligatoria dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272) che ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 28 del 2010 per eccesso di delega, ha espunto dall'ambito applicativo della nuova mediazione la materia del risarcimento del danno da circolazione veicoli e natanti. A supporto della scelta, nella relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto n. 69, sono stati forniti alcuni dati statistici che mostrano che dal 21 marzo 2011 al 30 giugno le predette controversie - a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso, registrano una percentuale del 96,2 per cento di aderente non comparso; la funzionalità della mediazione nel settore è risultata quindi particolarmente bassa per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo. 7

213 per far fronte ad eventuali e possibili disallineamenti tra onere previsto e quello effettivamente riscontrato. Articolo 4 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo) Con il comma 1 si prevede che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita debba indicare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione ovvero il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese di causa, della sussistenza della responsabilità aggravata del soccombente (art. 96 c.p.c.) ovvero ai fini dell'ingiunzione prevista dall'articolo 642, primo comma del c.p.c. L'avvocato che formula l'invito provvede a certificare la firma apposta (comma 2). Gli avvocati designati dalle parti certificano la dichiarazione di mancato accordo (comma 3). La RT rappresenta che la norma disciplina le condizioni e le modalità dell'invito a stipulare la convenzione nonché la dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati designati con effetti di neutralità finanziaria. Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza. Articolo 5 (Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione) Con il comma 1, si attribuisce all'accordo di negoziazione assistita che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Qualora l'accordo interessi vicende giuridiche trascrivibili ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, al fine di poter consentire l'esecuzione della formalità, si prevede che la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Si configura infine come illecito disciplinare l'impugnativa di un accordo da parte dell'avvocato che ha partecipato alla sua redazione. La RT, dopo aver ricordato che con la norma si fissa l'esecutività degli accordi raggiunti, disponendo, per quelli trascrivibili ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, conclude non ravvisando profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza. Articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) Con il comma 1, la convenzione di negoziazione assistita è indicata come lo strumento per definire la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il suo 8

214 scioglimento nei casi di separazione personale ovvero per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Alla convenzione di negoziazione non è consentito ricorrere in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La definizione dell'accordo a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. E' fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Dopo aver disciplinato le sanzioni a carico degli avvocati inadempienti tale obbligo, con il comma 5 si interviene infine sugli articoli 49, 63 e 69 del D.P.R. n. 396 del 2000 al fine di coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento. La RT, sulla base di dati statistici disponibili, indica in casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. Il numero dei casi di possibile utilizzo dell'istituto della convenzione della negoziazione assistita da un avvocato, ammonta, pertanto, a Ipotizza quindi che circa casi in ragione d'anno aderiranno all'istituto della negoziazione assistita. Si assumono quindi in ulteriori casi circa, quelli che si avvarranno delle disposizioni contenute nel successivo art.12 in tema di richiesta congiunta all'ufficiale di stato civile di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La RT valuta come prudenziale la stima di casi, determinata sulla base del 25 per cento dei procedimenti iscritti in materia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevati nel periodo 2012, senza la presenza di figli minori ( x 25 : 100 = circa ). Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 curo e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002, il minor gettito per l'erario è stato valutato in circa cura ,00. La RT conclude richiamando l'attenzione sulla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5 mila a euro 50 mila, per l'avvocato inadempiente agli obblighi di trasmissione, nel termine di 10 giorni, all ufficiale di stato civile, della copia autentica e certificata dell'accordo. Al riguardo, si osserva che andrebbero forniti dati ed informazioni ulteriori per il riscontro della quantificazione. In particolare andrebbero indicati: - la banca dati statistici dalla quale è tratto il numero di casi complessivi di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali e la conferma che i dati riguardano le nuove vertenze (procedimenti sopravvenuti) e l'anno 2012; 9

215 - il numero di separazioni consensuali e quello dei divorzi consensuali sopravvenuti nell'ambito del totale di casi; - informazioni che consentano di ritenere detto dato non crescente o comunque stabile nel tempo; - elementi informativi che permettano di ritenere attendibile l'aver assunto in circa ¼ ( casi) le ipotesi di ricorso alla convenzione di negoziazione nelle materie considerate dalle disposizioni in commento ed in casi le fattispecie per le quali si prevede il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 12. Si evidenzia che da dati tratti dal Ministero della Giustizia 7 per l'anno 2012 si registrano casi di separazioni consensuali sopravvenuti (un dato in leggera flessione rispetto a quello evidenziato negli anni 2011, 2010 e 2009, pari rispettivamente a , , ) e divorzi consensuali sopravenuti indicati in casi (anche per tale fattispecie il dato è in leggera flessione rispetto a quello indicato per gli anni 2011, 2010 e 2009 pari rispettivamente a , e ). I casi di revisione delle condizioni di separazione e divorzio sopravvenuti sono indicati in per il 2012 ( nel 2011, nel 2010 e nel 2009). Procedendo alla somma dei primi due aggregati (separazioni consensuali e divorzi consensuali) si giunge per l'anno 2012 ad un numero di casi e ad un numero di aggiungendovi anche i casi di revisione delle condizioni di separazione/divorzio. Appaiono quindi necessarie informazioni a supporto dell'indicazione del numero di casi (80.624) posti a base della quantificazione. La stessa inoltre non sembra tener conto del fatto che tali nuove forme di separazione e divorzio potrebbero affermarsi nel tempo facendo registrare un andamento crescente con conseguenti effetti sull'onere finanziario associabile. Si riscontra infine positivamente il riferimento ad euro 43 quale importo del contributo unificato pertinente in materia. Articoli da 7 a 11 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro (Art. 7); Interruzione della prescrizione e della decadenza (Art. 8); Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza (Art. 9); Antiriciclaggio(Art. 10); Raccolta dei dati (Art. 11)) L'articolo 7 modifica l'articolo 2113(Rinunzie e transazioni) del codice civile laddove, al quarto comma, ove si prevede che le norme ivi stabilite non si applichino alle conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli , 411, 412-ter e 412-quater dopo le parole "del codice 6 Elementi che appaiono utili pur nella consapevolezza che le minori possibilità consentite dalla legge per l'atto ricevuto dall'ufficiale dello stato civile che, come si vedrà in occasione del commento delle disposizioni da ultimo richiamate, non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale potrebbero lasciar ipotizzare un maggior ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita dagli avvocati per addivenire alle separazioni consensuali o divorzi. 7 Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale statistica, Procedimenti civili sopravvenuti per ufficio giudiziario, grado ed anno - Anni , mg_1_14_1.wp?previsiouspage=mg_1_14&contentid=sst

216 di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». L'articolo 8, prevede che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data é impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. L'articolo 9 stabilisce al comma 1 che i difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. Il comma 2 prevede l'obbligo per gli avvocati e le parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Il comma 3 riferisce che i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. Il comma 10 afferma che a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 (Segreto professionale) del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 (Garanzie di libertà del difensore) del medesimo codice di procedura penale, in quanto applicabili. L'articolo 10 prevede che all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, laddove sono previsti gli obblighi di segnalazione "antiriciclaggio" per i professionisti, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,». L'articolo 11, prevede al comma 1 che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo é stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati. Il comma 2 stabilisce che con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. La RT afferma che gli articoli da 7 a 11 riguardano elementi che vanno dalla prescrizione, alla decadenza, all'obbligo dei difensori della riservatezza, all'antiriciclaggio, alla raccolta dei dati, inerenti il numero dei provvedimenti di omologazione, a cura del Consiglio Nazionale Forense, per la successiva, trasmissione al Ministero della Giustizia con finalità di monitoraggio e di valutazione di efficacia dell'istituto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritenuto il tenore chiaramente ordinamentale delle norme in rassegna, non ci sono osservazioni. 11

217 Capo III Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio Articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) Le disposizioni in commento consentono che la richiesta congiunta di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio possa essere formalizzata innanzi all'ufficiale di Stato civile del Comune presso cui è trascritto o iscritto l'atto di matrimonio, senza l'assistenza di avvocati. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 per l'utilizzo ai medesimi fini della convenzione di negoziazione assistita la disciplina in commento non trova applicazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo di separazione - che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - tiene luogo dei pertinenti provvedimenti giudiziali. Con il comma 5 si apportano modifiche volte a coordinare le nuove norme in materia di accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile con il regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio. E' inoltre, nel comma 6, modificata la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 stabilendo che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi di separazione non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Con il comma 7 si prevede che le disposizioni in titolo trovino applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La RT, analogamente a quanto rappresentato in relazione all'articolo 6, indica in casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. Ipotizza quindi circa casi che potrebbero avvalersi del nuovo istituto e riferendo ad essi il contributo unificato dovuto pari a 43,00 euro stima un minor gettito per l'erario valutato in circa euro ,00, precisando che non é dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del Con riferimento alla novella operata dal comma 6 alla tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962, evidenzia che l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ammonta ad euro 16 per ogni foglio. Rappresenta infine che tale introito potrà essere utilizzato dai Comuni per compensare le spese associate ai nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame. Al riguardo, in ordine alla quantificazione, si fa rinvio alle considerazioni ed ai dati riportati a commento delle disposizioni dell'articolo 6. In particolare si ribadisce la necessità di poter disporre di informazioni ulteriori che consentano di supportare la previsione di circa casi di utilizzo della nuova modalità di 12

218 separazione/divorzio consensuale disciplinata dall'articolo in commento (a fronte dei casi previsti di ricorso alla convenzione di negoziazione assistita). Poiché, nel caso di specie, non è richiesta come obbligatoria l'assistenza degli avvocati per il perfezionamento dell'atto innanzi all'ufficiale dello stato civile, è da valutare se il conseguente risparmio degli onorari professionali possa determinare prassi applicative che facciano registrare un diverso e possibile maggior numero di adesioni alla procedura delineata dall'articolo in commento rispetto a quanto stimato in RT. L'impossibilità di effettuare, con l'atto perfezionato in Comune, trasferimenti patrimoniali che possono accompagnarsi alle separazioni/divorzi se, da un lato, potrebbe supportare la previsione del Governo che indica un maggior numero di casi di ricorso alla convezione di negoziazione assistita, dall'altro - avuto riguardo al disposto di cui all'articolo 5, comma 3 del provvedimento in esame - poiché la certificazione delle firme della convenzione di negoziazione assistita effettuata dai legali non è idonea a consentire la trascrizione dell'accordo 8, non esclude che i separandi/divorziandi possano comunque preferire lo strumento disciplinato dall'articolo in commento, riservando alla cura di un unico professionista pubblico ufficiale (ad esempio il notaio), il perfezionamento degli accordi di separazione/divorzio per la parte patrimoniale. Considerazioni queste che potrebbero anche indurre le parti a continuare a preferire il ricorso al giudice ordinario, ovvero determinare un utilizzo diverso rispetto a quanto ipotizzato in RT dei nuovi strumenti di separazione/divorzio, anche in rapporto tra loro, con possibili riflessi nella quantificazione che, a sua volta, dipenderà strettamente dal grado di affermazione dei nuovi istituti nelle prassi applicative 9. Quanto agli adempimenti che i Comuni saranno chiamati ad effettuare per dare concreta attuazione all'istituto disciplinato dalle disposizioni in commento appaiono opportune maggiori informazioni al riguardo al fine di poter confermare l'adeguatezza della compensazione finanziaria attraverso i maggiori introiti per diritti fissi rivenienti dalla rimodulazione operata con le disposizioni in esame. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità (L. n. 196 del 2009) le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 8 Qualora vengano in rilievo fattispecie riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 2643 del codice civile. 9 Per le fattispecie in commento si registra il particolare collegamento per cui maggiore sarà l'idoneità dei nuovi istituti di svolgere la funzione deflattiva del contenzioso alla quale sono vocati, più significativi saranno gli oneri associati in termini di minori introiti per contributo unificato. 13

219 Capo IV Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione Articolo 13 (Modifiche al regime della compensazione delle spese) Con l'articolo 13, si è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. Il secondo comma stabilisce che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. La RT afferma che la norma, tesa a disincentivare il contenzioso civile, incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa, nel senso che il giudice può disporre la compensazione solo nei casi di soccombenza reciproca, ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. Al riguardo, non ci sono osservazioni. Articolo 14 (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) L'articolo 14 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 183-bis al codice di procedura civile relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Esso è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello qui considerato. Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La RT riferisce che la norma interviene sui procedimenti civili di minore complessità, per la cui decisione è sufficiente una semplice istruttoria, attraverso il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito "sommario", con evidenti risultati in termini di più efficiente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari. Al riguardo, premesso che l'impatto del dispositivo dovrebbe comunque riflettersi in un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali dislocate presso gli uffici giudiziari, non ci sono osservazioni. 14

220 Articolo 15 (Dichiarazioni rese al difensore) L'articolo prevede che al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257- bis(testimonianza scritta) sia aggiunto il seguente: «257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.». La RT afferma che la norma è finalizzata ad accelerare e a razionalizzare le procedure dell'assunzione delle prove, quali le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche prima del giudizio, per l'utilizzo, nel corso del processo, fermo restando il potere del giudice di disporre l'escussione del dichiarante come teste. L'autenticità delle dichiarazioni può essere attestata dal difensore stesso. Al riguardo, non ci sono osservazioni. Articolo 16 (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) Il comma 1 stabilisce che all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) le parole «dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno». Il comma 2 prevede che alla legge 2 aprile 1979, n. 97, recante "norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato" dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno Il comma 4 stabilisce che gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2. La RT riferisce che il dispositivo, attraverso la modifica del regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 10 agosto - 15 settembre di ciascun anno, al 6 agosto 31 agosto di ciascun anno, è teso ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio di questa amministrazione. La norma, inoltre, fissa a 30 giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, a decorrere dall'anno 2015, con effetti di sostanziale neutralità finanziaria. Al riguardo, ritenuto il tenore della disposizione, la cui efficacia decorre dal 2015, evidentemente suscettibile di produrre un effetto d'impatto positivo in termini di accelerazione nella definizione dei procedimenti, senza produrre effetti 15

221 finanziari a carico del bilancio dell'amministrazione giudiziaria, nulla da osservare. Capo V Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali Articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) Il comma 1 stabilisce che all'articolo 1284 (Saggio degli interessi) del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali é pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.». Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La RT ribadisce che la disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con D.lgs. n. 231 del Al riguardo, premesso che per effetto del D.lgs. n. 192 del 2012 si è estesa alle PA l'applicabilità e i termini di maturazione degli interessi riconosciuti a carico dei debitori nell'ambito delle transazioni commerciali, stabiliti ai sensi della Direttiva 2011/7/UE, ad integrazione del D.lgs. n. 231 del 2002, di recepimento della direttiva "madre" 2000/35/CE, non ci sono osservazioni. Articolo 18 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) Con l'articolo 18, si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti. Sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, disponeva che il pignoramento fosse trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne conseguiva che il fascicolo dell'esecuzione doveva essere formato dal cancelliere, che provvedeva anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico. Sono modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che 16

222 quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato (nuovo sesto comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile). È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento. Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura. Si stabiliscono (nuovo articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la nota d'iscrizione a ruolo deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione. In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto al comma 2 che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-bis delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile. La disposizione contiene poi due norme transitorie: a) con la prima, al comma 3, si dispone che l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano "ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"; b) con la seconda, al comma 4, si prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo A norma dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarda tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col provvedimento in conversione si introduce all'articolo 16-bis, comma 2, si dispone il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo Fino a tale data, l'intervento normativo - chiarisce la relazione di accompagnamento - comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria. Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche (ultimo periodo del comma 4). La RT afferma che la norma in esame prevede l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, una autonoma nota di iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo di apposito atto strutturato (XSD) che, a decorrere dal 31 marzo 2015, in coerenza con la graduale introduzione delle disposizioni di cui all' art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 in materia di processo civile telematico, consentirà ai creditore la trasmissione telematica della suddetta nota di iscrizione a ruolo. L'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, 17

223 all'introduzione di specifici forms da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere quantificato prudenzialmente in euro ,00. Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero di giustizia e valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari, già realizzati dalla stessa Direzione generale, che hanno comportato le seguenti spese: Studio di fattibilità e progettazione Realizzazione delle modifiche al Software applicativo Collaudo ed assistenza all'installazione presso gli uffici giudiziari 5% del costo stimato 70% del costo stimato 25% del costo stimato Al riguardo, premesso che la RT fornisce una stima degli oneri correlati alla progettazione e implementazione del nuovo software da utilizzare ai fini della trasmissione - d'ora innanzi, con modalità telematica - da parte dei creditori agli uffici giudiziari, degli elementi documentativi necessari a rendere esecutivi gli atti di pignoramento, e che la nuova soluzione procedurale opererà comunque avvalendosi delle dotazioni hardware già esistenti presso le cancellerie degli uffici giudiziari, occorre non di meno formulare alcune richieste di chiarimento. Difatti, per i profili di quantificazione, richiamandosi alla indicazioni fornite in tal senso dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., sembrerebbe utile la richiesta di più precisi elementi in ordine ai parametri adottati ai fini della indicazione del costo stimato per lo studio di fattibilità e progettazione (7.500 euro), nonché sopratutto in merito ai euro previsti per le modifiche da apportare al software applicativo attualmente in uso negli uffici dell'amministrazione giudiziaria al fine di assicurare il nuovo format nella modalità di invio. In tal senso, poi, andrebbero richiesti anche elementi idonei a confermare la stima dei euro indicati per l'assistenza e per le operazioni di collaudo, da svolgersi, per l'avvio della nuova soluzione informativa, presso i singoli uffici dell'amministrazione giudiziaria. In definitiva, sembrerebbe utile ai fini di cui trattasi la richiesta degli elementi su cui la DG dei sistemi informativi del ministero della giustizia abbia provveduto alla stima di un importo complessivo di euro sulla base di interventi di analoga portata effettuati in precedenza. Inoltre, in ciò venendo anche ai profili di copertura, posto che l'attivazione della nuova soluzione "informatica" dovrà trovare comunque attivazione solo a partire dal 31 marzo 2015, andrebbero in ogni caso richiesti elementi di chiarificazione in merito alla cronologia degli interventi da operare nel 2014 e quelli invece eventualmente da sostenersi nel primo trimestre del 2015, al fine di assicurare l'attivazione della nuova procedura nei termini stabiliti dalla norma, al fine di trarne indicazioni in merito alla distribuzione degli effetti d'impatto, che l'articolo 22 pone invece integralmente a carico del

224 Ad ogni modo, si rinvia all'articolo 22, comma 2. Articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) Commi 1-6 tranne comma 2, lett. a) e comma 3 L'articolo 19 è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti. La lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento abroga il secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile sopra riportato, mentre la successiva lettera b) inserisce, dopo il predetto articolo 26, il nuovo articolo 26-bis rubricato "Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti". La nuova disposizione prevede, in via generale, che per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Nell'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione viene invece prevista la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, facendo però salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali ad esempio quello di cui all'articolo 14, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 dispone invece l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ed effettua un correlativo intervento di coordinamento sul comma ottavo di tale articolo. L'abrogazione in questione è sostanzialmente conseguente alle innovazioni introdotte dalla successiva lettera d) del medesimo comma 1 in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. A tal fine la lettera d) del comma 1 introduce un nuovo articolo 492-bis nel codice di procedura civile, consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell'asset da aggredire. Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione anche nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al procedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace. L'apposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle 19

225 informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile, modifiche correlate con l'introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuati nelle banche dati. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza. La successiva lettera f) apporta all'articolo 547 del codice di procedura civile una modifica di coordinamento con quelle apportate all'articolo 543 dalla precedente lettera e). In particolare, viene riformulato il primo comma dell'articolo 547 prevedendosi che, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna ed eliminando, quindi, la previsione previgente che contemplava anche l'ipotesi in cui la dichiarazione veniva resa personalmente dal terzo all'udienza. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19 interviene invece sull'articolo 548 del codice di procedura civile che disciplina l'ipotesi della mancata o contestata dichiarazione del terzo. La disposizione abroga il primo comma dell'articolo 548 e riformula il secondo comma prevedendo che, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione", bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita. L'articolo 19, comma 1, lettera i) riformula l'articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo. 20

226 La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 in esame aggiunge, dopo l'articolo 164 delle disposizioni di attuazione, il nuovo articolo 164-bis con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. Il comma 4 dell'articolo 19 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, effettuando un intervento di coordinamento sull'articolo 107, secondo comma, nonché modificando l'articolo 122. A seguito di tale ultima modifica si stabilisce che, quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso con finalità incentivanti, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro ,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro ,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro ,00 fino ad euro ,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite a norma delle sopra richiamate nuove previsioni sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155- quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Il comma 5 dell'articolo 19 interviene sull'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevedendo che le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi in questione l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il comma 6 stabilisce infine disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La RT riferisce che il dispositivo è teso a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare attraverso la possibilità, da parte dell'ufficiale giudiziario, di accedere alle banche dati pubbliche contenenti 21

227 informazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari rilevanti ai fini dell'esecuzione. Con riferimento alla prevista istituzione del Registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", si rappresenta che i relativi oneri connessi, valutati di modesta entità, potranno essere sostenuti con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per la spesa informatica, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia. Si rappresenta, infine, la neutralità finanziaria per il Bilancio dello Stato delle disposizioni tese ad attribuire dei compensi "aggiuntivi" a favore dell'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati o al pignoramento, in quanto, rientranti tra le spese di esecuzione e posti ordinariamente a carico delle parti interessate alle relative procedure. Al riguardo, occorre premettere che la prevista possibilità per gli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati pubbliche, al fine di reperire informazioni utili all'esito positivo della esecuzione costituisce un elemento di estrema utilità ai fini dello svolgimento dei procedimenti, che senz'altro avrà ricadute positive sulla efficacia del servizio della giustizia civile, e, di conseguenza, sul razionale impiego delle risorse umane e strumentali che ad oggi sono applicate in tale ramo dell'amministrazione giudiziaria, consentendo il celere recupero delle informazioni necessarie a ricostruire la situazione patrimoniale del debitore nell'ambito dei procedimenti di esecuzione. In merito, in particolare, alla prevista istituzione del registro cronologico "Modello di ricerca beni", posto che la RT certifica che la sua attivazione potrà avvenire a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio che sono riconducibili alla Direzione generale dei sistemi informativi del ministero della giustizia, e considerato che la RT ne definisce espressamente di "modesta entità" l'ammontare della spesa, sembrerebbe comunque utile l'indicazione dei requisiti e delle caratteristiche informatiche che dovrà avere il suddetto registro, nonché in merito alla sua istituzione, o meno, presso tutti gli uffici giudiziari (ivi compresi quelli dei Giudici di Pace), o, piuttosto, solo presso le sedi di Tribunale o Corte d'appello. Ad ogni modo, si rileva che l'espressa previsione di un nuovo e maggiore onere, quand'anche sostenibile avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, dovrebbe essere correttamente suffragata dalla specificazione delle risorse e degli stanziamenti disponibili a tal fine. Al contrario risolvendosi in una mera affermazione di principio priva di dimostrata sostenibilità. Sul punto, giova sottolineare che la determinazione degli stanziamenti in bilancio secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente deve giocoforza calibrarsi sui soli fabbisogni di spesa che scaturiscono, per l'appunto, dalla 22

228 legislazione vigente. Ciò che, a ben vedere, dovrebbe di per sé rendere impossibile la copertura di fabbisogni che sopravvengono per effetto di nuove norme 10. Quanto, poi, alle norme per cui si prevede il riconoscimento di compensi ad hoc "aggiuntivi" da corrispondere agli ufficiali giudiziari per la prevista facoltà di interrogazione delle banche dati nell'ambito dei procedimenti di pignoramento, in considerazione della circostanza che i relativi oneri rientreranno nelle spese di "esecuzione" che saranno posti a carico delle parti interessate, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, premesso che l'integrazione disposta all'articolo 122 del D.P.R. 15 dicembre 1059, n (comma 4, lettera b)) stabilisce l'analitica progressione dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari nell'ambito delle procedure di esecuzione, in relazione alle singole fattispecie e tipologie procedurali considerate ai sensi degli articoli 492-bis e 495 c.p.c., ivi prevedendosi che, comunque, l'importo massimo non possa eccedere il 5 per cento del credito per cui si procede, nonché le specifiche modalità di riparto tra gli ufficiali giudiziari e i dirigenti degli uffici coinvolti nelle procedure, sembrerebbe utile l'acquisizione di una stima certificata, sulla base del numero delle procedure di esecuzione annualmente curate dagli uffici giudiziari e del loro valore complessivo medio, dell'ammontare complessivo dei compensi di cui trattasi in ragione annua, ai fini del computo degli effetti indotti per l'erario. Comma 2, lett. a) e comma 3 (Procedimenti di esecuzione mobiliare) Il comma 2, lettera a) modifica le vigenti disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile dettate dal regio decreto 18 dicembre 1941, n Le disposizioni hanno l obiettivo di migliorare l efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi; a tal fine il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l esecuzione. Nello specifico vengono introdotti i seguenti nuovi articoli: - Articolo 155-bis: in esso si specifica che per archivio dei rapporti finanziari, al quale l ufficiale giudiziario può avere accesso, deve intendersi quello di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n concernente le informazioni che tutti gli operatori finanziari devono obbligatoriamente comunicare all anagrafe tributaria, in apposita sezione. 10 Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B.- Dipartimento dell'amministrazione Generale, Circolare n. 12/2009, Nota tecnica allegata. 11 Che così recita: le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. 23

229 - Articolo 155-ter: il creditore può partecipare alla ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell articolo 165 del citato codice di procedura civile; l ufficiale giudiziario concluse le operazioni di ricerca dei beni mediante l utilizzo delle modalità telematiche comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione, altrimenti la richiesta di pignoramento perde efficacia. - Articolo 155-quater: è previsto un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro dell economia e delle finanze 12 nel quale si individuano i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati in argomento; in più sarà il medesimo decreto che potrà individuare ulteriori banche dati che l ufficiale giudiziario potrà interrogare. È inoltre istituito presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato Modello ricerca beni 13. Infine si prevede che l accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati in argomento sia gratuito in applicazione delle norme contenute nell articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale) che dispongono la gratuità dell accesso alle amministrazioni richiedenti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. - Articolo 155-quinquies: quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati in argomento non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, comma 1 del codice in parola può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni necessarie, in esse contenute. Il comma 3 modificando il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dispone che il procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare 14 è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 43,00 15 e per esso non si applica l istituto dell anticipazione forfetaria 16. Inoltre precisa, modificando l articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 che il pagamento del contributo unificato in argomento deve essere effettuato contestualmente all istanza presentata dal procedente. La RT evidenzia dapprima che la disposizione è tesa a migliorare l efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare e che l accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi del già citato Codice dell amministrazione digitale. L accesso alla procedura di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore e comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 43,00, "alternativo" al contributo unificato dovuto per l istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002). Utilizza quindi dei dati in possesso dell amministrazione della giustizia dai quali stima in circa unità le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Applicando a tale dato il contributo unificato di euro 43,00 ottiene un gettito che potrebbe attestarsi gradualmente in circa 4,3mln di euro annui. Poiché il contributo unificato dovuto per l istanza di ricerca con modalità telematica "non è alternativo" al contributo unificato dovuto per l istanza, per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati (di cui all articolo 14, 12 E sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 13 Conforme al modello adottato con il decreto citato. 14 Procedura prevista dal citato articolo 492-bis, comma 1 del codice di procedura civile. 15 Modifica all articolo 13 del D.P.R. n. 115 del Di cui all articolo 30 del D.P.R. n. 115 del

230 comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002), precisa che il gettito che scaturisce dalla disposizione in esame costituisce una nuova entrata per il bilancio dello Stato che può essere utilizzata per compensare adeguatamente il minor gettito derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 12 del presente disegno di legge, in relazione alle quali è ragionevole ritenere analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari. Al riguardo, si evidenzia che la RT non dà conto né della metodologia nè dei dati utilizzati per stimare in circa unità le procedure annue di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare; in più nulla viene detto sulla affermata gradualità del maggior gettito atteso: infatti non viene fornita alcuna ipotesi circa i tempi effettivi in cui potrà entrare a regime la nuova istanza di ricerca con modalità telematica che consentirà l introito del potenziale maggior gettito stimato in 4,3 mln di euro, così come non viene palesato l anno a partire dal quale potrà registrarsi il maggior gettito atteso. A tale ultima problematica si riconduce anche la mancata indicazione nell articolato, del termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro della giustizia (di cui al nuovo articolo 155-quater) con il quale saranno definite le tutele e le modalità di esercizio della nuova forma di ricerca telematica. Inoltre dalla lettura della RT sembra evincersi una contraddizione nei rapporti esistenti tra il nuovo contributo unificato per la ricerca telematica ed il contributo dovuto per l istanza, per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati ai sensi dell articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del Infatti in due punti diversi la RT afferma dapprima che il nuovo contributo di 43,00 euro è alternativo (quindi con effetti di gettito neutrali), salvo poi negare espressamente l'assunto, sostenendo che il contributo è aggiuntivo (qualora si scelga di attivare anche la procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare), garantendo così il maggior gettito di 4,3 mln di euro che, si ricorda, è necessario peraltro a coprire i maggiori oneri recati dagli articoli 3, 6 e 12 del presente provvedimento. Il carattere alternativo o meno del contributo rappresenta quindi un aspetto che va chiarito. Occorre aggiungere che gli oneri recati dagli articoli 3, 6 e 12, richiamati in RT, sembrano essere certi nella loro verificazione ma non anche definiti nel quantum e nel tempo della loro manifestazione, così come già in precedenza osservato. In merito al carattere eventuale del maggior gettito occorre anche sottolineare che la procedura di ricerca telematica si presenta facoltativa, con conseguenze in ordine all'effettivo riscontro delle entrate attese (per le quali non si fornisce alcun elemento che ne consenta una puntuale verifica). In relazione a quanto sopra, andrebbe confermata la corrispondenza tra le esigenze di provvista finanziaria, anche sotto il profilo temporale, e le forme di copertura. Si rendono pertanto necessari chiarimenti ed assicurazioni del Governo. 25

231 Con riferimento poi alla ragionevole ipotesi relativa alle analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari che la RT attribuisce sia al maggior gettito in questione che ai maggiori oneri associati alle disposizioni di cui ai citati articoli 3, 6 e 12, sarebbe necessario un adeguato approfondimento in merito, al fine di escludere eventuali disallineamenti tra entrate e uscite. Infatti a seconda dei tempi di implementazione delle modifiche delle procedure contemplate dal presente decreto, di cui peraltro non si dà conto, non è escluso che si possano avere squilibri temporali di cassa. Ulteriore aspetto riguarda la gratuità dell accesso alle banche dati; questo è infatti previsto per l ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo articolo 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Invece per quanto attiene l accesso da parte del creditore procedente, qualora il collegamento non sia funzionante, la norma nulla dice circa la gratuità o meno dell accesso (articolo 155-quinquies). Si rende necessario un chiarimento al fine di evitare possibili contestazioni, con eventuali riflessi finanziari negativi per l erario. Articolo 20 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche) L'articolo 20 stabilisce al comma 1 che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è previsto - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche. Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure. Il comma 3 prevede che i dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012. Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n

232 La RT afferma che la norma prevede l'introduzione di rapporti riepilogativi "finali", con modalità telematica, delle procedure esecutive, concorsuali e fallimentari, allo scopo di fornire dati statistici unitari, anche su base nazionale, necessari a verificare l'esito e l'efficienza delle citate procedure. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi, saranno estratti ed elaborati a cura del ministero della giustizia ed inseriti nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali. Gli interventi connessi alla realizzazione e alla gestione del sistema centralizzato ai fini del monitoraggio, richiedono attività di analisi (5 per cento del costo stimato), progettazione (5 per cento del costo stimato), realizzazione e messa in produzione di un'applicazione per la raccolta dei dati dalle fonti locali (registri di cancelleria) e la loro analisi aggregata (70 per cento del costo stimato). Il sistema deve, altresì, comprendere un meccanismo di estrazione, trasformazione, elaborazione, con relativa base di dati (10 per cento del costo stimato), nonché una interfaccia di gestione e monitoraggio ed un front-end di reportistica dinamica (10% del costo stimato). Si può stimare un onere quantificato in euro ,00 per il 2014 per la realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati ai fini del monitoraggio, nonché un onere di euro ,00 a regime per il funzionamento e la manutenzione del predetto sistema. Tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero di Giustizia e valutati sulla base di analoghi interventi già realizzati dalla stessa Direzione generale. Riepilogo oneri RT (Articoli 18 e 20) INTERVENTO 2014 (euro) 2015 e a regime (euro) Art Introduzione di nuovi atti telematici ed adattamento dell'infrastruttura per la loro accettazione e gestione Art Realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e di analisi dei dati ai fini del monitoraggio Art Spese di funzionamento, aggiornamento e : manutenzione dei sistemi , , ,00 Totale , ,00 Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce un'analitica descrizione degli elementi che concorrono alla formazione della spesa prevista ( euro) per il 2014, sia in connessione alla definizione della componente di spesa prevista in relazione alla attivazione del sistema di monitoraggio dei dati (5 per cento) che per la loro progettazione (5 per cento), in aggiunta alla loro raccolta dai registri di cancelleria delle sedi giudiziarie (il 70 27

233 per cento), andrebbero comunque richiesti elementi documentativi, in particolare, in merito ai criteri adottati nella certificazione connessa al costo stimato per l'estrazione e l'elaborazione dei dati (il 10 per cento) nonché per la gestione dell'interfaccia della reportistica "dinamica" (ulteriore 10 per cento). Ciò detto, in aggiunta ai non meglio precisati euro, da sostenersi annualmente, a regime, dal 2015 per la "manutenzione" del sistema. Sul punto, dal momento che la RT si limita ad indicare la fonte organizzativa (la Direzione generale dei sistemi informativi del ministero della giustizia) delle suddette stime, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione dei criteri adottati, per la quantificazione delle singole componenti sommariamente indicate dalla RT nonché, sopratutto, in merito ai parametri considerati ai fini della stima, anche al fine di far luce sulla distribuzione cronologica degli oneri di cui è previsto il sostenimento (parte nel 2014 e parte dal 2015). Capo VI Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria Articolo 21 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati) Il comma 1 stabilisce che al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 é aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.». Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La RT riferisce che si tratta di una semplificazione delle procedure tese a ridurre i tempi dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale dei magistrati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 28

234 Al riguardo, considerando che il dispositivo è volto essenzialmente ad assicurare una maggiore continuità del servizio di Giustizia in connessione ai tempi che si rendono necessari all'avvicendamento del personale di magistratura nell'ambito delle procedure di tramutamento degli incarichi disposti da parte del CSM, in senso orizzontale, non ci sono osservazioni. Capo VII Disposizioni finali Articolo 22 (Disposizioni finanziarie) Il comma 1 prevede che all'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro ,00 per l'anno 2014 e a euro ,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Il comma 2 stabilisce che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19. Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La RT afferma che ai fini della copertura finanziaria degli articoli 18 e 20 dell'intervento in esame, si provvede facendo riferimento alla norma finanziaria già contenuta nel disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 (art. 7, A.C "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione), ritirato dal Ministro della giustizia, che prevedeva, per la medesime finalità, una copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dì cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n Inoltre, al comma 2 si prevede che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in 4,3 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 19. Al riguardo, sul comma 1, andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati, a valere degli stanziamenti previsti in bilancio per il 2014 e dal 2015 riconducibili al F.I.S.P.E (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 29

235 finanze), nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni relativi alla programmazione degli interventi già previsti per l'impiego di tali risorse. Circa il comma 2, premesso che ivi trattasi della copertura di un nuovo onere per il 2014 e dal 2015, formulata però sotto forma di "previsione" e non di "tetto", e fermo restando che per le relative risorse si dovrà provvedere a carico delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 - cui si rinvia per i profili di quantificazione - occorre, non di meno, segnalare che allorché si sia in presenza di autorizzazioni di spesa, sia pure sotto forma di minori entrate, formulate come "previsione" e non quali "tetti", l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrive che le norme stesse debbano sempre accompagnarsi anche ad una specifica clausola di "salvaguardia", la cui formulazione dovrà corrispondere ai canoni di "automaticità ed effettività" che sono ivi espressamente stabiliti al comma 12 del medesimo articolo. Ciò detto, al fine di provvedere all'eventuale "compensazione" degli eventuali ulteriori effetti di oneri, "aggiuntivi" rispetto a quelli previsti dalla RT, che dovessero risultare per effetto di incongruità o errori incorsi nella quantificazione degli effetti finanziari da parte della RT. Sempre con riferimento al comma 2 si fa rinvio per i profili di quantificazione alle osservazioni formulate con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del provvedimento in esame. Si evidenzia che la disposizione in commento non contiene riferimenti temporali in ordine alla imputazione, all'andamento ed alla decorrenza degli oneri e delle maggiori entrate. Sul punto si rinvia a quanto rappresentato a commento dell articolo 19, comma 2, lettera a) e comma 3, nella parte in cui si è richiamata l'attenzione sulla mancanza di qualsiasi riferimento temporale che consenta di verificare puntualmente la copertura disposta dall articolo 19 ai maggiori oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 12 del provvedimento in commento. 30

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237 Ultimi dossier del Servizio del Bilancio Lug 2014 Nota di lettura n. 56 A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati) Ago 2014 Nota di lettura n. 57 A.S. 1582: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota di lettura n. 58 "Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie" (Atto del Governo n. 100) " Nota di lettura n. 59 A.S B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" " Nota breve n. 6 Gli incentivi agli investimenti privati: misure adottate e valutazioni dell'efficacia dal 2000 ad oggi Set 2014 Elementi di documentazione, n. 12 A.S. 1594: "Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Elementi di documentazione, n. 13 A.S. 1595: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota di lettura n. 60 A.S. 1558: "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota di lettura n. 61 A.S. 1324: "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" " Nota di lettura n. 62 A.S. 1613: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati) Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL

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