Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso Istituito e gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. Regolamento di Gestione

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1 Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso Istituito e gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. Regolamento di Gestione Si attesta che il presente Regolamento è il testo approvato dalla Banca d Italia con Provvedimento n del 28/4/2005 e successivamente modificato con Provvedimenti n del 5/9/2006, n del 3/4/2007, n del 1/10/2007, n del 20/2/2008, nonchè modificato in via generale con Delibere di Consiglio di Amministrazione del 30/1/2008, del 29/7/2008, del 17/9/2008 e del 28/5/2010

2 Sommario 1 ISTITUZIONE DEL FONDO Istituzione e denominazione del Fondo Destinatari delle Quote Patrimonio del Fondo e Sottoscrizione delle Quote CARATTERISTICHE DEL FONDO E POLITICHE DI GESTIONE Valore del Fondo Durata del Fondo Forma del Fondo Scopo e oggetto dell attività del Fondo Esercizio Caratteristiche degli Investimenti Immobiliari Caratteristiche degli Investimenti in Partecipazioni in Società Immobiliari Caratteristiche degli Investimenti in Strumenti Finanziari Investimenti in strumenti derivati Liquidità del Fondo Superamento transitorio dei limiti d investimento Ricorso all indebitamento PROVENTI DELLA GESTIONE DEL FONDO Determinazione dei Proventi della Gestione del Fondo Distribuzione dei Proventi della Gestione del Fondo Diritto ai Proventi della Gestione del Fondo Procedura e Tempi per il Pagamento dei Proventi in Distribuzione Pubblicità della distribuzione dei proventi SOCIETÁ DI GESTIONE Individuazione Autorizzazione Responsabilità per l attività di gestione Gestione degli strumenti finanziari Deleghe Interne Deleghe esterne Controllo ESPERTI INDIPENDENTI Nomina degli Esperti Indipendenti Attività degli Esperti Indipendenti Criteri di Valutazione Applicabili dagli Esperti Indipendenti Valutazioni del Consiglio di Amministrazione BANCA DEPOSITARIA Individuazione e Funzioni della Banca Depositaria Revoca o Rinuncia della Banca Depositaria Efficacia della revoca o della Rinuncia della Banca Depositaria QUOTE DI PARTECIPAZIONE Valore Nominale Certificati di partecipazione al Fondo Avvaloramento e consegna dei certificati di partecipazione Certificato cumulativo Dematerializzazione PARTECIPAZIONE AL FONDO Acquisizione della Qualità di partecipante al Fondo e Accettazione del Regolamento Sottoscrizione delle quote e richiamo degli impegni Modalità di sottoscrizione delle Quote Ridimensionamento del Fondo e decisione di non costituire il Fondo Mezzi di pagamento Rimborsi Parziali Pro-Quota a fronte di disinvestimenti Assemblea dei Partecipanti Comitato Consultivo Pubblicità Limitazione al trasferimento delle Quote REGIME DELLE SPESE Compenso spettante alla Società di Gestione Spese a Carico della Società di Gestione Oneri e Rimborsi Spese a Carico dei Singoli Partecipanti... 15

3 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Valutazione del Fondo Criteri di Valutazione CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA SCRITTURE CONTABILI E RELATIVA PUBBLICITÀ Scritture Contabili e Documentazione Specifica Aggiuntiva Documenti a Disposizione dei Partecipanti e relativi Luoghi di Deposito Revisione contabile, Certificazione e Controllo del Collegio Sindacale LIQUIDAZIONE DEL FONDO Casi di Liquidazione Liquidazione del Fondo ad Iniziativa della Società di Gestione Modalità Inerenti alla Liquidazione Pubblicità Inerente alla Liquidazione Liquidazione del Fondo per Scadenza del Termine di Durata ATTIVITÀ INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO Ripartizione dell Attivo Netto alla scadenza del Fondo Definizione degli Aventi diritto alla Quota Spettante ai Partecipanti Modalità inerenti alla Liquidazione Pubblicità della Procedura di Liquidazione Comunicazioni alla Banca d Italia Divieto di Ulteriori Investimenti alla scadenza della Durata del Fondo Tempi per il Riconoscimento della Quota Spettante ai Partecipanti MODIFICHE AL REGOLAMENTO Procedura Pubblicità delle modifiche FORO COMPETENTE Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 2

4 Regolamento del Fondo Comune di Investimento Immobiliare Riservato di tipo Chiuso denominato FONDO ARISTOTELE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO 1 ISTITUZIONE DEL FONDO 1.1 Istituzione e denominazione del Fondo La Società Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A., come meglio identificata e descritta al successivo paragrafo 4 (di seguito denominata la Società di Gestione ), ha istituito un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato Fondo Aristotele - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (di seguito denominato il Fondo ), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2004, che ha contestualmente approvato il presente regolamento di gestione (di seguito denominato il Regolamento ). La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza e del presente Regolamento. 1.2 Destinatari delle Quote Il Fondo è riservato ad investitori qualificati, come definiti dall art. 1, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999, come modificato ed integrato dal decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 47, del 31 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominati gli Investitori Qualificati ). In particolare, la sottoscrizione delle Quote potrà essere effettuata da: a) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. "Testo Unico Bancario"); b) soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; c) fondazioni bancarie; d) persone fisiche e giuridiche ed altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentate della persona giuridica o dell'ente Per tutto il termine di durata del Fondo fatta salva l ipotesi di cui al successivo paragrafo 8.7 le Quote potranno essere trasferite, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi a condizione che questi rientrino nella categoria degli Investitori Qualificati L Assemblea dei Partecipanti potrà deliberare - conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo di procedere all offerta al pubblico delle Quote, previa modifica del presente regolamento e predisposizione della documentazione di offerta prevista dalla vigente normativa. In tale ipotesi verrà richiesta l ammissione delle Quote alle negoziazioni in un mercato regolamentato, con il conseguente frazionamento delle stesse La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata, inoltre, dalla Società di Gestione. 1.3 Patrimonio del Fondo e Sottoscrizione delle Quote Il patrimonio iniziale del Fondo (di seguito denominato il Patrimonio iniziale del Fondo ), come indicato al successivo paragrafo 2.1, viene raccolto mediante un unica emissione di quote (di seguito denominate le Quote ), di eguale valore unitario, che devono essere liberate, mediante sottoscrizione in denaro, entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte della Banca d Italia La Società di Gestione si riserva la facoltà di effettuare, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di chiusura della prima sottoscrizione, ulteriori emissioni di Quote, di eguale valore unitario, che dovranno essere liberate Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 3

5 mediante sottoscrizione in denaro. Attraverso le ulteriori emissioni di Quote viene raccolto l Ammontare Massimo di cui al successivo paragrafo CARATTERISTICHE DEL FONDO E POLITICHE DI GESTIONE 2.1 Valore del Fondo L ammontare complessivo del patrimonio del Fondo è compreso tra un Patrimonio iniziale di euro ,00 (di seguito l Ammontare Minimo ) ed un massimo di euro ,00 (di seguito denominato l Ammontare Massimo ) ed il valore unitario di ciascuna Quota di partecipazione al Fondo è pari a euro ,00 (duecentocinquantamila/00). 2.2 Durata del Fondo La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi del successivo paragrafo 13.2, in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni relativi alla prima sottoscrizione di cui al successivo paragrafo La Società di Gestione ha facoltà di richiedere alla Banca d Italia una proroga del termine di durata del Fondo non superiore a tre anni, per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (di seguito denominato il Periodo di Grazia ) Nel periodo compreso tra il sesto e l ottavo anno dalla data di richiamo degli impegni relativi alla prima sottoscrizione di cui al successivo paragrafo 8.2.4, l Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo paragrafo 8.7, delibera con le maggioranze previste nel citato paragrafo 8.7 al fine di: (i) proseguire sino alla scadenza del Fondo con una struttura di partecipanti analoga a quella al momento presente; ovvero (ii) effettuare l offerta al pubblico delle Quote e richiedere l ammissione dei certificati rappresentativi delle stesse alla quotazione in un mercato regolamentato (di seguito, per brevità, la Quotazione ), in conformità con quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, procedendo al loro frazionamento. Nel caso in cui l Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore dell offerta al pubblico delle Quote, l Assemblea stessa provvederà, altresì, a stabilire termini e condizioni della Quotazione, ivi incluse ogni modifica al Regolamento che si rendesse necessaria in conseguenza della Quotazione La deliberazione assunta dall Assemblea dei Partecipanti in conformità al presente paragrafo sarà vincolante per e dovrà essere recepita dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione con propria deliberazione. 2.3 Forma del Fondo Il Fondo adotta la forma di fondo chiuso. Il rimborso delle Quote ai partecipanti potrà avvenire alla scadenza del Fondo e, comunque, non oltre la scadenza della proroga eventualmente concessa di cui al precedente paragrafo Scopo e oggetto dell attività del Fondo Scopo del Fondo è l investimento collettivo di capitali in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e la gestione professionale e la valorizzazione del patrimonio dello stesso, al fine di aumentare nel tempo il valore delle Quote e ripartire tra i partecipanti il risultato netto derivante dalla gestione del Fondo, al netto degli oneri di gestione maturati, e dallo smobilizzo degli investimenti, nonché i proventi risultanti dalla gestione corrente. La Società di Gestione individua ed effettua, per conto del Fondo, gli investimenti che per natura e caratteristiche intrinseche si presentano idonei ad aumentare il valore del patrimonio del Fondo stesso. La Società di Gestione è incaricata di valutare i rischi di ogni investimento del portafoglio e di gestire tali rischi. Lo smobilizzo degli investimenti potrà realizzarsi, nell interesse dei Partecipanti, anche anticipatamente rispetto alla durata del Fondo, come previsto al successivo paragrafo Le Quote potranno essere oggetto di rimborsi parziali pro-quota, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo Il patrimonio del Fondo è investito, in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all 80% (ottantapercento) del valore complessivo del Fondo stesso in beni immobili e diritti reali immobiliari destinati ad edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, ad attività di ricerca o erogazione di prestazioni di alta specializzazione, alla realizzazione di asili nido ed edifici scolastici con particolare riguardo alle scuole materne, inserite nei piani di programmazione regionale, alla riabilitazione fisicomotoria delle persone anziane, al presidio dell ordine pubblico limitatamente ad iniziative di assoluto rilievo Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 4

6 nazionale e collocate in aree connotate da difficoltà socio occupazionali e presenza della criminalità organizzata ed alla realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing ovvero in beni immobili convertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su tale tipologia di beni immobili, nonché in partecipazioni in società immobiliari, di cui al successivo paragrafo 2.7 (di seguito denominati Investimento Tipico ) Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito, in misura comunque non superiore al 20% (ventipercento) del patrimonio del Fondo, in beni immobili e diritti reali immobiliari in settori limitrofi e/o contigui a quelli di cui al precedente paragrafo 2.4.2, in ogni caso a destinazione terziaria e tali da garantire una diversificazione del rischio ed assicurare rendimenti interessanti Il patrimonio del Fondo può essere investito, limitatamente al 20% (ventipercento) dello stesso, ed in misura alternativa o residua rispetto alla destinazione di cui al precedente paragrafo 2.4.3, in strumenti finanziari quotati e non quotati in mercati regolamentati di cui al successivo paragrafo 2.8, in depositi bancari di denaro, in crediti e titoli rappresentativi di crediti, in altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale (di seguito denominati Investimento Residuale ) Il Fondo raggiunge il limite di Investimento Tipico entro 24 (ventiquattro) mesi dall avvio dell operatività. 2.5 Esercizio L esercizio del Fondo si chiude il 31 dicembre di ogni anno Il primo esercizio ha inizio alla data dell avvio dell operatività del Fondo. 2.6 Caratteristiche degli Investimenti Immobiliari La Società di Gestione non esclude la possibilità che il Patrimonio del Fondo possa essere investito in beni immobili, diritti reali immobiliari e/o partecipazioni in società immobiliari, ceduti o conferiti da soci della Società di Gestione, da soggetti appartenenti al loro gruppo, o da soggetti facenti parte del gruppo societario cui la Società di Gestione appartiene. In tal caso tali operazioni saranno effettuate nel rispetto dei limiti e con le cautele previste dall art. 12 bis, comma 4 del Decreto n. 228 del 24 maggio 1999 del Ministro del Tesoro. Nonostante il Fondo sia destinato esclusivamente agli Investitori Qualificati, la Società di Gestione non intende avvalersi delle deroghe all applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi, sancite dai commi 4, 5 e 6 dell art. 12 bis del richiamato Decreto L investimento in immobili di cui ai precedenti paragrafi e potrà avvenire anche attraverso l acquisto o la cessione di terreni, dotati di concessione edilizia o di documento equipollente, al fine di una successiva edificazione, ovvero attraverso l acquisizione di immobili da ristrutturare, mantenere o riqualificare. I lavori di edificazione, di ristrutturazione e di riqualificazione saranno affidati, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, a primarie imprese di costruzione che dovranno comunque fornire alla Società di Gestione garanzie bancarie o assicurative adeguate per la copertura delle spese che l impresa stessa deve sostenere a fronte dell esecuzione delle opere richieste in conformità al contratto di appalto e per l adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e rivenienti da disposizioni di legge (ivi compresa la responsabilità civile verso terzi) L investimento di cui al precedente paragrafo potrà essere realizzato nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, anche attraverso partnership con primari developer tecnici cui sarà affidata la realizzazione degli immobili e con i quali saranno stipulati contratti di acquisto dei complessi immobiliari realizzati. In ogni caso gli investimenti realizzati attraverso partnership non potranno rappresentare più del 30% del valore del Fondo Il Patrimonio del Fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% (trentapercento) delle proprie attività, in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie o in una singola partecipazione in società immobiliare L investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari ha un orizzonte temporale di medio lungo periodo Gli investimenti di cui ai precedenti punti e saranno effettuati esclusivamente sul territorio della Repubblica Italiana. 2.7 Caratteristiche degli Investimenti in Partecipazioni in Società Immobiliari Il Patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in partecipazioni in società immobiliari, per tali intendendosi le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 5

7 2.7.2 Il Patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in partecipazioni di qualunque entità in società immobiliari quotate e non quotate sui mercati regolamentati L investimento in partecipazioni in società immobiliari può avvenire solo a condizione che tali società detengano un patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili e/o diritti reali immobiliari ovvero svolgano attività di costruzione di beni aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte nel precedente paragrafo Il Patrimonio del Fondo non potrà essere investito in partecipazioni in società immobiliari per un ammontare superiore al 30% (trentapercento) dello stesso. 2.8 Caratteristiche degli Investimenti in Strumenti Finanziari Il Patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari quali titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all OCSE ovvero emessi da enti pubblici internazionali aventi sede in Stati appartenenti all OCSE, titoli di debito emessi da altri emittenti aventi rating rilasciato da agenzia di valutazione indipendente non inferiore a BBB di S&P (o equivalente), titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio fino al 15% (quindicipercento) della quota di patrimonio investita in strumenti finanziari, in parti di OICR denominate prevalentemente in euro, in strumenti finanziari strutturati Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 2.8.1, il Patrimonio del Fondo può essere investito in quote di altri OICR promossi o gestiti dalla Società di Gestione (di seguito OICR Collegati ). In tal caso: sul Patrimonio del Fondo non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquisite; la parte del Patrimonio del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati non verrà calcolata ai fini del computo del compenso spettante alla Società di Gestione, di cui al successivo paragrafo Investimenti in strumenti derivati Il Patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti disposti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura del rischio Liquidità del Fondo Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria Superamento transitorio dei limiti d investimento Fermo restando il paragrafo 2.10, previa tempestiva informativa all Assemblea dei Partecipanti, i limiti di investimento di cui ai precedenti paragrafi 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, ed i limiti di indebitamento di cui al successivo paragrafo 2.12, possono essere transitoriamente superati Nei casi previsti dal precedente paragrafo , la Società di Gestione provvede, in un congruo lasso temporale, a riportare gli investimenti del Fondo nei limiti previsti, tenendo conto dell interesse dei Partecipanti, dando informazione preventiva all Assemblea dei partecipanti sulle modalità e sui tempi di rientro Ricorso all indebitamento Nella gestione del Fondo la Società di Gestione ha la facoltà di assumere prestiti, con le modalità e nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sino alla soglia massima del 60% (sessantapercento) del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20% (ventipercento) del valore delle altre attività presenti nel proprio patrimonio. La Società di Gestione intende comunque mantenere il livello medio dei prestiti assunti nella gestione del Fondo in misura pari al 50% (cinquantapercento) del valore di volta in volta stimato degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari che compongono il Patrimonio del Fondo L accensione di prestiti per un importo pari al 60% (sessantapercento) del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari comporta - ove l attivo del Fondo sia interamente costituito da dette attività - un indebitamento pari ad almeno il 150% (centocinquantapercento) del valore complessivo netto del Fondo. Nell ipotesi - di cui al precedente punto in cui i prestiti siano assunti nella misura del 50% (cinquantapercento) delle ripetute attività, l indebitamento risulterà pari al 100% (centopercento) del valore complessivo netto del Fondo. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 6

8 3 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL FONDO 3.1 Determinazione dei Proventi della Gestione del Fondo Il Fondo si caratterizza come fondo a distribuzione dei proventi. Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili netti generati annualmente - con esclusione delle plusvalenze, anche contabilizzate, ma non realizzate - risultanti dal rendiconto di gestione del Fondo che la Società di Gestione deve redigere secondo quanto previsto nel successivo paragrafo (di seguito, i Proventi della Gestione ). 3.2 Distribuzione dei Proventi della Gestione del Fondo I Proventi della Gestione del Fondo sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza annuale, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 3.2.2, e 3.2.4, sino alla scadenza del Fondo o alla sua anticipata liquidazione I Proventi della Gestione del Fondo, determinati in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 3.1, verranno distribuiti in misura complessiva non inferiore all 80% (ottantapercento) del loro ammontare su base annuale, fatta salva diversa e motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. I proventi non distribuiti in esercizi precedenti, al netto delle eventuali perdite, possono essere distribuiti negli esercizi successivi È facoltà della Società di Gestione procedere, anche con cadenza infrannuale, alla distribuzione di Proventi della Gestione del Fondo, sulla base di un rendiconto redatto secondo quanto previsto al successivo paragrafo Per i primi due esercizi successivi alla data di chiusura della sottoscrizione delle Quote del Fondo, i proventi realizzati non saranno oggetto di distribuzione. Tali proventi, al netto delle eventuali perdite, concorreranno alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi. 3.3 Diritto ai Proventi della Gestione del Fondo Hanno diritto di percepire i Proventi della Gestione del Fondo i Partecipanti che risultino essere titolari delle Quote almeno 10 giorni prima della data fissata per il pagamento di detti proventi. 3.4 Procedura e Tempi per il Pagamento dei Proventi in Distribuzione La distribuzione dei Proventi della Gestione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione contestualmente all approvazione del rendiconto di gestione del Fondo ed effettuata a favore degli aventi diritto entro i 30 (trenta) giorni successivi La Banca Depositaria, così come individuata nel successivo paragrafo 6.1, provvede a corrispondere i Proventi della Gestione del Fondo agli aventi diritto secondo le istruzioni impartite in tempo utile dalla Società di Gestione. 3.5 Pubblicità della distribuzione dei proventi L annuncio della distribuzione e della data del pagamento dei proventi è dato secondo le modalità di cui al successivo paragrafo SOCIETÁ DI GESTIONE 4.1 Individuazione Società di Gestione del Fondo è la Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Roma, via Barberini 47, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero , coincidente con codice fiscale e partita IVA, ed al R.E.A. n Autorizzazione La Società di Gestione è iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n.180, in applicazione delle norme di riferimento di cui al d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito TUF ). 4.3 Responsabilità per l attività di gestione Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l organo responsabile della gestione del Fondo per il raggiungimento dello scopo dello stesso e per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi da 2.4 a Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 7

9 4.4 Gestione degli strumenti finanziari L'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio che contraddistingue i rapporti fra i Partecipanti e la Società di Gestione. 4.5 Deleghe Interne Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nella definizione delle politiche di investimento del Fondo, è in facoltà dello stesso Consiglio conferire deleghe per la loro attuazione a comitati interni, a propri membri, ovvero a dirigenti o dipendenti della stessa Società di Gestione, limitatamente a specifiche materie, di volta in volta individuate Comitato Investimenti La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni, di un Comitato Investimenti, composto da cinque membri, anche esterni alla Società. Il Comitato Investimenti, preso atto del business plan dei Fondi, esprime un parere consultivo e non vincolante sulle operazioni di investimento/disinvestimento immobiliare di importo superiore a 10 milioni di euro per singolo investimento, anche in relazione al business plan medesimo. 4.6 Deleghe esterne La Società di Gestione può conferire deleghe a soggetti esterni alla Società di Gestione stessa. Tali deleghe possono avere ad oggetto, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore, la gestione amministrativa dei beni immobili che compongono il Patrimonio del Fondo, ovvero la gestione della parte del Patrimonio rappresentata dagli strumenti finanziari detenibili ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari Le deleghe eventualmente conferite ai sensi del precedente punto 4.6.1, e nel rispetto della normativa applicabile: non implicano alcun esonero o limitazione di responsabilità della società di Gestione. Il delegato per l esecuzione delle operazioni, pertanto, potrà operare sulla base del preventivo assenso della Società di Gestione ovvero attenendosi alle istruzioni impartite dai competenti organi della Società di Gestione medesima; hanno una durata determinata, possono essere revocate con effetto immediato dalla Società di Gestione e hanno carattere non esclusivo; prevedono, con riferimento all incarico della gestione degli strumenti finanziari di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito. 4.7 Controllo Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione esercita un controllo costante sull attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati ai sensi dei precedenti paragrafi 4.5 e ESPERTI INDIPENDENTI 5.1 Nomina degli Esperti Indipendenti Le attività specificate al successivo paragrafo 5.2, sono demandate ad esperti indipendenti (di seguito gli Esperti Indipendenti ) nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, individuati tra i soggetti che siano in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. 5.2 Attività degli Esperti Indipendenti Agli Esperti Indipendenti sono demandate le seguenti attività: a) presentazione al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a norma delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, di una relazione di stima del valore dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni immobiliari facenti parte del Patrimonio del Fondo, nei termini concordati con la Società di Gestione e comunque entro il 30 (trentesimo) giorno che segue la scadenza di ciascun semestre di anno solare; b) predisposizione, su richiesta della Società di Gestione, di un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile del Patrimonio del Fondo che la Società di Gestione stessa intenda vendere nella gestione del Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 8

10 Fondo. Tale giudizio di congruità, predisposto in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, deve essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti nella valutazione Fermo restando l incarico come sopra conferito, il Consiglio d Amministrazione della Società di Gestione potrà conferire incarichi a soggetti diversi dagli Esperti Indipendenti che supportino l operato degli stessi in relazione a specifici adempimenti connessi alle attività di cui al precedente paragrafo Criteri di Valutazione Applicabili dagli Esperti Indipendenti Nel predisporre le relazioni di stima ed il giudizio di congruità di cui al precedente paragrafo 5.2, gli Esperti Indipendenti dovranno applicare i criteri di valutazione richiamati nel successivo paragrafo Valutazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può discostarsi dalle valutazioni di cui al precedente paragrafo 5.2, ma, in questo caso, è tenuto a comunicarne le ragioni agli Esperti Indipendenti nonché alla Banca d Italia, allegando copia della relazione redatta da detti Esperti Indipendenti. 6 BANCA DEPOSITARIA 6.1 Individuazione e Funzioni della Banca Depositaria Banca Depositaria del Fondo è State Street Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin, 16 (di seguito, la Banca Depositaria ) La Banca Depositaria, nell'esercizio dell'incarico conferitole dalla Società di Gestione, è tenuta ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente e gode delle facoltà che la stessa le conferisce, ivi compresa la facoltà di sub depositare gli strumenti finanziari del Fondo, previo assenso della Società di Gestione. 6.2 Revoca o Rinuncia della Banca Depositaria L incarico conferito alla Banca Depositaria è a tempo indeterminato e può essere revocato dalla Società di Gestione in qualsiasi momento. La Banca Depositaria può altresì rinunciare all incarico dando alla Società di Gestione un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. 6.3 Efficacia della revoca o della Rinuncia della Banca Depositaria L efficacia della revoca o della rinuncia all'incarico della Banca Depositaria è sospesa fino a che: un altra banca, in possesso dei requisiti di legge, accetti l incarico di Banca Depositaria in sostituzione della precedente; la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla Società di Gestione nonché dalla Banca d Italia; gli strumenti finanziari inclusi nel Patrimonio del Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferite ed accreditate presso la nuova Banca Depositaria. 7 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 7.1 Valore Nominale Il valore nominale di ciascuna delle Quote di partecipazione al Fondo è pari a euro ,00 (duecentocinquantamila/00). 7.2 Certificati di partecipazione al Fondo Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta del Partecipante. La firma della Società di Gestione sui certificati rappresentativi delle Quote emessi dalla Società di Gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente purché autenticata Al Partecipante, su richiesta dello stesso, è consentito ottenere in qualsiasi momento, la trasformazione (da nominativo al portatore o viceversa), il frazionamento o il raggruppamento dei certificati. L emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario di una Quota o suoi multipli. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 9

11 7.3 Avvaloramento e consegna dei certificati di partecipazione I certificati vengono predisposti dalla Società di Gestione e, su istruzioni di quest ultima, avvalorati dalla Banca Depositaria e messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede di Milano della stessa, sita in via Rosellini n La Società di Gestione, su richiesta del Partecipante e a suo esclusivo rischio, provvede all invio dei certificati all indirizzo indicato dal Partecipante stesso, fermo il recupero delle spese di spedizione. 7.4 Certificato cumulativo In alternativa all emissione di certificati singoli può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Partecipanti. Le Quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del Partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso delle Quote In ogni caso, l immissione delle Quote nel certificato cumulativo non pregiudica la possibilità: per il Partecipante, di richiedere l emissione del certificato singolo; per la Banca Depositaria, di procedere senza oneri per il Partecipante e per il Fondo al frazionamento dello stesso certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. 7.5 Dematerializzazione Qualora si deliberasse, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo (ii), di effettuare l offerta al pubblico delle Quote e richiedere l ammissione dei relativi certificati alla quotazione in un mercato regolamentato, le Quote stesse saranno immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 7.5.1, l immissione delle Quote in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione, potrà essere effettuata in qualunque momento su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza delle quote emesse Qualora si dovesse deliberare l Offerta al Pubblico delle Quote e la connessa quotazione delle stesse, le Quote saranno immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. 8 PARTECIPAZIONE AL FONDO 8.1 Acquisizione della Qualità di partecipante al Fondo e Accettazione del Regolamento La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle stesse a qualsiasi titolo. L ammontare minimo di ogni sottoscrizione o acquisto a qualsiasi titolo è pari ad una Quota Ciascun soggetto, che non riveste la qualifica di Investitore Qualificato ai sensi del precedente paragrafo 1.2 del presente Regolamento, non può sottoscrivere e/o acquistare, a qualsiasi titolo, le Quote del Fondo La partecipazione al Fondo in qualunque momento conseguita comporta l'accettazione del presente Regolamento. Copia del Regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. 8.2 Sottoscrizione delle quote e richiamo degli impegni Le Quote di partecipazione al Fondo potranno essere sottoscritte nell ambito di una o più emissioni di Quote La prima sottoscrizione decorrerà dalla data di approvazione del presente regolamento da parte della Banca d Italia e avrà durata massima di 12 (dodici) mesi (di seguito Primo periodo di sottoscrizione ). La Società di Gestione potrà comunicare in qualunque momento entro i 12 (dodici) mesi, con le modalità descritte nel paragrafo , la chiusura del Primo periodo di sottoscrizione alla sola condizione che il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all Ammontare Minimo di cui al precedente paragrafo Una volta comunicata la chiusura del Primo periodo di sottoscrizione, la Società di Gestione emetterà un numero di Quote pari all importo delle sottoscrizioni pervenute diviso il valore nominale delle stesse ed assegnerà le Quote ai sottoscrittori in proporzione alle sottoscrizioni effettuate (di seguito Prima Emissione ) Dopo la Prima Emissione, la Società di Gestione, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del Primo periodo di sottoscrizione, eseguirà il richiamo degli impegni delle quote sottoscritte. Il versamento delle somme richiamate Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 10

12 dovrà essere effettuato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio della relativa richiesta. La Società di Gestione darà conferma a ciascun sottoscrittore del versamento effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata a.r., anticipata via telefax. In caso di mancato pagamento da parte del Partecipante, per motivi allo stesso imputabili, le Quote del Fondo emesse a fronte della sottoscrizione del Partecipante inadempiente saranno annullate dalla Società di Gestione Una volta terminato il richiamo degli impegni relativi alla Prima Emissione, la Società di Gestione potrà decidere di procedere all emissione di nuove Quote. In particolare, nel corso dei 36 (trentasei) mesi successivi alla data di chiusura della prima sottoscrizione, la Società di Gestione potrà aprire nuove ed ulteriori sottoscrizioni di Quote. Una volta chiuso ciascun periodo di sottoscrizione la Società di Gestione provvederà a calcolare il valore della quota del Fondo, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 11 e comunque prendendo a riferimento come giorno di calcolo del valore della quota quello successivo alla chiusura del nuovo periodo di sottoscrizione. Effettuato il calcolo del valore della quota, verranno emesse nuove quote per un valore totale corrispondente all importo delle sottoscrizioni pervenute nel periodo di sottoscrizione (di seguito denominata Emissione Successiva ) La Società di Gestione, una volta emesse le nuove Quote, assegnerà le Quote ai sottoscrittori in proporzione alle sottoscrizioni effettuate Il richiamo degli impegni relativo alle Quote oggetto di Emissione successiva sarà effettuato dalla Società di Gestione secondo le modalità di cui al precedente paragrafo La sottoscrizione del Patrimonio del Fondo avverrà mediante versamento di somme di denaro Non è prevista la possibilità per i Partecipanti di richiedere il rimborso anticipato delle quote possedute, neppure in coincidenza con le eventuali nuove emissioni. 8.3 Modalità di sottoscrizione delle Quote La sottoscrizione delle Quote del Fondo si realizza mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo di adesione predisposto dalla Società di Gestione contenente, tra l altro, le generalità del Partecipante, l importo oggetto di versamento nonché l impegno irrevocabile del Partecipante al versamento degli importi corrispondenti alla sottoscrizione effettuata, entro il termine del richiamo degli impegni Il modulo di sottoscrizione debitamente compilato viene inoltrato alla Società di Gestione direttamente oppure per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. La Società di Gestione impegna contrattualmente, anche ai sensi dell art c.c., i soggetti incaricati del collocamento delle Quote ad inoltrare tempestivamente alla medesima le domande di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento raccolti e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. 8.4 Ridimensionamento del Fondo e decisione di non costituire il Fondo Alla conclusione del Primo Periodo di Sottoscrizione, di cui al precedente paragrafo 8.2.2: a) se il Fondo è stato sottoscritto per un importo inferiore al 50% (cinquantapercento) rispetto all Ammontare minimo del Fondo di cui al precedente paragrafo 2.1, il Fondo non è costituito. In tal caso la Società di Gestione non procede al richiamo degli impegni di cui al precedente paragrafo 8.2.4, lasciando liberi i partecipanti dagli impegni assunti. La Società di Gestione, entro 15 giorni dalla data di chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione, di cui al precedente paragrafo 8.2.2, comunica all Autorità Competente ed ai Partecipanti che non si sono verificate le condizioni per la costituzione del Fondo e che i Partecipanti stessi sono liberati dagli impegni assunti. b) se il Fondo è stato sottoscritto per un importo almeno pari al 50% (cinquantapercento) rispetto all Ammontare minimo del Fondo di cui al precedente paragrafo 2.1, esso è costituito e, se l ammontare delle sottoscrizioni è inferiore al medesimo Ammontare minimo del Fondo, la Società di Gestione delibera il ridimensionamento dell ammontare complessivo del Fondo, dandone comunicazione all Organo di Vigilanza. L avvenuto ridimensionamento è comunicato ai Partecipanti. 8.5 Mezzi di pagamento Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle quote può essere effettuato utilizzando i seguenti mezzi di pagamento: a) bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo Aristotele, presso la Banca Depositaria; b) assegno circolare non trasferibile, all'ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo Aristotele; Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 11

13 c) autorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente bancario nel caso in cui i sottoscrittori siano clienti della Banca Depositaria In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, la Società di Gestione potrà attivare procedure di recupero, sia giudiziale che stragiudiziale, dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore a qualunque titolo, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. 8.6 Rimborsi Parziali Pro-Quota a fronte di disinvestimenti La Società di Gestione, a fronte di disinvestimenti realizzati, potrà avvalersi della facoltà di effettuare, nell interesse dei Partecipanti, rimborsi parziali pro-quota. In tal caso la Società di Gestione deve: a) dare preventiva comunicazione alla Banca d Italia delle attività disinvestite; b) dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati secondo le modalità di cui al paragrafo , precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni Quota e la procedura per ottenere il rimborso La Banca Depositaria provvede a corrispondere i rimborsi ai soggetti che risultino titolari del relativo diritto al momento del pagamento del rimborso, secondo le istruzioni ricevute in tempo utile dalla Società. 8.7 Assemblea dei Partecipanti I partecipanti al Fondo si riuniscono in un assemblea i sensi dell art. 37, comma 2 bis del TUF (di seguito, l Assemblea ) L Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tramite pubblicazione di un avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. L avviso è inviato ai partecipanti secondo le modalità di cui al successivo paragrafo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. L avviso deve indicare il giorno, l ora ed il luogo dell adunanza, l ordine del giorno ed ogni altra informazione che sia necessaria in relazione al diritto di intervento ed al diritto di voto. L Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta tanti partecipanti che rappresentino almeno il 10% (diecipercento) del valore delle quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare L Assemblea è convocata per deliberare sulle seguenti materie: a) sostituzione della Società di Gestione; b) richiesta di ammissione a quotazione; c) modifiche del regolamento di gestione che incidano sulle caratteristiche o sullo scopo dello stesso (a titolo esemplificativo modifica delle politiche di gestione del Fondo, eventuale frazionamento delle Quote del Fondo); d) liquidazione anticipata del Fondo; e) elezione del Presidente dell Assemblea; f) nomina dei membri del Comitato Consultivo spettanti agli Investitori ai sensi del successivo paragrafo Il Presidente dell Assemblea provvede agli adempimenti formali necessari alla convocazione dell Assemblea, ne presiede lo svolgimento e cura la pubblicità delle relative deliberazioni Possono prendere parte all Assemblea i Partecipanti che abbiano depositato presso la sede sociale o presso la Banca Depositaria e gli altri intermediari abilitati i certificati rappresentativi delle proprie quote L Assemblea delibera con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentino almeno il 75% (settantacinquepercento) del valore delle quote in circolazione. Ogni quota dà diritto ad un voto All Assemblea si applica, per quanto non disciplinato dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, l art. 46, commi 2 e 3 del TUF La Società di Gestione non può partecipare alle deliberazioni per le quote da essa eventualmente possedute. 8.8 Comitato Consultivo Nella gestione del Fondo la Società di Gestione si avvale della collaborazione di un Comitato Consultivo, appositamente istituito Il Comitato Consultivo si compone di sette membri, di cui: 6 (sei) membri nominati direttamente e/o indirettamente dai Partecipanti al Fondo; 1 (uno) designato dalla Società di Gestione. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 12

14 Tra i membri nominati direttamente dai Partecipanti al Fondo verrà individuato il Coordinatore del Comitato Consultivo Il Comitato Consultivo esprime pareri vincolanti sulle seguenti materie: a. piani annuali e pluriennali degli investimenti; b. operazioni di acquisizione o alienazione in conflitto di interessi; c. operazioni di acquisizione o alienazione che eccedano l ammontare annuo - risultante dal piano - approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione; d. modifica delle politiche di investimento e disinvestimento delle risorse del Fondo (a titolo esemplificativo asset allocation, profili di rischio/rendimento per l investimento della liquidità del Fondo); e. determinazione del livello di indebitamento del Fondo Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve sottoporre ogni anno al Comitato Consultivo, che rilascerà il proprio parere, il piano di investimenti e disinvestimenti predisposto dal Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Consiglio di Amministrazione può discostarsi dal parere formulato dal Comitato Consultivo per motivate ed obiettive ragioni da comunicarsi al Comitato stesso e di cui deve darsi conto in apposita sezione della relazione semestrale o del rendiconto di gestione del Fondo Su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il Comitato Consultivo può fornire il proprio parere al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione su altre materie rilevanti per la gestione del Fondo. In questo caso il parere del Comitato Consultivo ha natura non vincolante Il Coordinatore del Comitato Consultivo avrà la facoltà di partecipare, in qualità di uditore, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione convocate per discutere su materie di interesse del Fondo. A tale fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione provvederà ad inviare copia dell avviso di convocazione al Presidente del Comitato Consultivo nello stesso termine previsto per l invio dell avviso di convocazione agli altri consiglieri L Amministratore Delegato della Società di Gestione partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, senza diritto di voto. 8.9 Pubblicità Nella nota integrativa del rendiconto di gestione e nella nota illustrativa della relazione semestrale di cui al successivo paragrafo 12.1, sono fornite informazioni dettagliate relative agli atti di acquisto o cessione dei beni ed ai soggetti acquirenti o cedenti ed al relativo gruppo di appartenenza. Tali atti, anche in forma di estratto, sono messi a disposizione dei Partecipanti al Fondo presso la sede della Società di Gestione del Fondo Limitazione al trasferimento delle Quote Per tutto il termine di durata del Fondo, le Quote acquisite dai Partecipanti potranno essere trasferite, a qualsiasi titolo, ad altri Partecipanti ovvero a soggetti terzi, a condizione che: a. il soggetto che intende acquistare le Quote (di seguito l Acquirente ) sia un Investitore Qualificato, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2.1; b. il soggetto che intende alienare le Quote (di seguito l Alienante ) dia notizia alla Società di Gestione di tale intenzione con comunicazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata a/r e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia prevista per il trasferimento, contenente un attestazione sottoscritta dall Acquirente che sotto la propria responsabilità confermi il possesso del requisito di cui alla precedente lettera a. La Società di Gestione si riserva la facoltà di richiedere all Alienante e/o all Acquirente eventuali documenti o certificazioni addizionali al fine di verificare il possesso dei requisiti da parte dell Acquirente. Qualora le richieste della Società di Gestione non vengano soddisfatte, la stessa potrà negare il proprio assenso al trasferimento che, pertanto, se già concluso, dovrà ritenersi inefficace. 9 REGIME DELLE SPESE Gli oneri connessi alle attività del Fondo vengono ripartiti come segue: 9.1 Compenso spettante alla Società di Gestione Il compenso spettante alla Società di Gestione è composto da una commissione fissa di gestione ( di seguito, la Commissione di Gestione ) e da una commissione variabile finale (di seguito, la Commissione Variabile Finale ), che saranno determinate rispettivamente in conformità alle disposizioni di cui ai successivi paragrafi e Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 13

15 9.1.1 Commissione di Gestione La Commissione fissa di Gestione sarà pari : allo 0,6% (zerovirgolaseipercento) annuo del valore totale dell attivo del Fondo investito in immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, quale risulta dal rendiconto di gestione del Fondo, determinato al netto delle plusvalenze non realizzate rispetto ai valori di acquisizione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni detenute dal Fondo alla data di riferimento del rendiconto medesimo; allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) annuo del valore totale dell attivo del Fondo rappresentato da liquidità e/o da strumenti di impiego della medesima, per quanto attiene ai capitali raccolti e non ancora investiti, quale risulta dal rendiconto di gestione del Fondo La Commissione di Gestione viene corrisposta alla Società di Gestione pro rata temporis, con cadenza mensile e con valuta primo giorno lavorativo di ciascun mese Alla data di approvazione di ciascun rendiconto annuale, si determina il conguaglio rispetto agli importi già erogati fino a quella data dall inizio dell esercizio Commissione Variabile Finale La Commissione Variabile Finale è calcolata, al momento della liquidazione del Fondo, come di seguito riportato: a) si calcola la somma (di seguito denominata il Risultato Complessivo del Fondo ): dell ammontare dell attivo netto del Fondo liquidato; dei proventi eventualmente distribuiti ai sensi del precedente paragrafo 3.2 e dei rimborsi parziali pro quota eventualmente effettuati ai sensi del precedente paragrafo 8.6; tali voci vengono capitalizzate secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 4% (quattropercento) dalla data di distribuzione di ciascuna di tali somme alla data di liquidazione del Fondo; b) si calcola il valore iniziale del Fondo di cui al paragrafo 2.1 capitalizzato secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 4% (quattropercento), che esprime il tasso interno di rendimento obiettivo del Fondo; c) si calcola la differenza tra il Risultato Complessivo del Fondo come indicato alla precedente lettera a) ed il valore iniziale del Fondo di cui al paragrafo 2.1 capitalizzato ai sensi del precedente punto b) (di seguito denominato il Rendimento Complessivo in Eccesso ) La Società di Gestione percepirà un ammontare pari al 15% (quindicipercento) del Rendimento Complessivo in Eccesso. Il rendiconto periodico del Fondo prevederà un accantonamento volto a considerare l eventuale competenza di ciascun esercizio della Commissione Variabile Finale eventualmente dovuta alla Società di Gestione. Tale accantonamento sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tenendo conto, tra l altro, dei risultati conseguiti dal Fondo nell esercizio in corso e in quelli precedenti, dei proventi distribuiti o distribuibili e degli eventuali rimborsi effettuati. Tali criteri saranno indicati nella nota integrativa al rendiconto della gestione del Fondo Compenso Annuo Spettante alla Banca Depositaria Il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per l espletamento delle sue funzioni è pari allo 0,035% (zerovirgolazerotrentacinquepercento) su base annua calcolato, sulla base del rendiconto di fine anno, sul valore complessivo netto del Fondo, rettificato delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili, sui diritti reali immobiliari e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione. Detto compenso viene prelevato dalle disponibilità del Fondo, con cadenza trimestrale, l ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare. In sede di prima applicazione e fino alla stesura del primo rendiconto di gestione, il compenso spettante alla Banca Depositaria verrà calcolato sul valore del patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato Compenso Spettante agli Esperti Indipendenti Il compenso spettante agli Esperti Indipendenti per la valutazione degli immobili e le attività connesse o associate a tale valutazione, nonché per le ulteriori attività agli stessi demandate ai sensi del paragrafo del presente Regolamento è definito, previo accordo con gli Esperti Indipendenti stessi, dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione Il compenso di cui al precedente paragrafo deve in ogni caso essere commisurato alle attività svolte, all impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell incarico, avendo presente la natura, l entità e l ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell eventuale esistenza di un mercato attivo. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 14

16 9.1.5 Oneri Inerenti alle Attività Detenute dal Fondo Sono a carico del Fondo: le provvigioni, le commissioni, le spese inerenti le acquisizioni, per quanto non di competenza del venditore, e le dismissioni, per quanto non di competenza dell acquirente, di attività detenute dal Fondo (quali, a titolo indicativo, provvigioni per intermediazione immobiliare e mobiliare e relative imposte, spese legali e notarili, spese tecniche, spese per valutazioni e verifiche) e le altre spese inerenti alle compravendite ed alle locazioni del Fondo che saranno allo stesso attribuite tenuto conto anche di quanto previsto dagli usi e dalle consuetudini locali. Sono altresì a carico del Fondo le provvigioni, i compensi e le spese in genere per le attività di consulenza e di assistenza finalizzate e comunque strumentali all acquisizione, alla vendita ed alla locazione degli immobili e degli altri beni del Fondo, le provvigioni, le spese ed i compensi corrisposti a qualsiasi titolo per rilievi tecnici, perizie legali e notarili, in fase di acquisto, vendita e locazione degli immobili e delle altre attività detenute dal Fondo Sono a carico del Fondo: le provvigioni, le commissioni, le spese connesse alla eventuale quotazione ed all accentramento delle Quote Oneri Accessori e Spese di Manutenzione e/o Valorizzazione degli Immobili del Fondo Gli oneri accessori e tutte le spese di gestione, manutenzione e/o valorizzazione (quali, a titolo indicativo, quelle per l edificazione di fabbricati o il risanamento di terreni, ovvero il recupero, la ristrutturazione, il risanamento o il restauro di edifici, la nuova realizzazione o il ripristino di impianti, e comunque l ampliamento e la realizzazione di nuove costruzioni) sono a carico del Fondo Premi Assicurativi Premi per polizze assicurative a copertura di rischi connessi, a qualsiasi titolo, agli immobili del Fondo, ai diritti reali immobiliari, ai contratti di locazione, nonché a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti le attività del Fondo sono a carico del Fondo Altre spese Sono altresì a carico del Fondo le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione) e, se richiesto da future disposizioni di legge e regolamentari, delle relazioni semestrali, le spese sostenute per la convocazione e lo svolgimento dell Assemblea dei partecipanti, gli oneri relativi al Comitato Consultivo, gli oneri connessi al ricorso all indebitamento del Fondo, le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo, gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo e il contributo di vigilanza. 9.2 Spese a Carico della Società di Gestione Spese di Amministrazione Tutte le spese necessarie per l amministrazione e l organizzazione della propria attività, ivi comprese analisi ed indagini di mercato, studi di settore e, comunque, attività di carattere generale non riferite a specifiche opportunità d investimento, ivi compresi i compensi dovuti ai soggetti deputati allo svolgimento delle attività di gestione del patrimonio immobiliare (attività di property management in outsourcing), le spese ad esse connesse e le spese sostenute dalla Società di Gestione per personale in rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato esclusivamente dedicato a tali attività, nonché le spese vive sostenute nell esercizio di tali attività (attività di property management interno), al netto degli oneri e delle spese eventualmente rimborsati dagli utilizzatori dei beni immobili sono a carico della Società di Gestione Altre Spese Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti ovvero non siano a questi inerenti. 9.3 Oneri e Rimborsi Spese a Carico dei Singoli Partecipanti Imposte di Bollo e Spese di Spedizione Le imposte di bollo, le spese postali e altri oneri di spedizione per la corrispondenza secondo le modalità previste dal presente Regolamento Imposte e oneri in relazione alla Sottoscrizione ed Emissione di Quote Imposte, tasse e oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall acquisto e detenzione delle Quote Oneri e Spese Relativi ai Mezzi di Pagamento Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 15

17 Gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l acquisto delle Quote e per l incasso relativo al rimborso di Quote e alla distribuzione dei proventi Rendicontazione delle Spese I costi di cui ai punti e si riferiscono alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione e di volta in volta rendicontati al Partecipante interessato. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO 10.1 Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività al netto delle eventuali passività Valutazione del Fondo La determinazione del valore complessivo netto del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono. Alla stessa provvede il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in occasione degli adempimenti di cui al paragrafo Criteri di Valutazione Le attività e le passività del Fondo saranno valutate in coerenza con i criteri stabiliti dalle disposizioni tempo per tempo emanate dalla Banca d Italia. E in facoltà dei Partecipanti ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione una copia della documentazione relativa ai criteri di valutazione. 11 CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA Il valore della singola Quota di partecipazione al Fondo è calcolato semestralmente, ed è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo quanto previsto nel precedente paragrafo riferito al giorno di valutazione fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, diviso per il numero delle Quote emesse alla medesima data (di seguito, il Valore Unitario della Quota ). Il Valore Unitario della Quota deve essere comunicato ai Partecipanti secondo le modalità di cui al successivo paragrafo La comunicazione di cui al precedente punto potrà essere effettuata successivamente rispetto alle cadenze previste, in presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili. Ove ricorrano tali casi, la Società di Gestione informerà direttamente la Banca d Italia ed i Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo SCRITTURE CONTABILI E RELATIVA PUBBLICITÀ 12.1 Scritture Contabili e Documentazione Specifica Aggiuntiva La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, la Società di Gestione deve redigere: il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote di partecipazione, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo; il rendiconto della gestione del Fondo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei primi 6 (sei) mesi dell esercizio. La relazione non è richiesta nel caso si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale Documenti a Disposizione dei Partecipanti e relativi Luoghi di Deposito Il rendiconto di gestione del Fondo e la relazione semestrale sono inviati, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione, a ciascuno dei Partecipanti a cura della Società di Gestione, mediante comunicazione inviata con le modalità di cui al successivo paragrafo , e sono depositati e messi a Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 16

18 disposizione dei Partecipanti per almeno 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data della loro pubblicazione, nella sede della Società di Gestione e nella sede della Banca Depositaria. A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti hanno diritto di ottenere copie addizionali di tali documenti dalla Società di Gestione Revisione contabile, Certificazione e Controllo del Collegio Sindacale La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di cui alla Parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del TUF, quali richiamate dall articolo 9 del medesimo TUF La società di revisione provvede alla revisione del bilancio della Società di Gestione e del rendiconto del Fondo, nonché ad esprimere un giudizio sul rendiconto del Fondo I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della Banca Depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo. 13 LIQUIDAZIONE DEL FONDO 13.1 Casi di Liquidazione La liquidazione del Fondo può avere luogo, salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari: a) anticipatamente rispetto a quanto previsto dal successivo punto 13.5, ad iniziativa della Società di Gestione, nell interesse dei Partecipanti; b) per scadenza del termine di durata del Fondo Liquidazione del Fondo ad Iniziativa della Società di Gestione La Società di Gestione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può decidere la liquidazione anticipata del Fondo quando ciò sia nell interesse dei Partecipanti anche in relazione ad una congiuntura di mercato favorevole per la liquidazione del patrimonio immobiliare del Fondo, ovvero quando si verifichino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con pregiudizio per i Partecipanti Il Fondo può essere altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo ha termine ogni ulteriore attività di investimento del Fondo La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari Modalità Inerenti alla Liquidazione La Società di Gestione informa la Banca d Italia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, dando poi informativa dell avvenuta delibera alla Banca d Italia stessa A partire dal giorno successivo alla comunicazione di cui al paragrafo , la Società di Gestione provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l attivo del Fondo nell interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d Italia Terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per il rendiconto di cui al paragrafo e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti ai Partecipanti; l ammontare di tali somme sarà determinato dal rapporto tra: a) l attivo del Fondo liquidato al netto di eventuali passività; b) il numero delle Quote di pertinenza dei Partecipanti La società di revisione di cui al paragrafo 12.3 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione, nonché presso la sede della Banca Depositaria e in tutte le filiali di quest ultima situate nei capoluoghi di regione. Ogni Partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 17

19 La Banca Depositaria provvede a corrispondere il rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell avvenuto riparto alla Banca d Italia Pubblicità Inerente alla Liquidazione La delibera di liquidazione del Fondo è comunicata ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo Con le stesse modalità è comunicata ai Partecipanti l'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso Liquidazione del Fondo per Scadenza del Termine di Durata La liquidazione per la scadenza del termine di durata del Fondo o della eventuale proroga ha luogo con le modalità indicate al successivo paragrafo ATTIVITÀ INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO 14.1 Ripartizione dell Attivo Netto alla scadenza del Fondo Alla scadenza del termine di durata previsto al paragrafo 2.2 del presente Regolamento ha luogo la liquidazione del Fondo, con conseguente ripartizione integrale tra i Partecipanti dell attivo netto del Fondo stesso, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 13.3 e comunicate ai sensi del successivo paragrafo La Società di Gestione si riserva la facoltà di richiedere alla Banca d'italia, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo non sia completato entro il termine di durata dello stesso, il Periodo di Grazia, di cui al precedente paragrafo per condurre a termine le operazioni di smobilizzo nonché le operazioni di rimborso. A tal fine la Società di Gestione invia alla Banca d Italia la relativa richiesta con congruo preavviso, corredando la medesima di un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori Gli aventi diritto al rimborso ed i tempi per il riconoscimento delle relative somme sono specificati ai successivi paragrafi 14.2 e Definizione degli Aventi diritto alla Quota Spettante ai Partecipanti Hanno diritto a percepire la Quota Spettante ai Partecipanti coloro che risultano titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine del Periodo di Grazia eventualmente richiesto alla Banca d'italia per l effettuazione dello smobilizzo degli investimenti Modalità inerenti alla Liquidazione Dopo l'avviso ai Partecipanti e la comunicazione alla Banca d'italia dell'inizio della procedura di liquidazione, di cui ai successivi paragrafi 14.4 e 14.5, la Società di Gestione segue la procedura indicata al paragrafo 13.3 per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell'attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle Quote Pubblicità della Procedura di Liquidazione Con le modalità di cui al paragrafo la Società di Gestione informa i Partecipanti: a) dell'inizio della procedura di liquidazione; b) dell eventuale concessione del Periodo di Grazia da parte della Banca d Italia; c) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione; d) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale Comunicazioni alla Banca d Italia Contestualmente alla comunicazione di cui al paragrafo 14.4 verrà data comunicazione alla Banca d Italia: a) dell'inizio della procedura di liquidazione; b) del piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione, nel caso di richiesta di un Periodo di Grazia come indicato al paragrafo dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione; c) dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 18

20 La Società di Gestione invierà, inoltre, alla Banca d Italia, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione e della relazione degli amministratori, corredata della relazione predisposta dalla società di revisione di cui al paragrafo Divieto di Ulteriori Investimenti alla scadenza della Durata del Fondo Alla scadenza del periodo di durata del Fondo termina ogni ulteriore attività di investimento del Fondo Tempi per il Riconoscimento della Quota Spettante ai Partecipanti La Quota Spettante ai Partecipanti è distribuita agli aventi diritto con valuta in data non successiva al 30 (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo e dell eventuale Periodo di Grazia. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 15.1 Procedura Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà apportare al presente Regolamento eventuali modifiche che si renderanno necessarie anche ai fini della tutela dell interesse dei Partecipanti. Per il caso di modifiche rese necessarie da variazioni nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili è attribuita una delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all Amministratore Delegato della Società di Gestione per l adeguamento del testo. Il testo così modificato viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva Le modifiche al presente Regolamento concernenti materie per le quali la normativa tempo per tempo vigente richiede apposita delibera dell Assemblea dei Partecipanti di cui al precedente paragrafo 8.7 possono essere realizzate solo previa approvazione da parte dell Assemblea medesima Tutte le modifiche dovranno essere approvate dalla Banca d Italia Pubblicità delle modifiche Il contenuto di ogni modifica regolamentare, successivamente all approvazione della Banca d Italia, così come ogni altra comunicazione effettuata dalla Società di Gestione ai sensi ed in conformità al presente regolamento, è comunicato direttamente ai Partecipanti mediante lettera raccomandata a.r. inviata dalla Società di Gestione all indirizzo comunicato dal Partecipante La Società di Gestione provvede a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta. 16 FORO COMPETENTE Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall interpretazione, dall applicazione e dall esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Fondo ARISTOTELE - Regolamento di gestione 19

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