DEFINIZIONE (art. 3, c. 4ter, I parte, D.l. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e modificato dalla L. 122/2010, di conversione del D.l. 78/2010).
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- Sara Borrelli
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2 DEFINIZIONE (art. 3, c. 4ter, I parte, D.l. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e modificato dalla L. 122/2010, di conversione del D.l. 78/2010). Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
3 ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE SOGGETTI PIU IMPRENDITORI OBBLIGHI RECIPROCI DI COLLABORAZIONE IN FORME E AMBITI PREDETERMINATI ATTINENTI ALL ESERCIZIO DELLE PROPRIE IMPRESE, oppure DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI O DI PRESTAZIONI DI NATURA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, TECNICA O TECNOLOGICA, oppure DI ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA O PIU ATTIVITA RIENTRANTI NELL OGGETTO DELLA SINGOLA IMPRESA SCOPO ACCRESCERE - INDIVIDUALMENTE E COLLETTIVAMENTE - LA CAPACITA INNOVATIVA E LA COMPETITIVITA SUL MERCATO DELLE IMPRESE ADERENTI
4 Il contratto di rete costituisce uno strumento con cui realizzare politiche di accrescimento individuale e collettiva delle imprese tramite: forme di collaborazione operativa tra gli aderenti; scambio reciproco e sviluppo di informazioni e di cultura tecnica e commerciale; svolgimento in comune di specifiche attività (economie di scala).
5 LA CENTRALITA DEL PROGRAMMA COMUNE DI RETE ATTIVITA DELLA RETE PROGRAMMA DI RETE L'ATTIVITÀ DELLA RETE PRESUPPONE ED È FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COMUNE DI RETE 6
6 LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA COMUNE DI RETE Il programma deve essere definito al momento della stipulazione del contratto e deve contenere "l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante", nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune (art. 3, c. 4ter, lett. c, D.l. 5/2009). - Tramite esso deve essere fornita "l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti" (art. 3, c. 4ter, lett. b, D.l. 5/2009). - Il contratto deve prevedere, in relazione al programma comune definito dagli imprenditori aderenti, "le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi" (art. 3, c. 4ter, lett. b, D.l. 5/2009).
7 Centralità giuridica ed economica del programma di rete nella fase sia della stipulazione del contratto, sia della sua attuazione, con la conseguenza che: -è necessario determinare, al momento di stipulazione del contratto, i fondamenti economico-aziendali su cui si regge il progetto della rete; -occorre prevedere forme di follow-up nella realizzazione del progetto; - la struttura della rete, anche sotto il profilo giuridico, dev'essere funzionale allo specifico programma per la cui realizzazione viene stipulato il contratto. Rilevanza del programma di rete per l asseverazione del contratto e, quindi per l accesso ai benefici fiscali (v. art. 42, c. 2-quater, D.L. 78/2010 e Decreto 25/2/2011). 8
8 Il contratto di rete è un nuovo strumento giuridico, tipizzato dal legislatore, per perseguire: finalità solo in parte perseguibili con gli altri strumenti aggregativi disponibili; finalità perseguibili anche con altri strumenti aggregativi disponibili, ma con forme giuridiche ed economiche diverse (e potenzialmente più "leggere"); economie di scala e forme di integrazione/aggregazione che consentono di mantenere una spiccata autonomia dei soggetti giuridici aderenti.
9 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CONTRATTO DI RETE (cenni) -può, ma non deve, prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (art. 3, c. 4ter, I parte, D.l. 5/2009); nel caso di costituzione di un fondo comune, può definire le regole di gestione del fondo medesimo (art. 3, c. 4ter, lett. c, D.l. 5/2009). Il fondo comune può essere sostituito da un patrimonio separato, costituito dall'impresa aderente (in forma di Spa). - può, ma non deve, prevedere l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, in tal caso definendone poteri di gestione e di rappresentanza (art. 3, c. 4ter, lett. e, D.l. 5/2009).
10 Proprio in ragione di ciò, e della rilevante incompletezza normativa che caratterizza la disciplina del contratto, è necessario che il suo contenuto sia definito, anche sotto il profilo giuridico, in termini particolarmente puntuali e in relazione alla specifica operazione economica che costituisce oggetto del programma, anche per evitare che le lacune di disciplina rendano il contratto non funzionale al raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato stipulato.
11 IN PARTICOLARE Fondo patrimoniale comune e organo comune per l esecuzione del contratto svolgono un ruolo centrale nel consentire l apertura di un conto corrente bancario intestato alla rete.
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Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
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