L'imprenditore è tenuto ad adottare. le misure che, sono necessarie a tutelare

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1 L'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, sono necessarie a tutelare la personalità morale

2 Codice civile Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 L articolo Larticolo 2087 sancisce: Da un lato il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico dall altro il dovere del datore di lavoro di applicare le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura di prevenzione (pur non imposta dalla normativa specifica) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale. (c.d. DEBITO DI SICUREZZA) Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 Art. 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Eleanor Roosevelt moglie del presidente Eleanor Roosevelt, moglie del presidente degli Stati Uniti, mostra la Dichiarazione in formato poster (1949)

3 Costituzione Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti,... Articolo 41. L attività ità economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto t con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS World Health Organization WHO Salute: stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia.

4 Formazione Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Concetti di rischio Danno Prevenzione Formazione generale Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5 Concetti di Pericolo, Danno, Rischio, Prevenzione e Protezione Pericolo art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali. (UNI11230 Gestione del rischio) Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO ) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore(sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro) Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione, (Norma Uni EN 292 parte I/ ritirata) Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all ambiente di lavoro, all ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4) )

6 Danno Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell evento (UNI Gestione del rischio) Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO ) Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello Rischio art. 2, lettera s, D. Lgs 81/08 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI Gestione del rischio) Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO ) 1) Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro) Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4) Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

7 Concetti relativi alla valutazione del rischio Pericolo: causa di danno Probabilità: possibilità di accadimento Danno: evento traumatico (a effetto immediato o differito) Valutazione del rischio: coefficiente di misura della probabilità che il pericolo si trasformi in danno Misurazione del rischio Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della possibilità del suo accadimento UNI EN ISO R = P x D R = rischio P = probabilità di accadimento D = gravità del danno (definito anche M = magnitudo)

8 Scala delle probabilità P Livello di Criterio di valutazione probabilità 4 Altamente probabile Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda 3 Probabilità La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda 2 Poco probabile bil La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità Scala della gravità del danno P Livello di danno Criterio di valutazione (ex artt. 582 e 583 C.P.) 4 Ingente La Magnitudo del danno non è sotto controllo e la malattia o infortunio comporta un invalidità permanente o un effetto letale. Malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero: Perdita di un senso, di un organo, di un arto, di un arto o mutilazione che renda l arto inservibile, della capacità di procreare, permanente e grave difficoltà della favella, deformazione o sfregio permanente del viso. 3 Notevole La Magnitudo del danno non è sufficientemente sotto controllo, è legittimo pensare che possa aumentare in futuro e comporta un invalidità parziale permanente. Malattia di durata superiore a 40 giorni, ovvero: Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente di senso o organo. 2 Modesta La Magnitudo del danno è sotto controllo ad un livello accettabile, nel rispetto delle normative della Comunità Europea o di quelle Nazionali, e può comportate una malattia o infortunio del tutto reversibili. Malattia di durata non superiore a 40 giorni. 1 Trascurabile La Magnitudo del danno è ad un livello molto lieve, quasi assente, e comporta una malattia o infortunio reversibile in modo completo e in breve tempo. Malattia di durata non superiore a 20 gg.

9 Griglia di criticità Probabilità Elevata Medioalta 3 Probabilità Mediobassa Magnitudo 12 8 Bassa Trascurabile Modesta Notevole Ingente Magnitudo o danno Tempistica R Programmazione degli interventi R = 3 Azioni correttive che si possono iniziare a lungo termine R = 6 Azioni correttive da iniziare ea medio termine R = 9 Azioni correttive da iniziare a breve termine R = 12 Azioni correttive urgenti R = 16 Azioni correttive indilazionabili

10 Lgs 81/08 e s.m.i. Misure generali di tutela Articolo 15, comma 1, lettera c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico Protezione Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare. La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe). La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).

11 Organizzazione della prevenzione aziendale Gerarchia aziendale anni 50 Datore di Lavoro Lavoratore Dirigente Preposto

12 La prevenzione dal D. Lgs 626/94 in avanti RLS R.L.S. Lavoratore S.P.P. Datore di Lavoro Emergenze Medico competente Dirigente Preposto La valutazione dei rischi Art. 2, comma 1, lettera q Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

13 VALUTAZIONE DI RISCHI - Art. 28 La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici i i impiegati, i nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve essere effettuata per tutti i rischi presenti durante l attività lavorativa. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Artt. 36, 37 cc) «addestramento»: t Art. 2 complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

14 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Artt. 36, 37 Art. 2 aa)«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Art. 37 f) Ricevono una formazione specifica: I dirigenti I preposti I lavoratori addetti alle emergenze Il RLS

15 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali DATORE DI LAVORO b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

16 DIRIGENTE d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico i conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale Art Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [Datore di lavoro], d) [Dirigente] ed e) [Preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici idi i riferiti iti a ciascuno dei soggetti ivi i definiti. iti

17 Sanzioni i Art. 55 Datore di lavoro e dirigente comma 5: ammenda da a euro bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

18 Art. 55 Datore di lavoro e dirigente comma 5: ammenda da a euro bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Art. 55 Datore di lavoro e dirigente comma 5: ammenda da 500 a euro h) Violazione dell art. 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell art. 25, comma 1, lettera e), ) secondo periodo, e dell art. 35, comma 5. Art Riunione periodica 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

19 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento p g pp Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

20 PREPOSTO At Art. 2 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici i e funzionali adeguati alla natura dell'incarico i conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; OBBLIGHI DEL PREPOSTO - ART. 19 a) Esigere l osservanza delle norme di sicurezza, delle procedure, del corretto uso mezzi di protezione collettiva e dei DPI e, in caso di persistenza di inosservanza, informare i loro superiori diretti b) Verificare che i lavoratori siano formati per affrontare i rischi c) Dare corrette istruzioni in caso di emergenze d) Informare i lavoratori di rischi gravi e immediati e) Non chiedere ai lavoratori di svolgere attività in condizioni di rischio f) Segnalare a datore di lavoro o al dirigente anomalie

21 Sanzioni Art. 56 Preposto comma 1: arresto fino a 2 mesi ammenda da 400 a euro 1. a) Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti per la violazione dell articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f). Art Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all Art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi i e dei dispositivi iti i di protezione individuale id messi a loro disposizione i i e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

22 Art. 56 Preposto comma 1: arresto fino a 1 mese ammenda da 200 a 800 euro 1. b) Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti per la violazione dell articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). Art Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all Art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall Art. 37. LAVORATORE Art. 2 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione p di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. [lavori socialmente utili]

23 OBBLIGHI DEI LAVORATORI - Art Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. SANZIONI

24 Art. 59 Lavoratori ato comma 1: Arresto fino a 1 mese Ammenda da 200 a 600 euro 1. a) I lavoratori sono puniti per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo. Art. 20. Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi d direttamente, t in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Art. 59 Lavoratori comma 1: Arresto fino a 1 mese Ammenda da 200 a 600 euro 1. a) I lavoratori sono puniti per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo. Art Disposizioni generali 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

25 R.L.S. 1. Accede ai luoghi di lavoro 2. E consultato in ordine al DVR 3. E consultato sulla designazione degli addetti all emergenza (PS e Incendio) a del MC 4. E consultato in merito all attività di formazione 5. Riceve informazioni sulla documentazione inerente la sicurezza 6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 7. Riceve una formazione adeguata R.L.S. 8. Promuove misure di prevenzione 9. Formula osservazioni in occasione di visite ispettive 10. Partecipa alla riunione i periodica 11. Fa proposte in merito all attività di prevenzione 12. Avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati

26 S.P.P. Art. 2 l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; R.S.P.P. Art. 2 f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

27 SORVEGLIANZA SANITARIA Artt. 25, 38, 39, 40, 41, 42 Art. 2 m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; SORVEGLIANZA SANITARIA Artt. 25, 38, 39, 40, 41, 42 Il MC esprime uno dei seguenti giudizi: Idoneità Idoneità parziale temporanea con prescrizioni Idoneità parziale permanente con prescrizioni Inidoneità temporanea Inidoneità permanente

28 Organi di vigilanza, controllo e assistenza Presidi multinazionali di igiene e prevenzione (dipendenti dalle Regioni) ASL - Azienda sanitaria locale (dipendenti dalle Regioni) Direzione territoriale del lavoro (dipendenti dal Ministero del lavoro) [ISPESL ora INAIL] (dipendenti dal Ministero della sanità) VVF - Vigili del fuoco (dipendenti dal Ministero dell interno) INAIL (dipendenti dal Ministero del lavoro) Corpo delle miniere (dipendenti dal Ministero dell industria);

29 Altri organismi con competenze specifiche e limitate Uffici di sanità aerea e marittima Autorità marittime, portuali ed aeroportuali [IPSEMA ora INAIL] [Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo] Carabinieri Polizia di stato Agenti di Polizia Municipale L ASL svolge funzioni di controllo e di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro. In particolare: Verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro. Conduce indagini: i i Per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; Sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

30 OMOLOGAZIONE L INAIL (ex ISPESL) provvede all omologazione di: Apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su cono; ponti sospesi, organi per ponti sospesi, ecc.); Apparecchi ed impianti di sollevamento per materiale (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta; su autocarro; autogrù, argani, paranchi e relativi i carrelli, montacarichi, ecc.); Idroestrattori a forza centrifuga; DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DTL (Ex Direzione Provinciale del Lavoro - DPL) La Direzione Territoriale del Lavoro (o anche DTL) è l'articolazione periferica, generalmente con competenza in ambito provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Diffusa pressoché su tutto il territorio nazionale consta di 74 Direzioni Territoriali. Non è presente in Sicilia e Trentino-Alto Adige.

31 COMPETENZE VV.F. Tra i compiti dei VVf rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro. Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni: nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso d incendio gravi pericoli per l incolumità dei lavoratori. INAIL L INAIL LINAIL è l Ente lente pubblico che gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l Istituto svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

32 ORGANISMI PARITETICI - Art A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

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