Contratto-tipo di TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE. Servizio di Regolazione del Mercato

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1 Contratto-tipo di Realizzato in attuazione del Progetto di cui all art. 9 Deceto DGAMTC del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2006 TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE Servizio di Regolazione del Mercato

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3 Il contratto tipo di trasporto marittimo di persone è stato realizzato dalla Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona, all interno del Progetto per la divulgazione a livello nazionale di contratti tipo e verifica sulla presenza delle clausole inique nei contratti per i consumatori. Tale progetto, promosso dall Unione Italiana delle Camere di Commercio, si è posto l obiettivo di coordinare le attività dei Servizi di Regolazione del Mercato in tema di contrattualistica sotto un duplice profilo: in primo luogo favorendo all interno della rete camerale l interscambio delle notizie e la circolazione delle informazioni utili per la stesura di un contratto tipo in modo da ottenere uno schema contrattuale completo e a valenza nazionale; in secondo luogo evitando duplicazioni nella elaborazione dei modelli contrattuali e sovrapposizioni nei settori di intervento, ottimizzando così le risorse all interno del sistema camerale. Nella stesura dello schema, pertanto, la Commissione Contratti ha seguito, oltre che il proprio Regolamento, anche le Linee guida elaborate dalla stessa Unioncamere nazionale al fine di assicurare una uniformità procedimentale tra gli Enti partecipanti al progetto. L iter seguito è stato quindi lungo e complesso, caratterizzato da momenti di ricerca e studio e momenti di discussione e confronto con le parti coinvolte, al fine di realizzare un modello condiviso da tutti i soggetti. Si è partiti dall esame delle condizioni generali di contratto utilizzate dai principali vettori marittimi operanti in Italia, comparando disposizioni e comportamenti al fine di individuare le prassi maggiormente diffuse a livello nazionale. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di ricorrere, in caso di eventuali controversie tra le parti, al Servizio di conciliazione camerale, inserendo all interno del contratto, l apposita clausola conciliativa. Le parti potranno così avvalersi, per la risoluzione di ogni problema che possa sorgere durante la relazione commerciale, di uno strumento economico, veloce, riservato ma soprattutto di qualità perché garantito dalla Camera di Commercio. La Commissione si è confrontata poi con le categorie di settore presenti sul proprio territorio a livello locale, ricercando soluzioni nuove per contemperare gli interessi contrapposti e realizzare la piena condivisione del contratto tipo. Il confronto ha riguardato anche le altre Camere di Commercio coinvolte nel progetto e l ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell arbitrato e del diritto commerciale internazionale), accogliendo gli spunti migliorativi emersi nella discussione, al fine di una condivisione all interno della rete camerale. Successivamente il lavoro è stato portato all attenzione della Commissione Nazionale di Coordinamento istituita presso l Unioncamere e composta da rappresentanti nazionali delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni delle imprese del settore, da esponenti del sistema camerale, da un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico, da un rappresentante dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: il dibattito ha portato a definire meglio alcune caratteristiche del rapporto contrattuale e a costruire un reticolato espressione delle esigenze dell intero territorio nazionale. Il lungo iter ha consentito dunque alla Commissione di realizzare uno schema chiaro, razionale e idoneo a garantire un equo bilanciamento degli interessi in gioco, perché elaborato non operando con un ottica unilaterale, ma tenendo conto delle necessità di tutte le parti del rapporto commerciale, non considerando unicamente la seppur significativa realtà locale ma abbracciando una dimensione nazionale, una logica di sistema. Rinnovo il mio sentito e sincero ringraziamento al Presidente della Commissione Contratti ed ai componenti per l impegno profuso ancora una volta al servizio della collettività e per la loro indiscussa professionalità. Questo lavoro conferma la volontà della Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona di divenire un punto di riferimento qualificato non solo per il territorio ma per l intera

4 rete camerale in grado di fornire strumenti utili per lo sviluppo di un mercato basato su regole trasparenti e condivise. Un particolare ringraziamento va ai componenti del comitato che si è occupato delle prime stesure dell elaborato, Avv. Michele Andreano, Dott. Stefano Biondini, Avv. Leonardo Criscuoli, Avv. Giulia Fesce, Avv. Roberta Tacconelli; ad essi è toccato il compito di redigere punto per punto le singole disposizioni: grazie al loro lavoro è stato possibile effettuare un primo approfondito studio del settore e comporre i documenti da porre a base di ogni discussione. Infine un sentito grazie al Prof. Avv. Antonio Flamini che, mettendo a disposizione il prezioso bagaglio di conoscenze e la grande esperienza nella materia, ci ha aiutato a superare alcuni degli ostacoli interpretativi che abbiamo dovuto affrontare e a risolvere le numerose problematiche che di volta in volta nel lungo iter si sono presentate. E grazie al contributo di tutti che è stato possibile superare le difficoltà che hanno accompagnato questo complesso lavoro; è grazie al fatto che si tratta di un lavoro corale e partecipato che il contratto tipo di trasporto marittimo di persone rappresenta un importante risultato per l Ente camerale, uno strumento di notevole valore sia per i consumatori sia per gli operatori del settore in grado di assicurare rapporti negoziali chiari e trasparenti, garantiti in termini di professionalità e correttezza. Ancona, Aprile 2009 Il Presidente della Camera di Commercio di Ancona Giampaolo Giampaoli 2

5 IL PROGETTO UNIONCAMERE PRESENTAZIONE A CURA DELL ISDACI La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 ha assegnato alle Camere di Commercio italiane importanti compiti per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente. Questo riconoscimento ha consentito alle Camere di Commercio di svolgere numerose funzioni allo scopo di favorire una concorrenza corretta tra le imprese e tutelare in maniera sempre più adeguata i consumatori nell interesse generale dell economia. Tra queste funzioni, l art. 2, comma 4, della legge n. 580 del 1993 ha previsto, in particolare: - la predisposizione di contratti tipo; - la rilevazione delle clausole inique inserite nei contratti conclusi con i consumatori. Grazie al loro ruolo di enti pubblici, indipendenti e imparziali, le Camere di Commercio da anni svolgono con competenza tali compiti, confermandosi veri e propri enti di regolazione del mercato. Tuttavia, di fronte a modelli e strategie contrattuali sempre più omogenei sul territorio nazionale, si è avvertita la necessità di predisporre strumenti altrettanto uniformi che potessero dare risposte concrete alle imprese ed ai consumatori di tutta Italia. Il sistema camerale per merito della positiva esperienza raggiunta sino ad oggi ha inteso dunque compiere un ulteriore salto di qualità, ponendo in essere un Progetto finalizzato alla predisposizione, e alla successiva divulgazione a livello nazionale, di pareri sulla presenza delle clausole inique contenute nei modelli contrattuali standard in uso nei principali settori economici e di contratti tipo tra imprese e consumatori. La elaborazione dei pareri sulla vessatorietà delle clausole nei contratti conclusi con i consumatori e la predisposizione dei contratti tipo, coordinata a livello nazionale dall Unioncamere, è il frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio ed il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate. In questo modo si è inteso, da un lato, rendere più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell ambito della regolazione del mercato e, dall altro, in relazione alle loro caratteristiche di flessibilità e agilità, renderli capaci di recepire eventuali specificità che dovessero pervenire da determinati contesti territoriali. Mediante il Progetto nazionale le Camere di Commercio italiane intendono dunque mettere a disposizione di tutti gli operatori economici (imprese, consumatori e loro Associazioni) il frutto della loro attività, nell intento di rendere sempre più adeguati rispetto ad un contesto globalizzato gli interventi nei principali settori economici. Il presente contratto-tipo è stato redatto mirando ad una omogeneità di regole al fine di meglio tutelare i consumatori ma anche ad evitare offerte e comportamenti uniformi lesivi della concorrenza. 3

6 4 Contratto tipo di Trasporto Marittimo di Persone

7 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE INTRODUZIONE La Commissione Contratti istituita presso la Camera di Commercio di Ancona nell ambito del progetto per la divulgazione a livello nazionale di contratti tipo e verifica sulla presenza delle clausole inique nei contratti per i consumatori è stata incaricata della redazione del contratto tipo di trasporto marittimo di persone. Nel predisporre il modello è sembrato utile alla Commissione far precedere brevi considerazioni di carattere generale che definissero i criteri ispiratori della propria attività rispetto ad una fattispecie le cui influenze giuridiche appaiono complesse. In particolare si è posto alla Commissione il problema circa l applicabilità del Decreto Legislativo n.206/2005 a fattispecie astrattamente regolamentate dal Codice della Navigazione, legislazione speciale previgente alla emanazione del complesso di norme di maggior tutela del consumatore / utente. La giurisprudenza sul punto non appare risolutiva e soprattutto non risultano alla Commissione pronunce di legittimità successive all adozione del Codice del Consumo. Preliminarmente pertanto la Commissione ha dovuto porre in essere un operazione interpretativa originale ed autonoma, fondando la propria scelta sulla portata fondamentalmente ordinamentale del D.Lgs. n. 206/2005 con il quale il legislatore ha inteso regolare tutti i rapporti tra consumatore e professionista nessuno escluso. Si è trattato da parte della Commissione di riaffermare la portata generale del Codice del Consumo anche nella materia specifica. La Commissione ha pertanto adottato tale linea di condotta consapevole del valore interpretativo proposto e perseguendo l obiettivo di equilibrare gli interessi coinvolti nel contratto convinta della necessità di proporre un modello di documento che possa essere adottato senza timori dagli operatori commerciali interessati. 5

8 PREMESSE Oggetto del contratto è la prestazione di trasporto, come disciplinata dagli artt. 396 e ss. cod. nav., che il vettore si impegna ad effettuare verso passeggeri, veicoli e bagagli al seguito alle seguenti condizioni generali di trasporto, che sono pubblicizzate ed a disposizione dell utenza presso gli uffici della società, i Comandi di bordo, le biglietterie e le agenzie di viaggio, nonché nella custodia del biglietto di passaggio o voucher. Con il termine passeggero si intende la persona fisica trasportata in base alle presenti condizioni generali per il trasporto di passeggeri, veicoli e bagagli. Il passeggero è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni delle leggi italiane ed estere nonché ai regolamenti del vettore ed alle disposizioni del Comandante della nave. In particolare il passeggero, in ottemperanza al D. Lgs. n. 251 del 13/10/1999, a recepimento della Direttiva CEE 98/41 e alle normative relative all applicazione del Codice ISPS (norme antiterroristiche), è tenuto a comunicare al vettore già in fase di prenotazione le proprie generalità intese come: nome, cognome, sesso, categoria di età (neonato, bambino, adulto), nonché eventuali informazioni relative alle proprie necessità di particolari cure e/o esigenze in situazioni di emergenza. I dati personali raccolti ai sensi del presente contratto sono conservati solo per il tempo necessario ai fini del citato decreto e/o in ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. n. 196/2003 (Legge Privacy). Con il termine vettore o società si intende. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in., Via. (P. Iva..) Art. 1 Biglietto di passaggio Il passeggero deve essere munito di regolare biglietto di passaggio, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso e che deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e domicilio del vettore. a) Cessione Se il biglietto non indica il nome del passeggero, è cedibile fino a quando il passeggero non abbia iniziato il viaggio; se invece il biglietto indica anche il nome del passeggero, il diritto al trasporto è cedibile purché con l espresso consenso del vettore. b) Imbarco senza biglietto Il passeggero che si imbarca privo di biglietto deve darne immediato avviso al Comandante o al Commissario di bordo; in caso di mancata segnalazione è tenuto a pagare il prezzo del biglietto eventualmente maggiorato del % 1 sino al porto verso cui è diretto o in cui sbarca. E fatto salvo il diritto del vettore a chiedere il risarcimento del danno a norma di legge. c) Smarrimento o furto Lo smarrimento o il furto del biglietto deve essere immediatamente segnalato all agenzia emittente o all ufficio portuale o ad altro ufficio del vettore se la partenza non è ancora avvenuta; a un Ufficiale della nave se il fatto si verifica in corso di viaggio. In tali ipotesi verrà emesso un duplicato del biglietto, rilasciato senza spese per il viaggiatore. d) Onere di custodia Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto, nel caso in cui questo sia nominativo, ha diritto alla verifica da parte del vettore della regolarità dell emissione. 1 Sulla base delle tariffe espressamente indicate dalle singole compagnie. 6

9 e) Prenotazione Per le prenotazioni il passeggero deve indirizzarsi alle agenzie di viaggio, agli uffici della compagnia o agli uffici di imbarco; per ogni passaggio prenotato è dovuto un diritto di prenotazione pari a.; le prenotazioni possono essere effettuate anche via internet e in tal caso il diritto di prenotazione corrisponde a. f) Biglietti a data aperta I biglietti a data aperta hanno validità di un anno dalla data di emissione; non sono validi quali documenti di viaggio e devono essere convertiti in biglietti definitivi prima dell imbarco, sempre a condizione che vi sia disponibilità di posti per la data prescelta. Art. 2 Impedimento del passeggero Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto. Se l evento riguarda uno dei congiunti e/o conviventi o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del proprio contratto pagando, ai sensi dell art. 400, Codice della Navigazione, il quarto del prezzo di passaggio, al netto del vitto se questo era stato compreso nel prezzo. Al vettore deve essere data notizia dell impedimento prima della partenza, con qualsiasi mezzo che consenta l attestazione di ricevimento; in mancanza di prova dell avvenuta ricezione è dovuto l intero prezzo di passaggio. Art. 3 Rinuncia al viaggio da parte del passeggero Se il passeggero rinuncia volontariamente alla partenza, qualora non si rientri nelle ipotesi di cui all art. 2, avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto, con le seguenti penali trattenute sul prezzo in base ai tempi entro i quali la rinuncia viene comunicata al vettore: fino a giorni/ore prima: 2. Art. 4 Mancata partenza del passeggero Il passeggero che al di fuori dell impedimento e della rinuncia non si presenta a bordo nel tempo stabilito per la partenza, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto, a meno che non ceda il diritto al trasporto ad altri a norma dell art. 1 lett. a) del presente contratto. Art. 5 Impedimento della nave Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire al passeggero il prezzo versato per il biglietto. 2 Resta nella facoltà delle parti: determinare il contenuto della clausola contrattuale, la determinazione degli importi o l eliminazione della penale. 7

10 Art. 6 Soppressione della partenza o mutamento di itinerario Se il vettore sopprime la partenza della nave e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, che parta successivamente, il contratto è risolto. Qualora vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di effettuare il viaggio su una delle dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Il passeggero ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche se il vettore muta l itinerario con conseguente pregiudizio all interesse del passeggero stesso. In tutti i casi sopra indicati, il passeggero ha altresì diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Art. 7 Ritardo della partenza Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all alloggio e al vitto, quando questo sia stato previsto nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle. ore, dopo ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto 3. La risoluzione va esercitata mediante dichiarazione scritta da presentare o inviare al vettore o presso la biglietteria. Il passeggero che chiede la risoluzione del contratto avrà diritto al rimborso totale del biglietto. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, scaduti i termini di cui al punto 7.2, non ha diritto a ricevere l alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni. Art. 8 Interruzione del viaggio della nave Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto dal passeggero solo in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all intero prezzo se, non appena possibile e comunque entro quarantotto ore dal venir meno della causa di forza maggiore, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell intervallo l alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo. 3 Si consiglia un contenuto della clausola in senso nettamente migliorativo per il consumatore rispetto alla previsione di cui all art. 404, comma 2, Codice della Navigazione. 8

11 Art. 9 Interruzione del viaggio del passeggero Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio al netto di vitto e alloggio. Art. 10 Operazioni di imbarco Se il passeggero è in possesso di biglietto nominativo il tempo limite per presentarsi alle operazioni di imbarco è prima della partenza per i viaggi tra scali nazionali del passeggero senza auto al seguito;. prima della partenza per il passeggero che viaggia per scali esteri; per i passeggeri con veicoli al seguito. In applicazione della normativa internazionale in tema di sicurezza (Codice ISPS) il passeggero senza auto al seguito deve presentarsi almeno.. prima della partenza della nave. Sono fatti salvi i termini derivanti da norme di polizia. Art. 11 Imbarco e sbarco veicoli I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all atto della prenotazione e dell imbarco. Per motivi di ordine e sicurezza i sistemi di allarme e di antifurto elettrico devono essere disinseriti all atto dell imbarco, i veicoli andranno imbarcati secondo l ordine disposto dal Comando di bordo, successivamente parcheggiati con il freno a mano tirato, la marcia innestata, i vetri, le portiere e il bagagliaio chiusi, le luci spente, le serrature chiuse. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada e tutti i veicoli di altezza superiore ai m da terra e/o di larghezza superiore a m. 1.85, pur non essendo soggetti ad alcun supplemento, devono essere segnalati all atto della prenotazione. Lo sbarco dei veicoli avviene a cura del passeggero. Art. 12 Bambini e minori I bambini fino a anni viaggiano gratis senza diritto al posto letto; è comunque necessaria la prenotazione con l emissione di un biglietto a tariffa zero. In caso di diritto al posto letto i bambini fino a anni pagano una tariffa ridotta del 50%. I bambini fino a 12 anni non possono viaggiare soli, ma dovranno essere accompagnati da un passeggero maggiorenne munito di regolare biglietto. I minori che hanno compiuto 12 anni possono viaggiare anche non accompagnati. In caso di viaggio internazionale il minore dovrà essere munito di regolare documento per l espatrio. 9

12 Art. 13 Animali Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di animali domestici, che devono essere muniti di biglietto secondo le tariffe in vigore e di regolare documento di vaccinazione. Gli animali: - sono / non sono ammessi sui ponti esterni della nave; - di piccola taglia possono / non possono essere sistemati in apposite gabbie o ceste a cura del passeggero; - possono essere alloggiati esclusivamente negli appositi ricoveri; - sono / non sono accettati in cabina. Sarà a carico, cura e responsabilità del passeggero accudire e mantenere gli animali domestici al seguito. Art. 14 Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. Art. 15 Responsabilità del vettore per i danni alle persone. Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall inizio dell imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. Il passeggero deve osservare oltre alle norme del contratto, della legge e dei regolamenti, anche quelle di comune prudenza al fine di evitare di mettere in pericolo la propria e l altrui persona. Art. 16 Trasporto del bagaglio non registrato Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero nei seguenti limiti di peso e di volume: -. - L eccedenza eventuale verrà tassata secondo le tariffe in vigore e comporterà l applicazione dell articolo successivo. Oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante, possono essere gratuitamente depositati presso l ufficio del Commissario, che ne curerà la custodia essendone responsabile. 10

13 I beni a seguito del passeggero sono custoditi dal passeggero stesso. Art. 17 Trasporto di bagaglio registrato Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero. Art. 18 Responsabilità del vettore per il bagaglio Il vettore è responsabile, entro il limite di 5.000,00 per la perdita e le avarie del bagaglio a mano quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. Il vettore è responsabile entro il limite di 4.000,00 per la perdita e le avarie di bagaglio diverso da quello a mano che gli è stato consegnato chiuso o per la maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita e le avarie per il bagaglio consegnato al vettore devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti 4. Art. 19 Bagaglio non ritirato Al termine del viaggio è onere del passeggero provvedere a ritirare il bagaglio prima di abbandonare l unità. Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero. Art Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito Le disposizioni relative alla responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questi dovuto, si applicano anche se il contratto di trasporto è a titolo gratuito. 4 La Commissione ha scelto di inserire nella norma contrattuale un tetto massimo per il risarcimento, pur nella consapevolezza che il Codice della Navigazione non lo prevede. Tale scelta è stata dettata dal fatto che gli importi inseriti sono quelli previsti dalla Convenzione di Atene, che, sebbene non ratificata dall Italia, è ispirata al rafforzamento della posizione del passeggero nei confronti del vettore. Le parti possono adottare l alternativa offerta dal Codice della Navigazione, che prevede che Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per il chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. 11

14 Art. 21 Segnalazioni e reclami del passeggero Assistenza Clienti Il passeggero, ove rilevi carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dal vettore, può darne segnalazione al Comando della nave ed alla direzione della società. Il passeggero ha inoltre facoltà di annotare i suoi rilievi nel Libro elogi e reclami a disposizione a bordo dell unità. Per qualunque informazione e/o segnalazione e/o reclamo il passeggero può altresì entrare in contatto con il servizio assistenza clienti al numero di telefono, fax o all indirizzo di posta elettronica o al seguente indirizzo., oltre che mediante accesso alla apposita pagina presente sul sito Art. 22 Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli non registrati si prescrivono, ai sensi dell art. 418 Codice della Navigazione, col decorso di sei mesi dall arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dall Europa o dai paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie con il decorso di un anno. Art. 23 Composizione delle controversie 1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di.. e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. 2. Qualora le Parti intendano adire l Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi del art. 33, 2 comma, lettera u) del D.lgs. n. 206/

15 Vademecum per il passeggero che imbarca veicoli 1) Il passeggero che deve imbarcare veicoli alimentati a gas liquido deve dichiarare tale specifica circostanza all atto della prenotazione e in ogni caso prima dell imbarco. 2) Il passeggero che deve imbarcare il proprio veicolo deve presentarsi almeno. prima della partenza. 3) Imbarco, sistemazione a bordo e sbarco del veicolo avvengono sempre a cura del passeggero. 4) L ordine di imbarco e sbarco è dato da quanto statuito dal Comandante della nave o dai suoi subordinati. 5) Ciascun veicolo dovrà essere parcheggiato con portiere e serrature chiuse, con il freno a mano tirato, la prima marcia innestata, sistemi di allarme e antifurto disinseriti, luci spente. 6) Al momento dello sbarco sarà possibile accendere il motore del proprio veicolo solo quando esplicitamente consentito dal personale di bordo. 7) Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada e tutti i veicoli di altezza superiore ai m da terra e/o di larghezza superiore a m. 1.85, pur non essendo soggetti ad alcun supplemento, devono essere segnalati all atto della prenotazione. 13

16 La Commissione Contratti è stata istituita dalla Camera di Commercio di Ancona il 9 giugno 1999, con l'attribuzione dei seguenti compiti: - predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche per i consumatori, per gli utenti; - esercitare forme di controllo a garanzia della correttezza delle pratiche contrattuali d'ufficio, su impulso della stessa Commissione, a richiesta delle Associazioni di categoria o dei medesimi operatori che hanno approntato le condizioni generali del contratto, su segnalazione dei consumatori o utenti; - esprimere pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali. La Commissione Contratti che ha realizzato il presente modello contrattuale, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 53 del , è così composta: Prof. Avv. Daniele Mantucci Avv. Michele Andreano Dott. Stefano Biondini Dott. ssa Katia Cicola Avv. Leonardo Criscuoli Avv. Giulia Fesce Avv. Ezio Gabrielli Rag. Gianni Giacobelli Dott. Gianluca Mariani Sig. Stefano Sargentoni Rag. Claudio Serpilli Avv. Roberta Tacconelli Dott. Michele De Vita Dott.ssa Luciana Frontini Dott.ssa Patrizia Cugnini Presidente Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Economia dell'università Politecnica delle Marche Apindustria Provincia di Ancona Assindustria Provincia di Ancona Confcommercio Provincia di Ancona Ordine Avvocati Provincia di Ancona Federconsumatori Provincia di Ancona Adiconsum Provincia di Ancona Ordine Consulenti del Lavoro Provincia di Ancona Ordine Dottori Commercialisti Provincia di Ancona C.N.A. Provincia di Ancona Collegio Ragionieri Provincia di Ancona Confartigianato Provincia di Ancona Segretario Generale Camera di Commercio di Ancona Dirigente Area Sviluppo Economico Camera di Commercio di Ancona Funzionario Camera di Commercio di Ancona - Segretaria 14

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