ISEE 2015 LE NOVITÀ DOPO IL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 7 NOVEMBRE 2014) e-book. Antonella Donati

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1 e-book Antonella Donati ISEE 2015 LE NOVITÀ DOPO IL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 7 NOVEMBRE 2014) Ambito di applicazione Prestazioni Componenti Esempi di calcolo Verifiche antievasione Quesiti e risposte su casi pratici Modelli e istruzioni

2 Antonella Donati ISEE 2015 LE NOVITÀ DOPO IL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 7 NOVEMBRE 2014) Ambito di applicazione Prestazioni Componenti Esempi di calcolo Verifiche antievasione Quesiti e risposte su casi pratici Modelli e istruzioni

3 Sintesi Arriva la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la compilazione dell Isee. Il modello, che manda in soffitta il sistema vecchio di 25 anni, avrà valore a partire dal 2015 e servirà ad accertare la ricchezza delle famiglie, non solo il reddito, e a stroncare il fenomeno delle prestazioni sociali agevolate a chi non ne ha diritto. Il modello fotografa la situazione economica della famiglia al momento della richiesta della prestazione sociale e per questo, rispetto al passato, è possibile l aggiornamento in tempo reale. E l aspetto certamente più caratterizzante dell intento antievasione è la riduzione dei dati che si possono autocertificare, in quanto tutti quelli reddituali saranno inseriti direttamente dall Agenzia delle entrate e dall Inps. Inoltre si dovrà comunicare il possesso di auto e barche. E per chi dichiarerà di non avere neppure un conto in banca partirà l incrocio con i dati dell anagrafe tributaria. 2

4 Antonella Donati è giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. Copyright 2014 by Fisco e Tasse

5 Indice Sintesi...» 2 Premessa...» 6 1. L ambito di applicazione dell ISEE...» ISEE e tipologie di prestazioni...» Le prestazioni assistenziali...» I gradi di disabilità ai fini ISEE...» Le componenti dell ISEE...» I calcoli...» La scala di equivalenza...» Le maggiorazioni...» Il nucleo familiare...» Il nucleo familiare dei coniugi...» Il nucleo familiare dei figli minori...» I figli maggiorenni...» La compilazione della nuova dichiarazione...» Il patrimonio immobiliare...» I dati che si possono autocertificare...» Per gli immobili valore IMU...» Il patrimonio immobiliare...» Le detrazioni per la prima casa...» I redditi da dichiarare...» I calcoli per l ISEE...» Il patrimonio mobiliare...» Immobili vincolati e inagibili...» Terreni...» Immobili all estero...» La lista delle detrazioni...» 22 4

6 5.6. Le detrazioni per la produzione dei redditi...» Le detrazioni per il patrimonio immobiliare...» Prestazioni specifiche...» Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria...» In caso di assistenza a ciclo continuo...» Prestazioni agevolate rivolte a minorenni...» Prestazioni per il diritto allo studio universitario...» Dottorato di ricerca...» L ISEE corrente...» In caso di perdita del posto di lavoro...» Le verifiche antievasione...» Auto, moto e barche...» Il controllo dei conti in banca...» Verifiche affidate alla Guardia di Finanza...» 26 Domande e risposte...» 28 Appendice normativa...» 34 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)...» 35 - Allegato 1 - Scala di equivalenza...» 50 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente...» 53 - Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 marzo Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell ISEE...» 54 Modulistica...» 57 - Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell ISEE...» 58 - Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell ISEE - Modello mini...» 69 5

7 Premessa Meno autocertificazioni e più verifiche. Per valutare in modo completo la condizione economica delle famiglie, con l ISEE riformato partono gli incroci tra le diverse banche dati fiscali e contributive sono ridotte le aree dell autodichiarazione e saranno integrati dati e prestazioni a livello nazionale e locale. La riforma prevede non solo una definizione più ampia del reddito ed un maggior peso della situazione patrimoniale, ma anche una forte attenzione alle famiglie più numerose e alle diverse condizioni di disabilità. Inoltre prevista la possibilità di considerare sempre come un nucleo familiare a sé quello delle famiglie senza reddito con figli, finora considerati a carico dei genitori e quindi con minori possibilità di accesso alle prestazioni agevolate. Nucleo familiare ristretto per l accesso alle borse di studio universitarie e ai dottorati di ricerca. Per questo motivo per la DSU è prevista una veste tutta nuova, con la possibilità di presentare un modello in versione mini per le situazioni più comuni. Per casi specifici, invece, si dovrà presentare il modello standard compilando gli specifici riquadri di riferimento. 6

8 1. L ambito di applicazione dell ISEE Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2014 del nuovo modello per la DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va a regime la riforma dell ISEE, dopo un anno dal decreto che ne ha stabilito le nuove regole. Tre le novità principali del sistema: 1. entrano a far parte dell Isee anche i redditi esenti, qualunque sia la loro tipologia; 2. il valore degli immobili è calcolato con le regole previste ai fini Imu; 3. per gli investimenti finanziari scatterà a regime l acquisizione diretta tramite Anagrafe tributaria. La DSU sarà utilizzata a partire dal 1 gennaio 2015 e prevede anche una versione mini con un ridotto numero di moduli da compilare, nei casi più comuni di utilizzo dell ISEE, ossia quando non sono richieste prestazioni socio sanitarie, né riduzioni per le tasse universitarie. Il modello mini servirà, quindi, sostanzialmente per ottenere la riduzione delle imposte locali. A seconda dei diversi casi l ISEE viene calcolato applicando coefficienti diversi in funzione delle diverse prestazioni richieste. Arriva anche l ISEE corrente, per rivedere l indicatore in tutti i casi in cui la situazione è significativamente variata rispetto a quella della presentazione della DSU, ad esempio per la perdita del lavoro ISEE e tipologie di prestazioni Il calcolo dell ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente alle seguenti: a) riduzione di imposte e tariffe; b) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria; c) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; d) prestazioni per il diritto allo studio universitario. A seconda del tipo di prestazione alla quale si richiede l accesso è prevista la compilazione del relativo quadro di riferimento nella DSU Le prestazioni assistenziali Dal punto di vista fiscale l ISEE è la misura di riferimento per ottenere la riduzione delle imposte locali, a partire da quelle sulla casa e dalle addizionali comunali, all Irpef. L ISEE, che nella sua nuova versione, non a caso è definita anche riccometro, potrà in futuro essere utilizzato anche per altre agevolazioni fiscali. Per quel che riguarda l aspetto sociale, l ISEE è utilizzabile per ottenere: prestazioni sociali: servizi, gratuiti e a pagamento, o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, e in sede di amministrazione della giustizia; 7

9 prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, o collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ossia quelle assicurate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell autonomia, tra le quali rientrano prestazioni: 1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzate a favorire l autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3. atte a favorire l inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l acquisto di servizi; prestazioni agevolate per minorenni: destinate a beneficiari minorenni, o motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. Complessivamente le prestazioni in servizi fornite dai soggetti pubblici sono riassunte nella seguente tabella Elenco delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all ISEE Assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni CONTRIBUTI ECONOMICI Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall ISE Assegno Maternità Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali erogato dai Comuni Carta acquisti Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l acquisto di latte artificiale e pannolini Contributi economici Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose a integrazione del reddito familiare Contributi economici Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le per alloggio spese per l alloggio e per l affitto e per le utenze Buoni spesa o buoni Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti pasto negli esercizi in convenzione Contributi e integrazioni a rette per asili nido nido Interventi per garantire all utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili Contributi e integrazioni a rette per servizi servizi integrativi Interventi per garantire all utente in difficoltà economica la copertura della retta per i integrativi o innovativi per la prima infanzia segue 8

10 Contributi economici per i servizi scolastici Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell autonomia personale Sostegni economici per garantire all utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell infanzia e nell adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili) Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da care giver professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l assistenza sia prestata da un care giver familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell autonomia personale Interventi per garantire all utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni Contributi e integrazioni a rette per accesso ai coglienza in strutture semiresidenziali Interventi per garantire all utente in difficoltà economica la copertura della retta per l ac- servizi semi-residenziali Interventi per garantire all utente bisognoso la copertura della retta per l accoglienza in strutture residenziali e, per l area Famiglia e minori, l integrazione delle rette per minori Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali ospitati in centri residenziali Contributi per servizi Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di alla persona emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona Contributi economici Sostegni economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida per servizio trasporto e mobilità Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d onore Contributi economici per l inserimento lavorativo Borse di studio Buono vacanze Mensa sociale Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull impegno dello stesso alla restituzione Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali INTERVENTI E SERVIZI Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate segue 9

11 Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il rag- Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare giungimento della massima autonomia personale e sociale Prestazioni del diritto Sono incluse mense e alloggi per studenti allo studio universitario Agevolazioni per tasse universitarie Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.) Assistenza domiciliare Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria socio-assistenziale abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate a domicilio a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione in ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita Supporto all inserimento Interventi mirati a incentivare l inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti di- lavorativo sabili o a rischio di emarginazione Servizi integrativi per In questa categoria rientrano i servizi previsti dall art. 5 della legge 285/1997 e i servizi la prima infanzia educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare Sostegno socio-educativo scolastico Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri) Mensa scolastica STRUTTURE Strutture semiresidenziali Strutture residenziali Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, sociosanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali segue 10

12 Asilo Nido Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni mesi aggregate alle scuole dell infanzia. In riferimento alle prestazioni assistenziali una particolare attenzione è data alla presenza di persone con disabilità, con l obbiettivo dichiarato di differenziare l ISEE in riferimento al grado di disabilità I gradi di disabilità ai fini ISEE In caso di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con disabilità, al fine di garantire un accesso mirato alle prestazioni in questione, viene prevista una specifica modulazione dei diversi gradi di disabilità, differenziandoli a seconda della gravità. A ciascuna fascia viene riconosciuta una specifica franchigia ai fini del calcolo della situazione economica del nucleo familiare, che si va ad aggiungere alla deduzione per le spese mediche prevista tra le componenti negative dell assunzione del reddito. Inoltre nel caso dei soggetti non autosufficienti in aggiunta a queste è prevista la deduzione delle spese specifiche sopportate per l assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane, come nel caso di badanti, o per il pagamento della retta in caso di ricovero in strutture dedicate. Al fine di differenziare i criteri per l accesso alle prestazioni sono previste tre fasce di disabilità: - disabilità media; - disabilità grave; - non autosufficienza. All interno di queste categorie sono previste differenziazioni anche in base all età del soggetto disabile. Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (Articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)) Categorie Disabilità Media Disabilità Grave Non autosufficienza Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni - Invalidi 67 99% (d.lgs. 509/1988) - Inabili totali (l. 118/1971, artt. 2 e 12) - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all indennità di accompagnamento (l. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b) Invalidi civili minori di età - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (l. 118/1971, art. 2 - diritto all indennità di frequenza) - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla l. 449/1997, art. 8 o della l. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all indennità di accompagnamento (l. 508/1988, art. 1) segue 11

13 Categorie Disabilità Media Disabilità Grave Non autosufficienza Invalidi civili ultrasessantacinquenni - Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67 99% (d.lgs. 124/1998, art. 5, comma 7) - Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (d.lgs. 124/1998, art. 5, comma 7) Ciechi civili - Art. 4 l. 138/ Ciechi civili parziali (l. 382/ l. 508/1988 l. 138/2001) Sordi civili - Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (d.m. 27/8/1999, n. 332) INPS - Invalidi (l. 222/1984, artt. 1 e 6 - d.lgs. 503/1992, art. 1, comma 8) INAIL - Invalidi sul lavoro 50 79% (d.p.r. 1124/1965, art. 66 ) - Invalidi sul lavoro 35 59% (d.lgs. 38/2000, art. 13 d.m. 12/7/2000 l. 296/2006, art. 1, comma 782) INPS gestione ex INPDAP Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra - Inabili alle mansioni (l. 379/1955, d.p.r. 73/1992 e d.p.r. 171/2011) - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A d.p.r. 834/1981 (71 80%) - Sordi pre-linguali, di cui all art. 50 l. 342/ Inabili (l. 222/1984, artt. 2, 6 e 8) - Invalidi sul lavoro % (d.p.r. 1124/1965,art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (d.lgs. 38/2000, art. 13 d.m. 12/7/2000 l. 296/2006, art. 1, comma 782) - Inabili (l. 274/1991, art. 13 l. 335/1995, art. 2) - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A d.p.r. 834/1981 (81 100%) Handicap - Art. 3, comma 3, l. 104/ Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all indennità di accompagnamento (l. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b) - Ciechi civili assoluti (l. 382/ l. 508/1988 l. 138/2001) - Inabili con diritto all assegno per l assistenza personale e continuativa (l. 222/1984, art. 5) - Invalidi sul lavoro con diritto all assegno per l assistenza personale e continuativa (d.p.r. 1124/1965 art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell integrità psicofisica di cui alla l. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4 - Invalidi con diritto all assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al d.p.r. 834/1981) 2. Le componenti dell ISEE L ISEE è basato su due componenti, redditi e patrimonio, che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. I conteggi sono effettuati direttamente dall INPS che elabora l ISEE sulla base delle DSU presentate dagli interessati all ente erogatore della prestazione che si richiede, al gestore del servizio o all istituzione universitaria. 12

14 2.1. I calcoli Per calcolare l ISEE si procede in questo modo: 1) si calcola l ISE, dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare 2) si divide l ISE per il parametro della scala di equivalenza. La formula per il calcolo dell ISEE è quindi la seguente: ISE = R + [(PM + PI) 0,20] ISEE = ISE / p In cui: R = Reddito complessivo del nucleo familiare PM = Patrimonio Mobiliare PI = Patrimonio Immobiliare p = parametro della scala di equivalenza La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici La scala di equivalenza I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell ISEE sono i seguenti: Numero componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente Le maggiorazioni Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli; 0,35 punti in caso di quattro figli; 0,5 punti in caso di almeno cinque figli; 13

15 0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni; 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l altro genitore, che abbia riconosciuto i figli); 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante. 3. Il nucleo familiare Ai fini dell ISEE debbono essere considerati i redditi di tutti coloro che si trovano sullo stesso stato di famiglia, ossia dei soggetti che costituiscono la famiglia anagrafica come definita dalle normative in materia. Per famiglia anagrafica, infatti, ai sensi dell art. 4 del Regolamento anagrafico (d.p.r. 223/1989) si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. L unico atto che fa testo da questo punto di vista è lo stato di famiglia confermando, quindi, le disposizioni precedenti, ma con alcune innovazioni in riferimento ai coniugi e con la possibilità di escludere per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca alcuni eventuali componenti dal nucleo Il nucleo familiare dei coniugi Secondo le nuove disposizioni i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando hanno diverse residenze anagrafiche, tranne alcune specifiche eccezioni previste ed elencate in dettaglio. In caso di residenze diverse, in particolare, deve essere identificata di comune accordo la residenza familiare, e di questa farà parte anche il coniuge con residenza anagrafica diversa. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell ultima residenza comune. In assenza di una residenza comune la residenza familiare sarà identificata come quella nella quale uno dei coniugi è risultato residente per più tempo. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE) fa comunque parte del nucleo anagrafico dell altro coniuge, diversamente da quanto accaduto finora. Fa parte del nucleo familiare del coniuge anche chi risulta residente altrove in convivenza anagrafica (religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili). Quindi, ad esempio, anche i militari che abitano in caserma continuano a essere considerati del nucleo familiare del coniuge. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: 14

16 a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale, è intervenuta l omologazione della separazione consensuale, è stata ordinata la separazione in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice nel corso del procedimento di separazione; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna di uno dei due coniugi ad una pena superiore ai 15 anni di detenzione; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali Il nucleo familiare dei figli minori Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. In caso di convivenza anagrafica, invece, (ad esempio in caso di residenza in un convitto) il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell ingresso in convivenza anagrafica, mentre il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante I figli maggiorenni Per quel che riguarda invece i figli di età superiore ai 18 anni, anche quelli non conviventi con i genitori fanno parte sempre del nucleo familiare dei genitori se sono a loro carico fiscalmente, non siano coniugati e non abbiano figli. Se si tratta, invece, di soggetti anche fiscalmente a carico dei genitori ma con una famiglia propria, o con un figlio, si costituisce un nucleo familiare a sé. Diventa così più facile l accesso alle prestazioni sociali agevolate, non dovendo considerare i redditi dei genitori. I figli maggiorenni di genitori separati, ma fiscalmente a carico di entrambi, fanno parte del nucleo familiare di uno dei genitori espressamente indicato dai figli stessi. 4. La compilazione della nuova dichiarazione Il nuovo modello di DSU si compone di diversi moduli. Prevista, come detto, la possibilità di presentare la sola versione mini, in riferimento adi dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, quando non sono presenti disabili e non si richiedono sconti sulle tasse universitarie o l accesso al dottorato di ricerca. Questi dati sono integrati, negli altri casi, con riferimento alle specifiche situazioni. 15

17 4.1. Il patrimonio immobiliare L ISEE è composto dalla somma dei redditi di tutti gli appartenenti allo stesso nucleo familiare e dalle relative componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari. I riquadri relativi a queste ultime voci appaiono subito dopo i quadri relativi ai dati del nucleo familiare I dati che si possono autocertificare Ridotta la lista delle voci che possono essere autocertificate al momento della compilazione della DSU. Si tratta di: composizione del nucleo familiare e informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive (figli residenti con l altro genitore); eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei familiari; identificazione della casa di abitazione; reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali; redditi sottoposti a ritenuta alla fonte diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati alla cedolare secca in tutti i casi in cui questi dati non dovessero comparire sulla dichiarazione dei redditi o non vi fosse obbligo di dichiarazione; redditi da lavoro dipendente prestato all estero tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; redditi fondiari non soggetti ad IRPEF; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti all AIRE, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell anno di riferimento del reddito; prestazioni sociali esenti da imposte non erogate dall INPS; assegni periodici effettivamente corrisposti per ex coniuge e figli; canone di locazione annuo per la prima casa; spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l ospitalità alberghiera nelle case di cura; patrimonio immobiliare e gli eventuali mutui; eventuali donazioni (in caso di richiesta di ricovero); disponibilità finanziarie, ossia la componente mobiliare del reddito. 16

18 4.3. Per gli immobili valore IMU Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell imposta. Per i fabbricati la base imponibile dell IMU è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% alla quale vanno applicati i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/ Il patrimonio immobiliare Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae l ammontare dell eventuale mutuo residuo alla data del 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della DSU. La detrazione è riconosciuta solo per mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato, mentre non spetta nel caso di mutui sottoscritti solo per ristrutturazione. La stessa detrazione è prevista in presenza di mutui sottoscritti per l acquisto di fabbricati e/o terreni all estero Le detrazioni per la prima casa Anche nel caso del patrimonio immobiliare sono previste agevolazioni per la prima casa. Così per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non va dichiarato ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare fino ad una soglia di euro, incrementata di euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se, invece, il valore della prima casa risulta superiore alla soglia, al netto delle eventuali detrazioni per i figli, l importo va dichiarato in misura pari ai due terzi della parte eccedente la soglia stessa I redditi da dichiarare Il reddito complessivo del dichiarante viene acquisito direttamente dai dati in possesso dell Agenzia delle entrate. La DSU deve quindi essere solo integrata con una serie di dati riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di presentazione, per cui per il 2015 vanno dichiarati i dati riferiti al Si tratta di: 17

19 1. Redditi da lavoro e fondiari. Con la riforma entrano a far parte dell ISEE tutti i redditi percepiti, compresi quelli esenti da imposta e riferiti all anno 2013, in quanto dati incrociabili con quelli della dichiarazione dei redditi presentata nel In particolare debbono essere dichiarati: compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta; prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007; redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio; compensi per incrementi della produttività del lavoro. Debbono poi essere indicate le somme esenti da imposte diverse da quelle erogate dall INPS quali, ad esempio: borse di studio; compensi per i ricercatori che rientrano dall estero; compensi per attività sportiva dilettantistica; stipendi dei frontalieri. proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. Per la dichiarazione va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti. 2. Indennità e altri redditi. Diversamente da quanto previsto in passato, entrano poi a far parte dell I- SEE anche tutti i trattamenti assistenziali e previdenziali percepiti, esclusi quelli direttamente erogati dall INPS in quanto questi dati sono acquisiti direttamente dall istituto. Quindi vanno dichiarati: trattamenti previdenziali indennità e percepiti da amministrazioni pubbliche diverse dall INPS, ossia, sostanzialmente, tutti gli eventuali trattamenti percepiti dai Comuni, escluse le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher per i servizi, i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Debbono poi essere indicati i redditi da lavoro dipendente prestato all estero tassati esclusivamente all estero, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni. Un altra delle voci da indicare ai fini ISEE è quella relativa agli assegni di mantenimento. Per quel che riguarda gli assegni percepiti debbono essere indicati solo quelli relativi ai figli, in quanto gli assegni percepiti dal coniuge rientra nel reddito complessivo acquisto direttamente dall Agenzia delle entrate. Chi invece è tenuto a pagare assegni di mantenimento dovrà indicare la cifra corrisposta sia al coniuge che ai figli. Da indicare anche eventuali assegni di mantenimento versati per i figli da parte del genitore non coniugato. 3. Case e terreni. Altra voce della componente reddituale è quella relativa ai redditi fondiari. In questo caso debbono essere dichiarati i beni non locati soggetti all IMU, se non indicati nel reddito com- 18

20 plessivo. L obbligo di dichiarazione riguarda anche gli immobili posseduti all estero. Per il valore da riportare si applicano le seguenti regole: per i fabbricati va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento; per i terreni il reddito dominicale e il reddito agrario, rivalutati, rispettivamente, dell 80 per cento e del 70 per cento. Nei casi in cui il reddito del terreno o dell immobile concorre solo in parte al reddito complessivo ai fini IRPEF, nel campo va indicata la restante parte, applicando alla corrispondente rendita catastale i criteri di rivalutazione sopra indicati. Ad esempio, nell anno d imposta 2013, in caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato a IMU (con le relative pertinenze), situato nello stesso Comune ove si trova l abitazione principale, il relativo reddito concorre al complessivo IRPEF nella misura del 50%. Quindi nel relativo campo va indicata la restante parte della rendita catastale (pari al 50%) rivalutata del 5%; per gli immobili all estero non locati soggetti all IVIE; per la base imponibile come determinata nel paese di residenza. 4. Barche e moto di grossa cilindrata. Poiché l obbiettivo del nuovo ISEE è quello di evidenziare la reale disponibilità economica delle famiglie che intendono accedere alle prestazioni agevolate, dovranno infine essere dichiarate eventuali moto di grossa cilindrata, ossia superiori ai 500 cc, nonché eventuali imbarcazioni da diporto intestate. 5. I calcoli per l ISEE 5.1. Il patrimonio mobiliare La seconda voce relativa al patrimonio familiare è quella riferita agli investimenti di natura finanziaria; anche in questo caso occorre tener conto non solo di investimenti, titoli e depositi presso istituti di credito e operatori finanziari italiani, ma anche di quelli che si trovano all estero. Vanno considerate le somme investite da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, in riferimento, ovviamente, alla quota di possesso di ciascuno in caso di conti o investimenti cointestati con altri soggetti eventualmente estranei al nucleo familiare. Per quel che riguarda la compilazione della DSU, sono richiesti: i dati identificativi di ciascun rapporto finanziario (conto bancario o postale, conto di deposito ecc,); le disponibilità effettive. Vanno dunque dichiarati: depositi e conti correnti; titoli di Stato e obbligazioni; azioni e quote di fondi comuni; partecipazioni societarie; 19

21 partecipazioni azionarie; somme di denaro e altri beni; polizze di assicurazione. Ai fini della dichiarazione, salvo eccezioni, si fa sempre riferimento alla consistenza degli investimenti alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della DSU. Deve però essere barrata l apposita casella se è stata presentata una DSU in precedenza, dichiarando di non possedere alcun rapporto bancario. Questo, ovviamente, ha una forte valenza anti evasione, dato che chi ha dichiarato il falco in riferimento al mancato possesso di conti correnti bancari o postali o libretti di risparmio, se ora presenta la DSU sarà automaticamente sottoposto a controlli fiscali. Le modalità per il calcolo del valore da dichiarare sono le seguenti: Depositi e conti correnti bancari e postali: valore del saldo, compresi gli interessi, al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della DSU, o, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Se però nell anno precedente parte delle somme sono state impegnate per l acquisto di immobili, oppure se le somme sono state spostate per effettuare degli investimenti finanziari, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media. Ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato; Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre; Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre; Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: valore rilevato alla data del 31 dicembre, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie: valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un intermediario autorizzato: valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre; Altri strumenti e rapporti finanziari: valore corrente alla data del 31 dicembre; Contratti di assicurazione a premio ricorrente a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, esclusi i contratti per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto: importo dei premi complessivamente versati alla data del 31 dicembre, al netto degli eventuali riscatti; 20

22 Polizze a premio unico anticipato: importo del premio versato; Imprese individuali in contabilità ordinaria, e rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per imprese individuali in contabilità semplificata: valore determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali Immobili vincolati e inagibili Poiché ai fini ISEE vanno riportati i valori IMU, vanno applicate anche le agevolazioni previste per immobili vincolati e immobili dichiarati inagibili, per i quali la legge riconosce un abbattimento del 50% della rendita catastale rivalutata alla quale va applicato il moltiplicatore. L agevolazione riguarda gli immobili vincolati dalle Belle Arti ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. In questo secondo caso, come stabiliscono le disposizioni in materia di IMU, si deve trattare di immobili di fatto non utilizzati, e l agevolazione è applicabile limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario Terreni Per i terreni agricoli la base imponibile ai fini IMU è costituita dall ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, al quale va applicato un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per i terreni edificabili la base imponibile è costituita dal valore di mercato Immobili all estero La base imponibile per il patrimonio immobiliare all estero corrisponde al valore definito ai fini dell I- VIE, l imposta degli immobili situati all estero. In dettaglio per i Paesi appartenenti alla Unione europea e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare corrisponde a valore catastale utilizzato per calcolare le imposte dovute nel Paese nel quale si trova l immobile. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. 21

23 Per gli altri Stati, il valore dell immobile è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile La lista delle detrazioni Fin qui le indicazioni contenute nella DSU. La partita passa poi all INPS che dovrà elaborare l ISEE che sarà reso disponibile entro due settimana dalla presentazione dalla dichiarazione. Ai fini del calcolo dell ISEE, debbono essere applicate una serie di detrazioni e deduzioni in cifra fissa e/o corrispondenti alle spese effettuate. Si tratta di: assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria. Nell importo devono essere considerati anche gli assegni destinati al mantenimento dei figli; assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell autorità giudiziaria che ne stabilisce l importo; spese sanitarie per disabili, per l acquisto di cani guida, per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo fino ad un massimo di euro Le detrazioni per la produzione dei redditi Alle voci in precedenza elencate si aggiungono una serie di detrazioni legate alla produzione dei redditi. Dall importo complessivo dei redditi del nucleo familiare vanno detratti infatti: redditi agrari relativi alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA; una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi e comunque fino ad un massimo di euro; una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo nonché dei trattamenti previdenziali assistenziali pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi e comunque fino ad un massimo di euro Le detrazioni per il patrimonio immobiliare Anche nel caso del patrimonio mobiliare sono previste delle detrazioni. Si tratta di una franchigia pari a euro, accresciuta di euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al 22

24 primo, fino ad un massimo di euro. Questo importo massimo è incrementato di euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. 6. Prestazioni specifiche L ISEE viene ordinariamente calcolato con le regole previste. Cambia, però, in alcuni casi, il nucleo familiare al quale fa riferimento, al fine di ottimizzare la possibilità di accedere ai benefici per chi ne ha realmente bisogno. Per ottenere queste prestazioni è necessario presentare i relativi quadri di riferimento della DSU Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria La prima differenziazione riguarda le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, vale a dire le prestazioni sociali rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell autonomia. Si tratta, in particolare di: sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l acquisto di servizi. Quando la prestazione riguarda soggetti di maggiore età, l ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se a carico, ossia si può far riferimento al cosiddetto nucleo familiare ristretto. In sostanza non si calcola ai fini ISEE la presenza di altri eventuali soggetti nello stesso stato di famiglia In caso di assistenza a ciclo continuo Sempre in riferimento agli stessi soggetti, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole per la determinazione dell ISEE e non si applicano le detrazioni per badanti o per la retta. In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, in quanto maggiorenni e non a carico, l ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, riferita al solo ISEE del figlio a prescindere da altri componenti del suo nucleo familiare, salvo che nei seguenti casi: quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una condizione di disabilità; quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dai servizi sociali l estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. 23

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