I lllllll li lllll llll I li li li li lii CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

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1 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 02/05/2013 U-rsp/2313/ I li I I lllllll li lllll llll I li li li li lii CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA - VIA ARENULA, 71 PRESIDENZA E SEGRETERIA ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL r.a. - FAX Al Presidente ed ai Componenti il Comitato di Presidenza dell'assemblea dei Presidenti Oggetto: Bozza Regolamento di Formazione Trasmettiamo la bozza di Regolamento per la Formazione, predisposta dal Gruppo di Lavoro CNI integrato con i Presidenti degli Ordini che hanno partecipato alle riunioni per l'esame e l'espressione di parere da parte dell'assemblea dei Presidenti dell'11 maggio Cordiali saluti. IL CONS L/ERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE ~

2 BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (distribuzione CNI circ ) BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE BOZZA AGGIORNATA SULLA BASE DELLE PROPOSTE EMERSE NELL' A.P. DEL E DEL G.D.L. ALLARGATO DEL NOTE Articolo I (Obbligo di formazione professionale continua) 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua degli iscritti all'albo degli ingegneri. 2. Con l'espressione formazione professionale continua si intende l'insieme delle attività di aggiornamento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di ingegnere, svolte secondo le modalità nel seguito indicate. Articolo I {Obbligo di aggiornamento della competenza professionale) 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'albo degli ingegneri ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Articolo 1 bis (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: Nota generale La definizione dell'obbligo (art. I) e le definizioni di competenza, apprendimento formale, non formale e informale (art.2) vanno verificati con gli uffici legislativi del Ministero in relazione a quanto stabilito dal DL (decreto delega). La numerazione dell'articolo è provvisoria, per facilitare il confronto con la versione precedente I. Le definizioni di competenza, apprendimento formale, non formale e informale e di certificazione delle pag. 1 di 1

3 "Professione": così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR , n "Professionista": così come definito all'art. comma 1, lett. b) del DPR , n "Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell' esercizio della professione di mgegnere; "Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali; "Formazione professionale continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le _competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di ingegnere "Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio; "Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale; competenze sono state scritte adattando al caso specifico di questo regolamento le corrispondenti definizioni del! ' art. 2 1, I del DL che non viene volutamente citato esplicitamente nel regolamento. pag. 2 di 2

4 "Apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano; "Certificazione delle competenze": procedura di riconoscimento, da parte dell'ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Articolo 2 I Articolo 2 (Durata e contenuto dell'obbligo) (Formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione) 1. L'obbligo di formazione professionale continua 1. L'aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1 o gennaio dell'anno solare successivo può essere realizzato tramite percorsi di formazione a quello dell'entrata in vigore del presente professionale continua. regolamento. 2. L'unità di misura della formazione professionale 12. L'unità di misura della Formazione Professionale continua è il credito formativo professionale (CFP). Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). 3. Per esercitare la professione l'ingegnere iscritto 13. Per esercitare la professione l'ingegnere iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. 4. Si possono conseguire CFP: a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito; b) con le attività formative indicate nel successivo art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5; c) con la certificazione delle competenze come indicato nell'art. 3, comma Si possono conseguire CFP: a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito; b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi art. 3, 3bis e 3ter; 3. E' opportuno che il numero di CFP minimo per la professione corrisponda al CFP medio annuo (fissato al comma 7) pag. 3 di 3

5 5. L' iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi dell'art L' iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli art. 3, 3bis e 3ter. 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il J 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. numero massimo di CFP cumulabili è 120.:. 7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto che comunque non può essere minore di zero. 8. Al momento dell'iscrizione all'albo s1 accreditano: a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'ordine di provenienza b) in caso di prima iscrizione ali' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 120 CFP; c) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP; d) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP. 9. I crediti conferiti al momento della pnma iscrizione ad un Albo comprendono 1 O CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto che comunque non può essere minore di zero. 8. Al momento dell'iscrizione all'albo si accreditano: a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'ordine di provenienza b) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP; c) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP; d) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP. 9. I crediti conferiti al momento della pnma iscrizione ad un Albo comprendono 1 O CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 7. La detrazione qui stabilita corrisponde al valore di CFP medio annuo di cui si chiede il conseguimento. La proposta di 30 CFP, ampiamente condivisa nel GDL allargato del , supera le proposte di un numero inferiore di CFP/anno e va letta tenendo conto delle modifiche apportate all 'allegato A. 8. Vi è la proposta di non riconoscere alcun bonus ai neo-abilitati, accreditando indistintamente a tutti 60 CFP pag. 4 di 4

6 1 O. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in 1 O. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati CFP. CFP. Articolo 3 I Articolo 3 (Attività riconosciute) (Attività di formazione professionale continua di tipo non formale) 1. Le attività riconosciute ai fini dell'assolvimento 1. Le attività di formazione professionale continua di dell'obbligo di formazione professionale continua, tipo non formale riconoscibili per l'ottenimento di sono elencate nell'allegato A al presente CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il il numero di CFP conseguibili con le diverse corrispondente numero di CFP conseguibili. attività. 2. Sono riconosciute le attività formative frontali o 2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale a distanza organizzate dagli Ordini territoriali o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali territorio nazionale, anche, ai sensi del art. 7 comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi comma 5 del DPR 137/2007, in cooperazione o del art. 7 comma 5 del DPR 137/2007, in convenzione con Fondazioni, Federazioni e cooperazione o convenzione con Fondazioni, Consulte riconducibibili al sistema ordinistico e Federazioni e Consulte riconducibibili al sistema altri soggetti. Il numero di CFP riconosciuto ordinistico e altri soggetti. Il numero di CFP dall'ordine territoriale organizzatore della attività assegnato dall'ordine territoriale organizzatore ha formativa ha validità sull'intero territorio nazionale. validità sull'intero territorio nazionale. 3. Sono altresì riconosciute dagli Ordini territoriali, 3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività formative frontali territorio nazionale, le attività di formazione frontale organizzate nel territorio di competenza da di cui al comma 1 organizzate nel territorio di associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 4 del presente altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 4 regolamento. Il numero di CFP riconosciuto del presente regolamento. Il numero di CFP pag. 5 di 5

7 dall'ordine territoriale ha validità sull'intero I assegnato dall'ordine territoriale ha validità territorio nazionale. sull'intero territorio nazionale. 4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. 5. Il CNI può riconoscere singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. 6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. 7. La certificazione delle competenze, conferita dall'ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato A. 5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. 6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. Articolo 3 bis (Attività di formazione professionale continua di tipo informale) 1. Le attività di formazione professionale continua di tipo informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP 7 La certificazione delle competenze è compresa tra le attività di formazione di tipo informale elencate nella versione aggiornata dell'allegato A. La numerazione dell 'articolo è provvisoria, per facilitare il confronto con la versione precedente pag. 6 di 6

8 sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. 2. La certificazione delle competenze, conferita dall'ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato A. Articolo 3 ter (Attività di formazione professionale continua di tipo formale) La numerazione de Il 'articolo è provvisoria, per facilitare il confronto con la versione precedente 1. Le attività di formazione professionale continua di tipo formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili. Art~~4 I A~oo~4 (Autorizzazione) (Autorizzazione) 1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del 1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNI può concedere D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti soggetti che ne facciano domanda, previo parere che ne facciano domanda, previo parere vincolante vincolante del Ministro della Giustizia, del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione l'autorizzazione all'organizzazione di attività all'organizzazione di attività di formazione ritenute idonee ai fini dell'assolvimento dell'obbligo professionale continua di tipo non formale, frontale o di formazione professionale continua ai sensi del a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento. CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente L'autorizzazione viene concessa tenendo conto regolamento. L'autorizzazione viene concessa pag. 7 di 7

9 delle caratteristiche e della qualità della offerta I tenendo conto delle caratteristiche e della qualità formativa proposta. della offerta formativa proposta. 2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività formative devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito definitivo dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste. 2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito definitivo dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste. 4. Le domande di autorizzazione che il CNI ritiene 4. Le domande di autorizzazione che il CNI ritiene meritevoli di accoglimento sono immediatamente meritevoli di accoglimento sono immediatamente trasmesse al Ministro della Giustizia per trasmesse al Ministro della Giustizia per l'emissione l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1, del parere vincolante di cui al comma 1, dandone dandone contemporanea comunicazione agli istanti. contemporanea comunicazione agli istanti. Sulla base pag. 8 di 8

10 Sulla base del parere rilasciato dal Ministro, il CNI delibera infine in merito all'accoglimento delle domande di autorizzazione e ne pubblica l'elenco sul proprio sito internet. (con quali termini massimi?) L'autorizzazione concessa ha validità triennale dalla data di delibera. 5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promossi dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali. del parere rilasciato dal Ministro, il CNI delibera infine in merito all'accoglimento delle domande di autorizzazione e ne pubblica l'elenco sul proprio sito internet. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. 5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promossi dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali. 6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione. Articolo 5 (Esonero) 1. Sono motivo di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi: a) maternità o paternità, per un anno; b) servizio militare volontario e civile; Articolo 5 (Esonero) 1. Sono motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi: a) maternità o paternità, per un anno; b) servizio militare volontario e civile; pag. 9 di 9

11 c) grave malattia o infortunio; d) raggiungimento del 65 anno di età; e) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore. 2. Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Articolo 6 (Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri) c) grave malattia o infortunio; d) raggiungimento del 65 anno di età; e) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore. 2. Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Articolo 6 (Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri) d) ci sono più proposte: 1) eliminazione del! 'esonero per anzianità, 2) di esonero una volta raggiunta una certa anzianità di iscrizione (40 anni) 1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri: a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative; b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale; c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte degli iscritti; d) il riconoscimento delle attività formative a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale; e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative 1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri: a) la predisposizione e la diffusione delle linee di Le linee di indirizzo costituenti i requisiti indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come minimi previsti dal! 'art. 7 3 comma riferimento per gli Ordini territoriali per saranno definite sentito il Mingius l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative; b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale; c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti; d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale; e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative pag. 10 di 10

12 riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 5 del presente regolamento; f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'arta del presente regolamento; g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili; h) l'istituzione e la gestione della agenzia nazionale per la certificazione delle competenze degli iscritti. riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3 comma Q del presente regolamento; f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 1: del presente regolamento; g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 2_, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili; h) l'istituzione e la gestione della agenzia nazionale per la certificazione delle competenze degli iscritti. Articolo 7 (Compiti degli Ordini territoriali) Articolo 7 (Compiti degli Ordini territoriali) 1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del 1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti degli 07/08/2012 n. 137, sono compiti degli Ordini Ordini territoriali: territoriali: a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi del art. 7 comma 5 del DPR 137/2007, in cooperazione o convenzione con altri soggetti; b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CN I, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili; c) la certificazione delle competenze degli iscritti; d) il controllo e il monitoraggio dell'offerta a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi del art. 7 comma 5 del DPR 137/2007, in cooperazione o convenzione con altri soggetti; b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili; c) la certificazione delle competenze degli iscritti; d) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa pag. 11di11

13 formativa rivolta agli iscritti sul territorio di I rivolta agli iscritti sul territorio di competenza; competenza; e) il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di e) il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte degli aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti e la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti e la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti; iscritti; f) la comunicazione al CNI delle informazioni f) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte tutte le attività formative riconosciute disponibili le attività formative riconosciute disponibili sul sul territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 5 del territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 5 del presente regolamento. presente regolamento. e) le modalità del "controllo "vanno definite nelle linee di indirizzo (art. 6) Articolo 7bis (Compiti degli iscritti) 1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti degli iscritti agli Ordini: a) la tempestiva comunicazione all'ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall' Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti. b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo La numerazione del! 'articolo è provvisoria, per facilitare il confronto con la versione precedente Articolo 8 (Sanzioni) 1. Qualora, dall'esercizio dell'attività di controllo affidata ai Consigli territoriali a norma dell'art. 7 del presente regolamento, emerga che un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto Articolo 8 (Sanzioni) 1. Qualora, dall'esercizio dell'attività di controllo affidata ai Consigli territoriali a norma dell'art. 7 del presente regolamento, emerga che un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art. 1, pag. 12 di 12

14 all'obbligo di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina per le conseguenti azioni disciplinari. comma 1, lett. a) del DPR , n. 137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina per le conseguenti azioni disciplinari. Articolo 9 (Entrata in vigore e discipline transitorie) 1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP. 2) questo comma è una replica del comma I O dell 'art. 2 (che per ora è stato mantenuto per facilitare il confronto tra le versioni e andrà eliminato). La posizione corretta è questa. Secondo alcune proposte sarebbe opportuno prevedere un avvio graduale del regolamento nei i primi 2 (?) anni con la detrazione di numero minore di CFP!anno. Secondo alcune proposte sarebbe opportuno prevedere esplicitamente una revisione del regolamento o del solo allegato A dopo i primi 2 (?) anni. pag. 13di13

15 ALLEGATO A -ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP (distribuzione CNI circ ) Descrizione Limiti Crediti attribuiti Note 1 Formazione frontale /a distanza Formazione frontale o a distanza riconosciuta, 1ora=1 CFP 1 Non mettere nessun minimo compresa quella obbligatoria per legge. 2 Proposta di riconoscimento dei corsi abilitanti in 30 o 60 CFP percentuale minima sul totale dei 3 La formazione frontale: pari a minimo il 50% crediti ;?: 50% Frequenza corsi di master di primo e secondo 30 CFP / anno di 4 Devono essere stabilite le equivalenze livello, dottorati di ricerca frequenza CFU/CFP (lo dice il DPR) (frrazionabili) Frequenza di corsi universitari con esame finale l (;FY:- l (;FP 2 Formazione continua legata alla 5 CFP /anno Proposta di 10 CFP attività professionalein regime di libera professione 3 Formazione continua legata alla 5 CFP / anno Proposta di 10 CFP attività professionalein regime di dipendente pubblico o privato 3 Formazione continua legata alla Docenza in corsi universitari 1CFU=1 CFP attività di docenza Docenza in scuole superiori 1A.S.=4 CFP 1 Proposta di 8 CFP 2 Deve essere connessa con l'attività professionale (Riconosciuta) Docenza in corsi di formazione riconosciuti 1 ora= 0.5 CFP Vanno riconosciute ore su contenuti non ripetuti 5 Formazione continua legata alla Pubblicazioni qualificate max. 4 CFP / cad. Proposta di 10 CFP alle attività di studio e ordinistiche Brevetti max. 3 CFP I cad Proposta di 5 CFP Partecipazione a lavori di organismi di max 3 CFP / anno Proposta di 5 CFP rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, Vanno riconosciuti con apposito regolamento commissioni dell'ordine. Commissioni di studio in Italia e all'estero riconosciuti dal Consiglio Nazionale. Partecipazione alle commissioni per gli esami di 3 CFP Stato per l'esercizio della professione di ingegnere 6 Formazione continua legata ad Partecipazione a seminari, convegni, conferenze ed maxlo 1ora=1 CFP attività assimilabile altri eventi specificatamente individuati dal CFP alla formazione frontale Consiglio Nazionale. 7 Certificazione delle competenze max 15 CFP I anno pag. 14 di 14

16 ALLEGATO A -ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP (VERSIONE AGGIORNATA) -~ a) distanza e ~ Descrizione Limiti Crediti attribuiti Note Frequenza frontale o a l ora = l CFP a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge o e -N :... ctj Partecipazione a-convegni, max 3 CFP I evento I ora = I CFP ~ conferenze ed altri eventi max 9 CFP/anno s ;...; specificatamente individuati o o dal Consiglio Nazionale ~ = Partecipazione a visite max 3 CFP I evento l ora = I CFP tecniche qualificate a siti di max 9 CFP/anno interesse Descrizione Limiti Crediti attribuiti Note Aggiornamento informale 15 CFP /anno Aggiornamento informale legato alla attività all'attività professionale dimostrabile ~ lavorativo / professionale Certificazione delle max 15 CFP /anno -~ conseguente e nel campo dell'ingegneria competenze professionali da :... parte dell'ordine ~ Aggiornamento informale Pubblicazioni qualificate 5 CFP I pubblicazione... conseguente a studi, ricerche 1 O CFP I brevetto = Brevetti e brevetti a) e Partecipazione qualificata a max 5 CFP I anno o organismi, gruppi di lavoro, -N commissioni tecniche e di ctj Aggiornamento informale studio in Italia e ali' estero, s conseguente ad attività riconosciuti dal Consiglio ;...; o organizzative, di Nazionale ~ coordinamento e di studio Partecipazione alle 3 CFP commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere pag. 15di15

17 Descrizione Limiti Crediti attribuiti Note Frequenza corsi di master 30 CFP /anno di frequenza Devono essere stabilite le Q) di primo e secondo livello, (frazionabili) equivalenze CFU/CFP ~ ~ dottorati di ricerca..,...; - o ~ N crj e Frequenza di corsi 1CFU=1 CFP alcune proposte universitari con esame l 'equivalenza I CFU = 1 o cs finale CFP è troppo penalizzante ~ - Secondo pag. 16 di 16

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