REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI

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1 COMUNE BARLASSINA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI CAPO 1 FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici e per l accesso a prestazioni sociali agevolate alle persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza. Art. 2 Obiettivi Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a: -promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; -assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la liberta, la dignita personale, realizzino l uguaglianza di trattamento, il rispetto delle specificità, delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti; -agire a sostegno della famiglia garantendo, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso; -promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito; -prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Gli interventi hanno pertanto carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare. Art. 3 Destinatari Possono accedere alla concessione di benefici economici e all accesso a prestazioni sociali disciplinate dal presente regolamento i cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Barlassina ed in particolare: -cittadini italiani; -cittadini dell Unione Europea e gli extra comunitari purchè titolari di carta o permesso di soggiorno; -apolidi, profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune. CAPO 2 CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI 1

2 Art. 4 Requisiti per l accesso al contributo economico I contributi erogati attraverso il presente regolamento vengono stanziati ed erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale. I contributi economici del Comune di Barlassina vanno ad integrare, anche, le provvidenze erogate da altri soggetti pubblici e privati che concorrono a supportare i singoli e/o le famiglie. I sostegni economici sono, inoltre, tesi a stimolare l autosufficienza e le risorse personali ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. I cittadini possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento tenuto conto delle seguenti condizioni: a) certificazione ISEE: annualmente verrà stabilita dalla Giunta Comunale la soglia di accesso; b) patrimonio immobiliare inesistente ad esclusione della casa di abitazione del nucleo; c) inesistenza di parenti tenuti agli alimenti. d) NON avere debiti con l Amministrazione Comunale a causa di mancato pagamento di tasse es. TARSU o servizi vari erogati. I cittadini richiedenti devono sottoscrivere un Piano Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio sociale. Le dichiarazioni che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate da una autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico non denunciabile a livello di dichiarazione ISEE, personale e del nucleo familiare convivente. L accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso e possibile su motivata valutazione dell Assistente Sociale, erogare o negare contributi temporanei in situazioni di superamento della soglia ISEE. Art. 5 Parenti tenuti agli alimenti Per la definizione di parenti tenuti agli alimenti si fa riferimento al disposto dell art.433 e seguenti del Codice Civile. L intervento di assistenza economica comunale è da intendesi in via subordinata rispetto all attivazione da parte del richiedente, o del servizio sociale, dei parenti tenuti agli alimenti al fine di accertare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero l assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal congiunto. Il rifiuto da parte del richiedente ad attivare i civilmente obbligati è di norma tra i casi di esclusione al contributo economico comunale. Qualora l interessato non sia in grado di provvedere di persona, il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o di un Amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell interessato proponga l azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dal Libro I Titolo XII del Codice Civile. 2

3 Art. 6 Procedura e istruttoria della domanda I destinatari del contributi devono inoltrare domanda-allegato A- al Settore socioculturale, specificando l entità del bisogno. Alla domanda dovrà essere allegato l ISEE in corso di validità. L Assistente Sociale esprime la propria valutazione attraverso l indagine sociale utilizzando, se ritenute necessario, informazioni reperibili negli altri uffici comunali, servizi pubblici e privati ed associazioni. La risposta alla richiesta, con l avvallo del Responsabile del Settore, verrà comunicata al richiedente entro 10 gg. lavorativi. L approvazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del settore socio-culturale sulla base della valutazione dell Assistente Sociale e nell ambito dei vincoli di bilancio dell Ente. I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del richiedente e saranno utilizzati ai fini statistici per la programmazione degli interventi di settore. CAPO 3 CONTRIBUTI ECONOMICI ALL ASSOCIAZIONISMO Art.7 Destinatari e finalità L Amministrazione Comunale prevede la concessione di contributi ad Enti, Associazioni, Cooperative che operano a favore del sociale, dell ambiente, dell educazione, della cultura, delle attività sportive e di tempo libero. I contributi vengono assegnati nel rispetto delle disposizioni relative alle leggi finanziarie e sulla base delle risorse effettivamente disponibili con riferimento agli stanziamenti di bilancio. Art.8 Richiesta contributo Il Rappresentante dell Ente, Associazione e Cooperativa iscritto all albo comunale dovrà presentare al Comune, dall 1.09 al di ogni anno, la richiesta per beneficiare di un contributo per l anno successivo. La domanda in carta semplice deve contenere: -relazione sull attività programmata e delle iniziative che si intendono realizzare, indicando il numero dei soggetti coinvolti, i risultati attesi, i costi, le risorse proprie e l entità del contributo richiesto; -copia dello Statuto qualora non fosse già depositata presso il Comune; -dichiarazione di impegno a far risultare attraverso gli atti di pubblicizzazione dell attività oggetto della richiesta la dicitura: con il contributo del Comune di Barlassina e lo stemma comunale. -ultimo conto consuntivo, bilancio di previsione dell anno in corso aggiornato con eventuali entrate e/o spese consistenti non preventivate. Non saranno prese in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta. Art.9 Valutazione della domanda ed erogazione All assegnazione dei contributi di cui all art. 8 si provvede con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell assessore competente, previa valutazione delle finalità alle quali si ispirano le relative attività o iniziative. 3

4 Per l erogazione del contributo deve essere effettuato un piano di riparto dei contributi, con breve relazione da parte del Responsabile del Settore socioculturale. Il Comune eroga i contributi, richiesti l anno precedente, entro il mese di dicembre. CAPO 4 CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI ABROGATO IL CAPO IX DEL REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI Art. 10 Destinatari Il Comune di Barlassina interviene a favore delle persone che a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali necessitano di ricovero temporaneo o definitivo in strutture residenziali Residenze socio-assistenziali, Comunità sociosanitarie e similari. Art.11 Quota a carico del beneficiario La persona ricoverata presso una struttura residenziale concorrerà al pagamento della retta attraverso: -l ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura; -l ammontare del proprio patrimonio mobiliare facendo salva una franchigia di 2.500,00; -patrimonio immobiliare; -beni mobili. Alla persona ricoverata verrà assicurata la disponibilità di una quota mensile per le spese personali valutate dall Assistente Sociale in base alle esigenze della persona ricoverata. Art.12 Contributo L ammontare del contributo è pari alla differenza tra l importo della retta mensile di ricovero e la quota di partecipazione della persona ricoverata e/o dei familiari tenuti agli alimenti. La domanda deve essere inoltrata al Settore socio-culturale che deve terminare l istruttoria entro 10 giorni lavorativi. I contributi per la copertura totale o parziale delle rette vengono garantiti compatibilmente alle risorse finanziarie del Comune. Art.13 Controlli sulla documentazione prodotta Il Settore socio-culturale, nell ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o diniego.ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione o richiedendo verifiche alla Guardia di Finanza. Art.14 Azioni di rivalsa del Comune I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai 4

5 sensi dell articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l intera somma percepita indebitamente e se necessario verrà utilizzato il recupero coattivo della somma. CAPO 5 SPAZIO LUDICO Art.15 Definizione e finalità Il Comune di Barlassina promuove e sostiene l intervento educativo della famiglia nella cura dei figli; a tale scopo attua il Servizo di Spazio ludico. Lo Spazio ludico è un contesto relazionale in cui vivere e condividere una modalità educativa. Le attività vengono svolte con la presenza del bambino e dell adulto di riferimentogenitori, nonni, baby sitter, o del bambino non accompagnato. Art.16 Utenza Lo Spazio ludico è aperto a tutti i bambini dai 12 ai 36 mesi, prioritariamente residenti nel Comune di Barlassina. Previa disponibilità dei posti e assenza di lista d attesa possono usufruire del servizio anche utenti non residenti. Art.17 Capienza- Funzionamento La ricettività dello Spazio Ludico è di 18 posti. Il Servizio si svolge di norma per dieci mesi all anno, con esclusione di agosto, mentre nel mese di luglio si valutano le richieste che devono permettere almeno un numero minimo di otto bambini per gruppo. L apertura avviene dal lunedi al venerdi con giorni e orari che vengono organizzati secondo il numero degli iscritti. Art.18 Iscrizione-Ammissione-Rette di frequenza-dimissione Iscrizioni Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Settore socio-culturale entro i termini stabiliti e preventivamente resi pubblici annualmente. E possibile effettuare l iscrizione al Servizio durante tutto l anno, l inserimento e subordinato alla disponibilità del posto e del gruppo adeguato al progetto educativo del bambino. Ammissione Le ammissioni sono previste a partire dal mese di settembre e per tutto l anno ogni qualvolta si verifichino rinunce e quindi posti disponibili. Rette di frequenza La retta viene decisa annualmente dalla Giunta Comunale, per i non residenti viene richiesto un contributo di entità superiore. Dimissioni La famiglia puo ritirare in qualsiasi momento il bambino dal Servizio, verrà richiesto il pagamento della retta solo per il periodo di frequenza. La rinuncia deve pervenire al Settore socio-culturale per iscritto, qualora non avvenisse sarà richiesto il pagamento della retta per l intero anno. CAPO 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art.19 Definizione e finalità 5

6 Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate prevalentemente al domicilio di anziani, disabili, adulti con gravi patologie e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nell ambito della propria comunità e nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all istituzionalizzazione. Il SAD persegue le seguenti finalità: -favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse disponibili e le condizioni sociosanitarie; -mantenere le capacità residue della persona; -prevenire o rimuovere condizioni di solitudine, emarginazione ed i rischi conseguenti l istituzionalizzazione; -contribuire al mantenimento dell equilibrio familiare, qualora sia compromesso a causa di eccessivi carichi assistenziali da parte di famigliari; -favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali, al fine di evitare l isolamento sociale e favorire il mutuo-aiuto; -coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza; -determinare un risparmio dei costi sociali derivanti dall istituzionalizzazione dei soggetti. Art. 20 Destinatari Il SAD può essere richiesto dai cittadini anziani e disabili residenti nel Comune. Le richieste di persone non residenti, ma domiciliate nel territorio comunale, potranno usufruire del Servizio pagando l intero costo. I destinatari del SAD sono i soggetti che presentano uno o più delle seguenti condizioni: 1. stato di malattia fisica e/o psichica o d invalidità che comporta la perdita parziale o totale dell autosufficienza in modo temporaneo o permanente; 2. stato di bisogno, valutato dal Servizio Sociale comunale. Art. 21 Modalità di erogazione del servizio Le prestazioni erogate prevedono l igiene e la cura personale (igiene quotidiana e/o bagno assistito settimanale), svolto da personale qualificato in possesso del Diploma di Ausiliario socio-assistenziale. La tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni erogate rispondono alle necessità del richiedente e persistono per tutto il periodo di stato di bisogno della persona. Gli operatori del SAD operano in collaborazione con il personale sanitario delle A.S.L., nei casi in carico ad entrambi i servizi. Art.22 Accesso e dimissioni L attivazione del servizio avviene su richiesta dell interessato o, nell impossibilità di questi, da un familiare o da un conoscente. 6

7 L iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza. La richiesta va formulata presso il Settore socio-culturale. Contestualmente alla domanda di accesso al SAD, qualora il richiedente intendesse avvalersi di una tariffa agevolata, deve essere prodotta l attestazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. Il Settore socio-culturale istruisce la richiesta, prevedendo anche una visita domiciliare dell Assistente Sociale presso l abitazione del richiedente e/o colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno. Per situazioni urgenti, motivate dall Assistente Sociale, il Responsabile del Settore socio-culturale può prevedere l attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione. La decisione, da assumere entro e non oltre i dieci giorni dalla data di completamento della richiesta, deve contenere: a) in caso d accoglimento, l indicazione delle prestazioni, l ammontare e la durata degli interventi e le modalità di erogazione delle prestazioni; b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego. Il SAD può cessare in caso di: - richiesta dell utente; - ricovero definitivo presso Istituti; - decesso dell utente. Il Servizio è sospeso: - qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente Regolamento; - su valutazione del Settore socio-culturale qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio o per cause di forza maggiore connesse all operatività del servizio; -omesso pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia. Art.23 Compartecipazione al costo del Servizio L Assistente Sociale, in accordo con l interessato e la sua famiglia, definisce il Voucher che viene gestito tramite Cooperativa accreditata. Il Voucher può essere modificato in relazione all evolversi dei bisogni. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio. La quota di compartecipazione e il relativo riferimento ISEE viene deciso annualmente dalla Giunta Comunale. In casi eccezionali è possibile l esonero totale a seguito di valutazione dell Assistente Sociale e autorizzazione del Responsabile del Settore socio-culturale. CAPO 7 SERVIZIO PASTI Art. 24 Definizione e finalità Il servizio pasti è un servizio complementare ed integrativo dei servizi domiciliari offerti dal Comune ai propri cittadini. 7

8 Il servizio ha l obiettivo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare il ricorso a soluzioni maggiormente limitanti l autonomia di persone prive di risorse adeguate(es.:istituzionalizzazione). Art. 25 Destinatari I destinatari dell intervento sono i cittadini a rischio di emarginazione o di perdita della propria autonomia a causa di condizioni psico-fisico-economiche precarie, impossibilitati a garantire a se stessi, in modo adeguato, il soddisfacimento dei bisogni alimentari. Art.26 Modalità di erogazione del servizio Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell utente di pasti caldi opportunamente confezionati e trasportati in appositi contenitori. I pasti, confezionati dalla Ditta appaltatrice del servizio, vengono consegnati tutti i giorni feriali. I pasti per il sabato e la domenica e i giorni di festività vengono forniti il giorno feriale precedente. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi ed è, di norma, composto da: primo in brodo o asciutto, secondo con contorno, frutta di stagione o dessert, pane. Art.27 Accesso e dimissioni L accesso al servizio avviene in qualsiasi momento dell anno mediante presentazione al Settore socio-culturale di specifica richiesta. Trattandosi di un intervento sociale lo stesso è valutato dall Assistente Sociale. La cessazione dell erogazione del servizio da parte del Comune avviene in qualsiasi momento in seguito a: a) richiesta dell utente, preferibilmente scritta; b) decesso o ricovero definitivo dell utente; c) omesso pagamento della quota di compartecipazione. Eventuali sospensioni del servizio richieste dall utente, devono preventivamente essere comunicate al Settore socio-culturale, entro il giorno precedente la consegna. La mancata comunicazione della sospensione comporta il pagamento del pasti consegnati. Art.28 Compartecipazione al costo del Servizio Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio. La quota di compartecipazione è decisa annualmente dalla Giunta Comunale. In casi eccezionali è possibile l esonero totale a seguito di valutazione dell Assistente Sociale e autorizzazione del Responsabile del Settore socio-culturale. CAPO 8 SERVIZIO DI TELESOCCORSO Art.29 Definizione 8

9 Il telesoccorso è un servizio in grado di ricevere richieste di aiuto 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, attraverso un dispositivo telefonico, che, attivato, consente all operatore del telesoccorso di valutare la richiesta e realizzare le risposte più idonee nell ambito degli interventi d urgenza di tipo sanitario e di soccorso. Art.30 Finalità Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di emergenza, di emarginazione e di disagio, mediante un centro di presidio di ascolto che attiverà e coordinerà i servizi di pronto intervento e di supporto sul territorio. Art.31 Destinatari Il servizio è rivolto a: a) anziani con riduzione di autonomia ed autosufficienza; b) disabili motori e sensoriali; c) persone con inabilità permanente o temporanea; d) soggetti con patologie conclamate o a rischio immediato (cardiopatici, asmatici, ecc.); e) persone in stato di solitudine. Possono fruire del telesoccorso esclusivamente le persone dotate di un apparecchio telefonico fisso proprio. Art.32 Ammissione al servizio L eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell interessato, di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona o direttamente dall Assistente Sociale. Art.33 Criteri di ammissione al servizio L accesso al servizio è subordinato alla verifica dei requisiti previsti nei precedenti punti ed in particolare delle caratteristiche di cui all art. 31. Il servizio di telesoccorso può essere inserito in un progetto di intervento comunale che si integri con le risorse proprie dell interessato (familiari, private a carico dell interessato, ecc.). Art.34 Compartecipazione al costo del Servizio Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio. La quota di compartecipazione e il relativo riferimento ISEE viene deciso annualmente dalla Giunta Comunale. In casi eccezionali è possibile l esonero totale a seguito di valutazione dell Assistente Sociale e autorizzazione del Responsabile del Settore socio-culturale. CAPO 10 AFFIDO FAMILIARE Art.35 Definizione e finalità L affido familiare è regolamentato dalla legge 4 maggio 1983 n 184 Disciplina 9

10 dell adozione e dell affidamento dei minori così come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n 149, dalla legge regionale 1/2000, art. 4 e dalla circolare regionale n 42 del 17 dicembre Il Servizio Affidi è istituito allo scopo di individuare un contesto familiare idoneo a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico. Si prefigge pertanto di individuare un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla sua crescita. L affidamento prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il suo nucleo familiare d origine. Art. 36 Soggetti che dispongono l affido In base alla normativa vigente, l affido familiare è disposto: - dal Servizio Sociale (con provvedimento del Responsabile Settore socio-culturale) previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il provvedimento è ratificato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare; - dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale. Art.37 Destinatari L affido familiare si rivolge a minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale, con il consenso del minore e approvazione da parte dell Autorità Giudiziaria competente, l affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d età e sino al raggiungimento di un autonomia di vita, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d età. Art. 38 Tipologie di affido familiare L affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto può essere: -a tempo pieno: quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; -a tempo parziale: quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare per alcuni momenti definiti; per l arco della giornata quando il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari o per periodi limitati per esempio fine settimana o vacanze. Entrambe le tipologie di affidamento familiare possono presentarsi come: -affidamento eterofamiliare: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela; -affidamento a parenti: quando il minore si stabilisce, a tempo pieno o a tempo definito, presso parenti. 10

11 Art. 39 Contributo economico A fronte dell affido di un minore residente ed in carico al Servizio Sociale con specifico progetto di intervento, il Comune corrisponde agli affidatari indipendentemente dalla condizione economica degli stessi un contributo mensile. L entità del contributo viene definita annualmente dalla Giunta Comunale e a seguito della decisione presa dall Assemblea del Sindaci. CAPO 12 INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI- RESIDENZIALI PER MINORI Art. 40 Definizione e finalità Il Comune di Barlassina promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali. La finalità dell inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d origine. Art. 41 Destinatari I destinatari sono i minori: a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione; b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare; c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare; d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi; Art. 42 Permanenza in struttura La permanenza nella struttura deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione. Art.43 Conclusione dell inserimento L inserimento nella struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l attivazione, a giudizio dell Autorità che l aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all interno del progetto 11

12 personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell interesse preminente del minore. Art. 44 Procedure per l inserimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 41 del presente regolamento. I servizi sociali territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d intervento di sostegno. In particolare in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica è indispensabile che l'assistente sociale: a) acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura; b) acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.); c) acquisisca l'impegno degli esercenti la potestà parentale a utilizzare per l integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune di Barlassina per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano; d) provveda a sentire il minore come previsto dalla vigente normativa; e) rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e aiuto attivati in favore del nucleo e che non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'autorità Giudiziaria, l'inserimento in una struttura comunitaria deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia. A seguito dell inserimento, l'assistente sociale che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all Autorità Giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti. Il Responsabile del Settore socio-culturale provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'assistente sociale. Art. 45 Onere di integrazione della retta di inserimento nelle strutture Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di 12

13 provvedimenti dell Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l allontanamento del minore, non viene meno l obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L art. 147 del Codice Civile stabilisce: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell art. 261 del Codice Civile: Il riconoscimento comporta da parte del genitore l assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale. Sia nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura il Comune di Barlassina assume l onere dell integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell ISEE. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di compartecipazione alla spesa e fissa le varie fasce ISEE di riferimento. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare al Comune viene effettuato sulla base dell indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Art.46 Recupero crediti In caso di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a. 13

14 CAPO 1 FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE pag.1 Art.1 Oggetto del Regolamento pag.1 Art. 2 Obiettivi pag.1 Art. 3 Destinatari pag.1 CAPO 2 CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI pag.1 Art. 4 Requisiti per l accesso al contributo economico pag.2 Art. 5 Parenti tenuti agli alimenti pag.2 Art. 6 Procedura e istruttoria della domanda pag.3 CAPO 3 CONTRIBUTI ECONOMICI ALL ASSOCIAZIONISMO pag.3 Art.7 Destinatari e finalità pag.3 Art.8 Richiesta contributo pag.3 Art.9 Valutazione della domanda ed erogazione pag.3 CAPO 4 CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI pag.4 Art. 10 Destinatari pag.4 Art.11 Quota a carico del beneficiari pag.4 Art.12 Contributo pag.4 Art.13 Controlli sulla documentazione prodotta pag.4 Art.14 Azioni di rivalsa del Comune pag.4 CAPO 5 SPAZIO LUDICO pag.5 Art.15 Definizione e finalità pag.5 Art.16 Utenza pag.5 Art.17 Capienza- Funzionamento pag.5 Art.18 Iscrizione-Ammissione-Rette di frequenza-dimissione pag.5 CAPO 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE pag.5 Art.19 Definizione e finalità pag.5 Art. 20 Destinatari pag.6 Art. 21 Modalità di erogazione del servizio pag.6 Art.22 Accesso e dimissioni pag.6 Art.23 Compartecipazione al costo del Servizio pag.7 CAPO 7 SERVIZIO PASTI pag.7 Art. 24 Definizione e finalità pag.7 Art. 25 Destinatari pag.8 Art.26 Modalità di erogazione del servizio pag.8 Art.27 Accesso e dimissioni pag.8 Art.28 Compartecipazione al costo del Servizio pag.8 CAPO 8 SERVIZIO DI TELESOCCORSO pag.8 Art.29 Definizione pag.8 Art.30 Finalità pag.9 Art.31 Destinatari pag.9 Art.32 Ammissione al servizio pag.9 Art.33 Criteri di ammissione al servizio pag.9 Art.34 Compartecipazione al costo del Servizio pag.9 CAPO 10 AFFIDO FAMILIARE pag.9 14

15 Art.35 Definizione e finalità pag.9 Art.36 Soggetti che dispongono l affido pag.10 Art.37 Destinatari pag.10 Art.38 Tipologie di affido familiare pag.10 Art.39 Contributo economico pag.11 CAPO 12 INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI- RESIDENZIALI PER MINORI pag.11 Art. 40 Definizione e finalità pag.11 Art. 41 Destinatari pag.11 Art. 42 Permanenza in struttura pag.11 Art.43 Conclusione dell inserimento pag.11 Art.44 Procedure per l inserimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali pag.12 Art. 45 Onere di integrazione della retta di inserimento nelle strutture pag.12 Art.46 Recupero crediti pag.13 Allegato A 15

16 Allegato A Al Comune di Barlassina Settore socio-culturale Io sottoscritto/a residente a Barlassina in via tel./cell. Chiedo all Amministrazione Comunale un contributo per a) allego certificazione ISEE con scadenza b) NON possiedo patrimoni immobiliare ad esclusione della casa di abitazione del nucleo; c) NON ho debiti nei confronti dell Amministrazione Comunale. Sono stato informato che il mio nome e cognome e il contributo ricevuto verranno resi pubblici sui siti istituzionali ai sensi della normativa vigente. Barlassina FIRMA ( ) accettazione del contributo pari ad ( ) negazione del contributo. Motivazione Barlassina, ASSISTENTE SOCIALE 16

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