LA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI MINORI E DEGLI INCAPACI ED I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

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1 LA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI MINORI E DEGLI INCAPACI ED I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE Relatore: dott.ssa Giovanna MARCAZZAN pretore della Pretura circondariale di Roma Il controllo sull amministrazione del patrimonio delle persone incapaci è considerata tradizionalmente l attività tipica del G.T. ed è regolata minuziosamente dal c.c. del 1942 che, come è noto, privilegia la tutela dei cittadini quali titolari di diritti reali e di rapporti economici. Anche nel campo che qui ci occupa è infatti da notare la prevalenza, sotto il profilo quantitativo, delle norme che regolano gli aspetti patrimoniali della vita dei soggetti incapaci rispetto alle disposizioni di legge che si occupano della cura della loro persona (controllo sulle condizioni di vita, sull educazione, istruzione ecc.). Nonostante detta prevalenza, non vi è peraltro dubbio che l attenzione dei G.T., specie nelle grosse Preture dove vi sono magistrati che svolgono in via esclusiva dette funzioni, si è andata progressivamente spostando dal mero controllo della gestione degli interessi patrimoniali ed economici dell incapace alla tutela dei suoi sostanziali interessi personali, finalizzando l amministrazione patrimoniale al raggiungimento di una maggiore autonomia e di migliori condizioni di vita ed esistenziali. Il ruolo del G.T. non è quindi più, a mio avviso, quello di vigilare, spesso in maniera burocratica, su una gestione statica e meramente conservativa del patrimonio dell incapace, ma è invece quello di promuovere, attraverso una adeguata utilizzazione delle risorse economiche, il benessere delle persone incapaci, stimolando i soggetti che ne hanno la legale rappresentanza a provvedere a tutte quelle spese che possano consentire loro una vita più agevole e confortante. Questa trasformazione del ruolo che assume particolare rilievo per gli interdetti ed inabilitati per infermità di mente è, a mio avviso, assai importante poiché troppe volte si è constatato che una gestione meramente conservativa o di accumulo delle risorse si è tradotta esclusivamente in un vantaggio per le aspettative ereditarie dei parenti (spesso assenti sotto il profilo affettivo ed assistenziale) a tutto discapito, invece, del benessere in vita del soggetto titolare dei beni. E proprio in relazione all incapacità per infermità di mente mi preme da un lato accennare al carattere inadeguato e sicuramente sorpassato dell istituto della interdizione, fondato sulla cristallizzazione e definitività del concetto di malattia mentale, conseguente completa abolizione della capacità di agire (e ciò in contrasto sia con le più moderne teorie psichiatriche sia in particolare con i principi informatori della l. 180) e d altro lato sottolineare la mancanza di qualsiasi tutela (salvo l annullabilità ex post degli atti posti in essere) per i c.d. incapaci naturali e cioè per quei soggetti che a causa di un disagio psichico di natura transitoria o a causa di gravi patologie fisiche o di affezioni legate all età (si pensi agli anziani soli e non autosufficenti o affetti da arteriosclerosi, ecc.) sono facile preda di qualsiasi malintenzionato ed a volte si spogliano inconsapevolmente di ogni loro fonte di reddito.

2 Ciò premesso in linea generale e scendendo ad esaminare un po più da vicino i compiti assegnati al G.T., va anzitutto osservato che il controllo del G.T. è diversamente disciplinato a seconda che riguardi minori in tutela o minori soggetti alla potestà genitoriale, con l avvertenza che quanto verrà detto per i minori in tutela è ovviamente estensibile agli interdetti per infermità mentale stante l espresso richiamo di cui all art. 424 c.c. (che recita le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati). La diversità di disciplina non è solo formale ma ha invece un contenuto sostanziale. Infatti mentre nella prima ipotesi (minori o interdetti in tutela) il controllo attribuito al G.T. ha carattere pregnante e concerne tutte le scelte effettuate in campo patrimoniale dal tutore, esercitandosi non solo attraverso l autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione (atti che se possono comportare un depauperamento del patrimonio debbono anzi essere autorizzati dal Tribunale su parere del G.T. art. 375 c.c. ) ma anche attraverso la formazione dell inventario dei beni, attraverso l esame del rendiconto annuale della tutela, attraverso la fissazione della spesa annua necessaria per il minore ecc.; nella seconda ipotesi (minori in potestà), invece, trattasi di una vigilanza sporadica, che si esercita solo in occasione del compimento di singoli atti e che non consente una visione complessiva delle scelte effettuate in campo patrimoniale dai genitori o dal genitore esercente la potestà in via esclusiva. In particolare l attuale organizzazione dell Ufficio del G.T., specie nelle grosse preture quale è quella di Roma, non consente di verificare quanti atti autorizzativi siano stati richiesti nelle diverse occasioni (e magari a distanza di tempo) per un singolo minore né consente di vigilare adeguatamente sull adempimento agli obblighi di reimpiego molte volte imposti nei provvedimenti autorizzativi del G.T. Solo attraverso l automazione e l informatizzazione degli Uffici sarà, a mio avviso, possibile attuare un controllo efficace ed in particolare valutare se l atto per cui è richiesta l autorizzazione risponda effettivamente all interesse del minore, globalmente considerato, come prescritto dalla legge. Correlativamente è peraltro necessaria una riforma legislativa che limiti, quanto meno per i minori in potestà, gli interventi autorizzativi del G.T.: ad es., per la riscossione di somme, stabilendo un tetto che può essere di 3 o 5 milioni al di sotto del quale non è necessaria l autorizzazione ( molto spesso, in caso di morte di uno dei genitori, ci troviamo ad autorizzare rimborsi IRPEF per poche migliaia di lire con esborsi per carta da bollo, marche ecc. veramente ingiustificati e vessatori); eliminando la necessità dell autorizzazione del G.T. per l accettazione dell eredità con beneficio di inventario (dovuta ex lege), per gli acquisti di immobili a nome dei minori senza esborsi o accensione di mutui da parte di questi ultimi, per l accettazione di donazioni o legati non gravati da oneri o condizioni (ed in proposito è interessante notare come non sia necessaria l autorizzazione per il tutore ai sensi dell art. 374 n. 3 c.c. mentre permane la necessità per i genitori ex art. 320, 3 comma c.c.) e cioè per tutti quegli atti che, pur qualificabili di straordinaria amministrazione, appaiono di tutta evidenza accrescitivi del patrimonio del minore senza alcun rischio per il medesimo. Nell impossibilità di esaminare dettagliatamente tutti gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta l autorizzazione del G.T. o del Tribunale (e con la precisazione che manca nella legge una esatta definizione degli atti di straordinaria amministrazione cosicché gli stessi vanno individuati applicando il criterio economico della rilevanza ed incidenza sul patrimonio del soggetto), ho pensato di soffermarmi su alcune fattispecie tipiche, individuate sulla base o della loro più frequente ricorrenza o delle problematiche, di controversa soluzione, ad esse inerenti.

3 Mi occuperò quindi, sia pure assai brevemente della: Riscossione di somme e modalità di reimpiego, Vendita di beni immobili, con particolare riferimento ai beni immobili ereditari; Partecipazione degli incapaci ad attività di impresa o a società, ed infine Nomina di un curatore speciale al minore nelle diverse ipotesi regolate dall art. 320 e dall art. 321 c.c. Accennerò poi alla amministrazione di sostegno a favore degli incapaci naturali. Ritengo peraltro opportuno premettere alcune brevi considerazioni di ordine generale sulle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione, in particolare sottolineando come la domanda, per i minori in potestà, debba essere presentata personalmente e congiuntamente da entrambi i genitori. Ove i genitori siano separati o divorziati (oppure nel caso di genitori naturali non conviventi) la richiesta di autorizzazione al compimento dell atto di straordinaria amm.ne nell interesse del figlio dovrà essere presentata dal genitore esercente la potestà (e quindi dall affidatario), ma, a mio avviso dovrà essere sottoscritta per adesione anche dall altro genitore e ciò in virtù del disposto dell art. 155 c.c. che prescrive che le decisioni di maggiore interesse per i figli (e tale è senza dubbio qualificabile il compimento di un atto di straordinaria amministrazione) siano adottate congiuntamente da entrambi i genitori ed attribuisce comunque al genitore non affidatario l onere di vigilare sulle scelte effettuate dall esercente la potestà (e ciò presuppone quanto meno la conoscenza dell atto che questi intende compiere). Ove manchi la sottoscrizione per adesione del genitore non affidatario appare opportuno procedere alla convocazione, salvo che vengano dedotti specifici e fondati motivi che sconsiglino di informarlo. Può infine succedere che l autorizzazione al compimento dell atto venga richiesta dal genitore non affidatario e quindi non esercente la potestà. In questo caso dovrà sempre e senza eccezione procedersi alla convocazione dell esercente la potestà che unico ha la legale rappresentanza del figlio minore ed ove questi persista in un rifiuto che appaia in contrasto con l interesse del figlio, dovrà procedersi alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell art. 321 c.c. Non si ritiene di norma ammissibile la presentazione della domanda da parte del difensore, a meno che non sia munito di procura notarile, non rientrando l istanza di autorizzazione tra gli atti, espressamente elencati dall art. 83 c.p.c., a margine o in calce ai quali può apporsi la procura al difensore. La domanda può invece legittimamente essere presentata dal notaio, a ciò abilitato dalla legge professionale. Va infine ricordato che l atto compiuto senza la prescritta autorizzazione non è affetto da nullità, ma è semplicemente annullabile. Riscossione di somme e modalità di reimpiego. Di norma non sorgono particolari problemi per la concessione delle autorizzazioni alla riscossione di somme capitali, trattandosi di atti accrescitivi e non depauperativi del patrimonio del minore o dell incapace, anche se come è ovvio assume particolare importanza il titolo in base al quale avviene la riscossione. Così, nell ipotesi di riscossione di indennità dovute ex art c.c. (indennità in caso di morte del genitore), delicate questioni possono sorgere per l individuazione dei criteri di suddivisione della somma tra gli aventi diritto (iure proprio), atteso che, in mancanza di accordo, la suddivisione deve farsi secondo i bisogni di ciascuno. Come prassi presso l ufficio Tutele della Pretura di Roma si ritiene preferibile presumere, fino a prova contraria, che i bisogni siano analoghi procedendo quindi ad una suddivisione in parti eguali, senza ricorrere all applicazione analogica delle norme sulla successione legittima (prevista dall art c.c. esclusivamente in mancanza dei soggetti indicati nel primo comma).

4 Ove peraltro venga richiesta una diversa ripartizione appare sempre opportuna una convocazione degli aventi diritto al fine di raggiungere una soluzione concordata che peraltro salvaguardi in particolar modo (tale è il compito del G.T.) gli interessi del minore o dell incapace. Di norma viene pertanto richiesto il deposito, quale documentazione da allegare alla domanda, oltre che del prospetto sottoscritto dal datore di lavoro con il conteggio della liquidazione, anche dell atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicante gli aventi diritto. Assai frequenti sono poi le richieste di autorizzazione alla riscossione di somme offerte in via transattiva dalle Compagnie di Assicurazione a risarcimento del danno subito dal minore o dall incapace a seguito di sinistro. Anche in questo caso va preliminarmente segnalata la diversa disciplina a seconda che si tratti di minori (od interdetti) in tutela o di minori in potestà. Infatti mentre nel primo caso, ai sensi dell art. 375 n. 4 c.c. è necessaria l autorizzazione del Tribunale, su parere del G.T., per qualsiasi tipo di transazione, nel secondo caso (minori in potestà) sembrerebbe, ai sensi dell art. 320 c.c., necessaria l autorizzazione del G.T. esclusivamente per le transazioni relative ad atti eccedenti l ordinaria amministrazione e tale secondo l orientamento giurisprudenziale non potrebbe considerarsi la transazione sul risarcimento del danno che assume carattere meramente reintegrativo del patrimonio. Dovrebbe quindi ritenersi consentita ai genitori la libera sottoscrizione dell atto di transazione, mentre l autorizzazione del G.T. sarebbe necessaria esclusivamente per la riscossione della somma (autorizzazione che sarebbe quindi dovuta) ai soli fini della determinazione delle modalità di reimpiego. Tale soluzione lascia peraltro assai perplessi in quanto non vi è dubbio che il G.T., nell autorizzare qualsiasi atto e quindi anche la riscossione di somme, deve sempre valutare, per principio generalissimo, che l atto stesso risponda all interesse del minore e conseguentemente che la somma da riscuotere in relazione al titolo per cui è dovuta sia congrua ed adeguata. Ciò assume particolare rilevanza nella fattispecie in esame poiché, a seguito di riunioni tenutesi tra i G.T., si è constatata una diversa quantificazione, da parte delle Compagnie di Assicurazione, del risarcimento per punto di invalidità permanente in relazione alla diversa residenza geografica dei minori (al Nord viene liquidato non meno di L a punto, al Centro si arriva a malapena a L ed al Sud a somme ancora inferiori). Poiché è di tutta evidenza che una diversa valutazione in base ad aree geografiche dell integrità fisica di un soggetto, specie se minore di età stride contro il senso di giustizia di ciascuno di noi, si sta cercando di promuovere una maggiore uniformità di trattamento (ovviamente attestandosi ai livelli superiori) ponendo particolare attenzione nel concedere l autorizzazione alla transazione e richiedendo quella documentazione (certificazione medica, perizia di parte, elementi sulla dinamica del sinistro ove venga dedotto un concorso di colpa ecc.) che consenta di valutare la congruità dell offerta. Inoltre quando la somma sia comprensiva anche delle spese legali, si richiede l indicazione specifica dell entità delle stesse ad evitare fenomeni, purtroppo frequenti, di esosità nelle richieste. Per quanto attiene infine alle modalità di reimpiego delle somme capitali riscosse, le linee generali sono quelle indicate nell art. 372 c.c., applicabili analogicamente anche ai minori in potestà. Dovrà quindi darsi la preferenza agli investimenti di tipo immobiliare (previa produzione di perizia sul valore dell immobile che si intende acquistare a nome del minore o dell incapace), agli investimenti in titoli di stato, depositi postali o bancari, pur rimanendo salva la facoltà del G.T. di autorizzare altro tipo di investimento che offra comunque garanzie di stabilità e sicurezza. Di norma e sempre riferendomi ai minori in potestà una parte della somma viene lasciata nella libera disponibilità dei genitori, su richiesta degli stessi al fine di provvedere alle necessità del figlio. Vendita di beni immobili, con particolare riferimento ai beni immobili ereditari.

5 Anche in questo caso è preliminare l osservazione sulla diversità di disciplina a seconda che si verta in tema di soggetti in tutela o di minori in potestà, atteso che nel primo caso l autorizzazione alla vendita quale che sia la provenienza del bene è sempre di competenza, su parere del G.T., del Tribunale ordinario che stabilirà anche le modalità di reimpiego del prezzo, mentre nel secondo caso (minori in potestà) viene prevista una generale competenza del G.T., salvi i problemi relativi al mancato coordinamento tra l art; 320 c.c. e l art. 747 c.p.c.. Sia nel primo che nel secondo caso andrà comunque valutata con estrema attenzione sia la rispondenza dell atto all interesse del minore o dell interdetto (esaminando quindi i motivi che inducono alla vendita con riferimento anche alle prospettate modalità di reimpiego del corrispettivo) sia la congruità del prezzo che si intende ricavare ed a tal fine viene sempre richiesta perizia giurata estimativa del valore commerciale del bene. Ove la vendita venga effettuata al fine di reimpiegare il ricavato nell acquisto di altro immobile, viene richiesta perizia estimativa anche di questo, a meno che l operazione non risulti ictu oculi vantaggiosa. Spesso viene lamentato che così facendo il G.T. finisce per danneggiare il minore o l interdetto, costretto a dichiarare nel rogito notarile il valore effettivo senza poter ricorrere alla valtuazione automatica, più vantaggiosa e pure prevista dalla legge, ma ritengo che il problema non sia superabile ove si tenga conto che il giudice deve comunque stabilire le modalità di reimpiego con riferimento all effettiva somma percepita. È invece assai controverso, come ho sopra accennato, il problema relativo all individuazione dell autorità giudiziaria competente ad autorizzare, per i minori in potestà, la vendita di beni immobili pervenuti per eredità. Infatti mentre l art. 320 attribuisce detta competenza al G.T. del luogo di residenza del minore (recita l articolo i genitori non possono alienare i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del G.T.), l art. 747 c.p.c. prevede invece la competenza del Tribunale del luogo dell aperta successione, su parere del G.T.. Anche se personalmente ritengo che l art. 747 c.p.c. debba ritenersi tacitamente abrogato, per la parte che qui ci interessa, dall art. 320 c.c. come modificato dalla riforma del diritto di famiglia, è peraltro ormai pacifico e consolidato l orientamento giurisprudenziale che continua ad individuare nel Tribunale Ordinario l autorità competente all autorizzazione, ogni qualvolta il procedimento di acquisto iure hereditatis non possa ritenersi ancora completamente concluso (si veda in proposito la decisione della Cass. a sezioni unite del 18 marzo 1981 n e più recentemente Cass. 12 marzo 1991 n e Cass. 27 marzo 1993 n. 3715), sotto il profilo della esigenza di contemperare la tutela dell interesse dell incapace con quello dei creditori ereditari. Meno pacifica è la soluzione in dottrina (si veda da ultimo per un completo richiamo della dottrina DI MAURO Competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore in potestà in Giust. civ. 1992, l. 182 che propende per la competenza del G.T.). Anche a voler seguire l orientamento della Cassazione il problema non è però risolto, ma unicamente spostato trattandosi allora di stabilire se sia possibile individuare il momento in cui i beni cessano di appartenere alla categoria di beni ereditari con definitiva acquisizione al patrimonio del minore e con conseguente risorgere della competenza del Giudice Tutelare. Il problema è particolarmente complesso, in quanto la cessazione della qualità di bene ereditario è espressamente prevista solo per i beni mobili (decorso il termine di cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell eredità art. 493, 2 comma c.c.). Per i beni immobili un termine può ricavarsi dall art. 502 c.c., ma esclusivamente nell ipotesi in cui si proceda alla liquidazione concorsuale. Nulla è invece previsto per l ipotesi di liquidazione individuale (indubbiamente più frequente e normale) tanto che può addirittura dubitarsi che in tal caso i beni immobili, di provenienza ereditaria, rimangano indefinitivamente soggetti al regime di cui all art. 747 c.p.c..

6 Poiché tale soluzione mi sembra inaccettabile e soprattutto immotivata, sono dell opinione che potrà ritenersi verificata la definitiva acquisizione dei beni al patrimonio del minore ogniqualvolta sia possibile dimostrare effettuata l accettazione dell eredità con beneficio di inventario e procedutosi al deposito dell inventario stesso l inesistenza di debiti o legati ereditari, ovvero l avvenuto soddisfacimento degli stessi (tramite la produzione di quietanze, dichiarazioni autenticate degli eventuali creditori o legatari in ordine all avvenuto soddisfacimento ecc.). Il problema comunque è ancora aperto, non risultando essere stata elaborata né in dottrina né in giurisprudenza una soluzione univoca. Esercizio da parte dell incapace di impresa commerciale e sua partecipazione a Società. Poiché il tema richiederebbe un approfondimento che non è qui il caso di fare, mi limiterò a brevissimi accenni, osservando anzitutto, in ordine al primo punto, che il minore, sia esso in tutela che in potestà, può soltanto continuare un attività commerciale già avviata mentre non può dare inizio alla stessa, a differenza del minore emancipato. Sia nell un caso che nell altro (tutela o potestà) la competenza ad autorizzare in via definitiva la continuazione dell impresa commerciale spetta al Tribunale, mentre il G.T. può esclusivamente autorizzare nelle more l esercizio provvisorio. È di tutta evidenza la delicatezza e complessità della valutazione affidata al G.T. ed al Tribunale, sì che di norma si svolgono indagini di ufficio (richiesta di informativa alla P.S., ai V.U. ecc.) ad evitare di esporre il minore o l incapace a rischi economici eccessivi. Analoghi sono i principi per quanto attiene alla partecipazione del minore a Società di persone (Società semplice, Società in nome collettivo e Società in accomandita ove il minore sia socio accomandatario) che, comportando l assunzione di una responsabilità illimitata ed il conseguente acquisto della qualifica di imprenditore indiretto, presuppongono l autorizzazione del Tribunale all esercizio dell impresa e la preesistenza della impresa stessa. Va inoltre precisato che ove la quota di partecipazione ad una Società di persone sia caduta in successione, l eventuale autorizzazione del G.T. all accettazione dell eredità con beneficio di inventario non potrà mai far assumere automaticamente al minore la qualità di socio, con conseguente responsabilità illimitata, essendo invece a tal fine necessaria in ogni caso l autorizzazione da parte del tribunale alla continuazione dell esercizio dell impresa. Ne consegue che fino a tale autorizzazione il minore o l incapace risponderà delle obbligazioni sociali solo intra vires hereditatis. La partecipazione dei minori o degli incapaci a Società di capitali (o a Società in accomandita quali soci accomandanti) sia con riferimento alla partecipazione a Società di nuova costituzione sia con riferimento all acquisto di quote ecc. necessita invece dell autorizzazione del solo G.T. dovendosi applicare la disciplina relativa all acquisto di cose mobili o all investimento di capitali. Va infine aggiunto che sia l autorizzazione alla continuazione dell esercizio dell impresa sia l autorizzazione alla partecipazione a Società comporta una implicita autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti ivi compresa la partecipazione alle delibere assembleari, sia per l assemblea ordinaria che straordinaria, con l unico limite della partecipazione a delibere che possano comportare per il minore rischi nuovi o maggiori di quelli già valutati (ad es. aumento di capitale in società di persone), essendo in tal caso necessaria una specifica autorizzazione. Nomina di un curatore speciale al minore nelle diverse ipotesi previste dagli artt. 320 e 321 c.c..

7 Due sono le ipotesi in cui la legge, almeno per quel che qui ci interessa prevede la necessità della nomina di un curatore speciale al minore: la prima, regolata dall ultimo comma dell art. 320 c.c., attiene all esistenza di un conflitto di interessi tra il minore ed i genitori od il genitore esercente in via esclusiva la potestà; la seconda invece, disciplina dall art. 321 c.c. riguarda i casi in cui i genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà non possano o non vogliano compiere uno o più atti nell interesse del figlio. Per quanto attiene alla prima ipotesi, non vi è dubbio che la competenza alla nomina appartiene in via esclusiva al G.T., il quale, a seconda delle circostanze, potrà nominare quale curatore al minore o persona di propria fiducia (in genere un legale) o la persona indicata dagli stessi ricorrenti (ove il conflitto sia esclusivamente di natura giuridica e non sostanziale). Tipiche ipotesi di conflitto di interessi ricorrono nello scioglimento di comunioni (specie ereditarie) e nelle donazioni dei genitori a favore dei figli minori, con la precisazione che ove la donazione venga effettuata da uno solo dei genitori ben potrà la rappresentanza del minore ai fini dell accettazione essere attribuita all altro, in quanto, a mio avviso, il conflitto deve essere attuale e non meramente potenziale od eventuale. Più controversa è l attribuzione della competenza nella seconda ipotesi, anche qui a causa del contrasto o del mancato coordinamento di norme, conseguente alla riforma del diritto di famiglia. Infatti mentre ai sensi dell art. 38 disp. att. c.c. la competenza dovrebbe essere attribuita per esclusione al Tribunale ordinario, ai sensi del successivo art. 45 delle medesime disposizioni non sembrerebbe potersi dubitare della competenza anche in questa ipotesi del G.T. stante l espressa elencazione del provvedimento emesso ex art. 321 tra i decreti del G.T. reclamabili al Tribunale. Il contrasto, anche questa volta, viene risolto dalla Cassazione a favore del Tribunale ordinario (cfr. Cass. 13 marzo 1992 n. 3079) ma la soluzione è quantomeno discutibile. Amministrazione di sostegno a favore delle persone incapaci. Ho già accennato all inizio da un lato all inadeguatezza dell istituto della interdizione ed all eccessiva rigidità delle norme che regolano la tutela se riferita agli infermi di mente e d altro lato alla mancanza di qualsivoglia protezione per i c.d. incapaci naturali. Vorrei ora soffermarmi un attimo sull argomento perché ritengo che tutti i G.T. sentano l urgente necessità di una riforma legislativa che introduca norme più duttili ed agili e che consenta di adeguare gli interventi ed i provvedimenti alle singole situazioni ed alle nuove emergenze sociali. Sotto il primo profilo osservo che già di per sé l equiparazione ai fini delle norme che regolano la tutela in senso tecnico degli interdetti ai minori suscita non poche perplessità, essendo evidente l ontologica differenza dei bisogni dei malati mentali rispetto a quelli dei minori, specie per quanto attiene alle necessità di una adeguata terapia medico-psichiatrica e di una assistenza specializzata. Anche in campo patrimoniale una gestione conservativa può ritenersi giustificata per i minori in tutela al fine di consegnare loro intatto il compendio dei beni al compimento della maggiore età, ma è certamente meno comprensibile (come ho già anticipato) per dei soggetti adulti e bisognosi di cure oltre che in genere privi di una famiglia propria (intesa quale coniuge e figli). Molto spesso, inoltre, la rigida privazione di ogni capacità risulta negativa sotto il profilo terapeutico, essendo invece necessario che il malato si abitui a gestire piccole somme onde acquisire gradualmente una maggiore autonomia. Talvolta gli stessi terapeuti ci chiedono di consentire al malato di riscuotere personalmente la pensione, od altri redditi, in quanto ciò costituisce motivo di autostima per il paziente e lo aiuta nel processo di reinserimento nel contesto sociale. Le attuali norme escluderebbero tale possibilità, anche se poi ciascuno di noi, secondo la sua sensibilità, si sforza di reperire gli strumenti idonei ad adeguare l astrattezza normativa alle esigenze concrete del caso.

8 Ma se nell ipotesi dell interdizione si può parlare di inadeguatezza delle norme della tutela, per quanto attiene invece alla protezione dei c.d. incapaci naturali si può parlare di un vero e proprio vuoto legislativo. Sempre più frequentemente, nella realtà odierna viene richiesto l intervento giudiziario ed in particolare del G.T. per fronteggiare urgenti necessità di persone né interdette né interdicende e con situazioni patologiche diverse ed esigenze particolari. Le situazioni sono le più diverse e vanno dalle persone colpite da ictus cerebrale a quelle colpite da patologia psichica di natura transitoria ai portatori di handicap fisici ecc.). Ma quello che sta diventando una vera e propria emergenza sociale specie nelle grosse città è il problema degli anziani non autosufficenti ed affetti da patologie legate all età (demenza senile arteriosclerosi ecc.) che vivono spesso in una situazione di completo abbandono, non riscuotono più la pensione e si trovano per tale motivo in una situazione di completa indigenza. Prescindendo dal considerare se sia legittimo per tali soggetti ricorrere al procedimento di interdizione ed io credo di no, non vi è dubbio che i tempi necessari per l introduzione del procedimento del giurisdizionale (che frequentemente, in mancanza di congiunti, deve essere attivato d ufficio dal P.M.) non consentirebbero comunque di intervenire con sufficente tempestività. In tutti questi casi si è ritenuto ove sussista effettivamente una situazione di emergenza e venga certificata dalla struttura sanitaria pubblica l incapacità del soggetto di poter adottare i provvedimenti urgenti necessari emettendo un provvedimento atipico di nomina di un c.d. curatore o amministratore cui viene dato incarico di compiere nell interesse dell incapace e sotto il controllo del G.T. singoli atti (ad es. riscossione della pensione, avvio delle pratiche per il ripristino o l ottenimento della stessa ecc.) sollecitando nel contempo l intervento dei servizi assistenziali e segnalando il caso al P.M. Il provvedimento viene adottato applicando analogicamente (anche al di fuori dei casi di ricovero ospedaliero) il disposto dell art. 35 della l. n. 180/1978, che attribuisce al G.T. il compito di adottare i provvedimenti urgenti necessari alla conservazione del patrimonio delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e richiamando le norme sulla negotiorum gestio o l art. 361 c.c. (che demanda anch esso al G.T. di dare anche d ufficio i provvedimenti urgenti prima che il tutore od il protutore abbiano assunto le funzioni) nella consapevolezza dell opinabilità della motivazione ma d altra parte nella certezza del carattere indispensabile dell intervento in adempimento dei sostanziali compiti di protezione dei soggetti più deboli attribuiti dalla legge al G.T. Segnalo peraltro che anche su sollecitazione dei G.T. e con la collaborazione di colleghi è stato predisposto un disegno di legge sull amministrazione di sostegno che spero di prossima approvazione e che mi sembra possa rispondere adeguatamente alle esigenze cui ho sopra accennato. Lo allego in copia alla mia relazione anche al fine di farne oggetto d eventuale discussione. NOTA SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A: Amministrazione di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi. Redatto dall Ufficio Legislativo del Ministero per gli Affari Sociali.

9 Lo schema di disegno di legge sull amministrazione di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi, redatto con la collaborazione di esperti del settore (psichiatri, magistrati, ecc ), è inteso a predisporre uno strumento agile, tempestivo, efficace e gratuito per risolvere i numerosi e gravi casi in cui per i più vari motivi (menomazioni fisiche o psichiche, permanenti o temporanee) un soggetto non sia in grado da solo di curare i propri interessi. Si è operato sulla base di una impostazione culturale moderna e solidaristica al fine di colmare l evidente vuoto normativo da tempo denunciato in questo settore, da più parti; si è quindi cercato di non comprimere i diritti dell interessato, che non perde la capacità di agire, e di creare una figura, quella dell amministrazione di sostegno, con competenze mirate e ben definite; egli, infatti, interviene solo per il compimento degli atti specificamente indicati dal giudice nel proprio decreto e comunque sempre nell interesse del beneficiario, le cui aspirazioni devono essere tenute in considerazione. Il procedimento per l emanazione del decreto (motivato) è improntata a criteri di snellezza e rapidità, ma non fa venir meno le necessarie garanzie per l interessato, per i suoi familiari e per i terzi. Il giudice dispone, fra l altro, di articolati poteri di intervento (provvedimenti urgenti, possibilità di modificare le proprie decisioni, revoca o sostituzione dell amministratore di sostegno, ecc.) che consentono la necessaria verifica del buon andamento dell amministrazione anche durante il suo svolgimento. Si è inoltre previsto la gratuità del procedimento considerata la rilevanza sociale del problema. L istituto, che si affiancherà a quelli (inabilitazione ed interdizione) già previsti dal codice civile, è ispirato a criteri diversi rispetto a questi ultimi; esula infatti da esso ogni aspetto discriminatorio verso il beneficiario, il cui interesse è posto al centro dello schema di disegno di legge pur nel necessario contemperamento con altre posizioni. Dunque si vuole tutelare primariamente proprio la posizione (dei più deboli poiché incapaci di gestire autonomamente i propri interessi) superando ogni diversa ed obsoleta impostazione culturale. L auspicio è che presto l articolato possa divenire legge dello Stato spiegare così tempestivamente i propri effetti, come certamente ed urgentemente richiesto da ampi settori della nostra società.

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