ATO CT 1. Joniambiente s.p.a. PIANO D AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

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1 ATO CT 1 Joniambiente s.p.a. PIANO D AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

2 CONTENUTI DEL PIANO 1. EVOLUZIONE LEGISLATIVA 2. STATO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 3. PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELL ATO CT 1 4. PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 5. TIPOLOGIA DI IMPIANTI PREVISTI 6. PIANO DI COMUNICAZIONE 7. PIANO DI GESTIONE

3 ATO CT 1 Joniambiente s.p.a. PIANO D AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PREMESSA CAP. 1 EVOLUZIONE LEGISLATIVA CAP. 2 STATO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

4 PREMESSA Alla redazione del presente Piano D Ambito hanno partecipato attivamente i seguenti tecnici indicati dalle Amministrazioni Comunali aderenti alla Società Joniambiente, coordinati dall Ing. Orazio Di Maria, componente del C.d.A. all uopo delegato: Ing. Giuseppe Tornatore (Riposto) Geom. Salvatore Romeo (Sant Alfio) Sig. Antonino Germanà (Randazzo) Geom. Sebastiano Puglisi (Piedimonte Etneo) Geom. Mario Caltabiano (Milo) Dott. Claudio Brischetto (Mascali) Geom. Antonino Saitta (Maletto) Arch. Venerando Russo (Giarre) Geom. Salvatore Crimi (Fiumefreddo) Ing. Pietro Scavo (Castiglione) Sig. Giuseppe Brazzante (Calatabiano) Dott. Pasquale Spataro (Bronte)

5 Joniambiente s.p.a. ATO CT 1 EVOLUZIONE LEGISLATIVA PIANO D AMBITO

6 CAPITOLO 1 EVOLUZIONE LEGISLATIVA: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITÀ GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.1 PREMESSA L inquadramento normativo della disciplina relativa alle attività di smaltimento e riutilizzo è ad oggi rappresentato, a livello di normativa nazionale, dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, conosciuto come Decreto Ronchi, il quale ha provveduto a riordinare la miriade di disposizioni esistenti, abrogandone le principali e mantenendo le normative tecniche in attesa delle nuove. Si illustra l evoluzione della normativa statale sui rifiuti; partendo dalle normative comunitarie. Si passa per le principali normative nazionali, dal DPR 915 del 1982 ad oggi, focalizzando l attenzione sulle norme concernenti le attività di recupero e riciclaggio di residui da un lato e di raccolta differenziata dall altro. Seguirà il quadro normativo a livello regionale e l illustrazione degli atti di pianificazione territoriale dell amministrazione provinciale. 1.2 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE La normativa statale dal DPR 915/82 al D. Lgs. 22/97 I principi del recupero e del riciclaggio erano già introdotti dalla normativa italiana con la Legge n. 366 del Il DPR 915/82, recepisce le direttive 75/442, 76/403 e 78/319, e disciplina la gestione dei rifiuti definendo le funzioni pubbliche in materia, attribuendo allo Stato mansioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento. Sulla base del DPR 915/82 lo Stato ha assolto questi compiti predisponendo criteri generali sulle metodologie di smaltimento con l emanazione di norme tecniche per il riciclaggio ed il recupero energetico. Alle Regioni era attribuito il compito di pianificare e regolamentare l organizzazione dei servizi di smaltimento, mentre ai Comuni era demandata l attuazione dei servizi di raccolta, sia attraverso la gestione diretta sia attraverso aziende municipalizzate o imprese concessionarie autorizzate. La Legge 441/87 procede conseguentemente all individuazione delle Regioni quali soggetti deputati a favorire la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che connettano il riutilizzo, il riciclaggio e l incenerimento con recupero di energia. In particolare dovevano determinare le modalità di selezione preliminari all incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio dei RSU. Oltre a definire indirizzi programmatici, prevedeva interventi di tipo economico atti a sostenere le attività di recupero e riciclaggio. Erano previsti finanziamenti per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero di materiali ed energia. Nel 1988 all interno della Legge n. 475, l articolo 1 introduceva misure per la minor produzione dei rifiuti, il recupero dei materiali e le tecnologie innovative, e misure di finanziamento per la loro realizzazione; l articolo 2 inoltre conteneva la definizione delle materie prime secondarie, intese come residui suscettibili di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi. Tale legge affidava alle Regioni il compito di determinare

7 le modalità di realizzazione dei piani di smaltimento rifiuti favorendo la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentissero il riutilizzo, il riciclaggio e l incenerimento con recupero di energia. Le Regioni dovevano provvedere a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti animali o vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti Sanciva inoltre in via generale l obbligo, per i Comuni, della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani; Il D.M. 29/5/91 introduceva gli indirizzi generali per la R.D., chiarendone finalità e modalità di organizzazione; su queste basi le Regioni dovevano provvedere a regolamentare la raccolta differenziata dei RSU. Prevedeva inoltre l adeguamento per i Comuni del regolamento comunale di cui all articolo 8 del DPR 915/82, in base a precise indicazioni contenute nel decreto stesso. Secondo i contenuti del decreto la raccolta differenziata è finalizzata a diminuire il flusso dei rifiuti, valorizzarli attraverso il recupero di materiali, migliorare i processi tecnologici di recupero e smaltimento, ridurre quantità e pericolosità. Le finalità risultano quindi più articolate rispetto alla legge, in quanto accanto all ottica del recupero viene affiancata quella dell ottimizzazione delle attività di esclusivo smaltimento IL Decreto Legislativo n. 22/97: la gestione dei rifiuti e le competenze degli enti locali Nello scenario sopra illustrato si inserisce il Decreto Ronchi; partendo dal recepimento delle direttive comunitarie (91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE su imballaggi e rifiuti da imballaggio) il Decreto impone il rispetto della salute umana e dell ambiente nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Ai sensi dell art. 4 le autorità competenti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio, le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti, l adozione di altre misure tecniche ed economiche. Si introduce il concetto che lo smaltimento deve costituire esclusivamente la fase residuale della gestione dei rifiuti (art. 5): sono quindi di seguito specificate una serie di disposizioni per la progressiva riduzione del ricorso a impianti di smaltimento finale quali ad esempio la restrizione della possibilità di conferimento dei rifiuti alle discariche. Nel Capo II del Titolo I sono definite le competenze attribuite agli enti pubblici territoriali (regione, provincia, comune). Per quanto concerne le attività di raccolta differenziata, alle regioni compete la delimitazione degli ambiti ottimali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché la promozione della gestione integrata dei rifiuti (intesa come ottimizzazione delle attività di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento) ed l incentivazione della riduzione della loro produzione e del recupero degli stessi. Alle amministrazioni provinciali spetta invece la programmazione e l organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, compresa l organizzazione delle attività di raccolta differenziata sulla base dello stesso ambito territoriale di dimensione provinciale definito come ottimale dall art. 23. Secondo il decreto tale ambito (ATO) assicura una gestione unitaria dei rifiuti ed un adeguata dimensione gestionale. La predisposizione di piani di gestione necessita del parere comunale. Ai comuni spetta anche la definizione dell assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani: l attribuzione ai comuni non solo della raccolta dei RSU, ma anche di quella degli speciali assimilabili (in convenzione), comporta una migliore gestione del recupero della frazione secca in particolare (art. 21).

8 A completamento del quadro di competenze ed attività di programmazione e pianificazione, il Capo III specifica che i piani regionali di gestione dei rifiuti devono promuovere la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti e definisce (art. 24) gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale. Ambiziosi sono gli obiettivi di riciclaggio introdotti dal Titolo II relativamente agli imballaggi, il quale, recependo le normative comunitarie è profondamente innovativo. La Comunità ha infatti già dalla definizione dei materiali, innovato rispetto alla normativa nazionale italiana. Non si parla più ad esempio di contenitori per liquidi, ma di imballaggi: ciò è dettato dall esigenza di tutelare le merci imballaggi, le quali devono circolare liberamente nella Comunità grazie a normativa nazionali armonizzate che evitino eventuali distorsioni del mercato. Sempre secondo il decreto (art. 39) la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati da rifiuti domestici. In particolare deve garantire la copertura omogenea del territorio e l efficacia, l efficienza e l economicità del servizio. In mancanza dell attivazione delle amministrazioni o ad integrazione della loro attività, l istituendo Consorzio Nazionale Imballaggi può provvedere alla raccolta direttamente sulle superfici pubbliche. Anche i beni durevoli (precedentemente identificati con il termine di rifiuti ingombranti) sono inseriti nel decreto: frigoriferi, surgelatori, congelatori, ma anche televisori, computers, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d aria, devono essere restituiti o a rivenditori, in occasione dell acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, o alle imprese pubbliche o private che ne gestiscono la raccolta. Decorsi tre anni dall entrata in vigore del decreto può essere previsto un regime di cauzionamento obbligatorio IL Decreto Legislativo n. 22/97: le politiche di gestione degli imballaggi La gestione degli imballaggi viene regolamentata nel Titolo II del Decreto Ronchi, al fine di prevenirne e ridurne l impatto ambientale. Questa disciplina riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e tutti i rifiuti di imballaggio, derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici. Tale disciplina si differenzia, all interno del Decreto Ronchi, in quanto riguardante non solo i rifiuti, ossia i rifiuti da imballaggio, ma anche i prodotti che diventeranno rifiuti, ossia gli imballaggi. Al fine della gestione del sistema, il Decreto opera inoltre il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dai produttori agli utilizzatori, fino ai consumatori od utenti finali. Innanzitutto sono distinti e definiti gli imballaggi che possono essere immessi sul mercato, a seconda dell uso che ne viene fatto. Per imballaggio si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore. L imballaggio per la vendita, o imballaggio primario, costituisce, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore. L imballaggio multiplo, o imballaggio secondario, rappresenta, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale

9 all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. L imballaggio per il trasporto, o imballaggio terziario, è concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto; rimangono esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei. Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura. La gestione degli imballaggi deve seguire alcuni principi guida, inerenti la riduzione della quantità e della pericolosità degli imballaggi, anche tramite lo sviluppo di tecnologie pulite. Persegue lo scopo di ridurre la produzione e l utilizzazione degli imballaggi, di favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro riutilizzo, l incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e la promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati e la riduzione dei rifiuti di imballaggio, attraverso il ricorso ad altre forme di recupero. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente i dati di rispettiva competenza, riferiti all anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; dati da trasmettersi all ANPA. Per conseguire gli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e garantire il necessario raccordo con l attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito, secondo le disposizione del decreto, il Consorzio Nazionale Imballaggi, denominato CONAI. Il CONAI opera secondo le seguenti linee: - definisce, con le Regioni e le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; - stabilisce le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; - elabora ed aggiorna, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; - promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; - assicura la cooperazione tra i Consorzi; - garantisce il necessario raccordo tra l amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici; organizza le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell attuazione del Programma generale; - ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato

10 nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI stipula accordi di programma quadro su base nazionale con l ANCI al fine di garantire l attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica amministrazione, inerente l entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni; gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell ambiente e del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati. Il CONAI è subentrato ai Consorzi obbligatori preesistenti a questa legge. Sulla base dei programmi, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Questo programma deve individuare per ogni tipologia di materiale di imballaggio, le misure volte a prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio; ad accrescere la proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili e riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; a migliorare le caratteristiche dell imballaggio perché possa sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; a realizzare gli obiettivi di recupero e riciclaggio. Il Programma generale di prevenzione determina, la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale. Individua, poi, gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio e le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti. Inoltre qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero degli imballaggi non siano raggiunti entro 30 giorni dalle scadenze previste, possono essere applicate alle diverse tipologie di materiali da imballaggio, con apposito D.P.C.M., misure di natura economica, anche pecuniaria, proporzionali al mancato raggiungimento degli obiettivi Il CONAI ed i consorzi di filiera: lo stato dell arte della gestione degli imballaggi Come sopra accennato, al fine di introdurre una nuova politica di gestione di significative frazioni di rifiuti urbani, la Legge 475/88, all art. 9 quater - 9 quinquies, istituiva i Consorzi Obbligatori; essi avevano per oggetto il riciclaggio dei contenitori o imballaggi in vetro, metallo, plastica, nonché le batterie al piombo esauste ed i rifiuti piombosi, ed affiancavano quello degli oli usati istituito dal DPR 694 che nel L istituzione dei consorzi rispondeva sia alla necessità di avviare quantità rilevanti di rifiuti urbani al riciclaggio sottraendoli allo smaltimento, sia di separare rifiuti pericolosi avviando anch essi alle medesime attività. Erano obbligati a partecipare ai consorzi i produttori dei materiali, gli importatori, le imprese utilizzatrici, le aziende di recupero. L entrata in vigore del Decreto Ronchi ha portato da un lato all abrogazione degli articoli istitutivi dei consorzi con l eccezione di quello concernente le batterie ed i rifiuti piombosi e del decreto concernente gli oli esausti, dall altro all approvazione, con sei decreti ministeriali del 15 luglio 1998, degli statuti dei consorzi di filiera (ex art. 41 D.Lgs. 22/97). I consorzi ad oggi operativi sono:

11 Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO), Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (CO.RE.PLA.), Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (Consorzio Nazionale Acciaio C.N.A.), Consorzio imballaggi alluminio (CIAL), Consorzio recupero vetro (CO.RE.VE.), Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi in legno (Rilegno). Tali consorzi si sostituiscono ai produttori consorziati nei relativi obblighi, ferma restando la loro partecipazione a CONAI insieme agli utilizzatori. Essi hanno il compito di organizzare: la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta di rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, il ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun consorzio deve trasmettere a CONAI l elenco degli associati e la relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico di prevenzione e dei risultati conseguiti nel recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio e con l evidenziazione di problemi emersi e proposte di adeguamento. Tali programmi e relazioni costituiscono la base per la redazione, da parte di CONAI, del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dei contributi dei soggetti partecipanti, contributi che ogni consorzio determina autonomamente sulla base del proprio Statuto. La forma di finanziamento, che ripartisce fra produttori ed utilizzatori i costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari, è rappresentata dal Contributo Ambientale. Il contributo viene applicato in fattura nel momento della prima cessione dal produttore all utilizzatore. 1.3 LA NORMATIVA REGIONALE SICILIANA Per quanto concerne la competenza della Regione siciliana in materia ambientale in generale ed in materia di rifiuti in particolare, occorre fare riferimento allo Statuto regionale ed ai decreti attuativi dello stesso. Essendo atti precedenti alla maggior parte della normativa ambientale, nata, tranne alcune eccezioni, negli anni 80 e 90 sull onda del recepimento delle direttive comunitarie (del 1986 è l istituzione del Ministero dell Ambiente), la competenza in materia ambientale va ricondotta a norme inerenti l igiene e la sanità pubblica. Il D.P.R. 9 agosto 1956 n. 1111, Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria, attribuisce alla Regione siciliana, nell ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nelle materie di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria; il comma 2 del paragrafo 1 fa rientrare fra le stesse anche le materie relative all igiene del suolo e dell inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienicosanitari delle industrie insalubri. Le funzioni amministrative svolte dalla Regione siciliana comprendono quelle di vigilanza e tutela e sono svolte sulla base dell articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana (R.D.Lgs. 15/05/46 n. 455). Tale disposizione rimanda agli articoli 14, 15 e 17 dello stesso Statuto; l articolo 14 attribuisce all Assemblea regionale la legislazione esclusiva, nei limiti delle leggi

12 costituzionali dello Stato, relativamente ad una serie di materie e l articolo 17, sempre nei limiti della legislazione dello Stato, attribuisce all Assemblea l emanazione di leggi volte a soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione, anche relative all organizzazione di servizi concernenti igiene e sanità pubblica (lettera b). La lettera i) dello stesso articolo inserisce comunque anche tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. Conseguentemente a questi atti sono state emanate una serie di norme e disposizioni concernente il regime dei rifiuti: si riporta di seguito, in ordine cronologico, un elenco non esaustivo con una breve illustrazione del contenuto delle stesse. Circolare dell Assessore del 30/07/86 Disciplina dello smaltimento dei liquami provenienti da spurgo pozzi neri o di fosse settiche e dei fanghi residuali da cicli di lavorazione o da processi di depurazione: la circolare stabilisce che i liquami sono disciplinati dalla L. 319/76 (Legge Merli), solo nel caso in cui siano classificati come tossici e nocivi rientrano nella disciplina dei rifiuti regolata dal DPR 915/82. Circolare dell Assessore del 30/07/86 Relativamente allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla lavorazione del marmo, la circolare stabilisce che tali rifiuti speciali possono essere utilizzati anche per copertura di discariche di RSU; mentre le attività di escavazione devono far riferimento alla discarica situata presso la cava secondo quanto disciplinato dalla specifica normativa. Decreto Assessore Regionale del 29/06/93 Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigiane e commerciali ai rifiuti urbani: nelle more dell adozione dei regolamenti comunali, i rifiuti di cui al punto lett. a) della Deliberazione C.I. 84 sono assimilabili agli urbani, conferibili in discarica di 1 cat., quando provenienti dalle attività di imprese artigiane, commerciali ed industriali presenti all interno dei perimetri in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Decreto dell Assessore Regionale del 9/7/94 Integrazione dell elenco regionale previsto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1990 dei residui destinati al riutilizzo. Il Decreto definisce un primo elenco di materie prime secondarie integrativo di quello contenuto nel DM 26 gennaio Legge Regionale n. 40 del 21/04/95 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. La Legge contiene disposizioni varie in materia di urbanistica (modificata art. 7 L.R. 3/10/95 n. 71 e 3,15,16 L.R. 18/06/77 n. 39): in particolare provvede all istituzione dei Commissari provveditori (provvisori) i quali provvedono a tutti gli atti necessari alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani previsti a medio termine dal piano regionale ad essi relativo. Inoltre contiene anche disposizioni relative alla realizzazione, da parte dei Comuni di discariche di seconda categoria tipo A per i rifiuti inerti, e relative alla bonifica e recupero delle discariche realizzate ex art. 12 DPR 915/82. L.R. n. 71 del 3/10/95 e L.R. 50 del 9/12/96 (modifica degli articoli 1 e 5) Disposizioni urgenti in materia di territorio ed ambiente: la normativa interviene relativamente: al settore dello smaltimento dei reflui e relativi impianti di depurazione (per le attività delle distillerie, cantine ed aziende di fabbricazione degli agrumi), per quanto concerne i limiti si fa riferimento a quelli indicati dalla Legge 319/76 (Legge Merli), allo snellimento delle procedure in tema di tutela ambientale (emissioni, riciclaggio in proprio),

13 al settore delle aree protette. Circolare dell Assessore n /U del 15/10/96 Tributo speciale per conferimento rifiuti solidi Circolare dell Assessore n del 16/04/97 La circolare illustra le modalità di predisposizione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale previsto dalla L. 70/94, definendo in particolare gli obblighi di produttori e smaltitori. Decreto Presidente Regione del 24/03/77 e succ. modifiche Il Decreto individua impianti ed attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali, sia in tema di emissioni in atmosfera (DPR 203/88), sia in tema di rifiuti (DPR 915/82). Relativamente ai rifiuti individua i seguenti impianti: stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di cui ai punti 1 e 5. 4 comma, art. 2 prodotti da terzi Circolari Assessore n /U del 11/06/77, n del 31/03/98 La prima circolare emana direttive riguardanti la raccolta differenziata e l applicazione dell articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 relativo alle ordinanze contingibili ed urgenti per l emergenza rifiuti. In merito alle attività di raccolta differenziata (con espresso riferimento agli articoli del capitolo II della normativa di accompagnamento del piano regionale e circolari assessoriali del 13/7/90 e 17740/U del 1/8/95) introduce la necessità dell approntamento di un piano di raccolta differenziata per realizzare il conseguimento degli obiettivi dell articolo 24 del Decreto Ronchi. Si precisa inoltre che l articolo 13 del Decreto Ronchi è utilizzabile anche per fasi diversi dal semplice smaltimento del rifiuto dato il periodo transitorio (passaggio dal concetto di smaltimento al concetto di governo complessivo del ciclo dei rifiuti); definisce inoltre la procedura amministrativa per una sua corretta ed uniforme applicazione. Ultimo tema della circolare è l applicazione degli articoli 21 e 23 del Ronchi; si specifica che ogni Provincia regionale dovrà identificare l ATO per la gestione unitaria dei rifiuti urbani, tuttavia, laddove vi siano esigenze tecniche o di efficienza di gestione, possono autorizzare gestioni a livello sub-provinciale. La seconda circolare provvede ad emanare direttive sugli impianti per le operazioni preliminari di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti solidi urbani ai fini di individuare quelli non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97. Infatti si specifica che i Centri comunali di raccolta differenziata non rientrano negli impianti normati dagli art. 27 e 28 in quanto non compresi negli allegati B e C del Ronchi. Si ritiene che abbiano scarsa rilevanza dal punto di vista dell impatto ambientale e che abbiano necessità di autorizzazione sanitaria L.R. 181/81. Circolari dell Assessore n del 12/12/97, /U del 30/07/97 Le circolari in esame provvedono a definire le direttive per l aggiornamento ed il rilascio delle autorizzazioni sui centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizioni, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti. In particolare contengono la modulistica da allegare alle domande.

14 Legge Regionale n. 32 del 28/08/97 La Legge in esame prevede misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriale; in particolare sono definite le modalità di erogazione di un aiuto di 15 per chilogrammo di materiale lavorato ai fini della sua trasformazione per l impiego in un processo produttivo. Circolare dell Assessore n /U del 8/9/97 A seguito della circolare 11/1/88 n. 1642, vengono definite alcune direttive finalizzate alla semplificazione dell iter procedurale relativo al recupero ambientale delle cave, sia relativamente ai recuperi ambientali eseguiti a spese del privato sia ai recuperi da eseguire con finanziamento pubblico. Decreto dell Assessore Regionale del 20/10/97 Il Decreto provvede all approvazione del modello di dichiarazione annuale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi previsto dal comma 5 dell art. 2 della L.R. 6/97. Circolare dell Assessore n del 27/03/98 Alla luce dell entrata in vigore della L.R. 40/95, le Provincie regionali entro 6 mesi avrebbero dovuto predisporre progetti di bonifica e recupero delle discariche attivate ai sensi dell art. 12 del D.P.R. 915/82. La circolare definisce pertanto gli indirizzi riguardanti la messa in sicurezza e/o la bonifica di discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Circolare dell Assessore n del 27/03/98 La Circolare prende in esame la problematica concernente i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza con la definizione di chiarimenti sull applicazione dell art. 160 della legge regionale 1 settembre 93 n. 25 (Responsabilità sull abbandono di rifiuti e doveri di rimozione); fermo restando il principio chi inquina paga e gli espressi divieti di scarichi abusivi in aree pubbliche e private, si chiarisce che la rimozione viene effettuata dalla Provincia o dal Comune, ove possibile a carico del soggetto obbligato, ed a seguito dell entrata in vigore del Decreto Ronchi, senza che sia rilevante la proprietà o l uso dell area. L articolo 160 della L.R. 25/93, è quindi integrato con le disposizioni del Ronchi; se le rimozioni relative a il territorio esterno ai perimetri dei centri abitati erano attribuite alla Provincia regionale, oggi tale competenza alla raccolta e smaltimento rimane solamente se non sia identificabile il soggetto obbligato, poiché in tal caso il Sindaco ha il preciso onere dell ordine di sgombero, ripristino dell area ed oneri successivi. Circolare n. 119 del 7/5/98 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Abrogazione dell art. 39 del L. 22/2/94 n. 146: la Circolare chiarisce gli effetti dell abrogazione dell articolo citato il quale conteneva l assimilazione agli urbani di alcune tipologie di rifiuti provenienti da attività economiche secondo quanto indicato dal punto della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio Parallelamente illustra la possibilità per i Comuni di avvalersi immediatamente dell articolo 21 del D.Lgs. 22/97, ossia della potere di assimilazione attribuito al Comune ai fini di assicurare un immediato equilibrio tariffario. Circolare dell Assessore n /10/98 Norme di attuazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a breve-medio termine e procedure di adeguamento ai sensi dell art. 22 comma 7 del D.Lgs. 22/97 Il documento riferisce in merito all esame, da parte del C.R.T.A, del Piano regionale sopra menzionato approvato con D.P.Reg. n. 35/89 e le prospettive di attuazione alla luce delle modifiche normative apportate dal Decreto Ronchi: l esame ha rilevato che il Piano ha efficacia a tempo indeterminato, tuttavia è soggetto all aggiornamento periodico alla luce

15 dell adeguamento alle evoluzioni delle situazioni ambientali, nuove tecnologie, nuove normative comunitarie, statali e regionali. Inoltre i principi generali del Decreto Ronchi erano già recepiti dal Piano ma questo è stato evidenziato a fronte delle carenze tuttora attuali come dimostrato dal ricorso alle discariche di emergenza attuate dai sindaci con ordinanze contingibili e urgenti. Il C.R.T.A. ha espresso parere favorevole all attuazione degli impianti a breve-medio termine previsti dal Piano. Il richiamo sia alla norma del Decreto Ronchi che consentiva il ricorso alla discarica per i rifiuti tal quale solo fino al 1 gennaio 2000 (ad oggi prorogata all emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CEE con il termine massimo del 16/07/2001), sia all articolo 24 che definisce gli obiettivi di raccolta differenziata, è espresso; pertanto alla luce di tali linee di indirizzo si prescrive, parallelamente al ricorso alla discarica, l attivazione delle raccolte differenziate secondo le indicazioni dello stesso Piano regionale, del Decreto Ronchi ed in particolare delle circolari assessoriali13138/97 e 6326/98, attraverso le quali è stata disposta, a seconda della dimensioni geografica del comune, la realizzazione di: centri comunali di raccolta ogni abitanti per cernita e raggruppamento dei materiali, centri sovracomunali di raccolta (ogni / ab.) e altre attività (selezione, triturazione, compattazione e raggruppamento per materiali omogenei, divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti). Il C.R.T.A. ha inoltre formulato indirizzi normativo-procedurali ed operativi per la realizzazione degli impianti, ed in particolare: - ha istituito l Osservatorio regionale sui rifiuti con il compito di raccogliere i dati forniti da Province e Comuni sulle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, conseguentemente sia le Province regionali che i Comuni dovevano istituire il proprio osservatorio; - ha stabilità i criteri tecnici di presentazione dei progetti esecutivi delle discariche previste dal Piano regionale e non ancora autorizzate, - ha stabilito che le Province regionali, entro 90 giorni dalla circolare in esame, predisponessero un apposito piano provinciale delle attività di raccolta differenziata, salvo intervento dello stesso Assessorato regionale del territorio e dell ambiente in caso di inadempienza. Decreto dell Assessore Regionale 12/11/98 Il Decreto contiene (Allegato 1), prescrizioni tecniche minime necessarie per l attivazione, all interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide. Circolare 4/12/98 n La circolare disciplina per l aggiornamento ed il rilascio delle autorizzazioni sui centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizioni, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti. Definisce i contenuti delle domande di autorizzazione e contiene lo schema di domanda di autorizzazione formulata ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Circolare n. 111 del 21/05/99 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati: in virtù della proroga dell introduzione della tariffa di cui all art. 49 del D.Lgs. 22/97 viene riaffermata l operatività per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Circolare dell'assessore n del 22/06/1999. Utilizzo, recupero e smaltimento dei sedimenti provenienti da lavori di dragaggio di fondali marini. La circolare fornisce

16 chiarimenti in merito ai sedimenti provenienti da attività di dragaggio dei fondali marini di zone portuali, sul loro riutilizzo e sulle modalità di smaltimento finale in caso di mancato recupero. Ordinanza del Presidente della Regione del 23/11/99 Divieto di ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti provenienti da altre regioni e dall estero. Secondo l Ordinanza i prefetti delle Province regionali provvedono alla vigilanza, sul territorio di competenza, del rispetto del divieto sopra espresso. Decreto dell'assessore Regionale del 30/12/1999. Disciplina sull'attività dei centri di rottamazione. Il Decreto elenca gli adempimenti a cui ottemperare relativamente alla domande di autorizzazione (art. 27, 28 D.Lgs 22/97), ai criteri di progettazione e realizzazione dei centri di autodemolizione, ai criteri di localizzazione dei centri. Fornisce le indicazioni per l adeguamento dei centri esistenti. Circolare n 6 del 11/02/2000. O.P.C.M. n del 31 maggio Direttive in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3072 del 21/07/2000. Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072). Decreto Commmissariale n 150 del 25/07/2000. Approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferenza. Decreto Commissariale n 159 del 26/07/2000. Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti. Circolare Commissariale n 5678 del 16/10/2000. Ordinanza ministeriale n del 31 maggio 1999 e successive modifiche. Raccolta differenziata rifiuti a base cellulosica negli uffici pubblici. Circolare Commissariale n 1 del 13/11/2000. Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a abitanti. Legge regionale 23 dicembre 200, n. 32. Secondo quando stabilito dall'art. 70 della legge regionale 23 dicembre 200, n. 32, l'assessorato dell'industria è autorizzato a destinare alle piccole e medie imprese contributi non superiori a lire 12 miliardi. Tali erogazioni hanno come finalità la realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo dei rifiuti e scarti di produzione e per l'utilizzazione dei materiali provenienti da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle suddette attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'art. 87, lett. a), paragrafo 3 del Trattato CE, pari al 35 % in ESN cui è aggiutno il 15 % in ESL.

17 Per poter usufruire del contributo, però, si deve presentare un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo rifiuti e scarti di produzione, sia alla produzione di energia Circolare Commissariale n 1 del 15/01/2001. Interventi per il recupero di aree degradate e per la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Ordinanza 28 febbraio Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati. (Ordinanza n. 107). Ordinanza del Consiglio dei Ministri 25 maggio Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136). Decreto Commissario Emergenza Rifiuti Sicilia 19 aprile Approvazione ATO e sub ATO per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonche' degli impianti di compostaggio. Ordinanza 25 maggio Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136). Ordinanza n 3190 del 22 Marzo 2002, modifica ed integra in modo sostanziale e precedenti Ordinanze. L art. 2 della Ordinanza n 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall art. 3 dell Ordinanza n 3190/ ) vengono precisati alcuni aspetti del piano di emergenza, redatto in conformità ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dall art. 22 del D.L. 22/97 e, in particolare che: - identifichi in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; - identifichi le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto, nonché per assicurare la valorizzazione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera b); - identifichi il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati tenendo conto, in via prioritaria, dell offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali; - assicuri che l intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all interno delle singole province, tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera, e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati avvenga all interno della Regione. L art. 2 bis della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall art. 3 dell Ordinanza 3190/02 prevedendo che:

18 - il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana promuova ed organizzi una gestione unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in ciascun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. Ai predetti fini il commissario delegato Presidente della Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi di cooperazione tra la provincia ed i Comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti e per l esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani. - Nel caso in cui la Provincia ed i Comuni appartenenti all ambito non giungono alla relativa aggregazione il Commissario delegato Presidente della Regione Siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della Società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la Provincia e i Comuni dell ambito o sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.533, e successive modifiche ed integrazioni; L art. 3 della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall art. 4 dell Ordinanza 3190/02 come segue: in merito agli obiettivi di raccolta differenziata, al fine di: -.. conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l obbiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l obbiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell affidamento del servizio ai Comuni; (comma 1.1); prevedendo di realizzare: - impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale; (comma 1.2); - ed interventi relativi agli impianti di trattamento della frazione residuale (commi 1.15, 1.19 e 1.20); e, in merito agli obblighi del consorzio CONAI, le relative scadenze vengono differite al 31 dicembre 2002 ed al 31 luglio 2002 (comma 3) ed al 31 luglio 2002 (commi 4 e 5) ; L art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene integrato dall art. 5 dell Ordinanza 3190/02, commi 1, 2, 3, 4, stabilendo le modalità ed i passi attuativi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata. In merito alle localizzazione degli impianti di termoutilizzazione, l art. 4, commi 1 e 2 della Ordinanza n 3048/2000 viene modificato dall art. 13, comma 1 e 2, della Ordinanza n 3190/02: Per quanto riguarda la tariffa di conferimento in discarica:

19 l art. 7 comma 5 della Ordinanza n 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall art. 7 commi 1 e 2 Ordinanza n 3190/02, con l inserimento dei seguenti punti 1 e 2: - 1. Nelle more della determinazione della tariffa, l aliquota di essa, occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari della gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche I Comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale. l art. 8 comma. 1 della Ordinanza n 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall art. 8, comma 1 della Ordinanza n 3190/02: a partire dal 1 gennaio 2001 è applicato al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggiorazione pari all 1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente. i commi 4, 4bis e 4 ter dell art.4 della Ordinanza n 3072/2000, relativi alle autorizzazioni per le discariche, vengono modificati dall art. 14, comma 1, della Ordinanza n 3190/02. Infine l art. 16, comma 1 dell Ordinanza n 3190/2000 stabilisce che: Il Commissario delegato Presidente della Regione Siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, all aggiornamento del Piano di Priorità degli Interventi per l Emergenza Rifiuti (PIER) di cui al Decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termo utilizzatori della frazione residuale dei rifiuti. Ordinanza commissariale n 1166 del 18 dicembre 2002 Adozione piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche in Sicilia. Ordinanza del Commissario Delegato per l emergenza Rifiuti e la tutela delle acque del 11 giugno 2002 sono state dettate le linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Sicilia. Il documento definisce le regole e i criteri tecnico-economici per l attivazione dei circuiti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sulla base della priorità degli interventi per l emergenza rifiuti e della delimitazione in ambiti territoriali ottimali definiti per il territorio dell isola con ordinanza commissariale del 19 aprile Le fonti normative delle linee guida sono ancora il decreto Ronchi, la dichiarazione dello stato di Emergenza nella Regione Sicilia del 22 gennaio 1999, l Ordinanza Ministeriale 2983/99 tramite la quale vengono fissati gli obiettivi di raccolta differenziata per la Regione Sicilia in deroga a quelli nazionali. Le linee guida puntualizzano lo stato attuale della Raccolta differenziata e fissano gli obiettivi che ciascun Comune e ciascun ATO devono fare propri.

20 Nelle linee guida si prevede la stesura del Regolamento Comunale di gestione dei Rifiuti peraltro già adottato dal Comune di Riposto e la stesura del Piano comunale di raccolta differenziata in riferimento agli obiettivi e ai servizi forniti e da fornire. 1.4 GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI PER LA PROVINCIA DI CATANIA La Provincia regionale di Catania, ente pubblico locale territoriale intermedio tra la Regione ed i Comuni, costituita dall aggregazione dei Comuni in libero consorzio, secondo il comma 1 articolo 1 dello Statuto, realizza l autogoverno della comunità consortile e sovraintende, nel quadro della programmazione regionale, l ordinato sviluppo economico e sociale e conforma l esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia. Al comma 4, sempre dello stesso articolo 1, viene affermato espressamente che la stessa Provincia regionale valorizza l autonomia dei Comuni e, in particolare le condizioni di autonomia anche storica, dei comprensori della zona etnea, Calatino e dell area metropolitana di Catania. Secondo l articolo 4 adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali contenenti obiettivi da perseguire, priorità ed opere da realizzare, inoltre (paragrafo 4) persegue politiche attive di difesa del suolo, tutela della qualità dell ambiente, promuove il risparmio energetico, la ricerca e l impiego di nuove forme di energia. Secondo l articolo 63, all interno delle competenze in materia di tutela dell ambiente, la Provincia regionale procede all organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione della acque, quando i comuni, singoli o associati, non possano provvedervi. Inoltre oltre ai compiti istituzionali di competenza, svolge le funzioni previste da leggi statali per le amministrazioni provinciali IL PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RSU I criteri fondamentali per l articolazione degli interventi nella scala provinciale definita ottimale sono: 1. la minimizzazione dei costi economici del processo (raccolta, trasporti, stoccaggi, selezioni) 2. la minimizzazione dei costi ambientali diretti ed indiretti (n e posizione discariche e impianti, etc.) 3. la massimizzazione delle ricadute occupazionali dirette ed indirette e dei benefici macroeconomici connessi con il reimpiego di materie prime 4. la massimizzazione dei ritorni economici derivanti dalle operazioni di riuso delle materie prime con il conferimento di frazioni di qualità ai consorzi di filiera ed al sistema industriale, di produzione di compost vendibile dalle frazioni organiche e verdi, dalla attribuzione al sistema industriale locale di CDR come fonte energetica alternativa di qualità, dalla produzione economicamente valida di energia elettrica con il CDR non impiegabile presso il sistema industriale 5. la minimizzazione dei sovvalli da avviare in discarica L insieme dei criteri ed obiettivi risulta perseguibile esclusivamente attraverso la determinazione di un regime di gestione che determini: la indifferenza di ciascun comune rispetto alla localizzazione concreta degli impianti di selezione. la indifferenza di ciascun comune rispetto alla localizzazione delle discariche

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